CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2016
720.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 212

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, prima di procedere alla formulazione di una proposta di parere intende precisare – con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Albini nella seduta dello scorso 2 novembre – che gli effetti finanziari delle disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ricadono sulla finanza locale. Segnala inoltre, con riguardo ai comuni che hanno affidato il servizio di riscossione dei tributi ad un soggetto diverso da Equitalia, che sul punto sono stati presentati presso le Commissioni di merito diversi emendamenti, volti ad estendere la possibilità di definizione agevolata anche per i carichi la cui riscossione è stata affidata dagli enti locali ad altri soggetti.
  Non rilevandosi specifici rilievi con riguardo alle competenze della XIV Commissione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato), nella quale ha voluto richiamare in premessa, le disposizioni recate dall'articolo 12 in favore dei Comuni per l'accoglienza di immigrati richiedenti protezione internazionale di stranieri.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 213

  Michele BORDO, presidente, ricorda preliminarmente che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.
  In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale per l'esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.
  In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda la XIV Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione sarà esaminata anche, per quanto di competenza, la Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze contenuta nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore presso la V Commissione.
  Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di Pag. 214competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio sia fissato alle ore 17 del pomeriggio odierno. Nella seduta già prevista per la giornata di domani, che propone di fissare prima dell'avvio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, si procederà, quindi, alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati e all'approvazione della relazione, che saranno trasmessi alla V Commissione.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, evidenzia, come già ricordato dal Presidente Bordo, la struttura dei documenti di bilancio ha subito rilevanti modifiche a seguito della la recente riforma operata dalla legge n. 163 del 2016: i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.
  La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
  Sottolinea che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
  Per ciò che attiene in particolare alla prima sezione, essa contiene le disposizioni Pag. 215in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.
  Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
  Sotto il profilo degli interventi riguardanti le politiche dell'Unione europea, segnala nella sezione I l'articolo 83, che modifica l'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementando da 500 milioni a un miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per interventi nel quadro dei fondi strutturali.
  Tali anticipazioni riguardano le quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR (Fondo europeo per lo sviluppo rurale) e il FEAMP (Fondo europeo per la pesca), nonché dei programmi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014-2020 siglato con le autorità dell'Unione europea.
  Le risorse così anticipate (come recita il citato comma 243) «sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa».
  Intende anche segnalare, benché non di diretta competenza della XIV Commissione, che il disegno di legge di bilancio reca alcuni interventi in materia di immigrazione.
  Per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio (articolo 84).
  La sezione II del disegno di legge di bilancio – che mi accingo ad illustrare – opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8). Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» ammontano a circa 2.864 milioni di euro.
  Passando quindi ad illustrare la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento, ricorda preliminarmente che essa è costituita:
   dallo stato di previsione dell'entrata;
   dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;
   dal quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

  Le previsioni di spesa di competenza della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e Pag. 216delle finanze (Tabella 2) e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo (4).
  All'interno della missione, che si articola in numerosi programmi, di competenza di vari Ministeri, è ricompreso il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10), che viene realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e fa capo al Centro di responsabilità amministrativa (CDR) – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  Segnala che la Missione 3 della Tabella 2 del disegno di legge di bilancio corrisponde al numero 4 della numerazione generale che le Missioni hanno all'interno dei documenti di bilancio.
  Per l'anno finanziario 2017 il disegno di legge di bilancio prevede per il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE uno stanziamento pari a 22.833,8 milioni di euro, con una riduzione di 715 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2016.
  Nella legge di bilancio 2016 per la medesima spesa era previsto uno stanziamento di 23.803,9 milioni di euro, che le previsioni assestate hanno ridotto a 23.548,8.
  Per i successivi anni finanziari del triennio considerato, lo stanziamento è pari a 23.784,5 milioni di euro per il 2018 e pari a 22.534,3 milioni di euro per il 2019.
  I principali capitoli direttamente interessati al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano i seguenti stanziamenti:
   Capitolo 2751 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull'IVA: 15.200 milioni di euro, con una riduzione di 1.400 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2016. Nel 2018 si prevede un lieve incremento dello stanziamento il cui importo previsto è pari a 16.300 milioni di euro, successivamente aumentato a 16.900 milioni di euro nel 2019;
  Lo stanziamento del capitolo tiene conto della riduzione di euro 1.300.000.000 nel 2017, di euro 800.000.000 nel 2018 e di euro 300.000.000 nel 2019 in relazione all'andamento del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 e in relazione alla proposta di bilancio UE, che si riflettono sulla contribuzione in chiave RNL a carico dell'Italia. La variazione in aumento di euro 100.000.000 per il 2019 sul piano gestionale 2 tiene conto delle ultime previsioni macroeconomiche.
   Capitolo 2752 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.600 milioni di euro, rimanendo identico a quello indicato nelle previsioni assestate 2016. Anche per il 2018 lo stanziamento rimane invariato mentre per il 2019 è incrementato a 2.700 milioni di euro.
  Lo stanziamento del capitolo tiene conto della variazione di euro 100.000.000 nel 2017 e di euro 100.000.000 nel 2019 per tenere conto del prevedibile andamento dei dazi doganali.
   Capitolo 2815 – Fondo per il recepimento della normativa europea da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE: 83,7 milioni di euro, con una riduzione di 15 milioni di euro rispetto allo stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2016. Per il biennio successivo 2018-2019 è prevista una ulteriore riduzione con una previsione rispettivamente di 34,4 e 34,2 milioni di euro.
   Capitolo 2816 – Somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea: 200 milioni di euro per il 2017. Il medesimo stanziamento è previsto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.
  Come già ricordato, lo stanziamento del capitolo è effettuato in relazione al trasporto di fondi dal capitolo n. 2815 per una pertinente collocazione della spesa.
   Capitolo 7493 – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: 4.750 milioni di euro con una riduzione di 400 milioni di euro rispetto allo Pag. 217stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2016. Per il biennio successivo, 2018 e 2019, sono previste ulteriori riduzioni, con uno stanziamento pari a 4.650 milioni di euro per il 2018 e a 2.700 milioni di euro per il 2019.
  Sul capitolo grava una riduzione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, disposta dalla Tabella E della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

Pag. 218