CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 154

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato Pag. 155nella seduta del 27 settembre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 18 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

  Marco BRUGNEROTTO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, sul quale, stante l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
C. 3765 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 27 settembre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 18 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Gianluca Pini 3.1, volta ad incrementare, da 2.178 a 15 mila euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2016, le previsioni di spesa connesse all'attuazione dell'Accordo in esame. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa, fermi restando gli adempimenti a carico della parte italiana previsti Pag. 156dall'Accordo medesimo, non appare coerente con la quantificazione degli oneri analiticamente esposta nella relazione tecnica. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.
C. 3880 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 25 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, volto ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico una Commissione nazionale per il reshoring delle attività produttive delocalizzate in Romania, composta da 15 personalità individuate sulla base di specifiche competenze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla citata proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in ragione del fatto che la proposta emendativa non esclude espressamente la corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati ai componenti della predetta Commissione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 157

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
C. 3917-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 4 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con talune specifiche condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 18 ottobre, approvando tre proposte emendative finalizzate a recepire integralmente le suddette condizioni. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, parere favorevole, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo emendamento Gianluca Pini 1.1, volto ad escludere dal novero delle ratifiche oggetto del presente provvedimento l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del disegno di legge in esame. Al riguardo, non presentando la suddetta proposta emendativa profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di nulla osta Pag. 158sull'emendamento Gianluca Pini 3.1, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.
C. 3941 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 19 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Gianluca Pini 3.1, volta ad incrementare, da 33.357 a 40 mila euro annui a decorrere dal 2017, le previsioni di spesa connesse all'attuazione dell'Accordo in esame. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa, fermi restando gli adempimenti a carico della parte italiana previsti dall'Accordo medesimo, non appare coerente con la quantificazione degli oneri analiticamente esposta nella relazione tecnica. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.
C. 3942 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta dell'11 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto Pag. 159conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Gianluca Pini 3.1, volta ad incrementare, da 14.904 a 30 mila euro annui a decorrere dal 2016, le previsioni di spesa connesse all'attuazione dell'Accordo in esame. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa, fermi restando gli adempimenti a carico della parte italiana previsti dall'Accordo medesimo, non appare coerente con la quantificazione degli oneri analiticamente esposta nella relazione tecnica. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
C. 3945 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta dell'11 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, volto a prevedere che l'Accordo in esame sia altresì finalizzato alla prevenzione e al contenimento dei flussi migratori verso l'Unione europea. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa appare prevedere lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle già previste dall'Accordo medesimo, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli eventuali oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria. In proposito, reputa quindi necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva neutralità finanziaria della proposta emendativa in commento.

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.
C. 3947 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 19 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modifica. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, volto a prevedere che la possibilità di utilizzare sul territorio di uno qualsiasi degli Stati contraenti la Multinational Land Force (MLF) anche in funzione di contrasto di afflussi migratori improvvisi o eccezionalmente rilevanti. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, posto che l'intervento sopra menzionato si configura in termini di mera facoltà. Tanto premesso, propone di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, rileva che il disegno di legge in oggetto dispone la conversione del decreto-legge 17 ottobre Pag. 1612016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Ricorda inoltre che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato presentato al medesimo ramo del Parlamento anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, il cui testo è stato poi fatto confluire in quello relativo al primo decreto-legge. Avverte altresì che, dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Senato e la trasmissione alla Camera, è stata predisposta una relazione tecnica di passaggio corredata di un prospetto aggiornato degli effetti finanziari, riferito alle annualità 2016-2019. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, relativamente agli articoli 1 e 2, concernenti l'ambito di applicazione e organi direttivi, rileva che i commi 5 e 6 dell'articolo 1 prevedono la costituzione, rispettivamente, della Cabina di coordinamento della ricostruzione e dei Comitati istituzionali regionali al cui funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  L'articolo 2 esplicita in dettaglio le funzioni che spettano al Commissario straordinario e ai vice commissari, ma non fornisce indicazioni circa gli emolumenti o rimborsi ad essi eventualmente spettanti. A tale proposito, osserva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni ed afferma la neutralità finanziaria delle stesse. A suo avviso, andrebbero quindi acquisiti elementi volti a confermare la effettiva possibilità di attuare le norme ad invarianza di oneri, anche con riferimento ad eventuali compensi spettanti ai soggetti coinvolti.
  Riguardo all'articolo 3, concernente gli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, non ha osservazioni da formulare in quanto l'onere è configurato quale limite massimo di spesa.
  Relativamente all'articolo 4, riguardante il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, in quanto l'onere è configurato quale limite massimo di spesa ed è finalizzato a finanziare i soli «interventi di immediata necessità».
  Per quanto riguarda l'articolo 4-bis, recante disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, evidenzia che la disposizione disciplina la procedura diretta all'installazione di moduli abitativi provvisori rimovibili (containers), al fine di far fronte alle urgenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma prevede che agli oneri conseguenti alla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinques, della legge n. 225 del 1992.
  Riguardo all'articolo 5, concernente la ricostruzione privata, rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti alla disposizione in esame, affermando che la stessa si limita a stabilire le procedure con le quali saranno erogati – con le modalità del finanziamento agevolato assistito da garanzia statale e la concessione di un credito di imposta in misura equivalente alla quota capitale e interessi – i contributi per la ricostruzione privata, essendo i relativi stanziamenti definiti con la legge di bilancio. In proposito, evidenzia che il disegno di legge di bilancio, attualmente in corso di esame al Senato, all'articolo 1, comma 362, lettera a), autorizza la spesa di 100 milioni di euro nel 2017 e di 200 milioni di euro dal 2018 al 2047 per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo in esame. Evidenzia, quindi, che i contributi in esame verranno concessi nel limite delle risorse disponibili di cui al citato comma 362 del disegno di legge di bilancio. In proposito, andrebbe acquisita una conferma in merito all'idoneità della procedura prevista dalla disposizione in esame a garantire il rispetto del suddetto limite di spesa. Pag. 162
  Relativamente all'articolo 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento al carattere procedurale delle disposizioni.
