CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 novembre 2016
722.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3918 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, a nome dell'onorevole Michele Nicoletti, relatore per la III Commissione, illustra sinteticamente i contenuti della Convenzione al nostro esame e, più generale, il quadro giuridico-internazionale nel quale essa s'inserisce, lasciando alla collega Amoddio, relatrice per la II Commissione la ricostruzione delle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento penale, volte ad adeguarlo alla disciplina introdotta dalla Convenzione nell'intento di punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente e d'innalzare le sanzioni già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri.
  Rammenta che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015 si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. La complessa trama pattizia internazionale richiamata nel preambolo della Convenzione in esame ha già assicurato un'efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone: tuttavia, resta al di fuori del vigente quadro normativo l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani – fermo restando che il consenso all'espianto di organi può Pag. 4essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. Proprio a tale fattispecie la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni. Gli strumenti internazionali che disciplinano l'azione di contrasto al traffico di esseri umani al fine di rimuoverne gli organi sono i seguenti: in primo luogo, il Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, che è uno dei tre protocolli addizionali alla c.d. Convenzione di Palermo (The United Nations Convention against Transnational Organized Crime). Adottato a New York il 15 novembre 2000 in occasione della 55ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Protocollo è in vigore a livello internazionale dal 25 dicembre 2003 e, alla data del 9 novembre 2016, risulta ratificato da 170 Paesi. Quanto all'Italia, la ratifica è intervenuta ai sensi della legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Palermo e dei tre protocolli che la completano.
  Ricorda che la Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale ed i suoi Protocolli sono stati elaborati dalla Commissione ad hoc istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che, per giungere alla loro stesura, ha lavorato dal gennaio 1999 all'ottobre 2000. La Convenzione ed i primi due Protocolli riguardanti, rispettivamente, la tratta di persone, specialmente donne e bambini, e il traffico illecito di migranti via terra, via aria e via mare, sono stati adottati il 15 novembre 2000 nel corso del Meeting del Millennio dell'Assemblea generale dell'ONU (con risoluzione A/RES/55/25), e sono stati aperti alla firma nella Conferenza politica ad alto livello svoltasi a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000. Il terzo Protocollo, relativo alla fabbricazione e al traffico illecito di armi da fuoco, è stato adottato dall'Assemblea generale il 31 maggio 2001 (con risoluzione 55/255). Sia la Convenzione sia i Protocolli sono in vigore.
  Richiama altresì la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, in vigore a livello internazionale dal 1o febbraio 2008 e ratificata da 46 Paesi tra i quali l'Italia, ai sensi della legge n. 108/2010. La Convenzione di Oviedo (Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine) firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, in vigore dal 1o dicembre 1999 e ratificata da 29 Paesi tra i quali l'Italia (legge n. 145 del 28 marzo 2001): osserva che in questo caso – com’è noto – non è stato ancora perfezionato il procedimento di ratifica, poiché non è stato depositato lo strumento di ratifica presso il Consiglio d'Europa. Il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sul trapianto di organi e tessuti di origine umana firmato a Strasburgo il 24 gennaio 2002 e in vigore, a livello internazionale, dal 1o maggio 2006. Il Protocollo è stato ratificato da 14 Paesi. In questo caso l'Italia lo ha firmato (28 febbraio 2002) ma non risulta essere stato presentato alcun disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Il Protocollo mira a tutelare la dignità e l'integrità della persona umana, e i diritti e libertà fondamentali, alla luce dei progressi scientifici e medici. Esso contiene principi generali e disposizioni specifiche relative al trapianto di organi e di tessuti umani a scopi terapeutici.
