CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2017
749.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 31 GENNAIO 2017

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 gennaio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL)).
Doc. XII, n. 1070.

(Esame, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa notare che la risoluzione di cui si avvia oggi l'esame è stata approvata dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2016 per iniziativa del gruppo parlamentare ALDE (Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa).
  L'atto di indirizzo prospetta l'adozione di un accordo interistituzionale sulle misure concernenti le procedure di monitoraggio e seguito sulla situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri, definito più sinteticamente «Patto dell'Unione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali».
  Con la risoluzione il Parlamento europeo dimostra di voler intervenire incisivamente nel dibattito, ormai da lungo tempo avviato a livello europeo, sui rimedi da individuare al fine di rendere più efficace all'interno dell'Europa la tutela di alcuni tra i valori fondanti l'UE, che peraltro rappresentano i principali pilastri sui cui si fondano gli ordini costituzionali degli Stati membri: la democrazia, il principio dello Stato di diritto, i diritti fondamentali.
  La discussione è sorta dalla constatazione che, nonostante i Trattati e la Carta europea dei diritti fondamentali rappresentino in astratto solidi presidi dei valori citati, in realtà non sono mancate occasioni in cui si sono verificate violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali di fronte alle quali l'UE si è mostrata inerte.
  Ciò ha determinato il paradosso per cui l'UE è particolarmente sensibile alle violazioni di tali valori, ove perpetrate da Paesi terzi con in quali intrattiene relazioni di tipo commerciale oppure avvia trattative per l'adesione all'Unione, e poco efficace nei casi in cui tali valori siano pesantemente messi in discussione da parte degli Stati che già ne fanno parte.
  L'assetto dell'ordinamento europeo in queste materie rappresenta in ogni caso un unicum a livello internazionale per l'ampiezza della tutela riconosciuta e costituisce tuttora un modello da assumere a riferimento per le democrazie emergenti, essendo la risultante delle tradizioni costituzionali nazionali degli Stati membri, dei Trattati e della Carta europea dei diritti fondamentali, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltreché della giurisprudenza in tale settore della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Si tratta peraltro di un assetto tuttora in divenire poiché un'ulteriore fase del processo evolutivo della tutela a livello europeo dei diritti fondamentali, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, dovrebbe consistere nell'adesione della stessa Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; al riguardo deve segnalarsi che se, da un lato, alcuni ritengono che tale adesione rappresenti un ulteriore progresso nel rafforzamento della protezione dei diritti dei cittadini, dall'altro, non mancano opinioni (suffragate, tra l'altro dal parere che la Corte di giustizia dell'UE ha approvato in merito alla bozza di progetto di adesione formulata nel 2015) che paventano la possibilità di un corto circuito tra ordinamenti, in quanto tra loro profondamente diversi, come quelli dell'Unione europea e della Convenzione.
  Per quanto riguarda i limiti dei vigenti strumenti di tutela dei valori fondanti l'UE, le critiche si sono in particolare soffermate sul meccanismo di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, un complicato dispositivo di monitoraggio e sanzione delle violazioni dei valori UE da parte degli Stati membri, al quale partecipano a vario titolo il Consiglio dei Ministri UE e il Consiglio europeo, secondo un meccanismo che in sostanza non ha mai trovato concreta attuazione nonostante la gravità di alcuni comportamenti perpetrati in determinati Stati membri avrebbe dovuto suscitare una rapida ed efficace reazione da parte dell'UE.
  Basti considerare alcune iniziative adottate negli ultimi anni in Ungheria e Polonia, che, nonostante fossero in palese contrasto con il principio dello Stato di diritto e i diritti fondamentali, in altre parole perfettamente ascrivibili alle fattispecie sanzionate mediante il meccanismo Pag. 7di cui all'articolo 7 TUE, non hanno affatto innescato l'avvio delle corrispondenti procedure innanzi al Consiglio.
  D'altra parte anche le procedure di infrazione (sia che fossero formalmente avviate con lettera di messa in mora sia che fossero semplicemente minacciate dalla Commissione europea) si sono rivelate uno strumento scarsamente utilizzato ai fini del contrasto di tali minacce.
  Al fine di superare tale imbarazzante inerzia dell'UE, la Commissione europea e il Consiglio hanno parallelamente avviato una riflessione sugli strumenti che potrebbero concretamente restituire all'Europa il ruolo di custode della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.
