CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 113

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.
Atto n. 362.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che, non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata, la Commissione non potrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.
Atto 363.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che, non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata, la Commissione non potrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 10.40.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Testo unificato C. 4144 Sen. D'Alì, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Enrico BORGHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia l'esame del testo unificato di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare, che modifica la legge quadro sulle aree protette, legge n. 394 del 1991, in più punti. Il testo è stato approvato al Senato dopo un iter di circa tre anni. Le modifiche sono numerose e intervengono su vari profili della normativa vigente, a partire dalla governance fino alla disciplina riguardante le entrate degli enti parco.
  Passa a dare sinteticamente conto del contenuto del progetto di legge, rinviando per una disamina più analitica alla documentazione predisposta dagli uffici.Pag. 114
  L'articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo la classificazione riferita alle aree protette marine, disciplina l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare, reca misure per le aree protette inserite nella rete «Natura 2000» e per l'istituzione di un nuovo parco, nonché per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca per le aree naturali protette, la biodiversità e la protezione degli ambienti marini e costieri.
  L'articolo 2 consente ai comuni ubicati nelle isole minori (ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori), in cui sono presenti aree protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi complessivamente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale. Si estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori.
  L'articolo 3 prevede che sia sentito il Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'Ente Parco, apportando una serie di modificazioni riguardanti: il novero degli organi dell'ente parco, da cui è esclusa la Giunta esecutiva; la procedura di nomina del Presidente, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade il parco, e del Consiglio direttivo; la composizione del Consiglio direttivo, che varierà a seconda del numero dei comuni inclusi nel territorio del parco, e le sue funzioni; lo statuto, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica.
  L'articolo 5 interviene sull'oggetto e sulle finalità del regolamento del parco, al fine di prevedere che disciplini l'esercizio delle attività consentite non soltanto nel territorio del parco, ma anche nelle aree contigue ad esso, nonché che disciplini anche il divieto di esercitazioni militari e di attività venatorie. Ulteriori disposizioni riguardano l'integrazione dei contenuti del piano del parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco. In tali aree possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina delle attività di caccia e di pesca, di estrazione e di tutela dell'ambiente, purché siano necessarie per garantire la conservazione dei valori dell'area protetta. Il piano per il parco diventa, inoltre, lo strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale e il relativo regolamento contiene, ove necessario per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta.
  L'articolo 6 interviene sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco, che è necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco. Si prevede, da un lato, che – decorso inutilmente il termine previsto di sessanta giorni dalla richiesta del nulla osta – che chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi 1-3, del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) e, dall'altro, che il direttore del parco possa prorogare per una sola volta il termine previsto di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta.
  L'articolo 7 modifica la disciplina riguardante gli indennizzi, al fine di prevedere che l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica «nel parco», anziché dalla fauna selvatica del parco come prevede la norma vigente, e che l'Ente parco istituisca nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, solo per il pagamento di indennizzi.
  L'articolo 8, comma 1, integra la disciplina riguardante le entrate dell'Ente Pag. 115parco al fine di individuare, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Si dispone che i proventi derivanti dalla vendita della fauna catturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e habitat naturali costituiscono una delle entrate degli enti gestori delle relative aree protette. Ulteriori disposizioni riguardano l'affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima, la concessione dell'uso del marchio del parco, la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2017. Si prevede, inoltre, che ogni altro aspetto del rapporto tra ente parco e soggetti privati venga disciplinato mediante negozi giuridici, nonché la nullità delle clausole apposte in violazione delle previsioni dell'articolo 8 e che da esse deriva la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico e la responsabilità risarcitoria per il soggetto privato.
  Il comma 2 dell'articolo 8 modifica il codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  L'articolo 9 introduce disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete «Natura 2000» o ritenuti vulnerabili. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani, nonché la destinazione degli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione. È inserito, inoltre, un nuovo allegato alla legge quadro in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.
  Un gruppo di disposizioni riguarda le aree marine protette. In particolare, l'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette, prevede la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva, nonché individua le zone in cui è possibile istituire le aree e regola l'uso del demanio marittimo nelle aree medesime.
  L'articolo 11 modifica alcuni aspetti gestionali delle aree marine concernenti l'individuazione dell'ente gestore, il regolamento di organizzazione, il piano di gestione, la zonazione delle aree, le attività vietate, nonché le attività di sorveglianza.
  L'articolo 12 disciplina il programma triennale per le aree protette marine, nonché ulteriori profili riguardanti la gestione delle aree, tra cui i contributi statali ad esse destinate, il relativo piano economico-finanziario, la revoca dell'affidamento della gestione dell'area, la riscossione dei proventi delle sanzioni, il silenzio-assenso nelle procedure autorizzatorie.
  L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, in particolare precisando che tale attività viene svolta dal Ministero dell'ambiente mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali, confermando il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali e sottoponendo i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina.
  L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, da un lato Pag. 116prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.
  L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri, attualmente esercitati dal rappresentante legale del medesimo organismo, tra i quali quelli di disporre l'immediata sospensione delle attività esercitate in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, e ordinare in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali.
  L'articolo 17 modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi. La riforma, in particolare, aumenta leggermente l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette.
  L'articolo 18 prevede l'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente; ricordo che tale Comitato era già stata previsto nella legge quadro, ma è stato soppresso successivamente.
  L'articolo 19 istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino).
  L'articolo 20, che modifica l'articolo 35, comma 1, secondo e terzo periodo, della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.
  Le modifiche di cui all'articolo 21 sono volte a prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine, nonché a ridenominare le aree marine di reperimento di Capo d'Otranto e di Capo Spartivento.
  L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.
  L'articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa).
  L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.
  L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, concernenti il coordinamento e la promozione di azioni integrate per le aree protette.
  L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, espungendo il riferimento a quelle presenti in almeno cinque regioni e intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.
  L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti.
  L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema Pag. 117volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, analogamente a quanto previsto dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale), il cui termine per l'esercizio della delega è scaduto.
  L'articolo 29, infine, reca la clausola di salvaguardia che prevede l'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i loro statuti e le norme di attuazione.
  In conclusione, evidenzia che gli obiettivi dell'intervento normativo sono essenzialmente quelli di garantire una governance più snella e una maggiore rapidità di intervento, senza contare l'aspetto positivo rappresentato dal coinvolgimento degli enti locali. A tale ultimo proposito segnala, rispetto all'introduzione della legge n. 394 del 1991, il mutato atteggiamento delle comunità interessate nei confronti dell'istituzione di aree protette, che sono considerate oggi non più un ostacolo ma piuttosto uno strumento per valorizzare le caratteristiche naturali, economiche e produttive del territorio. Nel sollecitare i colleghi a svolgere sul testo all'esame una discussione aperta che si concentri sugli aspetti considerati maggiormente critici, elenca alcuni temi meritevoli di approfondimento: l'abolizione dell'albo dei direttori dei parchi, contenuta all'articolo 4; le misure di semplificazione introdotte dall'articolo 6 per il rilascio di concessioni e autorizzazioni agli interventi; l'istituzione dei due nuovi parchi del Matese e di Portofino (articolo 19); l'intesa raggiunta tra Stato, regione Lombardia e provincia autonoma di Bolzano sul parco dello Stelvio e codificata normativamente all'articolo 20; la delega al Governo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, che accorpi i due parchi regionali attualmente esistenti; l'introduzione all'articolo 28 di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, che è stato già oggetto di dibattito in Commissione.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nell'esprimere soddisfazione per i temi segnalati dal relatore, sottolinea che il provvedimento presenta diverse criticità, evidenziate da più parti e in particolare dall'intero comparto ambientalista. Ritiene che si sarebbe potuto fare di più, risolvendo gli aspetti problematici della normativa in vigore ed astenendosi dal crearne di nuovi, tanto più che la legge n. 1150 del 1942 – pur con tutti i limiti – ha avuto almeno il merito di introdurre misure di salvaguardia dei centri storici e delle aree protette. Nel sottolineare che, al contrario, con il provvedimento all'esame si stanno allentando le maglie delle norme di tutela, auspica che si possa svolgere una discussione proficua, quale è stata quella che ha portato all'approvazione della legge n. 394 del 1991. In particolare, ritiene utile ascoltare chi in questi anni si è occupato a titolo gratuito della tutela del territorio, rilevando come le aree protette siano da considerare una risorsa importante ed un'occasione per proporre una nuova economia, intesa nel senso letterale di nomos della casa comune. A tale proposito avverte che puntare al contrario sul ricavo di un reddito spicciolo dalle aree protette non potrà che determinare del male. Anche a nome dei componenti del suo gruppo, chiede al presidente di svolgere audizioni nel modo più ampio possibile, affinché possano essere generatrici di buone modifiche al provvedimento all'esame, segnalando nel contempo la necessità di concentrarsi in particolare sulle tre categorie che a suo parere hanno un forte impatto sul territorio, vale a dire agricoltori, cacciatori e costruttori.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la programmazione delle necessarie audizioni nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento è demandata all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

