CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2016
710.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 24

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere (vedi allegato 1). Comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati Bianconi, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni e Turco, appartenenti al gruppo Misto (vedi allegato 2).
  Ricorda che sul provvedimento deve esprimere i propri rilievi la IX Commissione, rilievi che saranno tenuti in considerazione dai relatori per una proposta definitiva che sarà posta in votazione nella seduta di domani.

  Federica DAGA (M5S) osserva che nella proposta di parere presentata dai relatori mancano alcune questioni avanzate dal suo gruppo. Se, quindi, la proposta rimarrà quella attuale, preannuncia la presentazione di un parere alternativo. Rileva come la visione dei servizi pubblici del Governo sia diametralmente opposta a quella del Movimento 5 Stelle. Il suo gruppo intende, infatti, i servizi pubblici come garanzia di servizi offerti ai cittadini, e non in una visuale di mercificazione, come li intende il Governo e come dimostrano le misure di incentivazione all'aggregazione delle società, caldeggiate da alcuni organi di stampa quale, ad esempio, il Sole 24 ore. Ribadisce la grande rilevanza del servizio idrico e ricorda come la ministra Madia si era impegnata allo stralcio Pag. 25delle norme che lo riguardano. Nel parere dei relatori questa volontà non risulta con chiarezza ed appare anche poco congruo il riferimento a raccordi con la normativa vigente. Ricorda altresì la petizione popolare, corredata di più di duecentomila firme, con la quale si chiede appunto lo stralcio dal provvedimento delle norme sul servizio idrico. Osserva come l'eliminazione del riferimento al servizio idrico dallo schema è ben altra cosa da quella proposta nel parere dei relatori.
  Evidenzia come altre criticità dello schema sottolineate dal suo gruppo non siano state recepite nel parere. Ad esempio la riduzione della gestione pubblica con l'affidamento ad aziende speciali oppure la questione delle tariffe sul capitale investito o ancora la questione delle previsioni premiali previste per le aggregazioni.

  Domenico MENORELLO (CI) desidera soffermarsi su due aspetti della proposta di parere dei relatori. Condivide le osservazioni sulla gestione in house, poiché ritiene che lo schema attuale preveda una normativa che appesantisce eccessivamente il procedimento, non in linea con l'Europa. Si chiede inoltre se non sia questa l'occasione, partendo dall'articolo 5 dello schema che introduce il principio di sussidiarietà, per prevedere l'introduzione dell'azionariato popolare diffuso, con un 20 per cento del capitale, ad esempio, articolato per aree comunitarie o filiere funzionali. L'esempio classico di attivazione di tale sistema è il trasporto pubblico locale, dove così ci sarebbe maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini. Rileva come all'articolo 23 dello schema, con riguardo all'erogazione delle risorse del fondo dei trasporti, si faccia riferimento ancora alla spesa storica, invece che ai costi standard, come agli articoli 22 e 25. Si tratta di una contraddizione che, a suo avviso, va sanata.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) osserva che i sei mesi previsti per l'adeguamento alla normativa da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano siano pochi e chiede, pertanto, che nel parere sia inserita la previsione di un tempo più congruo. Ritiene, inoltre, che gli impianti a fune debbano essere esclusi dal regime di concessione.

  Marilena FABBRI (PD) ritiene sia necessario attendere l'espressione dei rilievi da parte della IX Commissione. A suo parere, infatti, l'articolo 23 dello schema rischia di penalizzare la scelta delle aziende pubbliche di mettersi sul mercato, sistemare i propri bilanci e di condurre una lotta all'evasione.

  Andrea CECCONI (M5S) ritiene che la questione legata al trasporto pubblico locale debba essere stralciata dallo schema di decreto, in quanto non prevista dalla legge di delegazione. È chiara la volontà del Governo di arrivare a conseguire una legge organica sulla materia dei servizi pubblici locali, ma va rispettata la delega data dal Parlamento. Non concorda sull'introduzione dell'azionariato proposta dal deputato Menorello e sottolinea come non a caso sia una proposta avanzata anche dall'amministratore delegato di Acea. La proposta avrebbe senso se i cittadini potessero far parte del Consiglio di amministrazione delle società, altrimenti il risultato sarà solo quello di dare agevolazioni fiscali a società già dominanti sul mercato.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, con riferimento a quanto osservato dalla deputata Daga, precisa che la volontà del Governo, al di là del parere parlamentare, è quella di escludere con chiarezza dal decreto legislativo il sistema idrico integrato. Sulle incentivazioni alle aggregazioni, fa osservare come queste nascano dall'esigenza di avere operatori solidi e di evitare eventuali fallimenti di società e come queste siano nello spirito della riforma e non siano influenzate da pressioni esterne. Rileva come il Governo abbia effettuato una scelta di campo precisa, inserendo i servizi pubblici locali all'interno del diritto di cittadinanza, sottraendoli Pag. 26alla legislazione regionale. Sul trasporto pubblico locale ricorda come sia stato raggiunto un accordo prima in sede di Conferenza unificata e poi con le regioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, osserva come il parere della Commissione debba dettare dei principi che saranno poi tradotti in norma dal legislatore delegato. Sarà questi, quindi, a raccordare le disposizioni del decreto legislativo alla normativa vigente e non la Commissione, che non può indicare nel suo parere rinvii specifici.

