CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2016
720.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata da oggi a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4127-bis, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
  A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, recata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.
  In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione Bilancio, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.
  In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di Pag. 77entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna Commissione dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative allo Stato di previsione dell'entrata e allo Stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Pag. 78
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, rammenta che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rammenta in primo luogo come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della la recente riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009: i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.
  La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio.
  Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va però considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
  La prima sezione – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.
  Per quanto concerne il contenuto della prima sezione, tra le novità più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità segnala in primo luogo come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
  La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 14 delle legge di attuazione del pareggio di bilancio, la legge n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di «equilibrio» del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che, com’è noto, possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine Pag. 79(Medium Term Objective, MTO). Di conseguenza il nuovo disegno di legge di bilancio non reca più (a differenza di quanto finora per la legge di stabilità) un autonomo prospetto di copertura.
  Rileva inoltre come un'altra significativa novità possa ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora l'ulteriore divieto (di cui ai commi 1-ter ed 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
  Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi confermate:
   la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
   la determinazione degli importi dei fondi speciali;
   la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
   la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
   la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
   la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

  Segnala inoltre come non siano riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all'ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della predetta legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell'ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
  Un diverso contenuto caratterizza altresì la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.
  Nella relazione tecnica presentata a corredo del disegno di legge di bilancio sono indicati:Pag. 80
   la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;
   i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
   elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento del DEF.

  I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già prevista dalla legge n. 196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.
  La seconda sezione – individuata dal nuovo comma 1-sexies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – indica le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle proposte di variazioni di fattori legislativi.
  Tali previsioni vengono inoltre integrate con gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione, alle quali viene assicurata una autonoma evidenza contabile (cosiddetto bilancio integrato).
  La principale novità risultante dalla riforma recata dalla legge n. 163 del 2016 è costituita dal passaggio definitivo (in quanto per alcuni limitati aspetti anticipato dal progressivo ampliamento della flessibilità di bilancio all'interno del previgente testo della legge n. 196 del 2009) da una concezione formale ad una concezione sostanziale del disegno di legge di bilancio, disponendosi che la seconda sezione possa incidere – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente sia di parte capitale previsti a legislazione vigente (comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità), e integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  In estrema sintesi, le novità più rilevanti che concernono i contenuti della seconda sezione rispetto all'ex disegno di legge di bilancio, riguardano:
   l'ampliamento dei margini di flessibilità di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:
    la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (cosiddetta rimodulazione verticale);
    la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);
    l'introduzione della possibilità di apportare variazioni, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D e E;Pag. 81
    la più puntuale articolazione della spesa di ciascun programma tra oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno.

  Sulla base del nuovo quadro legislativo sinteticamente accennato, la previsione di spesa per ciascun programma – che, rammenta, costituisce l'unità di voto in sede parlamentare – si forma secondo una sequenza che, partendo dal dato contabile a legislazione vigente, può essere modificato prima dalle rimodulazioni compensative per fattori legislativi e cronoprogramma e poi dalle variazioni alle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, formandosi in tal modo il dato contabile di spesa risultante dalla seconda sezione; su questo va quindi inserito l'effetto finanziario determinato sul programma dalle eventuali modifiche risultanti dalla prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio «integrato», cioè comprensivo di entrambe le sezioni, che costituirà l'unità di voto.
  In tale contesto rileva come, in termini analoghi, si proceda per l'unità di voto parlamentare delle entrate – vale a dire la tipologia delle stesse – per la quale, al dato contabile risultante dalla seconda sezione, formato sulla base della legislazione vigente, vanno inseriti gli effetti finanziari derivanti dalla prima sezione, determinandosi così il dato «integrato» delle due sezioni.
  Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 4127-bis, recante la legge di stabilità 2016, evidenzia innanzitutto come in quest'ambito saranno illustrati solo gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che costituiscono peraltro uno dei profili qualificanti del provvedimento.
  L'articolo 2, ai commi 1 e 2, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus).
  Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  Viene disposta altresì la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
  Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento Pag. 82derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.
  Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1o gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
  Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
  Viene inoltre disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
  I commi da 3 a 6 dell'articolo 2 riconoscono, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, istituito dal decreto-legge n. 83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.
  Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo – utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi – con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.
  Con riferimento al credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene rideterminato il limite massimo di spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2019.
  L'articolo 3 proroga le misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).
