CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 gennaio 2017
745.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 20

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è stato già esaminato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Ricorda, altresì, che la Commissione di merito ne ha concluso l'esame il successivo 21 dicembre senza apportare modifiche al testo. In considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, ritiene quindi di poter confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, nel presupposto che gli oneri relativi all'anno 2016 siano inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2016-2018 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2017-2019, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2017. Su tali aspetti, reputa pertanto necessaria una conferma da parte del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che il provvedimento in titolo sarà incluso, in riferimento agli oneri relativi all'anno 2016, nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e conviene circa il fatto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2016-2018 debba intendersi riferito al bilancio per il triennio 2017-2019, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3946-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che gli oneri relativi all'anno 2016 saranno inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2016-2018 deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2017-2019, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2017,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il Pag. 21fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente tre sole proposte emendative.
  A tale riguardo, segnala le seguenti proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:
   Gianluca Pini 3.2, che è volta ad incrementare da 6.568 a 13.000 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2016 le previsioni di spesa connesse agli oneri di missione derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame. In proposito, osserva che la stessa non appare pertanto coerente con la quantificazione degli oneri analiticamente esposta, con riferimento alle predette spese, nella relazione tecnica;
   Gianluca Pini 4.1, che è volta a sopprimere la specifica clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo in questione, per la parte non riferita all'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo medesimo.

  La proposta emendativa Gianluca Pini 3.1, infine, innalza a 10 mila euro a decorrere dal 2017 gli oneri attualmente previsti dal disegno di legge, al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo della cooperazione bilaterale nella sfera della difesa tra le Parti contraenti, provvedendo alla relativa copertura finanziaria a valere sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri ed alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa da ultimo richiamata.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 3.2 e 4.1 mentre esprime nulla osta sull'emendamento Gianluca Pini 3.1 in quanto, anche a prescindere dagli aspetti di merito che potranno essere oggetto di una specifica e diversa valutazione politica, dal punto di vista finanziario il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale posto a copertura dei relativi oneri presenta comunque le occorrenti disponibilità.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 3.2 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sull'emendamento Gianluca Pini 3.1.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.
C. 4039 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le quantificazioni della relazione tecnica appaiono corrette sulla base delle ipotesi e dei dati riportati nella stessa relazione. Evidenzia peraltro che la relazione tecnica ipotizza che le attività di cooperazione tecnica previste dall'articolo 11 dell'Accordo, tra le quali lo scambio di visite di funzionari doganali, la formazione e l'assistenza dei funzionari doganali, lo scambio di visite di esperti, siano tra loro alternative. In proposito, reputa necessario Pag. 22un chiarimento, tenuto conto che la disposizione non prevede espressamente la suddetta alternatività; in mancanza di tale condizione, in aggiunta alle spese di missione quantificate dalla relazione tecnica, potrebbero determinarsi ulteriori oneri relativi, a titolo esemplificativo, all'attività di formazione e assistenza, di cui al comma 1, lettera a) del citato articolo 11, o allo scambio di visite di esperti, di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo, ovvero ad altre attività, tenuto conto che l'elenco di cui al predetto articolo 11 è indicato espressamente come non tassativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria rammenta che l'articolo 4, comma 2, stabilisce che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 11 e 12 dell'Accordo in esame, valutati in euro 18.615 annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità anche in relazione al triennio 2017-2019. Ciò posto, in considerazione sia del fatto che il provvedimento è in prima lettura alla Camera, sia della natura degli oneri oggetto di copertura e del passaggio al nuovo anno finanziario, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria. Sul punto, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Osserva, inoltre, che l'articolo 4, comma 2, reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 al programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, alla missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, conformemente ai pareri deliberati in tal senso dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 di riforma del bilancio dello Stato nelle sedute del 4 e del 18 ottobre 2016, aventi rispettivamente ad oggetto i disegni di legge di ratifica nn. 3917 e 4079, entrambi in prima lettura alla Camera, ritiene opportuno adeguare l'attuale formulazione del testo alla nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della citata legge. A tal fine, ritiene che si potrebbero pertanto sopprimere, all'articolo 4 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3, giacché, come già evidenziato nei predetti pareri, anche in assenza di un esplicito richiamo normativo nel testo del provvedimento, la disciplina di cui ai citati commi da 12 a 12-quater è da ritenersi automaticamente applicabile, in caso di sforamento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le attività di cooperazione tecnica previste dall'articolo 11 dell'Accordo – tra le quali lo scambio di visite di funzionari doganali, la formazione e l'assistenza dei funzionari doganali, lo scambio di visite di esperti – devono intendersi, sia pure in assenza di un esplicito richiamo nel testo normativo, tra loro alternative. Conviene inoltre circa l'opportunità, all'articolo 4, comma 1, di aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri e la relativa copertura finanziaria, in considerazione sia del fatto che il provvedimento è in prima lettura alla Camera, sia della natura degli oneri oggetto di copertura e dell'inizio del nuovo anno finanziario. Concorda, infine, circa l'opportunità di sopprimere, al medesimo articolo 4, i commi 2 e 3, posto che la nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa di recente introdotta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, deve intendersi quale una vera e propria norma di sistema, come tale automaticamente applicabile, in caso di sforamento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa, anche in assenza di un Pag. 23esplicito richiamo normativo nel testo del provvedimento.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4039, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    come evidenziato dalla relazione tecnica, le attività di cooperazione tecnica previste dall'articolo 11 dell'Accordo (tra le quali lo scambio di visite di funzionari doganali, la formazione e l'assistenza dei funzionari doganali, lo scambio di visite di esperti) devono intendersi tra loro alternative;
    all'articolo 4, comma 1, appare opportuno aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria, in considerazione sia del fatto che il provvedimento è in prima lettura alla Camera, sia della natura degli oneri oggetto di copertura e dell'inizio del nuovo anno finanziario;
   ritenuto che:
    risulta necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 4, che recano una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 ad uno specifico programma o missione, al fine di adeguare l'attuale formulazione del testo alla nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016;
    la predetta nuova disciplina, infatti, come già evidenziato dalla Commissione in precedenti pareri, deve intendersi automaticamente applicabile, in caso di sforamento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa, anche in assenza di un esplicito richiamo normativo nel testo del provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:
   sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2016-2018 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2017-2019;
   sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: per l'anno 2017.

