CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

  Mercoledì 26 ottobre 2016.

  Il Comitato, che si è riunito dalle 9.20 alle 9.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

  La seduta comincia alle 9.30.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
  Invita il Vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato in merito alle cariche in enti sportivi, che si sono conclusi nelle riunioni del 21 settembre e 6 ottobre 2016.

  Nicola STUMPO, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, fa presente che il Comitato ha svolto una laboriosa ed approfondita istruttoria in ordine alla verifica dei profili di compatibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare degli incarichi rivestiti da deputati nei predetti enti.
  Come è noto, la principale difficoltà è stata rappresentata – come d'altra parte nelle precedenti legislature – dalla necessità di dare alle disposizioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, ove possibile, un'interpretazione evolutiva che consentisse di evincere criteri di valutazione rigorosi, tali da semplificare l'attività di accertamento e, al tempo stesso, più adeguati all'odierna realtà socio-economica.
  Coglie l'occasione per esprimere in questa sede l'auspicio, a nome di tutti i componenti del Comitato da lui presieduto, ma – ritiene – a nome della Giunta nel suo complesso, che si possa addivenire in tempi ragionevoli ad una riforma della disciplina sostanziale in materia di incompatibilità parlamentare, oggi composta da Pag. 9molte norme non sempre adeguate all'attuale conformazione del sistema politico ed al sottostante tessuto economico-sociale.
  In un simile contesto normativo, peraltro, l'ambito discrezionale entro il quale l'interprete può operare – anche qualora si tratti di un organo politico – non appare particolarmente ampio.
  Infatti, com’è ormai noto ai colleghi della Giunta, le disposizioni in questione e, segnatamente, gli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953, hanno natura speciale e sono quindi di stretta interpretazione. In quanto tali, non potrebbero essere interpretate in via analogica: se un caso non fosse espressamente previsto, ad esso la norma non potrebbe essere applicata sol perché appaia «simile» o « analogo», eventualmente in considerazione di profili sostanziali e di opportunità, ad altri casi invece espressamente disciplinati.
  L'interprete, dunque, può operare solo sul versante dell'interpretazione estensiva o restrittiva. In altri termini può, con le dovute cautele, operare sullo spazio semantico dei singoli termini utilizzati per la formulazione della norma, selezionando i significati più ampi o quelli più ristretti, tra i vari possibili, al fine di applicare al caso concreto la risposta normativa ritenuta più adeguata.
  Ciò premesso, osserva che il Comitato ha ritenuto applicabile agli incarichi in enti sportivi l'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, secondo il quale – questa la sostanza del precetto normativo – i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente (primo comma).
  Sono però escluse dal divieto le cariche rivestite in talune categorie di enti e, in particolare, negli enti culturali (secondo comma dell'articolo 2, che rinvia alla norma derogatoria prevista dal secondo comma dell'articolo 1).
  L'elemento di specificazione che giustifica la deroga è evidentemente rappresentato dell'alto valore del bene giuridico che questi enti sono istituzionalmente preposti a promuovere e tutelare. E la deroga, occorre sottolinearlo, opera con riferimento ad ogni elemento della fattispecie di divieto prevista dal primo comma: pertanto, se anche un ente qualificabile come «culturale» gestisse servizi per conto dello Stato o ricevesse da questo contributi finanziari, comunque le cariche in essi rivestite da deputati dovrebbero essere considerate compatibili.
  Evidenza come nel corso dei lavori del Comitato si sia molto discusso anche del tradizionale orientamento della Giunta sul tema degli enti sportivi, osservando come le varie maggioranze via via susseguitesi nelle precedenti legislature, salvo alcune eccezioni riferite a specifiche cariche e non sempre senza contrasti, abbiano comunque manifestato una chiara tendenza ad identificare i concetti di sport e cultura, con conseguente qualificazione degli enti sportivi in termini di enti culturali.
  In questa legislatura, tuttavia, nell'ambito del Comitato è prevalso un orientamento più restrittivo che, pur riconoscendo quale peculiarità degli enti sportivi lo svolgimento di attività che certamente hanno una connotazione anche culturale, ritiene che tali enti non possano essere tutti, a priori e indistintamente, qualificati come enti culturali, con conseguente automatica applicazione della deroga di cui al citato articolo 2, secondo comma. A tal fine si è invece ritenuto necessario svolgere una verifica in concreto, operata caso per caso, della natura «prevalentemente» culturale delle attività svolte dall'ente.
  Sempre in considerazione della particolare natura degli enti in questione e della predetta peculiarità, il Comitato si è altresì orientato nel senso di adottare, limitatamente alle cariche rivestite in tali enti, un'interpretazione restrittiva dell'articolo 2 della citata legge. Si è ritenuto, segnatamente, di interpretare l'espressione «pubblica Amministrazione» nel senso di Amministrazione dello Stato, con conseguente implicita valutazione di compatibilità delle cariche ricoperte in enti sportivi Pag. 10di rilievo locale, in articolazioni locali di enti sportivi nazionali e in enti sportivi internazionali.
  Dunque, in via residuale, è con riferimento alle cariche rivestite in enti sportivi di rilievo nazionale, quali le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva, entrambi destinatari di contributi finanziari da parte del CONI, che il Comitato ha ritenuto di svolgere un'approfondita istruttoria per verificare, in concreto, sulla base delle allegazioni degli interessati, la sussistenza o meno di una natura «prevalentemente» culturale delle attività svolte, ai fini dell'applicazione della predetta deroga.
  A conclusione dell'istruttoria, il Comitato ha ritenuto la deroga applicabile alle cariche di Presidente della Federazione italiana pallapugno, rivestita dall'onorevole Enrico Costa, e di Presidente dell'Associazione italiana cultura e sport (AICS), ricoperta dall'onorevole Bruno Molea.
  Per quanto concerne le cariche rivestite nel CONI – escluse, per quanto detto, quelle rivestite nelle sue articolazioni territoriali – il Comitato ha confermato l'orientamento risalente secondo il quale si ritengono compatibili i membri del Consiglio nazionale, organo che non svolge compiti gestionali e, in linea di principio incompatibili i componenti della Giunta nazionale, ovvero dell'organo che riveste un ruolo fondamentale nella gestione dei finanziamenti.
  A tale conclusione il Comitato è giunto all'esito di un dibattito nel corso del quale, tra l'altro, si è preso atto di come, da un'analisi dello Statuto del CONI, la Giunta nazionale non possa essere considerata una «emanazione» del Consiglio nazionale, che ne elegge solo un ridotto numero di componenti. Pertanto, non sembra potersi affermare che il Consiglio nazionale abbia il «controllo» della Giunta nazionale e che, dunque, eserciti indirettamente compiti gestionali e finanziari, confermandosi in tal modo la compatibilità con il mandato parlamentare dei suoi componenti.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, preso atto degli orientamenti del Comitato, rilevando che non vi sono obiezioni, invita il vicepresidente Stumpo a presentare alla Giunta le proposte formulate dal Comitato stesso in relazione alle cariche sulle quali, in coerenza con i predetti orientamenti, si è ritenuto di approfondire l'istruttoria.