  In particolare, il comma 1 proroga l'aumento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 91 a 97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.
  Con riguardo ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un Pag. 83utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).
  Il comma 2 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.
  Il comma 3 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano del ammortamento di cui al comma 2 e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B del disegno di legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40 per cento. I successivi commi recano le procedure per fruire dei benefici illustrati.
  L'articolo 4 estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. A decorrere dal 2017 la misura dell'agevolazione è elevata dal 25 al 50 per cento.
  Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
  L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.
  Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di «personale altamente qualificato».
  Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.
  Viene chiarito, infine, che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
  L'articolo 5 modifica la tassazione dei redditi delle cosiddette imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, con sostituzione del vigente principio di competenza con il principio di cassa.
  A tal fine, il comma 1 apporta numerose modifiche all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR. Per effetto delle modifiche di cui alla lettera, le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata continuano a calcolare l'imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi (sempre ai sensi dell'articolo 85 TUIR) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all'articolo 89 TUIR) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.
  Rispetto al passato, viene stabilito che entrano nel computo dell'imponibile anche i ricavi, di cui all'articolo 57 del TUIR, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. Continuano a computarsi in aumento i proventi immobiliari (articolo 90, comma 1, del TUIR), le plusvalenze (realizzate ai sensi dell'articolo 86 del TUIR) e le sopravvenienze attive (articolo 88); sono calcolate in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui all'articolo 101 del TUIR). Le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze.
  La lettera b) del comma 1 apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 66 del TUIR, al fine di disporre, con riferimento alla determinazione dell'imponibile per le imprese minori, che non trovi più applicazione Pag. 84il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile.
  Essi dunque vanno computati per cassa. Viene altresì eliminato il riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 110 sulla determinazione dei componenti negativi.
  Coerentemente alle modifiche apportate dal n. 1) della lettera b), il n. 2) della lettera b) elimina la disposizione secondo cui, nella determinazione del reddito delle imprese minori, i costi dei contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, possono essere dedotti secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali, ove l'importo del costo indicato del documento di spesa non sia superiore a 1000 euro (ultimi due periodi dell'articolo 66, comma 3, del TUIR).
  Il comma 2 reca una disposizione transitoria, prevedendo che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio della competenza.
  Il comma 3, con finalità di evitare salti o duplicazioni di imposizione, disciplina l'ipotesi di passaggio dalle regole specifiche per le imprese minori – ai sensi dell'articolo 66 del TUIR – a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa. In tal caso i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
  Il comma 4 interviene sulla disciplina della base imponibile IRAP delle cosiddette imprese minori, inserendo a tal fine un comma 1-bis nell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 (che si occupa della determinazione del valore della produzione netta, ossia della base imponibile IRAP delle società di persone e delle imprese individuali).
  Per i contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del TUIR viene previsto che i medesimi criteri siano utilizzati per l'individuazione della base imponibile IRAP. Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali. In base al comma 5 a tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 in materia di rimanenze finali e passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, e viceversa.
  Il comma 6 sostituisce integralmente l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in tema di contabilità semplificata delle imprese minori.
  Il comma 7 chiarisce la decorrenza delle nuove norme, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  L'articolo 6, introducendo un nuovo Titolo V-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies, disciplina il gruppo IVA, esercitando così la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione europea dalla direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto.
  In sostanza si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
  Le nuove disposizioni sul gruppo IVA si applicano dal 1o gennaio 2018, con concreta operatività dei gruppi medesimi a partire dall'anno successivo.
  L'articolo 7 prevede l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata. La norma proroga al 31 dicembre 2017 l'operatività delle predette agevolazioni, anche con riferimento Pag. 85agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto «prima casa»).
  L'articolo 8 innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
  L'articolo 9 prevede, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato, da 100 a 90 euro.
  L'articolo 10 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Conferma, sempre per l'anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.
  L'articolo 11 prevede l'esenzione ai fini IRPEF, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  L'articolo 12 esclude le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento del loro ammontare.
  L'articolo 13 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, del termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (Nuova Sabatini). Conseguentemente, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.
  Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa della «Nuova Sabatini» gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti «maggiorati» è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziate dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.
  Si consente inoltre un incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi.
  L'articolo 14 attiene agli incentivi fiscali previsti per le start-up innovative e per le PMI innovative, estendendone i requisiti di fruibilità in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale.
