CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 gennaio 2017
745.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere.
C. 3824 Misiani.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 3824, recante «Modifiche in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere» nel testo risultate dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  Rammenta che tale proposta di legge si compone di un articolo unico, che modifica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445, con cui è stato adottato il Testo unico in materia di documentazione amministrativa. La disposizione richiamata sancisce la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive risultate, a seguito di controlli, non veritiere.
  Segnala che il comma 1 del predetto articolo unico novella il citato articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445 del 2000, specificando che Pag. 11la decadenza dai benefici si determina solo nel caso in cui gli stati, i fatti o le qualità personali della dichiarazione falsa siano necessari per ottenere i benefici stessi. Rileva che nella relazione della proposta di legge, la necessità della modifica normativa è giustificata a partire dalla constatazione di un'applicazione estensiva, in alcuni casi e da parte di alcune amministrazioni, in base alla quale la disposizione viene applicata facendo venire meno benefici rispetto ai quali le dichiarazioni sottoscritte, risultate mendaci in sede di controllo, sono del tutto irrilevanti rispetto al beneficio riconosciuto. In giurisprudenza è pacifico che la ratio della disciplina dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445 del 2000 è volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario di tale constatazione è che l'applicazione di tale disposizione prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte e non lascia sul punto alcun margine di discrezionalità alle amministrazioni, in quanto non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante. Rispetto alla questione sottesa alla novella introdotta dalla proposta in esame, rammenta che si riscontrano già in giurisprudenza interpretazioni dell'articolo 75 che presuppongono, ai fini della decadenza dai benefici, il collegamento tra dichiarazione e beneficio. Così, in Cons. Stato Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933, il giudice ha rilevato che la dichiarazione mendace acquista rilevanza come mero fatto, indipendentemente dagli elementi soggettivi attinenti a dolo o colpa del dichiarante, precludendo al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comportando la decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio. Il beneficio o i benefici rispetto al quale opera la sanzione della decadenza di cui all'articolo 75 sono, peraltro, solo quelli immediatamente perseguiti con la dichiarazione non veritiera e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendaci. Un orientamento analogo è stato espresso nella sentenza 13 novembre 2015, n. 5192, nella quale la stessa sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che la disciplina dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 è volta a sanzionare l'accertamento della non veridicità di dichiarazioni rese al fine di beneficiare di un determinato provvedimento e non certo la falsità di una dichiarazione irrilevante rispetto al conseguimento di quel beneficio. Accanto a tali profili, è stato altresì evidenziato (in particolare, TAR Venezia, Sez. I, 19 dicembre 2006, n. 4131) come «non sarebbe conforme ai principi che presiedono all'illecito amministrativo optare per l'interpretazione sfavorevole all'autore della dichiarazione non conforme al vero, ma sarebbe giocoforza aderire all'interpretazione a lui favorevole». A sua volta, la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2008, n. 6591; nonché Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2010, n. 16275), intervenendo in merito alla rilevanza penale della dichiarazione non veritiera, nel caso in cui la stessa non abbia inciso sul beneficio concesso, che sarebbe comunque spettato, ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 95, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio; ha altresì ritenuto che integra il delitto di falso ideologico di cui all'articolo 483 del codice penale, la condotta di colui che dichiari falsamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver mai riportato condanne penali, ancorché si tratti di precedenti non ostativi al rilascio del documento richiesto (in quel caso, passaporto).
  Rammenta che il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge dispone che le Amministrazioni, su motivata istanza dell'interessato, da presentare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, riesaminano i provvedimenti, Pag. 12emanati nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della legge medesima, con i quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e adottano, in coerenza con le disposizioni di cui al comma precedente, i conseguenti provvedimenti anche in autotutela.

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva l'opportunità di approfondire i contenuti del provvedimento in discussione, che modifica sensibilmente le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in materia di autocertificazione. A suo avviso, le norme introdotte dalla proposta di legge in titolo determinano, di fatto, il rischio di un incremento del contenzioso in materia, essendo foriere di incertezze interpretative.

