CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2016
713.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 97

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ricordato che il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, è collegato alla manovra di finanza pubblica, avverte che l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione sul disegno di legge nel testo approvato dal Senato avrà luogo nella seduta di domani 26 ottobre, secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso 20 ottobre.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Casellato, per la sua relazione introduttiva.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento, consta di quarantuno articoli, suddivisi in sette Capi e reca una disciplina organica del settore, in parte riprendendo i contenuti di disposizioni vigenti e, in parte, introducendo sostanziali innovazioni, volte a rafforzare il quadro degli strumenti per la promozione e il sostegno alla cinematografia e al settore audiovisivo.
  Passando brevemente in rassegna i contenuti del provvedimento, segnala che il Capo I reca le disposizioni generali e, in tale ambito, l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del provvedimento, evidenziando, in particolare, che esso detta i princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono, tra l'altro, alla crescita dell'occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo e l'articolo 3 enuncia i principi su cui si basa l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, tra i quali richiama, al comma 1, lettera e), quello relativo alla formazione professionale, mediante il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite. Pag. 98
  Segnala che il successivo articolo 4 delinea le funzioni e i compiti delle regioni, l'articolo 5 individua i parametri in base ai quali attribuire la nazionalità italiana alle opere cinematografiche e delle opere audiovisive, mentre l'articolo 6 dispone che il riconoscimento della nazionalità italiana alle opere realizzate in coproduzione con imprese estere avvenga in base agli accordi internazionali di reciprocità. L'articolo 7 disciplina il deposito delle opere presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo, demandando ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la definizione delle modalità applicative, nonché la costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche. L'articolo 8 reca misure per la valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale d’essai, mentre l'articolo 9 dispone che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicuri la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.
  Fa presente, quindi, che il Capo II, intitolato organizzazione, reca disposizioni relative alle competenze delle amministrazioni pubbliche nell'ambito del settore. In particolare, l'articolo 10 individua i compiti e le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tra esse segnala, al comma 1, lettera f), la promozione, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della formazione, nonché, alla lettera n) del medesimo comma 1, la promozione del riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Ricorda che il successivo articolo 11 dispone l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche. La norma prevede, inoltre, l'istituzione di una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero.
  Segnala, poi, che il Capo III, suddiviso in cinque Sezioni, reca disposizioni in materia di finanziamento e fiscalità. In particolare, alla Sezione I, relativa alle finalità e agli strumenti, l'articolo 12 individua gli obiettivi e le tipologie di intervento. Si tratta di finanziamenti distinti per tipologia: crediti di imposta, contributi automatici alle imprese, contributi selettivi per determinate tipologie di opere e categorie di imprese, contributi alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva. L'articolo 13 dispone l'istituzione a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, e in cui confluiscono, per il 2017, le risorse del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, contestualmente abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, dall'articolo 39 del testo in esame. Il successivo articolo 14, in materia di requisiti per accedere ai finanziamenti erogati dal Fondo, confermando la normativa vigente, subordina al riconoscimento della nazionalità italiana l'ammissione ai benefici, ad eccezione di quelli a carattere fiscale, funzionali anche ad attrarre investimenti stranieri. Inoltre, la norma individua le cause che comportano l'esclusione dai benefici, rimettendo a un decreto ministeriale la puntuale specificazione delle fattispecie.
  Osserva che, alla Sezione II riguardante gli incentivi fiscali, gli articoli da 15 a 20 prevedono specifici crediti di imposta, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, per le imprese dell'esercizio cinematografico Pag. 99e per le imprese tecniche e di post-produzione, per gli esercenti sale cinematografiche, nonché per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, in relazione alle spese sostenute per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Segnala, in particolare, il credito di imposta previsto dall'articolo 19, che è destinato alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione che, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere, abbiano utilizzato manodopera italiana. L'articolo 21 reca le disposizioni comuni applicabili a tutte le tipologie di crediti d'imposta previsti dagli articoli precedenti, nonché le modalità attuative. L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico.
  Passa, quindi, alla Sezione III, che riguarda i contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive, anch'essi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Tali contributi, sulla base dell'articolo 23, sono concessi nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla base di quanto specificato dal decreto previsto dal successivo articolo 25. L'articolo 24 disciplina le modalità di erogazione dei contributi, mentre il citato articolo 25 rinvia ad un successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni in esame.
  Rileva che la Sezione IV disciplina i contributi selettivi, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, anche alla scrittura delle medesime, attraverso l'assegnazione diretta agli autori del progetto. In particolare, sulla base dell'articolo 26, tali contributi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, nonché alle opere di particolare qualità artistica.
