CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, osserva che il decreto-legge in esame è costituito da 15 articoli, suddivisi in 4 capi, più un articolo che dispone l'entrata in vigore del decreto-legge medesimo. Rileva che il Capo I (articoli 1-3) reca misure urgenti in materia di riscossione. In particolare l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1o luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e Pag. 22delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente, previo superamento di una procedura di selezione, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria. L'articolo 2 detta disposizioni in materia di riscossione locale. Si dispone la proroga, dal 31 dicembre 2016 al 1o giugno 2017, del termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si prevede la facoltà per gli enti locali di deliberare entro il 1o giugno 2017 di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale e, in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. La medesima Agenzia può inoltre acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine dell'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Si consente infine al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.
  Il Capo II (articoli 4-7) reca misure urgenti in materia fiscale. In particolare l'articolo 4 introduce disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione. I commi 1 e 2, novellando il decreto-legge n. 78 del 2010, stabiliscono, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. L'Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore invece dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro. Il comma 3, introducendo due nuovi commi all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni. I commi 4 e 5 dispongono che dal 1o gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: lo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi rientranti nella cosiddetta black list. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1o febbraio e il 30 aprile. Il comma 6, apportando modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015, stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, già rese obbligatorie, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi che Pag. 23effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016. Il comma 7, intervenendo sull'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, amplia le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Il comma 8 stabilisce infine che tali modifiche decorrono a partire dal 1o aprile 2017. L'articolo 5, in materia di dichiarazione integrativa a favore, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. La dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l'accertamento. L'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure può essere utilizzato in compensazione o può essere chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti. Anche in tal caso resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente, ai sensi del comma 1, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Si dispone che non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali e che il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate. A tal fine il comma 2 stabilisce che dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Il comma 3, infine, prevede che l'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza. L'articolo 7 interviene in materia di riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate. Mediante l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990, la disposizione riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. Le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni. Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento Pag. 24all'istanza di voluntary disclosure e purché si versi in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Si chiarisce inoltre la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura. Rispetto alla voluntary disclosure disciplinata nel 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione entro il 30 settembre 2017 o in un massimo di tre rate, di cui la prima entro il medesimo 30 settembre 2017, il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. Il versamento delle somme dovute comporta invece i medesimi effetti previsti dalla precedente voluntary disclosure, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo, con la non punibilità per alcuni reati e la riduzione delle sanzioni. Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria. Le norme disciplinano poi le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015, abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso. Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal quantum dovuto. Sono poi previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali. Si disciplina una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary disclosure preclude la punibilità. Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore. Si dispone che le norme attuative siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Sono infine introdotte disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
  Il Capo III (articoli 8-14) reca misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili. L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. L'articolo 9 interviene in materia di partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL. In particolare autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia denominata operazione «Ippocrate». Tale autorizzazione di spesa si applica, altresì, sempre fino al 31 dicembre Pag. 252016, al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support mission in Lybia (UNSMIL). Vengono disciplinati inoltre i profili normativi connessi alle missioni e si prevede per specifici aspetti, quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale, una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. L'articolo 10 reca disposizioni concernenti il finanziamento di investimenti FS. In particolare il comma 1 autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti. Il Contratto di programma, che ha ricevuto parere positivo dal CIPE, è in corso di perfezionamento e dovrà essere aggiornato con le nuove disponibilità ai fini dell'approvazione definitiva. Il comma 2 specifica che le risorse stanziate per il 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al «contratto 2016-2020» in corso di perfezionamento. L'articolo 11, che reca misure urgenti per il trasporto regionale, attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l. Tale società è chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Viene disposta inoltre l'assegnazione di un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri di cui al medesimo articolo 11. L'articolo 12 reca misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza. In particolare il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. L'articolo 13, al comma 1 reca misure per la Promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare. Si dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Si prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010», del Ministero dello Sviluppo economico. I commi da 2 a 4 recano invece misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare, intervenendo in materia di accesso al credito delle imprese agricole. In particolare il comma 2 prevede che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto de minimis nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma 3 prevede che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; il comma 4, infine, consente ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3. L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. Pag. 26
  Il Capo IV, costituito dal solo articolo 15, reca disposizioni finanziarie e finali. In particolare l'articolo 15 dispone la copertura finanziaria del provvedimento ed incrementa il Fondo per interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.).
  L'articolo 16, infine, dispone, come detto, in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge fissandola, come previsto dalla Costituzione, al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 24 ottobre 2016.
  Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
Testo unificato C. 3258 Minardo e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che il testo unificato in esame – risultante dall'esame delle proposte emendative svolte presso la Commissione di merito – così come indicato all'articolo 1, comma 1, che ne illustra le finalità e l'oggetto, intende disciplinare, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, una nuova attività diretta all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche in abitazione privata, fornendo altresì strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione. Lo scopo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, è quello di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio. Più nel dettaglio, come precisato all'articolo 2, che reca le definizioni contenute nel provvedimento, per home restaurant, ai sensi del comma 1, lettera a) del medesimo articolo 2, si intende l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle medesime strutture. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), vengono poi individuate tre distinte figure la cui attività viene disciplinata dal provvedimento: il «gestore», ovvero un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici; l’«utente operatore cuoco», ovvero un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant; l’«utente fruitore», vale a dire un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco. Continuando per brevi cenni nella disamina dell'articolato, osserva che l'articolo 3 prevede prescrizioni in capo al gestore, il quale, tra i diversi adempimenti previsti in relazione all'utilizzo della piattaforma digitale, deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Tra l'altro, il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale e che sussistano le specifiche coperture assicurative per l'esercizio della medesima attività. L'articolo 4 disciplina i requisiti per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, disponendo che gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; essi devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali. L'attività di home restaurant Pag. 27è considerata saltuaria; a tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Si applicano le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. L'esercizio dell'attività di home restaurant è inoltre subordinata al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP). Per tale esercizio è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente; non è invece richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio. L'articolo 5 disciplina i requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant e prevede che essa non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni. L'articolo 6 individua la sanzione, disponendo che l'esercizio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cosiddetta «home restaurant») risulta riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, incidendo peraltro al contempo sulla competenza residuale regionale in materia di «attività commerciali» di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riflette quella operante in ambito comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche «le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenza n. 299 del 2012; nello stesso senso, ex multis, si vedano le sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007); secondo quest'ultima accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», viene favorita, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori, ampliando la possibilità di scelta del consumatore e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale (si vedano le sentenze n. 209 del 2013, n. 299 del 2012, n. 18 del 2012). La competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288 del 2010, n. 431 del 2007 e n. 430 del 2007). Osserva, infine, che altri limiti posti all'attività di home restaurant sono riconducibili ad ulteriori titoli di competenza, quali la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» con riferimento alla tutela della privacy e la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di «tutela della salute» con riferimento ai requisiti igienico-sanitari. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Pag. 28Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Atto n. 348.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), relatore, osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è resa necessaria per adeguarne la struttura alle modificazioni introdotte nell'assetto dell'amministrazione dall'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), sulla base, rispettivamente, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e del decreto legislativo n. 150 del 2015. I provvedimenti istitutivi dell'Ispettorato e dell'ANPAL hanno infatti espressamente stabilito che, a seguito della loro istituzione e del conseguente trasferimento presso di essi del relativo personale ministeriale, il Ministero debba provvedere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 149 del 2015 e dell'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 150 del 2015, a modificare la propria organizzazione e rideterminare le dotazioni organiche del personale. Tali decreti legislativi hanno, infatti, disposto la soppressione di due direzioni generali, quella per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e quella per l'attività ispettiva, a favore dell'ANPAL e dell'Ispettorato. Anche l'articolazione periferica del Ministero dovrà essere adeguata al nuovo assetto amministrativo, dal momento che il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha previsto la confluenza nell'Ispettorato nazionale del lavoro delle Direzioni interregionali del lavoro e delle Direzioni territoriali del lavoro. Nel nuovo schema non sono, pertanto, previste la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la direzione generale per l'attività ispettiva, mentre è soppressa la disciplina relativa all'articolazione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema di decreto in esame ridetermina, quindi, la dotazione organica del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretario generale e Direzioni generali), la loro articolazione interna in uffici dirigenziali non generali (Divisioni), nonché le relative funzioni e attribuzioni, mantenendo invariato il saldo delle posizioni all'interno del Ministero. Passa, quindi, a illustrare più dettagliatamente il contenuto dello schema di decreto, che consta di sedici articoli, suddivisi in tre Capi.