  Andrea GIORGIS (PD), relatore, desidera mettere in rilievo un aspetto apparentemente secondario. Il tema del servizio idrico integrato deve essere letto con riferimento non solo all'esito del referendum, ma specialmente alla sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito che il Parlamento nel legiferare tenga conto dell'esito del referendum medesimo. Osserva inoltre come il servizio idrico integrato, con riferimento alla tutela della salute, non abbia maggiore rilevanza di altri servizi pubblici come, ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti. Evidenzia inoltre come il servizio idrico abbia anche fondamenti industriali, che lo caratterizzano sotto il profilo della gestione e degli investimenti. La proposta di parere dei relatori tiene conto di tutti questi aspetti. Sulla mancanza di richiesta dello stralcio delle disposizioni sul trasporto pubblico locale, rileva come non si sia ravvista una violazione delle delega, ma come invece sia stata considerata una conseguente scelta politica. Ribadisce, come già detto dal Presidente, che nella proposta definitiva i relatori terranno conto del parere della IX Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.
Atto n. 338.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la cosiddetta direttiva ICT (Intercorporate transfers). La direttiva ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea. Lo schema, in primo luogo, introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari. Inoltre, provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia. La normativa italiana prevede già disposizioni che agevolano la permanenza di lavoratori chiamati dal proprio datore di lavoro, operante nel territorio nazionale, a trasferirsi temporaneamente in Italia per svolgere funzioni o compiti specifici oppure per tirocinio, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, rispettivamente lettera f) e lettera g), del testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. A questi si applicano le previsioni contenute nel medesimo articolo 27 destinate ai dirigenti, personale specializzato e lavoratori appartenenti a categorie particolari. Successivamente, in attuazione Pag. 27della normativa comunitaria, sono state introdotte specifiche agevolazioni in ordine all'ingresso e al soggiorno di alcune categorie di stranieri quali: volontari (articolo 27-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 154 del 2007 recante attuazione della direttiva 2004/114/CE); ricercatori (articolo 27-ter introdotto dal decreto legislativo n. 17 del 2008 recante attuazione della direttiva 2005/71/CE); lavoratori altamente qualificati destinatari della cosiddetta Carta blu UE, di cui all'articolo 24-quater introdotto dal decreto legislativo n. 108 del 2012 recante attuazione della direttiva 2009/50/CE. Il provvedimento in esame sottrae i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno con la dicitura ICT alla normativa generale dei «fuori quota», di cui al citato articolo 27 del testo unico, per dedicare loro una disciplina specifica che prevede requisiti, stabiliti dalla direttiva, quali una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso di titoli di studio specifici per l'esercizio delle funzioni alle quali sono chiamati. Di particolare rilievo le disposizioni che agevolano la possibilità per i lavoratori ICT di spostarsi per motivi di lavoro all'interno dell'Unione europea in virtù di un unico titolo abilitante rilasciato da uno Stato membro.
  Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – la legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 41, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE. Il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 29 novembre 2016, mentre la scadenza della delega è stabilita entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalla direttiva, e quindi al 29 settembre 2016. Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Presidenze delle Camere il 28 settembre 2016. Ricorda che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015, rinvia, per quanto riguarda i termini per l'esercizio delle deleghe all'articolo 31, comma 1, della Legge n. 234 del 2012, che prevedeva come termine generale di delega quello dei due mesi antecedenti il termine di recepimento; tale termine è stato portato a 4 mesi dall'articolo 29, comma 1, lettera b), della legge n. 115 del 2015, la legge europea per il 2014. Per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei 3 mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per gli schemi di decreto legislativo per i quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, questo è reso entro 40 giorni dalla trasmissione e qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, come nel caso dello schema in esame, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012.
  Lo schema è costituito da 5 articoli.
  L'articolo 1 introduce due nuovi articoli al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il testo unico immigrazione: l'articolo 27-quinquies, che disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari e l'articolo 27-sexies relativo alla particolare ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea e che vengono successivamente trasferiti dal datore di lavoro in Italia.
  Il nuovo articolo 27-quinquies consente ai lavoratori stranieri, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle cosiddette «quote d'ingresso» previste dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. Il nuovo articolo 27-quinquies individua il campo di applicazione soggettivo della nuova disciplina, in conformità all'articolo 3 della direttiva, che riguarda: dirigenti; lavoratori specializzati, la cui definizione coincide con quella di personale specializzato ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della direttiva; lavoratori in formazione, provvisti di diploma universitario, Pag. 28definiti dipendenti in tirocinio dall'articolo 3, lettera g), della direttiva. L'articolo reca, inoltre, la definizione di trasferimento intra-societario – ossia il distacco temporaneo di un lavoratore residente al di fuori dell'Unione europea in una «entità ospitante» in Italia, di una impresa stabilita in un Paese terzo o di una impresa collegata ex articolo 2359 del codice civile – e di entità ospitante – ossia sede, filiale o rappresentanza italiana dell'impresa – così come stabilito dalla direttiva. Si stabilisce altresì il vincolo che il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa duri da almeno 3 mesi e che la disciplina non trova applicazione nei confronti delle seguenti categorie di stranieri: ricercatori; lavoratori che beneficiano di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini UE in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo di appartenenza; lavoratori distaccati di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione, di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE; lavoratori autonomi; coloro che svolgono lavoro somministrato; studenti a tempi pieno o tirocinanti nell'ambito di percorso di studio. La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e in un anno per tirocinanti. È previsto un periodo di pausa pari a 3 mesi tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di una nuova domanda. Si riconosce ai lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari una serie di diritti e benefici in ambito lavoristico. In particolare, si prevede: la garanzia delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 136 del 2016, in materia di distacco temporaneo di lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente: il riconoscimento di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria nonché per ciò che riguarda l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego; l'applicazione, in caso di mobilità intra unionale, del Regolamento (CE) n. 1231/2010, che ha esteso anche ai cittadini dei Paesi terzi non membri dell'UE le disposizioni di diritto europeo sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Al riguardo, il recente decreto legislativo n. 136 del 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, provvede a sostituire ed integrare la precedente normativa in materia, disciplinata dal decreto legislativo n. 72 del 2000, che viene contestualmente abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 136 del 2016 stabilisce, in particolare, che al rapporto di lavoro tra le imprese che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distacchino in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa ed alle imprese di cabotaggio, nonché ai lavoratori distaccati, trovino applicazione, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Lo stesso articolo, altresì, precisa che le garanzie attinenti ad alcuni istituti lavoristici regolamentati dalla legge o dalla contrattazione collettiva non trovino applicazione in caso di specifici lavori. La norma infine, prevede specifiche disposizioni per particolari istituti. In particolare, si dispone: l'applicazione delle medesime condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore per i lavoratori in somministrazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; l'applicazione dello specifico regime di responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto per quanto attiene la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione Pag. 29del contratto di appalto; il riconoscimento del diritto degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente a proporre azione diretta contro il committente per il conseguimento di quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore; per quanto attiene la somministrazione di lavoro, il riconoscimento dell'obbligazione solidale tra utilizzatore e somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore; nel contratto di trasporto, il riconoscimento, nei casi di irregolarità retributive, previdenziali e assicurative emerse a carico del vettore e non controllate dal committente, dell'obbligazione solidale tra committente e vettore, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti. Altri commi del nuovo articolo 27-quinquies disciplinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario. In particolare, la domanda di nulla osta deve essere inoltrata dal datore di lavoro e presentata allo sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG). La domanda in questione deve contenere alcuni requisiti specifici a pena di rigetto della stessa. In primo luogo deve essere allegata la documentazione attestante che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese e che il lavoratore è stato dipendente dell'impresa per un periodo minimo di 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento. Dal contratto di lavoro o dalla lettera di incarico deve risultare: la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante; che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante; la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento; che al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un Paese terzo. Deve essere inoltre comprovato: il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio prescritti; il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata. Sono, infine, da indicare: gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero; per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione; l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano specifici accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza. Inoltre, l'entità ospitante si impegna a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui sopra. La procedura per il rilascio del nulla osta può essere così sintetizzata: l'entità ospitante presenta richiesta di nulla osta allo sportello unico immigrazione presso la prefettura; entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta l'entità ospitante trasmette la documentazione prescritta allo sportello unico; lo sportello procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione; in caso di irregolarità sanabile della documentazione lo sportello unico invita l'entità ospitante ad integrare la stessa; lo sportello unico per l'immigrazione acquisisce i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle prescritte condizioni e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; il procedimento si conclude entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della richiesta con il rilascio o il rigetto del nulla osta; nel caso di esito favorevole, lo sportello unico adempie al compito di trasmettere telematicamente