CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2016
720.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 novembre 2016. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che, per il gruppo Misto-Alternativa Libera-Possibile, il deputato Tancredi Turco entra a far parte della I Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.
  In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.
  In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione n. 2 e n. 8 contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di Pag. 5altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Domenico MENORELLO (CI), relatore, osserva che si deve in via preliminare ricordare, come già comunicato dal Presidente, che, con la recente riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva in precedenza, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
  La prima sezione – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo Pag. 621 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.
  Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
  Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1-quinquies dell'articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio. Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all'articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell'ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
  Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.
  I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già prevista dalla legge n. 196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo, Pag. 7a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.
  Passando ad esaminare il contenuto della prima sezione, quanto ai profili di competenza della I Commissione, rileva che all'articolo 21 si prevedono sensibili stanziamenti pluriennali di circa 11 miliardi di euro in materia di interventi strategici sui seguenti settori: a) trasporti e viabilità, b) infrastrutture, c) ricerca, d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico, e) edilizia pubblica e scolastica, f) attività industriale ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, h) prevenzione del rischio sismico.
  A fronte di una sì ampia gamma di risorse la facoltà attribuita al Governo di decidere nel merito degli interventi finanziabili dovrebbe assicurarne, ove necessario, il raccordo con le Regioni interessate nelle materie in cui è prevista anche una competenza regionale ex articolo 117 della Costituzione, quali quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) del citato articolo 21.
  L'articolo 22 prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato. La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni. Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali. I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani. Il comma 1 inserisce l'articolo 26-bis nel testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che consente l'ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare: un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, da mantenere per almeno 2 anni; un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni; una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici. Sono richieste le seguenti, ulteriori condizioni per i soggetti predetti. Essi devono: dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi degli importi corrispondenti agli investimenti o donazioni di cui alle lettere a), b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi predetti per effettuare un investimento o una donazione filantropica, secondo i criteri delle richiamate lettere a), Pag. 8b) e c), entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui sono titolari e beneficiari (di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia. Il comma 2 dell'articolo 26-bis demanda l'individuazione della procedura per l'accertamento dei predetti requisiti (su richiesta dello straniero) ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre stabilisce che lo straniero debba presentare i seguenti documenti: copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; documentazione comprovante la disponibilità della somma minima necessaria ad effettuare investimenti e donazioni (di cui al comma 1, lettera c), numero 1) dell'articolo 26-bis), e che la somma in questione può essere trasferita in Italia; certificazione della provenienza lecita dei medesimi fondi; dichiarazione scritta contenente l'impegno a utilizzare i fondi per lo scopo di legge (effettuare un investimento o una donazione filantropica, di cui al comma 1, numero 2), che contenga una descrizione dettagliata delle caratteristiche e del destinatario/destinatari dell'investimento o donazione. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-bis si prevede che l'autorità amministrativa individuata con le disposizioni attuative delle norme in esame, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione «visto investitori». Il comma 4 dell'articolo 26-bis dispone il rilascio, al titolare del visto per investitori, di un permesso di soggiorno biennale conforme alla normativa nazionale, recante la dicitura «per investitori» e revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa competente (individuata con il decreto di cui al comma 3: rectius comma 2) comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia. Si dispone con il comma 5 dell'articolo 26-bis che il permesso di soggiorno «per investitori» è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa competente, della documentazione comprovante che la somma da destinare a investimenti o donazioni filantropiche è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari individuati dalla legge. Per il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del comma 6, l'autorità amministrativa competente, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno. Infine con le disposizioni del comma 7, secondo le ordinarie regole relative all'immigrazione, – ai sensi dell'articolo 29, comma 4 del Testo unico – è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con cui è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso dell'articolo 29 del Testo unico. Ad essi è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico. I commi da 5 a 7 e da 10 a 12 dell'articolo 22 introducono un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero. Il comma 8 dell'articolo 22 affida a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi intende usufruire delle agevolazioni trasferendo la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 24-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi, introdotto dal medesimo articolo Pag. 922 del disegno di legge in esame, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali. Il comma 9 affida a un decreto dei medesimi ministeri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno), nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, l'individuazione di forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
  L'articolo 50 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Le risorse si aggiungono a quelle già stanziate nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative. Si segnala, in proposito, che rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 39,6 milioni di euro del capitolo 2108, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità). Il predetto capitolo è al contempo definanziato di circa 580 mila euro per il 2018 e di circa 503 mila euro nel 2019. Nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, a 19,7 milioni per il 2018 e a 17,1 milioni di euro per il 2019.