  In particolare, nel marzo del 2014 la Commissione ha proposto un nuovo quadro giuridico per lo Stato di diritto, che in sostanza si traduce in un più serrato meccanismo di dialogo politico con lo Stato membro che si ritiene abbia violato tale principio, e che in estrema sintesi abilita la Commissione – in vista dell'attivazione del citato articolo 7 – a indirizzare allo Stato membro interessato pareri e raccomandazioni sullo Stato di diritto nei quali si indicano le iniziative da intraprendere per porre fine alla lesione dello Stato di diritto (o dei diritti fondamentali).
  La Commissione ha in effetti avviato per la prima volta tale meccanismo all'inizio del 2016 all'indirizzo della Polonia, ritenuta responsabile di aver adottato leggi fortemente lesive dell'indipendenza del Tribunale costituzionale polacco, che hanno del resto causato un grave conflitto istituzionale tra l'organo di giustizia costituzionale, il Governo e il Parlamento di quello Stato membro.
  Al riguardo deve segnalarsi che nonostante tale meccanismo configuri un passo in avanti verso una più efficace tutela dei valori UE, dopo un anno dall'avvio della nuova procedura in definitiva il prodotto tangibile dell'iniziativa della Commissione ha esclusivamente preso la forma di una semplice raccomandazione all'indirizzo di quello Stato membro.
  L'iniziativa del Consiglio per migliorare il ruolo dell'UE di custode dello Stato di diritto si è tradotta nella proposta di tenere annualmente un dialogo in sede di Consiglio volto a promuovere e a salvaguardare lo stato di diritto nel quadro dei Trattati. Tali dialoghi si sono tenuti effettivamente nel novembre 2015 e maggio 2016; in sostanza, si è trattato di specifiche sessioni del Consiglio affari generali dedicate a temi di ampia portata come la prevenzione e la lotta contro l'antisemitismo e islamofobia in Europa, lo stato di diritto nell'era digitale e l'integrazione dei migranti nell'UE.
  Deve infine ricordarsi che sia il Parlamento che il Governo del nostro Paese, nell'ambito dell'ultimo semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE, hanno riposto grande attenzione alla questione dei diritti fondamentali nell'UE, offrendo, ciascuno nelle sedi di propria competenza un rilevante contributo alla discussione su questo tema.
  In particolare, anche grazie all'impulso da parte della Presidenza della Camera, il Parlamento italiano ha dedicato più di una Conferenza interparlamentare (nell'ambito della dimensione parlamentare del semestre) al tema della tutela dei diritti fondamentali, mentre il Governo italiano – durante la presidenza UE – ha contribuito alla elaborazione della predetta iniziativa sui dialoghi sullo Stato di diritto in sede di Consiglio.
  Da ultimo, in tale solco si inserisce la proposta di alcuni Stati membri (cosiddetti Amici dello Stato di diritto, tra i quali va annoverato anche il Governo italiano) volta a trasformare tali dialoghi in esercizi periodici di valutazione inter pares (tra Stati membri), in altre parole vere e proprie sessioni di valutazione di gruppi di Stati membri per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto.
  I rimedi finora individuati sembrano configurare nient'altro che il rafforzamento delle occasioni di dialogo politico in sede europea ove siano messi sotto osservazione i Paesi che si ritiene abbiano adottato comportamenti a rischio violazione dei valori sopraddetti. Ad una prima Pag. 8valutazione le iniziative adottate dal Consiglio e dalla Commissione non sembrano dunque offrire un efficace contributo verso la realizzazione di una maggior deterrenza a livello UE nei confronti di tali comportamenti antigiuridici.
  Nel solco di tale discussione l'iniziativa, assunta dal Parlamento europeo con la risoluzione al nostro esame rappresenta invece una indubbia e molto significativa novità in quanto prefigura l'istituzione di una procedura dettagliata volta al monitoraggio dello stato di salute della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri, cui sono chiamate ad intervenire le principali Istituzioni europee e nazionali.