  All'articolo 4, sopprimere i commi 2 e 3.».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
C. 56-A cost.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Pag. 24

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 dicembre scorso ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione affari costituzionali competente per materia. Ricorda inoltre che in quella sede non è stato tuttavia possibile pervenire alla deliberazione del citato parere, essendosi il rappresentante del Governo riservato di fornire, in un successivo momento, i chiarimenti richiesti dal relatore. Avverte, altresì, che in data 21 dicembre scorso la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando al testo una sola modifica consistente nella soppressione dell'articolo 6-bis, dalla quale tuttavia non deriva alcun impatto apprezzabile dal punto di vista finanziario. Fa dunque presente che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, per le cui restanti disposizioni rinvia, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, alle considerazioni svolte nella precedente seduta del 20 novembre 2016.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel convenire preliminarmente con le osservazioni di natura finanziaria a vario titolo formulate dal relatore nel corso della citata seduta del 20 novembre scorso, evidenzia la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 10, che reca un'espressa previsione di spesa e la copertura dei relativi oneri, valutati in 450 mila euro a decorrere dal 2013, sia perché dal punto di vista formale il provvedimento, essendo di rango costituzionale, non soggiace al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, sia perché dal punto di vista sostanziale l'inserimento di una previsione di spesa all'interno di un provvedimento di rango costituzionale renderebbe il relativo stanziamento non modificabile nel corso del tempo con legge di rango inferiore, compresa la legge di bilancio. Considera altresì necessario prevedere che l'attuazione delle disposizioni che pongono attività a carico delle varie amministrazioni interessate siano imputate ai bilanci delle amministrazioni medesime, anziché alle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente, anche al fine di salvaguardare l'autonomia delle amministrazioni coinvolte. In particolare, segnala la necessità di riformulare sia il comma 1 dell'articolo 10, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci, sia il comma 3 del medesimo articolo 10, stabilendo che gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica incaricata di esprimere un parere sui decreti legislativi di attuazione delle norme recate dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati che vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 56-A cost., recante Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    appare necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 che reca un'espressa previsione di spesa e la copertura dei relativi oneri – valutati in 450 mila euro a decorrere dal 2013 – sia perché dal punto di vista formale il provvedimento, essendo di rango costituzionale, non soggiace al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, sia perché dal punto di vista sostanziale l'inserimento di una previsione di spesa all'interno di un provvedimento di rango costituzionale renderebbe il relativo stanziamento non modificabile nel corso del tempo con legge di rango inferiore, compresa la legge di bilancio;Pag. 25
    appare necessario prevedere che l'attuazione delle disposizioni che prevedono attività a carico delle varie amministrazioni interessate, sono imputate ai bilanci delle amministrazioni medesime, anziché alle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente, anche al fine di salvaguardare l'autonomia delle amministrazioni coinvolte;
    in particolare appare necessario riformulare sia il comma 1 dell'articolo 10, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci, sia il comma 3 del medesimo articolo 10, stabilendo che gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica incaricata di esprimere un parere sui decreti legislativi di attuazione delle norme recate dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati che vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:
    al comma 1, sostituire le parole da: 3, 4, 5 e 6 fino alla fine del medesimo comma con le seguenti: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci;
    sopprimere il comma 2;
    al comma 3 sostituire le parole: a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: nell'ambito dei rispettivi bilanci;
    sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, anche sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, con riferimento ai profili di carattere finanziario, sul testo del provvedimento, propone di formulare sul complesso delle proposte emendative in esso contenute un parere di nulla osta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore di esprimere nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere.
