CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 76

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 10.25.

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.
Atto n. 349.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 14 dicembre 2016 il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI chiarisce che le ulteriori spese di cui il Comitato italiano paralimpico (CIP) dovrà farsi carico, rispetto a quelle indicate dalla relazione tecnica con esclusivo riferimento ai costi di personale, riguardano il personale e la gestione del Centro sportivo «Tre Fontane» di Roma, che sarà inaugurato Pag. 77all'inizio del 2017. Rileva, altresì, che le predette spese sono sostenibili nell'ambito dello stanziamento previsto in favore del CIP dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, approvato in via definitiva dal Parlamento lo scorso 7 dicembre e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sempre con riferimento ai costi per il personale, fa presente che l'inquadramento previsto per il personale medesimo ai sensi del presente schema di decreto non comporterà emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente spettanti. Precisa, infine, che non sono in programma stabilizzazioni di personale attualmente con contratto a tempo determinato, al di fuori delle 57 unità lavorative in regime di full time, fino ad oggi finanziate dal CONI.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico (atto n. 349),

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   le ulteriori spese di cui il Comitato italiano paralimpico (CIP) dovrà farsi carico, rispetto a quelle indicate dalla relazione tecnica con esclusivo riferimento ai costi di personale, riguardano il personale e la gestione del Centro sportivo «Tre Fontane» di Roma, che sarà inaugurato all'inizio del 2017;
   le predette spese sono sostenibili nell'ambito dello stanziamento previsto in favore del CIP dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, approvato in via definitiva dal Parlamento lo scorso 7 dicembre e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
   sempre con riferimento ai costi per il personale, l'inquadramento previsto per il personale medesimo ai sensi del presente schema di decreto non comporterà emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente spettanti;
   non sono in programma stabilizzazioni di personale attualmente con contratto a tempo determinato, al di fuori delle 57 unità lavorative in regime di full time, fino ad oggi finanziate dal CONI,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.
Atto n. 360.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 106/2016 – reca l'istituzione e la disciplina del servizio civile universale ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 2 a 5, recanti istituzione del Servizio civile universale – Attività di Programmazione e attuazione, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale e programmatico delle norme e nel presupposto che gli strumenti di programmazione previsti trovino Pag. 78comunque attuazione nell'ambito delle disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile.
  In merito all'articolo 6, concernente le funzioni dello Stato, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, le funzioni di programmazione, organizzazione, attuazione e controllo connesse alla realizzazione del servizio civile universale siano svolte in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse umane e nei limiti della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  In ordine all'articolo 7, riguardante le funzioni delle regioni e delle Provincie autonome, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica.
  Con riguardo all'articolo 9, relativo ai compiti e al ruolo degli operatori volontari del Servizio civile universale, pur considerato che la partecipazione alle attività della «Rappresentanza degli operatori volontari del Servizio civile universale» viene configurata dalla norma come onorifica, con l'espressa esclusione della corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare la previsione d'invarianza finanziaria recata dalla disposizione, con particolare riguardo alle modalità di elezione dei rappresentanti degli operatori volontari e al funzionamento dell'Organismo di rappresentanza.
  In relazione all'articolo 10, concernente la Consulta nazionale per il Servizio civile universale, evidenzia che la norma disciplina la Consulta nazionale per il servizio civile universale, in sostituzione di un analogo organismo (la Consulta nazionale per il Servizio civile) già esistente in base alla normativa vigente. La disposizione, a tal fine, pur confermando l'assetto organizzativo vigente (la nuova Consulta si compone di 15 componenti al pari di quella attualmente operante), prevede con norma primaria che la partecipazione alle sue attività sia di natura onorifica e non dia luogo al rimborso delle eventuali spese sostenute, non escludendo espressamente, pertanto, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica, l'eventuale corresponsione di indennità, compensi e onorari. Al riguardo reputa opportuno un chiarimento del Governo, considerato che l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2010 prevede, al contrario, che la partecipazione a tale organismo possa dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno riformulare la disposizione del comma 4 al fine di prevedere – analogamente a quanto stabilito all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del presente decreto, in relazione alla Rappresentanza degli operatori volontari – che la partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale avviene a titolo onorifico e non dà luogo «alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati», anziché al solo «rimborso delle eventuali spese sostenute», come attualmente recato dal testo.
  Circa l'articolo 11, riguardante l'Albo degli enti di Servizio civile universale, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto delle indicazioni della relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 12 e 13, concernenti il servizio civile in Italia e all'estero, pur considerando che le norme prevedono che le attività di servizio civile all'estero vengano disciplinate ed organizzate nell'ambito dei programmi d'intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, nel quadro della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24 e pertanto nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alle disposizioni che destinano le risorse del suddetto Fondo, tra l'altro, alla parziale copertura delle spese sostenute dagli enti del servizio civile per le attività di formazione generale degli operatori volontari (articolo 12, comma 2) e di quelle sostenute per le attività di Pag. 79gestione degli operatori volontari all'estero (articolo 13, comma 2). Ciò in quanto nell'ambito degli enti del servizio civile universale possono operare anche soggetti pubblici e, in tale circostanza, stante la previsione normativa di una copertura parziale a valere sul Fondo, eventuali oneri connessi alle suddette fattispecie potrebbero non trovare copertura integrale nell'ambito delle risorse del Fondo medesimo.
