CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2017
746.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
Atto n. 367.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

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  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Atto n. 367).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2014/92/UE di cui si propone il recepimento, essa disciplina la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
  In particolare, il Capo II della direttiva (costituito dagli articoli da 3 a 8) riguarda i profili di comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento.
  Le norme impongono agli Stati membri di redigere un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, che è destinato a confluire in un elenco approvato a livello UE, allo scopo di adottare una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi e armonizzata a livello europeo.
  Ai sensi dell'articolo 4 i prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali attraverso un documento standard, in ordine alle spese del conto di pagamento.
  Inoltre, in base all'articolo 5 i prestatori devono fornire gratuitamente al consumatore almeno una volta all'anno un riepilogo di tutte le spese sostenute nonché informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento.
  I consumatori devono avere accesso gratuito ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento. Spetta all'EBA, l'Autorità Bancaria Europea, il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, da presentare alla Commissione europea per l'approvazione.
  Nel Capo III della direttiva (costituito dagli articoli da 9 a 14) è contenuta la disciplina del trasferimento dei conti di pagamento.
  Le disposizioni vincolano i prestatori di servizi di pagamento a offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri hanno la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella norma europea, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore, se non vi sono oneri supplementari e la conclusione del trasferimento è effettuata secondo la tempistica dettata dalla direttiva.
  Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è considerato responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Viene consentito agli Stati membri di utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche, che eccedono gli obblighi fissati dalla direttiva.
  La direttiva pone altresì specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di pagamento trasferente e ricevente durante le procedure di trasferimento; si tratta ad esempio di obblighi informativi, utili a riattivare i pagamenti sul nuovo conto di pagamento. Tali informazioni non possono andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.
  Le norme della direttiva proteggono inoltre i consumatori da perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento; i consumatori devono essere sollevati dalle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento. Ai sensi dell'articolo 13, le norme di recepimento nazionali devono Pag. 72garantire che eventuali perdite siano rimborsate senza indugio dal responsabile della violazione delle procedure.
  Il Capo IV della direttiva (costituito dagli articoli da 15 a 20) contiene la disciplina dell'accesso ai conti di pagamento, in particolare quello di base.
  In primo luogo la direttiva sancisce che a tale materia si applica il principio di non discriminazione: gli Stati devono assicurare che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione.
  Ai consumatori devono essere offerti conti di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza, comunque non solo da enti creditizi che offrono funzioni unicamente online. Sono previste norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, ivi compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto; sono previsti obblighi di risposta (accettazione o diniego) in tempi brevi e senza ritardo. Inoltre, l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non deve essere subordinato all'acquisto di servizi accessori, o di azioni dell'ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell'ente creditizio.
  Sono precisati i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e sono disciplinate le modalità minime di erogazione. Per quanto riguarda le spese del conto di base, i servizi minimi del conto di base devono essere offerti a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. Le spese sono definite «ragionevoli» tenendo conto almeno dei livelli di reddito nazionali e delle spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato, per i servizi forniti sui conti di pagamento.
  In base al Capo V della direttiva gli Stati sono tenuti a individuare le Autorità nazionali incaricate di garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva stessa, dotandole di poteri di indagine e di intervento; è prevista l'applicazione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  In ordine alle sanzioni (di cui al Capo VI, articolo 26), esse sono definite dagli Stati membri e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
  La direttiva fissa il termine per il recepimento a livello nazionale al 18 settembre 2016.
  Per quanto riguarda la normativa di delega in base alla quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, segnala come essa sia definita dal combinato disposto degli articoli 1 e 14 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015).
  In particolare l'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della normativa UE: la lettera a) del comma 1 dispone che siano apportate al Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE, nonché dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea. Ove opportuno, è previsto il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, che emana le disposizioni di attuazione senza necessità di previa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR.
  Nell'emanazione della disciplina secondaria l'istituto deve tenere conto delle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA), ai sensi della direttiva 2014/92/UE (tra i poteri dell'EBA vi sono infatti quelli di individuare le norme tecniche di regolamentazione che devono essere approvate dalla Commissione), e deve assicurare il coordinamento con quanto previsto con riguardo al conto di pagamento dal Titolo Pag. 73VI del TUB, che reca la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 designa la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto con autorità estere, attribuendo ad essa i relativi poteri di vigilanza e di indagine.
  La lettera c) del comma 1 delega il Governo ad estendere l'apparato sanzionatorio attualmente previsto dal TUB per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza, di cui al citato Titolo VI, anche alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del TUB.
  Il richiamato comma 01 dispone che le autorità creditizie esercitino i poteri previsti dal Titolo VI avendo riguardo anche alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.
  In tale contesto rammenta che per l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, l'articolo 144, comma 1, del TUB dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti.
  Il predetto articolo 144 del TUB è stato profondamente innovato dal decreto legislativo n. 72 del 2015, in attuazione delle disposizioni della direttiva CRD IV (direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della richiamata direttiva 2013/36/UE, si è passati ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti individuati dal diritto nazionale, anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Con previsioni ulteriori rispetto alla direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il decreto legislativo n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo dell'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato, come già illustrato) ed eventualmente alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente di elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.
  La lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 dispone che il Governo si avvalga della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Cassa depositi e prestiti ed alla Banca d'Italia, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
  Le lettere da e) a g) recano i principi e i criteri di delega per la parte della direttiva che riguarda specificamente la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento.
  La lettera e) consente di includere nel documento informativo sulle spese un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; inoltre il documento informativo deve essere fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento, al fine di consentire ai consumatori di riceverle in un'unica soluzione.
  Ai sensi della lettera f) il riepilogo delle spese previsto dalla direttiva 2014/92/UE deve essere fornito insieme alle altre informazioni oggetto delle comunicazioni Pag. 74periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento.
  La lettera g), nel dare attuazione alle previsioni della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, chiede di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private.
  La lettera h) reca i principi e i criteri di delega relativi al trasferimento del conto di pagamento.
  In primo luogo il numero 1) della lettera h) prevede che sia rivista la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto legge n. 3 del 2015, che hanno anticipato l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, disponendo in particolare che tali norme confluiscano nel TUB.
  In merito rammenta che il richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 obbliga gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento, a dare corso al trasferimento con le procedure ed entro i termini predefiniti dalla direttiva n. 2014/92/UE. In particolare, nel caso di mancato rispetto dei termini, si prevede che il cliente sia indennizzato per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. La disciplina introdotta si applica anche al trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore. Sono infine introdotti adempimenti di trasparenza informativa da fornire alla clientela.
  La normativa del decreto legge n. 3 demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro non ancora emanato, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire i criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad adeguarsi alla normativa introdotta complessivamente dall'articolo 2 entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 3.
  L'articolo 2-bis del medesimo decreto-legge n. 3 prevede disposizioni volte ad agevolare l'apertura di un conto di pagamento o di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori.
  In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento/conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea una specifica assistenza, che consiste:
   nella fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti): ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
   nel trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
   nella chiusura del conto detenuto dal cliente presso il prestatore originario di servizi.

