CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 dicembre 2016
738.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.
Atto n. 349.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Bruno TABACCI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 349, recante disciplina del Comitato italiano paralimpico. Come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, senatore Sollo, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare – auspicabilmente – la prossima settimana. Dà la parola al senatore Sollo.

  Il senatore Pasquale SOLLO (PD), relatore, illustra lo schema in titolo, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera f) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il comma 1, lettera f) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, a: semplificare e coordinare le norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscere le peculiarità dello sport per persone affette da disabilità; scorporare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il Comitato italiano paralimpico, trasformando quest'ultimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; prevedere che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa.Pag. 47
  Il comma 5 disciplina le procedure per l'esercizio della delega.
  Lo schema di decreto legislativo, in coerenza con le previsioni di delega, è finalizzato a scorporare il Comitato italiano paralimpico dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Si compone di 21 articoli, che dettano per il nuovo ente una disciplina simmetrica a quella recata per il CONI dal decreto legislativo n. 249 del 1999.
  Entrando nel dettaglio dell'articolato, l'articolo 1 istituisce il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma. Attribuisce la qualifica di Autorità di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 2 regola le finalità del nuovo Comitato, che è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP); ad esso partecipano anche le Federazioni Sportive Paralimpiche Nazionali (FSNP) e le Discipline Sportive Paralimpiche Associate (DSAP) riconosciute dal CONI, allorché le loro attività paralimpiche siano già state riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge di delega. Le specifiche finalità del CIP sono: l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico nazionale e la preparazione degli atleti paralimpici; l'adozione – anche d'intesa con la Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 – di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici; la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili, nel rispetto delle competenze delle regioni.
  L'articolo 3 disciplina lo statuto del CIP, stabilendo che venga adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, e che venga approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI, e le elezioni del Presidente, della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale, secondo le procedure previste per il CONI. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
  L'articolo 4 individua quali organi del CIP il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente, il segretario generale e il Collegio dei revisori dei conti, specificando che essi restano in carica quattro anni e ponendo il limite di due mandati per il Presidente e per i componenti della Giunta Nazionale, a meno che uno dei due mandati precedenti non abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  L'articolo 5 disciplina il Consiglio Nazionale, composto da: il Presidente del CIP, che lo presiede; i Presidenti delle FSP e delle FSNP; i membri italiani dell'esecutivo dell'IPC; atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP; tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e tre in rappresentanza di quelle provinciali; un membro in rappresentanza di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP e un membro in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica; tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP; un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite Paralimpiche.
  Lo statuto regola il procedimento elettorale con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti del CONI.
  L'articolo 6 stabilisce i compiti del Consiglio Nazionale, che: disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale paralimpica e cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili; elegge il Presidente del CIP e i componenti della Giunta nazionale; adotta lo statuto; approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio Pag. 48consuntivo, ferma restando la successiva approvazione dei bilanci da parte dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni; stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti di FSP, DSP, enti di promozione sportiva paralimpica e associazioni benemerite paralimpiche e delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, degli stessi; delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle sole attività paralimpiche delle FSN in qualità di FSNP, delle DSA in qualità di DSAP e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; stabilisce i criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica; stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli su FSP, DSP ed enti di promozione sportiva paralimpica e, in conformità con la disciplina del CONI, i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli su FSNP, DSAP, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle attività paralimpiche; delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, ovvero delibera di proporre al CONI il commissariamento o il commissariamento ad acta delle FSNP e DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico, o qualora non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche, nonché, per le sole FSP e DSP, di constatata impossibilità di funzionamento.
  L'articolo 7 disciplina la composizione della Giunta Nazionale, che è composta da: il Presidente del CIP, che la presiede; i membri italiani dell'IPC, dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP (di cui, almeno tre eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, almeno tre Presidenti di FSP o DSP e i restanti tra i presidenti di FSP, FSNP, DSP o DSAP – in numero non superiore a due – o tra i componenti, in carica o meno, dell'organo direttivo del CIP o di una FSP, FSNP, DSP o DSAP); un rappresentante nazionale degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica; due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP. Partecipano, senza diritto di voto, il segretario generale e il Presidente del CONI.
  L'articolo 8 stabilisce i compiti della Giunta Nazionale, che esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, ne definisce obiettivi e programmi e verifica i risultati. In particolare la Giunta Nazionale: nomina il segretario generale; formula la proposta di statuto dell'ente; adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato con la CONI Servizi spa, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, con delibera sottoposta all'approvazione dell'Autorità di vigilanza; esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente; esercita il potere di controllo su FSP e DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, su FSNP, DSAP e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP; individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, in accordo con il CONI.
  L'articolo 9 disciplina la carica del Presidente del CIP, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è eletto dal Consiglio Nazionale tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale ed in materia di disabilità sportiva.
  L'articolo 10 disciplina il Collegio dei Revisori dei Conti.