  Per quanto concerne l'articolo 7, relativo agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al carattere procedurale della disposizione.
  Riguardo all'articolo 8, concernente gli interventi di immediata esecuzione, rileva che la concessione del contributo, previsto dalla norma in esame, per gli interventi di immediata esecuzione per edifici con danni lievi non classificati agibili avviene nell'ambito delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata, individuate ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in esame. In proposito, non ha osservazioni da formulare anche alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
  Relativamente all'articolo 9, concernente i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 10, relativo ai ruderi ed edifici collabenti, non ha osservazioni da formulare in relazione alla norma in esame, che prevede la concessione di un contributo, nei limiti delle risorse disponibili, per le spese sostenute per la demolizione degli immobili che alla data del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi.
  Relativamente all'articolo 11, concernente gli interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale dalla disposizione in esame non si rilevano effetti finanziari negativi. Quanto al potere sostitutivo che i comuni possono esercitare nei confronti dei privati non aderenti al consorzio, andrebbero a suo avviso chiariti gli effetti finanziari qualora il costo degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili privati risulti superiore al contributo ricevuto. In tali casi, nonostante la previsione di un'azione di rivalsa nei confronti dei proprietari, non potrebbe difatti escludersi l'evenienza del mancato soddisfacimento delle pretese creditorie del comune con oneri a carico della finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.
  In merito all'articolo 12, volto a disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, non ha osservazioni da formulare in quanto, come espressamente previsto dalla norma in esame, i contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento delle modifiche introdotte al comma 1.
  Riguardo all'articolo 13, concernente gli interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 14, relativo alla ricostruzione pubblica, ritiene necessario acquisire ulteriori indicazioni volte a chiarire la portata finanziaria del comma 8, che prevede la possibilità di autorizzare la stipula di mutui venticinquennali per l'erogazione di contributi diretti. A tal proposito, andrebbero in particolare chiariti gli effetti sui saldi di indebitamento e di fabbisogno delle operazioni in questione, che dovrebbero riflettere anche l'attualizzazione dei contributi medesimi e il relativo impatto in termini di cassa, in relazione alla dinamica di effettivo utilizzo delle risorse ricavate dalla stipula dei mutui.
  Relativamente all'articolo 14-bis, concernente gli interventi sui presidi ospedalieri, evidenzia che la disposizione in esame prevede che le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 effettuino sui presidi ospedalieri le verifiche tecniche e la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle medesime strutture. In proposito, pur prendendo atto di quanto evidenziato Pag. 163dalla relazione tecnica, secondo la quale le modifiche sono effettuate a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza, evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori elementi volti ad individuare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per le finalità in esame.
  Con riferimento all'articolo 15, concernente i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere procedurale delle norme.
  Con riguardo all'articolo 15-bis, recante interventi immediati sul patrimonio culturale, non ha osservazioni da formulare sulle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, relative all'avvio tempestivo di interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici, dal momento che si tratta di disposizioni di carattere prevalentemente procedurale. Non ha osservazioni da formulare, altresì, sull'intervento relativo all'Ufficio del Soprintendente speciale, della durata di 5 anni, che prevede la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione (20 unità, presso il Segretariato generale del MIBACT, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui) e il reclutamento di personale di supporto (fino a 20 unità, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui), tenuto conto che i relativi oneri sono previsti entro limiti massimi di spesa.
  In merito all'articolo 15-ter, recante misure urgenti per le infrastrutture viarie, evidenzia preliminarmente che le norme – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, rientranti nella competenza di ANAS, interessate dagli eventi sismici, il medesimo ente provveda in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse dell'apposito Fondo che raccoglie le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS Spa. In proposito, reputa utile acquisire elementi volti a confermare – in considerazione dell'entità degli interventi previsti e della loro modulazione temporale – che le risorse, di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, siano effettivamente idonee a consentire l'attuazione delle misure in esame, senza pregiudicare altri interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità.
  In merito all'articolo 16, concernente la Conferenza permanente e le Commissioni paritetiche, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.
  Con riguardo all'articolo 17, recante misure in tema di Art bonus, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame estendono alle erogazioni liberali per interventi di restauro, manutenzione e protezione di beni culturali di interesse religioso nei territori colpiti dagli eventi sismici il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 (Art bonus). Ricorda che tale agevolazione a sostegno della cultura, originariamente introdotta solo per un triennio, è divenuta permanente alla luce delle modifiche apportate al citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 dal comma 318, lettera a), dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Tenuto conto che la disposizione in esame richiama espressamente, al comma 1, l'applicazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, anche l'estensione ora prevista dovrebbe considerarsi permanente. Tuttavia la quantificazione effettuata dalla relazione tecnica e i conseguenti effetti scontati nel prospetto riepilogativo sembrano limitati ad un triennio. In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti. Con riferimento alla quantificazione degli effetti di gettito effettuata dalla relazione tecnica originaria, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito alle ipotesi utilizzate – ad esempio la ripartizione delle erogazioni liberali fra persone fisiche e giuridiche –, tenuto conto, fra l'altro, dei dati a disposizione delle amministrazioni relativi all'agevolazione in esame. Infine, con specifico riferimento agli effetti ascritti all'estensione del credito d'imposta alle zone comprese nell'allegato 2, ritiene Pag. 164che andrebbero esplicitati i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli stessi.