  In ordine agli articoli 14 e 15, recanti i requisiti di partecipazione e procedure di selezione, non ha osservazioni da formulare, considerato che il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale verrà annualmente determinato nell'ambito della programmazione finanziaria disciplinata dall'articolo 24 e, quindi, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile.
  A proposito dell'articolo 16, riguardante il rapporto di Servizio civile universale, in merito al comma 3, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se possano determinarsi effetti apprezzabili di gettito, tenuto conto che le disposizioni relative alla non imponibilità a fini fiscali e previdenziali non trovano identica corrispondenza nella vigente normativa, sopra descritta.
  In ordine all'articolo 17, relativo al trattamento economico e giuridico degli operatori volontari, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme in esame, relative alla disciplina del trattamento economico da attribuire agli operatori volontari (comma 1), al regime di assicurazione per i rischi connessi all'espletamento del servizio e al riscatto contributivo per il periodo del suo svolgimento (commi 3 e 4), all'assistenza sanitaria e alle misure di tutela della maternità (commi 6 e 7) appaiono in gran parte riprodurre il quadro normativo vigente disciplinato dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002, senza determinare quindi variazioni di carattere finanziario. In proposito considera comunque utile acquisire una conferma. Con riguardo, inoltre, al meccanismo di rivalutazione monetaria dell'assegno del servizio civile previsto al comma 1, non ha osservazioni da formulare, considerato che lo stesso, come affermato dalla relazione tecnica, potrà trovare applicazione sempre nei limiti dello stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile.
  In merito agli articoli da 20 a 22, concernenti il controllo, la verifica e la valutazione del servizio civile universale, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri connessi alle attività di controllo verifica e valutazione del servizio civile universale, previste in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri. Prende quindi atto che le stesse attività saranno poste in essere dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 24, riguardante il fondo nazionale per il Servizio civile universale, non ha alcunché da osservare per i profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 25, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che la disposizione che incrementa per il 2016 la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 146,3 milioni di euro, con copertura a valere su risorse stanziate a normativa vigente per l'attuazione della riforma del terzo settore (139 milioni di euro per il 2016, in virtù del comma 187, della legge di stabilità 2015) e per lo svolgimento di attività di interesse generale degli enti del terzo settore (7,3 milioni di euro per il 2016 per effetto dell'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016) è riproduttiva di quanto previsto dall'articolo 50, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, il cui disegno di legge di conversione (AC 4158) è stato approvato definitivamente ed attualmente in attesa di pubblicazione. In proposito rinvia a quanto di seguito indicato per i profili di copertura finanziaria. Rinvia a tale parte anche riguardo alla formulazione letterale del comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, Pag. 80che esclude dall'ambito applicativo della stessa l'articolo 24, relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che, ai sensi del comma 1 del presente articolo, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, destinato al finanziamento del servizio civile universale, viene incrementata di 146,3 milioni di euro per il 2016. Rileva che il medesimo comma 1 stabilisce, inoltre, che la copertura del predetto onere sia assicurata attraverso le seguenti modalità: quanto a 139 milioni di euro, mediante l'integrale utilizzo per l'anno 2016 delle residue risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, relativa al Fondo per il finanziamento del terzo settore (cap. 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e quanto a 7,3 milioni di euro, mediante l'integrale utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2016, nella seconda sezione, di carattere non rotativo, del Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016.
  Al riguardo, segnala che nel corso dell'esame presso il Senato del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016» (S. 2567) sono stati introdotti all'articolo 50 del citato provvedimento i commi 9-bis e 9-ter, i quali recano disposizioni di tenore sostanzialmente identico a quelle contenute nel comma 1 dell'articolo in commento, con la finalità di «finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 ottobre 2016, nonché ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio civile nazionale». Osserva, in proposito, che le disposizioni di cui ai citati commi 9-bis e 9-ter, analogamente a quelle contenute all'articolo 25 in esame, appaiono finalizzate a consentire l'impiego, per la parte residua, delle risorse recate dalle predette autorizzazioni di spesa, altrimenti suscettibili, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, di confluire in economia.
  In tale quadro, reputa pertanto necessario, in ragione della sopravvenuta approvazione del disegno di legge di conversione del citato decreto e dei presumibili tempi di entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 25, in quanto sostanzialmente riproduttivi dei menzionati commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 50. Conseguentemente, ritiene che andrebbe riformulata anche la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del presente articolo, in modo da espungere la disposizione che prevede l'esclusione dal suo ambito di applicazione dell'articolo 24 relativo al Fondo nazionale per il servizio civile. Infine, poiché l'articolo in esame, per effetto delle predette modifiche, non conterrebbe più le disposizioni concernenti il Fondo citato, ritiene che la sua rubrica dovrebbe coerentemente assumere la denominazione di «Clausola di invarianza finanziaria». In merito alle proposte di riformulazione del testo sopra indicate, giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 10.35.

Pag. 81

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.
Atto n. 353.

