CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 72

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
Nuovo testo C. 3258 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, segnala preliminarmente che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato in sede di Comitato ristretto della X Commissione attività produttive in data 20 settembre 2016, come risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta dello scorso 2 novembre. Il provvedimento si compone di 7 articoli ed è volto a disciplinare l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata (home restaurant), nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali. In particolare, l'articolo 1 delimita l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, mentre l'articolo 2 reca la definizione delle nozioni di home restaurant, Pag. 73di gestore, di utente operatore cuoco e di utente fruitore, rilevanti ai fini dell'applicazione del provvedimento in oggetto. Il successivo articolo 3 detta invece gli obblighi cui è tenuto il gestore della piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici, prevedendo tra l'altro che esso debba rendere disponibili agli enti di controllo competenti le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, nonché verificare che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant e che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi. Il medesimo articolo 3 prevede, al comma 3, che le transazioni di denaro siano operate mediante le piattaforme digitali e avvengano esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e, al comma 7, che entro 90 giorni dalla data dell'approvazione del provvedimento con apposito decreto siano determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant. L'articolo 4 reca disposizioni concernenti l'ambito di applicazione e lo svolgimento dell'attività di home restaurant prevedendo, in particolare, che l'attività di home restaurant non possa generare proventi superiori a 5.000 euro annui e che il suo esercizio sia comunque subordinato al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009, sull'igiene dei prodotti alimentari ed alla comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Esso prevede, altresì, che per l'esercizio dell'attività di home restaurant non è richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio. L'articolo 5 definisce i requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant, stabilendo tra l'altro che l'utilizzo dell'immobile per la predetta attività non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile. L'articolo 6 dispone in merito alle sanzioni applicabili in caso di esercizio dell'attività di home restaurant in assenza della SCIA, mentre l'articolo 7 reca una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento nel suo complesso.
  Tanto premesso, appare necessario acquisire l'avviso del Governo sia per quanto riguarda eventuali effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dal provvedimento in esame, sia per quanto riguarda la reale capacità delle pubbliche amministrazioni interessate di assolvere allo svolgimento dei compiti ad esse attribuite in condizioni di effettiva neutralità finanziaria, secondo quanto previsto dalla citata clausola di invarianza di cui all'articolo 7. In particolare, con riferimento all'articolo 4, si rileva che la proposta in esame prevede che l'attività di home restaurant sia considerata attività saltuaria. Pertanto, la stessa potrà essere svolta senza apertura di partita IVA e i redditi percepiti saranno soggetti a ritenuta d'acconto con aliquota del 20 per cento. In proposito, pur tenendo conto del possibile effetto di emersione derivante dalla proposta in esame, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali riduzioni di gettito dovute ad un effetto di sostituzione rispetto ad attività soggette a regimi fiscali meno favorevoli.

  La sottosegretaria Sesa AMICI segnala la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sui profili finanziari del provvedimento, anche in considerazione del fatto che manca ancora un riscontro della Ragioneria generale dello Stato sulle norme in questione.