  Al Capo I, che riguarda l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 1 conferma sostanzialmente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, prevedendo che le funzioni esercitate dal Ministero sono quelle di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali e, quindi, le funzioni materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. L'articolo 2 dispone la riorganizzazione Pag. 29della struttura del centrale del Ministero. In particolare si prevede: un segretariato generale con funzioni di coordinamento; otto direzioni generali; un posto funzione dirigenziale di livello generale, per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione, per quelli di responsabile della trasparenza, nonché di responsabile dell'Autorità di audit, che si avvale degli Uffici del Segretariato generale; due posti funzione di livello dirigenziale generale; cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, sei presso il Segretariato generale e trentasette per le direzioni generali. Segnala che, a seguito della riorganizzazione, la norma dispone la riduzione delle Direzioni generali da dieci a otto e dei posti funzione di livello dirigenziale non generale da sessanta a cinquanta. Di questi sette permangono incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione, mentre sei sono collocati presso il segretariato generale, a fronte dei sette attualmente previsti, e trentasette sono collocati presso le direzioni generali, a fronte degli attuali quarantasei. A seguito del riordino, sono, inoltre, soppressi i riferimenti all'amministrazione territoriale del Ministero. L'articolo 3 ridetermina le funzioni del Segretario generale, attualmente disciplinate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2014. In particolare, non sono più previste le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su Italia Lavoro Spa, il cui controllo azionario, sulla base dell'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è passato all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Inoltre, segnala che la norma attribuisce al Segretario generale anche funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e di monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Ispettorato e dell'ANPAL, nonché funzioni di verifica e controllo dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche nazionali e del lavoro. Si prevede, inoltre, che il Segretariato operi, in qualità di audit anche con riferimento al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e che sia responsabile del Piano di rafforzamento amministrativo dei Programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi comunitari di cui è titolare il Ministero. Sulla base della norma, inoltre, è soppressa una posizione dirigenziale non generale presso il Servizio Ispettivo incardinato presso il Segretariato generale.
  Gli articoli da 4 a 11, relativi alle singole Direzioni generali, adeguano la disciplina delle stesse alla soppressione degli uffici territoriali del Dicastero. In particolare, l'articolo 4 disciplina la nuova struttura della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari, tenendo conto del passaggio degli uffici territoriali del Ministero all'Ispettorato. Si sopprime, inoltre, il riferimento alle competenze della Direzione in ordine al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale, mentre si stabilisce che la direzione curi il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale. Il numero delle posizioni dirigenziali non generali è ridotto da sette a sei, coerentemente con la soppressione di una posizione, sulla base dei decreti istitutivi e attuativi dell'ANPAL. Il successivo articolo 5 provvede a rinominare la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, aggiungendovi il riferimento al monitoraggio dei dati, in conseguenza dell'attribuzione, anch'essa disciplinata dall'articolo in esame, delle funzioni di monitoraggio e elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli inerenti le attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. L'articolo 6 rinomina la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali in Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale. A tale Direzione generale è attribuita la cura della gestione del diritto di interpello, in precedenza attribuita alla soppressa Direzione Pag. 30generale per l'attività ispettiva. L'articolo 7 riguarda la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, cui sono attribuite residue funzioni in materia di formazione, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015. Di conseguenza, la Direzione è rinominata Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e a essa è attribuito un ulteriore ufficio di livello dirigenziale non generale, il cui numero, pertanto, passa da quattro a cinque. Dal novero delle competenze finora esercitate dalla Direzione è eliminata quella, ora attribuita all'ANPAL, relativa all'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di welfare, con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento occupazionale. Tra i nuovi compiti assegnati alla Direzione si segnalano quelli in materia di vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale, di promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, di autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione e sui fondi bilaterali, di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione, di riconoscimento delle qualifiche professionali e di ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione. Il successivo articolo 8 riguarda la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, il cui numero di uffici di livello dirigenziale non generale è ridotto da sette a sei. I compiti ad essa attributi rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014. L'articolo 9 riguarda la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, che succede alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali. Nel segnalare che il numero di uffici di livello dirigenziale non generale rimane invariato, osserva che lo schema provvede a riorganizzare le competenze della Direzione, alla luce dell'attribuzione all'ANPAL di quelle relative all'attività di indirizzo, coordinamento e iniziative integrate per l'inserimento e il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e di quelle relative alla promozione e al monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti e al coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità. L'articolo 10 riguarda la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, recando, a fini sistematici, disposizioni di coordinamento del testo, mentre l'articolo 11, che non apporta sostanziali modifiche alla normativa vigente, riguarda la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
  Il Capo II contiene disposizioni in materia di organizzazione del personale e, in particolare, l'articolo 12 reca la tabella della nuova dotazione organica del Ministero, rinviando a successivi decreti il riparto dei contingenti nei profili professionali ed il successivo riparto dei contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture del Dicastero. Anche l'articolo 13, infine, rinvia a successivi decreti l'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, per tenere conto del passaggio all'Ispettorato delle strutture periferiche del Ministero.
  Infine, nell'ambito del Capo III, intitolato «norme di abrogazione e finali», l'articolo 14 reca norme transitorie, relative al periodo precedente l'emanazione di questi ultimi decreti, e norme finali. Al riguardo, si prevede che fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna Struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina. L'articolo 15 dispone l'abrogazione del vigente regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014. L'articolo 16, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, Pag. 31oltre alla previsione di una verifica biennale dell'organizzazione del Ministero allo scopo di accertarne funzionalità ed efficienza.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sullo schema di decreto in esame è stato trasmesso il parere del Comitato per la legislazione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari
Atto n. 338.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2016.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere favorevole, presentata nella seduta di mercoledì 2 novembre.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 3 novembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

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