CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 7

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2016.– Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.
Atto n. 353.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che le Commissioni riunite II e XII erano chiamate ad esprimere, entro il 18 dicembre scorso, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in discussione. Fa presente, pertanto, che le Commissioni avvieranno e concluderanno nella stessa seduta odierna l'esame del provvedimento. Fa presente altresì che al parere saranno allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, che la stessa V Commissione ha appena espresso, valutando Pag. 8favorevolmente lo schema di decreto legislativo.
  Ricorda che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ha espresso in data 10 novembre 2016 il parere sul provvedimento in esame. Avverte, quindi, che i relatori hanno presentato sul provvedimento in esame una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), mentre i deputati del Movimento Cinque Stelle hanno presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2). Avverte inoltre che la proposta alternativa del gruppo Movimento Cinque Stelle non sarà posta in votazione, ove approvata la proposta di parere dei relatori.

  Paola BOLDRINI (PD), relatrice per la XII Commissione, anche a nome del collega Davide Mattiello, relatore per la II Commissione, fa presente che le Commissioni sono chiamate ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo, predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della legge n. 154 del 2014, recante (come specificato dall'articolo 1 del testo in esame) l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.
  L'articolo 2 dello schema specifica che all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni in esame provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle aziende sanitarie locali, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Il medesimo articolo fa rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, in quanto compatibile.
  L'articolo 3 commina sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, di prescrizioni concernenti la sicurezza e la commercializzazione; in particolare, le prescrizioni in esame concernono: il principio che i mangimi possono essere immessi sul mercato ed impiegati unicamente se sono sicuri e se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali (obbligo oggetto della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo 3); il principio (oggetto della sanzione di cui al comma 2) che i mangimi siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile; gli obblighi (oggetto delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4) di conformità dei mangimi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici.
  L'articolo 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto responsabile dell'etichettatura del mangime che non fornisca alle autorità competenti le informazioni concernenti la composizione o le proprietà dichiarate.
  L'articolo 5 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'operatore che immetta sul mercato o impieghi, ai fini dell'alimentazione animale, mangimi contenenti materiali soggetti a restrizioni o vietati (materiali individuati nell'allegato III del citato regolamento (CE) n. 767/2009, e successive modificazioni).
  L'articolo 6 commina sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di determinati limiti relativi agli additivi per materie prime (inerenti a mangimi) e agli additivi per mangimi complementari (si ricorda che questi ultimi sono costituiti dai mangimi con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se impiegati in associazione con altri mangimi).
  L'articolo 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, della norma in base alla quale i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali soltanto in conformità all'elenco degli usi, stabilito dalla disciplina europea, e a condizione che possiedano le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale indicato in tale elenco.Pag. 9
  Il comma 1 dell'articolo 8 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte dell'operatore del settore dei mangimi, delle norme secondo le quali l'etichettatura e la presentazione dei mangimi non devono indurre l'utilizzatore in errore, riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, né lasciar intendere che i mangimi possiedano caratteristiche particolari qualora tutti i mangimi comparabili possiedano le medesime caratteristiche.
  Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti fattispecie: 1) la violazione dell'obbligo di corredo di un documento, recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura, per i casi in cui le materie prime per mangimi o i mangimi siano commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati; 2) la violazione dell'obbligo di fornire determinate informazioni all'acquirente nel caso di mangimi commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza.
  I commi 3 e 4 comminano sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di discordanza superiore al margine consentito dalle norme europee tra i valori – riguardanti la composizione di una materia prima per mangime o di un mangime – rilevati in base ad un controllo ufficiale ed i valori dichiarati sull'etichettatura.
  Il comma 1 dell'articolo 9 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte degli operatori del settore dei mangimi responsabili delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l'etichettatura, delle norme intese a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto (in particolare, tali operatori devono evitare di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere la non conformità ai suddetti requisiti di etichettatura).
  Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del precetto in base al quale, nell’àmbito delle aziende sotto il proprio controllo, gli operatori del settore dei mangimi provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l'intera filiera alimentare.
  L'articolo 10 commina sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di violazioni delle norme sui criteri in base ai quali determinate attestazioni (relative al prodotto) sono consentite nell'etichettatura o nella presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi.
  L'articolo 11 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sui criteri e le modalità delle indicazioni obbligatorie di etichettatura delle materie prime per mangimi o dei mangimi. L'ipotesi in cui manchi o non sia veritiera una delle medesime indicazioni obbligatorie è oggetto, invece, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 12 ovvero della sanzione amministrativa pecuniaria più elevata di cui all'articolo 13 per i casi in cui la suddetta violazione riguardi le indicazioni specifiche prescritte per i mangimi non conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa europea.
