CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 10.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.
C. 4151 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.Pag. 22
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178 Iacono.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti, ha ad oggetto disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
  La proposta di legge consta di 11 articoli ed è diretta a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle (articolo 1). La proposta di legge disciplina inoltre, per la prima volta, la circolazione dei ferrocicli sulle linee ferroviarie dismesse e sospese (articolo 10).
  L'articolo 2 individua le modalità secondo le quali sono definite le tratte ferroviarie ad uso turistico. La disposizione prevede che, su proposta delle Regioni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Con identica procedura si provvede alla revisione e all'integrazione del suddetto elenco. Le tratte ferroviarie che possono essere classificate «ad uso turistico» sono esclusivamente quelle dismesse e sospese (non è quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale). L'articolo 11 individua in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche. Tale individuazione è effettuata dalla legge ed opera soltanto qualora il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dall'articolo 1, non venga tempestivamente emanato. Le linee turistiche sono individuate salvo che la Regione interessata, con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ne richieda l'esclusione. L'articolo 2 prevede che i tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché le relative pertinenze, siano utilizzati e valorizzati per le finalità indicate nella proposta di legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  L'articolo 3 prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici individuandone le caratteristiche. Sono definiti rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati non più utilizzati per il normale esercizio commerciale che abbiano compiuto il 50o anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25o anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale. Sono inoltre classificate come rotabili storici le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto. Sono definiti rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte. Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e Pag. 23dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, sia disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e di altre associazioni di categoria. Possono essere iscritti i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico o nelle altre tratte ferroviarie. I rotabili storici e turistici non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato. Si rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione dei requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla apposita sezione del Registro di cui al presente articolo. Si precisa che tali requisiti siano equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto a quelli prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale ma comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.
  L'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Tali tratte sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie possono essere finanziate dallo Stato nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero con riferimento alle infrastrutture ferroviarie regionali, nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti. Le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale derivanti dall'utilizzo di tratte ferroviarie ad uso turistico sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 5 ha ad oggetto la gestione del servizio. Sono a questo proposito stabiliti alcuni principi fondamentali. In primo luogo la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Al contrario la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata dai soggetti pubblici o privati. Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio si prevede, ove siano superate le soglie previste dalla normativa nazionale ed europea in tema di affidamento di servizi, l'applicazione della disciplina generale prevista dal codice degli appalti relativa agli appalti nei settori speciali (tra i quali rientra anche il trasporto ferroviario). Qualora invece tale soglia non sia superata è introdotta una procedura semplificata, modellata su quella prevista dal nuovo codice degli appalti in materia di sponsorizzazioni (articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016), secondo la quale le amministrazioni competenti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto della legge, procedono alla previa pubblicazione sul sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto ne fa domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pag. 24o alle regioni interessate a seconda del gestore delle tratte. I destinatari della domanda decidono, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate. Ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti, per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti comunque idoneo alla gestione del servizio. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività di cui alle attività commerciali connesse al trasporto ferroviario sono vincolanti. Vengono comunque fatti salvi sia quanto stabilito dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le ragioni di esclusione di un operatore dalla partecipazione alle procedure di appalto, sia la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
  L'articolo 6 concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici e dei rotabili normali sulle tratte ferroviarie ad uso turistico e la definizione dei livelli di sicurezza ferroviaria. È attribuita all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Tali misure, di carattere generale, devono essere poi adottate dal gestore dell'infrastruttura che definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare concretamente, individuandole nell'ambito di quelle indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. La procedura prevede che il gestore trasmetta in via telematica le istruzioni tecniche adottate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che entro 30 giorni può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, l'impresa ferroviaria provvede ad adottare le istruzioni tecniche stabilite dal gestore dell'infrastruttura.
  L'articolo 7 concerne invece la circolazione dei rotabili storici e turistici su tratte diverse quelle destinate ad uso turistico. Tale circolazione è ammessa esclusivamente al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico ed è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: deve essere disponibile un'apposita traccia oraria; devono essere rispettati i requisiti stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. È infatti previsto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie individui misure di sicurezza per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, garantendo comunque la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.
  L'articolo 8 stabilisce che le associazioni e le organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, sulla base di apposite convenzioni con i gestori delle attività commerciali e turistiche, possano essere coinvolte nella gestione di servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili. Le convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati Pag. 25sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.
  L'articolo 9 prevede che il gestore del servizio di trasporto assicuri l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.
  L'articolo 10 infine disciplina la circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita (cosiddetti ferrocicli o velorail) a condizione che tali mezzi siano in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI sulle linee ferroviarie dismesse e sospese. Le modalità secondo le quali la circolazione è ammessa sono definite direttamente dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura. In ogni caso è sempre vietata ogni forma di promiscuità tra la circolazione di questi mezzi e al circolazione dei treni.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge può essere ricondotta a diversi ambiti costituzionalmente rilevanti. Ciò discende dall'inevitabile intreccio di profili coinvolti nelle singoli disposizioni. In primo luogo entra in considerazione l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile all'articolo 117, comma 2, lettera h), ordine pubblico e sicurezza di competenza esclusiva dello Stato (principalmente gli articoli 6, 7 e 10), così come rileva in alcune disposizioni (in particolare gli articoli 2, comma 3, e 3) la materia della tutela dei beni culturali (articolo 117, comma 2, lettera s), anch'essa rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. La finalità della legge è quella di favorire lo sviluppo del turismo ferroviario. Entra quindi in considerazione la materia del turismo rientrante nella competenza residuale delle regioni. Le disposizioni più pregnanti della legge sono tuttavia quelle dirette all'individuazione e alla gestione delle ferrovie turistiche (articoli 2, 4, 5, 11). Tali disposizioni attengono alla materia del trasporto ferroviario riconducibile in parte alla materia di legislazione concorrente grandi reti di trasporto (con specifico riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale) in parte alla materia di competenza residuale delle regioni trasporto ferroviario regionale e locale. La giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni. Le disposizioni citate contengono articolati meccanismi di coinvolgimento delle regioni sia con riferimento all'individuazione delle ferrovie turistiche (ivi compresa la procedura prevista per l'individuazione in via transitoria delle medesime) sia con riferimento all'affidamento sia del servizio ferroviario sia delle attività complementari.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

