CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

  Luca SANI, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, la relatrice, onorevole Capozzolo, ha svolto la relazione e che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, la Commissione concluderà i propri lavori con l'espressione del parere di competenza nella seduta odierna.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).
  Nell'illustrare tale proposta, osserva, in via preliminare, che essa, muovendo dal presupposto che il decreto-legge contiene – oltre ad una serie di disposizioni in materia fiscale volte a semplificare le procedure di riscossione delle imposte e gli oneri in capo ai contribuenti – anche talune rilevanti misure di carattere finanziario per far fronte ad una serie di esigenze ritenute indifferibili, tra le quali, alcune significative misure che interessano il settore agricolo, reca una serie di indicazioni volte a rafforzare l'incisività delle misure contenute nel testo a beneficio del comparto agricolo.
  In particolare, fa presente che con la proposta si richiede di integrare i contenuti dell'articolo 8, al fine di prevedere che l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione sia volto anche al finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca; si richiede di inserire nel testo disposizioni volte a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore agricolo modificando il funzionamento delle garanzie che ISMEA può concedere e di inserire nel testo disposizioni volte ad estendere la platea dei soggetti abilitati ad erogare operazioni di credito agrario.
  Con il parere si richiede inoltre di intervenire sulla disciplina dei programmi di sviluppo nel settore industriale al fine di assicurare un maggiore sostegno finanziario al settore agricolo, di intervenire sulle disposizioni vigenti in materia di mutui agevolati per investimenti operanti nel settore agricolo e di intervenire, al fine di incrementare le risorse finanziarie destinate all'erogazione dei servizi in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 13 del decreto-legge all'esame, con misure che ridisciplinino l'istituto della prelazione agraria.
  La proposta reca infine l'indicazione di inserire nel testo misure volte ad agevolare nuove forme di impresa che favoriscano l'economia circolare, le start-up innovative agricole e quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, di interventi destinati ad AGEA, e volti a consentire l'accertamento delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, per riassegnare i suddetti fondi al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.

  Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice osservando come le misure contenute nel decreto-legge, anziché semplificare le procedure di accertamento e di riscossione delle imposte introducono oneri ben più penosi in capo agli operatori agricoli. Intende riferirsi, in particolare, alle disposizioni contenute all'articolo 4, che intervengono ad eliminare l'istituto del così detto spesometro introducendo però oneri ben più complessi a carico degli operatori che, a suo avviso, alla prova dei fatti, avranno l'effetto di far svanire in toto i benefici derivanti dalle misure contenute nel disegno di legge di bilancio in materia di cancellazione dell'Irpef agricola.

  Paolo COVA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice evidenziando in primo luogo l'importanza per il comparto agricolo delle misure contenute agli articoli 8 e 13 e osservando come tale proposta sia volta a rafforzarne ulteriormente l'efficacia in quanto i rilievi Pag. 244in essa contenuti sono volti ad introdurre meccanismi per efficientare la concessione del credito agli agricoltori e per destinare le risorse per l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione anche al finanziamento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Replicando poi alla collega Gagnarli, ritiene che gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 4 sugli operatori del settore agricolo saranno piuttosto limitati.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
T.u. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

