CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
C. 56 cost. Alfreider.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge costituzionale A.C. 56. che reca «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano», nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative approvate in sede referente.
  Fa presente che tale proposta di legge costituzionale reca una serie di modifiche Pag. 34allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volte a tutelare, in particolare, la rappresentanza della minoranza linguistica ladina in diverse sedi.
  In proposito, rammenta che, secondo i dati relativi all'ultimo censimento (2011) con riguardo alla provincia di Bolzano, le percentuali di appartenenza ai tre gruppi linguistici ivi presenti sono state pari al 26,06 per cento per il gruppo italiano, al 69,41 per cento per il gruppo tedesco ed al 4,53 per cento per quello ladino. In valori assoluti, le dichiarazioni di appartenenza al gruppo italiano sono state 115.161, al gruppo tedesco 310.360, al gruppo ladini 20.126.
  Ricorda, altresì, che lo statuto prevede espressamente, al fine di tutelare le diverse componenti linguistiche presenti nella provincia di Bolzano, di considerare l'appartenenza ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (cosiddetta «proporzionale etnica»). Specifiche norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 76, articolo 18 e decreto legislativo n. 99 del 2005) disciplinano le dichiarazioni di appartenenza (e di «aggregazione», nel caso si dichiari di non appartenere a nessuno dei tre gruppi linguistici) da rendere – in forma anonima – in occasione di ogni censimento generale della popolazione.
  Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che rilevano le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento, che non sono stati modificati nel corso dell'esame in sede referente.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 4 interviene in materia di personale degli uffici statali in provincia di Bolzano ed in particolare sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura (articolo 89 statuto). In provincia di Bolzano vige il principio della cosiddetta «proporzionale etnica» in base al quale, in via generale, i posti degli uffici statali in provincia sono riservati ai residenti e sono ripartiti in rapporto alla consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dalle dichiarazioni di appartenenza rese in occasione del censimento ufficiale della popolazione. A tal fine, sono istituiti appositi ruoli del personale civile, distinti per carriere, di tutte le amministrazioni statali che hanno uffici in provincia. Fanno eccezione: le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, il personale della pubblica sicurezza e il personale amministrativo della Difesa. A tutela del mantenimento della proporzionale, al personale dei ruoli provinciali è garantita la stabilità della sede, a meno che non si renda necessario, per le peculiarità di determinate amministrazioni o carriere, il trasferimento per motivi di servizio o addestramento. Per il personale di lingua tedesca è prevista una tutela supplementare, in quanto i trasferimenti degli appartenenti a tale gruppo linguistico devono essere contenuti al 10 per cento dei posti complessivi da esso occupati. L'articolo in esame estende anche alla minoranza ladina il limite del 10 per cento dei trasferimenti massimi consentiti. Inoltre, si interviene anche in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura. Attualmente, in questo settore, la predetta proporzionale è prevista solamente tra i gruppi linguistici italiano e tedesco: la norma in esame estende la ripartizione dei posti anche ai cittadini di lingua ladina. Gli articoli 5 e 6 hanno per oggetto la composizione degli organi della giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano.
  In particolare, segnala che l'articolo 5 interviene in ordine alla composizione della sezione di Bolzano del TAR della regione Trentino-Alto Adige (definito Tribunale regionale di giustizia amministrativa). Attualmente, lo statuto prevede l'istituzione nella regione di un Tribunale regionale di giustizia amministrativa con una sezione autonoma per la provincia di Bolzano (articolo 90). L'articolo 91, primo comma, dello statuto, oggetto di novella della disposizione in esame, prevede che i componenti di tale sezione devono appartenere in egual misura ai due maggiori gruppi linguistici (tedesco e italiano). I Pag. 35componenti la sezione, sono 8: quattro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca e quattro sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica (decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, articolo 2). L'articolo in commento dispone che nella sezione del Tribunale vengano nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino. Viene poi modificato anche il secondo comma dell'articolo 91, che prevede la nomina di metà dei componenti del TAR Bolzano da parte del consiglio provinciale di Bolzano, al fine di includere obbligatoriamente un rappresentante ladino nella quota di nomina provinciale. Inoltre, la disposizione incide anche in ordine alla nomina del presidente della sezione. Attualmente sono nominati a tale carica per uguale periodo di tempo un giudice di lingua tedesca e uno di lingua italiana. L'articolo in commento propone la successione, in alternanza per sei mandati, di un giudice di lingua italiana e di uno di lingua tedesca e, alla scadenza di tale periodo, si prevede un mandato per un presidente di lingua ladina.
  Segnala che l'articolo 6, infine, modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del TAR. Attualmente, la sezione di volta in volta coinvolta, è integrata da un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca (articolo 93). La modifica proposta dispone che il collegio possa essere integrato da un rappresentante di lingua tedesca o da uno di lingua ladina.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento all'articolo 6 della proposta di legge in titolo, chiede se vi siano attualmente consiglieri di Stato o magistrati di Tribunali amministrativi regionali appartenenti alla minoranza ladina.

  Daniel ALFREIDER (Misto – Minoranze linguistiche), rammenta che lo scopo perseguito dalla proposta di legge in esame è proprio quello di consentire l'accesso a determinate cariche istituzionali a soggetti appartenenti alla minoranza ladina. Nel ricordare che tale accesso è attualmente precluso dalla vigente normativa, auspica che il legislatore possa porre rimedio a quella che ritiene una ingiustificata discriminazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Atto n. 354.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2016.

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  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che il relatore ha presentato nella precedente seduta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che sarà pertanto posta in votazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sul provvedimento in esame sono state presentate circa un centinaio di proposte emendative (vedi allegato 2), che saranno esaminate alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di gennaio.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
C. 1063 Bonafede.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sul provvedimento in discussione sono state presentate circa sessanta proposte emendative (vedi allegato 3), che saranno esaminate alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di gennaio.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che è stata abbinata alle proposte di legge C 3772 Capelli e C.3775 Fabbri la proposta di legge C. 2780 Spadoni, riassegnata in sede referente alla II Commissione.

  Franco VAZIO (PD), relatore, propone di adottare, quale testo base per il prosieguo dei lavori, il provvedimento C. 3772 Cappelli, in quanto di portata più ampia rispetto alle altre due proposte di legge allo stesso abbinate, riservandosi, in ogni caso, di valutare eventuali proposte emendative, di carattere migliorativo, che i riprendano i contenuti delle medesime proposte di legge.

  La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta quale testo base il provvedimento C. 3772 Cappelli.

  Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 16 gennaio 2017. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere.
C. 3824 Misiani.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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