CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 210

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 4080, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», collegato alla manovra di finanza pubblica 2015-2017.
  Ricorda che la Commissione, in data 28 aprile 2016, ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.
  La proposta di legge consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi.
  L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità.
  Il precedente termine di raffronto è costituito, principalmente, dal decreto legislativo n. 28/2004, che viene abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017.Pag. 211
  Con riferimento all'oggetto, finalità e principi, l'articolo 1 affida, innanzitutto, alla Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo.
  Riassume, inoltre, l'oggetto dell'intervento, individuato, da un lato – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. –, nella definizione dei principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, Cost., nella disciplina dell'intervento dello Stato a sostegno del settore e nella riforma, anche attraverso deleghe al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, rapporti di lavoro nel settore.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini del testo. I decreti ministeriali di cui il provvedimento dispone l'adozione potranno prevedere, ove necessario, ulteriori specificazioni tecniche delle definizioni indicate, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.
  L'articolo 3 individua gli obiettivi dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.
  Gli articoli 4 e 10 individuano, i compiti, rispettivamente, delle Regioni e dello Stato in materia di cinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dall'articolo 37, nonché dall'articolo 31, comma 1.
  In particolare, l'articolo 10 definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte più dettagliatamente, in particolare, facendo esplicito riferimento alla promozione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione.
  L'articolo 37 affida al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai decreti attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi. Stabilisce altresì che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta per il riconoscimento dei contributi, ciò comporta – oltre alla revoca e alla restituzione dei contributi concessi – anche l'esclusione per 5 anni dall'accesso ai medesimi contributi del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.
  L'articolo 4 dispone, anzitutto, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione e sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato. Inoltre, introduce a livello legislativo statale il riferimento alle Film Commission, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e delle province autonome. In particolare, dispone che lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission, alle quali può essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la Regione o la Provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei fondi sono definite dalle Regioni e dalle Province autonome, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ulteriori funzioni sono attribuite alle Film Commission dall'articolo 2. Prevede, altresì, che le disposizioni della legge Pag. 212sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative.
  L'articolo 5 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere, individuando i parametri da considerare. La definizione delle modalità applicative, compresi il valore di ciascun parametro, la soglia minima di punteggio e le procedure per il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (istituito dall'articolo 11) e previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 6 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale.
  L'articolo 7 disciplina il deposito dell'opera presso la Cineteca nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici.
  L'articolo 8 dispone, anzitutto, che la dichiarazione di interesse culturale può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai. Prevede inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre «previsioni» dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d’essai dichiarate di interesse culturale. In sede di Conferenza unificata è definita un'apposita intesa – per il cui raggiungimento non viene indicato un termine – diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le Regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate dall'articolo in esame.
  L'articolo 9 reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute (L. 482/1999).
  L'articolo 11 istituisce, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, al quale sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito. L'organismo dura in carica 3 anni ed è composto da 11 componenti, di cui tre scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e otto personalità del settore – di cui due su designazione della Conferenza unificata –, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente. I nominativi dei componenti e del Presidente dell'organo sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, allegando i relativi curriculum.
  Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio. Peraltro, si stabilisce sin d'ora che il Consiglio adotta un regolamento interno e che i pareri sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  L'articolo 12 riepiloga le tipologie di interventi e prevede una relazione annuale alle Camere.
  L'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Inoltre, in base all'articolo 10, comma 1, lettera h), a valere sulle risorse del Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove corsi di formazione nelle discipline del cinema e dell'audiovisivo nelle scuole di ogni ordine Pag. 213e grado. Infine, in base all'articolo 30, il Fondo è destinato anche ad alimentare, nel 2017, la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Il complessivo livello di finanziamento degli interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte IRES e IVA da parte dei soggetti che operano nei settori specificamente indicati. Per l'esercizio 2017, al Fondo affluiscono, altresì, le risorse finanziarie del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche e le eventuali risorse derivanti dalla restituzione di contributi già erogati a valere sul medesimo Fondo o su fondi in esso confluiti. Al Fondo confluiscono inoltre le somme – già stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15-20 – che risultassero inutilizzate, limitatamente all'importo che sarà definito con decreto interministeriale (articolo 21, comma 6).
  Le modalità di gestione del Fondo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce le quote del Fondo destinate al finanziamento degli incentivi fiscali. Al riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento si provvede, invece, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo: si stabilisce, però, fin da ora che l'importo complessivo per i contributi selettivi e per quelli per la promozione dovrà oscillare tra il 15 per cento e il 18 per cento del Fondo.
  L'articolo 14 conferma che l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. I casi di esclusione devono essere individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Sono peraltro già individuate le tipologie delle opere da escludere.