  L'articolo 16 consente la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento.
  L'articolo 17 prevede che l'INAIL possa investire risorse, anche attraverso la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, ovvero la costituzione e partecipazione in società, in favore del settore delle imprese start up innovative.
  L'articolo 18, ai commi da 1 a 10, prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset.
  In particolare, i commi 1 e 2 consentono agli enti di previdenza obbligatoria Pag. 86(Casse di previdenza private) di effettuare investimenti, fino al 5 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, in:
   azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo;
   azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile – SICAV, Società di investimento a capitale fisso – SICAF, Fondi di investimento alternativi – FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera a).

  Il comma 3 stabilisce che i redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti da imposizione.
  Il comma 4 prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 1 siano detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.
  Il comma 5 consente alle forme di previdenza complementare (fondi pensione) di destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, negli investimenti qualificati indicati nel comma 2. Ai sensi del comma 6 gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.
  Il comma 7 prevede che i redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti e pertanto non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 20 per cento.
  Il comma 8 prevede che la ritenuta sui dividendi (di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato preso la Monte Titoli S.p.A. (di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2 fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente detenuti per cinque anni.
  Il comma 9 dispone la soppressione del credito d'imposta per le casse previdenziali e i fondi pensione per investimenti infrastrutturali, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015.
  Il comma 10 stabilisce che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
  L'articolo 18, ai commi da 11 a 25, stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I piani individuali di risparmio (cosiddetti PIR) per beneficiare dell'esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30 mila euro all'anno e di 150 mila euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.
  L'articolo 22 prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.Pag. 87
  Inoltre, la disposizione interviene anche sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.
  Viene esteso ai lavoratori autonomi l'abbattimento della base imponibile IRPEF attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia, innalzando anche la misura dell'agevolazione.
  La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni.
  Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.
  I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
  L'articolo 23, al comma 1 reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina tributaria agevolativa specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
  In secondo luogo, il comma 1 integra il regime tributario relativo ad alcuni valori, somme o servizi (si tratta in sostanza di contributi previdenziali o di assistenza sanitaria o di azioni ricevute dal lavoratore), percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato – cosiddetto welfare aziendale.
  Sempre in tema di welfare aziendale, i commi 2 e 3 concernono l'esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente.
  L'articolo 32 stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.
  L'articolo 40 introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
  L'articolo 61, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A.. La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  In tale ambito sono stati realizzati risparmi di spesa sul complesso dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio per oltre 700 milioni di euro tramite definanziamenti da Sezione II, di cui 490 milioni solo sul MEF.Pag. 88
  L'articolo 61, comma 2, consente una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero.
  L'articolo 64, ai commi da 3 a 8, disciplina l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.
  Le disposizioni provvedono, in particolare:
   al comma 4, a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, fermo restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente;
   al comma 5, a ridefinire i criteri di ripartizione del Fondo medesimo;
   ai commi 5 e 6, ad aumentare progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, prevedendo altresì un correttivo statistico per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione;
   al comma 7, ad anticipare il termine per l'emanazione del decreto di riparto del Fondo, fissandolo al 31 ottobre dell'anno precedente.

  L'articolo 67 prevede il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, allo scopo di contrastare l'evasione della predetta imposta.
  Al riguardo è prevista l'introduzione di requisiti soggettivi ed oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.
  La disposizione prevede, infine, l'indicazione del codice fiscale del cliente su scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata all'istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui medesimi documenti.
  L'articolo 68 reca la disciplina della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).
  A tal fine il nuovo articolo 55-bis del TUIR prevede al comma 1 che il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l'aliquota prevista dall'articolo 77 del TUIR (IRES), che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, è fissata al 24 per cento (articolo 1, comma 61, della legge n. 208 del 2015). Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
  In deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3, del TUIR) delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, il comma 2 prevede che le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative all'IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi Nel caso di società in Pag. 89nome collettivo e in raccomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
  Ai sensi del comma 3 la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell'IRI saranno prelevati dall'imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone.
  In base al comma 4 gli imprenditori e le società di persone potranno optare per l'applicazione della nuova IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata; l'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi.
  Ai sensi del comma 5 per gli imprenditori individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 5 del TUIR limitatamente all'imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
  Il comma 6 prevede che le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell'IRI.
