CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2016
710.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 176

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.
Atto n. 338.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, ricorda che la XIV Commissione Politiche per l'Unione europea avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari (cosiddetta, direttiva ICT – InterCorporate Transfers).
  Ricorda che la direttiva 2014/66/UE ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea.
  Considerando come la globalizzazione delle imprese, l'aumento degli scambi, la crescita e l'espansione dei gruppi multinazionali hanno intensificato negli ultimi Pag. 177anni gli spostamenti di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio di succursali o filiali di società multinazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre unità della società, la direttiva si pone l'obiettivo di agevolare la mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario all'interno dell'Unione («mobilità intra-unionale») e di ridurre gli oneri amministrativi associati alle missioni di lavoro in diversi Stati membri. A tal fine, si stabilisce un programma specifico di mobilità intra-unionale in base al quale il titolare di un permesso di trasferimento intra-societario valido rilasciato da uno Stato membro è autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare in uno o più Stati membri conformemente alle disposizioni relative alla mobilità di breve e lunga durata previste dalla presente direttiva. Tra gli scopi della direttiva rientra dunque quello di stabilire «una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione di lavoratori nell'ambito di trasferimenti intra-societari, sulla base di definizioni comuni e di criteri armonizzati».
  Segnala che il provvedimento in esame è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) recante, all'articolo 1, delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – ed in particolare del relativo Allegato B, punto 41. Ricordo altresì che la legge di delegazione europea 2014 non ha introdotto specifici principi e criteri direttivi di delega.
  Il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 29 novembre 2016, mentre la scadenza della delega è stabilita entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalla direttiva, e quindi al 29 settembre 2016 (articolo 1, comma 2, legge n. 114 del 2015).
  La normativa italiana prevede già disposizioni che agevolano la permanenza di lavoratori chiamati dal proprio datore di lavoro, operante nel territorio nazionale, a trasferirsi temporaneamente in Italia per svolgere funzioni o compiti specifici oppure per tirocinio (articolo 27 del testo unico immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998), ai quali si applicano le previsioni contenute nel medesimo articolo 27 destinate ai dirigenti, personale specializzato e lavoratori appartenenti a categorie particolari. Inoltre, in Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro. In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, tra cui il decreto annuale sui flussi, che determina la quota di ingressi per lavoro subordinato e autonomo consentita nell'anno di riferimento. Il Testo unico immigrazione, prevede accanto a questa procedura ordinaria, la possibilità di assumere al di fuori delle quote fissate dal decreto flussi, e attraverso procedure semplificate, lavoratori appartenenti a specifiche categorie, tra cui: dirigenti; professori universitari; traduttori ed interpreti; artisti e personale artistico e tecnico per spettacoli; sportivi professionisti; giornalisti corrispondenti; infermieri professionali (articolo 27). Successivamente, in attuazione della normativa comunitaria, sono state introdotte specifiche agevolazioni in ordine all'ingresso e al soggiorno di alcune categorie di stranieri quali: volontari (attuazione della direttiva 2004/114/UE); ricercatori (attuazione della direttiva 2005/71/UE); lavoratori altamente qualificati destinatari della cosiddetta Carta blu UE (attuazione della direttiva 2009/50/UE).
  Segnala che lo schema di decreto in esame, in primo luogo, introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari. Inoltre, si provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia.
  Lo schema di decreto sottrae i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno Pag. 178con la dicitura ICT alla normativa generale dei «fuori quota», di cui all'articolo 27 del Testo Unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), per dedicare loro una disciplina specifica che prevede requisiti, stabiliti dalla direttiva, quali una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso di titoli di studio specifici per l'esercizio delle funzioni alle quali sono chiamati. Rilevanti sono le disposizioni che agevolano la possibilità per i lavoratori ICT di spostarsi per motivi di lavoro all'interno dell'Unione europea in virtù di un unico titolo abilitante rilasciato da uno Stato membro (cosiddetta mobilità intracomunitaria).
  Lo schema è stato trasmesso alle Camere il 28 settembre 2016 ed è costituito da 5 articoli. Per una descrizione dettagliata dell'articolato, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.
  In sintesi, ricorda che l'articolo 1 comma 1 introduce due nuovi articoli al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione) al fine di adeguarne il contenuto alla direttiva: l'articolo 27-quinquies, che disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari e l'articolo 27-sexies relativo alla particolare ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea e che vengono successivamente trasferiti dal datore di lavoro in Italia.