  Gli articoli 15-22 recano incentivi fiscali. In particolare, l'articolo 15 disciplina il credito di incentivi fiscali imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, stabilendolo tra il 15 per cento e il 30 per cento del costo complessivo di produzione. L'aliquota massima è comunque riconosciuta alle opere cinematografiche e ad alcune tipologie di opere audiovisive. L'articolo 16 disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, stabilendolo in misura compresa tra il 15 e il 30 per cento delle spese di distribuzione, elevata al 40 per cento per specifiche ipotesi. È puntualmente disciplinata la concessione del tax credit con riferimento alla distribuzione di film nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute. L'articolo 17 disciplina il credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico. L'articolo 18 concede agli esercenti sale cinematografiche un credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica. L'articolo 19 disciplina il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi. L'articolo 20 disciplina il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva. L'articolo 21 contiene le disposizioni comuni applicabili ai crediti d'imposta disciplinati dagli artt. 15-20. L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali riguardanti l'imposta di registro, l'estensione delle vigenti agevolazioni fiscali sui finanziamenti anche alle operazioni di credito cinematografico, l'esenzione dalle imposte sui redditi per le quote versate dai soci e Pag. 214gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica che non siano «commerciali» a fini IRES.
  Gli articoli 23-25 introducono un sistema di incentivi automatici, che modifica la procedura recata dalla normativa vigente, che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (articolo 8, decreto legislativo n. 28 del 2004). In particolare, l'articolo 23 dispone che i contributi automatici per sviluppo, produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive, sono concessi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti massimi consentiti in materia di aiuti di Stato dall'Unione europea. L'importo complessivo spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. L'articolo 24 dispone che, ai fini dell'erogazione dei contributi automatici, ogni impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Detti importi sono calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti dalle opere cinematografiche e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e all'estero. Inoltre, si stabilisce che possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, o in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, o su mercati particolari. Il decreto ministeriale, infine, può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche, ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere, o per l'utilizzo di particolari modalità distributive.
  L'articolo 25 dispone l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che definisce le modalità applicative delle disposizioni relative ai contributi automatici. L'articolo 26 disciplina i contributi selettivi, finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – ambiti già considerati per i contributi automatici –, anche alla scrittura delle medesime. I contributi selettivi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese che non sono titolari di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Essi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base della valutazione di 5 esperti. Le modalità applicative sono definite con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 27 disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, si prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a valere sul Fondo, realizza iniziative, o concede contributi per iniziative, finalizzate, fra l'altro: a promuovere le attività di internazionalizzazione del settore e quelle di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; a promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; a sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi; a sostenere la programmazione di film d'essai; a sostenere, di concerto con il MIUR, per un importo Pag. 215complessivo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa alle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; a sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose e dai circoli di cultura cinematografica. Sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede anche all'erogazione di risorse all'Istituto Luce-Cinecittà srl, anche per il funzionamento del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC), alla Fondazione «La Biennale di Venezia», alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, al Museo nazionale del cinema-Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine di Torino, alla Fondazione Cineteca di Bologna.
  Le specifiche tipologie di attività da ammettere ai contributi, i criteri e le modalità per la concessione degli stessi, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità sono demandati ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata e del Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo.
  L'articolo 28 prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche. La sezione ha una dotazione annua pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro annui per il 2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a: riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con meno di 15.000 abitanti, e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale; realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali; trasformazione delle sale o multisale esistenti, al fine di aumentare il numero degli schermi; ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari. La definizione della disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza unificata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si stabilisce fin d'ora che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che garantiscono, altresì, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formative utili a contribuire alla sostenibilità economica della struttura o alla valorizzazione sociale e culturale dell'area di insediamento. Riconosce, altresì, particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Inoltre, può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, nonché ad impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane. Si prevede, inoltre, la facoltà delle regioni e delle province autonome di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, prevedendo, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente e le modifiche Pag. 216della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
  L'articolo 29 prevede la costituzione di un'ulteriore, apposita, sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. La sezione ha una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati. Il sostegno è concesso alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Anche in questo caso, la definizione della disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e previo parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce anche le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato.
  L'articolo 30 dispone la costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. In particolare, l'istituzione della sezione speciale è rimessa a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto stabilisce anche tutte le disposizioni applicative. Fin d'ora si stabilisce che la stessa sezione è dotata di contabilità separate e ad essa afferisce uno stanziamento certo per il 2017, pari a 5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Eventuali ulteriori versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate tra i Ministeri sopra citati e investitori pubblici e privati.
  L'articolo 31 affida allo Stato il compito di favorire un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza.