  Contestualmente viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.
  L'applicazione dell'ACE viene estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  L'articolo 69 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'otto per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Viene poi prevista, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.
  L'articolo 70 prevede la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.
  L'articolo 71 ripristina la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.
  L'articolo 73 reca disposizioni per la procedura a evidenza pubblica per concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto e Superstar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita-Win for Life e Eurojackpot).
  In particolare, il comma 1 reca le disposizioni per la procedura ad evidenza pubblica relativa ai giochi numerici a totalizzatore aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla falsariga di quella relativa alla concessione in scadenza, disciplinata dalla legge finanziaria per il 2007. Viene stabilito che la gestione delle predette attività sia affidata a uno o più soggetti con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in Pag. 90possesso di capacità tecnico-infrastrutturali non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, muniti di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria.
  Viene stabilito che la procedura in parola sia indetta alle seguenti condizioni essenziali:
   durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
   selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
   versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
   aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;
   espressa previsione, negli atti di gara, di tutte le pratiche o rapporti negoziali oggetto della concessione (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 40 del 2010, sulla trasparenza nelle procedure di affidamento);
   facoltà per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;
   obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
   obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano d'investimento e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara.

  Il comma 2 prevede che al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato (prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge n. 296 del 2006), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto dei diritto d'uso della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.
  La citata lettera e) prevede che le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numeri a totalizzatore nazionale debba avvenire in modo che sia rispettata la coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità della progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.
  L'articolo 74, ai commi da 1 a 4, prevede la concessione per il 2017 di un credito di imposta pari al 100 per cento delle risorse aggiuntive che le fondazioni di origine bancaria vorranno volontariamente destinare a favore del sistema dei Centri di servizio per il volontariato, sino ad un massimo complessivo di 10 milioni di euro.
  Il comma 13 dell'articolo 74, che ampliava il novero dei soggetti e delle attività in favore dei quali può essere rilasciata la garanzia del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo, è stato stralciato ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio. Pag. 91
  Il comma 36 dell'articolo 74 prevede che gli enti previdenziali possono destinare una quota delle loro risorse finanziarie all'acquisto di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbliche adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva da parte di amministrazioni pubbliche. Le spese per gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono a carico degli enti previdenziali, mentre i progetti sono elaborati dall'Agenzia del demanio.
  L'articolo 76 – che recava norme interpretative sul Fondo di risoluzione nazionale – è stato stralciato ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.
  Il comma 2 dell'articolo 78, novellando l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, aumenta da 400 euro a 640 euro per il 2016, 750 euro per il 2017 e 800 euro dal 2018 l'importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19 per cento, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.
  In merito ricorda che, come riepilogato nella Nota Prot. 2076 del 23 febbraio 2016, concernente i limiti di reddito per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2016/2017, le tasse scolastiche (di cui all'articolo 200, comma 1, del decreti legislativo n. 297 del 1994) sono dovute solo per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Dunque, rileva come, mentre il riferimento alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione presente nella citata lettera e-bis) – introdotta dall'articolo 1, comma 151, lettera b), della legge n. 107 del 2015 – riguarda solo le scuole paritarie, il riferimento alla scuola secondaria di secondo grado riguarda – seppure per importi minimi – anche gli ultimi due anni delle scuole statali.
  L'articolo 85 rinvia al 2018 gli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) e soppressione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014.
  Al riguardo rammenta che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta a incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  Già la legge di stabilità 2016 aveva rinviato di un anno gli aumenti citati: per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota IVA del 10 per cento sarebbe incrementata di tre punti percentuali, vale a dire dal 10 al 13 per cento; l'aliquota IVA del 22 per cento aumenterebbe di due punti percentuali (dal 22 al 24 per cento), mentre dal 1o gennaio 2018 vi sarebbe l'aumento di un ulteriore punto percentuale (dal 24 al 25 per cento); è stato invece soppresso l'ulteriore incremento di 0,5 punti percentuali dal 1o gennaio 2018. Sono state inoltre ridotte della metà – da 700 a 350 milioni di euro – le maggiori entrate previste a decorrere dal 2018 mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.