(Rilievi alle Commissioni II e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 14 dicembre 2016, il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI fa presente che l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio non inciderà sostanzialmente sul gettito atteso rispetto a quello derivante dalla disciplina vigente e che i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto potranno adempiere alle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente indicato dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 20.
  In tale quadro, per quanto attiene in particolare alle sanzioni amministrative di spettanza non statale di nuova istituzione, di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, precisa che le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni medesime saranno svolte dalle strutture competenti delle regioni, delle Province autonome e delle aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, ed avranno ad oggetto tutti i controlli sulle etichettatura dei mangimi immessi sul commercio in ambito territoriale.
  Chiarisce inoltre che i proventi delle predette sanzioni, se di nuova istituzione, saranno pertanto riassegnati alle competenti autorità regionali, al fine di migliorare le rispettive attività di accertamento. Segnala infine che la competenza al livello statale riguarda invece, in particolare, lo svolgimento delle attività di controllo dell'etichettatura dei mangimi importati e tale controllo rientra nella competenza dei Posti di ispezione frontaliera (PIF), uffici periferici del Ministero della salute.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (atto n. 353);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio non inciderà sostanzialmente sul gettito atteso rispetto a quello derivante dalla disciplina vigente;
   i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto potranno adempiere alle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente indicato dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 20;
   in tale quadro, per quanto attiene in particolare alle sanzioni amministrative di spettanza non statale di nuova istituzione, di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni medesime saranno svolte dalle strutture competenti delle regioni, Pag. 82delle Province autonome e delle aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, ed avranno ad oggetto tutti i controlli sulle etichettatura dei mangimi immessi sul commercio in ambito territoriale;
   i proventi delle predette sanzioni, se di nuova istituzione, saranno pertanto riassegnati alle competenti autorità regionali, al fine di migliorare le rispettive attività di accertamento;
   la competenza al livello statale riguarda invece, in particolare, lo svolgimento delle attività di controllo dell'etichettatura dei mangimi importati e tale controllo rientra nella competenza dei Posti di ispezione frontaliera (PIF), uffici periferici del Ministero della salute;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Atto n. 355.

(Rilievi alle Commissioni II e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 14 dicembre 2016 il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI chiarisce che l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio non inciderà sostanzialmente sul gettito atteso rispetto a quello derivante dalla disciplina vigente e che i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto legislativo potranno adempiere a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dall'articolo 11 del medesimo schema di decreto legislativo.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (atto n. 355);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio non inciderà sostanzialmente sul gettito atteso rispetto a quello derivante dalla disciplina vigente;
   i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto legislativo potranno adempiere a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dall'articolo 11 del medesimo schema di decreto legislativo;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo.»

Pag. 83

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) N. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Atto n. 356.

(Rilievi alle Commissioni II e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154/2014 – reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Rileva che il testo, all'articolo 14, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento. Fa presente che l'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013) delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in Regolamenti dell'Unione europea, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame predispongono un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Detta disciplina, come si evince anche dalla relazione tecnica, introduce un nuovo sistema sanzionatorio, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei Regolamenti europei. Per quanto riguarda le attività di accertamento, irrogazione e riscossione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 14.
  Pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, a tale riguardo appare opportuna, a suo avviso, una conferma, anche in considerazione delle nuove disposizioni relative all'apparato sanzionatorio e tenuto conto altresì della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria delle attività in questione per gli enti interessati.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI conferma che i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto potranno adempiere alle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente indicato dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 14.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) N. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (atto n. 356);Pag. 84
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i soggetti pubblici preposti alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni previste dal presente schema di decreto potranno adempiere alle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente indicato dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 14,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Atto n. 354.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, dopo aver segnalato che in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato nella relazione tecnica, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Atto n. 357.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 170 del 12 agosto 2016 (Legge di delegazione europea 2015), con specifico riferimento all'articolo 4 e Allegato B, punto n. 5 – reca norme per l'attuazione della direttiva UE 2015/720, in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica. Rileva che l'articolo 4, comma 3, della legge n. 170 del 2016 – recante termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) legge n. 2015/720 – dispone che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che il provvedimento in esame prevede adempimenti in carico a soggetti pubblici (ISPRA, regioni, province, comuni, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato). In proposito, prende atto di quanto disposto dall'articolo 2 e confermato dalla relazione tecnica secondo cui dette amministrazioni provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione in relazione agli adempimenti che fanno capo al CONAI, atteso che tale consorzio Pag. 85non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.
  Per quanto attiene alle disposizioni sanzionatorie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), che sostituiscono quelle di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, soppresse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), non ha osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni introdotte replicano sostanzialmente quelle attualmente in vigore, prevedendo anzi l'inasprimento fino al quadruplo della sanzione massima in presenza di un valore più contenuto di borse di plastica non a norma (10 per cento in luogo del 20 per cento del fatturato, attualmente in vigore).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo l'articolo 2 – che dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformularne la rubrica sostituendo all'attuale rubrica «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI, nel concordare con quanto rilevato dal relatore, ritiene opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 2, sostituendo l'attuale denominazione con quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (atto n. 357);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 2, sostituendo l'attuale denominazione con quella di «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 2 sia sostituita la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria.»

