CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 28 novembre 2016
734.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 28 novembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 28 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Atto n. 361.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in titolo è fissato al 13 dicembre 2016.
  Avverte altresì che su di esso è già stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza Pag. 119Stato-regioni, mentre la V Commissione (Bilancio) deve ancora esprimere i rilievi di competenza.
  Invita il relatore, onorevole Carra, a svolgere la relazione introduttiva.

  Marco CARRA (PD), relatore, rileva preliminarmente che lo schema di decreto in oggetto è il frutto di un'importantissima battaglia condotta dal Governo in sede europea e rappresenta un risultato di alto valore sia dal punto di vista economico sia etico.
  Illustra quindi sinteticamente il contenuto dello schema di decreto che si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione prevedendo che quanto disposto si applica a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari indicati nell'Allegato 1, preimballati e destinati al consumo umano, ad eccezione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), ai prodotti biologici e al latte fresco, per i quali continuano ad applicarsi le relative specifiche disposizioni.
  L'Allegato 1 specifica che per latte si intende sia quello vaccino che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale. Le tipologie di latte indicate sono: latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti; latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti; latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao; siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove; burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili; formaggi, latticini e cagliate; latte sterilizzato a lunga conservazione; latte UHT a lunga conservazione.
  L'articolo 2 prevede che per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari in etichetta si deve far riferimento alle seguenti diciture: «Paese di mungitura», intendendosi con ciò il nome del Paese dove è stato munto il latte; «Paese di condizionamento», intendendosi con ciò il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Qualora il Paese di mungitura e di trasformazione sia lo stesso è possibile utilizzare la dicitura «origine del latte» ivi indicando il nome del Paese.
  L'articolo 3 disciplina l'etichettatura nel caso in cui le operazioni di mungitura e di condizionamento siano realizzate nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea o di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea.
  Nel primo caso si potrà utilizzare: per le operazioni di mungitura: latte di Paesi UE; per le operazioni di trasformazione o condizionamento: latte condizionato o trasformato in Paesi UE. Nel secondo caso, sono previste le seguenti diciture: per le operazioni di mungitura: latte di Paesi non UE; per le operazioni di condizionamento o di trasformazione: latte condizionato o trasformato in Paesi non UE.
  L'articolo 4 prevede al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può avviare apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto in esame. Il comma 2 prevede che le diciture sull'origine riportate in etichetta devono figurare in modo visibile, essere facilmente leggibili ed essere indelebili.
  L'articolo 5 prevede che per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto si applichino le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e qualità dei prodotti alimentari.
  L'articolo 6 prevede la clausola di mutuo riconoscimento, stabilendo che le disposizioni ivi previste non si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari fabbricati legalmente o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. Le disposizioni relative all'indicazione dell'origine del latte avranno, quindi, efficacia per i soli produttori nazionali.Pag. 120
  L'articolo 7 reca disposizioni transitorie e finali prevedendo che: le disposizioni previste nel decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019 (comma 1); il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico trasmettono un rapporto sull'applicazione delle disposizioni in esame alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 (comma 2); il decreto perde efficacia nel caso in cui la Commissione europea adotti atti esecutivi sul latte ed sui prodotti lattiero caseari prima del 31 marzo 2019 (comma 3); il latte ed i prodotti lattiero caseari che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto ma che sono stati portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, possono essere commercializzati fino al momento dell'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
  Sotto il profilo della conformità con la norma di delega, ricorda che la legge 3 febbraio 2011 n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, ha previsto, al comma 3 dell'articolo 4, che con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, siano definite le modalità per l'indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
  Per quanto concerne la compatibilità comunitaria, rammenta che il Regolamento 1169/2011 estende l'obbligo di indicare il luogo d'origine o di provenienza a carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (a decorrere dal 1o aprile 2015, ai sensi del Regolamento attuativo Regolamento n. 1337/2013) (articolo 26, par. 2).
  Con riferimento alla necessità di intervenire per meglio garantire la tutela dei prodotti lattiero-caseari la Commissione Agricoltura ha approvato la risoluzione 8-00132 Oliverio ed altri, la quale impegna il Governo: ad adottare tutte le opportune iniziative in sede europea affinché la Commissione europea non si limiti a fare proprie le indicazioni derivanti dalle due relazioni di cui sopra, considerando seriamente le esigenze espresse dalla maggioranza dei consumatori e dei produttori del settore agricolo, in materia di origine dei prodotti, con particolare riferimento al latte; a garantire un maggiore e continuativo coordinamento istituzionale, con particolare riferimento alle posizioni da assumere in sede europea, a tutela degli interessi italiani, assicurando la completezza e la trasparenza relativamente all'etichettatura dei prodotti agroalimentari; e ad intraprendere ogni utile azione volta a tutelare le produzioni lattiero-casearie italiane non certificate DOP ed IGP in modo da mantenere in vigore le disposizioni recate dalla legge n. 138 del 1974 (circa il divieto di utilizzo del latte in polvere nelle produzioni lattiero casearie, anche in quelle non certificate. Si ricorda in merito alle disposizioni nazionali testé citate, l'avvio di una procedura di infrazione (procedura n. 2014/4170) nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE); ad assumere iniziative per introdurre per il latte fresco e quello a media e lunga conservazione l'etichettatura del luogo di origine, di provenienza e dello stabilimento di produzione e confezionamento, affinché il «latte 100 per cento italiano» e i suoi derivati, siano opportunamente valorizzati per gli elevati standard di qualità e di salubrità nel mercato europeo e mondiale; ad assumere iniziative volte alla revisione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per introdurre l'obbligo di indicazione in etichetta Pag. 121di quante più informazioni possibili relativamente ai prodotti lattiero-caseari, con particolare riguardo all'utilizzo di latte fresco o cagliate o cagliate congelate o semilavorati nel prodotto iniziale e all'indicazione della presenza o meno di furosina, ovvero ad individuare ogni utile misura, tenuto conto della compatibilità con il diritto comunitario, che sancisca l'obbligo, almeno a livello nazionale, di tali indicazioni.
  Fa presente inoltre che il Parlamento europeo il 12 maggio 2016 ha approvato una risoluzione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti nella quale invita, tra l'altro, la Commissione a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto e per i prodotti lattiero-caseari.
  Auspica, infine, che l'atto del Governo possa essere oggetto di un esame approfondito da parte della Commissione e che si pervenga ad un parere condiviso, sulla scorta delle numerose occasioni in cui sul tema dell'etichettatura tutti i gruppi hanno manifestato un'unitarietà di intenti.