  In merito all'articolo 17-bis, relativo alle erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento alla propensione dei soggetti ad effettuare erogazioni liberali, all'ambito applicativo e all'effetto di sostituzione che si verrebbe a realizzare con le altre tipologie di erogazioni liberali, rileva che andrebbe valutata la prudenzialità della mancata quantificazione di effetti di minor gettito connessi alla disposizione in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma, modificando il Testo unico delle imposte sui redditi, estende in via permanente l'ambito applicativo della deducibilità per erogazioni liberali e che la motivazione dell'erogazione liberale in esame – eventi sismici o calamitosi –, pur essendo peculiare, così come evidenziato dalla relazione tecnica, comporta un'adesione presumibilmente superiore rispetto a quella che si registra in via ordinaria per le erogazioni liberali. Sul punto, appare quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riguardo all'articolo 18-bis, recante misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017, rileva che gli interventi previsti dalla norma – quali la deroga ai parametri vigenti per la costituzione delle classi scolastiche, la facoltà per i dirigenti scolastici di istituire ulteriori posti di personale docente ed ATA – sono ricondotti ad un limite di spesa corrispondente alla spesa autorizzata, pari a 5 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per il 2017. Inoltre, è prevista una clausola di monitoraggio e la possibilità di variazioni compensative di bilancio in caso di scostamenti. Non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Peraltro, dal momento che la relazione tecnica non fornisce indicazioni che consentano di valutare l'adeguatezza del citato stanziamento rispetto alle esigenze derivanti dalla norma in esame, ritiene sarebbero utili elementi di valutazione in tal senso. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che agli oneri per il personale della scuola, di cui all'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per il 2017, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, relativa al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (cap. 1194 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca); quanto a 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, relativa al Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (cap. 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Al riguardo, segnala che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come risulta da un'interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità per l'anno 2016. Segnala, altresì, che nel bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, il Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» reca uno stanziamento di 111,5 milioni di euro per l'anno 2017, mentre nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 lo stanziamento previsto per il medesimo Fondo è elevato a 391,3 milioni di euro per il medesimo anno 2017. Tutto ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle sopra indicate risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 19, concernente il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 2016, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica. Pag. 165
  In merito all'articolo 20, inerente il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016, evidenzia che la disposizione in esame trasferisce una quota, pari a complessivi 35 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate. In proposito, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e nel presupposto che l'utilizzo delle risorse in esame non pregiudichi altri interventi finanziati dal predetto Fondo. In proposito, ritiene utile acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riguardo all'articolo 21, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, evidenzia che la disposizione in esame reca misure finalizzate a sostenere le attività agricole e produttive, in parte, mediante una diversa finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente e, in parte, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 5 del provvedimento in esame e destinate alla ricostruzione privata. Andrebbe in primo luogo confermato che la diversa finalizzazione indicata dalle norme non pregiudichi interventi in essere già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse. Inoltre, con particolare riferimento all'integrazione delle risorse europee per euro 10.942.300, prevista dai commi 4-bis e 4-ter, appaiono necessari chiarimenti circa la regolazione contabile di dette somme che dovrebbero, in base a quanto previsto dalla norma in esame, essere trasferite dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato. Poiché sugli stessi stanziamenti gravano altri interventi previsti dal decreto in esame, pur prendendo atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, osserva che andrebbe confermata la congruità delle risorse in questione alla luce del complesso degli interventi da finanziare.
  Riguardo all'articolo 22, relativo alla promozione turistica, evidenzia preliminarmente che la norma in esame demanda al Commissario straordinario la predisposizione, in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, di un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma. Il programma è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT, nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2017. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le risorse in riferimento risultino nell'effettiva disponibilità di ENIT e non siano già impegnate in funzione di altre finalità di spesa. In proposito, appare utile acquisire elementi informativi dal Governo.
  In merito all'articolo 23, relativo ai contributi INAIL per la messa in sicurezza degli immobili produttivi, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità di risorse da parte dell'INAIL per le finalità recate dalle disposizioni in esame. In proposito, considera utile acquisire conferma che il profilo temporale di spendibilità delle risorse destinate alle nuove finalità sia compatibile con quello previsto a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 24, recante interventi a favore delle micro piccole e medie imprese, rileva che i finanziamenti agevolati di cui alla disposizione in esame sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. In proposito, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare nel presupposto della disponibilità delle risorse in questione sull'apposita contabilità speciale senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità. In proposito, ritiene utile acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito all'articolo 25, concernente il rilancio del sistema produttivo, non ha osservazioni da formulare in merito alla disposizione, che estende ai comuni colpiti Pag. 166dagli eventi sismici gli aiuti di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, nonché l'applicabilità degli interventi di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 (aree di crisi industriale complessa), previsione alla quale non sono stati ascritti effetti onerosi in virtù del suo carattere prevalentemente ordinamentale. Andrebbe peraltro confermato che il Ministero per lo sviluppo economico, il soggetto attuatore Invitalia e le amministrazioni locali coinvolte ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012 possano far fronte a detta estensione nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 26, recante norme in materia di risorse finanziarie degli enti parco nazionali coinvolti dal sisma, evidenzia preliminarmente che le disposizioni consentono agli enti parco Gran Sasso, Monti della Laga e dei Monti Sibillini, di non applicare per il 2016 una serie di disposizioni relative ai limiti di spesa per missioni per il personale e per l'acquisto di materiali ed arredi. Segnala che la relazione tecnica quantifica i relativi oneri in 127.000 euro per l'anno 2016. Al fine di verificare la congruità dell'onere per la disapplicazione dei suddetti limiti di spesa, ritiene andrebbero fornite informazioni circa gli elementi e i dati posti a base della quantificazione dell'onere medesimo.
  Riguardo all'articolo 27, relativo al Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali, rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono un programma di interventi di ripristino e realizzazione di infrastrutture ambientali ed acquedotti, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2016. In proposito, pur rilevando che gli interventi sono ricondotti ad un limite di spesa, sarebbero utili chiarimenti riguardo agli effetti scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, che implicano erogazioni per cassa nella misura di 1/3 nel 2016 e della restante somma nel 2017.