il nulla osta e il codice fiscale dello straniero agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Pag. 30Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Per il procedimento amministrativo del rilascio del nulla osta si fa rinvio alle modalità dettagliate, ove compatibili, indicate agli articoli 30-bis e 31 del regolamento di attuazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Viene espressamente esclusa l'applicazione della disposizione del regolamento che prescrive l'indicazione sul contratto di soggiorno dell'eventuale trattenuta dalla retribuzione delle spese per alloggio. Il nulla osta ha la durata massima di 6 mesi dalla data di rilascio e può essere sostituito da una comunicazione presentata con modalità telematiche allo sportello unico per l'immigrazione dall'entità ospitante, qualora questa abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui garantisca la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla osta. I casi di rifiuto e revoca del nulla osta, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, ricorrono nelle seguenti ipotesi: mancato rispetto delle prescritte condizioni; presentazione di documenti ottenuti mediante frode o falsificati o contraffatti; istituzione dell'entità ospitante principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario; mancato rispetto da parte dell'entità ospitante degli obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione; l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica. L'articolo 5, § 8 della direttiva prevede la non ammissione dello straniero per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Tale disposizione, non recepita nel provvedimento in esame, è prevista in via generale dall'articolo 4, comma 3, del testo unico. Una volta ottenuto il nulla osta lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, presenta allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato, richiesta di permesso di soggiorno. Entro i successivi 45 giorni, il questore rilascia al lavoratore che ha ricevuto il nulla osta, un permesso di soggiorno per trasferimento societario, rubricato «ICT» con le medesime modalità e caratteristiche ordinarie di cui all'articolo, 5, comma 8, del testo unico. Si ricorda che le caratteristiche tecniche dei permessi di soggiorno sono fissate dal decreto del Ministero dell'interno 23 luglio 2013, recante le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, emanato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/2002. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento infra-societario e può essere rinnovato, sempre nei limiti di durata massima di 3 anni per dirigenti e specializzati e di un anno per tirocinanti , in caso di proroga del distacco temporaneo e previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione dei presupposti della proroga. Il rinnovo è consentito anche qualora lo straniero svolge attività lavorativa in altro Stato membro. Sono causa di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo del permesso di soggiorni ICT, nonché causa di revoca: l'ottenimento del permesso di soggiorno in modo fraudolento o la sua falsificazione o contraffazione; la mancata soddisfazione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal testo unico immigrazione o il soggiorno per finalità diverse da quelle per le quali il lavoratore è stato autorizzato; la comminazione di sanzioni a carico dell'entità ospitante per lavoro non dichiarato o occupazione illegale; l'istituzione dell'entità ospitante principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario; il raggiungimento della durata massima di tre anni del trasferimento intra-societario. La revoca del permesso di soggiorno – e non anche il rigetto o il rifiuto del rinnovo – è comunicato per iscritto sia al lavoratore, sia all'entità ospitante. Il titolare del permesso di soggiorno ICT ha diritto al ricongiungimento familiare alle stesse condizioni previste dall'articolo 29 del testo unico, con la differenza che tale diritto è consentito a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno, analogamente a quanto previsto anche per i titolari della Carta blu UE; infatti l'articolo 28 del testo Pag. 31unico richiede, in tutti gli altri casi, la titolarità di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Permangono le altre condizioni prescritte dal citato articolo 29. Non viene previsto espressamente quanto stabilito dall'articolo 19, § 4 della direttiva che dispone il rilascio del permesso di soggiorno per i familiari entro 90 giorni dalla richiesta. Pertanto, sembra applicarsi la disposizione più favorevole – entro 60 giorni – prevista in via generale per il rilascio di tutti i tipi di permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del testo unico. È previsto, inoltre, l'ingresso del familiare al seguito del lavoratore. In questo caso, viene specificato che la richiesta deve essere presentata allo sportello unico immigrazione insieme a quella per il nulla osta e come questa deve essere definita entro 45 giorni. Si prevede inoltre che lo straniero titolare di un permesso ICT sia riammesso nel territorio nazionale su richiesta di un altro Stato membro UE qualora questo si opponga alla possibilità che il medesimo lavoratore soggiorni e lavori nel proprio Stato membro per periodi inferiori, mobilità di breve durata, o superiori a novanta giorni, mobilità di lunga durata. Si stabilisce una disposizione di chiusura che prevede l'applicazione agli stranieri impiegati nell'ambito di trasferimenti infra societari, ove compatibili, delle stesse disposizioni generali sul rapporto di lavoro a tempo subordinato valide per gli stranieri. Viene espressamente escluso l'obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore. Per quanto riguarda le sanzioni, nell'ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno ICT o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo, si prevede l'applicazione delle stesse sanzioni previste in via generale dall'articolo 22 del testo unico per i datori di lavoro che impiegano stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ed in particolare: la reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato; le aggravanti in caso di più di tre occupati, di lavoro minorile o di sfruttamento e la sanzione accessoria del pagamento delle spese di rimpatrio. Inoltre, viene prevista anche l'applicazione della disposizione secondo la quale al lavoratore che denuncia lo sfruttamento è rilasciato un permesso di soggiorno specifico.
  L'articolo 27-sexies ha per oggetto la mobilità tra Paesi membri dei lavoratori stranieri interessati a trasferimenti intra societari, disciplinando l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori già titolari di un permesso ICT rilasciato da una altro Stato membro. Per costoro, in primo luogo, è prevista l'esenzione dal visto di ingresso. Le procedure di ingresso sono differenziate a seconda della durata del soggiorno: per periodi inferiori a 90 giorni, nell'arco temporale di 180 giorni, è sufficiente la presentazione della «dichiarazione di presenza» al questore alla quale sono tenuti in via generale tutti gli stranieri con permesso di soggiorno rilasciato da altro Paese dell'Unione Europea; per le richieste di mobilità di lunga durata, superiore ai 90 giorni, la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di adottare la stessa procedura semplificata per i periodi inferiori, che richiede la sola dichiarazione di presenza, oppure la procedura per i lavoratori che fanno in Italia il loro primo ingresso nell'Unione europea. Il legislatore delegato ha optato per questa seconda ipotesi stabilendo la necessità di richiedere il nulla osta che, anche in questo caso, può essere sostituito dalla comunicazione resa allo sportello unico dalle imprese che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Ministero dell'interno. Le procedure e le modalità di rilascio del nulla osta per la mobilità lunga sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 27-quinquies con la differenza che non è richiesta la dimostrazione del periodo minimo di 3 mesi di impiego del lavoratore nell'impresa e del possesso delle qualifiche professionali e del piano formativo. Anche le cause di rifiuto o revoca del nulla osta sono analoghe. Agli stranieri in «mobilità lunga» è rilasciato Pag. 32un apposito permesso di soggiorno rubricato «mobile ICT». Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro da titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ai lavoratori in possesso di permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le medesime disposizioni previste per i titolari di permesso ICT in materia di ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, sanzioni.
   L'articolo 2 dello schema di decreto individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, l'autorità interna con le funzioni di punto di contatto con gli altri Paesi dell'Unione per lo scambio di informazioni e documentazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte nel presente provvedimento.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che i soggetti pubblici interessati all'attuazione del presente decreto debbano provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 prevede alcune disposizioni abrogative sia del testo unico, sia del regolamento di attuazione, finalizzate ad eliminare il riferimento ai lavoratori distaccati contenuto attualmente nella disciplina generale relativa ai cosiddetti «fuori quota».
  L'articolo 5 dispone in ordine alla entrata in vigore, fissata al giorno successivo della sua pubblicazione.
  Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, lo schema di decreto incide sulla materia «immigrazione» che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 12.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari.
Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base è scaduto alle ore 15 del 17 ottobre e che sono state presentate proposte emendative (vedi allegato 3).
  Ricorda che, nella seduta del 6 ottobre scorso, la Commissione, sulla base della proposta avanzata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di delimitare l'ambito del proprio esame ad alcuni specifici Pag. 33aspetti: determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento; disciplina del rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio, spese generali e disciplina della diaria dei parlamentari; regime tributario; regime di trasparenza connesso alle suddette materie. Tale delimitazione è stata deliberata, oltre che in base alla necessità di rispettare il corretto rapporto con le norme e i principi costituzionali (in primis quello dell'autonomia parlamentare) e alla verifica dell'appropriatezza della fonte normativa utilizzata, anche in ragione della considerazione che talune disposizioni recate da alcune proposte di legge abbinate incidono sul rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari e sui vitalizi e che tali argomenti sono oggetto di proposte di legge attualmente all'esame, rispettivamente, dell'XI e della I Commissione.
  Ricorda, altresì, che, come da lui precisato nella medesima seduta del 6 ottobre scorso, a seguito della predetta deliberazione della Commissione il suddetto perimetro è stato considerato vincolante ai fini della predisposizione e dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame ed è altresì da considerarsi vincolante per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite.
  Alla luce di quanto sopra esposto e di quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
   Artini 1.19 limitatamente ai commi 2 e 3 che recano disposizioni in materia di indennità spettanti ai componenti dei consigli e delle Assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
   Ferro 1.4 che prevede che i membri del Parlamento non possano percepire redditi derivanti dall'attività libero-professionale;
   Caparini 1.01 che detta disposizioni in materia di vitalizi spettanti ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali;
   Artini 2.19, limitatamente all'ultimo periodo del comma 4, Famiglietti 3.4, limitatamente ai commi 3, 4, 5 e 6, Famiglietti 3.3, limitatamente al secondo periodo del comma 2 e al comma 3, Ivan Catalano 3.16, limitatamente alla parte consequenziale, secondo, terzo e quarto periodo, Cristian Iannuzzi 3.11, limitatamente al secondo periodo e l'articolo aggiuntivo Quaranta 3.01 che prevedono disposizioni volte a regolare i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari.