  Mino TARICCO (PD) sottolinea anch'egli che lo schema di decreto rappresenta un passaggio importantissimo, atteso da anni dal settore della produzione e della trasformazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Rileva che l'introduzione dell'obbligo di indicare in etichetta l'origine della materia prima assume una doppia valenza. Da un lato, esso assicura un'informazione maggiore e più trasparente ai consumatori, che in tal modo hanno la possibilità di conoscere l'effettiva provenienza della materia prima utilizzata nei prodotti che acquistano, nonché il modello produttivo seguito per realizzare il prodotto finale. Dall'altro lato, l'etichettatura costituisce uno stimolo prezioso per il mondo produttivo a valorizzare l'integrazione della filiera dei prodotti made in Italy, rinforzando il legame del prodotto con il territorio. Auspica in tal senso che il settore produttivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, seguendo l'esempio di quanto realizzato dalla filiera vitivinicola, colga l'occasione per compiere un salto di qualità che possa far assurgere il latte e i prodotti lattiero-caseari al rango di prodotti «ambasciatori» del territorio.

  Paolo COVA (PD) valuta anch'egli con estremo favore lo schema di decreto che introduce uno strumento rilevantissimo non solo per i consumatori italiani, i quali mediante l'indicazione dell'origine in etichetta potranno finalmente avere certezza dell'origine nostrana del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ma anche per tutte le componenti della filiera. Si tratta di un passo importante nella direzione della tracciabilità dei prodotti in questione, fondamentale per recuperare la fiducia dei consumatori. Auspica che a questo primo passo ne segua presto uno successivo che vada nella direzione di garantire la tracciabilità completa, come avviene per il latte bufalino.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

SEDE LEGISLATIVA

  Lunedì 28 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 12.15.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge C. 2236-2618-B).

  La Commissione inizia la discussione.