  Riguardo all'articolo 28, avente ad oggetto disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, evidenzia preliminarmente che la norma prevede un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione nonché una serie di disposizioni procedimentali per la realizzazione del piano medesimo. I relativi oneri sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 4 per la ricostruzione delle aree terremotate. Inoltre, ai sensi del comma 13, le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi oneri. I rimborsi spese per i componenti del Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività previsto dal comma 10, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza del comitato medesimo. In proposito, andrebbero forniti elementi a conferma dell'effettiva possibilità per i soggetti pubblici coinvolti di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse esistenti. Andrebbe altresì confermata l'effettiva disponibilità delle misure per l'attuazione degli interventi, a valere sul fondo per la ricostruzione, in considerazione del complesso degli interventi finanziati dal fondo medesimo.
  In merito all'articolo 30, in materia di legalità e trasparenza, evidenzia che la Struttura di missione ed il Gruppo interforze per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC) saranno istituiti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'elenco «Anagrafe antimafia», secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, sarà gestito utilizzando le risorse disponibili. Tanto premesso, rileva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio volti a suffragare l'effettiva possibilità per i soggetti coinvolti di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito, considera utile acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 31, recante ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Pag. 167
  In ordine all'articolo 34, relativo alla qualifica dei professionisti, evidenzia che le norme istituiscono un elenco speciale dei professionisti abilitati, prevedendo altresì che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, sia al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Le norme stabiliscono inoltre la possibilità di riconoscere un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso che, come evidenziato dalla relazione tecnica, gli oneri connessi alla predisposizione dell'elenco e alle attività ad esso connesse sono a carico delle risorse attribuite al Commissario.
  In merito all'articolo 35, in materia di tutela dei lavoratori, rileva che le norme prevedono adempimenti a carico degli uffici speciali per la ricostruzione e dei centri per l'impiego. Con riferimento al comma 7, relativo agli adempimenti in capo ai centri per l'impiego, rileva che gli incrementi delle risorse a tal fine disposti, richiamati dalla relazione tecnica, sono relativi all'annualità 2016. Appare quindi necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità degli adempimenti aggiuntivi per detti centri con le risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che l'inclusione degli eventi sismici avvenuti dopo il 24 agosto 2016 potrebbe determinare lo slittamento di alcune attività anche al 2017. Infine, andrebbe acquisita conferma circa la neutralità finanziaria della disposizione relativa alla costituzione di un tavolo permanente presso le prefetture interessate.
  Con riferimento all'articolo 36-bis, in materia di informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite, rileva che le disposizioni in esame – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  In ordine all'articolo 36-ter, concernente il divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto che non risultino sostanzialmente modificate le previsioni complessive di gettito associate all'installazione dei predetti dispositivi di gioco.
  In merito all'articolo 37, relativo al differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 38, in materia di impiego del volontariato di protezione civile, rileva che la norma prevede che i datori di lavoro a cui viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario possano, in alternativa al rimborso, optare per la fruizione di un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. In proposito, al fine di verificare la neutralità della norma, considera opportuno che il Governo chiarisca se la modalità alternativa di ristoro del datore di lavoro, indicata dalla norma in esame, sia coerente con i flussi di cassa scontati in relazione alle modalità di rimborso applicate in via ordinaria.
  Sull'articolo 39, concernente reti della protezione civile e piano radar nazionale, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dai commi 1 e 2 dal momento che le attività di manutenzione e gestione potranno essere svolte nei limiti delle disponibilità finalizzate alla realizzazione delle attività medesime. Per quanto concerne le norme recate dal comma 3, reputa utile acquisire indicazioni circa le attività necessarie per il completamento del piano radar nazionale Pag. 168e sulle disponibilità che sussistono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Dipartimento della protezione civile.
  In merito all'articolo 40, relativo agli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, evidenzia che le disposizioni prevedono specifiche destinazioni per stanziamenti residui riconosciuti dall'Unione europea quale rimborso per gli interventi statali di prima emergenza. In proposito, non ha osservazioni da formulare anche alla luce delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 41, recante disposizioni inerenti la cessione di beni, rileva che la norma autorizza, previo parere di una Commissione costituita ad hoc, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la cessione a titolo definitivo e non oneroso di beni mobili di proprietà dello Stato assegnati alle regioni e agli enti locali. Rileva, altresì, che la relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi stante anche la previsione che la predetta Commissione sia costituita senza nuovi oneri. In proposito, nel rilevare che la norma non precisa la composizione della Commissione né esclude espressamente la corresponsione di compensi ed altri emolumenti, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare la previsione di invarianza finanziaria.
  In ordine all'articolo 42, relativo al coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, evidenzia che la disposizione prevede, ai commi da 1 a 3, il subentro delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività espletate durante la fase di prima emergenza. Il proseguimento o completamento di tali attività verrà disciplinato mediante emanazione, entro il 31 gennaio 2017, di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. Le attività e gli altri interventi attivati saranno posti in essere nell'ambito delle risorse a tal fine previste dal Fondo per le emergenze nazionali (FEN), che saranno rese disponibili con delibere del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992. Sul punto non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Con riguardo al comma 4, che prevede che le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario straordinario all'Agenzia delle entrate vengano svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe invece confermato che l'Agenzia possa comunque far fronte a dette attività nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 43, relativo al reperimento di alloggi per la locazione, evidenzia che la disposizione consente di provvedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati, anche attraverso l'individuazione di immobili non utilizzati; a tale fine, viene dettata una specifica disciplina per la gestione di tali soluzioni ponendo le relative spese a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4. Considerato che a valere su tali risorse dovranno essere soddisfatte molteplici esigenze di spesa connesse alla gestione dell'emergenza sismica, andrebbero forniti elementi e dati utili per una stima, anche di massima, dell'onere recato dalla disposizione in esame.