  A tale proposito precisa che sono state invece considerate ammissibili le proposte emendative volte a prevedere un rimborso spese per i parlamentari finalizzato all'impiego di loro collaboratori.
  Sono altresì da ritenersi inammissibili:
   l'articolo aggiuntivo Caparini 3.02 che prevede l'obbligo di sospensione dell'esercizio della propria attività da parte dei liberi professionisti eletti parlamentari;
   l'articolo aggiuntivo Caparini 4.01 che introduce disposizioni relative alla modalità di determinazione del numero dei consiglieri regionali e prevede un limite massimo agli emolumenti previsti in favore dei medesimi consiglieri regionali;
   l'articolo aggiuntivo Artini 5.01 che reca disposizioni in materia di vitalizi dei membri del Parlamento;
   l'emendamento Artini 7.2 che introduce disposizioni in materia di regime pensionistico.

  Avverte, infine, che l'emendamento Invernizzi 1.18 è da ritenersi ammissibile a condizione che siano fatte salve le prerogative delle Camere, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

  Emanuele FIANO (PD) chiede una breve sospensione per analizzare dettagliatamente la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Presidente. Pur avendo ben chiaro e condividendo il perimetro d'esame deliberato dalla Commissione, si chiede infatti in modo dubitativo se la materia della disciplina di lavoro dei collaboratori possa essere scissa da quella del rimborso spese o se invece siano due materie indissolubilmente legate.

Pag. 34

  Davide CAPARINI (LNA) concordando con il deputato Fiano, si chiede inoltre perché non possa essere esaminato insieme al tema dell'indennità quello dei vitalizi, sui quali influiscono le indennità. La questione dei vitalizi non può più essere considerata una questione di carattere costituzionale che non si possa affrontare insieme al tema delle indennità.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nel ritenere legittima una richiesta di sospensione, fa osservare che la Commissione deve svolgere altri punti all'ordine del giorno e che alle 13.30 è convocato il Comitato dei nove delle Commissioni riunite I e XI. Ritiene, quindi, che la discussione potrebbe essere rinviata ad altra seduta.
  Precisa al deputato Caparini che l'esclusione del tema dei vitalizi non deriva da rilievi di carattere costituzionale, ma dal fatto che provvedimenti specifici sul medesimo tema sono già all'esame della Commissione. Per quanto riguarda i dubbi avanzati dal deputato Fiano, fa presente che le proposte emendative in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori, dichiarate del tutto o in parte inammissibili, riproducono contenuti della proposta di legge in esame presso la XI Commissione. Pertanto, sono state dichiarate inammissibili le proposte emendative o le parti di esse che incidono sul rapporto di lavoro dei collaboratori, mentre sono state ritenute ammissibili le proposte emendative che, riguardando il rimborso delle spese per i collaboratori, rientrano nel perimetro definito dalla Commissione. La scelta era tra il dichiarare inammissibili tutte le proposte emendative che fanno riferimento ai collaboratori, o differenziare tra rimborso spese e disciplina di lavoro, cosa che è stata fatta. A suo avviso si tratta di due fattispecie indipendenti tra di loro.

  Roberta LOMBARDI (M5S), relatrice, ricorda che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per lunedì prossimo, 24 ottobre. Si augura che non vengano messe in atto tecniche dilatorie e ritiene che non si debba tornare a discutere su una decisione già deliberata dalla Commissione, come quella della delimitazione del perimetro di esame.

  Davide CAPARINI (LNA) ritiene esaustiva la risposta del Presidente alle sue osservazioni.

  Emanuele FIANO (PD) considerando anch'egli esaustiva la risposta del Presidente, considera però necessaria una breve sospensione dell'esame, al fine di una maggiore riflessione.

  Enzo LATTUCA (PD) esterna le sue perplessità sull'andamento dei lavori. Data la complessità della materia, è difficile comprendere, a suo avviso, come si possa terminare l'esame del provvedimento in tempi così ristretti.

  Danilo TONINELLI (M5S) auspica che altri parte politiche abbiano la stessa buona volontà dimostrata dal suo gruppo nel portare avanti l'esame del provvedimento. Osserva che il testo non è di grandi dimensioni e non ha una portata giuridica talmente complessa da non permettere il rispetto dei tempi previsti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, precisa che la tempistica di esame è dettata dalla calendarizzazione decisa dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, alla quale egli, come Presidente della Commissione, si deve attenere per organizzare i lavori.
  Ritiene che nella riunione dell'ufficio di presidenza che avrà luogo subito dopo la seduta in sede referente, potranno essere decise le modalità relative al prosieguo dell'esame del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

