CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2017
749.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 54

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 12.50.

Sui lavori della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il Presidente della IX Commissione, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Meta, a seguito dell'unanime avviso in tal senso espresso in seno dell'Ufficio di presidenza della medesima Commissione, ha prospettato l'opportunità che la Commissione Finanze e la Commissione Trasporti svolgano in congiunta l'audizione informale di rappresentanti di Poste Italiane SpA, sulle tematiche relative al collocamento al pubblico di strumenti finanziari da parte del gruppo Poste Italiane.
  Propone quindi di procedere in congiunta alla predetta audizione, che potrebbe svolgersi martedì 24 gennaio 2017, Pag. 55riservandosi, ove la Commissione concordi, di chiedere l'autorizzazione in tal senso alla Presidente della Camera.

  La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Atto n. 368.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio scorso.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato), la quale è già stata inviata informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna e che, a suo giudizio, potrebbe essere posta in votazione nella giornata di domani.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia in primo luogo l'intenzione del suo gruppo di proporre alcune osservazioni a integrazione della proposta di parere formulata dalla relatrice. A tale riguardo, nel rilevare come lo schema di decreto contenga disposizioni le quali vanno nella direzione, certamente positiva, di incrementare la trasparenza sulle procedure di ruling internazionale, ritiene tuttavia necessario riaprire la discussione sullo strumento del ruling, il quale, favorendo, attraverso una procedura fiscale agevolata, le imprese di grandi dimensioni, ne rafforza ulteriormente la posizione dominante. Auspica quindi che su tale tematica possa essere avviata una riflessione complessiva anche attraverso il confronto con le forze di maggioranza, sottolineando come il predetto istituto del ruling debba essere superato.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.
Atto n. 373.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Federico GINATO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).
  Segnala innanzitutto come lo schema di DPCM attui le prescrizioni della legge di stabilità 2016 (segnatamente dell'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge n. 208 del 2015) che hanno istituito un meccanismo di ristoro in favore degli investitori i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015 (provvedimento con il quale è stato sostanzialmente disciplinata la risoluzione della Banca delle Marche S.p.a., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Fermo S.p.a. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a), detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai predetti quattro istituti sottoposti a risoluzione.
  In particolare, le norme dello schema di DPCM attuano quanto stabilito dal Pag. 56comma 859 della predetta legge di stabilità, che affida appunto a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione della disciplina di rango secondario relativamente ai criteri e alle modalità di nomina degli arbitri, al supporto organizzativo alle procedure arbitrali e alle modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori.
  In tale contesto ricorda che i commi da 855 a 861 della legge di stabilità 2016 hanno istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015, ai sensi del decreto-legge n. 183 del 2015, le cui disposizioni sono confluite nei commi da 842 a 854 della medesima legge di stabilità 2016.
  L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti. Il Fondo di solidarietà è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie.
  Il comma 857 della legge di stabilità 2016 ha demandato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tra l'altro, l'individuazione delle procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale. La relazione illustrativa allegata allo schema di DPCM segnala come tale decreto ministeriale sarebbe in via di approvazione, come confermato del resto dal Ministro dell'economia e delle finanze, Padoan, nel corso della sua audizione sulla tutela del risparmio nel settore creditizio svoltasi dinanzi alla VI Commissione Finanze della Camera e della 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato il 12 gennaio scorso.
  Ai sensi del comma 858 della citata legge di stabilità 2016, in caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti in risoluzione.
  Il già richiamato comma 859 stabilisce quindi che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà.
  In tale contesto rammenta altresì come gli articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016 abbiano introdotto ulteriori previsioni in favore dei soggetti che hanno investito in banche sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta in particolare di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, della Cassa di risparmio di Ferrara e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti. A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari acquistati entro il 12 giugno 2014, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di Pag. 57acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Tale indennizzo è a carico del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale disciplinata dai richiamati commi da 857 a 860 della legge di stabilità 2016. Resta salvo l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.
  Il Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi il 1o agosto 2016 ha approvato il Regolamento per gli indennizzi forfettari del Fondo di solidarietà, che definisce le modalità di invio delle istanze di indennizzo e le verifiche sulla completezza della documentazione e sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura di rimborso.
  Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del citato decreto-legge n. 59 del 2016, gli investitori interessati dall'indennizzo del Fondo hanno potuto presentare istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario, a pena di decadenza, entro il 3 gennaio 2017 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 59, ovvero dal 3 luglio 2016). La presentazione dell'istanza ha precluso il ricorso alla richiamata procedura arbitrale.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di DPCM, l'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, che disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarietà di prestazioni in favore degli investitori.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, conformi a quelle contenute all'articolo 8 del decreto-legge n. 59 del 2016.
  Oltre alle previsioni del predetto decreto-legge n. 59, tuttavia, sono definite anche la procedura arbitrale (intesa come quella di accesso al Fondo di solidarietà) e la Camera arbitrale, ovvero quella per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale, di cui all'articolo 210 del nuovo codice appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  Al riguardo rammenta che il richiamato articolo 210 del nuovo codice appalti istituisce presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, la quale, tra l'altro, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.
  Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti a specifiche incompatibilità e divieti. Possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
   a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione;
   b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;
   c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei Pag. 58periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali.
  Durante il periodo di appartenenza alla Camera arbitrale, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. Sono fatti salvi i casi di previsti dal codice di procedura civile.
  L'articolo 3 dello schema di DPCM reca le modalità di nomina e la composizione del Collegio arbitrale, prevedendo, al comma 1, che esso è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente dell'ANAC o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente è nominato anche un membro supplente, scelto con le medesime modalità. Il Presidente dell'ANAC designa a sua volta un supplente.
  La norma specifica che i membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell'Autorità ne ravvisi la necessità.
  Si stabilisce altresì che a ogni collegio è assegnato un segretario e che i collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, i quali assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi.
  Il comma 2 contempla la possibilità di costituire, anche progressivamente, altri Collegi arbitrali, qualora, considerato il numero dei ricorsi pervenuti, ciò si renda necessario, prevedendo che la nomina avvenga con le forme e le modalità precedentemente illustrate.
  L'articolo 4 dello schema disciplina le modalità di funzionamento dei collegi, prevedendo al comma 1 che il Presidente dell'ANAC assegna i ricorsi ai Collegi, ovvero vi provvede un suo delegato, secondo criteri oggettivi ed automatici.
  Il comma 2 dispone che, una volta ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, il Presidente del Collegio dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia
  Ai sensi del comma 3 la sede di ciascun collegio, ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale, è quella dell'Autorità nazionale anticorruzione in Roma.
  In base al comma 4 la Camera arbitrale, per rendere omogenea l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, elabora linee guida entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM in esame.
  Nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, le linee guida disciplinano anche la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della Banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.
  L'articolo 5 disciplina il supporto organizzativo ai collegi arbitrali: in particolare è previsto che i collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unità di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi.
  Viene stabilito inoltre che le spese per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale sono a carico del Fondo di solidarietà.
  Per ciò che riguarda la copertura dei costi, l'articolo 6 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, la definizione del compenso massimo spettante ai componenti Pag. 59del Collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà.
  Nell'evidenziare come il provvedimento in esame abbia essenzialmente un contenuto di valenza politica, dichiara la sua disponibilità a un confronto aperto su di esso, nonché a valutare le osservazioni che saranno eventualmente sollevate dai gruppi.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel condividere l'esigenza che sia adottata quanto prima una soluzione in favore di tutti gli investitori che hanno subito perdite a seguito della procedura di risoluzione delle quattro banche, evidenzia come, a causa del ritardo nell'approvazione del decreto in esame, molti dei predetti investitori abbiano dovuto optare per il rimborso forfetario dell'80 per cento previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016, al quale era possibile aderire entro il termine del 3 gennaio scorso, senza aver avuto invece la possibilità di scegliere la strada dell'arbitrato che lo schema di DPCM in esame intende solo ora regolare.
  In ragione di tale ritardo dell'Esecutivo nel disciplinare la procedura arbitrale, chiede quindi al Governo che sia concessa la possibilità, per coloro che hanno aderito alla procedura di indennizzo forfetario, di esperire la procedura arbitrale per la rimanente parte non rimborsata dal predetto indennizzo forfetario.

