CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 novembre 2016
716.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 novembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.30.

Decreto-legge 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Enrico BORGHI (PD), relatore, ricorda ai colleghi che la Commissione è convocata per l'espressione del prescritto parere sul decreto-legge n. 193 del 2016 che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Il provvedimento è composto da 15 articoli, organizzati in 3 Capi. L'articolo 1 dispone la soppressione, a far data dal 1o luglio 2017, del Gruppo Equitalia e la riattribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante un ente pubblico economico, strumentale della stessa Agenzia, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione. Il personale è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. L'ente – sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze – ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, è presieduto dal direttore dell'agenzia delle entrate e i suoi organi sono il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione locale. In particolare il comma 1 è volto a consentire al soggetto preposto alla riscossione nazionale di continuare a svolgere, fino al 31 Pag. 48maggio 2017, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, allo stato previste fino al 31 dicembre 2016. I commi 2 e 3 stabiliscono le modalità con cui gli enti possono avvalersi, successivamente al termine del 31 maggio 2017, per l'esercizio dell'attività di riscossione del soggetto preposto alla riscossione nazionale. L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Si consente inoltre all'Agenzia di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate – Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione. Al fine di razionalizzare i controlli in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti-cittadini, l'articolo 4 introduce, a decorrere dal 1o gennaio 2017, una comunicazione telematica dei dati trimestrali delle fatture emesse e ricevute, nonché una comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, abrogando nel contempo una serie di obblighi di comunicazione prima posti a carico dei contribuenti soggetti all'IVA. Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale previsione tiene conto delle valutazioni espresse dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE in merito al sistema attualmente adottato nel nostro ordinamento tributario, basato sulla presentazione di una sola dichiarazione annuale IVA. Ad avviso di tali organismi internazionali, lo scarto temporale esistente tra la compilazione della dichiarazione annuale IVA e i pagamenti contribuisce a rendere debole e poco efficace l'attività di riscossione. L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta e IVA) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (entro l'anno). In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. L'articolo 6 stabilisce le modalità con le quali, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, i debitori possono accedere alla definizione agevolata del debito. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. L'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di emersione volontaria dei capitali in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. La disposizione contenuta all'articolo 8 è diretta da incrementare per l'anno 2016 il Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL). Con l'articolo 10 si prevede un contributo di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per l'aggiornamento del contratto di programma – parte investimenti di Rete ferroviaria italiana spa, sul Pag. 49quale il CIPE ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 agosto scorso. L'articolo 11 assegna alla regione Campania un contributo straordinario per l'anno 2016, nel limite di 600 milioni di euro, al fine di ripianare il suo debito verso la società di trasporto regionale ferroviario EAV Srl, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico della società. L'articolo 12 dispone misure finanziarie a favore dei comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri. In particolare, il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nonché misure in materia di accesso al credito delle imprese agricole. L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla legge finanziaria per il 2008. L'articolo 15 reca infine le disposizioni finanziarie.
  Con riferimento alle parti di competenza della Commissione Ambiente, richiama l'attenzione sull'articolo 2. Ricorda che tale articolo, al comma 1, modifica l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, così posticipando al 1o giugno 2017: il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica. Il comma 2 prevede che gli enti locali, con deliberazione da adottare entro il 1o giugno 2017, possono continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio dell'attività di riscossione. Il comma 3 consente in ogni caso a tutti gli enti locali, e non solo a quelli che già se ne avvalgono, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. La norma sembra pertanto escludere a regime, per tale affidamento, la procedura ad evidenza pubblica Ricorda a tale proposito che, in base alla legislazione vigente (articolo 13, comma 25-bis, decreto-legge n. 145 del 2013), ora confluita nello schema di decreto legislativo, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015, recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, le attività individuate come servizio pubblico, tra le quali rientra quella di riscossione, possono essere gestite dall'ente locale competente all'organizzazione del servizio in una delle seguenti modalità: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a società a capitale misto pubblico-privato, ovvero gestione diretta mediante affidamento in house, o – limitatamente ai servizi diversi da quelli di rete – mediante azienda speciale o gestione in economia. La scelta delle modalità di gestione è effettuata con provvedimento motivato dell'ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento dal diritto europeo per la forma di gestione prescelta. Ricorda inoltre che il nuovo codice degli appalti e delle concessioni (decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede che la concessione o un appalto pubblico aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica Pag. 50un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati. Un'amministrazione esercita su una persona giuridica il controllo analogo qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
  Riservandosi di formulare una proposta di parere al termine del dibattito che eventualmente seguirà, fa presente che potrebbe essere opportuno un chiarimento in merito alla coerenza dell'esclusione, per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali, della procedura ad evidenza pubblica con la richiamata normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in merito ai tempi per l'espressione del parere alle Commissioni di merito, auspicando che vi sia un margine di tempo adeguato per la valutazione della proposta del relatore.

  Ermete REALACCI, presidente, nell'attestare la presenza della deputata Stella Bianchi, fa presente che il termine ultimo per l'espressione del prescritto parere è fissato per martedì 8 novembre.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 novembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 664 del 29 giugno 2016: a pagina 183, prima colonna, alla sesta riga, la parola: «conclusione» deve intendersi sostituita dalla seguente: «rinvio».