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Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che, per il gruppo Misto, il deputato Pino Pisicchio entra a far parte della I Commissione.
  Avverte altresì che, per il gruppo Partito Democratico, il deputato Marco Di Maio entra a far parte della Commissione in sostituzione della deputata Maria Elena Boschi, nominata sottosegretario di Stato.

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.
Atto n. 360.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2016.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2). Si riserva di apportare ulteriori modifiche a tale proposta, alla luce delle sollecitazioni provenienti dai gruppi, in vista della presentazione di una ulteriore versione della proposta che sia il più possibile condivisa. Evidenzia, in particolare, l'esigenza di contemplare nel provvedimento in esame anche requisiti minimi organizzativi degli enti ai fini del loro accreditamento che tengano conto del contesto territoriale regionale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, chiede al relatore delucidazioni circa l'effettiva portata del provvedimento, evidenziando l'esigenza di acquisire informazioni precise in ordine al numero di enti ed organismi coinvolti dalle disposizioni in esame.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di chiarire la questione testé posta dal presidente.

  Marilena FABBRI (PD) fa notare che, in base ai requisiti previsti dal testo dello schema in esame, così come attualmente formulato, potrebbero essere esclusi dall'accreditamento anche alcuni comuni, che, dunque, a suo avviso, andrebbero ricompresi attraverso l'introduzione di requisiti minimi organizzativi riferiti ad un contesto regionale. Tale inclusione, a suo avviso, appare auspicabile, tenuto conto che, ai fini dell'accreditamento, rilevano anche le sedi di attuazione dei progetti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 dicembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

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