  L'articolo 52, commi 1-2 e 4-5 reca disposizioni concernenti l'istituzione di un Fondo per finanziare in particolare (comma 2): la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate. Per tale finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018. In tale ambito, la dotazione del Fondo per le finalità di cui al citato comma 2 è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel dettaglio, per quanto riguarda i profili di più stretta competenza della Commissione, il comma 1 dispone lo stanziamento complessivo destinato alle finalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018. Il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. La dotazione del Fondo è pari a: 1,48 miliardi per il 2017; 1,93 miliardi a decorrere dal 2018. Il Fondo è ripartito con uno (o più) decreti del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c)): la copertura (ma la disposizione – con termine che va precisato – recita: «la determinazione») degli «oneri aggiuntivi» (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità) per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 nonché per «i miglioramenti economici» del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; la definizione del finanziamento – per il 2017 e dal 2018 – di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma Pag. 104 del decreto legislativo n. 165 del 2001); la definizione dell'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero – alternativamente – finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate.
  L'articolo 54 proroga fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7 e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).
  L'articolo 57 istituisce un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione d'interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7).
  L'articolo 60, commi 1-7, prevede il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite: individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip; sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il Ministero dell'economia e delle finanze procede come acquirente unico; estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica. Nel dettaglio relativamente alle misure di centralizzazione delle stazioni appaltanti, l'articolo 60 specifica ulteriormente quanto previsto, fra l'altro, dall'articolo 37 del nuovo Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella misura in cui, al comma 5 della citata disposizione, si consente che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si renda obbligatorio il ricorso alla Consip per «ulteriori amministrazioni», si dovrebbe prevedere che qualora la portata di tale norma possa riferirsi anche alle Amministrazioni regionali, si proceda preventivamente ad un raccordo con le medesime.
  L'articolo 61, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 63, comma 4, nonché gli articoli 65, commi 26 e 30, e 66, prevedono un riparto dei fondi a favore dei Comuni.
  L'articolo 64, comma 5, lettera c), prevede il riparto del Fondo di solidarietà per euro 1.885.643.345,70 sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica, ma circoscrivendo detta distribuzione «ai comuni delle regioni a statuto ordinario». All'articolo 65 appare da valutare Pag. 11la giustificazione dei trattamenti specifici disposti per alcune regioni a statuto speciale, con particolare riferimento ai commi 21 e 22.
  I commi 7 e 8 dell'articolo 74 autorizzano la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Inoltre, prevedono la possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.
  L'articolo 79 istituisce un fondo allocato sul bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Si prevede una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017.
  L'articolo 80 dispone uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo.
  L'articolo 84 introduce la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento e accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio. Il testo proposto utilizza, per il vero, la locuzione «stranieri irregolari», che andrà opportunamente precisata con il termine «immigrati».
  Passando ad esaminare la seconda sezione, osserva che la riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento. Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto: dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno; delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a); dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio «integrato», che costituirà l'unità di voto. L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La dotazione finanziaria dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d'investimento. Con la riforma, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in «rimodulabili» e «non rimodulabili», in favore di una più Pag. 12puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie: oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).
  Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.
  Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).
  Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare. Si segnala che, a partire da questo esercizio, avvalendosi della possibilità di riorganizzare missioni e programmi delle amministrazioni (ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196 del 2009), come riformata dal recente decreto legislativo n. 90 del 2016), il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno varia rispetto allo scorso anno (7 missioni e 15 programmi). Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2017 prevede spese finali, in conto competenza, nel bilancio integrato pari a 21.018,4 milioni di euro per il 2017, 20.638,1 milioni per il 2018 e 20.499,8 milioni per il 2019.