  Tale ciclo programmatico per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali include tra i momenti più significativi: una relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (relazione europea DSD) elaborata dalla Commissione europea, che preveda anche raccomandazioni specifiche per Paese che comprendono le relazioni della FRA, del Consiglio d'Europa e di altre autorità competenti in materia; una discussione interparlamentare annuale sulla base della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, in esito alla quale il Parlamento europeo approva una risoluzione; una discussione annuale presso il Consiglio dell'UE in esito alla quale vengono adottate conclusioni che invitano i Parlamenti nazionali a fornire risposte alla relazione europea, alle proposte e alle riforme in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; misure per rimediare a eventuali rischi e violazioni, come previsto dai Trattati, ivi inclusa l'attivazione del braccio preventivo o del braccio correttivo di cui all'articolo 7 TUE, nonché la possibilità che la Commissione europea attivi nei confronti degli Stati membri considerati inadempienti procedure di infrazioni a «carattere sistemico».
  La proposta del Parlamento europeo ha l'evidente merito di prefigurare una sede permanente, a cadenza annuale, ove approfondire lo stato di salute della democrazia, dello Stato di diritto e dei principi fondamentali nell'UE, sulla falsariga di quanto già accade in materia di governance economica, a differenza di quanto avviene attualmente, per cui la discussione su tematiche così importanti è lasciata alla sfera estemporanea dell'iniziativa politica delle Istituzioni europee.
  Queste ultime, ogni anno, sarebbero infatti chiamate a vario titolo ad offrire il proprio contributo all'analisi delle questioni relative alla tenuta di tali valori nell'UE, fino all'adozione di atti conclusivi (risoluzioni e conclusioni) che, potrebbero tra l'altro, chiamare in causa le eventuali responsabilità degli Stati membri per il mancato rispetto degli stessi principi.
  Appare una novità di assoluto rilevo la proposta di coinvolgere nel ciclo annuale DSD i Parlamenti nazionali: da un lato, si propone la loro partecipazione alla discussione interparlamentare organizzata dal Parlamento europeo (che prenderebbe verosimilmente la forma di riunioni/conferenze interparlamentari); dall'altro, il Consiglio dovrebbe annualmente adottare conclusioni che conterrebbero, tra l'altro, l'invito rivolto ai Parlamenti nazionali a rispondere alla relazione DSD e alle eventuali proposte e riforme in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali.
  Tale coinvolgimento è senz'altro apprezzabile, ponendosi nella direzione di consolidare il principio per cui spetta alle Assemblee parlamentari nazionali il ruolo centrale e predominante nella difesa delle libertà costituzionali universalmente riconosciute.
  Allo stesso tempo, può tuttavia rilevarsi che attivandosi – secondo la procedura proposta – una sorta di dialogo diretto fra il Consiglio e Parlamenti nazionali (che, allo stato, non registra precedenti), ciò potrebbe prefigurare il rischio di una eccessiva responsabilizzazione dei Parlamenti stessi, posto che le eventuali osservazioni avanzate dal Consiglio potrebbero in realtà investire direttamente (se non esclusivamente) la responsabilità del Governo più che del Parlamento del Paese membro interessato.Pag. 9
  In conclusione, siamo in presenza di una complessa proposta che in larga parte sembra corrispondere all'intenzione dichiarata di rendere più rapida ed efficiente la reazione dell'UE nei confronti di eventuali comportamenti da parte degli Stati membri incompatibili con i principi di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali. Una necessità che le ultime vicende relative soprattutto al tema dell'immigrazione hanno reso evidente: appare paradossale, infatti, che l'atteggiamento della Commissione sia spesso molto severo e porti a sanzioni pesanti in presenza di minime violazioni di norme settoriali, salvo poi risultare molto meno deciso ed efficace quando infrazioni commesse in materie di sua competenza siano accompagnate da gravi violazioni dei diritti umani.