  Viene a tal fine modificato il citato comma 718 della legge di stabilità 2015 in più punti:
   con una prima modifica alla lettera a), l'aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di tre punti percentuali (dal 10 al 13 per cento) a decorrere dal 1o gennaio 2017 è posticipato al 2018;
   con una modifica alla lettera b), l'aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2017 è posticipato al 1o gennaio Pag. 922018, anno in cui si somma con l'aumento di un ulteriore punto percentuale già previsto a legislazione vigente (cioè dal 22 al 25 per cento); è inoltre introdotto un nuovo aumento di 0,9 punti percentuali dal 1o gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento).

  Illustrando gli effetti finanziari di tali previsioni evidenzia come la differenza tra gli effetti della clausola modificata dalla legge di stabilità 2016, e quelli della nuova clausola è, per il 2017: –15.133 milioni di euro; per il 2018: 0; per il 2019: +3.679 milioni di euro.
  Il comma 2 dell'articolo 85 elimina inoltre l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018 già previsto dall'articolo 1, comma 626, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), il quale viene abrogato.
  L'articolo 86 quantifica in 1.600 milioni di euro per il 2017 le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera.
  Passando ad illustrare la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ricorda preliminarmente che essa è costituita:
   dallo stato di previsione dell'entrata;
   dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;
   dal quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

  In tale ambito gli articoli da 88 a 104 recano l'approvazione dei singoli stati di previsione dell'entrata e della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.
  Ciascuno stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:
   la nota integrativa al bilancio di previsione, contenente gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese; per le entrate, la nota illustra i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse; per la spesa, la Nota integrativa – per la quale è stata superata l'articolazione in due sezioni, ai sensi del decreto legislativo n. 90 del 2016, con sostanziale conferma dei contenuti – espone le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza (DEF) e nel DPCM relativo alla definizione degli obiettivi di spesa dei singoli Ministeri, di cui al nuovo articolo 22-bis; il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, indicando, per ciascuna unità, le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, nonché i riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna unità elementare di bilancio, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;
   l'elenco, per ogni programma, delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter;
   il riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale;
   il budget dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e Pag. 93il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

  Di tali elementi informativi è richiesto l'aggiornamento al momento dell'approvazione della legge di bilancio.
  In tale ambito rileva in primo luogo come per il 2017, a legislazione vigente, il saldo netto da finanziare – corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali – presenta un disavanzo di 23,6 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio 2016 (che indicava un SNF pari a 38,4 miliardi) che rispetto al dato assestato (39,8 miliardi).
  Nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie nel corso del triennio (da 500,9 a 522,7 miliardi nel 2019, dovuto in larga parte al favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno) viene evidenziato un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta a 16,6 miliardi di euro nel 2018 e a circa 2,4 miliardi nel 2019.
  Le spese finali evidenziano, invece, una decrescita nel triennio, dai 597,1 miliardi del 2017 ai 594,6 miliardi del 2019.
  In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, mostra un disavanzo pari a 88,3 miliardi di euro nel 2017, a 69,2 miliardi nel 2018 e a 52,5 miliardi nel 2019. La differenza rispetto al corrispondente valore in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti incassi.
  Segnala che, in applicazione della riforma della legge di contabilità, le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato (innovando rispetto a quanto previsto nei precedenti esercizi finanziari, in cui i dati erano presentati sia al netto che al lordo delle regolazioni). Tali voci trovano esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.
  Il disegno di legge di bilancio fissa inoltre l'indebitamento netto nominale – come ricorda la relazione illustrativa – ad un livello pari al –2,3 per cento del PIL nel 2017, al –1,2 per cento del PIL per il 2018 e a –0,2 per cento del PIL per il 2019.
  In coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di –38,6 miliardi nel 2017, –27,2 miliardi nel 2018 e –8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza.
  In termini di competenza, i provvedimenti della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto-legge n. 193 del 2016) comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alla legislazione vigente di oltre 15 miliardi nel 2017, di 10,6 miliardi nel 2018 e di 6,3 miliardi nel 2019.
  Ciò è dovuto al fatto che, per effetto delle disposizioni adottate, è attesa una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 (da 573,6 miliardi a legislazione vigente a circa 568 miliardi). Per gli anni successivi, è previsto invece un incremento delle entrate finali di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019.
  Le spese finali, invece, sono attese in aumento rispetto all'andamento tendenziale a legislazione vigente, per circa 9,5 miliardi nel 2017 (da 597,1 miliardi a legislazione vigente a 606 miliardi), di 14,5 miliardi nel 2018 e di 10,9 miliardi nel 2019.
  Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), oggetto dell'articolo 88 del disegno di legge, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontano a 573.553 milioni nel 2017, a 582.135 milioni nel 2018 e a 592.242 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione.
  Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2016, pari a 565.971 milioni, le Pag. 94entrate finali del 2017 presentano un incremento complessivo di 7.582 milioni. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 13.346 milioni in parte compensate dalla riduzione delle entrate extra tributarie per 5.084 milioni e dagli introiti da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali che evidenziano un decremento di 681 milioni.
  Per quanto riguarda, in particolare, l'evoluzione delle entrate di natura tributaria, questa dipende in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno. L'incremento nel triennio è dunque per lo più riconducibile all'evoluzione prevista a legislazione vigente nel 2017. Un contributo positivo, seppure modesto, è dovuto comunque anche agli effetti della manovra negli anni successivi.
  Rispetto al bilancio a legislazione vigente, il decreto-legge n. 193 del 2016 e la manovra determinano, per le entrate finali, una riduzione per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 e un incremento di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019.
  Al riguardo segnala come incida, in particolare nel 2017, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale – sottolinea la relazione illustrativa – pari a oltre 15,1 miliardi.
  Le maggiori risorse derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e per la razionalizzazione delle attività di riscossione spiegano in larga parte l'incremento delle entrate ascrivibili alla manovra negli esercizi successivi. In particolare, il decreto-legge n. 193 prevede entrate da recupero di evasione per 2.260 milioni nel 2017, 4.430 milioni nel 2918 e 2.970 milioni nel 2019. Ulteriori entrate sono ascrivibili alle cartelle erariali per 1.560 milioni nel 2017, 312 milioni nel 2918 e 234 milioni nel 2019.
  Tali risorse sono destinate al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, come già illustrato, mediante la proroga e il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico; l'introduzione di una nuova disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese; la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici.
  Per le entrate extra-tributarie, le previsioni integrate presentano un andamento in linea con le stime a legislazione vigente.
  Per il 2017, incide sulle entrate extra tributarie, in particolare, la disposizione introdotta nella prima sezione che prevede l'autorizzazione, per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione in banda 900 e 1800 Mhz, al cambio di tecnologia, con la contestuale proroga delle concessioni in essere al 2029, stabilendo il pagamento anticipato ed in unica soluzione dei contributi dovuti per l'intero periodo della concessione.
  Considerando le entrate per categorie economiche, evidenzia come, con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2016 sia dovuta in gran parte alle prospettive di aumento degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari, contrapposte a valutazioni di riduzione del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito, quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico e dell'evoluzione del gettito monitorato nel corso del 2016.
  Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, evidenzia l'incremento previsto per le entrate rientranti nella categoria relativa ai recuperi, rimborsi e contributi, principalmente per effetto dell'aumento del concorso alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali definito dalla legislazione vigente, nonché delle sanzioni amministrative connesse alla riscossione delle imposte indirette.Pag. 95
  Analizzando le principali imposte, nel bilancio 2017, integrato con gli effetti della manovra, il gettito IRPEF viene indicato in 193.093 milioni (+2 per cento rispetto al dato assestato 2016), il gettito IRES in 41.689 milioni (-4,9 per cento), mentre quello IVA è indicato in 146.156 milioni (+3,5 per cento).
  In questo contesto ricorda che – ai sensi dell’’articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 – allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.
  Il rapporto, redatto dalla Commissione istituita con decreto del MEF il 28 aprile 2016, dopo aver chiarito la metodologia utilizzata per individuare le spese fiscali da monitorare, elenca un totale di 444 spese fiscali, suddivise in 20 missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato. Sono riportate inoltre le spese fiscali locali (166), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.
  Per ogni voce sono indicati la norma di riferimento, la descrizione della misura, il tipo di tributo (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc.), il termine di vigenza, la natura della misura di agevolazione (esenzione, deduzione, detrazione di imposta, crediti di imposta, imposte sostitutive, rimborso di imposta, riduzioni di aliquota, differimento di imposta), gli effetti finanziari sul gettito (negli anni 2017, 2018 e 2019), il numero dei beneficiari (frequenze), l'importo pro-capite, i soggetti e le categorie dei beneficiari (persone fisiche, giuridiche, enti non commerciali, ecc.), se si tratta di spese fiscali in vigore da più di 5 anni.