  Evidenzia le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa cosiddette integrate del nuovo disegno di legge di bilancio. Sulla base delle nuove norme di contabilità, infatti, le previsioni di spesa della seconda sezione, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un dato di bilancio integrato. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2017, il disegno di legge di bilancio in esame espone, a legislazione vigente (BLV), per lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella 8), al netto del rimborso delle passività finanziarie, spese finali pari a 20.715,5 milioni di euro, in riduzione del 6,4 percento rispetto alle previsioni assestate 2016 (-1.428,4 mln di euro). Con le modifiche apportate dalla II Sezione, le previsioni finali di spesa del Ministero dell'interno ammontano a 21.018 milioni di euro, in aumento di 292,6 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente (BLV). Il Ministero dell'interno si è avvalso della possibilità di procedere a variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, che incrementano le previsioni finali di spesa del Ministero di 292,6 milioni di euro per il 2017, dei quali si darà conto in dettaglio analizzando le singole Missioni. Per gli anni successivi le variazioni comportano riduzioni di spesa pari a 26 milioni nel 2018 e 24,4 milioni nel 2019. In questa sede, si può anticipare che gli effetti della sezione II nel triennio sono imputabili, al rifinanziamento di 320 milioni Pag. 13di euro per il 2017, per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2) e ai risparmi di spesa previsti per tutti i Ministeri ai sensi dell'articolo 61 della sezione I del disegno di legge di bilancio, che per il Ministero dell'interno sono pari a 27,4 milioni nel 2017, 26 nel 2018 e 24,4 nel 2019. A questi due dati si devono aggiungere poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge, che nel caso specifico del Ministero dell'interno sono pari a 10,4 milioni di euro nel 2017, 73,9 milioni nel 2018 e 69,5 milioni di euro nel 2019. In proposito, si evidenzia tuttavia che i dati esposti nella sezione II del bilancio includono anche gli effetti finanziari delle disposizioni oggetto di stralcio nella seduta del 2 novembre 2016, che per il Ministero dell'interno ammontano a 8,5 milioni di euro nel 2017. Il disegno di legge di bilancio – integrato degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione – propone, dunque, stanziamenti complessivi per il Ministero pari a 21.018,4 per il 2017 (in riduzione di 1.125,4 mln rispetto ai dati dell'assestamento 2016), 20.638,1 milioni per il 2018 e 20.499,8 milioni per il 2019. Gli stanziamenti finali dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2017, in conto competenza, risultano pari al 3,5 per cento della spesa finale del bilancio statale (in lieve flessione rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Quanto alle previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero dell'interno, per il 2017, a raffronto con i dati dell'assestamento dell'esercizio 2016, si evidenziano altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa cosiddette integrate del nuovo disegno di legge di bilancio. Da una analisi delle dotazioni finanziarie, si evince come, anche per l'esercizio finanziario 2017, la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (circa il 42 per cento), in quanto essa comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali. A seguire, la Missione Ordine pubblico e sicurezza pesa per un 35,2 per cento sul totale delle spese del Ministero. La missione che è maggiormente interessata da un significativo aumento degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 è Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che all'interno dello stato di previsione del Ministero cresce dal 6,2 nel 2016 al 10 per cento nel 2017.
  Passa ad un'analisi più dettagliata delle previsioni di spesa per ciascuna missione e relativi programmi. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio è assegnata una dotazione pari a 570,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio 2016 (+ 13,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2016) e quasi integralmente corrispondente (+0,5 milioni) ai dati dell'assestamento 2016. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 542,3 milioni di euro nel 2018 e a 515,7 milioni di euro nel 2019. Le sezioni I e II della legge di bilancio non apportano variazioni ai predetti stanziamenti. Lo stanziamento finale coincide dunque con quello a legislazione vigente. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali è assegnata una dotazione pari a 8.863,5 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-1.014,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e –1.389,3 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 8.843,2 milioni di euro nel 2018 e a 8.827,0 milioni di euro nel 2019. La missione continua ad essere articolata in 3 programmi di spesa, modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio: 2.1. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8); 2.2. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti Pag. 14delle autonomie locali (3.9); 2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione. La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento pari a 1,5 milioni di euro nel 2017, 3,5 milioni di euro nel 2018 e 8,5 milioni di euro nel 2019. Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece un incremento di 8,5 milioni di euro nel 2017, di 73,9 milioni di euro nel 2018 e di 69,5 milioni di euro nel 2019. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 8.870,5 milioni di euro nel 2017, 8.913,6 milioni di euro nel 2018 e 8.888,0 milioni di euro nel 2019. Il definanziamento operato dalla sezione II (-1,5 milioni nel 2017, –3,5 nel 2018 e –8,5 nel 2019) riguarda il programma 2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10). L'incremento ascrivibile agli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I (di 8,5 milioni nel 2017, 73,9 milioni nel 2018 e 69,5 milioni di euro nel 2019) riguarda anch'esso il programma 2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10). Sono in particolare interessati i seguenti capitoli: – cap. 1322: Trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale IRPEF a seguito di modifiche normative della disciplina IRPEF, aumentato di 71,1 milioni di euro per il 2018 e 69,5 milioni per il 2019 (dotazione finale: 2017: 133,0 milioni; 2018: 191,4 milioni; 2019: 190,2 milioni); cap. 1331/5: Erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province (somme da assegnare al comune di Lecce in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291/2015), incrementato di 8,5 milioni di euro per il 2017 e 2,8 milioni per il 2019 (dotazione finale: 2017: 10,8 milioni; 2018: 4,0 milioni; 2019: 1,2 milioni).
  Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione Ordine pubblico e sicurezza è assegnata una dotazione pari a 7.422,1 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-120,7 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e –430,4 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 7.371,9 milioni di euro nel 2018 e a 7.291,2 milioni di euro nel 2019. La missione continua ad essere articolata in 3 programmi di spesa, la cui denominazione resta invariata rispetto al bilancio 2016: 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8); 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica; 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia. La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento pari a 20,9 milioni di euro nel 2017, 17,5 milioni di euro nel 2018 e 10,9 milioni di euro nel 2019. Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece un incremento per il solo 2017 di 1,9 milioni di euro. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 7.403,0 milioni di euro nel 2017, 7.354,4 milioni di euro nel 2018 e 7.280,2 milioni di euro nel 2019. Si segnala inoltre che le disposizioni della sezione I (articolo 52, comma 2, e articolo 80) istituiscono due nuovi Fondi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati, tra l'altro, al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'acquisto di mezzi strumentali per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I predetti fondi sono allocati nell'ambito della missione 23. In relazione alla missione Ordine pubblico e sicurezza nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il definanziamento operato dalla sezione II (-20,9 milioni nel 2017, –17,5 nel 2018 e –10,9 nel 2019) riguarda: il programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che registra un definanziamento di 11,1 milioni di euro nel 2017, 10, 7 milioni di euro nel 2018 e 4,1 milioni Pag. 15di euro nel 2019 (dotazione finale: 2017: 6.367,8 milioni; 2018: 6.325,5 milioni; 2019: 6.250,3); il programma 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, che registra un definanziamento di 3 milioni di euro nel 2017, 4,5 milioni di euro nel 2018 e 4,5 milioni di euro nel 2019 (dotazione finale: 2017: 429,4 milioni; 2018: 422,3 milioni; 2019: 421,7); il programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, che registra un definanziamento di 6,8 milioni di euro nel 2017, 2,3 milioni di euro nel 2018 e 2,3 milioni di euro nel 2019 (dotazione finale: 2017: 605,9 milioni; 2018: 606,8 milioni; 2019: 608,3 milioni). L'incremento ascrivibile agli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I (1,9 milioni di euro per il 2017) riguarda: il programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che registra un incremento conseguente alle disposizioni della sezione I di 1,2 milioni di euro per il 2017, che interessa pressoché integralmente il cap. 2501, Competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato al netto dell'IRAP; il programma 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, che registra un incremento conseguente alle disposizioni della sezione I di 0,3 milioni di euro per il 2017, relativo al cap. 2534, Fondo per le competenze accessorie per il personale dell'Arma dei Carabinieri al netto dell'IRAP; il programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, che registra un incremento conseguente alle disposizioni della sezione I di 0,3 milioni di euro per il 2017, relativo al cap. 2538, Fondo per le competenze accessorie per il personale della Guardia di finanza al netto dell'IRAP.
  Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione Soccorso civile è assegnata una dotazione pari a 1.925,4 milioni di euro, con una lieve riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-5,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e –17,5 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 1.941,3 milioni di euro nel 2018 e a 1.927,3 milioni di euro nel 2019. La missione continua ad essere articolata in 2 programmi di spesa: 4.1. Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2); 4.2. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3). La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento pari a 4 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mentre le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sul programma. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 1.921,3 milioni di euro nel 2017, 1.937,3 milioni di euro nel 2018 e 1.923,3 milioni di euro nel 2019. Il definanziamento operato dalla sezione II (4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) incide sul programma 4.2 Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione.
  Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 1774,0 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2016 (+458,1 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e +395 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 1.734,8 milioni di euro nel 2018 e a 1.732,3 milioni di euro nel 2019. La sezione II della legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un rifinanziamento pari a 320 milioni di euro nel 2017, mentre le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sul programma. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 2.094,0 milioni di euro nel 2017, 1.734,8 milioni di euro nel 2018 e a 1.732,3 milioni di euro nel 2019. Il rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 della sezione II riguarda il cap. Pag. 162351/2 – Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri, che a legislazione vigente dispone di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. La dotazione finale del cap. 2351/2 risulta dunque pari a 1.320 milioni per il 2017 e 1.000 milioni per il 2018 ed il 2019. Lo stanziamento è altresì comprensivo dell'incremento di 200 milioni di euro a regime per adeguamento al fabbisogno. Anche il cap. 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dotato di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, secondo quanto risulta da una nota, è stato incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 per adeguamento al fabbisogno.