  In particolare, il nuovo articolo 27-quinquies del Testo unico (che si compone di 25 commi) consente l'ingresso e il soggiorno di lavoratori nel nostro Paese, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle c.d. «quote d'ingresso». Il campo di applicazione soggettivo della nuova disciplina riguarda: i dirigenti, i lavoratori specializzati, i lavoratori in formazione, provvisti di diploma universitario (comma 1). I commi 2 e 3 recano rispettivamente la definizione di trasferimento intra-societario (ossia il distacco temporaneo di un lavoratore residente al di fuori dell'Unione europea in una «entità ospitante» in Italia, di una impresa stabilità in un Paese terzo o di una impresa collegata ex articolo 2359 codice civile) e di entità ospitante (ossia sede, filiale o rappresentanza italiana dell'impresa), con il vincolo che il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa duri da almeno 3 mesi. La disciplina non trova applicazione (comma 4) nei confronti di: ricercatori; lavoratori che beneficiano di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini dell'Unione europea in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo; lavoratori distaccati di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione, di cui alle direttive 96/71/UE e 2014/67/UE (recepita dal decreto legislativo n. 136 del 2016); lavoratori autonomi; coloro che svolgono lavoro somministrato; studenti a tempo pieno o tirocinanti nell'ambito di percorso di studio.
  La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e di un anno per tirocinanti. È previsto un periodo di pausa pari a 3 mesi tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di una nuova domanda (comma 11). Il comma 12 riconosce ai lavoratori una serie di diritti e benefici in ambito lavoristico: garanzia delle condizioni di lavoro e di occupazione previste in materia di distacco temporaneo di lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente; riconoscimento di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, nonché per ciò che riguarda l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico; applicazione, in caso di mobilità intra unionale, del regolamento (CE) n. 1231/2010, che ha esteso anche ai cittadini dei Paesi terzi non membri dell'Unione europea le disposizioni sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
  I commi 5-9 e 13-15 del nuovo articolo 27-quinquies disciplinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario, che ha la durata massima di 6 mesi dalla data di rilascio.
  Il nulla osta consente al lavoratore straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, di Pag. 179presentare allo sportello unico per l'immigrazione, richiesta di permesso di soggiorno (comma 10).
  Entro i successivi 45 giorni, il questore rilascia un permesso di soggiorno per trasferimento societario, rubricato «ICT», che ha durata pari a quella del trasferimento infra-societario e può essere rinnovato, sempre nei limiti di durata massima di 3 anni per dirigenti e specializzati e di 1 anno per tirocinanti, in caso di proroga del distacco temporaneo e previa verifica dei presupposti della proroga (comma 19). Il rinnovo è consentito anche qualora lo straniero svolge attività lavorativa in altro Stato membro (comma 20). Il comma 17 indica le circostanze che possono fondare il rifiuto del rilascio o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno ICT, nonché causa di revoca (comma 17).
  Il titolare del permesso di soggiorno ICT ha diritto al ricongiungimento familiare alle condizioni prescritte dall'articolo 29 del Testo unico a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno (comma 21). Come disposto in via ordinaria, si prevede l'ingresso del familiare al seguito del lavoratore (comma 22). Si prevede inoltre (comma 23) che lo straniero titolare di un permesso ICT sia riammesso nel territorio nazionale su richiesta di un altro Stato membro dell'Unione europea qualora questo si opponga alla possibilità che il medesimo lavoratore soggiorni e lavori nel proprio Stato membro per periodi inferiori (mobilità di breve durata) o superiori a novanta giorni (mobilità di lunga durata). Il comma 24, reca una disposizione di chiusura che prevede l'applicazione agli stranieri impiegati nell'ambito di trasferimenti infra societari, ove compatibili, delle stesse disposizioni generali sul rapporto di lavoro a tempo subordinato valide per gli stranieri (articolo 22 del Testo unico). Viene inoltre espressamente escluso l'obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore.
  Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno ICT o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo, il comma 25 prevede l'applicazione delle stesse sanzioni previste in via generale dall'articolo 22 del Testo unico per i datori di lavoro che impiegano stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  Il nuovo articolo 27-sexies del Testo unico immigrazione reca la disciplina applicabile ai titolari di permesso di soggiorno ICT rilasciato da un altro Stato membro.
  Per tali lavoratori, in primo luogo, è prevista l'esenzione dal visto di ingresso (comma 3). Le procedure di ingresso sono differenziate a seconda della durata del soggiorno: per periodi inferiori a 90 giorni (nell'arco temporale di 180 giorni) è sufficiente la presentazione della «dichiarazione di presenza» al questore (comma 1); per le richieste di mobilità di lunga durata, superiore ai 90 giorni, lo schema di decreto prevede la necessità di richiedere il nulla osta che può essere sostituito dalla comunicazione resa allo sportello unico dalle imprese che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Ministero dell'interno (comma 7), avvalendosi della facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva.
  Le procedure e le modalità di rilascio del nulla osta per la mobilità lunga sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 27-quinquies (comma 4) con la differenza che non è richiesta la dimostrazione del periodo minimo di 3 mesi di impiego del lavoratore nell'impresa e del possesso delle qualifiche professionali e (per i tirocinanti) del piano formativo. Anche le cause di rifiuto o revoca del nulla osta sono analoghe (comma 8).