  In merito all'articolo 44, recante disposizioni in materia di contabilità e bilancio, rileva che la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi in base ai quali sono stati determinati gli oneri derivanti dal comma 1. Andrebbero, pertanto, acquisiti gli elementi necessari ai fini della verifica delle quantificazioni proposte. Per quanto concerne il comma 2, che esonera i comuni colpiti dal sisma dal rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016, rileva che l'onere è stato stimato, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, da un latotenendo conto del differenziale tra l'ammontare totale dell'avanzo vincolato e disponibile degli enti interessati ed il rispettivo margine positivo di saldo, comunicato in sede di primo monitoraggio delle regole di finanza pubblica, dall'altro applicando al differenziale una stima degli stati avanzamento lavori (SAL), sulla base dell'andamento annuale medio, registrato Pag. 169negli ultimi dieci anni, tenendo conto dei mesi residui al termine dell'esercizio. Al riguardo, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale criterio di stima, in considerazione della situazione di emergenza in cui si trovano i comuni colpiti dal sisma e dell'effetto estremamente limitato nel tempo, il solo anno 2016, della deroga concessa. Tale situazione potrebbe infatti indurre i Comuni interessati ad accelerare l'avanzamento dei lavori in essere e ad effettuare interventi di piccola entità immediatamente realizzabili con conseguente maggiore impatto sui saldi di cassa rispetto al parametro indicato dalla relazione tecnica, relativo alla stima degli stati di avanzamento dei lavori secondo l'andamento medio annuale degli ultimi dieci anni.
  In merito all'articolo 45, relativo al sostegno al reddito dei lavoratori, osserva che per quanto attiene specificamente all'articolo 45, commi 1 e 4 (trattamenti di integrazione al reddito per dipendenti del settore privato e co.co.co), la quantificazione degli oneri appare congrua rispetto ai parametri forniti dalla relazione tecnica riferiti alla platea di soggetti interessati dal sisma del 24 agosto 2016, la cui entità viene esplicitamente indicata. Per quanto riguarda i soggetti interessati dagli eventi sismici successivi, la relazione tecnica tiene fermi i parametri utilizzati in precedenza, senza tuttavia fornire la stima in valore assoluto dei nuovi soggetti interessati. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire i relativi elementi di valutazione dal Governo. In riferimento all'articolo 45, commi 7 e 8, che prevedono, rispettivamente, un'estensione del periodo di cassa integrazione e l'esonero dei datori di lavoro dal versamento del contributo addizionale, relativamente ai comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, prende atto della quantificazione fornita dalle norme in esame, atteso che la relazione tecnica non esplicita tutti i parametri utilizzati per la stima degli oneri relativi ai predetti interventi. In proposito, rileva che la stima delle minori entrate contributive relative di cui al comma 8 appare sostanzialmente in linea con quella degli oneri di cui al comma precedente. Peraltro, la relazione tecnica non fornisce ulteriori dati volti a determinare la maggiore platea dei beneficiari connessa all'estensione delle disposizioni ai comuni di cui all'Allegato 2. In merito ai profili di copertura finanziaria dei commi 1 e 3, segnala che all'onere relativo alla concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, prevista dal comma 1 dell'articolo 45 nel limite di spesa di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, segnala che il predetto Fondo, come risulta da un'interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione, per un importo di 141,835 milioni di euro, disposta, per lo stesso anno 2016, dall'articolo 52, comma 2, lettera n), del provvedimento. Tutto ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle sopra indicate risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. In merito al comma 7, segnala che all'onere conseguente alla non contabilizzazione dei periodi di trattamento di integrazione salariale ai fini del raggiungimento delle durate massime previste, valutato in 7,43 milioni di euro per 2019 e in 11,08 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, come rifinanziato dall'articolo 52, comma 1, del provvedimento, nella misura di 19 milioni di euro per il 2019. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi che il Fondo sociale per occupazione e formazione rechi le necessarie disponibilità e che l'utilizzo di risorse dello stesso non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 46, concernente perdite d'esercizio nell'anno 2016, Pag. 170tenuto conto della irrilevanza ai fini fiscali della disposizione, asserita dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 47, concernente la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti, non ha osservazioni da formulare sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 48, concernente la proroga e sospensione di termini in materia di versamenti tributari e contributivi, nonché di termini amministrativi, evidenzia preliminarmente che la norma disciplina la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali per i soggetti interessati dal sisma del 24 agosto 2016, sulla base del testo iniziale del provvedimento, e dal sisma del 26 ottobre 2016, in virtù delle modifiche apportate dal Senato. Poiché la relazione tecnica si limita ad indicare la stima del gettito oggetto di sospensione, reputa necessarie le seguenti ulteriori informazioni. Andrebbe, in primo luogo, chiarito se la stima indicata dalla relazione tecnica includa anche gli effetti relativi alla sospensione dei termini, fino al 20 dicembre 2016, disposta con il decreto ministeriale del 1o settembre 2016 in favore dei comuni indicati nel decreto medesimo. Andrebbe, altresì, chiarito se i richiamati effetti includano anche quelli relativi alla sospensione dei versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta nel 2016. Infatti, mentre il citato decreto ministeriale esclude l'applicazione della sospensione per le predette ritenute, il comma 1 dell'articolo in esame prevede la regolarizzazione, entro il 31 maggio 2017, della mancata effettuazione di ritenute e del mancato riversamento delle stesse. Per quanto riguarda le procedure per l'imputazione alle singole annualità degli effetti finanziari, segnala la diversa procedura adottata per la stima degli effetti tributari e di quelli contributivi. Infatti, con riferimento alla sospensione dei contributi e dei premi obbligatori, la relazione tecnica considera, prudenzialmente, che tutti i soggetti aderiscano alla rateizzazione in 18 mesi in quanto alla stessa non si applicano sanzioni ed interessi. Per tale motivo, nel 2017 è scontato un minor gettito contributivo, mentre dal 2018 sono registrati gli effetti positivi dovuti al versamento delle rate; in merito, invece, alla sospensione dei versamenti tributari, gli effetti positivi dovuti al recupero delle somme sospese è ascritto interamente al 2017 (complessivamente 201,3 milioni). Andrebbero quindi chiarite le ragioni in base alle quali non è considerata l'ipotesi di rateizzazione per i versamenti tributari sospesi tenuto conto che l'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, cui il comma 11 rinvia, prevede la rateizzazione fino ad un massimo di 18 mesi senza applicazione di sanzioni ed interessi. In merito, infine, alla stima degli effetti contributivi e previdenziali, andrebbe chiarita quale sia l'incidenza in termini di premi INAIL riferiti ai comuni dell'allegato 2. Ciò in quanto, con riferimento ai comuni dell'allegato 1, la relazione tecnica riporta una specifica quantificazione mentre con riferimento ai comuni dell'allegato 2, fornisce un dato che sembrerebbe non includere gli effetti dei premi INAIL.