  Federico GINATO (PD), relatore, pur condividendo l'osservazione del deputato Villarosa circa il fatto che lo schema di DPCM in esame è stato approvato in via preliminare dal Governo dopo la scadenza del termine per accedere all'indennizzo forfetario, sottolinea tuttavia come tale tempistica non abbia condizionato la scelta effettuata dagli obbligazionisti delle quattro banche sottoposte a risoluzione che hanno ritenuto di avvalersi del predetto indennizzo forfetario.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce come, nella vicenda di specie, l'incertezza della situazione politica e dei suoi possibili esiti, l'incompiutezza del quadro normativo in materia, nonché il carattere straordinario della situazione venutasi a creare a seguito dell'azzeramento del valore delle obbligazioni subordinate, conseguente alla risoluzione delle quattro banche, abbia condizionato le scelte degli investitori coinvolti, inducendoli ad aderire alla procedura di rimborso forfetario.
  Qualora non sia possibile affrontare le questioni da lui sollevate nell'ambito dello schema di DPCM in esame, preannuncia quindi l'intenzione di presentare un atto di indirizzo in tal senso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

RISOLUZIONI

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il presentatore ha apportato una correzione al testo dell'impegno della risoluzione, nel senso di sostituire la parola «2012» con la seguente: «2015».Pag. 60
  Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte inoltre che, a seguito di un accordo in tal senso tra il presentatore e i rappresentanti del Governo, la discussione della risoluzione è rinviata a una seduta da convocare nella giornata di domani.

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano.
(Seguito della discussione e approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda il contenuto della risoluzione, di cui è primo firmatario, la quale è volta a impegnare il Governo ad assumere iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano in forma di Gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Nel ribadire l'importanza dell'occasione offerta in tal senso dall'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, a seguito del referendum del 24 giugno scorso, auspica che su tale atto di indirizzo possa formarsi un'ampia convergenza da parte di tutti i gruppi.

  La Sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime la valutazione positiva del Governo sull'atto di indirizzo in discussione.

  Michele PELILLO (PD) dichiara che tutti i componenti della Commissione appartenenti al gruppo del Partito Democratico sottoscrivono la risoluzione in discussione.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) dichiara che la risoluzione è sottoscritta da lui stesso, nonché dai deputati Sandra Savino e Giacomoni.

  Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive la risoluzione in discussione a nome del suo gruppo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'atto di indirizzo.

  La Commissione approva la risoluzione.

  La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
(Deliberazione di una proroga del termine)

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera in merito all'ulteriore proroga di quattro mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, spirato il 14 gennaio scorso.
  Propone pertanto di deliberare la suddetta ulteriore proroga.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 13.10.

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