CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 25 novembre 2016
733.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Venerdì 25 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 11.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis-A Governo.
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, avverte che non sono stati trasmessi fino ad ora gli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
  Quanto al contenuto del provvedimento in esame, desidera segnalare, in sintesi, che il disegno di legge di bilancio 2017 introduce una serie di disposizioni per rafforzare, sul piano delle risorse finanziarie, la proiezione italiana all'estero. È stata tra l'altro autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali ed alle iniziative promosse dai gruppi informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e da fondi internazionali di sviluppo, È stata prevista una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l'attuazione del terzo Piano di azione nazionale su «Donne Pace e Sicurezza» da adottare in attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia. Sono state inoltre previste misure di razionalizzazione delle spese dell'Amministrazione degli affari esteri. Nell'ambito degli interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la gestione dei flussi migratori è creato un fondo allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, con una dotazione di 200 milioni per il 2017. Altre misure hanno riguardato il settore della proiezione culturale del nostro Paese nel mondo come, ad esempio, l'istituzione nello stato di previsione del MAECI di un fondo dotato di 20.000.000 Pag. 16euro per il 2017, di 30.000.000 euro per il 2018 e di 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.
  La manovra di bilancio per il 2017, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, interessa anche il comparto agricolo attraverso, ad esempio, esenzioni, agevolazioni fiscali ed esoneri contributivi da riconoscersi a determinate categorie. Specifiche misure sono state adottate per il settore della pesca dove è stata prevista, tra l'altro, l'istituzione del Fondo di solidarietà per il settore ed è stato istituito un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.
  In materia ambientale, rileva, tra le altre disposizioni, l'istituzione di un Fondo destinato a finanziare interventi riguardanti, tra l'altro, la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico ed è stato previsto che gli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico nonché, sulla base delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario sono, altresì, considerati con priorità, nell'ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019, e alle regioni. Si prevede, poi, l'istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Per quanto concerne le misure per l'emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Il testo, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche prorogando fino al 31 dicembre 2017 la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
  Specifiche risorse sono destinate – nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego – per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; tali risorse possono essere altresì destinate al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresì alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a «miglioramenti economici» del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico – è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018. Nel corso dell'esame parlamentare è altresì previsto, per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la destinazione di una Pag. 17quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco unitamente all'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Inoltre, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendosi a tal fine un apposito fondo. Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente «legge quadro missioni internazionali» (legge n. 145 del 2016).
  Il provvedimento interviene in materia di cultura e spettacolo con una serie di disposizioni tra le quali si ricordano l'introduzione di una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori, fra gli altri, della cultura e del recupero dei beni culturali e paesaggistici e l'assegnazione della Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 e si prevede che possa essere utilizzata anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro e di lingua straniera. In materia di informazione, si dispone la riduzione del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.
  In tema di finanza locale, numerose e diverse sono le tipologie di intervento, anche a seguito delle ulteriori norme inserite nel corso dell'esame presso la Vo Commissione. Tra i principali interventi vengono in rilievo le nuove regole sull'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, diverse disposizioni concernenti la dotazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni, alcune norme volte a favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri enti territoriali e, da ultimo, specifiche misure che incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali.
  Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su diversi aspetti, quali ad esempio la destinazione al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (anziché alla cassa delle ammende) delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo n. 7 del 2016, la cui riscossione coattiva è affidata a Equitalia Giustizia; il finanziamento di 5 mln di euro all'anno, nel triennio 2017-2019, del Fondo per le pari opportunità, da destinare alle attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al decreto legge n. 93 del 2013; l'aumento delle risorse del Fondo per le misure anti tratta; l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; l'aumento delle risorse del Fondo per le adozioni internazionali; viene assicurata – a fini di prevenzione del terrorismo Pag. 18e dei reati gravi, in attuazione della Direttiva 2016/68/UE – la copertura finanziaria (nel triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull'uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (PNR).
  Il disegno di legge di bilancio reca alcuni interventi in materia di immigrazione. In primo luogo, per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio. La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati. Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» ammontano a circa 2.864 milioni di euro.
  Quanto alle infrastrutture, si prevede, in primo luogo, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Nel corso dell'esame in Commissione, sono state, altresì, inserite specifiche disposizioni volte a regolare la liquidazione della società Expo 2015 e ad attuare il progetto di valorizzazione dell'area Expo 2015. Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame in Commissione sono finalizzate a destinare 7 milioni di euro per il 2017 al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (e ulteriori risorse disponibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Si prevede l'introduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1o gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, il riuso e la rigenerazione, nonché la demolizione di costruzioni abusive.
  Con riferimento al settore dei trasporti si prevede l'istituzione di un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. È stato inoltre previsto, sotto il profilo delle modifiche fiscali, nel corso dell'esame in sede referente, l'assoggettamento all'IVA al 5 per cento dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta nonché la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. In continuità con quando disposto dalla scorsa legge di stabilità è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Si ricorda che, con la legge di stabilità per il 2016, erano stati autorizzati 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Vi è una riduzione di risorse per l'anno 2017 (-345 milioni di euro) rispetto alle previsioni iniziali a legislazione vigente 2017 (erano 4.112,17 milioni di euro), relativamente al programma 13.8 «Sostegno allo sviluppo del trasporto».
  Quanto alle comunicazioni si prevede il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con Pag. 19autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto refarming) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d'uso con pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.
  Sotto il profilo degli interventi fiscali, si segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 – cd. clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017. È inoltre introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1o gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).
  Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, già contenuti nel decreto legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, sono previste alcune misure nel disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate. Numerosi sono gli interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, come ad esempio la proroga al 31 dicembre 2017 dell'ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia o il riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65 per cento, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche. Sono inoltre previsti rifinanziamenti per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative.
  Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cosiddetto Welfare aziendale. Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018 (quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame parlamentare), il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale.
  In tema di politiche sociali e per la famiglia vanno ricordate le misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari. Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo di sostegno alla natalità». Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Dal 2017 è poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale,
  Il disegno di legge di bilancio contiene numerose misure in materia previdenziale. Si prevede la possibilità, per l'INAIL (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione Pag. 20di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico. Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Si riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS. Si introduce, in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale). Si interviene sulla disciplina della c.d. «quattordicesima», somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso. Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1o maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni e si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge di bilancio è in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica «(nello stesso senso, sent. nn. 14 e 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008).
  Il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici», anch'essa spettante alla competenza alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio) e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Il coordinamento della finanza pubblica, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo. La coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sono principi ora direttamente richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.
  Quanto alle singole disposizioni rileva che l'articolo 1, comma 140, prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, Pag. 213.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in una serie di settori di spesa. Alcuni dei predetti settori di spesa, quali «trasporti, viabilità, mobilità sostenibile», «riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie»; «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione», «ricerca»; «edilizia pubblica, compresa quella scolastica»; «investimenti per la riqualificazione urbana delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia» sono suscettibili di incidere su profili di competenza delle Regioni. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate per i settori di spesa che investono profili di loro competenza, coinvolgimento richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., ex multis, sentenze n. 131 del 2016, n. 7 del 2016, n. 261 del 2015, n. 278 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003). Osserva che l'articolo 1, comma 144, autorizza la spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Le risorse sono destinate a progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate. Ricorda che il predetto l'articolo 1, comma 144, incide sulle materie «grandi reti di trasporto» e «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e non prevede inoltre un termine per l'emanazione del decreto.
  Sottolinea che l'articolo 1, comma 269 prevede che, ai fini dell'accesso alle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, ciascuna Regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti negli organi direttivi; sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012. Sottolinea, inoltre, che il predetto 1, comma 269, investe la materia di competenza regionale «organizzazione amministrativa della Regione».
  Evidenzia che l'articolo 1, comma 506, prevede che alle regioni e alle province autonome che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 si applicano, in caso di mancata intesa, alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole di bilancio. Fa presente altresì che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta peraltro allo stato ancora adottato.
  Rileva che l'articolo 1, comma 527, estende al 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 750 milioni di euro annui ed un contributo aggiuntivo pari a 3.452 milioni di euro annui anch'esso esteso al 2020. Al riguardo evidenzia che, secondo la giurisprudenza costituzionale, possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 262 del 2012, n. 236 del 2013 e n. 23 del 2014). La Corte costituzionale ha peraltro individuato la presenza di limiti alla disciplina di fonte statuale, sottolineando l'esigenza Pag. 22che la disciplina di contenimento delle spese rivesta un carattere transitorio, con conseguente illegittimità costituzionale dell'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive (sentenze n. 193 del 2012, n. 79 del 2014, n. 64 del 2016).
  Rileva che l'articolo 1, comma 528, introduce la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate a seguito della rideterminazione dei livelli di finanziamento e fa presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva a carico delle Regioni un obbligo di restituzione al bilancio dello Stato.
  Evidenzia che l'articolo 1, comma 599, istituisce un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro delle Unione europea con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Dall'accesso al fondo sono dunque esclusi i cittadini europei ed extra-europei che lavorano in Italia, nonché i cittadini italiani che lavorano in Paesi extra-europei. Fa presente, al riguardo, che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto fin da subito che il principio di uguaglianza, pur essendo nell'articolo 3 della Costituzione formalmente riferito ai soli cittadini italiani, si applica anche agli stranieri (sentenze n. 120 del 1967 e n. 104 del 1969). Osserva che la Corte ha ripetutamente affermato che è consentito attuare una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, purché i canoni selettivi adottati rispondano al principio di ragionevolezza, in quanto è consentito introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una «causa» normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (sentenze n. 432 del 2005, n. 4 del 2013). Su questa base, con la sentenza n. 40 del 2011, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che escludeva dall'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali di una Regione a cittadini extracomunitari e ai cittadini europei non residenti da almeno 36 mesi, in quanto introduceva «inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone [...] non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio [...] e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure [...] in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), la sentenza n. 133 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che riconosceva l'assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati ai cittadini stranieri extracomunitari solo se in possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni.
  Rileva che l'articolo 1, ai commi da 613 a 615, istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla Pag. 23promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative; ai sensi del comma 3, il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri interessati. Tale piano appare investire profili relativi alla materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale e regionale», senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte ha in proposito dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano l'adozione di piani nazionali, in materie che incidono su competenze regionali, senza la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento al Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria (sentenza n. 7 del 2016) e al Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (sentenza n. 261 del 2015). Fa presente che l'articolo 1, comma 619, assegna alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per il 2017. Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni. Al riguardo, fa presente che secondo la giurisprudenza costituzionale, i finanziamenti alle scuole non statali sono riconducibili alla materia dell'istruzione, di competenza concorrente tra Stato e Regioni (sentenze n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004). Osserva che l'articolo 1, comma 602, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente previdenziale nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare. Tale disposizione investe profili di competenza regionale in materia di «edilizia sanitaria», senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate;
  Rileva che l'articolo 1, comma 627, istituisce il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di attività, feste e valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso al Fondo è consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione riconosciute attraverso appositi albi tenuti presso i Comuni o già operanti da un minimo di dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate. Evidenzia che il predetto articolo 1, comma 627, attiene alla materia «organizzazione di attività culturali», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),
  Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato) sul testo del disegno di legge di bilancio.
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 11.40.

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