CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2016.

Pag. 50

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che sono state presentate proposte emendative al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 1). Avverte altresì che alcuni di questi emendamenti sono da ritenere inammissibili. In particolare, sono da ritenersi inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge di stabilità: l'emendamento Garavini 4127-bis/I/22.3, che interviene in materia di anagrafe della popolazione italiana residente all'estero; l'articolo aggiuntivo Nuti 4127-bis/I/78.01, che sopprime l'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013 in materia di destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici. È da ritenersi altresì inammissibile ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento e della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 in quanto incongruo rispetto al contesto normativo l'emendamento Nuti 4127-bis/I/75.1 che prevede l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.
C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatrice, fa presente che la proposta di legge – già approvata dalla Camera, con modifiche, il 22 aprile 2015 – è stata ulteriormente modificata durante l'esame al Senato, concluso il 26 ottobre 2016. In particolare, le modifiche apportate dal Senato riguardano gli articoli 1 e 2, mentre non ha subito modifiche l'articolo 3.
  Essa intende sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della terra, attraverso incentivi per i nuovi iscritti alle inerenti classi di laurea e laurea magistrale, nonché per l'acquisto di strumentazione tecnica e la realizzazione di specifici progetti, e attraverso disposizioni volte a facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari.
  L'articolo 1, come modificato dal Senato, dispone che una quota non inferiore a euro 150.000 annui del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è destinata, a decorrere dal 2017, a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea della classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale delle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche). In particolare, si tratta di quota parte delle risorse del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2003 (legge n. 170 del 2003), e confluito, a decorrere dal 2014, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013), nel Fondo per il finanziamento ordinario Pag. 51delle università e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute, per la quota di rispettiva competenza. A tal fine, si richiama specificamente uno degli obiettivi del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, ossia quello – previsto dalla lettera e) del citato articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2003 – di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. Gli incentivi sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012.
  L'articolo 2, come modificato dal Senato, dispone che, per il 2016, l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico è riservato al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. Le risorse sono assegnate a seguito di «appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale», dal Dipartimento della protezione civile.
  Le risorse relative al 2016 possono essere utilizzate nell'anno 2017 in virtù di quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2016 (legge di contabilità e finanza pubblica), in base al quale – per quanto qui interessa – le somme stanziate per spese in conto capitale Risorse per acquisto di strumentazione tecnica non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. I bandi relativi all'utilizzo di tali risorse sono emanati entro il primo trimestre 2017.
  Autorizza, altresì, una spesa di 1 milione di euro per il 2016 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. Il finanziamento è attribuito a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  L'articolo 3, non modificato dal Senato, è finalizzato a facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari ai quali afferiscano pochi professori o ricercatori e, dunque, in base a quello che evidenziava la relazione illustrativa della proposta di legge C. 1533, anche dei dipartimenti di scienze della terra.
  A tal fine, novella l'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 240 del 2010. L'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 240 del 2010 dispone che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un numero minimo di 35 unità tra professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato (elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1000 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. In particolare, dispone che i dipartimenti universitari possono essere costituiti anche con un numero minimo di 20 unità tra professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università, appartenenti ad una stessa area disciplinare.
  La materia «università» non è espressamente citata nel vigente articolo 117 della Costituzione. Soccorre, tuttavia, l'articolo Pag. 5233, sesto comma, della stessa Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Neanche il diritto allo studio è esplicitamente citato nel vigente articolo 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'articolo 34, i cui commi terzo e quarto dispongono che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Appare utile ricordare, peraltro, che, in base a quanto disposto (da ultimo) dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta esclusivamente alle regioni, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la relatrice ha presentato una nuova proposta di parere (vedi allegato 3). Comunica che il gruppo Forza Italia-Il Popolo della libertà ha presentato una proposta alternativa di parere a prima firma del deputato Sisto (vedi allegato 4).