  Ai sensi del numero 2) della predetta lettera h), nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento «trasferente» (ossia dal quale il consumatore si distacca) cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, al di fuori dei casi di reindirizzamento automatico, si prevede l'obbligo di informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.
  Il numero 3) della lettera h) delega il Governo a valutare se introdurre meccanismi Pag. 75di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 20 14/92/UE, avvalendosi in tal modo dei poteri consentiti dalla direttiva stessa.
  La lettera i) del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 170 contiene i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base.
  In particolare il numero 1) della lettera i) prevede che le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento – relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono – siano tenute a offrire un conto con caratteristiche di base.
  Ai sensi del numero 2) della lettera i) sono tipizzate le ipotesi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare legittimamente la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, il rifiuto è legittimo se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi indicati dalla direttiva 2014/92/UE (all'articolo 17, paragrafo 1), fatto salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
  In merito ricorda che, ai sensi del menzionato articolo 17, paragrafo 1, della direttiva, il conto di pagamento con caratteristiche di base deve comprendere i seguenti servizi:
   a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;
   b) servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento;
   c) servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio;
   d) possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell'Unione:
    addebiti diretti;
    operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti on line;
    bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, presso terminali e sportelli bancari e tramite le funzioni di banca online dell'ente creditizio.