  L'articolo 11 riguarda il segretario Generale del CIP, che viene nominato dalla Giunta Nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed esperienza in materia di disabilità sportiva; tra i compiti del segretario generale rientra quello di provvedere alla gestione Pag. 49amministrativa dell'ente, sulla base degli indirizzi generali della Giunta nazionale, e predisporne il bilancio.
  L'articolo 12 regolamenta l'attività di vigilanza, esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale può disporre lo scioglimento della Giunta nazionale e revocare il Presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente; può altresì nominare un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi. I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo e relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato, diventano esecutivi qualora l'Autorità di vigilanza non formuli motivati rilievi entro 20 giorni dalla ricezione degli atti.
  L'articolo 13 disciplina le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e le Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), le quali non perseguono fini di lucro, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato – loro attribuita a seguito del riconoscimento – e sono soggette, per quanto non previsto nello schema in esame, alle norme del codice civile.
  L'articolo 14 prevede che le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e le Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) siano rette da uno statuto e da regolamenti basati sui principi di democrazia interna, partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
  L'articolo 15 riguarda le FSNP, le DSAP, nonché gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP; esso stabilisce che FSN, DSA ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attività paralimpica possano essere riconosciuti dal CIP.
  L'articolo 16 regola le convenzioni tra CIP e CONI, le quali possono riguardare la gestione di attività in materia di doping e giustizia sportiva; in merito a quest'ultima, lo statuto del CIP deve prevedere l'istituzione di un Collegio di Garanzia e di una Procura Generale, analogamente a quanto previsto per il CONI e in convenzione con esso.
  L'articolo 17 prevede che le risorse finanziarie per l'espletamento delle attività del CIP siano stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con un DPCM, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la quota di risorse, attualmente attribuite al CONI, da destinare al CIP; quest'ultimo succede nella titolarità dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti attivi e passivi già facenti capo allo stesso CIP nell'ambito del CONI, fatta eccezione per ciò che si prevede per il personale. Infatti, con riferimento alle risorse umane e strumentali, la disposizione in esame prevede che il CIP si avvalga, come il CONI, di quelle della CONI Servizi Spa e che il personale in servizio presso il CIP alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 transiti in CONI Servizi Spa con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio, previo trasferimento dal CIP a CONI Servizi Spa degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.
  L'articolo 18 stabilisce che il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei conti, in quanto ente cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
  L'articolo 19 prevede che il CIP si avvalga del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato.
  L'articolo 20 reca disposizioni transitorie per assicurare le attività ordinariamente svolte dal CIP nell'ambito del CONI e stabilisce che restino in vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e statutarie, nelle more dell'approvazione dello statuto del CIP, della nomina degli organi e della stipula del primo contratto di servizio.
  L'articolo 21 reca disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.Pag. 50
  Sullo schema hanno espresso il rispettivo parere sia il Consiglio di Stato sia la Conferenza unificata.
  Il Consiglio di Stato ha dato un giudizio positivo sullo schema che, «in perfetta attuazione della delega [...] attua la riorganizzazione del CIP, senza tuttavia apportare radicali innovazioni al modello di governance esistente». Seguono i rilievi su singoli articoli, taluni dei quali saranno ripresi prefigurando la proposta di parere che si riserva di formulare all'esito del dibattito.
  La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, suggerendo di introdurre un riferimento alle province autonome sia all'articolo 2, comma 3 (rispetto delle competenze regionali in materia di promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili), sia all'articolo 5, comma 1, lettera e) (previsione di 3 membri del Consiglio nazionale in rappresentanza delle strutture territoriali regionali).
  Osserva, conclusivamente, che, per i profili di competenza della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema non presenta particolari nodi critici.
  La questione più rilevante attiene forse alla necessità di prevedere una disciplina transitoria (articolo 20), che consenta in prima applicazione di sciogliere il circolo riguardante l'approvazione del nuovo statuto in relazione alle elezioni del Consiglio nazionale del nuovo ente: infatti, sembrerebbe che il nuovo statuto sia indispensabile per procedere alle elezioni dell'organo che dovrebbe adottarlo.
  Segnala inoltre che all'articolo 2, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di: un chiarimento in ordine alla previsione che possano partecipare al CIP solo le FSNP e DSAP riconosciute entro la data di entrata in vigore della legge delega, posto che l'articolo 15 disciplina la procedura per ulteriori riconoscimenti di FSNP e DSAP; coordinare il terzo periodo, a norma del quale il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA, a prescindere dal loro riconoscimento quali FSNP o DSAP, con il disposto dell'articolo 13, comma 5 («Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale»), collocandoli nello stesso contesto normativo.
  Analogamente, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 3, comma 4 con l'articolo 5, comma 2, collocando in un unico contesto normativo le previsioni che rinviano la disciplina del procedimento elettorale per gli organi del CIP allo statuto del nuovo ente.
  All'articolo 11, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disciplina dell'incarico di segretario generale del CIP, che, a norma dell'articolo 4, è «organo» del Comitato, con particolare riguardo al suo profilo (vertice amministrativo ovvero braccio operativo della Giunta, nella cui piena disponibilità politica si trova), alla durata dell'incarico (l'articolo 4, comma 2 fissa per gli organi del CIP una durata in carica di 4 anni: andrebbe esplicitato se si applica anche al segretario generale), alle attribuzioni, e, eventualmente, alla revoca e alla decadenza dalla carica.
  Andrebbe valutata l'opportunità di riformulare in termini più circostanziati l'articolo 12, in materia di vigilanza, al fine di contemperare l'autonomia dell'ordinamento sportivo con la tutela di situazioni che, pure ad esso connesse, possono rilevare anche per l'ordinamento giuridico statale.
  Infine, segnala che l'articolo 17, comma 4, ai fini del suo trasferimento al nuovo ente, si riferisce genericamente al personale in servizio presso il Comitato italiano paralimpico istituito nell'ambito del CONI alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, senza distinzione circa la natura dei rapporti in essere.

  Bruno TABACCI, presidente, ringrazia il senatore Sollo e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo, alle ore 13. Rammenta che nella stessa giornata di martedì prossimo, dopo l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 349, la Commissione svolgerà le audizioni del direttore della Banca d'Italia e presidente dell'ISVAP, Salvatore Rossi, e del professor Donato Masciandaro.

  La seduta termina alle 8.35.