  Nicola STUMPO, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, riferisce che, nella seduta del 21 settembre 2016, il Comitato, a maggioranza, si è orientato nel senso di proporre che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente della Federazione italiana pallapugno, rivestita dall'onorevole Enrico COSTA, in quanto si è verificato come tale ente svolga un'attività prevalentemente orientata al mantenimento di una tradizione culturale che ha rilievo in un circoscritto ambito territoriale.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la carica rivestita dal deputato Costa non possa rientrare nella norma derogatoria prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 60 del 1953, considerato che la Federazione italiana pallapugno, a fronte di un numero esiguo di iscritti – all'incirca duemila – riceve un sostanzioso contributo da parte del CONI, stimabile in circa 130 mila euro. Si è in presenza, a suo avviso, di un rapporto sproporzionato tra il numero degli iscritti e il finanziamento ricevuto che quindi, potrebbe costituire l'effetto di un'influenza esercitata dal presidente della federazione Enrico Costa, in quanto parlamentare e membro del Governo.
  A supporto di questa sua analisi, ricorda come recentemente sia stato pubblicato l'elenco dei 183 interventi ammessi al finanziamento nell'ambito del Piano Sport e Periferie, scelti tra 1681 proposte presentate. Analizzando i progetti ammessi nelle regioni Liguria e Piemonte, territori nei quali la pallapugno è maggiormente diffusa, fa presente che fra i nove interventi ammessi al finanziamento nella regione Liguria, uno riguarda la Pag. 11Federazione italiana pallapugno, e che fra i quattro interventi ammessi nella regione Piemonte, vi è, anche in questo caso, un finanziamento a favore della citata Federazione. Si tratta, a suo giudizio, di una scelta non casuale ed emblematica della possibilità che un deputato, che è anche esponente del Governo, influenzi l'erogazione di finanziamenti pubblici a favore della Federazione di cui riveste la carica di presidente, consolidando un legame tra la politica e lo sport che deve essere necessariamente rescisso.
  Ribadisce quindi, il voto contrario del proprio gruppo, già espresso in sede di Comitato per le incompatibilità, alla proposta formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta accerta a maggioranza la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente della Federazione italiana pallapugno, ricoperta dall'onorevole Enrico Costa.