  Tra le suddette indicazioni obbligatorie rientra quella sulla durata di conservazione del prodotto (per i mangimi o anche per le relative materie prime, qualora esse contengano additivi). Il comma 2 dell'articolo 12 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di immissione sul mercato dopo tale termine.
  La summenzionata sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 12 si applica altresì – ai sensi dell'articolo 14 – nel caso in cui siano state inserite (nell'etichettatura delle materie prime per mangimi o dei mangimi) indicazioni a carattere facoltativo senza il rispetto dei princìpi generali di cui al citato regolamento (CE) n. 767/2009.
  L'articolo 15 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di mancato rispetto delle condizioni in base alle quali i mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati.
  Ulteriori specifiche fattispecie relative all'etichettatura ed alla presentazione dei mangimi o delle materie prime per mangimi sono oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie negli articoli 16 e 17.Pag. 10
  Il comma 1 dell'articolo 18 prevede che, in presenza di reiterate violazioni rientranti nelle fattispecie, ivi richiamate, per le quali il presente schema commina sanzioni più elevate, gli organi di controllo possano proporre all'autorità competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi.
  Ai sensi del successivo comma 2, qualora le violazioni – rientranti nelle suddette fattispecie di illecito con sanzioni più elevate – presentino natura di gravità, l'autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento degli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi.
  L'articolo 19 abroga le norme vigenti che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per alcune fattispecie di violazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, decreto che ha recepito alcune direttive europee in materia di alimenti dietetici per animali e che è da ritenersi assorbito dal citato regolamento (CE) n. 767/2009.
  Gli articoli 20 e 22 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica ed una norma finale, mentre l'articolo 21 disciplina la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni in oggetto.
  Nel ribadire in conclusione che lo schema di decreto legislativo in esame reca sostanzialmente il recepimento nel nostro ordinamento di normative comunitarie, reputa opportuno precisare che l'ammontare delle sanzioni pecuniarie di cui il suddetto testo dispone l'introduzione è stato definito anche sulla base di un proficuo confronto con le associazioni di categoria.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore per la XII Commissione, tenuto conto dei rilievi contenuti nella proposta di parere alternativa presentata dai colleghi del gruppo Movimento Cinque Stelle, presenta, anche a nome della collega Paola Boldrini, una nuova proposta di parere favorevole, con una condizione (vedi allegato 3).

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, manifesta apprezzamento per il fatto che siano stati recepiti i rilievi esplicitati nella proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo Movimento Cinque Stelle sulla nuova proposta di parere testé presentata dai relatori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Atto n. 355.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che le Commissioni riunite II e XII sono chiamate ad esprimere, entro il 21 dicembre prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in discussione. Ricorda, altresì, che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano esprimerà il prossimo 22 dicembre il parere sul provvedimento in esame, per cui le Commissioni non potranno esprimere il parere nella seduta odierna.
  Fa presente che al parere saranno allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, che la stessa V Commissione ha appena espresso, valutando favorevolmente lo schema di decreto legislativo.

  Franco VAZIO (PD), relatore per la II Commissione, anche a nome della collega Giuditta Pini, relatrice per la XII Commissione, Pag. 11fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 – reca (come specifica l'articolo 1) l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione (rispettivamente, all'esterno ed all'interno dell'Unione europea) di sostanze chimiche pericolose.
  Segnala che l'articolo 2 dello schema specifica che le autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative stabilite dal suddetto regolamento (CE) n. 649/2012 sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico e che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute provvede a coordinare l'operato anche degli altri Dicasteri summenzionati e costituisce il punto di contatto per gli esportatori e per le autorità europee e degli altri Stati membri.
  Rammenta che il comma 1 dell'articolo 3 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per le esportazioni (al di fuori dell'Unione europea) di una sostanza chimica compresa nell'allegato I, parte 1, del citato regolamento (CE) n. 649/2012 o di una miscela contenente una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare nell'obbligo di etichettatura, eseguite senza aver adempiuto gli obblighi di notifica (iniziali e periodici) previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 649/2012. Il successivo comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata per il caso in cui l'inadempimento dei medesimi obblighi di notifica riguardi un articolo (cioè, un prodotto finito) contenente una sostanza chimica compresa nelle parti 2 o 3 del suddetto allegato I, e successive modificazioni, in forma non reattiva o contenente una miscela che comprenda una di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare nell'obbligo di etichettatura. Il comma 3 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento dell'obbligo di revisione della notifica, revisione che è richiesta per l'ipotesi in cui l'esportazione abbia luogo successivamente all'entrata in vigore di modifiche della legislazione europea (in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione) nonché per l'ipotesi in cui venga variata la composizione della miscela. Riguardo a tali ipotesi, fa presente che il comma 3 in esame fa riferimento esclusivamente alle fattispecie di esportazione descritte nel precedente comma 1, mentre, in base all'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 649/2012, l'obbligo di revisione della notifica sembrerebbe posto anche con riguardo alle fattispecie di esportazione individuate nel comma 2.