  Luca SANI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Romanini, ha svolto la relazione introduttiva.
  Fa quindi presente che la X Commissione ha trasmesso un nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, quale risultante dalle proposte emendative approvate. Invita quindi il relatore ad illustrare le modifiche intervenute sul testo, prima di passare a formalizzare una proposta di parere.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, dà brevemente conto delle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito nella seduta di ieri, facendo presente che, all'articolo 1, comma 1, che disciplina l'oggetto della proposta di legge, viene fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali in materia ed è stato introdotto il riferimento alla tutela della trasparenza nell'ambito dell'economia della condivisione.
  Fa poi presente che è stato espunto, in questa disposizione, il riferimento al carattere non professionale dell'attività di ristorazione, che, tuttavia, si ritrova all'articolo 3, comma 8. Sul punto, inoltre, l'articolo 4, comma 3 chiarisce che l'attività di home restaurant è considerata saltuaria.
  All'articolo 2 sono contenute le definizioni di «home restaurant», «gestore», di «utente operatore cuoco» e di «utente fruitore».
  L'articolo 3 pone poi una serie di prescrizioni in capo al gestore, tra le quali segnala: l'obbligo di garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy; l'obbligo di mettere le informazioni nella disponibilità degli enti di controllo competenti; l'obbligo di verificare che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale e che siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant; l'obbligo di verificare che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.
  All'articolo 4, viene chiarito che l'attività è considerata saltuaria e, a tal fine, sono stati mantenuti i limiti di 500 coperti e di 5.000 euro di fatturato all'anno.
  Non sono state apportate modifiche, invece, alle norme che concernono i requisiti soggetti, che richiedono soltanto il possesso da parte degli operatori cuochi dei requisiti di onorabilità.
  Segnala, inoltre, che, all'articolo 5, in materia di requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant, si è introdotto il riferimento al possesso delle caratteristiche di abitabilità ed igiene ai sensi della normativa vigente, in luogo dei requisiti di sicurezza alimentare di cui alla precedente formulazione del testo.Pag. 245
  Fa infine presente che è stato introdotto un nuovo comma in base al quale l'home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.
  Alla luce del dibattito in Commissione nella seduta di ieri e tenuto conto delle modifiche apportate al testo, formula una proposta di parere favorevole alla quale, preso atto favorevolmente delle finalità perseguite con l'intervento normativo, sono apposte tre condizioni volte ad evidenziare l'inadeguatezza dello strumentario predisposto per attuarle (vedi allegato 2).

  Adriano ZACCAGNINI (Misto) dopo aver valutato le modifiche apportate al testo e ad una più attenta riflessione esprime un giudizio fortemente critico sui contenuti del testo all'esame della Commissione. Come già evidenziato nella seduta ieri esso è fortemente discriminatorio nei confronti degli altri operatori presenti sul territorio senza peraltro contenere prescrizioni che consentano di realizzare ricadute positive sul territorio stesso.
  Nella sostanza, l'unica finalità perseguita sarebbe quella di creare comunità in casa propria a svantaggio degli agriturismi e degli altri operatori turistici.
  Dopo aver criticato l'atteggiamento tenuto dal Gruppo MoVimento 5 Stelle che – di regola attento alle esigenze del territorio – sembrerebbe guardare con favore alla proposta all'esame ed incoraggiare atteggiamenti che definisce neo liberisti, ritiene che il Parlamento dovrebbe sospendere l'esame del provvedimento in titolo per dedicarsi invece all'esame delle proposte recanti la regolamentazione quadro in materia di sharing economy.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) precisa che la proposta di inserire l'esame del testo unificato in materia di home restaurant nel calendario dei lavori dell'Aula non è stata certamente avanzata dal suo Gruppo.

  Paolo COVA (PD) preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
  Al riguardo, sottolinea la bontà dell'impianto complessivo del testo all'esame e delle finalità perseguite evidenziando tuttavia l'inadeguatezza di molte delle soluzioni in concreto adottate, delle quali la proposta di parere dà puntualmente conto.
  Conclusivamente, non può tuttavia non sottolineare come la portata dell'intervento sia talmente limitata che difficilmente esso potrebbe produrre effetti distorsivi della concorrenza. Inoltre, alla stregua di ogni altro intervento volto a valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano e il legame tra il consumatore dei prodotti agricoli e il loro territorio d'origine, ritiene che la XIII Commissione non potrebbe che salutare con favore l'approvazione della proposta di legge in titolo.

  Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. In proposito, pur esprimendo la massima condivisione per le finalità perseguite dal testo, che dovrebbe essere volto alla valorizzazione dei prodotti tradizionali, tipici e di qualità, sottolinea tuttavia come l'effettiva attuazione di tali propositi non possa che essere rimessa ai singoli operatori, non disponendo il legislatore di strumenti coercitivi al riguardo.

  Adriano ZACCAGNINI (Misto) dichiara il suo voto di astensione sulla proposta di parere del relatore. Dopo aver criticato la posizione espressa dalla collega Gagnarli che denota di fatto il disinteresse della parte politica alla quale appartiene rispetto alla necessità di indirizzare i consociati verso comportamenti più virtuosi e, nel caso di specie, più rispettosi del territorio e più ecocompatibili, sottolinea l'importanza del parere che la Commissione è chiamata ed esprimere: la disciplina di ciò che è connesso a cibo non può essere semplicemente rimessa al libero dispiegarsi della domanda e dell'offerta e deve essere indirizzata dal legislatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, ricorda, in via preliminare, che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.
  In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.
  In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione sarà esaminata anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) contenuta nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di Pag. 247settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato ieri in ufficio di presidenza, la discussione proseguirà nella giornata di martedì 8 novembre. Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio è fissato alle ore 17 di martedì 8 novembre. Mercoledì 9 novembre si procederà, quindi, alla votazione degli emendamenti che saranno presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti approvati.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, in via preliminare, fa presente che, a seguito della riforma operata dalla legge n. 163 del 2016, a partire da quest'anno i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni.
  La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
  Procede quindi a trattare i contenuti della prima sezione, riferendosi alle disposizioni volte ad incidere su materie afferenti alle competenze della XIII Commissione, e soffermandosi dapprima sulle norme rivolte in via principale al comparto primario e, quindi, sulle norme che, pur rivolte anche ad altri destinatari, producono i loro effetti anche sul comparto agricolo.Pag. 248
  Sotto il primo profilo, fa presente che vengono in causa le disposizioni contenute all'articolo 11 e all'articolo 46.
  L'articolo 11, che rappresenta forse la misura più attesa dal mondo agricolo, introduce l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  La disposizione prevede che, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  In proposito, a testimonianza del ruolo di primo piano giocato dal comparto primario nell'ambito delle politiche legislative poste in essere nella presente legislatura, ricorda che esso ha beneficiato dell'indirizzo orientato alla riduzione della pressione fiscale, ribadito dal Governo con la disposizione in esame, già nel corrente anno finanziario con la soppressione dell'IMU sui terreni agricoli, con l'esenzione dall'IRAP per le imprese agricole e della pesca, con la riforma della tassazione locale sui così detti imbullonati e che, già a legislazione vigente, nel 2017 è prevista una riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24 per cento.
  Passa quindi ad illustrare i contenuti dall'articolo 46, rubricato Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, che rappresenta la seconda misura interamente destinata al settore agricolo e riconosce un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2017.
  Più specificamente, l'articolo riconosce (al comma 1) un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
  L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).
  Sono escluse dall'esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.
  Si prevede, infine, il monitoraggio dell'I.N.P.S. del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il successivo comma 2 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.
  Venendo alle disposizioni che riguardano anche (ma non solo) il settore agricolo, segnala, in primo luogo, l'articolo 2 che, ai commi da 3 a 6, riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal decreto-legge n. 83/2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 Pag. 249per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.
  Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo – utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi – con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.
  Con riferimento al credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 83/2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene rideterminato il limite massimo di spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2019.
  L'articolo 3, rubricato, Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti, proroga le misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).
  In particolare, il comma 1 proroga l'aumento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.
  Il comma 2 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.
  Il comma 3 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano dell'ammortamento di cui al comma precedente e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge e riportato di seguito, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40 per cento.
  Il comma 4 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali (comma 2) e immateriali (comma 3) di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica il bene deve «entrare» attivamente nella catena del valore dell'impresa.
  Il comma 5 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte.
  Il comma 6 ribadisce che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità Pag. 2502016. Pertanto, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
  L'articolo 13 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini). Conseguentemente, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.
  Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa della «Nuova Sabatini» gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti «maggiorati» è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziate dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.
  Si consente infine un incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi.
  L'articolo 15 reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni.
  In particolare, il comma 1 autorizza nel biennio la spesa di 130 milioni di euro (70 nel 2017 e 60 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
  All'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative, ai sensi del comma 2, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico.
  Le citate misure agevolative sono poi oggetto di un'ulteriore facoltà di finanziamento, accordata dal comma 3 al Ministero dello sviluppo economico ed alle Regioni: nell'anno 2017, 120 milioni aggiuntivi possono essere ricavati (70 per l'autoimprenditorialità e 50 per le start-up innovative) dalle risorse del programma operativo nazionale «Imprese e competitività», sui Programmi Operativi Regionali e sulla connessa Programmazione nazionale 2014-2020.
  Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuoverà specifici accordi con le regioni.
  L'articolo 21 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica, con una dotazione di 1.900 milioni Pag. 251di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
  Particolarmente rilevante è la disposizione contenuta all'articolo 61, comma 1, che definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, fermi restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A.
  La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'entità dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, è definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.
  Nell'ambito delle misure di efficientamento della spesa dei Ministeri, il MIPAAF concorre al raggiungimento degli obiettivi di risparmio – per il triennio 2017-2019 – per complessivi 5,2 milioni di euro annui, con le seguenti modalità:
   con la disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo 61 (appartenente alla sez. I del ddl), che riduce i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, per le imprese che esercitano la pesca costiera nonché per le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, con un risparmio di circa 0,9 milioni di euro annui;
   con i definanziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente e riportate in apposito allegato alle pagg. 855-856 del tomo III del ddl, per circa 4,3 milioni di euro annui complessivi nel triennio di riferimento (per la cui illustrazione rinvio alla Tabella di sintesi contenuta al paragrafo 3.1 del dossier del Servizio Studi).