Pag. 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 18 ottobre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
Emendamenti C. 4008 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO (PD), presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Emendamenti C. 2305-A e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento De Lorenzis 6.4, che presenta profili critici in ordine al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, e nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 4).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.
C. 3880 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, intende aggiornare, nel quadro delle attuali relazioni economico-finanziarie italo-rumene, la vigente Convenzione in materia conclusa tra Italia e Romania il 14 gennaio 1977, ratificata con la legge n. 680 del 1978 ed in vigore a livello internazionale dal 6 febbraio 1979, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile ed intensificando la cooperazione amministrativa bilaterale. La Convenzione del 1977, che ha durata indeterminata, con denuncia a 6 mesi, cesserà di avere effetto con l'entrata in vigore della nuova Convenzione. Il quadro giuridico delineato dalla nuova Convenzione, redatta sulla base del modello di Pag. 36convenzione fiscale predisposto dall'OCSE, è volto a consentire alle imprese italiane di operare in Romania in condizioni pienamente concorrenziali con gli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo, nel contempo, l'interesse generale dell'amministrazione finanziaria italiana.
  Con riferimento al contenuto la Convenzione si compone di 31 articoli e di un Protocollo. Con gli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e le imposte considerate per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'articolo 3 reca le definizioni generali. In particolare, le autorità competenti sono, per l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze, e per la Romania il Ministero della finanza pubblica. Con l'articolo 4 si precisa che è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente. La norma, inoltre, individua i criteri per definire la residenza prevalente ai fini del trattato nei casi di doppia residenza di persone fisiche e giuridiche. Ai sensi dell'articolo 5, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività; tale nozione include anche i cantieri o i progetti di costruzione o installazione ma solo se tali attività si protraggono nel territorio dell'altra Parte contraente per periodi superiori a dodici mesi. A norma dell'articolo 6 la tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili. L'articolo 7 stabilisce che gli utili di impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, ma in questo caso gli utili sono imponibili solo nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione dell'impresa interessata. A norma dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale sono tassati esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa. In riferimento agli utili di imprese associate, le disposizioni dell'articolo 9, aggiornate sulla base del modello OSCE, prevedono, in particolare, che gli aggiustamenti operati da un'amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altro Stato contraente possano essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione medesima. Quanto ai dividendi societari l'articolo 10, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, stabilisce un'aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte, nelle misure dello 0 per cento per partecipazioni societarie eguali o superiori al 10 per cento, ovvero del 5 per cento per gli altri casi; inoltre, al comma 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione è stata inserita una clausola che fa salvi gli effetti dell'applicazione della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, sul sistema comune di tassazione applicabile alle società madri e figlie degli Stati membri dell'Unione europea. In materia di interessi, l'articolo 11, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, dispone un'aliquota di ritenuta nello Stato della fonte in misura non superiore al 5 per cento. Sono in ogni caso fatte salve, ai sensi del comma 4 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, le disposizioni della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Quanto a canoni o royalties l'articolo 12, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, prevede un'aliquota massima di ritenuta, nello Stato della fonte, del 5 per cento. Gli articoli 10, 11 e 12 sono corredati poi di una disposizione finale di natura antielusiva Pag. 37avente ad oggetto la disapplicazione del trattamento convenzionale favorevole qualora lo scopo del beneficiario dei redditi sia stato quello di ottenere i benefìci del trattato per mezzo di operazioni artificiose. L'articolo 13 prevede la tassazione degli utili di capitale: se si tratta di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nel Paese in cui questi sono situati; se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa; nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa; nel caso di plusvalenze relative ad azioni di un'impresa derivanti per più del 50 per cento da beni immobili, nel Paese in cui questi sono situati; in tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente. L'articolo 14, che interviene in materia di professioni indipendenti, prevede il principio generale dell'imposizione nel Paese di residenza; è tuttavia contemplata la tassazione concorrente nel Paese di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione. Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è disciplinato dall'articolo 15, che prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. Tuttavia, anche in questo caso, la tassazione avverrà esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti criteri concorrenti: permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Anche questo articolo contiene una disposizione di natura antielusiva che mira a preservare la potestà impositiva degli Stati contraenti sulle indennità di fine rapporto o sulle remunerazioni forfetarie di natura analoga anche a fronte di cambi di residenza. L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde. L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e di sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare eventuali manovre elusive, anche qualora il reddito per l'attività resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente dove si sono svolte le prestazioni. Ai sensi dell'articolo 18 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Quanto ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, l'articolo 19 prevede che tali corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di detto Stato, ovvero non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Si stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in questo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato. Nel caso di somme ricevute da studenti o da apprendisti, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori del Paese di soggiorno e che siano destinate al mantenimento, allo studio o alla formazione, l'articolo 20 prevede l'esenzione da imposta; tale beneficio non può tuttavia applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nel Paese di soggiorno. In base Pag. 38all'articolo 21, le remunerazioni derivanti dalle attività di insegnamento e di ricerca esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o da un insegnante che è residente dell'altro Stato sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni. Quanto agli altri redditi non esplicitamente trattati negli articoli precedenti, l'articolo 22 dispone che essi sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Anche per tale fattispecie è prevista una disposizione antielusiva. Ai sensi dell'articolo 23, con riferimento alle disposizioni finalizzate ad evitare le doppie imposizioni, è stato adottato, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Romania, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Con l'articolo 24 viene sancito il principio di non discriminazione, in base al quale i nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati, nell'altro Stato contraente, ad alcuna imposizione od obbligo diverso o più oneroso di quelli cui sono assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La norma chiarisce, inoltre, che il principio di non discriminazione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. Per la soluzione delle eventuali controversie di tipo applicativo e interpretativo delle disposizioni dell'Accordo l'articolo 25 stabilisce che le Autorità competenti ricorrano alla procedura amichevole. L'articolo 26 riguarda le disposizioni in tema di scambio delle informazioni, uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione. Ai sensi dell'articolo 27 le disposizioni della Convenzione in esame non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari. L'articolo 28, che riguarda i rimborsi, legittima la facoltà dei sostituti di imposta di applicare la ritenuta ordinaria prevista dalle legislazioni domestiche, subordinando l'applicazione del beneficio convenzionale alla richiesta del rimborso della maggiore imposta subita. L'articolo 29 stabilisce che la Convenzione italo-rumena in esame entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali gli Stati contraenti si comunicheranno il completamento delle rispettive procedure di ratifica; all'atto di entrata in vigore e di applicazione della nuova Convenzione verrà denunciata e cesserà di avere effetto la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977. Gli articoli 30 e 31, infine, dispongono in materia di modifiche e denuncia della Convenzione; la denuncia, in particolare, potrà essere effettuata, dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare. Il Protocollo aggiuntivo costituisce parte integrante della Convenzione in esame, con funzione interpretativa ed integrativa.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3 al comma 1 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo, valutati in 18.000 euro annui a decorrere dal 2017. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pag. 39
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.
C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, osserva che l'Accordo in esame trae la propria necessità dalla constatazione che anche un paese come l'Angola, interessato da un crescente sviluppo economico, potrebbe costituire nell'immediato futuro un forte richiamo per varie organizzazioni criminali transnazionali: tutto ciò avverrebbe senza un accordo quadro di riferimento tra il nostro Paese e l'Angola in ordine al contrasto ai reati connessi non solo al crimine organizzato transnazionale, ma anche al terrorismo, ai traffici illeciti di stupefacenti, alla tratta di persone e di migranti, ai traffici illeciti di armi, munizioni ed esplosivi. A tale rischio mira a sopperire la stipula intervenuta nel 2012 dell'atto bilaterale tra Italia ed Angola all'esame della Commissione Affari esteri. L'Accordo consta di un breve preambolo e di 14 articoli. L'articolo 1 esplicita la finalità dell'Accordo, mentre l'articolo 2 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per entrambi i Paesi i rispettivi Ministeri dell'interno, e salvaguarda gli obblighi internazionali delle due Parti contraenti e i rispettivi ordinamenti interni; viene inoltre specificato che l'Accordo in esame non pregiudica per l'Italia il rispetto degli obblighi conseguenti alla sua partecipazione all'Unione europea. L'articolo 3 fornisce un elenco dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e migranti, il traffico illecito di armi e la formazione del personale di contrasto alle attività criminali. Il medesimo articolo vincola le Parti a collaborare nel prevenire e reprimere gli atti terroristici, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali; anche in questo caso si specifica come la collaborazione italo-angolana nella lotta al terrorismo non pregiudichi il rispetto degli obblighi che l'Italia ha assunto in quanto membro dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa le modalità della cooperazione, che punta essenzialmente sullo scambio di informazioni in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi, nonché tra l'altro su strumenti per combattere il crimine e formazione dei funzionari di polizia, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone. Il ruolo centrale delle autorità competenti è delineato all'articolo 5, relativo alle richieste di assistenza. L'articolo stabilisce infatti che la cooperazione origina dalle richieste di assistenza da parte dell'autorità competente interessata o dall'autorità competente che ritenga che l'assistenza sia di interesse per l'altra autorità competente. L'articolo 6 prevede la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari. Tra le cause di negazione dell'assistenza compare anche quella relativa ad un eccessivo onere per le risorse dell'Autorità competente richiesta. Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a dare esecuzione alle richieste adottando tutte le misure all'uopo necessarie, e informando tempestivamente l'Autorità richiedente circa i risultati, ovvero circa le ragioni che eventualmente impediscano una sollecita esecuzione. Adeguata tutela per il trattamento delle informazioni e dei dati sensibili è prevista dall'articolo 8, che ne Pag. 40dispone l'utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo, e con particolare riguardo ai dati di carattere personale. È previsto che le informazioni e i documenti forniti dall'autorità competente di una delle Parti all'omologa dell'altra Parte contraente non possano essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'autorità che li ha forniti. Sono previste procedure di collaborazione per l'eventualità di dati inesatti o incompleti, sì da operarne l'integrazione, la rettifica o la cancellazione. Ai sensi dell'articolo 9, è data facoltà alle autorità competenti di organizzare incontri, alternativamente nei due Paesi, al fine di agevolare l'applicazione dell'Accordo. L'articolo 10 disciplina la ripartizione delle spese stabilendo che le spese ordinarie per le richieste sono di norma a carico della Parte richiesta, salvo il caso di spese di notevole entità – per le quali si terranno consultazioni tra le Parti –, mentre i costi della riunione sono sostenuti dalla parte ricevente, escluse le spese di viaggio. L'articolo 11 indica il portoghese e l'italiano come lingue di comunicazione tra le rispettive autorità competenti. Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'articolo 12, per via diplomatica. Gli articoli 13 e 14 contengono le clausole finali: l'Accordo dura cinque anni, automaticamente rinnovabili per analoghi periodi, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per via diplomatica, con preavviso scritto di almeno sei mesi – senza peraltro che la denuncia abbia conseguenze su nessuno dei progetti di cooperazione in corso. Modifiche ed emendamenti all'Accordo in esame potranno essere predisposti dalle Parti in separati protocolli.
  Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, individuati in 32.599 euro per il 2016 e in 33.357 euro ad anni alterni, con decorrenza 2017. Si segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 41