  Segnala che la Convenzione all'esame delle Commissioni si compone di 33 articoli raggruppati in nove capitoli. Il capitolo I (articoli 1-3) è dedicato alle finalità della Convenzione, rinvenute nella prevenzione e nel contrasto al traffico di organi umani tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte, proteggendo contestualmente i diritti delle vittime dei reati individuati; la Convenzione si propone altresì di facilitare la cooperazione internazionale su azioni volte al contrasto dei traffici di organi umani. L'ambito di applicazione della Convenzione è quello del traffico di organi umani a scopo di trapianto, come anche di altre forme di rimozione o di innesto illegale di organi umani. Le misure di tutela dei diritti delle vittime di traffico di organi Pag. 5umani ai sensi della Convenzione in esame dovranno essere assicurate senza alcun tipo di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, alla condizione sociale o nazionale, all'orientamento sessuale, alla disabilità. Il capitolo II (articoli 4-14) concerne il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute a introdurre nei rispettivi ordinamenti in relazione all'oggetto della Convenzione in esame. È previsto anzitutto che ciascuna delle Parti introdurrà nel proprio ordinamento il reato di rimozione di organi umani da donatori in vita o deceduti, intenzionalmente commesso, se la rimozione è effettuata senza il consenso libero e informato del donatore, ovvero, se questi sia già deceduto, senza un'autorizzazione alla rimozione conforme alla legislazione nazionale. Verrà altresì considerata condotta criminale la corresponsione o anche la semplice offerta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi. Infine, sarà parimenti criminalizzata la condotta consistente nell'offerta o nella corresponsione a una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi da un donatore deceduto. Le Parti sono altresì impegnate a prevedere il reato di adescamento e reclutamento di donatori o riceventi di organi, qualora effettuato per compenso finanziario o analogo beneficio, ed anche da terze parti rispetto al ricevente degli organi. Verranno altresì criminalizzate l'offerta o la richiesta di indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari, di funzionari pubblici o di persone operanti per conto di enti del settore privato, volte a facilitare la rimozione o l'innesto illegali di un organo umano. Alla stessa stregua, verranno criminalizzate le condotte collegate alla preparazione e conservazione di organi umani illegalmente rimossi, come anche al loro trasporto, ricezione, importazione ed esportazione. Le Parti adotteranno inoltre misure opportune per la criminalizzazione del favoreggiamento e della complicità nel perpetrare reati connessi al traffico illegale di organi, come anche del mero tentativo della commissione di detti reati. Rilevante la previsione per cui le misure legislative di diritto penale sostanziale introdotte da ciascuna delle Parti della Convenzione in esame non dovranno essere subordinate necessariamente alla denuncia da parte della vittima o al trasferimento di informazioni da parte di uno Stato nel cui territorio sia stato commesso un reato (articolo 10). È altresì contemplata la responsabilità degli enti per i reati introdotti ai sensi della Convenzione in esame, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione per conto dell'ente stesso, come anche di un potere di controllo al suo interno. Gli enti verranno altresì ritenuti responsabili per omesso controllo da parte di una persona fisica ad essi riconducibili, dal quale sia derivato un beneficio per l'ente medesimo. Il capitolo III (articoli 15-17) riguarda il diritto penale processuale: rileva in particolare la previsione per la quale, in riferimento agli specifici reati introdotti dalla Convenzione in esame e nell'eventuale carenza di un trattato bilaterale tra due delle Parti contraenti in materia di assistenza giudiziaria penale o di estradizione, la Convenzione in esame possa costituire la base legale sostitutiva. Il capitolo IV (articoli 18-20) concerne le misure di protezione delle vittime di reati individuati nella Convenzione in esame, ovvero dei testimoni nell'ambito dei relativi procedimenti penali: tali misure di protezione riguardano sia la condizione di sicurezza e il benessere psico-fisico delle vittime dei reati, che la posizione di esse nell'ambito del procedimento penale – con estensione di tali misure per analogia anche ai testimoni. Non meno di un rilevante quanto stabilito, in ordine alle misure di prevenzione, dal capitolo V (articoli 21-22). In particolare, ciascuna delle Parti è impegnata ad adottare misure legislative o di altra natura volte ad assicurare l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani e di un equo accesso a tale sistema Pag. 6per i pazienti. Il capitolo VI (articoli 23-25) è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione: in questo ambito particolare importanza riveste la funzione del Comitato delle Parti, composto da rappresentanti dei vari Stati contraenti della Convenzione, nonché, ma senza diritto di voto, da altri rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo sui problemi penali e di altri comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa competenti per materia. Il Comitato delle Parti è competente a monitorare l'attuazione della Convenzione in esame utilizzando un approccio multisettoriale e multidisciplinare, facilitando tra l'altro la raccolta e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi tra gli Stati partecipanti. Laddove opportuno il Comitato esprime opinioni e formula specifiche raccomandazioni, identifica eventuali problemi che possano insorgere dall'applicazione della Convenzione o dagli effetti di dichiarazioni o riserve ad essa. Il capitolo VII, costituito dal solo articolo 26, disciplina le relazioni della Convenzione in esame con altri strumenti internazionali, salvaguardando i diritti e doveri derivanti per le Parti della Convenzione in esame nei confronti di altri strumenti internazionali di cui sono o diverranno parti, e che contengano disposizioni su materie oggetto anche della Convenzione in esame. Le Parti della Convenzione potranno inoltre concludere tra loro ulteriori accordi bilaterali o multilaterali nelle materie di essa, per arricchire le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. Infine, i capitoli VIII (articolo 27) e IX (articoli 28-33) disciplinano gli emendamenti alla Convenzione e le clausole finali.
  Prima di lasciare la parola al collega Amoddio per i profili riguardanti le competenze della II Commissione, ricorda che il disegno di legge di autorizzazione contiene, rispettivamente agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione in oggetto; particolare rilievo assume invece l'articolo 6 in forza del quale il Governo italiano, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, potrà riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, par. 1, lettera e), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale. L'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza (ipotesi prevista dall'articolo 19, par. 4 della Convenzione) (comma 2).