  D'altra parte, la proposta – anche qualora fosse integralmente recepita dalla Commissione europea (cui spetta il potere di iniziativa per la presentazione del Patto interistituzionale) e successivamente confermata dall'accordo di tutte le Istituzioni legislative europee – non sembra sgomberare del tutto il campo dalle perplessità sull'efficacia dell'azione UE in tale settore, atteso che – a Trattato vigente – le uniche misure che attualmente costituiscono il braccio preventivo e repressivo UE dei comportamenti antigiuridici degli Stati membri continuerebbero ad essere lo scarsamente utilizzato meccanismo ex articolo 7 del Trattato sull'Unione europea e le procedure di infrazione ex articoli 258-260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Vista l'importanza del tema in discussione sarà pertanto opportuno un approfondito esame della risoluzione del Parlamento europeo, che preveda altresì il coinvolgimento dei rappresentanti del Governo, in esito al quale sia espressa una posizione ben ponderata quale contributo del nostro Paese alla discussione nelle principali sedi europee.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL), condividendo la relazione testé svolta dal presidente, fa notare che la proposta di legge C. 3929, a prima firma del deputato Nicoletti, di cui ha già richiesto la calendarizzazione nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si pone proprio nel solco dei temi richiamati nella medesima relazione, mirando a valorizzare il ruolo delle delegazioni parlamentari nell'ambito di organismi internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa, attraverso un migliore coordinamento tra l'attività internazionale e quella interna. In proposito, fa notare che proprio il Consiglio d'Europa svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei diritti umani, in materie rilevanti come quelle connesse all'immigrazione, monitorando il progresso degli Stati membri in questi ambiti e formulando indicazioni e atti d'indirizzo, come avvenuto, ad esempio, nei confronti della Turchia. Ritiene pertanto importante che il Parlamento si concentri anche sull'attività svolta da tale organismo internazionale, al fine di approfondire la delicata materia in discussione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
Emendamenti C. 3258-A e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto Pag. 10di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival.
C. 4113, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge, già approvata dal Senato, con modificazioni, il 20 ottobre 2016, è finalizzata ad erogare un contributo annuale alla Fondazione Teatro Regio di Parma e alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura. Si tratta di Fondazioni che attualmente beneficiano di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
  In particolare, l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo pari ad 1 milione di euro a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma – finalizzato alla realizzazione del «Festival Verdi di Parma e Busseto» – e di 1 milione di euro a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, finalizzato alla realizzazione del Roma Europa Festival.
  Allo scopo, novella l'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2012 che, al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, ha previsto l'assegnazione, a decorrere dal 2013, di un contributo – qualificato «straordinario» dalla rubrica dell'articolo – pari a 1 milione di euro a favore di ciascuna delle seguenti fondazioni: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago. Il contributo è stato qualificato «straordinario» in quanto le quattro Fondazioni ricevono (anche) il contributo annuale erogato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a valere sui fondi del cap. 3670, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) che, al fine di contenere e razionalizzare gli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ha disposto che gli importi dei contributi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
  L'articolo 2 dispone che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo (a valere sul quale, come si è già detto, operano già i finanziamenti ordinari per le due Fondazioni).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato nell'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle «attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione», come tale affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Occorre, al riguardo, ricordare che in più occasioni la Corte costituzionale ha evidenziato che «l'articolo 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza Pag. 11n. 168 del 2008; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 79 del 2011; n. 168 del 2009, nn. 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; nn. 160, 77 e 51 del 2005)».
  Peraltro la Corte costituzionale ha più volte rilevato che lo sviluppo della cultura (articolo 9 della Costituzione) corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni» e giustifica un intervento dello Stato «anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione» (sentenze n. 153 del 2011, n. 307 del 2004, n. 478 del 2002).
  Va altresì ricordato che la proposta di legge interviene sull'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2012 che reca un intervento di tenore analogo disponendo, con la finalità di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, l'assegnazione, a decorrere dal 2013, di un contributo «straordinario» a favore di ciascuna delle seguenti fondazioni: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa che ha incrementato la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata della lotta contro la povertà.
Testo unificato C. 197 Pisicchio e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che il testo unificato in esame, adottato, come testo base dalla XII Commissione affari sociali nella seduta del 22 settembre 2016, si compone di 3 articoli, diretti ad istituire la «Giornata della lotta contro la povertà».
  L'articolo 1 istituisce la Giornata e prevede che sia celebrata il 17 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà, con l'obiettivo di stimolare la riflessione e accrescere la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l'indigenza in tutte le loro forme e in tutti gli Stati.
  L'articolo 2 stabilisce che in occasione della Giornata della lotta contro la povertà la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea sono esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici, e che, nella medesima occasione, sono organizzati nel territorio nazionale – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – cerimonie, iniziative ed incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti e la popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui alla legge in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  All'articolo 3 viene infine precisato che la Giornata nazionale in questione non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si osserva che il testo unificato istituisce la giornata nazionale della povertà prevedendo particolari iniziative di sensibilizzazione statali e regionali in occasione di tale ricorrenza. Pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa Pag. 12esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di iniziative in ambito scolastico possono assumere altresì rilievo, materie di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.

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