  Evidenzia che l'articolo 4 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore o l'importatore (nell'Unione europea) non comunichi entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero comunichi in modo inesatto o incompleto, alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute i dati sulle esportazioni o importazioni eseguite nell'anno precedente delle sostanze, miscele o articoli individuati dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 649/2012.
  Rileva che il comma 1 dell'articolo 5 concerne un obbligo specifico per le esportazioni in Paesi terzi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore non si conformi alle decisioni contenute nella risposta del Paese importatore entro il termine di sei mesi dalla comunicazione delle medesime decisioni, da parte del segretariato della Convenzione, alla Commissione europea. Il successivo comma 2 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esportazione di una sostanza chimica compresa nelle parti 2 o 3 del suddetto allegato I del regolamento (CE) n. 649/2012, e successive modificazioni, o di una miscela che comprenda una Pag. 12di tali sostanze in concentrazione tale da rientrare nell'obbligo di etichettatura, senza che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: sia stato acquisito il consenso esplicito dell'autorità competente del Paese terzo importatore (nell'ambito dei periodi temporali di efficacia del medesimo consenso); l'autorità italiana competente abbia valutato – secondo le procedure e le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 649/2012 – che, nel caso specifico, non sia necessario il consenso esplicito suddetto. Sotto il profilo redazionale, osserva che la locuzione «parte importatrice», adoperata nel presente comma 2, designa, nella terminologia di cui al regolamento (CE) n. 649/2012, i soli Paesi aderenti alla citata Convenzione di Rotterdam, mentre il consenso esplicito è richiesto – da parte del suddetto articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 649/2012 – anche per gli altri Paesi importatori.
  Rammenta che il comma 3 dell'articolo 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esportazione di una sostanza chimica al di fuori dei termini temporali e dei presupposti di cui all'articolo 14, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 649/2012. Quest'ultimo vieta l'esportazione nei sei mesi precedenti la scadenza indicata o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza non lo consentano. Il comma 4 concerne l'esportazione di pesticidi. Esso prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di apporre un'etichetta contenente informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del Paese importatore. A tal proposito, evidenzia l'opportunità di chiarire se la sanzione sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità (dei pesticidi esportati) alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo del richiamato articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012.
  Fa presente che l'articolo 6 commina una sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro) per l'esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012 – allegato che individua sostanze ed articoli dei quali (ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente) sono vietate sia la circolazione nell'Unione europea sia l'esportazione.
  Segnala che l'articolo 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore, dell'obbligo di fornire alcune informazioni, a cui hanno diritto, in base alla citata Convenzione di Rotterdam, alcuni specifici Paesi aderenti.
  Rammenta che il comma 1 dell'articolo 8 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore delle sostanze chimiche, di uno dei seguenti obblighi: etichettatura ed imballaggio in conformità con le relative prescrizioni della legislazione europea; corredo ed invio di una scheda informativa sulla sicurezza, redatta in conformità con le relative norme della legislazione europea. Per l'ipotesi specifica in cui la violazione consista nella mancata apposizione sull'etichetta della data di scadenza e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone climatiche, il comma 2 dell'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria meno elevata. Sotto il profilo redazionale osserva che nella prima parte del comma 2 dovrebbe essere richiamato il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/2012, anziché il paragrafo 1.
  Osserva che il comma 1 dell'articolo 9 specifica che l'attività di vigilanza e di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dai Dicasteri di cui al precedente articolo 2, comma 2, e, nell’àmbito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome. Il successivo comma 2 prevede che Pag. 13i Dicasteri e le altre amministrazioni summenzionati individuino le modalità operative idonee ad attuare il regolamento (CE) n. 649/2012, anche in coerenza con i princìpi dello sportello unico doganale e con le disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242, recante «Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione». Il comma 3 dell'articolo 9 prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o di un articolo non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle norme del regolamento (CE) n. 649/2012. Sembrerebbe opportuno chiarire se la norma riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema. Occorrerebbe inoltre valutare se sussista l'esigenza di definire i profili della confisca amministrativa (successiva al sequestro). Il successivo comma 4 specifica che i soggetti che svolgono l'attività di vigilanza in esame sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.
  Rammenta che l'articolo 10 fa rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, in quanto compatibile e che il comma 1 dell'articolo 11 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione, e delle relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. A tale riguardo, evidenzia l'opportunità di chiarire se il comma 1 prospetti la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito (il quale deve essere acquisito, tramite le autorità interne, presso le autorità del Paese importatore), tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dal richiamato articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012.