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.
Atto n. 362.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, evidenzia che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h), della legge 30 ottobre 2014, n. 161, reca lo schema di decreto legislativo Pag. 86recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.
  Osserva altresì che l'articolo 19 della citata legge n. 161 del 2014 contiene i criteri specifici di delega, in particolare alle lettere a), b), c), d), e), f) e h), del comma 2, concernenti rispettivamente:
   la coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo n. 194 del 2005, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), della legge n. 447 del 1995;
   il recepimento nella normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo n. 194 del 2005, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati della legge n. 447 del 1995 e l'introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla legge n. 447 del 1995;
   l'armonizzazione della disciplina nazionale delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e il relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
   l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
   l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;
   l'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e l'armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011;
   l'introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

  Rileva inoltre che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando i profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano in vari punti la normativa vigente del decreto legislativo n. 262 del 2002, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva europea 2002/49/CE sulla medesima materia. Tanto premesso, sull'istituzione dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, presso il Ministero dell'ambiente, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che l'amministrazione pubblica, preposta a tali attività in quanto chiamata a curarne la gestione con un sistema informatizzato e a provvedere all'aggiornamento e alla verifica, possa effettivamente adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 28.
  Più in generale, per quanto attiene ai vari adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni competenti, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le stesse di Pag. 87far fronte agli adempimenti medesimi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla Commissione tecnica di cui all'articolo 8 e al tavolo tecnico nazionale di cui all'articolo 23, ritiene che andrebbe chiarito se le clausole di non onerosità ivi previste comportino altresì l'esclusione della corresponsione di rimborsi spese.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 28, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto «non devono derivare», anziché «non derivano», come attualmente previsto dal testo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI precisa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preposto a curare la gestione, con un sistema informatizzato, e a provvedere all'aggiornamento e alla verifica dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21, potrà adempiere a tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 28.
  Comunica inoltre che appare necessario precisare che ai componenti della Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico e del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 23 non saranno corrisposti, per effetto della partecipazione ai predetti organismi, rimborsi spese.
  Chiarisce, infine, che appare opportuno riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 28, comma 1, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto «non devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (atto n. 362);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare preposto a curare la gestione, con un sistema informatizzato, e a provvedere all'aggiornamento e alla verifica dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21, potrà adempiere a tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 28;
   appare necessario precisare che ai componenti della Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico e del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 23 non saranno corrisposti, per effetto della partecipazione ai predetti organismi, rimborsi spese;
   appare opportuno riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 28, comma 1, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto «non devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

Pag. 88

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: gettoni di presenza, inserire le seguenti: rimborsi spese;
   all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: gettoni di presenza, inserire le seguenti: rimborsi spese;
   all'articolo 28, comma 1, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare».

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.765/2008.
Atto n. 363.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19, commi 1 e 2, lettere i), l) e m), della legge 30 ottobre 2014, n. 161 – consiste in uno schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento (CE) n. 765/2008.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame modificano in vari punti la normativa vigente del decreto legislativo n. 262 del 2002, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva europea 2002/49/CE sulla medesima materia. Tanto premesso, sull'attività di autorizzazione degli organismi nazionali da parte del Ministero dell'ambiente e con riferimento alle sanzioni in caso di macchine o attrezzature che superano i livelli di potenza sinora garantiti non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano effettivamente adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 7. Prende infine atto di quanto riportato nella relazione tecnica, secondo la quale la disposizione relativa all'importo del massimale per la polizza di responsabilità civile non si applica ad organismi pubblici.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'articolo 7 – che dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformularne la rubrica sostituendo all'attuale rubrica «Disposizione finanziaria» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI precisa che i soggetti pubblici interessati svolgeranno gli adempimenti previsti dal presente schema di decreto – con particolare riferimento all'attività di autorizzazione degli organismi nazionali e alle sanzioni a carico di chi immette in commercio macchine o attrezzature che superano i livelli di potenza sonora garantiti – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, Pag. 89come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 7. Chiarisce infine che appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 7, sostituendo l'attuale denominazione con quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 (atto n. 363);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   i soggetti pubblici interessati svolgeranno gli adempimenti previsti dal presente schema di decreto – con particolare riferimento all'attività di autorizzazione degli organismi nazionali e alle sanzioni a carico di chi immette in commercio macchine o attrezzature che superano i livelli di potenza sonora garantiti – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 7;
   appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 7, sostituendo l'attuale denominazione con quella di «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 7 sia sostituita la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio MISIANI (PD) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti.

  La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.
C. 4151 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, Pag. 90con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, è stato già esaminato, nella seduta del 14 dicembre scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame senza apportare modifiche al testo, rimane fermo, sul provvedimento all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.
  Tanto richiamato, avverte quindi che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   identici Fava 3.1 e Castelli 3.27 e identici Fava 3.21 e Dadone 3.32, che sopprimono le disposizioni che provvedono alla copertura dell'onere derivante dal Regolamento dei contratti, di all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento;
   Della Valle 3.34 e Palazzotto 3.26, che sopprimono l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   identici Airaudo 3.2 e Della Valle 3.28, Dadone 3.29 e identici Airaudo 3.19 e Castelli 3.30, volte alla soppressione, in tutto o in parte, del comma 1 dell'articolo 3, il quale collega le modalità di realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione alle risorse stanziate per tale finalità a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari delle menzionate proposte emendative;
   identici Palazzotto 3.20 e Della Valle 3.31, che estendono da 30 giorni a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine entro il quale il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari delle menzionate proposte emendative;
   Spadoni 3.55, che dispone che il costo stimato del progetto definitivo debba essere certificato da un soggetto terzo indipendente. Al riguardo, reputa necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili oneri conseguenti alla certificazione prevista dalla proposta emendativa;
   identici Fava 4.1 e Dadone 4.2 che, sopprimendo l'articolo 4, comportano l'entrata in vigore del provvedimento il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, considera necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in data successiva al 31 dicembre 2016.