  Francesco BOCCIA, presidente, preso atto delle informazioni fornite dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido.
Atto n. 341.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto n. 341),
   considerato che:
    la nuova metodologia per la determinazione dei fabbisogni, pur presentando alcuni punti critici, evidenziati dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nel parere del 13 ottobre 2016, costituisce sicuramente un importante avanzamento nella conoscenza delle caratteristiche della spesa degli enti comunali;
    in particolare, sono sicuramente da apprezzare le innovazioni introdotte con le nuove metodologie di calcolo per il perseguimento di obiettivi, condivisibili, di semplificazione dei modelli vigenti nonché di ampliamento della platea dei servizi analizzati tramite funzione di costo, e l'introduzione (sperimentale e non utilizzata ai fini del calcolo dei fabbisogni) di metodologie che possano meglio evidenziare il livello di efficienza dei servizi;
    sono inoltre da accogliere positivamente sia l'adozione di una metodologia che, con riferimento alle funzioni per le quali si stima una funzione di costo, permette il raggruppamento dei comuni per gruppi omogenei, sia la considerazione di un indice di deprivazione socio-economica;
    va sottolineato come sia assegnato il valore zero, relativamente al servizio TPL, anche a capoluoghi di provincia in cui è improbabile che il servizio sia assente se non eventualmente per periodi limitati;Pag. 75
    le note metodologiche non spiegano in modo esauriente come sul predetto risultato, che è presente anche in molti altri comuni, incida la diversa forma di gestione;
    le note metodologiche non forniscono indicazioni sull'impatto che le modifiche indicate, e in particolare quelle espressamente sperimentali, come tali particolarmente bisognose di verifica, potranno avere sulla distribuzione delle risorse disponibili, in un quadro di aumento dell'impatto dei fabbisogni standard sulla distribuzione stessa;
    è apprezzabile l'accelerazione della tempistica nella elaborazione dei fabbisogni standard, così come l'aggiornamento della banca dati per avvicinarla alla realtà, giacché ad oggi si lavora su dati relativi al 2013, ma va ugualmente considerato, in sede di definizione del meccanismo perequativo, che i bilanci dei Comuni, nonché la realtà sociale, hanno avuto pesanti variazioni nell'ultimo triennio, con rilevanti impatti su livelli e modalità di gestione dei servizi analizzati;
    i comuni centrali di aree urbane sono caratterizzati dal fatto che una notevole quota della popolazione presente quotidianamente nel territorio non vi risiede stabilmente (i cosiddetti city users);
    la presenza di popolazioni non residenti ostacola la fornitura efficiente di servizi e di infrastrutture da parte delle amministrazioni locali, poiché si verifica una situazione di esternalità: dei servizi pubblici e delle infrastrutture locali fruiscono infatti dei city users che da una parte non hanno influenza sulle relative decisioni di spesa (non sono elettori) e dall'altra non contribuiscono a finanziarle (non sono contribuenti);
    ciò determina una situazione di: a) inefficienza nella fornitura dei servizi, dovuta all'incompleta registrazione della domanda degli utenti: alcuni servizi vengono forniti a un livello inferiore a quello efficiente, dato dal corretto calcolo di costi e benefici, generando situazioni di congestione per tutti gli utenti, residenti e non residenti; b) difficoltà finanziaria per il comune, che deve finanziare le proprie spese correnti e in conto capitale senza poter contare sul contributo dei non residenti, che pure utilizzano i servizi e le infrastrutture da esso forniti;
   ritenuto che appare condivisibile la «richiesta di impegno del Governo nella riformulazione della perequazione 2017» contenuta nel parere espresso dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali il 27 settembre 2016,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia adottata massima prudenza nell'utilizzo delle risultanze del calcolo dei fabbisogni standard nella redistribuzione delle risorse, anche in ragione della natura sperimentale di alcune delle innovazioni introdotte;
   2) si effettui una valutazione costante degli effetti del loro impiego;
   3) siano adottate, come già più volte suggerito dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da ultimo nel parere del 18 dicembre 2014, le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
   4) le note metodologiche spieghino in base a quale motivazioni si è proceduto alla sterilizzazione dell'influenza della collocazione territoriale dell'ente, con riferimento alla funzione «Istruzione generale», ovvero procedano a ricalcolare i fabbisogni senza tale sterilizzazione;
   5) si attribuisca un valore positivo alla erogazione del servizio di TPL, in particolare a tutti i comuni capoluogo di provincia, indipendentemente dal fatto che Pag. 76in un dato anno essi risultino non averlo svolto, ovvero si verifichi e si renda nota anche la modalità di calcolo del fabbisogno in relazione alle diverse forme di gestione del servizio;
   6) si includano tra i fattori rilevanti ai fini della stima dei fabbisogni standard l'impatto dei city users nei comuni capoluogo e al centro di aree urbane, includendo altresì tale impatto tra i criteri e le modalità attuative di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, in riferimento alle intese in ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 3, e ai patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge».