Pag. 118

RISOLUZIONI

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 13.25.

7-01147 Realacci: su un quadro a livello europeo in materia di tutela del suolo.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, intervenendo in qualità di primo firmatario, illustra la risoluzione in esame, che intende sollecitare un intervento normativo in sede europea in materia di tutela del suolo.

  Il ministro Gian Luca GALLETTI esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione.

Sui lavori della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, fa notare che non risultano ancora pervenuti i pareri della Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo in materia di inquinamento acustico, all'esame della Commissione, in assenza dei quali la stessa Commissione non può procedere all'espressione dei prescritti pareri. Chiede quindi al Ministro se, qualora dovessero intervenire nei prossimi giorni i pareri della Conferenza unificata, intenda attendere i pareri della Commissione fino al 10 gennaio prossimo.

  Il ministro Gian Luca GALLETTI accede alla richiesta del presidente.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Atto n. 357.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

  Stella BIANCHI (PD), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Il ministro Gian Luca GALLETTI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 13.35.

Pag. 119

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(COM(2015) 593 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
COM(2015) 594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.
COM(2015) 595 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
COM(2015) 596 final e allegato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.
COM(2015) 614 final e allegato.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 26 gennaio 2016.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, presenta la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final) (vedi allegato 2), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final) (vedi allegato 3), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato) (vedi allegato 4), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final e allegato) (vedi allegato 5) e la proposta di documento sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final e allegato) (vedi allegato 6).

  Ermete REALACCI, presidente, nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, constata l'assenza di interventi.

  Il ministro Gian Luca GALLETTI esprime un orientamento favorevole sulle proposte di documento finale presentate dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Pag. 120Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final e allegato) e la proposta di documento sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final e allegato).

Sui lavori della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, nel segnalare ai colleghi che la missione svolta nella giornata del 19 dicembre da una delegazione della Commissione ad Amatrice, Norcia e Camerino si è rivelata molto utile, preannuncia per la ripresa dei lavori dopo le feste natalizie una riflessione comune sulle risposte da dare alle diverse sollecitazioni ricevute.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 dicembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

Pag. 121