  Nicola STUMPO, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, comunica che nella seduta del 6 ottobre 2016, il Comitato, a maggioranza, si è altresì orientato nel senso di proporre che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente dell'Associazione italiana cultura e sport (AICS), rivestita dall'onorevole Bruno MOLEA, in quanto si è verificato come tale ente svolga un'attività prevalentemente orientata alla diffusione della cultura dello sport, nonché all'organizzazione di varie iniziative culturali su numerosi temi di rilevanza anche storica e sociale.

  Davide CRIPPA (M5S) ricorda come l'onorevole Molea, in quanto presidente dell'AICS, che è un ente di promozione sportiva, a norma dello statuto del CONI sia anche componente del Consiglio nazionale di tale ultimo ente.
  Reputa quindi importante soffermarsi sui compiti del Consiglio nazionale del CONI che, nell'eleggere i componenti della Giunta nazionale, seppure in un numero ridotto, può, a suo avviso e contrariamente a quanto ritenuto dal Comitato, spostare gli equilibri all'interno della Giunta nazionale stessa e influenzare, conseguentemente, le decisioni in merito ai finanziamenti da erogare alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.
  Non condivide neanche l'interpretazione emersa nel Comitato circa la prevalenza della connotazione culturale delle attività sportive, che non tiene conto degli ingenti finanziamenti gestiti dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva, tramite il CONI, e sottovaluta la circostanza che gli enti sportivi tendono sempre più ad assumere la forma di società per azioni, nelle quali certamente prevale l'aspetto imprenditoriale piuttosto che quello culturale. Ritiene, in particolare, che sarebbe necessario un attento approfondimento sul ruolo e sulle funzioni delle Leghe sportive.
  Nel ribadire l'esigenza che venga meno il legame esistente tra la politica e lo sport, esprime il voto contrario del proprio gruppo alla proposta del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta accerta a maggioranza la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente dell'Associazione italiana cultura e sport (AICS), ricoperta dall'onorevole Bruno Molea.

  Nicola STUMPO, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, fa presente, ai fini della presa d'atto da parte della Giunta, che l'onorevole Giancarlo GIORGETTI, con lettera pervenuta il 2 agosto 2016, ha comunicato di avere rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana pallavolo.
  A tale proposito, ricorda come in questa legislatura la Giunta si sia orientata nel senso di ritenere necessaria, ai fini dell'istruttoria, la dichiarazione del deputato, resa per iscritto sotto la propria responsabilità, di essersi dimesso dall'incarico, anche se non accompagnata dalla dichiarazione di accettazione delle dimissioni proveniente dall'ente interessato.