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  Luca SANI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Ricorda che la XIII Commissione ha esaminato in sede referente il disegno di legge in titolo, concludendone l'esame lo scorso 23 novembre. Tutte le Commissioni competenti in sede consultiva si sono espresse favorevolmente sul testo all'esame. È stato quindi richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, poi deliberato dall'Assemblea nella seduta del 25 novembre scorso.
  Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, preliminarmente, ricorda che il testo all'esame, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», è stato approvato all'unanimità dall'Aula della Camera il 21 settembre scorso. Il testo è stato poi approvato, sempre all'unanimità, dall'Aula del Senato lo scorso 17 novembre. In quella sede, sono state apportate al testo tre modificazioni, riferite agli articoli 2, 7 e 74. La Commissione Agricoltura ne ha quindi iniziato e concluso l'esame in sede referente lo scorso 23 novembre e il 25 novembre l'Assemblea ne ha deliberato il trasferimento alla sede legislativa.
  Esso riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini e, come ricorderete, è il frutto di un lavoro intenso, non soltanto della nostra Commissione, che, dal mese di gennaio al mese di aprile, ha lavorato alla compilazione del testo, ma anche del confronto con il settore produttivo, con la cosiddetta filiera vitivinicola.
  La proposta di legge è dunque oggi all'esame della Commissione in sede legislativa in terza lettura, limitatamente alle tre modifiche in questione.
  Le prime due modifiche, conseguenti al parere espresso dalla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea, attengono ad alcuni riferimenti di normativa europea richiamati nel provvedimento.
  La terza modifica intervenuta riguarda l'articolo 74 dove è stato sostituito l'intero comma 7. Essa è stata apportata allo scopo di recepire il parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato che ha ritenuto che la previsione per la stessa fattispecie di sanzioni penali e di sanzioni amministrative potesse violare il principio del ne bis in idem sostanziale.
  Rinviando per l'illustrazione dettagliata della modifica in questione alla relazione che ha svolto in sede referente, si limita in questa sede a sottolineare l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione Giustizia della Camera in prima lettura.

  Mino TARICCO (PD) reputa l'approvazione in via definitiva delle proposte di legge in titolo estremamente importante per il comparto vitivinicolo che, come noto, rappresenta una straordinaria potenzialità per il nostro Paese ed è un esempio di innovazione e di qualità, rappresentando l'emblema del made in Italy.
  Dà quindi atto della grande collaborazione che vi è stata nell'esame del provvedimento in relazione al quale la Commissione agricoltura ha assunto il ruolo di protagonista.
  Il testo va nel senso della valorizzazione e della trasparenza dei processi produttivi e coordina il quadro nazionale con quello europeo, valorizzando le funzioni dei consorzi di tutela, regolamentando il sistema delle importazioni e dando risposte alle piccole imprese.
  Rammentato che l'Italia è il massimo produttore vitivinicolo in termini qualitativi, reputa che occorra puntare a rafforzare l'indotto che ne deriva: grazie a questo testo si potrà ridurre il divario esistente con altri Paesi che sotto questo profilo hanno dimostrato maggiore abilità.

  Il viceministro Andrea OLIVERO dà atto alla Commissione di aver compiuto un ottimo lavoro ed esprime riconoscenza ai Pag. 123commissari per essere giunti all'approvazione del testo in via definitiva nei tempi preannunziati anche alla filiera.
  Ringrazia quindi il relatore per il complesso lavoro di raccordo svolto che ha consentito di addivenire ad un'approvazione unanime del testo sia alla Camera sia al Senato in prima lettura.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
  Nel passare all'esame degli articoli, avverte che, nel termine prestabilito, non sono pervenute proposte emendative.
  Avvisa altresì che, deliberando la Commissione su un testo già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, a norma del comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento, la Commissione delibererà soltanto sulle parti modificate dal Senato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli articoli 2, 7 e 74, come modificati dal Senato.

  Luca SANI, presidente, avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno Romanini n. 0/2236-2618-B/XIII/1 e Mongiello n. 0/2236-2618-B/XIII/2 (vedi allegato).

  Il viceministro Andrea OLIVERO accoglie gli ordini del giorno Romanini n. 0/2236-2618-B/XIII/1 e Mongiello n. 0/2236-2618-B/XIII/2.

  Luca SANI, presidente, dopo aver constatato che i deputati Romanini e Mongiello non insistono per la votazione degli ordini del giorno a loro prima firma, dichiara concluso l'esame degli ordini del giorno.
  Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto finale, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza ed indìce, quindi, la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge C. 2236-2618-B, chiedendo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

  La Commissione acconsente.
  La Commissione approva con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 2236-2618-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

  La seduta termina alle 12.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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