  Conclude evidenziando che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, per quanto riguarda gli identici emendamenti Airaudo 3.22 e Spadoni 3.33 nonché Palazzotto 3.23, volti a sopprimere la clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell'articolo 3, si ritiene che gli stessi non presentino aspetti problematici dal punto di vista finanziario, giacché – in linea con quanto peraltro evidenziato in occasione di pareri precedentemente deliberati – a seguito dell'entrata in vigore delle recenti modifiche alla legge di contabilità pubblica l'attivazione della predetta clausola di salvaguardia deve intendersi comunque operante, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, anche a prescindere dalla sua esplicitazione nel testo del provvedimento.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, Pag. 91ad eccezione dell'emendamento Spadoni 3.55 e degli identici emendamenti Fava 4.1 e Dadone 4.2, sui quali esprime nulla osta, in quanto prive di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.19, 3.20, 3.21, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.34, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI esprime parere conforme al relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2016.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 7 novembre 2016 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI segnala che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando che la trasmissione della relazione tecnica possa avvenire al più presto possibile.

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere.
Nuovo testo C. 3824.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, novella l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e prevede una conseguente disposizione transitoria con efficacia retroattiva.
  Nel rilevare preliminarmente che la norma non prevede clausole di copertura di oneri finanziari o clausole di neutralità finanziaria, non ha osservazioni da formulare in merito al comma 1 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tenuto conto del carattere procedurale della disposizione, che interviene sulla disciplina relativa alle cause di decadenza da benefici riconosciuti da leggi vigenti. Inoltre, per quanto riguarda l'effetto a regime, nell'ipotesi di assegnazione di benefici nell'ambito di un limite di risorse predeterminato, la norma appare comunque neutrale per la finanza pubblica stante il suo effetto di mera sostituzione di un beneficiario con un altro a parità di risorse date. In ordine a quanto rilevato ritiene comunque opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  In merito al comma 2 del medesimo articolo, che reca la sopra descritta norma Pag. 92transitoria con efficacia retroattiva, rileva quanto segue:
   tenuto conto che le amministrazioni pubbliche saranno chiamate, in caso di domanda dei soggetti interessati, a riesaminare i provvedimenti di decadenza ex articolo 75 emessi nell'ultimo quinquennio, andrebbe confermato che le stesse possano provvedere ai conseguenti adempimenti, anche istruttori, con le risorse disponibili a legislazione vigente;
   inoltre, tenuto conto che le amministrazioni potrebbero essere tenute a reintegrare i soggetti richiedenti nei benefici da cui sono stati dichiarati decaduti, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in ordine ai possibili oneri per la finanza pubblica, nelle seguenti ipotesi, fra loro alternative: nell'ipotesi in cui il beneficio, dopo la decadenza, non sia stato attribuito ad altri soggetti, se siano prevedibili effetti onerosi, anche di cassa, per la possibile nuova attribuzione del beneficio medesimo, e, al sussistere dei relativi presupposti, di eventuali interessi o spese accessorie; nell'ipotesi in cui il beneficio, dopo la decadenza, sia stato invece attribuito ad altri (come, per esempio, nel caso di scorrimento di una graduatoria oppure di assegnazione di risorse limitate fra una pluralità di richiedenti), stanti le pretese sia del beneficiario in godimento (subentrato ex articolo 75, nel testo vigente, dopo la decadenza) sia del beneficiario da reintegrare (avente titolo alla reimmissione nel medesimo beneficio ai sensi del comma 2 della proposta in esame), ritiene che andrebbe chiarito se gli oneri conseguenti a tali pretese e le relative azioni amministrative siano sostenibili nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Nel caso in cui, invece, al sussistere dei relativi presupposti, fosse possibile il mantenimento nel beneficio di entrambi i soggetti (per esempio nel caso di ampliamento di una graduatoria o di altro tipo di allargamento del numero dei beneficiari), andrebbe chiarito, a suo avviso, se gli oneri derivanti dall'incremento dei beneficiari siano sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente o, in alternativa, se sia necessario prevedere idonee forme di limitazione degli oneri per le amministrazioni coinvolte oppure idonei meccanismi di compensazione dei relativi oneri.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
Nuovo testo C. 56 cost.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Il testo, come risultante dall'esame svolto dalla I Commissione Affari costituzionali, è composto di nove articoli e non è corredato di relazione tecnica.
  Nel rilevare che dal tenore delle norme non si evince se le stesse richiedano o meno misure di carattere attuativo, per consentirne l'effettiva applicazione, si osserva, per i profili di quantificazione, che non sono disponibili gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere imputato agli articoli 5 e 6. Con riferimento alle norme recate da tali articoli rileva, comunque, che il testo proposto non appare determinare un incremento della dotazione organica del personale, in quanto fissa unicamente requisiti che i soggetti assunti devono possedere. Fa presente che Pag. 93non sono inoltre esplicitati gli elementi in forza dei quali si assume che l'attuazione delle ulteriori norme recate dal provvedimento possa avvenire senza che emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Ciò con particolare riferimento agli articoli da 1 a 4. Tanto premesso, in merito all'opportunità di introdurre, con norma costituzionale, le predette clausole finanziarie, anche per i profili della successione delle norme nel tempo, rinvia alle osservazioni relative alla copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 8 reca un'espressa autorizzazione di spesa concernente le modifiche introdotte in materia di composizione dell'autonoma sezione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 5, nonché di integrazione delle sezioni del Consiglio di Stato, di cui all'articolo 6, e provvede alla copertura dei relativi oneri, valutati in 450 mila euro a decorrere dal 2013, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, giacché le citate disposizioni si inseriscono nell'ambito di un provvedimento di rango costituzionale, ferme restando le considerazioni già svolte in merito ai profili di quantificazione dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di sopprimerle sia perché il provvedimento formalmente non soggiace al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione sia perché, dal punto di vista sostanziale, la previsione di una autorizzazione di spesa all'interno di un provvedimento di rango costituzionale renderebbe il relativo stanziamento non modificabile nel corso del tempo con legge di rango inferiore, compresa la legge di bilancio.
  Infine, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 che prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente. In particolare, fa presente che si potrebbe prevedere che all'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci, in coerenza con la speciale autonomia ad esse riconosciuta.
  Ritiene che analoghe considerazioni possano essere svolte anche in relazione al comma 3 dell'articolo 8, ai sensi del quale gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sui predetti aspetti ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
C. 3946 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica Pag. 94dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 ed è già stato approvato dal Senato.
  Rileva che l'articolo 3, comma 1, del provvedimento dispone che all'onere derivante dall'Accordo, relativo alle spese di missione, valutato in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 ottobre 2016, allorché la stessa Commissione ha espresso parere favorevole e che la Commissione di merito non ha concluso l’iter del provvedimento.
  Segnala che con la presentazione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, la Commissione bilancio ha quindi proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca dei pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 29 ottobre 2016 in relazione ai progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non era ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio.
  Considerato che tale revoca ha interessato il provvedimento in oggetto, osserva che la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente la coerenza delle disposizioni di carattere finanziario contenute nel provvedimento medesimo rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019, approvato dal Parlamento. Poiché la copertura finanziaria prevista dal presente provvedimento risulta coerente con il nuovo quadro di finanza pubblica – posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a tal fine, reca le occorrenti disponibilità –, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3946 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013;