  Il numero 3) della lettera i) chiarisce che le norme delegate devono prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento.
  Il numero 4) della lettera i) chiarisce che per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, le norme delegate devono prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo: il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti devono essere ragionevoli e coerenti con le finalità di inclusione finanziaria.
  Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 17, paragrafo 5, della direttiva stabilisce che per alcuni servizi offerti nel conto di base (servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento; servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento; servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio; la possibilità di eseguire operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, Pag. 76ivi compresi i pagamenti online), ad eccezione delle operazioni di pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino alcuna spesa al di fuori delle eventuali spese considerate ragionevoli, indipendentemente dal numero di operazioni eseguite sul conto di pagamento.
  Il numero 5) della lettera i) dell'articolo 14 delega il Governo ad esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese.
  La direttiva richiede che in tali casi gli Stati membri devono assicurare ai i consumatori orientamento e informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.
  A tal fine, il numero 6) della lettera i) obbliga il Governo a promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro, incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.
  In ordine al conto corrente di base, ricorda che nell'ordinamento interno tale strumento è stato già previsto dall'articolo 12, comma 3, e seguenti del decreto-legge n. 201 del 2011. La predetta norma ha infatti stabilito che il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definissero con apposita convenzione le caratteristiche di un conto di base, che le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sarebbero stati tenuti a offrire ai consumatori.
  La convenzione è stata firmata il 28 marzo 2012: è stato dunque previsto un conto di pagamento pensato per chi ha limitate esigenze di operatività, aperto a tutti, offerto gratuitamente per le fasce svantaggiate (ISEE fino a 7.500 euro) e per i pensionati fino a 1.500 euro al mese. Tale prodotto standard, le cui caratteristiche sono state individuate dalla convenzione (sottoscritta da MEF, Banca d'Italia, ABI, Poste Italiane e Associazione Istituti di pagamento e moneta elettronica) è stato offerto a partire dal 1o giugno 2012.
  Ricorda che la mancata ottemperanza di quanto stabilito dalle norme interne non è al momento sanzionata. In virtù delle norme dello schema di decreto (lettera c) del comma 1) si prevede invece che il Governo individui disposizioni sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi della direttiva nel suo complesso.
  La lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 obbliga il Governo a mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le vigenti disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori; la lettera m) infine reca la delega ad apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le norme di attuazione emanate secondo l'articolo in esame.
  Il comma 2 dell'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto invece attiene al termine per l'esercizio della delega di recepimento della direttiva 2014/92/UE, segnala come alle disposizioni in materia si applichi la procedura generale disciplinata dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede anzitutto, al comma 1, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalle direttive (ovvero, nel caso di specie, entro il 18 maggio 2016).
  Tuttavia, per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea – come nel caso di specie, in quanto la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 – ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta Pag. 77i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 16 dicembre 2016.
  Rammenta inoltre che, essendo la direttiva 2014/92/UE compresa nell'allegato B della citata legge n. 170 del 2016, il relativo schema di decreto legislativo di attuazione è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari: al riguardo, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2013, gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e le Commissioni parlamentari hanno quaranta giorni dalla data di trasmissione per esprimere il proprio parere, decorsi inutilmente i quali detti decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso dal Governo alle Camere per il predetto parere parlamentare il 16 dicembre 2016 e il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 gennaio 2017: pertanto, ai sensi del richiamato articolo 31, comma 3, della citata legge n. 234, in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente (dunque dopo il 16 dicembre 2016), il medesimo termine di delega è prorogato di tre mesi, il termine di esercizio della delega per il recepimento della direttiva è ora fissato al 16 marzo 2016.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto, ricorda che l'articolo 1, comma 1, introduce nel Titolo VI (relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del TUB un nuovo Capo II-ter, costituito dai nuovi articoli da 126-decies a 126-vicies sexies, contenente disposizioni particolari relative ai conti di pagamento.
  Tale nuovo Capo II-ter è articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre macroargomenti disciplinati dalla direttiva (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).
  Il nuovo articolo 126-decies reca disposizioni di carattere generale, volte a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione della normativa, che riguarda i conti di pagamento dei consumatori, se consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. A questi conti continuano ad applicarsi anche le disposizioni del Capo II-bis del TUB, relativo alla disciplina dei servizi di pagamento, ove non diversamente previsto. I soggetti destinatari degli obblighi introdotti dalla direttiva sono i prestatori di servizi di pagamento (PSP), ovvero le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (per l'attività di Bancoposta).
  L'articolo 126-decies contiene altresì le definizioni rilevanti per l'applicazione del nuovo Capo II-ter e – per quanto non previsto espressamente – rinvia alle definizioni contenute nella direttiva. La Banca d'Italia è altresì designata quale autorità competente, essendo dotata di poteri di indagine e di intervento, nonché di risorse adeguate per l'adempimento delle funzioni della direttiva.
  La Sezione I del nuovo Capo II-ter del TUB (costituito dai nuovi articoli da 126-undecies a 126-quaterdeceis) disciplina l'informativa precontrattuale e nel corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché gli strumenti volti a favorire il confronto fra le offerte, in attuazione del Capo II della Direttiva.
  Il nuovo articolo 126-undecies recepisce le previsioni della direttiva relative alla terminologia standardizzata europea per la designazione dei principali servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito dall'EBA.
  Di conseguenza, l'EBA ha il compito di definire la terminologia per i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati UE, mentre le Autorità nazionali individuano l'elenco dei servizi più rappresentativi a livello nazionale, lo pubblicano e lo Pag. 78aggiornano periodicamente, impiegando la terminologia standard definita dall'EBA. L'uso della terminologia standard è obbligatorio in ogni comunicazione e informazione (contrattuale, di trasparenza, commerciale) resa ai consumatori in relazione al conto di pagamento.
  I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia.
  Il nuovo articolo 126-duodecies impone ai prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori i documenti precontrattuali (Documento informativo sulle spese) e le comunicazioni periodiche (Riepilogo delle spese), ovvero quei documenti standard il cui formato deve essere definito dall'EBA per favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento.
  Tali documenti si aggiungono agli obblighi di informativa stabiliti per i servizi di pagamento in attuazione della normativa europea e nazionale. La normativa secondaria in merito deve essere adottata dopo l'entrata in vigore degli standard dell'EBA e deve coordinare i nuovi documenti con quelli già esistenti, tenendo conto del fatto che i documenti standard europei non hanno l'obiettivo di fornire informazioni esaustive ma – come specifica la relazione illustrativa dello schema di decreto – di mettere in evidenza le voci di costo più importanti per i consumatori.
  Il nuovo articolo 126-terdecies disciplina i siti web di confronto che devono essere istituiti in ciascuno Stato membro, per agevolare il raffronto tra le offerte dei conti di pagamento. La norma di delega richiede che sia fatto riferimento – per quanto possibile – alle iniziative private; di conseguenza la norma di attuazione della delega prevede che i siti web siano costituiti e gestiti da operatori privati (ad esempio associazioni di categoria) e che tutti i prestatori di servizi di pagamento abbiano l'obbligo di parteciparvi.