  Con particolare riferimento alle misure di cui all'articolo 61, comma 5, esse prevedono la riduzione dal 2017 dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.
  Il comma 5 prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all'articolo 6 del decreto-legge 457/1997), che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7 per cento.
  Con riferimento ai fondi speciali di pertinenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presenta per questo dicastero uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; il medesimo Ministero non presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.
  L'articolo 69 proroga poi i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.
  L'articolo 85, rubricato (Eliminazione aumenti accise ed IVA per l'anno 2017), con una disposizione di portata generale che beneficia tutti i comparti, rinvia al 2018 gli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) e sopprime gli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014.Pag. 252
  Prima di procedere all'esposizione dei contenuti della seconda sezione del disegno di legge di bilancio in esame, per le parti di competenza della XIII Commissione, evidenzia che, con la recente riforma della legge di contabilità (di cui alla legge n. 163 del 2016) sono state apportate significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio.
  Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.
  Venendo alle previsioni di spesa di competenza della XIII Commissione, esse si rinvengono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12). Non è più da considerare, infatti, il programma 9.3 «Sostegno al settore agricolo» della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», precedentemente allocata nel MEF: questa presentava nel disegno di legge di assestamento per il 2016 una dotazione di circa 152,8 milioni di euro in conto competenza (destinati principalmente ai trasferimenti all'AGEA), ma, nel presente disegno di legge di bilancio del 2017, questa unità di voto è stata soppressa per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni e le relative funzioni sono state reindirizzate nell'ambito del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)», sempre appartenente alla Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», ma allocata nello stato di previsione del MIPAAF.
  Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio integrato lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali viene ridimensionato dall'uscita del Corpo forestale dello Stato che è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale riorganizzazione delle competenze ha comportato la soppressione di tre unità di voto:
   8.1 «Interventi per soccorsi» della missione 8 «Soccorso civile»;
   18.7 «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente»;
   7.6 «Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano» della missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza».