  premesso che:
   nella seduta del 19 ottobre 2016 la Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sul provvedimento in oggetto parere favorevole;
   con la presentazione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 29 ottobre 2016 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio;
   tale revoca ha interessato il provvedimento in oggetto, per cui la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, come determinato dal citato disegno di legge di bilancio;
   in tale quadro, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato per la copertura finanziaria del provvedimento, presenta le occorrenti disponibilità;

Pag. 95

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord-Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.
C. 4108 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato (A.S. 2025), reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, evidenziando come l'Accordo è appunto finalizzato a consentire l'adesione del Montenegro alla NATO. Esaminando i profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimenti considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, nel sottolineare che in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in oggetto.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.
C. 4109 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato (S. 2036), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica. Rileva che l'Accordo è finalizzato a rettificare il confine di Stato nel tratto del torrente, compreso fra i comuni limitrofi di San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia, e Obcina Brda, in Slovenia. Precisa che, come indicato nella relazione illustrativa, l'esigenza di ridefinire il confine è sorta a seguito della modifica del corso del torrente conseguente ai lavori di regimentazione dello stesso. Esaminando i profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, nel sottolineare che, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in oggetto.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 96

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.
Nuovo testo C. 3837 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, nel testo risultante dall'esame finora svolto dalla IX Commissione in sede referente, reca disposizioni relative all'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Il testo, composto da un solo articolo, non è corredato di relazione tecnica. Fa presente che la giornata nazionale in memoria delle vittime della strada – non considerata solennità civile – in base alla normativa sopra richiamata non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.
  Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, eventi, incontri e testimonianze e al coinvolgimento delle scuole, evidenzia che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo; tuttavia, essendo la proposta corredata di una clausola di non onerosità, non formula osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alle predette attività esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente. In proposito, considera necessario acquisire una conferma dal Governo.

  Il Ministro Gian Luca GALLETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.

  La seduta comincia alle 21.15.

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012.
Doc. LVII-ter, n. 1.