  Affinché risulti assicurata la conformità dei siti a quanto stabilito dalla direttiva (che richiede la sussistenza di alcuni requisiti), è previsto che detti siti siano sottoposti a una certificazione (confermata annualmente) da parte di un ente specializzato, che redige un'apposita relazione.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore e la procedura di accreditamento, che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e correttezza.
  Il nuovo articolo 126-quaterdecies detta disposizioni di trasparenza specifiche per i conti di pagamento inseriti in un pacchetto insieme ad altri prodotti, per assicurare un'informazione completa al consumatore. È previsto in particolare che il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Ove sia consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento deve inoltre fornire separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente (conformemente alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi), specificando quantomeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.
  Restano ferme le disposizioni del codice del consumo (di cui all'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 206 del 2005) che considerano pratica commerciale scorretta la condotta di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.
  La Sezione II del nuovo Capo II-ter del TUB intende far confluire nel TUB stesso quanto disposto dagli articoli 2 e 2-bis del Pag. 79decreto-legge n. 3 del 2015, che ha recepito nell'ordinamento italiano il Capo III della direttiva 2014/92/UE relativo al trasferimento nel conto di pagamento. Tale confluenza è effettuata coerentemente alle disposizioni della delega legislativa, riproducendo dunque sostanzialmente la disciplina vigente. Le integrazioni apportate a tali norme, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, sostanzialmente intendono chiarire gli aspetti sui quali le prime esperienze applicative hanno messo in luce l'opportunità di fornire maggiori dettagli.
  In particolare il nuovo articolo 126-quinquiesdecies, rispetto alle norme vigenti precisa che il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente, ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. Fermo restando che il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione – da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente – dell'autorizzazione del consumatore, viene chiarito che essa deve essere completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dalla direttiva 2014/92/UE.
  Inoltre il consumatore, quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti. I bonifici ricorrenti in entrata dovranno essere identificati dal prestatore di servizi di pagamento trasferente, eventualmente sulla base delle indicazioni fornite dal consumatore.
  Sono altresì introdotte alcune disposizioni volte ad innalzare le tutele per i consumatori: i prestatori di servizi di pagamento devono assicurare gratuitamente per 12 mesi il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul vecchio conto verso il nuovo conto (ai sensi del comma 7 del nuovo articolo 126-quinquiesdecies, servizio in ogni caso già offerto dal sistema bancario sulla base di iniziative di autoregolamentazione); sono garantite tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva, per il principio della «garanzia della continuità dei servizi», anche nelle ipotesi in cui il trasferimento non è richiesto volontariamente dal consumatore, ma viene imposto dal prestatore di servizi di pagamento a seguito di operazioni straordinarie (ad esempio in occasione di operazioni di cessione di sportelli da una banca all'altra, ai sensi del comma 10 del nuovo articolo 126-quinquiesdecies).
  Il nuovo articolo 126-sexiesdecies sostanzialmente riproduce il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 in relazione al divieto di addebito di spese.
  Il nuovo articolo 126-septiesdecies modifica l'attuale disposizione del decreto-legge n. 3 del 2015 che prevede un indennizzo a favore del consumatore, in caso di mancato rispetto da parte del prestatore di servizi di pagamento delle modalità e dei termini per il trasferimento, commisurato alla durata del ritardo e alle somme giacenti. Le nuove norme recate dallo schema di decreto prevedono infatti un regime più favorevole ai consumatori, prevedendo che il prestatore di servizi di pagamento inadempiente corrisponda al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una penale pari a quaranta euro maggiorata, per ogni giorno di ritardo, di un ulteriore importo determinato applicando un tasso annuo pari a quello del valore in assoluto più elevato del limite stabilito ai sensi della disciplina dell'usura (di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996) alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
  Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2014/92/UE, gli Stati membri assicurano che eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti Pag. 80dalla normativa sul trasferimento dei conti di pagamento, siano rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento.
  Il nuovo articolo 126-octiesdecies prevede, in ordine al trasferimento di servizi di pagamento transfrontalieri, che – salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento – il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni di trasferimento specificata dal consumatore nella richiesta. La data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore.
  Le disposizioni della Sezione III del nuovo Capo II-ter del TUB introdotto dallo schema di decreto recepiscono il Capo IV della direttiva 2014/92/UE, il quale prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.
  Come riferito nella relazione illustrativa dello schema di decreto, viene sostanzialmente ripreso il contenuto della Convenzione sottoscritta tra MEF, Banca d'Italia e principali associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, che è rinnovata, da ultimo, nel maggio 2014. La relazione chiarisce altresì che, rispetto al testo della Convenzione, sono apportate alcune modifiche suggerite dall'esperienza applicativa del conto di base nel corso degli anni, nonché altre invece dettate dall'esigenza di aderenza alla direttiva 2014/92/UE.
  A tal fine il nuovo articolo 126-noviesdecies impone ai prestatori di servizi di pagamento (banche, Poste italiane s.p.a. e altri prestatori di servizi di pagamento) di offrire un conto di pagamento di base a tutti i consumatori soggiornanti legalmente in UE, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza: per legalmente soggiornanti si intendono tutti i soggetti aventi il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi delle convenzioni internazionali.
  Viene ripreso così, sostanzialmente, il contenuto dell'articolo 16 della direttiva 2014/92/UE, il quale, tuttavia, al comma 2, fa riferimento anche ai consumatori «a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto».
  Il nuovo articolo 126-vicies disciplina dettagliatamente i casi in cui il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base, coerentemente a quanto richiede la direttiva. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il rifiuto del prestatore di servizi di pagamento è legittimo in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, ovvero qualora il consumatore sia già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi previsti ex lege, salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso.
  Sono disciplinate le modalità di comunicazione del rifiuto e il contenuto delle informazioni da dare al consumatore in tale ipotesi. Viene chiarito inoltre che l'apertura del conto di base non può essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela.
  Il nuovo articolo 126-vicies semel, analogamente a quanto previsto dalla richiamata Convenzione e in attuazione della delega, prevede che il conto di base deve essere offerto da tutti i prestatori di servizi di pagamento che offrono alla propria clientela conti di pagamento. Esso deve includere un numero predefinito di operazioni annue individuate da un decreto del MEF, adottato sentita la Banca d'Italia.
  Nell'adozione delle norme secondarie, lo schema di decreto legislativo si differenzia dalla Convenzione nel consentire la Pag. 81distinzione tra più profili di clientela, tenendo conto del fatto che il tipo e il numero di operazioni adeguate a coprire le esigenze «di base» del consumatore possono variare in funzione delle caratteristiche delle diverse fasce di utenza. In merito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che tale discrezionalità intende favorire la diffusione del conto di base, valorizzandone il ruolo di veicolo per l'inclusione finanziaria.
  Viene consentito al titolare del conto di richiedere, senza tuttavia che il prestatore di servizi di pagamento possa imporli, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato in relazione al conto di base, superando così un divieto presente nella vigente convenzione.
  I servizi del conto di base devono includere obbligatoriamente quelli minimi stabiliti dalla direttiva, riportati nell'allegato A dello schema del decreto.
  Coerentemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, le operazioni e i servizi da includere obbligatoriamente sono i seguenti:
   apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
   accreditamento di fondi sui conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
   prelievo di contante nei confini dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
   alcune operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea, ovvero gli addebiti diretti, le operazioni di pagamento con carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online.