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 3), che illustra nel dettaglio, soffermandosi, in particolare, sulle parti modificate rispetto alla precedente versione presentata nell'ultima seduta. Nel premettere che tale nuova proposta tiene conto del parere della Conferenza unificata, segnala che la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo erroneamente – in quanto non previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 1), della legge delega n. 124 del 2015 – indica il personale degli organi costituzionali tra le categorie reclutabili, previo assenso delle amministrazioni interessate, con il corso-concorso e il concorso per accesso alla dirigenza pubblica. Al contempo, il testo dello schema di decreto correttamente, nel rispetto del predetto principio di delega, non include il personale Pag. 53degli organi costituzionali tra le categorie reclutabili con le modalità sopra ricordate.
  Rileva che nelle premesse della sua proposta di parere si sottolinea l'opportunità di chiarire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata.
  Quanto all'applicazione delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, osserva che si fa riferimento all'esigenza di specificare – tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 22 della legge delega n. 124 del 2015 – che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e le prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
  Si sofferma quindi sulle condizioni della proposta di parere, rilevando, ad esempio, che la seconda di esse chiede al Governo di valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria. Fa quindi notare che la terza condizione, tra l'altro, evidenzia la necessità che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive anche per quanto riguarda il trattamento economico. Fa presente che la medesima condizione chiede di chiarire come si coordina la nuova procedura prevista dall'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale, la mobilità collettiva e la gestione del personale di disponibilità. Rileva quindi che la quarta condizione chiede di individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata, e l'acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, dei membri non di diritto delle Commissioni. Soffermandosi sulla condizione 6), osserva che essa evidenzia la necessità di prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le regioni, improntate al principio di leale collaborazione. Alla condizione 10), evidenzia che andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza unificata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale. Rileva che la dodicesima condizione evidenzia la necessità di riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati a far parte del Comitato direttivo, (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che Pag. 54sono scelti 5 soggetti nell'ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città. Osserva che la condizione 15) sottolinea la necessità di valutare le previsioni dello schema di decreto legislativo (di cui all'articolo 28-bis, commi 5 e 6) rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lettera c)) in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell'immissione nel ruolo unico della dirigenza. Fa presente che la diciassettesima condizione chiede di chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza. Fa notare che la condizione 18 evidenzia la necessità di prevedere – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali. Fa presente che la condizione 23) chiede di prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell'interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle regioni a statuto ordinario e dalle province (enti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014) non si applica la disposizione di cui alla lettera c) limitatamente alle parole «, anche nell'ambito di procedure di mobilità». Evidenzia che la condizione 24), al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di I fascia, fino ad esaurimento, e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rileva la necessità di rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2.
  Rileva che la condizione 25) chiede di prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge.
  Quanto alle osservazioni della nuova proposta di parere, evidenzia che l'osservazione g), in merito al personale della SNA, evidenzia l'opportunità di valutare di prevedere, tra l'altro, che siano mantenuti fino alla loro naturale scadenza i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, prevedendo per quelli di ruolo l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari.
  Fa notare che l'osservazione l) evidenzia l'opportunità di tenere conto, all'articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell'esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione di delega nella parte in cui prevede la «cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza».
  Fa notare che l'osservazione n) chiede di valutare l'opportunità, in ragione dell'autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità; dall'altro, fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, Pag. 55evidenzia l'opportunità che sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità.
  Fa presente che l'osservazione o) evidenzia che è opportuno che le indicazioni delle fattispecie che costituiscono, ai fini quanto della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, «mancato raggiungimento degli obiettivi» siano meglio declinate, evitando, tra l'altro, il riferimento a mere violazioni di norme.
  Fa notare che l'osservazione q) evidenzia l'opportunità di valutare la conformità alla disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, delle previsioni di cui all'articolo 19-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Fa presente che l'osservazione r), alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2014, evidenzia l'opportunità di valutare la congruità delle percentuali attualmente previste dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel).
  Fa presente che l'osservazione s), in considerazione delle peculiarità dell'incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, chiede di valutare l'applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all'articolo 19-ter) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime.
  Evidenzia che l'osservazione t) evidenzia, tra l'altro, l'opportunità di chiarire le diverse posizioni – per i segretari comunali collocati in fascia C – disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame. Fa presente che l'osservazione s), riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all'articolo 23-ter, oltre all'esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, sottolinea l'opportunità di valutare che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al procedente incarico.
  Fa notare che l'osservazione aa) evidenzia l'esigenza, al medesimo articolo 23-ter, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: «e senza retribuzioni aggiuntive» con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni, e di assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico.
  Rileva che l'osservazione bb) evidenzia l'opportunità di prevedere l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali ai sensi dell'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni.
  Fa notare, infine, che l'osservazione dd), fermo restando la necessità di garantire l'interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, evidenzia l'opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa Pag. 56sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.