  Alla Sezione V, riguardante l'attività di promozione cinematografica e audiovisiva, l'articolo 27 disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Tra le finalizzazioni, segnala, al comma 1, lettera h), la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure recate dal provvedimento in esame.
  Osserva, poi, che il Capo IV reca la previsione di interventi straordinari e di altre misure per il rilancio del settore. In particolare, l'articolo 28 dispone la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per il periodo 2017-2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interesse sui mutui o locazioni finanziarie per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche. Parimenti, l'articolo 29 dispone la costituzione di un'analoga sezione del medesimo Fondo, per il triennio 2017-2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. L'articolo 30 prevede l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
  Rileva, infine, che l'articolo 31 reca disposizioni volte ad impedire, attraverso l'esercizio delle sue funzioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, della distribuzione, della programmazione e dell'esercizio cinematografico.
  Il Capo V, reca disposizioni per la riforma e la razionalizzazione della normativa Pag. 100vigente. In tale ambito segnala che l'articolo 32 prevede l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo la soppressione e abrogazione delle disposizioni dell'articolo 103 della legge n. 633 del 1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive. Al Registro devono essere iscritte, al fine degli effetti di pubblicità notizia, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE.
  Osserva che l'articolo 33 reca una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. Tra i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, segnala, in particolare, la responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del prodotto, l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un organismo preposto al controllo di tale classificazione, e la conseguente soppressione delle esistenti Commissioni per la revisione cinematografica.
  Fa presente, poi, che anche il successivo articolo 34 reca una delega al Governo, finalizzata alla riforma e alla razionalizzazione della disciplina in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 35, che delega il Governo alla riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Il comma 1 prevede preliminarmente che la delega sia finalizzata al riordino e all'introduzione di norme che, in armonia e in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge n. 183 del 2014 (il cosiddetto Jobs Act), in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. I principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono elencati al comma 2. Si prevede, in particolare: il conseguimento di obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese (lettera a); il rafforzamento delle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e il riordino dei contratti di lavoro vigenti, per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo (lettera b); la previsione di opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa o professionale (lettera c). Ai sensi del comma 3, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. L'articolo 36 reca le disposizioni comuni per l'adozione dei decreti legislativi previsti dai precedenti articoli 33, 34 e 35, prevedendo per tutti e tre l'iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Con riferimento alla delega di cui all'articolo 35, sembrerebbe necessario che, in vista della sua attuazione, ne siano meglio precisati i contenuti, in quanto i principi e criteri direttivi della delega non consentono di definire puntualmente già in questa fase i contenuti del futuro decreto legislativo. Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti di lavoro sembrerebbe opportuno chiarire in modo più puntuale gli effetti della nuova disciplina sulla normativa di diritto comune applicabile con carattere di generalità ai rapporti di lavoro, anche al fine di assicurare che nella norme adottate sia comunque un adeguato livello di garanzia dei lavoratori interessati. In ogni caso, considerata la portata delle disposizioni da introdurre, sembra necessario garantire che nella fase di elaborazione del provvedimento sia adeguatamente coinvolto il Ministero del lavoro Pag. 101e delle politiche sociali, anche attraverso l'acquisizione del suo concerto sulla proposta di decreto legislativo.
  Osserva che il Capo VI, composto dal solo articolo 37, interviene in materia di controllo e sanzioni, mentre il Capo VII, infine, reca le disposizioni transitorie e finali. Nello specifico, l'articolo 38 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 13. L'articolo 39 reca l'abrogazione delle norme vigenti divenute incompatibili con le disposizioni del provvedimento in esame, l'articolo 40, con una disposizione di carattere transitorio, prevede che i crediti di imposta attualmente previsti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente sino all'emanazione della disciplina attuativa delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e, infine, l'articolo 41 disciplina l'entrata in vigore prevedendo che le disposizioni si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2017, ad eccezione degli articoli da 33 a 37.
  Conclusivamente, considerata anche l'importanza di un settore così rilevante per l'economia del nostro Paese, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole, tenendo conto delle osservazioni formulate nell'ambito della relazione. Si riserva, in ogni caso, di valutare, ai fini dell'elaborazione della proposta di parere, eventuali considerazioni e osservazioni che dovessero emergere nel dibattito.

  Silvia CHIMIENTI (M5S) ritiene che il provvedimento sia insufficiente a centrare l'obiettivo di una compiuta valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo, vista la esiguità delle risorse stanziate per gli interventi e considerata la scarsa attenzione dedicata alle numerose professionalità aventi un ruolo centrale nell'economia del settore. Concorda, pertanto, con le osservazioni formulate dalla relatrice con riferimento al testo del provvedimento e preannuncia che, qualora queste non si traducano in specifiche condizioni inserite nella proposta di parere, il proprio gruppo si asterrà dalla votazione della medesima proposta.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, mercoledì 26 ottobre.

  La seduta termina alle 15.