  In ordine alle spese applicabili al conto di base, il nuovo articolo 126-vicies bis consente di applicare solo un canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge. Nessun'altra spesa può essere addebitata al titolare del conto, per il numero annuo di operazioni effettuabili e le relative eventuali scritturazioni contabili.
  Viene chiarito inoltre che il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore rispetto al conto di base devono essere ragionevoli e coerenti con la finalità di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.
  Il nuovo articolo 126-vicies ter disciplina, conformemente alla direttiva 2014/92/UE, i casi di esercizio del diritto di recesso.
  In particolare, il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base solo al ricorrere di una o più delle condizioni singolarmente individuate dalla norma, ovvero:
   uso del conto per fini illeciti;
   incapienza del conto o mancata movimentazione per un certo periodo di tempo;
   accesso al conto di base sulla base di informazioni errate e determinanti per ottenerlo;
   consumatore che non soggiorna più legalmente nell'Unione europea;
   consumatore che, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi.

  Viene anche disciplinata l'informativa resa dal prestatore di servizi di pagamento nel caso di recesso e sono predisposte tutele specifiche per il consumatore, che Pag. 82deve essere informato delle procedure di reclamo disponibili, della facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o adire i vigenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  Il nuovo articolo 126-vicies quater demanda a un decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici a cui il conto di base è offerto senza spese, con esenzione dall'imposta di bollo.
  Il nuovo articolo 126-vicies quinquies affida alla Banca d'Italia il compito di definire le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base.
  Il nuovo articolo 126-vicies sexies, conformemente alla delega legislativa, prevede iniziative di educazione finanziaria in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili, attribuendo la promozione di tali iniziative alla Banca d'Italia.
  In merito ricorda che la Commissione Finanze sta svolgendo l'esame, in sede referente, di alcune proposte di legge abbinate in tema di educazione finanziaria (C. 3666, C. 3662 e C. 3913).
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto apporta alcune modifiche al TUB, in particolare all'articolo 128-bis, che disciplina la risoluzione stragiudiziale delle controversie, al fine di sostituire il vigente riferimento ai «reclami» con la locuzione «esposto», in conformità alle norme di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento (di cui agli articoli 14 e 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010), ai sensi dei quali si chiarisce che gli utilizzatori dei servizi di pagamento possono presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazioni, da parte di prestatori di servizi di pagamento, di specifiche disposizioni di legge.
  Con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema vengono modificate le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 144 del TUB, al fine di inserirvi gli opportuni riferimenti alle nuove norme introdotte dallo stesso schema di decreto, sanzionando così anche l'inosservanza delle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/92/UE recate dallo schema.
  L'articolo 2 dello schema di decreto reca le disposizioni finali, in particolare differenziando l'entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte nel TUB dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto stesso.
  Il comma 1 reca distinti termini di entrata in vigore, in base alle specificità di ciascuna Sezione.
  Per quanto riguarda le norme sulla trasparenza contenute nella Sezione I del nuovo Capo II-ter del TUB introdotto dallo schema di decreto, con particolare riferimento all'adozione dei nuovi documenti standard previsti dalla direttiva, la relazione illustrativa chiarisce che il Governo intende avvalersi della deroga prevista dalla direttiva 2014/92/UE (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), la quale consente di estendere a 18 mesi il termine di recepimento negli Stati membri che già prevedono (come l'Italia) documenti equivalenti.
  In particolare, ai sensi della lettera a) del comma 1, il nuovo articolo 126-duodecies – concernente le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche – si applica decorsi 180 giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione, che a loro volta devono essere adottate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione della Commissione UE (articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE) e delle norme tecniche di attuazione dell'EBA (emanate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva stessa).
  In base alla lettera b) del comma 1, il nuovo articolo 126-terdecies, relativo ai siti web di confronto, si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme attuative (decreto del MEF e disposizioni di attuazione della Banca d'Ita1ia), a loro volta da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto.
  Per quanto concerne invece la Sezione II del nuovo Capo II-ter del TUB introdotto Pag. 83dallo schema di decreto, relativa al trasferimento del conto di pagamento, la lettera c) del comma 1) prevede che essa trova applicazione decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto: dalla medesima data è dunque abrogato l'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, ad eccezione dei commi 15 e 19.
  Per quanto riguarda specificamente il nuovo articolo 126-quinquiesdecies, comma 10, che assicura la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento anche qualora il trasferimento del conto sia l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, la lettera d) del comma 1 prevede che esso si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto.