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato (A.S. 1732), reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
  Osserva che l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Angola nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2013, predispone – come si rileva dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il disegno di legge S. 1732 – la base normativa, finora mancante, per la cooperazione bilaterale in materia militare tra i due Paesi. La stabilità politica ed economica che oggi caratterizza il Paese africano offre tra l'altro all'Italia rinnovate opportunità di investimento in molteplici settori dell'economia angolana. Ciò premesso, l'Accordo italo-angolano si compone di un breve preambolo e di 16 articoli.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare, nel rispetto degli impegni internazionali – nonché per l'Italia degli obblighi verso l'Unione europea –, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, con particolare riguardo all'area tecnico-militare, mentre in base all'articolo 4, comma 5, le eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti – e più specificamente dei rispettivi Ministeri della Difesa – si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, per elaborare eventuali accordi integrativi dell'intesa in oggetto, ovvero programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate. L'articolo 5 prevede la ripartizione tra le Parti dei costi connessi allo svolgimento delle riunioni bilaterali.
  L'articolo 2 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse; nell'elenco si individuano in particolare: le politiche industriali e di approvvigionamento nel settore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping; l'addestramento e la formazione in campo militare; gli sport, la medicina e la scienza e tecnologia militari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 3: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione, inclusi corsi e conferenze. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.
  L'articolo 6 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 3 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante.
  L'articolo 7 riguarda gli aspetti risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabilisce che la Parte inviante risponderà dei danni causati all'altra Parte da un proprio rappresentante militare, mentre per i danni a terzi a seguito di attività congiunte le Parti risponderanno congiuntamente. Assai importante appare l'articolo 8, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali elencati al comma 1, che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi (comma 2). Il comma 3 contiene Pag. 42l'impegno delle Parti a non riesportare i materiali militari acquisiti a terze Parti, se non con il consenso della Parte cedente. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia ed Angola è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettro-ottici. Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da «apposite intese governative». Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'articolo 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990. Il comma 4 specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-angolana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo, supporto finalizzato alla produzione di materiali militari. Mentre la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame è oggetto del comma 6, il successivo articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali e internazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre vietato il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo generale di sicurezza da stipulare successivamente.
  L'articolo 11 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte esclusivamente mediante negoziati bilaterali o tramite i canali diplomatici ufficiali. D'altra parte, l'articolo 16 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per periodi annuali, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con 180 giorni di preavviso. Peraltro il comma 1 dell'articolo 13 stabilisce la facoltà di ciascuna delle Parti di sospendere o far cessare l'esecutività dell'Accordo in presenza di circostanze che ne mettano in discussione la prosecuzione, senza che ciò equivalga ad un atto ostile nei confronti dell'altra Parte contraente. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti – non pregiudica il completamento delle attività in essere (articolo 13, comma 3). L'Accordo sarà altresì emendabile (articolo 12) in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali tra le due Parti. È prevista la possibilità di stipulare d'intesa tra le Parti protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione nella materia della difesa, sempre tuttavia all'interno dell'ambito dell'Accordo in esame.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza, ad anni alterni e con decorrenza dal 2016, la spesa di 6.568 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio Pag. 43triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il Ministro della difesa è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 196 del 31 dicembre 2009, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti reali o possibili, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, in ogni caso nell'ambito della Missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Il comma 3 dell'articolo 3 vincola il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire senza ritardo alle Camere con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.
C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 è finalizzato a sostituire, aggiornandone i contenuti, l'Accordo intergovernativo sulla costituzione della Multinational Land Force firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge 7 aprile 2000, n. 106. Multinational Land Force MLF è una Forza multilaterale costituita nel 1998 fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia, che ne ha assunto l'iniziativa. Istituita con il citato accordo intergovernativo del 1998, MLF ha lo scopo di favorire il rafforzamento della cooperazione militare fra i tre Paesi firmatari, di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa ed all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché di consolidare le relazioni militari fra le nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi internazionali. Più in dettaglio, la MLF è una formazione multinazionale a livello Brigata, formata da Italia, Ungheria e Slovenia, costituita sull'intelaiatura della Brigata Alpina «Julia», integrata da un battaglione per ciascuna delle altre Nazioni. La MLF riceve disposizioni da un Comitato Politico-Militare trinazionale e può essere impiegata in missioni NATO, ONU, UE ed OSCE: è stata impiegata, fra l'altro, in Kosovo ed in Afghanistan nell'ambito della missione ISAF. L'Italia, in qualità di «Nazione guida» ha il Pag. 44compito di fornire il Comandante dell'MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale della Brigata, rinforzata su base permanente da personale sloveno ed ungherese. Le unità designate sono tre reggimenti o battaglioni di fanteria (uno per ciascuna delle Parti), un reggimento d'artiglieria fornito dall'Italia, unità di supporto della brigata fornite dall'Italia, con l'aggiunta degli Elementi di Supporto Nazionali (NSE) necessari. Le Unità designate non sono assegnate permanentemente, ma pronte su chiamata. I documenti fondanti della MLF sono la Dichiarazione di intenti (Budapest, 13 novembre 1997); il già ricordato Accordo intergovernativo sulla costituzione della Forza (firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge n. 106 del 2000), da cui è disceso il Technical Agreement (TA) on the operating of the Multinational Land Force (Lubiana, 21 ottobre 1999); il Memorandum of Understanding (MoU) about the Organization of the Multi-national Land Force (Roma, 12 luglio 2001). Nel settembre 2010 le tre nazioni partecipanti alla MLF, Italia, Ungheria e Slovenia, hanno concordato sulla necessità di rinegoziare clausole risalenti agli anni ’90 del XX secolo, divenute obsolete dopo l'adesione anche di Slovenia ed Ungheria alla NATO (rispettivamente nel 2004 e nel 1999) ed all'Ue (2004 per entrambi i Paesi); da qui la decisione di aggiornare l'Accordo esistente per armonizzarlo alle mutate esigenze operative ed addestrative, che ha condotto alla firma, il 18 novembre 2014, dell'Accordo ora in esame.
  La relazione illustrativa, che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica approvato dal Senato il 18 giugno 2016, puntualizza che, con l'entrata in vigore del nuovo Accordo, cesserà di essere applicato l'Accordo del 1998, e con esso esauriranno automaticamente i propri effetti anche tutti gli Accordi da esso discendenti, cui si è fatto cenno. Dopo la finalizzazione del nuovo Accordo in esame sarà possibile procedere alla sottoscrizione dei nuovi accordi tecnici.
  Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, 13 articoli e di un annesso.
  L'articolo 1 indica lo scopo della Forza multinazionale, che è quello di contribuire alla sicurezza internazionale attraverso attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.
  All'articolo 2 viene disciplinato il contesto di impiego dell'MLF, che può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti ed utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale.
  L'articolo 3 individua gli organi decisionali dell'MLF e definisce la struttura del gruppo direttivo politico-militare. La struttura della Forza e di Comando è contenuta nell'articolo 4, che prevede l'attribuzione all'Italia del ruolo di capofila («Lead Nation»).
  L'articolo 5 definisce le modalità di attivazione della Forza per addestramento e funzioni operative, rinviando ad un apposito memorandum (Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale) la definizione degli aspetti tecnici e logistici, mentre l'articolo 6 riguarda le lingue ufficiali dell'MLF ed individua l'inglese come lingua di lavoro.
  Ai sensi dell'articolo 7 i costi per l'operatività del quartier generale sono a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità con le disposizioni del citato memorandum. Lo status del personale (articolo 8) ricalca il modello della NATO (SOFA 10 giugno 1951, ratificato dall'Italia con la legge n. 1335/1955, che deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione). Ai sensi dell'articolo 9 l'Accordo, con il consenso scritto di tutte le Parti e previa firma di apposita Nota di Adesione (riportata nell'Annesso all'Accordo medesimo), è aperto all'adesione di altri Paesi; è inoltre prevista la possibilità di partecipazione e collaborazione da parte di qualsiasi forza militare della NATO, di Stati membri dell'Unione europea o di Paesi amici – secondo la cosiddetta open door policy – previa firma di apposito memorandum. Pag. 45
  L'articolo 10 definisce le clausole di sicurezza, identificando le informazioni classificate e le modalità per il loro scambio.
  L'articolo 11 individua esclusivamente nell'accordo tra le Parti la modalità per la soluzione di eventuali controversie interpretative o applicative.
  L'articolo 12 demanda la definizione di questioni di dettaglio relative all'MFL ed altri aspetti operativi ad un Memorandum di Intesa separato o ad altri pertinenti documenti firmati dalle competenti autorità delle Parti.
  L'articolo 13, infine, reca le disposizioni finali e stabilisce la durata indefinita dell'Accordo, salvo ritiro di una parte con effetto a 12 mesi, la sua entrata in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, la cessazione, a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo in esame, dell'applicazione del precedente accordo istitutivo del MLF, firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge n. 106 del 2000, nonché di tutti gli accordi attuativi o memoranda da esso derivanti.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di cinque articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame.
  L'articolo 3, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo: tali oneri, valutati in 17.096 euro annui a decorrere dal 2016 sono coperti mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, in base all'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, alle spese di missione e di formazione nell'ambito del Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari « e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio « dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire alle Camere senza ritardo e con apposita relazione sulle cause di tali scostamenti e sull'attuazione delle misure di cui al presente comma. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Oltre che della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Tali oneri vengono ascritti alle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, il quale prevede la partecipazione di personale militare a quelle riunioni di carattere politico-militare e/o tecnico, finalizzate a supportare il processo decisionale della MLF, che si terranno in Slovenia ed in Ungheria (paragrafo 2).
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), Pag. 46della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 20.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari.
Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