  L'articolo 32 dispone l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo la soppressione delle disposizioni dell'articolo 103 della legge n. 633/1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  L'articolo 33 conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.
  L'articolo 34 conferisce una delega al Governo per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari. I principi e criteri direttivi per l'esercizio Pag. 217della delega – che deve essere esercitata conformemente alla direttiva 2010/13/UE e nel rispetto delle norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – riguardano, in particolare: la previsione di procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori, precisando i criteri per eventuali deroghe o per meccanismi di flessibilità; l'adeguamento ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in particolare prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi in relazione alle diverse piattaforme distributive; il rafforzamento di un sistema di mercato più funzionale ad una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in considerazione, fra l'altro, dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere; la revisione delle modalità di applicazione delle regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari; la previsione di un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell'efficacia e di un appropriato sistema sanzionatorio.
  L'articolo 35 conferisce una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (L. 183/2014, cd. «Jobs act»), introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività.
  L'articolo 38 reca la norma di copertura finanziaria.
  L'articolo 39 reca le abrogazioni, mentre l'articolo 40 individua una disciplina transitoria per i crediti di imposta.
  L'articolo 41 prevede che le disposizioni entrate in vigore recate dal testo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, salve quelle relative alle deleghe e a vigilanza e sanzioni, che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 189/2016: Interventi urgenti sisma 24 agosto 2016.
S. 2567 Governo.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 5a Commissione Bilancio del Senato, sul disegno di legge S. 2567, recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016».
  Il decreto-legge si compone di 53 articoli, suddivisi in cinque titoli.
  Il titolo I (Principi direttivi e risorse per la ricostruzione) comprende gli articoli da 1 a 4, raggruppati in un solo Capo recante i principi organizzativi.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione territoriale del decreto, il quale ha ad oggetto interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1, oltre che in altri Comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma. Viene fissato al 31 dicembre 2018 il termine di cessazione della gestione Pag. 218straordinaria disciplinata dal decreto-legge e vengono individuati gli organi direttivi della stessa: il Commissario straordinario, i Vice Commissari, la cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché i comitati istituzionali regionali in ognuna delle regioni colpite.
  L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, prevedendo, tra l'altro, che il Commissario provveda anche a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento, e che realizzi i propri compiti attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti, anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza. Il Commissario è chiamato, altresì, a coadiuvare i comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle regioni colpite dal sisma, di «uffici speciali per la ricostruzione», presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Lo stesso articolo disciplina le funzioni, l'articolazione territoriale ed il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016», con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Viene, altresì, prevista l'apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai Vice Commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, ivi comprese quelle del fondo di nuova istituzione e quelle derivanti dalle erogazioni liberali. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità o deducibilità ai fini fiscali.
  Il titolo II (Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo) comprende gli articoli da 5 a 36, articolati in quattro capi.
  Il capo I (articoli da 5 a 18) reca disposizioni per la ricostruzione dei beni danneggiati.
  In particolare, l'articolo 5 demanda al Commissario la definizione dei contenuti del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato in base a determinati criteri. Vengono, inoltre, individuate le tipologie di intervento che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo reca, infine, disciplina della concessione e fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi di carattere «non direttamente assistenziale» (cioè destinati alla riparazione o ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni o prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese). Una specifica disposizione rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.
  L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono, altresì, individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari adibite a seconda abitazione ubicate nei Comuni non inclusi nell'allegato 1.
  L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in base ai danni effettivamente verificatisi Pag. 219nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.
  L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.
  L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati.
  L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi alla data del sisma del 24 agosto 2016, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. Per tali categorie di edifici, si prevede il riconoscimento di un contributo per la demolizione, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area.
  L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, con l'individuazione delle relative competenze. In particolare, gli interventi di ricostruzione degli abitati interessati sono effettuati attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, delle Regioni, degli uffici speciali per la ricostruzione e dei Comuni. In tale ambito, è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, prevista dall'articolo 16 quale organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale, e il rispetto degli indirizzi espressi dal Commissario per la ricostruzione.
  L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi prevedendo la presentazione dell'istanza all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La struttura commissariale ha il compito di effettuare verifiche mensili, a campione, sugli interventi per i quali sono stati concessi contributi.
  L'articolo 13 prevede che le richieste di contributi per interventi riguardanti immobili già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, e oggetto di ulteriori danneggiamenti, siano definite secondo le modalità e alle condizioni disciplinate dal provvedimento in esame.
  L'articolo 14 disciplina la procedura di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi per la ricostruzione e il ripristino degli edifici pubblici (tra i quali immobili adibiti ad uso scolastico o educativo ed edifici municipali), nonché degli interventi da effettuare sui beni del patrimonio artistico e culturale.