  Ai sensi della lettera e) del comma 1) la Sezione III del nuovo Capo II-ter del TUB introdotto dallo schema di decreto, relativa ai conti di base, si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle norme dello schema; conseguentemente, dalla stessa data è abrogata la vigente disciplina dei conti di base (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011).
  Il comma 2 dell'articolo 2 modifica l'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 3 del 2015 (non abrogato dalle norme dello schema di decreto), che, nella formulazione attuale, estende le disposizioni sul trasferimento del conto di pagamento anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro.
  Con le modifiche proposte si chiarisce che detto trasferimento è effettuato senza oneri e spese; inoltre si affida al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, l'adozione delle relative disposizioni di attuazione. La norma secondaria può stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo.
  Sempre per quanto riguarda la Sezione III del nuovo Capo II-ter del TUB introdotto dallo schema di decreto, relativa ai conti di base, il comma 3 dell'articolo 2 disciplina il regime transitorio dei conti di base già in essere, prevedendo che, entro un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti attuativi previsti in materia, i prestatori di servizi di pagamento possono convertire i vecchi conti in conti di base sottoposti alla nuova disciplina; in questo caso, a tutela del consumatore, è previsto un periodo biennale di garanzia durante il quale non possono essere modificate le condizioni economiche del conto.
  L'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Sui riserva quindi di formulare una proposta di parere sullo schema di decreto.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso la sua valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Atto n. 368.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, Pag. 84Moretto, ha illustrato il contenuto del provvedimento.
  Avverte inoltre che la Presidenza della Camera, in data odierna, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame, integrando in tal modo la documentazione prescritta per poter concludere l'esame sul provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.
(COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria».
(COM (2015) 587 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, su richiesta del gruppo M5S è stata rinviata la votazione sulla proposta di documento finale (vedi allegato 1) formulata dal relatore, Petrini, il 25 ottobre 2016.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la tematica oggetto degli atti dell'Unione europea in esame risulti da tempo all'attenzione della Commissione, e come nell'ambito dell'Unione europea sia ancora aperto un dibattito sul cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione bancaria europea, il quale costituisce un elemento fondamentale per rassicurare i mercati finanziari e i risparmiatori.
  Sottolinea, infatti, come, mentre sugli altri due pilastri dell'Unione bancaria, costituiti dalla vigilanza unica e dal meccanismo unico di risoluzione, si riscontri un ampio consenso circa la necessità di migliorare tali aspetti, sulle problematiche concernenti l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi si riscontri una diversità di posizioni tra un gruppo di Paesi che ritiene fondamentale realizzare tale meccanismo, in una prospettiva di maggiore solidarietà tra i diversi sistemi nazionali, e altri Paesi, che invece pongono talune condizioni in materia.
  In tale complesso quadro la proposta di documento finale da lui formulata intende rappresentare un contributo per la definitiva attuazione di tale sistema di assicurazione dei depositi: ritiene pertanto opportuno che la Commissione proceda, nella seduta odierna, alla votazione della proposta.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel sottolineare la grande attenzione dedicata dal Movimento 5 Stelle al tema della tutela del risparmio in tutte le sue forme, ricorda innanzitutto quanto previsto in tal senso dall'articolo 47 della Costituzione. Nel rilevare come i bassi tassi d'interesse bancari inducano i risparmiatori e, in particolare, le imprese, a investire in titoli azionari e obbligazionari, i quali sono tuttavia soggetti a un rischio elevato di essere azzerati a causa della normativa bancaria di derivazione europea, sottolinea come andrebbe invece assicurata e rafforzata la tutela di tutti i depositi bancari, anche ove essi superino l'importo di 100.000 euro. Ritiene quindi la previsione dell'integrale garanzia solo per i Pag. 85depositi fino a 100.000 euro assolutamente iniqua e contraria ai principi contenuti nella Costituzione.
  Evidenzia infatti come tale limite sia pericoloso, e metta a rischio, in particolare, i depositi bancari di cui sono titolari le imprese medie e grandi le quali, in caso di shock finanziari di grande portata, non riceverebbero alcuna tutela dal sistema di garanzia, vedendo così messa in pericolo la possibilità di continuare la loro attività e, conseguentemente, la sicurezza lavorativa per i loro lavoratori dipendenti. Giudica quindi tali misure potenzialmente lesive sia del citato articolo 47 della Costituzione, sia dell'articolo 1 della Carta costituzionale, il quale pone il lavoro a fondamento della Repubblica.
  Ribadisce quindi l'esigenza che il Governo muti radicalmente i propri indirizzi in questo campo, impegnandosi a predisporre misure, di segno opposto a quelli indicato dagli atti in esame, al fine di rafforzare il ruolo del Fondo interbancario nazionale di tutela dei depositi e di prospettare anche in sede europea la necessità di predisporre un sistema di garanzia volto a tutelare tutti i crediti e i depositi, senza alcun limite.