  Riguardo all'articolo 49, concernente termini processuali e sostanziali, comunicazione e notificazione di atti, rileva preliminarmente che le previsioni normative, volte a differire termini processuali e sostanziali, risultano di carattere prevalentemente ordinamentale.
  Per quanto concerne l'articolo 50, relativo alla struttura del Commissario straordinario e alle misure per il personale impiegato in attività emergenziali, in merito alle norme recate dai commi da 1 a 8, non ha osservazioni da formulare dal momento che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa. Rileva, inoltre, che il comma 6 prevede di sterilizzare l'onere recato dall'utilizzo di esperti rendendo indisponibili nella dotazione organica delle amministrazioni di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Tale modalità potrebbe tuttavia non essere idonea, in specifiche situazioni, a garantire la neutralità della disposizione in quanto la indisponibilità potrebbe riguardare posizioni non coperte e, dunque, essere disposta Pag. 171a valere su oneri non sussistenti a legislazione vigente. In ordine ai predetti profili appare, quindi, utile acquisire indicazioni dal Governo. Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo alle norme recate dai commi 9-bis e 9-ter. In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui ai commi 9-bis e 9-ter, evidenzia che la copertura dell'onere di 146,3 milioni di euro per il 2016, derivante dall'incremento di pari importo del Fondo nazionale per il servizio civile per lo stesso anno 2016, è effettuata: quanto a 139 milioni di euro, mediante il completo utilizzo per l'anno 2016 delle risorse residue derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, relativa al Fondo per il finanziamento del terzo settore (cap. 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); quanto a 7,3 milioni di euro, mediante il completo utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2016, nella seconda sezione, di carattere non rotativo, del Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che la riduzione, prevista dal comma 9-ter dell'articolo 50, delle menzionate autorizzazioni di spesa non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala peraltro che una disposizione di identico tenore a quella testé esaminata è contenuta all'articolo 25 dello schema di decreto legislativo n. 360, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale». In proposito, appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di espungere la citata disposizione dal testo del predetto schema di decreto legislativo.
  Riguardo all'articolo 50-bis, concernente il personale dei comuni e del Dipartimento della protezione civile, in merito al comma 1 e al comma 5 non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e dagli elementi forniti dalla relazione tecnica. Anche in merito al comma 4 non ha osservazioni da formulare, essendo la facoltà di assunzione configurata entro un limite di spesa.
  In ordine all'articolo 51, relativo alle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento ai commi da 1 a 3, evidenzia preliminarmente che questi dispongono l'incremento della dotazione 2016 del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente dei vigili del fuoco, per un importo di 2,6 milioni di euro, prevedendo la corrispondente riduzione della spesa già prevista a normativa vigente per il reclutamento di 400 unità dei Vigili del fuoco a decorrere dal 1o settembre 2016, mediante il differimento di tale termine a far data dal 1o novembre 2016. Sul punto non ha osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa e preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della sua determinazione. Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 4, considerato che la spesa disposta dalla norma – 5 milioni di euro per il 2016 e 45 milioni per il 2017, per il ripristino del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'attività di gestione delle macerie – appare configurata come limite massimo di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui ai commi 1 e 2, segnala che l'incremento di 2,6 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è effettuato mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016. Il citato articolo 6-bis ha incrementato di 400 unità la dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco, autorizzando conseguentemente l'assunzione di un corrispondente numero di unità, fissando un limite massimo complessivo di spesa di 5.203.860 euro per il 2016, di 15.611.579 euro per il 2017 e di 16.023.022 euro a decorrere dal 2018. Peraltro, poiché, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 51, l'assunzione delle predette unità non potrà essere effettuata Pag. 172anteriormente al 1o novembre 2016, dispone sostanzialmente, come risulta dalla relazione tecnica, che i risparmi che ne conseguono per il 2016 vengano destinati al citato incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Relativamente all'articolo 51-bis, concernente le norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, rileva che le disposizioni prevedono, tra l'altro, al comma 5, la costituzione di seggi speciali presso strutture ricettive o di accoglienza. La relazione tecnica precisa che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per l'erario. Dopo aver precisato che i seggi speciali hanno un numero inferiore di componenti, con compensi ridotti rispetto ai seggi ordinari, la relazione evidenzia altresì che tali seggi potranno essere costituiti solo in caso di assoluta necessità ai fini della raccolta del voto di un numero di elettori precisato dalla stessa norma (almeno 300 elettori). Secondo la relazione tecnica risulta difficile prevedere il numero di seggi che potranno essere costituiti. In proposito, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica.
  Segnala che l'articolo 52, concernente le disposizioni finanziarie, prevede, al comma 1, che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, sia rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.