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Atto n. 327.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto n. 327),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la riduzione del diritto annuale, di circa 400 milioni di euro, disposta con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha comportato un corrispondente taglio delle spese comprimibili (quali quelle relative alle attività promozionali) tale da garantire, attualmente, la generale sostenibilità, nonostante le minori entrate, delle attività già svolte a legislazione vigente dagli enti del sistema camerale;
    il presente provvedimento quindi non altera l'equilibrio finanziario riconosciuto e validato dalla relazione tecnica al predetto decreto-legge, ma rafforza la prevista sostenibilità attraverso l'introduzione di specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa;
    difatti i risparmi attesi, seppur quantificabili solo a consuntivo, derivanti dalla riduzione delle spese di funzionamento e di personale e dalla riorganizzazione delle funzioni amministrative necessarie, consentono di migliorare qualitativamente il quadro finanziario già delineato e di ottenere un più o meno limitato recupero di capacità di spesa promozionale;
    fermo restando quanto sopra affermato, con riferimento alle ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio si precisa che sia i diritti di segreteria che le tariffe saranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di costi standard che, allo stato attuale, sono in corso di definizione;
    verosimilmente, inoltre, nel breve periodo, la rideterminazione dei diritti di segreteria mediante il sistema dei costi standard (certamente più ragionevole e meno onerosa nel medio-lungo periodo) non è suscettibile di determinare significativi risparmi di spesa, sia perché gli Pag. 77attuali diritti di segreteria non sono stati aggiornati da molti anni, sia perché gli stessi, attualmente, non coprono interamente i costi storici delle singole attività, in parte coperte con il diritto annuale;
    allo stato attuale non è possibile ipotizzare una stima delle entrate, tenuto conto che alcune delle funzioni sono nuove, fermo restando che l'ammontare delle entrate derivanti da diritti di segreteria nel 2014 risulta pari a circa 251 milioni di euro, mentre nel medesimo anno l'ammontare delle entrate derivanti da tariffe e proventi relativi ad attività commerciale risulta pari a circa 22 milioni di euro;
    la stima sia del numero delle unità di personale che risulterà soprannumerario in esito alla procedura di riorganizzazione del sistema camerale sia della conseguente riallocazione del medesimo personale è necessariamente del tutto indicativa in quanto una più precisa quantificazione sarà conseguenza, in primo luogo, delle tipologie di accorpamenti che saranno individuate nel piano di riorganizzazione;
    tuttavia, premesso che le unità di personale in servizio presso le camere di commercio al 31 dicembre 2015 erano pari a 7.062, si può comunque osservare che già la razionale redistribuzione del medesimo personale all'interno delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi interni di mobilità, renderà numericamente esiguo il dato delle unità di personale soprannumerario che dovrà trovare collocazione nelle altre amministrazioni pubbliche;
    difatti, le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del turnover;
    si può ragionevolmente sostenere quindi che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle 500 unità e quindi ad un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali manifestate dalle pubbliche amministrazioni interessate dai previsti processi di mobilità intercompartimentale;
    tale stima tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza che delle unità che fino al termine del processo di riforma andranno in quiescenza;
    le funzioni connesse alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro, che trovano nel provvedimento in esame un mero riconoscimento formale, risultano in gran parte già svolte a legislazione vigente;
    in particolare, le limitate attività di investimento iniziale per la costituzione informatica del registro, che rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali generali, sono state già concluse ed il sistema camerale ne ha già sostenuto i costi, mentre i costi di personale e di gestione per il funzionamento a regime di tale registro sono limitati ed implicano solo la prosecuzione dell'utilizzo delle risorse umane e materiali che il sistema ha già destinato allo sviluppo di tali funzioni in quest'ultimo anno;
    pertanto le camere di commercio potranno svolgere gli adempimenti correlati alla tenuta del predetto registro nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    le norme in esame sono idonee a garantire la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, già avviate con risorse esistenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   al fine di escludere riflessi negativi per la finanza pubblica, sia garantita alle camere di commercio, attraverso una opportuna Pag. 78compensazione tra i minori costi e le minori entrate derivanti dal presente provvedimento, la sostenibilità finanziaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal medesimo provvedimento, anche con riferimento alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro previsto dalla legge n. 107 del 2015».

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.
Atto n. 329.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto in esame reca la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica. Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle disposizioni che trattano le facoltà assunzionali degli enti di ricerca, di cui agli articoli 8 e 11 del provvedimento in esame, prende atto del fatto che la relazione tecnica assume la neutralità finanziaria delle disposizioni in forza delle attività di monitoraggio sulle spese di personale svolte dai ministeri vigilanti, dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato in applicazione dell'articolo 6. Dal testo della relazione tecnica sembra, dunque, desumersi che le norme in esame (articoli 8 e 11), sebbene consentano, in teoria, almeno per alcuni enti, di effettuare un numero più ampio di assunzioni, non siano suscettibili di incrementare la spesa di personale proprio in forza del monitoraggio effettuato dagli enti sopra citati.
  Rileva peraltro che non risulta incluso nella relazione tecnica un prospetto riepilogativo volto ad evidenziare le unità di personale che gli enti interessati dalle norme in esame sono autorizzati ad assumere in applicazione della normativa vigente ed il numero delle medesime assunzioni effettuabili, invece, in forza delle norme recate dal testo in esame. A tal proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo all'articolo 11, comma 5, che sembrerebbe ampliare in via generale, a regime, la facoltà di assumere ricercatori e tecnologi, riconosciuta agli enti. Inoltre l'articolo 8 riformula la disciplina vigente sui limiti di spesa per il personale degli enti adottando parametri di riferimento diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. In ordine a quanto rappresentato ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione al fine di escludere effetti di maggiore spesa.
  Rileva, inoltre, che la clausola di invarianza inserita all'articolo 7, in relazione all'istituzione della Consulta dei presidenti, esclude l'erogazione di compensi e gettoni di presenza e, in generale, l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non risulta peraltro espressamente esclusa la corresponsione dei rimborsi spese. Anche a tal riguardo andrebbero acquisiti elementi di valutazione.
  Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 9 che, fra l'altro, prevedono l'esonero degli enti pubblici di ricerca dall'obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti sotto soglia di beni e servizi funzionalmente destinati per attività Pag. 79di ricerca, prende atto che la relazione tecnica assume che gli enti medesimi potrebbero, rivolgendosi al mercato libero, ottenere migliori condizioni di acquisto. A tal proposito ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione, volti a suffragare quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
  Non ha nulla da osservare infine con riferimento alle norme recate dall'articolo 12, che trattano delle spese di missione del personale degli enti di ricerca in quanto le stesse sembrano limitarsi a definire criteri generali di ammissibilità delle predette spese, mentre i regolamenti degli enti di appartenenza dovranno fissare condizioni e limiti alle spese medesime nell'ambito delle vigenti norme, emanate anche al fine di limitare le spese di missione. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo, costituito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), capitolo 7236, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che reca le necessarie disponibilità.
  Al riguardo ravvisa la necessità che il Governo confermi che la riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto n. 328.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
Atto n. 337.