  Daniele PESCO (M5S) avverte che il suo gruppo ha presentato una proposta alternativa di documento finale (vedi allegato 2), la quale intende fornire ulteriori spunti di riflessione che il relatore e la Commissione nel suo complesso dovrebbero valutare: non ritiene pertanto opportuno procedere, già nella seduta odierna, alla votazione sugli atti dell'Unione europea in esame.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva innanzitutto come la proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di documento finale presentata dal relatore.
  Al di là di tali aspetti procedurali ritiene, peraltro, che non sussistano le condizioni politiche per giungere a un documento finale condiviso da tutti i gruppi e che sia pertanto opportuno procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di documento finale predisposta dal relatore.

  Daniele PESCO (M5S) sottolinea come la proposta alternativa di documento finale formulata dal suo gruppo evidenzi i rischi insiti nell'adesione dell'Italia al nuovo sistema europeo di assicurazione dei depositi, in quanto ciò potrebbe comportare gravi pregiudizi per il sistema bancario italiano, sia in quanto sarebbero violati i principi fondamentali della sicurezza economica nazionale sia in ragione del fatto che gli organismi europei potrebbero esigere gravose contropartite in cambio dell'intervento del predetto sistema europeo di assicurazione dei depositi, ad esempio richiedendo ulteriori misure di austerity, limitando così ulteriormente gli spazi di sovranità e compromettendo definitivamente la stabilità economica e sociale del Paese.
  In tale contesto rileva come i gravi problemi emersi nel sistema bancario e finanziario nazionale ed europeo siano anche dovuti alle carenze nell'azione di vigilanza che deve essere svolta in materia dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia: pertanto la responsabilità della tutela dei depositi bancari deve essere assicurata dalle predette autorità, tenuto conto che la BCE ha la possibilità di emettere moneta per finanziare eventuali interventi in favore dei depositanti.
  Al fine di scoraggiare eventuali comportamenti non virtuosi che potrebbero essere indotti da tale, così ampio meccanismo di garanzia, occorre, contestualmente, aumentare la severità dell'azione di vigilanza sulle banche, inasprendo le sanzioni per gli illeciti e le irregolarità legati all'erogazione del credito o agli investimenti del settore bancario.
  Sottolinea, quindi, in sintesi, come il gruppo M5S intenda richiamare l'esigenza di un radicale mutamento nei paradigmi regolamentari e di vigilanza finora seguiti in Europa, i quali hanno determinato le conseguenze disastrose sotto gli occhi di tutti.

Pag. 86

  Michele PELILLO (PD) sottolinea come gli argomenti in discussione, da tempo all'attenzione della Commissione, risultino talmente delicati da non poter essere oggetto di scontro politico, ma debbano invece essere affrontati attraverso un confronto costruttivo, seguendo il metodo usualmente seguito dalla Commissione Finanze.
  Rileva, tuttavia, come il gruppo M5S, che nell'ambito dei lavori della Commissione si dichiara disponibile ad un dialogo sereno, assuma invece un atteggiamento molto diverso nel corso delle discussioni in Assemblea, ricorrendo in quel contesto al metodo dello scontro continuo. Ritiene che tale atteggiamento ambivalente nuoccia anche al confronto in Commissione su un tema tanto importante, evidenziando pertanto che non sia possibile giungere a un documento finale condiviso sugli atti dell'Unione europea in esame. Chiede quindi di porre in votazione nella seduta odierna la proposta di documento finale formulata da tempo dal relatore, così da fornire al Governo un'utile indicazione politica che gli consenta di agire in modo incisivo nelle sedi europee.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce l'invito a rinviare di un giorno la votazione della proposta di documento finale, rilevando come il rifiuto opposto dal PD a tale richiesta sia completamente infondato. Sottolinea, infatti, come la motivazione addotta per giustificare tale diniego dal deputato Pelillo, il quale ha sostenuto che ciò dipenderebbe dai toni a suo dire troppo forti utilizzati dal gruppo M5S in sede di dichiarazione di voto in Aula sulle mozioni relative alla crisi del sistema bancario votate ieri in Assemblea, appaia del tutto inaccettabile, sia in quanto risulta in palese contrasto con il diritto di tutti i deputati di esprimere liberamente il proprio pensiero, sia in quanto dimostra l'evidente indisponibilità del PD al confronto su un tema di interesse nazionale, in termini offensivi per i cittadini italiani.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come la proposta alternativa di documento finale formulata dal gruppo M5S esprima una valutazione negativa sugli atti dell'Unione europea in esame, e come sia pertanto impossibile, su queste basi, giungere ad un documento finale condiviso sul tema.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) evidenzia come la questione affrontata dagli atti dell'Unione europea in esame risulti particolarmente importante, pur rilevando come tali provvedimenti non siano certamente risolutivi. In questo contesto ritiene quindi che sarebbe saggio accondiscendere alla richiesta di ulteriore approfondimento avanzata dal gruppo M5S, anche in considerazione del fatto che nella giornata di domani è già prevista una seduta della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento alla considerazione da ultimo espressa dal deputato Paglia, rileva come, sulla scorta di quanto convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella giornata di domani si svolgerà, a partire dalle ore 13, in congiunta con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla tutela del risparmio nel settore creditizio.
  Pertanto, in coincidenza con tale importante impegno parlamentare, occorrerà rinviare alla prossima settimana la seduta della sola Commissione Finanze della Camera già prevista per domani: tale circostanza suggerisce, a suo giudizio, di procedere nella seduta odierna alla votazione sugli atti dell'Unione europea in esame.

  La Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), intervenendo sui lavori della Commissione, alla luce della decisione di rinviare alla prossima settimana tutti i punti all'ordine del giorno della seduta di domani della Commissione, chiede che i gruppi interessati possano trasformare in interrogazioni a risposta in Commissione le interrogazioni a risposta immediata in Commissione le Pag. 87quali avrebbero dovute essere svolte domani, e che tali interrogazioni siano inserite all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene possibile accedere alla richiesta avanzata dal deputato Paglia, avvertendo pertanto che le interrogazioni a risposta immediata in Commissione il cui svolgimento era previsto per domani, le quali siano eventualmente trasformate in interrogazioni a risposta in Commissione, saranno poste all'ordine del giorno della Commissione stessa nella prossima settimana.

  La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 11 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.15.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 novembre scorso.