  L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico, nonché di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.
  L'articolo 16 – al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori e di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi – prevede l'istituzione di una Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti. La Conferenza permanente è chiamata, tra l'altro, ad esprimere parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni. È, altresì, istituita, presso ciascuna Regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto, una Commissione paritetica con funzioni consultive in relazione ai progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio.Pag. 220
  L'articolo 17 estende la fruizione dell’art bonus alle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici ricompresi nell'allegato 1, ovvero erogazioni effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.
  L'articolo 18 dispone che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Una convenzione è volta a regolare i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza.
  Il capo II (articoli da 19 a 25) reca misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico.
  L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).
  L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate, ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di Vice Commissari. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto ministeriale, su proposta delle regioni interessate.
  L'articolo 21 assicura continuità alle disposizioni che favoriscono il trasferimento e il ricovero temporaneo dei capi di bestiame; attribuendo risorse già trasferite all'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) alle imprese agricole, si finanziano le loro garanzie bancarie. Misure di sostegno sono anche rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto.
  L'articolo 22 reca disposizioni relative alla promozione turistica nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione.
  L'articolo 23 reca misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto. Le risorse finanziarie messe a disposizione per lo sviluppo di tali progetti ammontano a 30 milioni di euro.
  L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100 per cento degli investimenti per il ripristino e il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.
  L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Con propri decreti, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad individuare i comuni in cui si applica la disciplina delle situazioni di crisi industriale.
  Il capo III (articoli da 26 a 29) reca misure per la tutela dell'ambiente.
  L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente Pag. 221parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, rinviando, altresì, all'articolo 52 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione, calcolati in 127.000 euro, che resteranno a disposizione dei predetti Enti parco nazionali.
  L'articolo 27 prevede un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni indicati all'allegato 1, affidandone la predisposizione e approvazione al Commissario straordinario, con particolare riferimento agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. Si dettano al riguardo semplificazioni procedimentali, prevedendo la copertura degli interventi nel limite di 3 milioni di euro nel 2016, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 52 del decreto in esame.
  L'articolo 28 interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione previsto dalla disposizione, il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Sono introdotte specifiche previsioni in materia di gestione dei materiali, nonché possibilità di deroga alla normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, deposito nei siti, aumenti di quantitativi e obblighi di comunicazione.
  L'articolo 29 stabilisce una deroga, fino al 31 dicembre 2018, alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, fermo il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea.
  Il capo IV (articoli da 30 a 36) reca disposizioni in materia di legalità e trasparenza.
  L'articolo 30 istituisce una struttura di missione entro il Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione post-terremoto. Viene, inoltre, istituito, a supporto della predetta struttura, un gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. Lo stesso articolo 30 reca, altresì, disciplina dell'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita al fine di garantire che gli operatori economici che intendono partecipare agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Vengono, infine, introdotte specifiche disposizioni disciplinanti i contratti di ricostruzione, tra le quali: l'obbligo di apposizione, a pena di nullità, della clausola automatica di risoluzione; l'immodificabilità soggettiva del contraente; l'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010.
  L'articolo 31 reca disposizioni in merito alla ricostruzione privata. In particolare, viene introdotto l'obbligo, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati, di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile. Ulteriori disposizioni fissano una serie di obblighi per gli operatori economici interessati ed individuano i casi in cui è possibile ricorrere al subappalto dei lavori.
  L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere. Vi si prevede, a tal fine, che l'Autorità si avvalga di una apposita unità operativa speciale, la quale può operare fino al 31 dicembre 2018.
  L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (ad esclusione di quelli di natura gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.
  L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in Pag. 222cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dal Commissario straordinario. Al Commissario straordinario sono, altresì, demandate la fissazione degli importi dei contributi per le prestazioni tecniche, nonché l'adozione di disposizioni intese a evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi.
  L'articolo 35 definisce gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di appalti pubblici connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame.
  L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissariato straordinario di una serie di atti dallo stesso emessi.
  Il titolo III (Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) comprende gli articoli da 37 a 43, articolati in due capi.
  Il capo I (articoli da 37 a 41) reca misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.
  L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego del volontariato di protezione civile.
  L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.
  L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tali fondi consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.
  L'articolo 41 stabilisce le condizioni alle quali beni mobili dello Stato impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici e già assegnati alle Regioni o agli Enti locali possono essere ceduti a questi ultimi a titolo definitivo e non oneroso.
  Il capo II (articoli 42 e 43) reca misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
  L'articolo 42 reca disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo al Capo del Dipartimento della Protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, il compito di determinare modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza.