  Teresa PICCIONE (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva preliminarmente che il testo base ha un vizio di fondo difficilmente emendabile. È quello dell'equiparazione della funzione di parlamentare a una funzione impiegatizia con richiami al codice civile e a cifre prestabilite. Ritiene invece necessario un recupero di un'identità della funzione del parlamentare, riconducendo, ad esempio, la determinazione dell'indennità agli uffici di Presidenza delle Camere. Ricorda, infatti, che l'indennità è uno strumento nato per permettere l'accesso alla politica e al Parlamento alle classi meno abbienti ed è quindi uno strumento di democrazia. Ha presentato emendamenti nel senso da lei indicato anche se ribadisce che è molto difficile mettere ordine in un testo che ha un pregiudizio precostituito.

  Stefano QUARANTA (SI-SEL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, dichiara la disponibilità del suo gruppo a una discussione in linea di principio sul tema dei costi della democrazia. Osserva però che il tema reale è l'insoddisfazione dei cittadini nei confronti della classe dirigente, che va al di là di un quantum preciso di retribuzione. Sottolinea l'insufficienza della reazione della politica che, anzi, ha ridotto anche un referendum costituzionale a una discussione sui costi della politica e, su un versante opposto, ha visto forze politiche che hanno fatto di una presunta restituzione di soldi percepiti per il mandato di parlamentare un fatto identitario. A suo avviso, i punti principali dovrebbero riguardare la trasparenza e l'equità. Osserva come gli emendamenti del suo gruppo hanno cercato di riferirsi a un parametro non ritoccabile dal Parlamento, come quello dei parlamentari europei. Ritiene, infine, pretestuoso fare un discorso sulla redistribuzione ai cittadini di risorse partendo solo dai parlamentari e non con strumenti come una tassazione progressiva alla quale sarebbe senz'altro favorevole.