  Il Sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito della discussione della risoluzione, al fine di disporre di raccogliere più compiuti elementi di valutazione su di essa.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea innanzitutto l'urgenza della questione posta dal suo atto di indirizzo, il quale sottopone al Governo la necessità di intervenire affinché tutti i cittadini che hanno subito un grave danno economico a seguito dell'azzeramento del valore delle obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione siano rimborsati, anche qualora non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.
  Rammenta quindi come l'Esecutivo stia procedendo su tale vicenda con grave ritardo, così determinando una disparità di trattamento rispetto ai risparmiatori nel salvataggio del Monte dei Paschi di Siena.
  In particolare, stigmatizza il comportamento del Governo, che si accinge ad approvare il decreto sugli arbitrati per stabilire l'eventuale indennizzo ai risparmiatori truffati dalle quattro banche; evidenzia infatti come tale provvedimento interverrà troppo tardi per coloro i quali, in caso di sconfitta in sede arbitrale, non potranno più tentare la via del rimborso forfetario pari all'80 per cento della cifra investita, che sarebbe stato possibile solo fino allo scorso 3 gennaio.
  Auspica quindi che l'Esecutivo intervenga immediatamente a tutela di tutti i risparmiatori che hanno acquistato i titoli obbligazionari prima del 22 novembre 2015, senza ulteriori rinvii.

  Il Sottosegretario Luigi CASERO ribadisce l'attenzione del Governo per la questione posta dalla risoluzione, rammentando in tal senso la positiva valutazione espressa sulla risoluzione 7-01114 Paglia, già approvata dalla Commissione, la quale impegna il Governo a permettere l'adesione alla procedura di rimborso forfetario prevista dal decreto-legge n. 59 del 2016 anche a chi abbia acquistato i titoli obbligazionari subordinati dalle quattro banche, salvo poi cederne la proprietà a parenti fino al secondo grado.
  Sottolinea peraltro come l'atto di indirizzo in discussione comporti un ulteriore Pag. 88ampliamento dei soggetti beneficiari del predetto rimborso e richieda quindi un ulteriore approfondimento ai fini di una sua valutazione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda l'impegno di tutti i gruppi e dell'Esecutivo su tali questioni, come evidenziato dall'ampia convergenza verificatasi in occasione dell'approvazione della richiamata risoluzione Paglia 7-01114, la quale è stata condivisa da tutte le forze politiche ed è stata valutata positivamente dal Governo.

  Paolo PETRINI (PD), nel sottolineare la convinta convergenza del PD sui contenuti della risoluzione 7-01114 Paglia, e nel lamentare il ritardo con cui il Governo si accinge ad approvare il provvedimento relativo ai collegi arbitrali chiamati a decidere sui ricorsi presentati nell'ambito della vicenda relativa alle quattro banche, ritiene tuttavia evidente come l'atto di indirizzo in discussione comporti un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del rimborso forfetario e debba quindi essere necessariamente oggetto di un'attenta valutazione da parte del Governo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene errate le valutazioni del deputato Petrini, considerando prioritario garantire la parità di trattamento tra tutti i cittadini, riconoscendo il diritto al rimborso a tutti coloro che sono stati truffati, anche qualora non abbiano acquistato i titoli obbligazionari direttamente dalle banche poste in risoluzione.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel condividere l'auspicio di un allargamento dei soggetti beneficiari del rimborso, ricorda che all'approvazione unanime della sua risoluzione 7-01114 da parte della Commissione non ha fatto seguito alcun intervento normativo del Governo.
  Auspica quindi che il prossimo avvio dell'esame del decreto-legge n. 244 del 2016, cosiddetto «milleproroghe» e del decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, costituiscano l'occasione per porre rimedio a tale ritardo e a trovare adeguata soluzione alla vicenda posta dalla sua risoluzione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare la prossima settimana.

Sui lavori della Commissione.

  Domenico MENORELLO (CI), nel rammentare che nella seduta di ieri dell'Assemblea, nell'ambito della discussione delle mozioni sul tema della crisi del sistema bancario, la Camera ha impegnato se stessa a procedere all'istituzione di una Commissione d'inchiesta su tale settore, chiede come la Commissione intenda procedere per attuare tale impegno, ai fini dell'esame delle numerose proposte di legge presentate su tale questione e, in particolare, della proposta di legge n. 3485, a prima firma Monchiero, che chiede sia posta sollecitamente all'ordine del giorno della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che la Commissione, a seguito delle sollecitazioni in tal senso avanzate dal gruppo del Movimento 5 Stelle, ha più volte affrontato tale questione.
  In tale ambito, ribadendo quanto già affermato in precedenza, fa presente come il Senato abbia da tempo all'esame, in sede referente, numerose proposte di legge di contenuto analogo, che prevedono l'istituzione di una Commissione d'inchiesta in materia, ed abbia svolto a questi fini anche un'indagine conoscitiva. Segnala quindi come, in base alle previsioni regolamentari, la Commissione Finanze della Camera non potrebbe in ogni caso avviare l'esame di proposte di legge su tale materia se non a seguito di un'intesa raggiunta in merito Pag. 89tra la Presidente della Camera e il Presidente del Senato.

  Daniele PESCO (M5S) in merito a tale tematica auspica che possa essere convocata a breve una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, al fine di concordare nel modo più efficace tempi e modalità del lavoro delle due Commissioni, ai fini dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come la questione sollevata dal deputato Pesco potrà essere affrontata a latere dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla tutela del risparmio nel settore creditizio, prevista per domani dinanzi alle Commissioni Finanze di Camera e Senato.

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 dicembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione sulla risoluzione a sua prima firma, anche al fine di permettere a tutti i deputati che l'hanno sottoscritta di partecipare al dibattito su di essa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare la prossima settimana.

  La seduta termina alle 15.30.

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