  Secondo l'allegato al disegno di legge di bilancio relativo al Ministero dell'interno (tomo III), l'autorizzazione di spesa di 320 milioni di euro per il 2017 è quella recata dal decreto-legge n. 451 del 1995, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia (cap-pg: 2351/2).
  Si segnala altresì che, in base a quanto indicato nella nota integrativa del bilancio di previsione al programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2): per il cap. 2351/2 – Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri è stata chiesta l'integrazione di 750 milioni di euro per le urgenti ed indispensabili spese dei contratti di gestione delle strutture per l'accoglienza dei cittadini stranieri; per il cap. 2352 – Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo è stata chiesta l'integrazione di 60 milioni di euro per l'accoglienza SPRAR dei posti già ammessi a finanziamento e di ulteriori 10.000 nuovi posti necessari per fronteggiare le continue esigenze; per il cap. 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata chiesta l'integrazione di oltre 114 milioni in ragione del consistente aumento di presenze e dei conseguenti oneri connessi da parte degli enti locali. Si ricorda in proposito che per il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) risultano stanziati nel bilancio integrato 2.094,0 milioni di euro nel 2017, 1.734,8 milioni di euro nel 2018 e a 1.732,3 milioni di euro nel 2019, a fronte di una dotazione di 1.315,8 milioni di euro della legge di bilancio 2016 e di 1.378,1 milioni di euro nell'assestamento 2016.
  Ai Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche è assegnata una dotazione pari a 175,4 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-18,7 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e –15,9 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 173,1 milioni di euro nel 2018 e a 178,4 milioni di euro nel 2019. La missione continua ad essere articolata in 2 programmi di spesa: 6.1 Indirizzo politico (32.2) e 6.2. Servizi ea affari generali delle amministrazioni pubbliche (32.3). La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mentre le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sulla missione. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 174,4 milioni di euro nel 2017, 172,1 milioni di euro nel 2018 e 177,4 milioni di euro nel 2019. Il definanziamento operato dalla sezione II, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, riguarda il programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) e, in particolare, il cap. 3001 – Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione (dotazione finale: 2017: 13,1 milioni; 2018: 12,9 milioni; 2019: 13,1 milioni). Si segnala infine che l'allegato al disegno di legge di bilancio relativo al Ministero dell'interno (AC 4127, tomo III) indica anche i definanziamenti cumulati per gli anni 2020 e successivi.
  Per quanto riguarda le competenze della I Commissione (Affari costituzionali) assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti Pag. 17previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).
  Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione n. 1 compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A partire dall'esercizio finanziario 2017, nell'ambito di tale missione è stato soppresso il programma «Organi a rilevanza costituzionale» (1.2) e le relative risorse finanziarie, destinate al funzionamento di tali organi, sono oggetto di tre nuovi programmi specifici, sempre all'interno dello stato di previsione del MEF. Solo le risorse per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) rimangono nell'ambito della Missione n. 1 e sono ora ricomprese nel programma «Organi costituzionali», già esistente (1.1). In particolare, gli stanziamenti di competenza della Missione a legislazione vigente (BLV) ammontano a circa 2.266,5 milioni di euro per il 2017. All'interno della Missione non sono previste rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (articolo 23, comma 3, lettera a), mentre si registrano variazioni in aumento (determinate ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), pari a complessivi 59,9 milioni di euro. Accanto a ciò gli effetti contabili della prima sezione aumentano le previsioni di spesa della Missione di ulteriori 45 milioni. Pertanto, le previsioni complessive della Missione n. 1, nel bilancio integrato, risultano pari a 2.371,38 milioni di euro nel 2017, 2.242,25 milioni nel 2018 e 2.234,46 nel 2019.Come accennato, a partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi: il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali; il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Quanto agli organi costituzionali, le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 1.1, sono pari a 1.768,31 milioni di euro per il 2017 e si mantengono costanti per il 2018 e 2019. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo. Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) nel 2017 non registrano variazioni particolari rispetto alle previsioni per l'anno 2016. Più in generale, negli ultimi anni le dotazioni degli organi costituzionali si sono mantenute complessivamente entro il livello fissato per l'esercizio finanziario 2010. Inoltre, a partire dall'esercizio 2013, le dotazioni sia della Camera che del Senato sono diminuite ulteriormente rispetto al livello del 2010; in via analoga, a partire dal 2015 la dotazione richiesta dalla Presidenza della Repubblica risulta inferiore rispetto al livello fissato nel 2010. Per quanto riguarda il 2017, le previsioni di spesa relative alla Corte costituzionale registrano un incremento pari a 2,5 milioni di euro. All'interno del programma in esame, si segnala, inoltre, l'invarianza del capitolo 1999, istituito nell'esercizio finanziario 2013, in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio in attuazione della legge n. 243 del 2012: le somme destinate sono pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. A decorrere dal 2017, nell'ambito del programma è allocato il capitolo 2178 (finora ricompreso nel soppresso programma «Organi a rilevanza costituzionale»), destinato alle somme da assegnare al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che Pag. 18risultano pari a 7,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  Quanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a partire dal 2017 – in conseguenza della ristrutturazione del bilancio conseguente all'introduzioni delle «Azioni» quali ulteriori articolazioni dei programmi di spesa – all'interno del programma in esame viene inclusa l'Azione «Riqualificazione periferie e aree urbane degradate», con il conseguente spostamento dei trasferimenti alla Presidenza per l'attuazione del Piano nazionale per riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (capitoli 2097 e 2099), già allocati presso altri programmi all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 1.3, sono pari a 498,15 milioni di euro per il 2017. Per il 2017, all'interno del programma non sono previste rimodulazioni compensative di spese (articolo 23, comma 3, lettera a), mentre la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento a legislazione invariata (articolo 23, comma 3, lettera b), di 59,9 milioni di euro. Il programma è al contempo definanziato di circa 240 mila euro nel 2018 e di circa 1, 4 milioni di euro nel 2019. Accanto a ciò gli effetti contabili della prima sezione aumentano le previsioni, solo per il 2017, di ulteriori 45 milioni. All'esito di tali operazioni, le previsioni complessive del programma nel bilancio integrato risultano pari a 603,1 milioni di euro nel 2017, 473,95 milioni nel 2018 e 466,14 nel 2019. All'interno del programma, le previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 332,28 milioni di euro per il 2017, a 330, 49 mln per il 2018 e 330, 27 milioni di euro per il 2019. La I e la II sezione del disegno di legge di bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, che non registrano per il 2017 scostamenti significativi rispetto alle previsioni di bilancio e assestate 2016. Nell'ambito del programma in esame, si segnalano, inoltre: il rifinanziamento per 60 milioni del cap. 2127, relativo alle somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinate al pagamento delle spese derivanti dai contenziosi, solo per il 2017, le cui previsioni a legislazione vigente risultano pari a 80 milioni di euro. Pertanto, le previsioni del bilancio integrato ammontano a 140 milioni nel 2017 e 80 milioni nel 2018 e 2019. La nota al capitolo chiarisce che la variazione proposta per il 2017 è necessaria alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania; la costituzione di un nuovo capitolo 2095 (Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio per l'attuazione degli interventi relativi al l'organizzazione e allo svolgimento del vertice G/7), le cui risorse ammontano a 45 milioni per il 2017, in dipendenza dell'articolo 57 della sezione I del disegno di legge di bilancio 2017-2019; il rifinanziamento per 1,5 milioni di euro del cap. 2191, relativo alle somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni, per gli anni 2017 e 2018. In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 309, della legge n. 147 del 2013 ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Come anticipato, gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di interesse della I Commissione, si ricordano: gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 16, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano Pag. 19a 1.088,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: 14.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano due Azioni di interesse: Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità), le cui previsioni di spesa nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 20,53 milioni per il 2017, 20, 31 nel 2018 e 17,59 nel 2019. Rispetto a tali stanziamenti, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 39,6 milioni di euro del capitolo 2108. Lo stesso viene al contempo definanziato di circa 580 mila euro per il 2018 e di circa 503 mila euro nel 2019. Pertanto, nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, 19,7 milioni per il 2018 e di 17,1 milioni di euro per il 2019.
  Si ricorda altresì che l'articolo 50 della sezione I del disegno di legge di bilancio prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive in favore delle politiche di pari opportunità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2017, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi dei Fondi europei; Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a 1,04 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 843,3 mila euro. La sezione II del bilancio opera un definanziamento di entrambi i capitoli per ciascun anno, complessivamente pari a 75 mila euro nel 2017, 90 mila nel 2018 e 91 mila nel 2019.
  Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si segnalano, in particolare, le previsioni relative: alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 124 del 2007 nel capitolo 1670 nell'ambito della missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 5.2 Sicurezza democratica (7.4); al Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale (cap. 2185), nell'ambito del programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2), il cui stanziamento di competenza per l'anno 2017 ammonta, nel bilancio a legislazione vigente, a 112,24 milioni di euro. La sezione II del bilancio propone un definanziamento del capitolo di circa 976 mila euro nel 2017 e di 1,9 milioni di euro nel 2018 e nel 2019. Pertanto le previsioni del bilancio integrato risultano pari a circa 111,3 milioni nel 2017, 108,5 milioni nel 2018 e 110,3 milioni di euro nel 2019; alla somma da assegnare alla Scuola nazionale della amministrazione – SNA (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 14,14 milioni di euro per il 2017, 14,13 per il 2018 e 14,18 milioni per il 2019. La sezione II del bilancio propone un definanziamento del capitolo di circa 311 mila euro nel 2017, 337 mila nel 2018 e 342 mila nel 2019. Pertanto le previsioni del bilancio integrato risultano pari a circa 13,8 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; alle spese per l'azione Agenzia per l'Italia digitale nell'ambito del programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4), della Missione 22, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32); alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca previsioni di competenza nel bilancio a legislazione vigente, pari a 4,27 milioni di euro per il 2017, 4,23 per il 2018 e 4.27 per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tali previsioni; alle Pag. 20spese per l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), pari nel bilancio a legislazione vigente a 183,1 milioni di euro per il 2017, (+6,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2016), 181,7 per il 2018 e 181, 9 per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tali previsioni; ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), pari nel bilancio a legislazione vigente a 262,6 milioni di euro per il 2017, (analogamente alle previsioni assestate per il 2016), 261,6 milioni per il 2018 e circa 262 milioni per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tali previsioni; alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020) nell'ambito della missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1, Fondi da assegnare (33.1). Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nel legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) in materia elettorale. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tale stanziamento.

  Andrea CECCONI (M5S) desidera porre due questioni riguardanti aspetti di competenza della I Commissione. La prima riguarda l'articolo 52 e lo sblocco di fondi destinati alla contrattazione collettiva della pubblica amministrazione. Ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco della contrattazione con riferimento agli anni 2015 e successivi e rileva che lo stanziamento disposto dal disegno di legge, a suo avviso già di per sé insufficiente, riguarda solo il triennio 2017-2019 e non copre, quindi, gli anni 2015 e 2016. Si tratta di una disposizione che non tiene conto della sentenza della Corte e di cui la I Commissione dovrebbe rilevare l'illegittimità costituzionale. Sottolinea come sussista anche un aspetto politico della questione, dato che non si restituisce quanto dovuto a cittadini con stipendi non certo elevati, mentre non si vuole intervenire su quanto percepito, ad esempio, dai parlamentari.
  La seconda questione riguarda l'articolo 22 in materia di permesso di soggiorno per coloro che investono nel nostro paese. Si tratta, a suo avviso, di una norma di carattere ordinamentale, dato che non sono certe le stime e che andrebbe stralciata quindi dal disegno di legge di bilancio. Si chiede se si tratti di una fattispecie nuova all'interno del testo unico sull'immigrazione con la previsione di controlli diversi e meno stringenti di quelli previsti per i migranti che sbarcano sulle nostre coste al bordo di barconi.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente al deputato Cecconi che la relazione che la I Commissione dovrà fornire alla Commissione bilancio riguarda aspetti di merito del provvedimento, di competenza della I Commissione medesima, mentre il parere di costituzionalità sarà reso sul testo predisposto per l'esame in Assemblea. Osserva, inoltre, che la disposizione dell'articolo 52 si inquadra all'interno del bilancio pluriennale 2017-2019, oggetto del disegno di legge in esame. Fa presente che a suo avviso l'articolo 22 non reca disposizioni di natura ordinamentale e che la stima delle entrate derivanti dalle medesime disposizioni non è certa in quanto si tratta di una nuova disciplina.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.30.

Pag. 21

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che la Conferenza unificata, in data 3 novembre scorso, ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame, che è in corso di trasmissione da parte della Presidenza della Camera. Avverte altresì che il testo del parere, che è pubblicato sul sito istituzionale della Conferenza, è in distribuzione.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, presenta una prima proposta di parere con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1) che non tiene conto del parere della Conferenza unificata, anche se molte delle osservazioni ivi formulate sono già ricomprese nella sua proposta di parere. Si riserva di presentare nella seduta di domani una nuova proposta di parere che tenga conto sia del suddetto parere che delle osservazioni che emergeranno dal dibattito. Valuta con favore l'impegno che il Governo ha assunto, in sede di Conferenza unificata, di procedere in sintonia con gli enti territoriali, mediante l'istituzione di un tavolo tecnico.