  Andrea CECCONI (M5S) ringrazia la relatrice per aver recepito nella sua proposta di parere alcune condizioni e osservazioni avanzate dal suo gruppo. Sottolinea come proprio le numerose condizioni e osservazioni avanzate dalla relatrice, fatto usuale nell'esame parlamentare degli schemi di decreti attuativi della legge delega n. 124 del 2015, dimostrino la problematicità e la criticità di questi provvedimenti del Governo. Ricollegandosi all'intervento da lui svolto nella precedente seduta, ribadisce che il meccanismo premiale del merito dei dirigenti, che è alla base del provvedimento, prevede un sistema di valutazione che allo stato attuale non è stato ancora implementato. Sottolinea poi come, per sanare un sistema della dirigenza pubblica che certamente non funziona, si è scelta la strada a suo avviso sbagliata di lasciare alla discrezionalità della politica la scelta dei dirigenti. Si crea così un'accondiscendenza verso la politica da parte dei dirigenti che ne limita l'autonomia. Sarebbe stato preferibile scegliere un sistema come quello francese che, con tutti i suoi limiti, fa della dirigenza un blocco autonomo del tutto distinto dalla politica e in grado, così, di servire in modo migliore i cittadini e la politica stessa. Ribadisce anche come lo schema di decreto sia pieno di incongruenze ed errori che lo rendono inefficace a conseguire gli scopi che si prefigge. Avanza nuovamente, quindi, la proposta di prorogare la scadenza dell'esercizio della delega in modo da attuare prima altre deleghe, come quella sul sistema di valutazione.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) osserva che avrebbe preferito che la relatrice avesse incluso nell'ambito di una condizione il riferimento all'esigenza che le disposizioni del decreto legislativo siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e le prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) fa notare che, in virtù della soppressione della distinzione tra categorie della dirigenza pubblica, un pubblico impiegato, giunto ai vertici dell'amministrazione a seguito di un lungo percorso di carriera, potrebbe essere ingiustamente retrocesso, in evidente violazione di principi costituzionali. Ritiene che ciò sia una palese lesione di diritti quesiti che determinerà problemi sia sotto il profilo del buon andamento che dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Fatto notare che non è la prima volta che in questa legislatura si introducono norme che retroattivamente incidono su situazioni soggettive già consolidate, evidenzia che le numerose criticità del provvedimento sono state rilevate anche dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata. Ritiene palesemente iniquo che un dirigente apicale, dopo anni di impegno professionale, venga messo sullo stesso piano di altri di fascia inferiore, senza alcun riconoscimento della diversa esperienza maturata. Espresse perplessità sulla composizione della Commissione di valutazione, chiede poi alla relatrice se sia possibile formulare come condizioni le osservazioni t) e aa), che, a suo avviso, meritano un'attenzione particolare da parte del Governo.
  Auspica quindi che la condizione 3), nel far riferimento al trattamento economico, includa anche l'indennità di posizione, così come sembra desumersi in base ai chiarimenti della relatrice.

  Andrea GIORGIS (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice. Le numerose condizioni e osservazioni, unite al richiamo ai pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dal Comitato per la legislazione contribuiranno infatti a migliorare lo schema di decreto, muovendosi su tre direttrici. La prima è la valorizzazione delle professionalità presenti nella pubblica amministrazione; la seconda è mirata Pag. 57a garantire l'autonomia della dirigenza, preservando così l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione; la terza è la trasparenza, con la richiesta dell'obbligo di motivazione che permette di ricorrere in sede giurisdizionale. Sottolinea in particolare la condizione n. 24 della proposta di parere della relatrice, che a suo avviso risponde alle obiezioni avanzate dal deputato Sisto in merito alla salvaguardia dei diritti acquisiti. Confida, infine, che il Governo recepirà le condizioni poste dalla Commissione, traducendole in disposizioni legislative.