  Le relative risorse finanziarie sono attualmente allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa nel nuovo programma 18.17 «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare».
  In proposito, ricorda che nel predetto programma (che nello stato di previsione del Ministero della difesa assume la numerazione 2.1), nel disegno di legge di bilancio integrato per il 2017 sono previsti, per il medesimo 2017, circa 492 milioni di euro, che salgono a circa 501 milioni di euro per il 2018 e si attestano a circa 498 milioni di euro per il 2019.
  La somma dei precedenti 3 programmi su cui si è soffermato, con centro di responsabilità il Corpo forestale dello Pag. 253Stato, consisteva, nelle previsioni assestate per il 2016, a circa 519,5 milioni di euro.
  Riassuntivamente, nel passaggio tra l'esercizio finanziario 2016, così come attestato, e il nuovo bilancio integrato per il 2017, con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e il trasferimento delle risorse per l'AGEA, dallo stato di previsione del MEF a quello del MIPAAF, si possono evidenziare i seguenti dati:
   a) le risorse di competenza del MIPAAF passano da 1271,3 milioni di euro del bilancio assestato 2016, a 849,1 milioni di euro nel ddl del bilancio integrato 2017, con una riduzione di 422,2 milioni di euro (- 33,2 per cento);
   b) le risorse assestate per il 2016, assegnate ai 3 programmi ex MIPAAF, facenti capo al Corpo forestale dello Stato, e dal 2017 trasferite ad altri Ministeri – in primis a quello della difesa – ammontavano a circa 519,5 milioni di euro;
   c) lo stanziamento assestato di competenza del 2016 del programma 9.3 Sostegno al settore agricolo, allocato presso il MEF e destinato sostanzialmente all'AGEA, presentava circa 152,8 milioni di euro (le relative risorse, come noto, sono state dal 2017 allocate presso il programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, il quale però presenta un incremento di 131,9 milioni di euro nel bilancio a legislazione vigente per il 2017, e di 129,8 milioni di euro nel bilancio integrato per il medesimo anno);
   d) nel bilancio integrato per il 2017 del MIPAAF, le risorse per AGEA, allocate appunto nel programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, cap. 1525, ammontano a 158,7 milioni di euro.

  Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per l'analisi della spesa per Missioni e per programmi, si limita a far presente che, andando ad analizzare le due missioni che residuano di competenza del MIPAAF, è di tutta evidenza che la quasi totalità delle risorse (97,3 per cento) è allocata nella Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (che prende il numero 1 all'interno dello stato di previsione del dicastero agricolo).
  All'interno della predetta Missione, il programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) passa da una previsione assestata di competenza, per il 2016, di circa 378,9 milioni di euro, a circa 353,7 milioni di euro per il 2017 (bilancio integrato).
  Il programma Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) passa da una previsione assestata, per il 2016, di circa 45,4 milioni di euro, a circa 39,8 milioni di euro nel bilancio integrato per il 2017.
  Nel programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) – che ha assorbito, dal 2017, le risorse già in capo al programma 9.3 Sostegno al settore agricolo del MEF destinate in particolare all'AGEA – si ha il passaggio dalla previsione assestata di competenza del 2016, di circa 303,2 milioni di euro, ai circa 433 milioni di euro previsti per il bilancio integrato 2017.
  Per quanto concerne i due programmi in capo alla Missione 32, concernente i Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si rileva quanto segue: il programma Indirizzo politico passa da una previsione assestata di competenza, per il 2016, di circa 7,2 milioni di euro, a circa 7 milioni nel bilancio integrato 2017; il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza vede il suo stanziamento assestato di competenza per il 2016, pari a circa 17,1 milioni di euro, ridursi a circa 15,6 milioni di euro nella previsione del bilancio integrato per il 2017.
  Segnala, infine, nel bilancio integrato, che risulta innovativo sia per le modalità di redazione, sia per la nuova organizzazione Pag. 254del MIPAAF, gli stanziamenti per le seguenti «azioni» per il 2017:
   77,3 milioni di euro complessivi per il Piano irriguo nazionale;
   31,1 milioni di euro per l'insieme degli Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura;
   26,6 milioni di euro complessivi per il Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame;