  Il successivo comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo 52, complessivamente pari a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante riduzione dei fondi e delle autorizzazioni di spesa specificamente indicati dalle lettere da a) a p), per la cui illustrazione rinvia a considerazioni successive.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 52 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento in esame. In particolare, le citate disposizioni concernono: parte delle spese per il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo 3, comma 1); l'assegnazione di una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (articolo 4, comma 2); le spese per la segreteria tecnica e il personale di supporto dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, entro il limite di 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 (articolo 15-bis, comma 6); il credito di imposta per le erogazioni liberali finalizzate alla manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali di interesse religioso siti nei comuni colpiti dal sisma, quantificati dalla relazione tecnica, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 3 milioni di euro per l'anno 2019, in 4 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,27 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 17, comma 3); la disapplicazione, per l'anno 2016, dei limiti di spesa per gli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma, cui corrisponde un onere pari a 127 mila euro per il 2016 (articolo 26); gli oneri conseguenti all'attuazione del programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare o da realizzare Pag. 173nei comuni colpiti dal sisma, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2016 (articolo 27); il differimento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti Spa agli enti territoriali interessati dal sisma, il cui onere è pari a 7,6 milioni di euro per il 2017 e a 3,8 milioni di euro per il 2018 (articolo 44, comma 1); l'esclusione, per l'anno 2016, per i comuni colpiti dal sisma, dagli obblighi di pareggio di bilancio, il cui onere è stimato dalla relazione tecnica in 11 milioni per il 2016 (articolo 44, comma 2); la sospensione del versamento, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, relativo alla quota capitale annuale di rimborso delle anticipazioni di liquidità alle regioni, cui appartengono i comuni colpiti dal sisma, con un onere pari a 1,9 milioni di euro per il 2017, a 5,6 milioni di euro per il 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 (articolo 44, commi 4 e 6); il riconoscimento di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori non subordinati che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma, con un onere pari a 134,8 milioni di euro per il 2016 (articolo 45, comma 4); l'esenzione dalla contribuzione addizionale relativa ai periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria con riferimento ai comuni colpiti dal sisma, con un onere pari a 8,9 milioni di euro per il 2017, a 12,2 milioni di euro per il 2018 e a 2 milioni di euro per il 2019 (articolo 45, comma 8); la sospensione di versamenti tributari nei comuni colpiti dal sisma, con oneri valutati dalla relazione tecnica in 201,3 milioni di euro per il 2016 (articolo 48, commi 10, 10-bis e 11); la sospensione di versamenti contributivi nei comuni colpiti dal sisma, con oneri valutati in 97,835 milioni di euro per il 2017 e in 344,53 milioni di euro per il 2018 (articolo 48, comma 13); la sospensione delle imposte sui fabbricati danneggiati dal sisma, con oneri valutati dalla relazione tecnica in 24,5 milioni di euro per il 2016, in 52,5 milioni di euro per il 2017, in 51 milioni di euro per il 2018 e in 49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (articolo 48, comma 16); la spesa per il trattamento economico e il compenso per lavoro straordinario del personale che opera presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo 50, commi da 1 a 8); l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato da parte dei comuni colpiti dal sisma nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per il 2016 e di 14,5 milioni di euro per il 2017 (articolo 50-bis, comma 1); l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato da parte del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa di 140 mila euro per il 2016 e di 960 mila euro per il 2017 (articolo 50-bis, comma 4); la spesa, autorizzata nella misura di 5 milioni di euro per il 2016 e di 45 milioni di euro per il 2017, per ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 51, comma 4); il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 228,3 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019 (articolo 52, comma 1). Ciò posto, lo stesso comma 2 dell'articolo 52 prevede che agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione degli interventi sopra elencati – pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, elevati a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto – si provveda con le seguenti modalità: quanto a 127 mila euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a un milione di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero Pag. 174dello sviluppo economico e quanto a 940 mila euro per il 2016, a 16,81 milioni di euro per il 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (lettera a)); quanto a 60 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 2,3 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a un milione di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (lettera b)).
  Quanto ai restanti oneri, si provvede mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio, ai sensi della legislazione vigente, e puntualmente individuate dalle lettere da c) a p) del comma 2 del medesimo articolo 52. In particolare, ai restanti oneri si provvede secondo le seguenti modalità: quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (lettera c)); quanto a 80 milioni di euro per il 2016 mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora state utilizzate per iniziative a vantaggio dei consumatori (lettera d)); quanto a 50 milioni di euro per il 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, che reca per il medesimo anno 2016, presso il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno stanziamento di 249 milioni di euro (lettera e)); quanto a 3 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 disposta dall'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013, per interventi di messa in sicurezza del territorio (lettera f)); quanto a 20 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 266 del 2005, relativa all'istituzione di un Fondo per consentire assunzioni a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione (lettera g)); quanto a 35 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004, relativa all'istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione annua di 150 milioni di euro a decorrere dal 2006 (lettera h)); quanto a 15 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012, relativa a assunzioni di personale nel comparto sicurezza-difesa, con una dotazione di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 (lettera i)); quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per il 2019, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 48, commi 10, 11 e 13, e dell'articolo 50-bis (lettera l)); quanto a 231,3 milioni di euro per il 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, stanziate, nella misura di 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, per la concessione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Pag. 175Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo (lettera m)); quanto a 141,835 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (lettera n)); quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (lettera o)); quanto a 30 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, recante l'istituzione di un apposito Fondo per la concessione di un assegno di disoccupazione con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, incrementata dapprima dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nella misura di 180 milioni di euro per il 2016, di 270 milioni di euro per il 2017, di 170 milioni di euro per il 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge n. 208 del 2015, nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2016 (lettera p)).
  Al riguardo, evidenzia che gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente e di conto capitale utilizzati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 52, recano le necessarie disponibilità. Ciò posto, per quanto concerne in particolare la riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2016 dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, appare necessario che il Governo assicuri che la citata riduzione non pregiudichi l'adempimento di obblighi internazionali. Per quanto riguarda invece la copertura finanziaria disposta ai sensi delle lettere da c) a p) del predetto comma 2 dell'articolo 52, nell'evidenziare che le risorse utilizzate presentano la necessaria capienza per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, ivi compresi quelli derivanti dall'articolo 17, come rideterminati dalla relazione tecnica – ancorché non correttamente indicati dal comma 3 del medesimo articolo 17 – appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Intende, infine, lasciare agli atti il suo personale auspicio affinché il provvedimento in esame, atteso il rilievo delle misure da esso disposte a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici occorsi nei mesi di agosto ed ottobre dell'anno corrente, possa essere oggetto di una rapida approvazione da parte della Camera dei deputati, pur rilevando la disparità nei criteri di assegnazione del provvedimento medesimo tra i due rami del Parlamento, in ragione della quale al Senato esso è stato esaminato in sede referente dalla V Commissione bilancio laddove alla Camera dell'esame in sede referente è stata incaricata la VIII Commissione ambiente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.55.