Nuovo testo C. 3824.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Pag. 26Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che il provvedimento in esame innova la disciplina vigente in materia di autocertificazione, prevedendo in particolare che la decadenza dai benefici conseguiti abbia luogo solo ove gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto della dichiarazione non veritiera siano stati necessari per ottenere i benefici stessi. In tale quadro, assicura che le amministrazioni pubbliche eventualmente chiamate, su domanda dei soggetti interessati, a riesaminare i provvedimenti di decadenza emessi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 nell'ultimo quinquennio potranno comunque effettuare i conseguenti adempimenti, anche istruttori, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, segnala tuttavia la necessità di richiedere alle amministrazioni competenti la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, giacché la possibilità, prevista dal provvedimento stesso, di reintegrare al ricorrere di determinate condizioni i soggetti richiedenti nei benefici da cui sono stati dichiarati decaduti appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica allo stato privi di quantificazione.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, concorda circa la necessità, evidenziata dal Viceministro Morando, di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.
Nuovo testo C. 3837 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare la particolare delicatezza del provvedimento in esame, comunica che, a seguito dello svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori, il provvedimento stesso non sembra presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario a condizione che, al fine di assicurare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2-ter, sia espressamente chiarito che le attività indicate al comma 2 del medesimo articolo 1 dovranno in ogni caso essere svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, auspicando una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, dal quale a suo avviso potrebbero anche derivare indirettamente effetti positivi per la finanza pubblica, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3837 e abb., recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, al fine di Pag. 27assicurare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2-ter, appare necessario chiarire che le attività indicate al comma 2 del medesimo articolo 1 dovranno in ogni caso essere svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 2, alinea, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
Atto n. 367.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dello schema di decreto in titolo, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla neutralità finanziaria delle disposizioni in esso contenute. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul medesimo una valutazione favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conviene circa la valutazione favorevole proposta dal relatore, in considerazione sia della natura in prevalenza ordinamentale delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo, sia della possibilità da parte della Banca d'Italia di fare fronte alle funzioni da essa svolte con le risorse strumentali e di personale già esistenti.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto pagamento, al trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (atto n. 367);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo.»

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 28

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Atto n. 368.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione determina un ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sullo scambio di informazioni vigente nonché ulteriori adempimenti in merito all'invio delle informazioni al registro centrale sicuro, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi necessari a confermare l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di svolgere le funzioni con le risorse disponibili a normativa vigente, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online del mercato interno.
Atto n. 366.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che gli obblighi di cui agli articoli da 1 a 38 del provvedimento in esame riguardano enti, come la SIAE, esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. In merito all'attribuzione alle sezioni dei tribunali e delle Corti di appello specializzate in materia di impresa della giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dal provvedimento in esame (articolo 39) nonché all'attribuzione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della vigilanza sul rispetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame (articolo 40), ritiene che andrebbe acquisita una conferma in merito alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di svolgere le funzioni indicate con le risorse disponibili a normativa vigente. Per quanto riguarda, inoltre, l'articolo 44, che prevede l'invio di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la riconducibilità di tale attività a compiti già previsti a legislazione vigente. Tuttavia, giudica opportuna una conferma che l'Autorità possa far fronte agli adempimenti introdotti dal decreto in esame con le modalità di finanziamento già disponibili a legislazione vigente.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare come il provvedimento in esame non sembri presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario, si limita ad osservare che, in linea con quanto riportato dalla relazione tecnica, la facoltà di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 44 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché essa sembra rientrare nell'ambito delle competenze che le sono già attribuite dalla legislazione vigente. Per quanto attiene, invece, agli Pag. 29specifici compiti di vigilanza affidati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal medesimo Ministero (vedi allegato), contenente elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di fare fronte ai suddetti compiti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire al relatore la predisposizione di una proposta di parere sulla base anche della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

  La seduta termina alle 14.40.

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