  Fa presente che i commi 2 e 3 dell'articolo 11 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala che il comma 1 dell'articolo 12 abroga il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, regolamento abrogato da parte del regolamento (CE) n. 649/2012. Il successivo comma 2 prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal presente decreto sia aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ivi richiamato. Ai sensi del comma 3, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale per le violazioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 4 specifica che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Atto n. 356.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Paolo BENI (PD), relatore per la XII Commissione, ricorda che le Commissioni Pag. 14sono chiamate ad esaminare lo schema di decreto legislativo – predisposto ai sensi dei princìpi e criteri di delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014 n. 154 (Legge di delegazione Europea, secondo semestre 2013) – recante l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari destinati al consumo umano.
  Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 definisce il suddetto oggetto del provvedimento, facendo salve, relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e quelle recate dal decreto legislativo n. 145 del 2007, in materia di pubblicità ingannevole.
  L'articolo 2 individua le autorità preposte all'applicazione del decreto, ovvero il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali, ciascuna nel proprio ambito di competenza.
  L'articolo 3 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'operatore del settore alimentare che, violando il regolamento (CE) 1924/2006, utilizzi nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che ne incoraggino il consumo eccessivo o diano adito a dubbi sulla sicurezza o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti. La sanzione, da 2.000 a 20.000 euro se le indicazioni sono di carattere nutrizionale, viene maggiorata del 50 per cento quando invece l'indicazione riguarda la salute.
  L'articolo 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti posti dall'articolo 4 del regolamento (CE) 1924/2006 relativamente alle bevande contenenti più dell'1,2 per cento di alcool in volume, sulle quali sono vietate indicazioni relative alla salute, mentre quelle nutrizionali sono ammesse, ma solo se riguardano il basso tenore alcolico o la riduzione del contenuto alcolico. Anche in questo caso la sanzione è più elevata se la violazione concerne il divieto di indicazioni sulla salute.
  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 5 riguarda il caso in cui l'operatore del settore alimentare contravvenga al principio per cui le indicazioni nutrizionali o sulla salute debbono riferirsi agli alimenti pronti per il consumo secondo le istruzioni del produttore.
  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6 viene comminata all'operatore del settore alimentare che non fornisca all'autorità competente, entro 30 giorni dall'eventuale richiesta, i dati e gli elementi comprovanti il rispetto del regolamento (CE) 1924/2006.
  L'articolo 7 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'operatore del settore alimentare che non fornisca, insieme al prodotto, l'etichetta sulla quale è formulata l'indicazione nutrizionale o sulla salute.
  L'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'impiego (nella etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) di indicazioni nutrizionali non previste nell'elenco previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 o non rispettose delle specifiche condizioni poste dal medesimo regolamento. Una sanzione amministrativa pecuniaria è prevista poi dall'articolo 9 per chi impieghi (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) indicazioni comparative senza il rispetto delle condizioni poste in materia dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
  Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10 sono comminate agli operatori alimentari che (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) utilizzino indicazioni sulla salute in modo scorretto, perché diverse da quelle autorizzate ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento (CE) n. 1924/2006, oppure rientranti nel suddetto novero ma non rispettose delle condizioni di applicabilità, o ancora mancanti delle informazioni connesse prescritte dal medesimo regolamento. Infine, sono previste sanzioni anche nel caso in cui si faccia Pag. 15riferimento a generici benefici per la salute che sarebbero prodotti dalla sostanza nutritiva o dall'alimento senza però supportarlo con ulteriori specifiche indicazioni.
  L'articolo 11 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per l'operatore del settore alimentare che impieghi indicazioni sulla salute vietate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
  L'articolo 12 riguarda l'eventuale reiterazione di una violazione fra quelle oggetto del presente decreto. In tal caso, tenuto conto della natura e della gravita dei fatti, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria può essere disposta a carico dell'operatore del settore alimentare anche la sospensione dell'autorizzazione a svolgere l'attività per un periodo da dieci a venti giorni lavorativi.
  L'articolo 13 attribuisce alle autorità di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di controllo, anche su segnalazione di soggetti privati, sulla materia oggetto del presente schema di decreto, nonché di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, fatte salve le competenze di altri organi deputati all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  L'articolo 14, oltre a recare le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, stabilisce che i proventi derivanti dalle sanzioni di competenza statale irrogate in attuazione del presente decreto vengano destinate allo stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento del piano nazionale integrato dei controlli. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che la misura di tali sanzioni venga aggiornata ogni due anni sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.
  L'articolo 15, infine, rinvia alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative.
  Osservato in conclusione che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in oggetto possono ritenersi appropriate e precisato altresì che le sanzioni introdotte sono incrementate qualora la violazione riguardi un'indicazione sulla salute dei consumatori (anziché un'indicazione nutrizionale), formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

  La seduta termina alle 13.45.

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