Pag. 176

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
Atto n. 337.

(Rilievi alle Commissioni IX e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2016.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 15 novembre 2016, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (atto n. 337);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le amministrazioni interessate provvederanno a svolgere i compiti previsti dallo schema di decreto in oggetto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come anche evidenziato nella relazione tecnica;
    l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di prevedere, nell'ipotesi di sostituzione del parco automezzi, almeno il 25 per cento di mezzi a gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL) ovvero alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto avverrà ad invarianza degli stanziamenti di bilancio,
    difatti, nell'ambito della programmazione su base triennale, le pubbliche amministrazioni sceglieranno la tipologia di mezzo da acquistare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    con riferimento all'articolo 24, commi 1 e 2, recante disposizioni tariffarie, il contributo previsto per la copertura delle attività istruttorie svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, riproduce quello già fissato dall'articolo 1, comma 110, della legge n. 239 del 2004 per i procedimenti di autorizzazione relativi alle infrastrutture energetiche già di competenza del medesimo Ministero;
    il valore del predetto contributo (0,5 per mille del valore dell'investimento) è stato recentemente aumentato proprio in ragione della necessità di copertura degli oneri sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attività istruttorie;
    pertanto tali tariffe risultano adeguate a coprire gli oneri aggiuntivi sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico per svolgere le attività previste all'articolo 9 dello schema di decreto in oggetto;
    la copertura degli oneri relativi alle attività svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici marittimi per le istruttorie tecniche ed amministrative finalizzate al rilascio di provvedimenti relativi a infrastrutture energetiche, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime o per altre attività previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 24, comma 5, è posta a carico dei richiedenti;
    pertanto le tariffe per tali attività saranno idonee a coprire gli oneri aggiuntivi, in quanto le stesse saranno determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso e saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro Pag. 177dell'economia e delle finanze, da emanarsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme al relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.
Atto n. 350.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) – reca norme che regolano il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'ampliamento delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza, previsto dall'articolo 17, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità per l'Autorità di svolgere le funzioni attribuitegli con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle funzioni attribuite agli uffici giudiziari di Roma, Milano e Napoli dall'articolo 18, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbe confermata l'effettiva possibilità per i medesimi uffici di svolgere le funzioni previste senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 17 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che, con riferimento alle funzioni attribuite alle sezioni specializzate in materia di imprese degli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli dall'articolo 18, queste potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (Atto n. 350);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 17, relative all'applicazione del divieto di intese restrittive e abuso di posizione dominante, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    le sezioni specializzate in materia di impresa degli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli, come risulta dalla relazione tecnica, potranno svolgere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le funzioni ad esse assegnate Pag. 178dall'articolo 18, in merito alle controversie da risarcimento del danno per violazione della concorrenza,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme al relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Atto n. 358.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica fornisce una serie di dati sulla cui base è calcolato il fabbisogno finanziario per i LEA nel 2016 e negli esercizi successivi. In merito all'articolo 1, evidenzia che l'impatto finanziario indicato rientra per ciascun esercizio nell'onere annuo previsto dalla legge di stabilità per il 2016 e che non si hanno pertanto osservazioni da formulare, sulla base dei dati effettivi di fabbisogno forniti dalla stessa relazione tecnica. In merito all'articolo 2, precisa che non si hanno osservazioni da formulare e, rilevato peraltro che la relazione tecnica individua risparmi senza esplicitare il procedimento e gli elementi sottostanti la relativa stima, precisa che in proposito sarebbero utili indicazioni. In merito agli articoli da 3 a 35 e da 50 a 63, precisa che non si hanno osservazioni da formulare, sulla base dei dati e delle ipotesi assunti dalla relazione tecnica alla base del procedimento di quantificazione. In merito agli articoli da 36 a 49, prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica e delle ipotesi dalla stessa formulate riguardo ai possibili risparmi dovuti al trasferimento di alcune prestazioni di ricovero ospedaliero in ambito ambulatoriale. Evidenzia inoltre che la RT ipotizza una percentuale di risparmio del 5 per cento per la generalità delle regioni e del 15 e del 10 per cento per le regioni con piano di rientro, con riferimento, rispettivamente, ai ricoveri medici e a quelli chirurgici. Sottolinea peraltro che in proposito andrebbero acquisiti gli elementi sottostanti la valutazione di tali percentuali, in considerazione della effettiva capacità soprattutto delle regioni in piano di rientro di attuare il richiesto passaggio alle prestazioni ambulatoriali.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'impatto finanziario del provvedimento rientra per ciascun esercizio nell'onere annuo previsto dalla legge di stabilità per il 2016.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'impatto finanziario del provvedimento rientra per ciascun esercizio nell'onere annuo previsto dalla legge di stabilità 2016,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Pag. 179

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme al relatore.

  Francesco CARIELLO (M5S), premettendo di esprimere una valutazione positiva sullo schema di decreto, precisa tuttavia che nella rivisitazione dei LEA sono venuti meno alcuni livelli essenziali, non più finanziabili, mentre il suo gruppo intendeva assicurare nuovi LEA ferma restando la fruibilità di quelli già previsti a legislazione vigente.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Atto n. 361.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, premettendo che il provvedimento, adottato ai sensi dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 4/2011, reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, fa presente che, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che lo svolgimento da parte del Ministero delle politiche agricole di campagna promozionale è configurato come facoltativo e potrà aver luogo quindi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che appare necessario specificare, all'articolo 4, comma 1, che le apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto in oggetto saranno realizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula pertanto la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Atto n. 361);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale appare necessario specificare, all'articolo 4, comma 1, che le apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto in oggetto devono essere realizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto interministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: a legislazione vigente, inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme alla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Generoso MELILLA (SI-SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita l'inserimento Pag. 180all'ordine del giorno della risoluzione a sua prima firma relativa n. 7-01119, relativa alla destinazione della quota dell'otto per mille.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.