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice per la II Commissione, rammenta che il disegno di legge si compone di nove articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione in oggetto. Gli articoli 3, 4 e 5 sono volti a modificare rispettivamente il codice penale, la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti e il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.
  Prima di illustrare tali articoli rileva l'opportunità di fare presente che presso la Commissione Giustizia è in corso la discussione in sede legislativa la proposta di legge C. 2937, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi, che la Commissione Giustizia ha già approvato in sede referente senza apportarvi modifiche. Questa precisazione è opportuna in quanto vi sono delle sovrapposizioni sul reato di traffico di organi prelevati da Pag. 7persona vivente tra il disegno di legge al nostro esame e la proposta di legge in discussione presso la Commissione Giustizia che occorre risolvere per evitare ripetizioni ovvero incongruenze rispetto ad una medesima fattispecie di reato.
  Considerato che la proposta di legge all'esame della Commissione Giustizia è stata già approvata pressoché all'unanimità dal Senato e successivamente senza modifiche dalla Commissione Giustizia, ritiene opportuno approvare definitivamente in sede legislativa tale proposta, introducendo nell'ordinamento il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente, e sopprimere dal disegno di legge al nostro esame la parte relativa a questo reato.
  Passando all'articolato, segnala che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca modifiche al codice penale in relazione alle fattispecie aventi ad oggetto organi, parti di organi o tessuti prelevati da persona vivente. Per quanto attiene, invece, ai delitti in materia di prelievo da cadavere, si interviene all'articolo 4 sulla preesistente disciplina dettata dalla legge 1o aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Tornando all'articolo 3, questo introduce nel codice penale quattro nuove figure di reato: prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-bis), traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-ter), uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-quater) e violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi (articolo 601-quinquies). In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa, con il delitto di prelievo di organi da persona vivente, si punisce con la reclusione da sei a dodici anni chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo o un tessuto da persona vivente.
  Osserva che il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente è diretto a punire il commercio di tali organi. L'articolo 22, comma 3, della legge n. 91 del 1999 punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10000 a 150000 euro il commercio di organi o tessuti, prelevati da soggetto di cui sia stata accertata la morte. Il primo comma dell'articolo 601-ter, quindi, è volto a estendere la punibilità anche al commercio di organi prelevati da persona vivente, coerentemente con le finalità della Convenzione. Il nuovo reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni, si realizza con l'acquistare ovvero, a fine di lucro, con il procurare un organo o parte di un organo o un tessuto prelevati da persona vivente, ovvero con il farne comunque commercio. Il secondo comma dell'articolo 601-ter dà attuazione all'articolo 8 della Convenzione, mediante l'incriminazione di una serie di condotte (ricevere, procurare, trasportare, importare, esportare, preparare, conservare) che presuppongono un prelievo illecito di organi, parti di organi o tessuti. Per alcune condotte non appare chiaro se non vi sia una ripetizione rispetto a quanto previsto dal primo comma. Il terzo comma dell'articolo 601-ter punisce, con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000, l'organizzazione e la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi umani, anche per via informatica o telematica. Nella relazione di accompagnamento si legge che «è noto che il traffico clandestino si avvale soprattutto di siti web che mettono in rapporto donatore, organizzazione ed acquirente e la rete diviene il luogo principale di uno scambio di informazioni e di una trattativa globalizzata».
  Rammenta che il medesimo reato di traffico di organi prelevati da persona vivente è previsto anche dalla proposta di legge C. 2937 all'esame in sede legislativa presso la Commissione Giustizia, già approvata dal Senato e, senza modifiche, dalla Commissione Giustizia in sede referente. Secondo tale proposta, chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni Pag. 8e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Rispetto al testo al nostro esame, le condotte ivi previste nei commi primo e secondo sono confluite in un unico comma punito con una pena inferiore nel minimo per quanto attiene al primo comma, ma superiore nel massimo in relazione al secondo comma. Secondo la proposta di legge C. 2937, se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Una disposizione di identico tenore è contenuta nel testo al nostro esame ove sono disciplinate le sanzioni accessorie di cui all'articolo 601-septies. Anche la proposta di legge C. 2937 punisce, con analoga sanzione l'organizzazione e la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi umani, anche per via informatica o telematica.