  Il Rapporto non indica il valore complessivo degli effetti delle spese fiscali in termini di gettito. La Commissione ha ritenuto, infatti, in accordo con la dottrina internazionale, che la quantificazione delle spese fiscali in termini finanziari sia oggetto di un certo margine di arbitrio nelle scelte metodologiche. Tra i motivi a supporto ricorda che la somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde all'effetto combinato delle stesse a causa dell'influenza reciproca (esternalità) tra i vari interventi. Inoltre talora la stima degli effetti in termini di gettito delle singole misure non è quantificabile per ragioni tecniche oppure per la loro trascurabile entità.
  La missione che presenta il numero più elevato di spese fiscali (111) è «politiche economico-finanziarie e di bilancio», seguita dalla missione «competitività e sviluppo delle imprese» (59), dalla missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (51) e dalla missione «politiche per il lavoro» (49).
  Oltre all'elenco delle 444 spese fiscali vigenti, con i medesimi indicatori sono elencate le spese fiscali in scadenza nel 2016 (24), le spese fiscali entrate in vigore nel 2015 (40), le spese fiscali introdotte nel primo semestre del 2016 (3), le spese fiscali relative ai tributi locali, distinte per tributo (166).
  Tra i vari modelli teorici di riferimento per individuare le spese fiscali (richiamati nel Rapporto), la Commissione ha scelto di utilizzare il metodo del sistema fiscale vigente (current tax law). Pertanto, per ciascuna disposizione agevolativa, è stato valutato se essa rappresenti o meno un elemento di carattere strutturale, riferendosi cioè all'assetto di base (normale) del tributo, oppure segni un allontanamento da tale assetto. La valutazione è basata, da un lato, sull'esame di carattere sistematico del tributo, a partire dalle norme istitutive e della loro giustificazione da parte del legislatore (relazioni di accompagnamento e altri documenti ufficiali); dall'altro sulla considerazione della portata dimensionale della disposizione, sia sotto il profilo delle implicazioni finanziarie in termini di gettito, sia del numero dei soggetti destinatari del provvedimento.
  Un impatto finanziario molto elevato e un'ampia platea di beneficiari sono stati considerati un elemento di rilievo per escludere che possa trattarsi di un trattamento Pag. 96di natura particolare e la disposizione possa essere pertanto qualificata come spesa fiscale. Ci si è anche affidati all'esame letterale della disposizione, poiché in alcuni casi l'intenzione del legislatore di concedere un trattamento particolare, in deroga alla struttura di base e alla natura del tributo, emerge con chiarezza dalla formulazione della norma.
  Infine, per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), oggetto dell'articolo 89 del disegno di legge segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come la dotazione dell'Agenzia delle entrate (di cui al capitolo 3890) preveda uno stanziamento di circa 2.975 milioni, con un definanziamento di 30 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, rispetto al bilancio a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda invece l'Agenzia del demanio il capitolo 3901 espone uno stanziamento di 89 milioni, con un definanziamento di 1 milione per ciascun anno del triennio.
  Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il capitolo 3920 espone uno stanziamento di 887 milioni, con un definanziamento di 10 milioni per ciascun anno del triennio.
  Al Fondo da destinare alla CONSOB per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (capitolo 1599) sono destinati 250 milioni per ciascun anno del triennio.
  Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF) il capitolo 3845 reca stanziamenti per 247 milioni nel 2017 e nel 2018 e per 216 milioni nel 2019.
  Nel disegno di legge di bilancio per il 2017 sono inoltre previsti stanziamenti per il finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA.
  Per quanto riguarda i rimborsi IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.070 milioni.
  Per quel che attiene invece ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanzia risorse per 2.620 milioni per ciascuna annualità.
  Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali risultano pari a 16.132 milioni.
  Le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 27.775 milioni nel 2017, 27.611 milioni nel 2018 e 27.605 milioni nel 2019.
  Con riferimento alle risorse stanziate per il finanziamento dei crediti di imposta, segnala il capitolo 3887 (relativo al credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie – rivalutazione di quote in Banca d'Italia), dotato di 1.534 milioni nel 2017, 1.148 milioni nel 2018 e 804 milioni nel 2019.