(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che in data 19 dicembre 2016 il Governo ha presentato alle Camere la Relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Ricorda che tale norma prevede, ai commi da 1 a 3, che qualora il Governo al fine di fronteggiare eventi eccezionali ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari (da approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti), una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.
  Rammenta che secondo la norma gli eventi eccezionali sono costituiti da periodi di grave recessione economica (relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea) e da eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi Pag. 97incluse le gravi crisi finanziarie, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria del Paese. Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che tale procedura si applica anche qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare – come nel caso in esame – «operazioni relative alle partite finanziarie» al fine di far fronte ad eventi eccezionali.
  Segnala che la Relazione presentata fa specifico riferimento a tale ultima circostanza, atteso che con essa si prefigura un possibile intervento di reperimento di un importo massimo fino a venti miliardi di euro attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico.
  I presupposti di tale intervento vengono ravvisati nella eventualità che gli esercizi di stress operati sulla base dell'attuale assetto della vigilanza prudenziale nell'Unione europea possano evidenziare – data la severità degli stress medesimi – una carenza di capitale in presenza di scenari avversi. Carenza che, sottolinea la Relazione, potrebbe risultare difficile da ripianare, sia per le presenti condizioni dei mercati finanziari sia per la consistenza dei crediti deteriorati determinata dalla recente crisi economico-finanziaria.
  Si tratta di casi che alla luce di quanto prevede la direttiva 2014/59/UE consentono un intervento di sostegno pubblico volto a prevenire situazioni di difficoltà.
  In proposito ricorda come tale direttiva – recepita nel nostro ordinamento mediante i decreti legislativi n. 180 e n.181 del 2015 – chiarisce (punto 41 del considerando) che la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe attivare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un ente deve raccogliere nuovo capitale a causa dell'esito di prove di stress basate su scenari o di un esercizio equivalente svolti dalle autorità di vigilanza che comprenda il requisito di preservare la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l'ente non è in grado di raccogliere capitale sui mercati privati.
  Quindi, conformemente all'articolo 32 della direttiva, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, può essere concesso sostegno finanziario pubblico straordinario a una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione della medesima, a condizione che, come previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015, il sostegno pubblico sia erogato in una delle seguenti forme:
   una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;
   una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
   la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto non ricorrono i presupposti per il dissesto o per la riduzione o la conversione; in tal caso, la sottoscrizione è effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di stress test.

  Inoltre, il sostegno finanziario pubblico straordinario deve essere erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e sia riservato a banche con patrimonio netto positivo e deve essere adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia, ma non deve essere utilizzato per coprire perdite che ha registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro.
  In considerazione della finalità precauzionale cui è indirizzato, la Relazione precisa che l'intervento non può essere al momento ancora dettagliato nei tempi, nelle modalità e nei provvedimenti nei quali si articolerà, ma risulterà comunque Pag. 98finalizzato ad assicurare due obiettivi: un adeguato livello di liquidità al sistema bancario, anche mediante la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, ed un rafforzamento patrimoniale delle banche medesime mediante operazioni di ricapitalizzazione che prevedano anche la sottoscrizione di nuove azioni.
  Per il conseguimento di tali obiettivi il Governo intende ricorrere ad operazioni di emissione di titoli del debito pubblico, fino a un importo complessivo massimo di venti miliardi di euro per l'anno 2017 al fine di reperire le necessarie risorse. Ne risulterebbero conseguentemente modificati, osserva la Relazione sia gli obiettivi programmatici di fabbisogno e debito pubblico approvati nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2016 che il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato fissato nella legge di bilancio 2017. In ordine ai tali saldi rammenta che, lo scorso 12 ottobre 2016, il Parlamento ha approvato a maggioranza assoluta le risoluzioni sulla Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, con la quale sono stati aggiornati gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare risultano autorizzati: un saldo netto da finanziare programmatico, in termini di competenza fino a 40,5 miliardi di euro per il 2017, 28,1 miliardi per il 2018 e 9,7 miliardi per il 2019 e un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in termini di cassa fino a 103,9 miliardi per il 2017, 78,3 miliardi per il 2018 e 58,1 miliardi per il 2019.
  Per quanto riguarda invece i saldi espressi in rapporto al PIL ricorda che l'obiettivo di indebitamento netto massimo, coerente con il citato saldo netto da finanziare, è fissato nel 2,4 per cento e la dinamica del rapporto debito/PIL prevista nell'ultima Nota di aggiornamento del DEF fa registrare i seguenti valori: 132,5 per cento nel 2017, 130,1 per cento nel 2018 e 126,6 per cento nel 2019.
  Da ultimo, segnala che l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio recentemente approvata fissa per il 2017 il limite massimo del saldo netto da finanziare in circa 38,6 miliardi in termini di competenza e in circa 102,6 miliardi in termini di cassa e il livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza in circa 293,1 miliardi di euro e in circa 356,6 miliardi in termini di cassa.
  L'ammontare effettivo dei riflessi che si determineranno sugli obiettivi programmatici di fabbisogno e debito pubblico, rispetto a quelli indicati nelle ultime risoluzioni di approvazione della nota di aggiornamento del DEF, e sul saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, rispetto a quello fissato nella legge di bilancio 2017, dipenderanno – ovviamente – dalla tipologia di interventi e dalle risorse che si renderanno necessarie.

  Francesco CARIELLO (M5S), nel preannunciare la presentazione, da parte del proprio gruppo, di una relazione di minoranza e di una risoluzione in Assemblea, segnala preliminarmente come nel corso dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, che si è testé svolta dinnanzi alle Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato, siano stati chiariti alcuni aspetti della Relazione in oggetto, già evidenziati dai componenti del MoVimento 5 Stelle intervenuti nel corso della medesima audizione. Tuttavia sottolinea come rimangano poco chiari alcuni aspetti non trascurabili della Relazione medesima che riguardano, in particolare, i termini della concreta articolazione dell'intervento pubblico sul sistema bancario. Tutto ciò considerato, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  Rocco PALESE (Misto-CR) preannuncia l'astensione propria e del collega Latronico sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, riservandosi comunque di svolgere una valutazione complessiva sulla Relazione in oggetto anche alla luce della discussione che si terrà in Assemblea nella giornata di domani.