  Alla luce del confronto tra le due fattispecie, ribadisce l'opportunità di approvare definitivamente la proposta di legge C. 2937, espungendo dal disegno di legge in esame le disposizioni che si sovrappongono. L'articolo 601-quater ha per oggetto l'uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente. La disposizione prevede l'applicazione della pena prevista dall'articolo 601-bis (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito di organi da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. La disposizione, che si applica quando la condotta non integra un più grave reato, pare destinata a punire tanto colui che «beneficia» del trapianto dell'organo o del tessuto quanto il medico che realizza l'intervento di trapianto utilizzando l'organo o il tessuto illecitamente prelevati. L'articolo 601- quinquies punisce la violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria. La disposizione punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevato illecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. Alla condanna consegue, in base all'articolo 601-septies, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità. In base all'articolo 601-sexies, i quattro nuovi delitti sono aggravati, applicandosi la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fatti sono commessi in danno di un minorenne o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni.
  Rammenta che l'articolo 601-septies introduce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria a carico del medico che sia condannato per uno dei nuovi delitti. Modificando la fattispecie di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, il disegno di legge (lettera a)) prevede che il delitto sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di prelievo (articolo 601-bis), traffico (articolo 601-ter) e uso (articolo 601-quater) di organi e tessuti provenienti da persona vivente. Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte. Questa stessa aggravante è prevista anche dall'articolo 2 della proposta di legge C. 2937, seppur riferita alla sola associazione a delinquere finalizzata al commercio illecito di organi prelevati da persona vivente.
  Fa presente che l'articolo 4 del disegno di legge interviene sulle disposizioni della legge n. 91 del 1999, che disciplina i prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, per coordinarne l'apparato sanzionatorio con le disposizioni attuative della Convenzione. In particolare, il disegno di legge interviene sulla disciplina del prelievo illegittimo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte: abrogando la disposizione (articolo 4, comma 6) che Pag. 9attualmente punisce con la reclusione fino a 2 anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a 2 anni il medico che effettua un prelievo di organi e di tessuti in violazione della legge (lettera a); abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 22, che attualmente puniscono il commercio di organi e tessuti prelevati da cadavere distinguendo l'entità della pena principale della reclusione e quella della pena accessoria dell'interdizione dalla professione in ragione della presenza o meno di un lucro nell'attività; inserendo nell'articolo 22 della legge una disposizione (comma 2-bis) che punisce le condotte previste dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater, 601-quinquies e 601-sexies quando relative a organi prelevati da cadavere anziché da persona vivente. Le pene previste dal codice penale saranno ridotte della metà (lettera b)). Il disegno di legge, inoltre, interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999, relativo al traffico di organi da persona vivente, per abrogarne le fattispecie penali ora sostituite da quelle inserite nel codice penale.
  Anche in questo caso, ritiene che occorra tenere conto che la proposta di legge interviene C. 2937 sulla legge n. 91 del 1999. L'articolo 3 della proposta C. 2937 coordina l'introduzione del reato di cui all'articolo 601-bis la nuova disciplina con l'articolo 22-bis della citata legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell'articolo 22-bis (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6); abroga il comma 2 dell'articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto. Con finalità di coordinamento, è abrogato l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene. Quest'ultimo coordinamento non è previsto dal disegno di legge del Governo.
  Al fine approvare definitivamente il testo già approvato dal Senato, rileva la necessità di sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge in esame.
  Rammenta che con l'articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (artt. da 601-bis a 601-quinquies c.p.) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001. Come è noto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione) stesso. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente «responsabile» di uno dei delitti è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-quinquies.1); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro. Se i reati sono relativi a organi e tessuti prelevati da cadavere, anche la sanzione pecuniaria per l'ente – al pari della pena per l'autore del reato – è dimezzata (da 200 a 500 quote).
  Segnala che ai sensi dell'articolo 6 il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserverà il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, par. 1, lettera e), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale. La relazione illustrativa specifica infatti che le norme del nostro ordinamento che derogano al principio di territorialità sancito dall'articolo 6 del codice penale – ovvero Pag. 10i successivi articoli da 7 a 10 del codice – non contemplano il criterio di collegamento della residenza abituale.
  Osserva che l'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza (ipotesi prevista dall'articolo 19, par. 4 della Convenzione) (comma 2).
  Infine, rileva che l'articolo 8 del disegno di legge prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, demandando alle pubbliche amministrazioni l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del provvedimento senza vacatio legis, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Maria Edera SPADONI (M5S), in qualità di componente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, contesto nel quale la piaga della tratta di organi è tema particolarmente sentito e oggetto di continua attenzione, soprattutto in connessione con il tema delle migrazioni, segnala l'impegno della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza dei migranti finalizzato ad individuare buone pratiche nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina che siano compatibili con la tutela dei diritti umani. Esprime, inoltre, a nome del Movimento 5 Stelle apprezzamento per la tempestiva calendarizzazione da parte delle Commissioni del disegno di legge di ratifica di una Convenzione siglata da poco più di un anno fa.

  Donatella FERRANTI, presidente, d'intesa con il presidente della III Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per le ore 15 di lunedì 28 novembre prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.