  Nel disegno di legge di bilancio sono inoltre esposti stanziamenti relativi a diversi altri crediti d'imposta:
   crediti d'imposta fruiti dagli esercizi ricettivi, dalle agenzie di viaggio e dai tour operator per i costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (capitolo 7766): dotato di 15 milioni;
   crediti d'imposta fruiti dalle imprese turistico-alberghiere per i costi sostenuti per gli interventi destinati alla ristrutturazione edilizia ed alla riqualificazione del settore (capitolo 7767), dotato di 50 milioni a legislazione vigente. Per effetto delle disposizioni contenute nella Sezione I si prevede una riduzione di 8 milioni nel 2017 e un incremento di 52 milioni nel 2018 e di 87 milioni nel 2019.
   credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (capitolo 7801), dotato Pag. 97di 519 milioni nel 2017 e di 547 milioni nel 2018 e nel 2019. Per effetto delle disposizioni contenute nella Sezione I si prevede un incremento di 727 milioni nel 2018 e nel 2019.

  Segnala inoltre il capitolo 7818, relativo ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, dotato di 408 milioni nel 2017 e nel 2018 e di 204 milioni nel 2019 e il capitolo 7819 relativo al credito d'imposta fruito dai soggetti IRES e IRPEF per l'ACE, a riduzione dell'IRAP, dotato di 78 milioni nel 2016, per il quale rispetto al bilancio a legislazione vigente si prevede un incremento degli stanziamenti nel 2018 e nel 2019 per effetto delle disposizioni contenute nella Sezione I (106 milioni nel 2018 e 136 milioni nel 2019).
  Per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, segnala che i capitoli relativi al Corpo e al suo adeguamento operativo (cap. 4315 e 4282), nell'ambito del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», sono stati definanziati rispettivamente di 4,1 e di 1,1 milioni, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e prevedono uno stanziamento di circa 28 milioni e di circa 7 milioni per il triennio.
  Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (capitolo 3833), istituito dalla legge di stabilità 2014 nel quale sono destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanze, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, è stato completamente definanziato di 565 milioni annui: l'importo complessivo è utilizzato a copertura degli oneri della manovra. (nota al capitolo 3833 nella Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del MEF)
  Il capitolo utilizzato per il pagamento delle spese derivanti dai contenziosi (2127) è stato finanziato in aumento di 60 milioni per l'anno 2017: la nota riferisce che la somma aggiuntiva è necessaria alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania.
  Il comma 16 dell'articolo 104 stabilisce che le somme destinate al CONI per il finanziamento dello sport (capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), nonché quelle destinate alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico per il finanziamento del monte premi delle corse (capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), affluiscono, fino alla adozione del decreto di destinazione di tali somme ai predetti enti (ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004) alle entrate derivanti da giochi pubblici.
  Nel riservarsi di formulare una proposta di relazione sul provvedimento, propone di fissare nella mattinata di domani il termine per la presentazione degli emendamenti alle parti del provvedimento relative agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

  Daniele PESCO (M5S) non crede che, seguendo tale tempistica, il gruppo M5S potrà presentare direttamente presso la Commissione Finanze emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio, auspicando che sia possibile presentare le proposte emendative al provvedimento anche direttamente presso la Commissione Bilancio.

  Maurizio BERNARDO, presidente, chiarisce che tutti gli emendamenti al disegno di legge di bilancio possono essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, rilevando, al riguardo, come la maggior parte delle proposte emendative sia di solito presentata direttamente presso la V Commissione. Rileva inoltre come l'organizzazione dei lavori in sede consultiva sul provvedimento debba coordinarsi con l'organizzazione dei lavori per l'esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, Pag. 98del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016.

  Daniele PESCO (M5S) stigmatizza come il Parlamento sia costretto ad esaminare contemporaneamente: il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale determina maggiori entrate che sono utilizzate dal Governo a copertura di misure recate dal disegno di legge di bilancio prima ancora che lo stesso decreto-legge sia formalmente convertito; il medesimo disegno di legge di bilancio, nonché i due decreti-legge recanti misure per le aree del centro Italia colpite dai recenti eventi sismici.
  Sottolinea quindi come tale modo di procedere del Governo stia mettendo gravemente in difficoltà il Parlamento nello svolgimento della sua attività legislativa.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce dell'andamento del dibattito, avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti del disegno di legge C. 4127-bis, recante il bilancio 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, è fissato alle ore 10 di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.