  L'articolo 43 fa salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti. Con provvedimenti del Commissario – anche a mezzo di ordinanza – si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi, cui provvede poi il sindaco del comune interessato.
  Il titolo IV (Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali) è costituito dagli articoli da 44 a 49, articolati in tre Capi.
  Il capo I, recante misure per gli enti territoriali, è costituito dal solo articolo 44, il quale, disponendo in materia di contabilità e di bilancio, reca, tra l'altro, le Pag. 223seguenti disposizioni: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per i comuni di cui all'allegato 1, nonché per le province in cui questi ricadono; la sospensione per un periodo di sei mesi, con riferimento agli stessi Comuni, di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal Tuel; la sospensione, per il periodo 2017-2021, del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.
  Il capo II, recante misure per i lavoratori, è costituito dal solo articolo 45, il quale – con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori interessati dagli eventi sismici – introduce norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali e prevede alcuni ammortizzatori sociali specifici (per determinate categorie di soggetti).
  Il capo III (articoli 46-49) reca disposizioni di sospensione di termini e misure in materia fiscale.
  L'articolo 46 stabilisce, per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma, l'esclusione dall'applicazione di alcune norme del codice civile le quali prevedono determinati adempimenti e conseguenze in caso di perdite d'esercizio.
  L'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.
  L'articolo 48 prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2016, dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto. Si segnalano, in particolare: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere; la sospensione delle fatture relative alle utenze per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma; l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre. Inoltre, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile, a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017; gli stessi immobili sono esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini.
  Il titolo V (Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali) comprende gli articoli da 50 a 53, articolati in due capi.
  Il capo I (articoli 50 e 51) reca disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici.
  L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato.
  L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, utilizzando le risorse destinate dal decreto in materia di enti locali (decreto-legge n. 113 del 2016) all'assunzione di 400 vigili del fuoco, e destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia.
  Il capo II è costituito dagli articoli 52 e 53, recanti, rispettivamente disposizioni finanziarie e clausola di entrata in vigore.
  Ricorda altresì, anche per la sua personale esperienza in Umbria, come il Commissario straordinario abbia fin da subito operato in strettissimo raccordo con le Regioni.Pag. 224
  Presenta infine una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Recupero crediti insoluti P.A.
S. 2263.
(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Ivan CATALANO (Misto), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato sul disegno di legge S. 2263, recante «Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione».
  Il disegno di legge si compone di un unico articolo.
  Il comma 1 prevede che comuni, città metropolitane, province e loro associazioni, unioni e società partecipate possano affidare tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, in gestione a società di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.
  Il comma 2 stabilisce modalità e principi ai quali – oltre che alla disciplina di settore – è fatto obbligo di attenersi nell'affidamento delle obbligazioni pecuniarie a società di recupero dei crediti: le prestazioni rese dalle società di recupero dei crediti hanno natura esclusiva di servizio; i rapporti tra gli enti e le società di recupero dei crediti sono regolati da appositi contratti; il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente nelle casse degli enti impositori; le società di recupero dei crediti prestano adeguata garanzia a favore dell'ente a tutela del corretto svolgimento del servizio; l'ente locale committente colloca nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, che tenga conto della natura dei crediti, della loro anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.
  Il comma 3 prevede che gli enti affidatari possano addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a princìpi di trasparenza, di equità e di proporzionalità;
  Il comma 4 dispone che la mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non possa in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero dei crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.
  Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Aree industriali dismesse.
S. 1836.
(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di legge S. 1836, recante «Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».
  Il disegno di legge si compone di 5 articoli.
  L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, con Pag. 225dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree, adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio. Le regioni procedono preliminarmente, d'intesa con i comuni, all'individuazione e riconoscimento delle aree medesime fra quelle di rilevanza regionale o nazionale soggette a diffuso o totale abbandono produttivo.
  L'articolo 2 dispone che, ai fini dell'accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti regionali devono promuovere la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. I progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono essere adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nei suddetti progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Per la definizione e l'attuazione degli interventi dei progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree le regioni possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Rileva in proposito che, trattandosi di stabilire il riparto tra le regioni del fondo, dovrebbe essere prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, anziché il mero parere della stessa.
  L'articolo 3 individua alcune previsioni che i progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono obbligatoriamente contemplare; si tratta degli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione; della destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e di servizi di interesse pubblico; della salvaguardia delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico; della presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici e dell'utilizzo di una quota degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale. Le risorse messe a disposizione dallo Stato sono prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.
  L'articolo 4 prevede agevolazioni per i soggetti proprietari di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, i quali hanno avviato interventi di ristrutturazione energetica ovvero di messa in sicurezza con spese a proprio carico.
  L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.15.

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