  Nell'illustrare la propria proposta di parere, fa presente che la lunga premessa è dovuta all'esigenza di fornire una sintesi di un provvedimento molto complesso. Le numerose condizioni e osservazioni tengono conto del parere del Consiglio di Stato, anche al fine di evitare successivi contenziosi e hanno lo scopo di permettere di avere una dirigenza della pubblica amministrazione efficiente e innovativa.

  Andrea CECCONI (M5S) anticipa che il suo gruppo trasmetterà informalmente alla relatrice le sue puntuali osservazioni. Ritiene che il lavoro svolto dalla relatrice sia apprezzabile ma non sufficiente a intervenire su un provvedimento a suo avviso viziato all'origine. Rileva, infatti, come non sia possibile avere una riforma a costo zero e come non sia legittimo costituzionalmente l'accentramento di competenze proprie delle Regioni. Osserva che servirà un'intesa blindata con le Regioni per evitare i sicuri ricorsi di queste alla Corte costituzionale. Evidenzia come il provvedimento si basi sulla valutazione del merito dei dirigenti in assenza di direttive sulla valutazione della performance, aspetto prima di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e ora passato al Dipartimento della funzione pubblica che non ha emanato al riguardo le necessarie linee guida. Osserva inoltre l'illogicità di sottoporre a valutazione l'operato di un anno di un dirigente, quando il programma di attività viene talvolta emanato ad agosto.
  In merito alla composizione della Commissione di valutazione, sottolinea come questa sia fuori dai criteri della legge di delega e come sia impossibile che le funzioni ad essa attribuite siano svolte direttamente da soggetti che ricoprono altri alti incarichi e che affideranno, quindi, il compito a funzionari dei loro uffici. Ritiene poi sbagliato prevedere che ruoli del tutto diversi, come quello del dirigente dell'amministrazione centrale e di un ente locale possano essere interscambiabili. Si tratta di una serie di contraddizioni difficilmente rimediabili, come quella che dispone che un piccolo comune con pochi fondi paghi sia il dirigente con valutazione negativa sia colui che lo rimpiazza.
  Non sono sufficienti poi le norme transitorie previste. Si chiede infatti come sia Pag. 22possibile per un ente, a fronte di un percorso di formazione e reclutamento di almeno cinque anni, avere a disposizione un dirigente subito dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.
  A suo avviso, dovrebbe essere prorogato per legge il termine per l'esercizio della delega, per ottenere un provvedimento attuabile e che non sia destinato ad un sicuro fallimento come altri che lo hanno preceduto.

  Roberta AGOSTINI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e desidera porre alcune puntuali osservazioni su un provvedimento così articolato e che forse, a suo avviso, poteva essere diviso in più decreti legislativi.
  Riguardo alla prima condizione del parere della relatrice, ritiene che potrebbero essere previste puntuali e graduali forme di attuazione dello schema, in particolare per gli enti locali. Riguardo poi ai dirigenti privi di incarico, ritiene che debbano essere disposte adeguate garanzie sul piano economico. Osserva che le percentuali relative all'attribuzione di incarichi a soggetti esterni all'ente pubblico siano elevate e che andrebbe perlomeno previsto un criterio che leghi tali percentuali all'esito negativo dell'interpello del personale interno. In merito alla condizione n. 21 sulla predisposizione dei regolamenti attuativi, ritiene che debba essere prevista la consultazione delle organizzazioni sindacali. Sull'osservazione lettera n), sottolinea che dovrebbe essere prevista esplicitamente l'obbligatorietà della motivazione nel caso di mancata proroga di un dirigente con valutazione positiva. Infine, con riguardo all'articolo 8, comma 10, dello schema ritiene che il riferimento ai premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, vada espunto e devoluto alla contrattazione collettiva.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, nel ringraziare i deputati intervenuti per le loro osservazioni, ribadisce che presenterà una nuova proposta di parere da sottoporre alla discussione in Commissione nella seduta di domani.

  Andrea GIORGIS (PD) si riserva di intervenire nella seduta di domani sulla nuova proposta di parere della relatrice.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 8 novembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 193/2016 Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.55.

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