  Agli stranieri in «mobilità lunga» è rilasciato un apposito permesso di soggiorno rubricato «mobile ICT» (comma 9). Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro da titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa (comma 11). Ai lavoratori in possesso di permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le medesime disposizioni Pag. 180previste per i titolari di permesso ICT in materia di ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, sanzioni.
  L'articolo 2 individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, l'autorità interna con le funzioni di punto di contatto con gli altri Paesi dell'Unione per lo scambio di informazioni in materia.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 prevede alcune disposizioni abrogative sia del Testo unico sull'immigrazione, sia del regolamento di attuazione, volte ad eliminare il riferimento ai lavoratori distaccati contenuto nell'attuale disciplina relativa ai cosiddetti «fuori quota» (articolo 27 del Testo unico, articolo 40 regolamento).
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo alla pubblicazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.
C. 3947 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2016.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658 Zampa.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge in esame (C. 1658 on. Zampa ed altri) introduce alcune modifiche alla normativa vigente con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.
  Ricorda innanzitutto che il provvedimento è stato già oggetto di esame da parte della XIV Commissione, che si è espressa il 22 ottobre 2014 con un parere favorevole.
  Il testo ha subito quindi diverse modifiche nel corso dell'esame in sede referente da parte della I Commissione Affari costituzionali, al fine di tenere conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 142 del 2015 – di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – e torna quindi all'esame della Commissione.
  La proposta di legge consta ora di 22 articoli.Pag. 181
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della proposta, che riconosce i minori stranieri non accompagnati titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  L'articolo 2 individua una nuova definizione di minore straniero non accompagnato, con la quale si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano.
  L'articolo 3 conferma il divieto di espulsione del minore già previsto all'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introducendo esplicitamente anche il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, che può essere disposto solo ove non comporti «un rischio di danni gravi per il minore».
  Con l'articolo 4 si dispone in ordine alle strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori. Si specifica in proposito, con novella al decreto legislativo n. 142 del 2015, che i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza «a loro destinate», per un periodo massimo di 30 giorni (anziché i 60 previsti in precedenza).
  L'articolo 5 della proposta introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 19-bis volto a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Attualmente, infatti, mancano norme di grado primario valide per tutti i minori non accompagnati e le procedure per l'identificazione si basano su prassi diverse a livello nazionale o locale.
  L'articolo 6 della proposta in esame introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari, introducendo alcuni nuovi commi all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015.
  Per favorire e promuovere l'istituto dell'affidamento familiare nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza, l'articolo 7 introduce il comma 1-bis all'articolo 2 della legge n. 183 del 1984, affinché gli enti locali promuovano la sensibilizzazione e la formazione di affidatari.
  In materia di rimpatrio assistito e volontario, interviene l'articolo 8, che sposta la competenza all'adozione del provvedimento, che in base alla normativa vigente spetta alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro, affidandola al Tribunale per i minorenni competente.
  L'articolo 9 – in attuazione dell'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo n. 142 del 2015 – istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale sistema è alimentato dalle cosiddette cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate a seguito del colloquio con il minore ai fini dell'identificazione dello stesso.
  L'articolo 10 disciplina le questioni relative al permesso di soggiorno rilasciabile ai minori non accompagnati, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, innovando rispetto al quadro normativo vigente. La proposta di legge contempla due tipologie di permesso di soggiorno: quello per età, che può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore, con validità fino al compimento della maggiore età, e quello per motivi familiari, in cui si equipara la condizione dei minori affidati, anche di fatto, e quella dei minori sottoposti a tutela.
  L'articolo 11 prevede che presso i tribunali ordinari sia istituito un elenco di Pag. 182tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati.
  L'articolo 12 prevede che l'accoglienza dei minori sia garantita nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989.
  L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. In particolare, il provvedimento elimina il carattere vincolante del parere della Direzione generale, consentendo il rinvio al meccanismo del silenzio-assenso e introduce una nuova disposizione per l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età dei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.
  Gli articoli 14, 15 e 16 sono volti a rafforzare alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati.
  L'articolo 14 estende la garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, nonché incentiva l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori.
  L'articolo 15 implementa le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, assicurandone l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento. Il successivo articolo 16 riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
  Gli articoli 17 e 18 si riferiscono a specifiche categorie di minori non accompagnati, che necessitano di misure speciali di protezione in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano. Per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 17 prevede un programma specifico di assistenza, con soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. L'articolo 18 con riferimento ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, istituisce presso ogni Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, previste dal decreto legislativo n. 25 del 2008, una sezione specializzata.
  L'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.
  Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
  Gli articoli 21 e 22 prevedono infine la copertura finanziaria degli interventi e delle attività previste dalla proposta di legge – a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012 – nonché le disposizioni di adeguamento conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia del regolamento di attuazione del Testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) sia del regolamento del Comitato per i minori stranieri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999).
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

Pag. 183

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
COM(2015)593 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
COM(2015)594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.
COM(2015)595 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
COM(2015)596 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.
COM(2015)614 final.