  e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2017:
   cap. 1525: Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura: 158,7 milioni di euro;
   cap. 2084: Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: 101,7 milioni di euro;
   cap. 7305: Finanziamento del piano triennale di ricerca straordinario del Crea: 8 milioni di euro;
   cap. 7100: Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario: 38 milioni di euro;
   cap. 7439: Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi: 40 milioni di euro;
   cap. 7411: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori: 25,1 milioni di euro;
   cap. 7110: Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario: 14 milioni di euro;
   cap. 7253: Assegnazione all'Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo: 10 milioni di euro;
   cap. 7825: Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali: 7 milioni di euro.

  Conclusivamente, esprime grande apprezzamento per i contenuti del disegno di legge all'esame sia nel suo complesso, trattandosi di una manovra di bilancio orientata alla crescita e allo sviluppo, sia con riferimento alle specifiche disposizioni destinate al settore agricolo, che denotano la centralità del comparto nell'ambito delle strategie per la crescita seguite dal Governo.
  Ciò non di meno evidenzia la necessità che al testo siano apportate alcune limitate modifiche a sostegno del settore primario alle quali si potrà procedere con l'approvazione di emendamenti già in Commissione Agricoltura e che si impegna poi a sostenere nel prosieguo dell'iter di esame del disegno di legge presso la Commissione Bilancio.
  Si riferisce, in particolare, alla necessità che sia riproposta la misura, già contenuta della legge di stabilità per il 2016, che ha consentito di aumentare la compensazione IVA sulle carni bovine e suine (passando rispettivamente a 7,7 per cento e all'8 per cento), e di destinare al comparto ulteriori 20 milioni di euro in un momento particolarmente delicato per la zootecnia italiana.
  Si riferisce altresì all'opportunità di prevedere un ulteriore stanziamento a favore della filiera cerealicola, di inserire disposizioni per agevolare l'acquisto di macchine agricole, per la ristrutturazione dei debiti delle imprese del settore primario.
  Allo scopo quindi di migliorare i contenuti e le misure contenute nel disegno di legge all'esame auspica la massima collaborazione di tutti nel tentativo di individuare misure condivise e chiede ai colleghi di fornirgli i loro contributi ai fini della redazione della relazione di competenza.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 255

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI, indi del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 15.05.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01376 Parentela: Sulle procedure di controllo sulle produzioni di vino Cirò e caciocavallo silano fuori dai confini della regione Calabria.

  Paolo PARENTELA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Paolo PARENTELA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta che, sottolinea, si riferisce ad una vicenda piuttosto risalente: la sua interrogazione risale al 2013. Né può sottacere il fatto che il fenomeno del quale è venuto a conoscenza dai rappresentanti di categoria per cui il vino Cirò sarebbe imbottigliato in altre regioni italiane desta un qualche sconcerto.

5-08958 Burtone: Sulle iniziative del Governo in materia di prezzo di vendita del grano.

  Antonio CUOMO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Antonio CUOMO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta sottolineando come, per il futuro, il Governo debba prestare una maggiore attenzione all'attuazione del Piano cerealicolo nazionale.

5-09419 Zaccagnini: Sulla portata dell'accordo tra Assosementi e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

  Adriano ZACCAGNINI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Adriano ZACCAGNINI (Misto), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta.

  Massimo FIORIO, presidente, avvertendo che, su richiesta della presentatrice, lo svolgimento dell'interrogazione 5-05361 Faenzi è rinviata ad altra seduta, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

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