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  La Giunta prende atto.

  Nicola STUMPO, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, nella qualità di coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, riferisce infine sui lavori svolti dal Comitato e sulla relativa proposta, formulata nella riunione del 15 settembre 2016, in merito alla posizione dell'onorevole Roger De MENECH.
  L'onorevole De Menech, con decreto ministeriale del 23 ottobre 2014, è stato nominato quale delegato del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa (articolo 1, comma 519, lettera b) della legge n. 147 del 2013).
  L'organismo in questione in passato era denominato ODI (Organismo di indirizzo) ed istituito in base all'articolo articolo 2, commi 117 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 (Legge finanziaria 2010).
  Secondo il predetto comma 117, in particolare, le province autonome di Trento e Bolzano concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le predette province autonome. Ciascuna delle province autonome assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.
  Successivamente, la legge di stabilità 2014 ha soppresso l'ODI ed ha rinviato alla sottoscrizione di una «Intesa» per il raggiungimento dei citati obiettivi e la gestione dei predetti finanziamenti. Con tale intesa, sottoscritta il 19 settembre 2014, si è costituito l'organismo che è subentrato a tutti gli effetti all'ODI e che prende oggi il nome di «Comitato paritetico per la gestione dell'intesa».
  Nel corso dell'istruttoria si è verificato come il Comitato paritetico individui e garantisca forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle rappresentanze interessate per la gestione di fondi da assegnare ai territori di confine con le province autonome di Trento e Bolzano.
  Non risulta svolgere alcuna funzione di gestione, essendo il suo compito principale quello di programmare annualmente la ripartizione dei fondi (previsti dalle Leggi finanziarie del 2010 e 2015), mediante valutazione dei progetti che i comuni sottopongono ad esso.
  Le risorse provengono esclusivamente dalle province autonome di Trento e Bolzano e questo elemento, di per sé, potrebbe essere dirimente.
  Inoltre, il Comitato paritetico non sembra potersi qualificare come «ente pubblico» in senso stretto ovvero quale organo di amministrazione dello Stato; non ha personalità giuridica e non ha autonomia contabile e finanziaria. Non ha un'autonoma struttura, ma si avvale di una segreteria tecnica paritetica, composta da componenti in rappresentanza delle amministrazioni firmatarie dell'Intesa e i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di competenza.
  Il Comitato paritetico è composto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dai presidenti delle Regioni Lombardia e del Veneto e dai presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano o dai rispettivi delegati; partecipano ai lavori del Comitato i presidenti delle province di Belluno e Sondrio con diritto di voto; sono invitati a partecipare ai lavori tre rappresentanti dei 48 comuni confinanti, senza diritto di voto.
  Le funzioni di presidenza sono svolte dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato. Il ruolo del presidente viene svolto senza l'attribuzione di alcun compenso e non appare qualificabile come una «carica» in senso stretto, non trattandosi di organo di ente pubblico: il presidente svolge il ruolo di coordinatore del Comitato e il suo voto ha lo stesso peso di quello degli altri componenti con diritto di voto.
  Per queste ragioni il Comitato, nella seduta del 15 settembre 2016, in considerazione della natura peculiare e, per taluni aspetti, atipica di tale organismo, si è Pag. 13orientato, all'unanimità dei presenti, nel senso di ritenere insussistenti profili di incompatibilità con riferimento ai criteri indicati dagli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953.
  Si propone, quindi, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di delegato del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, rivestito dall'onorevole Roger De Menech.

  Davide CRIPPA (M5S) preannuncia la propria astensione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta accerta la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di delegato del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa ricoperta dall'onorevole Roger De Menech.

  La seduta termina alle 10.