  Federica DIENI (M5S) osserva che il provvedimento in esame reca troppi aspetti critici che richiederebbero una completa rivisitazione del suo impianto. Si sofferma, quindi, sulla soppressione della figura dei segretari comunali, che ritiene sbagliata, considerato il delicato ruolo svolto da questi ultimi nell'ambito degli enti locali.
  Evidenzia poi che lo schema di decreto, al comma 5 dell'articolo 10, recependo le direttive impartite con legge delega, prevede per tutti i vincitori del medesimo concorso, tutti segretari di fascia C (con inquadramento contrattuale equiparabile a quello di funzionari apicali), la possibilità di accedere al ruolo unico della dirigenza locale. Nel giudicare tale disposizione coerente e del tutto in linea sia con la legge delega, sia con il dettato costituzionale, fa notare che riguardo a tale punto va difesa l'impostazione inclusa nello schema di decreto e rifiutata l'impostazione inclusa nel parere del Consiglio di Stato.
  In proposito, ricorda che la legge delega n. 124 del 2015, nel disciplinare un regime transitorio che portasse dalla attuale disciplina contenuta tra l'altro, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 a quella contenuta nello schema di decreto in esame e nei relativi provvedimenti esecutivi, prevede che il decreto detti una «specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge». Sarebbe a suo avviso assolutamente iniquo e in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione vigente se si dovesse sostenere, come afferma il Consiglio di Stato, che i vincitori di tale ultimo concorso che abbiano preso servizio prima dell'entrata in vigore del decreto come segretari comunali maturino, in costanza di servizio, i 18 mesi di anzianità ai fini dell'iscrizione nel ruolo unico dei dirigenti locali e al contempo si negasse ai giovani vincitori dello stesso concorso ma che non abbiano ancora preso servizio presso un comune italiano la possibilità di assumere un incarico apicale del tutto identico a quello dei colleghi già in servizio. A suo avviso, ugualmente iniquo sarebbe sostenere che il comma 5 e, quindi, la possibilità di accedere al ruolo unico attraverso il reclutamento da parte di enti locali che abbiano posizioni dirigenziali (non apicali) vacanti, fosse riconosciuto soltanto a chi accidentalmente non fosse ancora titolare di una sede di segreteria al momento di entrata in vigore del decreto legislativo e fosse invece negata a chi dovesse perderla.

  Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) ringrazia la relatrice in particolare per l'interlocuzione con le opposizioni e per una proposta di parere che tenta di porre parziale rimedio a un provvedimento con troppe criticità. Rileva, in particolare, come siano stati fatti passi avanti sulla questione dei segretari comunali, mentre non ritiene soddisfacente la soluzione proposta per la Consob. Si unisce alla richiesta del deputato Sisto di trasformare l'osservazione lettera t) in una condizione. Il provvedimento, però, nel suo complesso rimane lesivo dell'autonomia della pubblica amministrazione, che viene subordinata alla politica. Non essendoci, quindi, le condizioni per una posizione favorevole sulla Pag. 58proposta di parere della relatrice, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

  Danilo TONINELLI (M5S) fa notare che il provvedimento in esame rappresenta un'occasione persa, in quanto non incide in alcun modo sul sistema della valutazione. Ritiene che esso eviti di affrontare il nodo fondamentale costituito dalla necessità di avviare un percorso virtuoso nell'ambito della pubblica amministrazione che sia fondato sul merito.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il Consiglio di Stato, nella premessa del proprio parere, sottolinea come il riordino apportato dallo schema di decreto fosse atteso da tempo. Ricorda poi che il decreto attuativo del sistema di valutazione è previsto per il 2017. Nella logica del riconoscimento del ruolo della minoranza, concorda con la proposta avanzata dai deputati Sisto e D'Attorre di trasformare in condizione l'osservazione lettera t). Riguardo alla proposta del deputato Sisto di trasformare in condizione l'osservazione lettera aa), ritiene che possa essere accolta con riguardo alla seconda parte, dove viene richiesto di «assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico». Alla luce di quanto sopra esposto, formula un'ulteriore proposta di parere (allegato 5), volta appunto a recepire le richieste avanzate dai deputati Sisto e D'Attorre.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla relatrice, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere della relatrice, auspicando, in ogni caso, che le numerose osservazioni critiche mosse nei confronti del provvedimento stimolino il Governo a migliorarlo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che porrà prima in votazione l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa a prima firma Sisto s'intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

  La Commissione approva l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 16.35.

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