Pag. 99

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, riservandosi comunque, come già evidenziato dall'onorevole Brunetta nel corso dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, di valutare con estrema attenzione una eventuale manifestazione di disponibilità del Governo, nel corso della discussione che si terrà domani in Assemblea, a ricercare un'ampia convergenza tra le forze politiche sui prossimi interventi che potrebbero essere realizzati su iniziativa del Governo stesso nei confronti del sistema bancario.

  Maino MARCHI (PD), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea come il Ministro dell'economia e delle finanze abbia chiarito nel corso della sua audizione alcuni aspetti essenziali della Relazione in oggetto, quali il tipo di intervento che si intende realizzare e le delicate attuali condizioni del mercato. Ritiene peraltro necessario rafforzare il dialogo tra i gruppi parlamentari e il Governo, in vista degli interventi che potrebbero essere realizzati nel prossimo futuro su iniziativa del Governo stesso nei confronti del sistema bancario.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che il gruppo Movimento 5 Stelle ha designato quale relatore di minoranza il deputato Cariello.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Giampaolo Galli il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Relazione al Parlamento di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012.

  La seduta termina alle 21.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.

  La seduta comincia alle 21.20.

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.
Atto n. 360.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Ministro Pier Carlo PADOAN evidenzia che la disciplina per l'elezione dei componenti della Rappresentanza degli operatori volontari, di cui all'articolo 9, nonché quella relativa al funzionamento di tale organismo corrispondono sostanzialmente a quelle in precedenza attuate in via di prassi e, come tali, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Osserva quindi che il decreto ministeriale del 19 aprile 2013, al fine di assicurare che la Consulta nazionale per il servizio civile universale, di cui all'articolo 10, possa continuare a svolgere le proprie funzioni senza oneri per la finanza pubblica, come prescritto dall'articolo 1, comma 257, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha stabilito che l'attività di detto organismo avviene a titolo onorifico e non può dar luogo al rimborso delle spese eventualmente sostenute. Ritiene comunque necessario precisare, al medesimo articolo 10, comma 4, che la partecipazione alle attività della citata Consulta nazionale per il servizio civile universale avviene a titolo onorifico e non dà luogo «alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».Pag. 100
  Chiarisce inoltre che l'esenzione da imposizioni tributarie e a fini previdenziali degli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, non determina sostanziali variazioni di gettito, in considerazione sia dell'età dei soggetti interessati dalla norma sia dell'importo degli attuali compensi fissati per il servizio civile, pari a euro 5.205,6 per dodici mesi, posto che i redditi di lavoro dipendente, secondo la legislazione vigente, sono già esenti fino ad un reddito di 8.145 euro.
  Evidenzia poi che le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di trattamento economico e giuridico degli operatori volontari, risultano sostanzialmente riproduttive del quadro normativo vigente e come tali non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala la necessità di sopprimere le disposizioni concernenti l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25, poiché di contenuto sostanzialmente identico ai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  Sottolinea infine la necessità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 25, comma 3, espungendo il richiamo all'articolo 24 in esso contenuto e modificando conseguentemente la rubrica del medesimo articolo 25.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (atto n. 360),

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   la disciplina per l'elezione dei componenti della Rappresentanza degli operatori volontari, di cui all'articolo 9, nonché quella relativa al funzionamento di tale organismo corrispondono sostanzialmente a quelle in precedenza attuate in via di prassi e, come tali, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   il decreto ministeriale del 19 aprile 2013, al fine di assicurare che la Consulta nazionale per il servizio civile universale, di cui all'articolo 10, possa continuare a svolgere le proprie funzioni senza oneri per la finanza pubblica, come prescritto dall'articolo 1, comma 257, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha stabilito che l'attività di detto organismo avviene a titolo onorifico e non può dar luogo al rimborso delle spese eventualmente sostenute;
   appare comunque necessario precisare, al medesimo articolo 10, comma 4, che la partecipazione alle attività della citata Consulta nazionale per il servizio civile universale avviene a titolo onorifico e non dà luogo «alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;
   l'esenzione da imposizioni tributarie e a fini previdenziali degli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, non determina sostanziali variazioni di gettito, in considerazione sia dell'età dei soggetti interessati dalla norma sia dell'importo degli attuali compensi fissati per il servizio civile, pari a euro 5.205,6 per dodici mesi, posto che i redditi di lavoro dipendente, secondo la legislazione vigente, sono già esenti fino ad un reddito di 8.145 euro;
   le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di trattamento economico e giuridico degli operatori volontari, risultano sostanzialmente riproduttive del quadro normativo vigente e come tali non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   appare necessario sopprimere le disposizioni concernenti l'incremento della Pag. 101dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25, poiché di contenuto sostanzialmente identico ai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   appare, altresì, necessario riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 25, comma 3, espungendo il richiamo all'articolo 24 in esso contenuto e modificando conseguentemente la rubrica del medesimo articolo 25,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: al rimborso delle eventuali spese sostenute con le seguenti: alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
   2) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere i commi 1 e 2;
    sostituire il comma 3 con il seguente:
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    sostituire la rubrica con la seguente: (Clausola di invarianza finanziaria).».

  Il Ministro Pier Carlo PADOAN concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 21.25.