  Daniele FARINA (SI-SEL) concorda con la presidente circa l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire un'ulteriore riflessione sui suoi contenuti.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, sottolinea come la ratio della proposta di legge in titolo sia quella di recepire alcuni orientamenti giurisprudenziali, in base ai quali si ritiene che la decadenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, debba verificarsi soltanto nelle ipotesi in cui le stesse dichiarazioni siano rilevanti ai fini del conseguimento dei benefici riconosciuti. Osserva, peraltro, che le disposizioni del provvedimento in discussione sono funzionali ad evitare diversità di interpretazione sia in sede amministrativa, sia nella prassi giurisprudenziale. Ciò premesso, concorda circa la necessità di effettuare, sul provvedimento medesimo, ulteriori approfondimenti istruttori.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, prima di dare la parola ai relatori per l'espressione del parere sugli emendamenti (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 dicembre scorso), ricorda che il 20 dicembre scorso il Comitato per la legislazione ha espresso il parere ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis del Regolamento. Comunica inoltre che i relatori hanno presentato alcuni emendamenti (vedi allegato 1). Fissa pertanto il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 11 di giovedì 12 gennaio prossimo.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, anche a nome del collega Ermini, in relazione alle proposte emendative riferire all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 2.6, parere contrario sull'emendamento Bonafede 2.18 e parere favorevole sull'emendamento Businarolo 2.14, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita, altresì, al ritiro della proposta emendativa Guerini 2.4, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 2.15. Invita al ritiro della proposta emendativa Ventricelli 2.2, esprimendo, altrimenti, parere Pag. 13contrario, ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marotta 2.1, Dambruoso 2.19, Sarro 2.9 e Chiarelli 2.8, nonché sull'emendamento Businarolo 2.16. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Berretta 2.7, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Businarolo 2.17, Dambruoso 2.20 e Businarolo 2.11. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Berretta 2.5, nonché sulla proposta emendativa Businarolo 2.12, purché riformulata in modo identico all'emendamento Berretta 2.5, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Businarolo 2.13 e 2.10. Esprime, infine, parere favorevole sulla proposta emendativa Guerini 2.3.
  Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 4.1, nonché sull'emendamento Guerini 4.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Businarolo 4.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), nonché parere favorevole sull'emendamento Berretta 4.2. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Mazziotti 4.5, Bonafede 4.9, Mazziotti 4.6 e Businarolo 4.8 e 4.7, mentre esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Berretta 4.10. Esprime parere contrario sugli emendamenti Businarolo 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 e Berretta 4.15. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Berretta 4.16, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), mentre invita al ritiro dell'emendamento Guerini 4.18, degli identici emendamenti Dambruoso 4.20, Chiarelli 4.19, Marotta 4.17 e Sarro 4.27, i cui contenuti verrebbero in parte ripresi dalla riformulazione dell'emendamento Berretta 4.16. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Sarro 4.26, invita al ritiro della proposta emendativa Businarolo 4.21 ed esprime parere contrario sull'emendamento Mazziotti 4.22. Si riserva, inoltre, di esprimere il parere sulla proposta emendativa Berretta 4.23, all'esito di un più approfondito esame, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti 4.24, Businarolo 4.25 e Guerini 4.28.
  Relativamente all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Sarro 5.1.
  Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Businarolo 6.1 e 6.3 e parere favorevole sull'emendamento Berretta 6.4. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Businarolo 6.2, purché riformulata in modo identico all'emendamento Berretta 6.4. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Sarro 6.5, Businarolo 6.6, Mazziotti 6.7 e Businarolo 6.8. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Berretta 6.9, parere contrario sugli emendamenti Businarolo 6.12 e Bonafede 6.13, nonché parere favorevole sugli emendamenti Berretta 6.10 e Businarolo 6.14, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 6.15, parere contrario sull'emendamento Businarolo 6.16, nonché parere favorevole sulla proposta emendativa Berretta 6.11. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Businarolo 6.17, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 6.18, nonché sulle identiche proposte emendative Sarro 6.20, Chiarelli 6.22, Dambruoso 6.19 e Marotta 6.21.
  Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 7.1 e Businarolo 7.2, mentre invita al ritiro della proposta emendativa Guerini 7.3, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Sarro 7.4 e 7.5, Bonafede 7.6, Businarolo 7.7 e 7.8, nonché Fabbri 7.9. Si riserva di esprimere il parere sulla proposta emendativa Fabbri 7.10 all'esito di un ulteriore approfondimento, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 7.11, Bonafede 7.12, nonché sugli identici emendamenti Rostan 7.13 e Guerini 7.14.Pag. 14
  In merito all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Sarro 8.1.
  Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Sarro 9.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), mentre invita al ritiro delle proposte emendative Berretta 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Berretta 9.6, mentre invita al ritiro delle proposte emendative Berretta 9.7 e 9.8, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere favorevole sull'emendamento Guerini 10.1, mentre invita al ritiro delle identiche proposte emendative Sarro 10.2, Chiarelli 10.3 e Marotta 10.4, nonché degli emendamenti Mazziotti 10.5 e Dambruoso 10.6, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 11.1 e Sarro 11.2, mentre si riserva di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Cimbro 11.01, all'esito di una più approfondita valutazione.
  Quanto, infine, alle proposte emendative riferite all'articolo 14, si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Guerini 14.1 all'esito di un ulteriore approfondimento, mentre esprime parere contrario sulla proposta emendativa Businarolo 14.2 nonché parere favorevole sull'emendamento Schullian 14.3.
  Raccomanda, infine, l'approvazione degli emendamenti testé presentanti dai relatori 2.100, 6.100, 7.100 e 9.100.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'esito di ulteriori approfondimenti istruttori.

  Giuseppe GUERINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori del suo emendamento 4.3 e ritira gli emendamenti a sua firma 2.4, 4.18, 4.28, 7.3 e 7.14. Sottoscrive, inoltre, l'articolo aggiuntivo Cimbro 11.01.

  Giuseppe BERRETTA (PD) accetta la riformulazione dei suoi emendamenti 4.16 e 6.10, testé proposte dai relatori, mentre si riserva di valutare l'invito al ritiro delle proposte emendative a sua firma formulato dai relatori 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7 e 9.8.

  Stefano DAMBRUOSO (CI) ritira gli emendamenti a sua firma 4.20 e 10.6.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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