  Enzo LATTUCA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ribadisce la difficoltà di affrontare una discussione su un tema così serio con tempi così ristretti. Ricorda che il tema di una doverosa retribuzione per favorire la partecipazione di tutti alla vita politica si è posta fin dall'antica Grecia e ha visto uno dei risultati più alti nel principio posto dalla Costituzione della Repubblica romana del Pag. 471849 di irrinunciabilità all'indennità di carica. Rileva come sia difficile allo stato attuale l'esercizio di cariche politiche negli 8 mila comuni italiani per chi non abbia un'altra fonte di reddito. Non è quindi fondato il discorso sulle retribuzioni esagerate della classe politica, che non è solo quella parlamentare. Il problema è la percezione da parte dei rappresentati dell'inutilità dei rappresentanti, al di là della quantità della loro retribuzione. Ricorda infine che una cosa sono le indennità e un'altra gli altri emolumenti quali diaria, rimborso delle spese telefoniche e di viaggio, rimborsi in parte forfettari, che possono essere affrontati dagli Uffici di Presidenza delle Camere come già avvenuto e sulle quali è senz'altro d'accordo.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea, in premessa, la necessità di calare il tema dell'indennità e del trattamento economico dei parlamentari all'interno di una matrice costituzionale costituita, in primo luogo, dal combinato disposto dell'articolo 69 e dell'articolo 3 della Costituzione. Rileva, quindi, che seguendo questa impostazione non sarebbe possibile operare, attraverso il citato articolo 69, un «taglio orizzontale» proprio perché il principio di uguaglianza recato dall'articolo 3 non significa livellare situazioni differenti.
  Ritiene utile, inoltre, svolgere una riflessione sull'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione riguardo il diritto alla conservazione del posto di lavoro da parte di chi è chiamato a svolgere pubbliche funzioni.
  Da queste considerazioni risulta evidente come esista un forte aggancio fra la funzione parlamentare e l'attività lavorativa pregressa. È questo, a suo avviso, il tema che occorre porsi per evitare che dal provvedimento possano scaturire disposizioni che affrontano la materia del trattamento economico dei parlamentari non giustificate in alcun modo dalle richiamate norme della Costituzione. Occorre quindi prevedere una norma che sia capace di adeguarsi alle diverse situazioni e, al riguardo, segnala che il gruppo di Forza Italia ha presentato emendamenti che vanno nella direzione di rispettare il ragionamento testé svolto, introducendo un'indennità parametrata al reddito pregresso.

  Francesco SANNA (PD) osserva, preliminarmente, che i parlamentari sono tra i pochi soggetti istituzionali che hanno la possibilità, attraverso l'approvazione di una legge, di determinare la disciplina relativa al proprio compenso.
  Sottolinea, quindi, che il testo unificato delle proposte di legge in esame adottato come testo base reca una serie di disposizioni che incidono profondamente sul trattamento economico dei parlamentari non prestando alcuna considerazione alle diverse situazioni lavorative da cui provengono. Per tutti i parlamentari, infatti, alcune modifiche potrebbero comportare dei vantaggi, mentre altre potrebbero determinare svantaggi. Ritiene che occorra sfuggire da questa impostazione e ragionare piuttosto sull'idea che si ha di coloro che svolgono l'attività parlamentare. Soltanto partendo da questo punto di vista è possibile superare quell'atteggiamento sleale, al centro di una campagna denigratoria contro l'attuale classe politica, che porta a ragionare sull'indennità parlamentare in termini del tutto soggettivi.
  Il provvedimento, inoltre, desta perplessità anche in relazione agli esiti derivanti dall'eventuale approvazione della riforma costituzionale. La concentrazione, infatti, di tutta la rappresentanza parlamentare nella sola Camera dei deputati comporterebbe per gli eletti un aumento dell'onere di permanenza per lo studio e per la presenza sul territorio che, in considerazione del superamento del bicameralismo, graverebbe su un numero di parlamentari inferiore di un terzo.
  Ritiene, quindi, che occorra approfondire i diversi aspetti problematici che riguardano una legge attuativa dell'articolo 69 della Costituzione ed invita la relatrice a chiarire quale sia la sua posizione sui dubbi e le perplessità sollevate giacché non si comprende quale sia l'obiettivo che il provvedimento intende conseguire.Pag. 48
  Ripercorre quindi brevemente la storia dell'indennità parlamentare dallo Statuto albertino alla Costituente e fino alla legge del 31 ottobre 1965, al fine di motivare le ragioni alla base dell'unico emendamento da lui presentato. Ritiene che occorra lavorare per fare in modo che il lavoro dei parlamentari possa riacquistare dignità davanti all'opinione pubblica, invertendo la rotta rispetto alla fortissima svalutazione che oggi viene propagandata. Reputa intollerabile che i parlamentari possano essere sospettati di fare attività politica al fine di ottenere un vantaggio economico ed invita la Commissione a considerare il recupero della credibilità dei parlamentari come il tema principale da risolvere. Per questo motivo, la strada, fra le tante possibili, che suggerisce potrebbe essere quella di rompere il tabù dell'uguaglianza della retribuzione dei parlamentari.

  Matteo RICHETTI (PD) intervenendo sul complesso degli emendamenti, richiama le questioni poste in un suo intervento precedente e al quale non ha avuto risposte esaurienti dalla relatrice, cosa che lo ha convinto ancor di più dell'impossibilità di presentare emendamenti a un testo con un impianto precostituito che lega la retribuzione alla rendicontazione. Osserva che gli scenari possibili sono due: il primo è quello di rimanere nello stallo attuale, mentre l'altro è quello di affrontare la questione in profondità con tempi congrui. Sottolinea che l'approvazione del testo in esame porterebbe il Parlamento italiano ad essere l'unico a prevedere la determinazione dell'indennità in termini assoluti e non attraverso la definizione di un parametro. E tale visione che sta alla base dell'impalcatura del testo unificato fa sì che non si raggiunga l'obiettivo prefisso. Infatti ritiene che non sia una soluzione adeguata quella di indicare una cifra fissa dell'ammontare dell'indennità o di legare decurtazioni delle diarie o dei rimborsi spese a controlli sulla documentazione giustificativa. Ritiene inoltre che non sia corretto legare la remunerazione dell'attività del parlamentare alle sole sedute degli organi parlamentari, considerato che l'attività di un parlamentare è più ampia e più complessa. Sottolinea inoltre come sia necessaria una struttura di controllo della documentazione presentata dai parlamentari realmente terza per evitare gli illeciti del passato.

  Alan FERRARI (PD) intervenendo sul complesso degli emendamenti, dichiara la disponibilità del suo gruppo ad affrontare un tema così complesso in modo profondo. Osserva come il proposito del gruppo del Movimento 5 Stelle sia quello di correggere il sistema politico, di ridare dignità alla politica attraverso la riduzione dell'indennità dei parlamentari. Desidera rilevare come altri provvedimenti adottati dalla maggioranza di cui fa parte sono già andati in questa direzione nella legislatura in corso. Cita in proposito il superamento del finanziamento pubblico dei partiti, la riforma della pubblica amministrazione e i suoi decreti attuativi, come ad esempio il cosiddetto FOIA, con la finalità di ridare dignità alla pubblica amministrazione medesima. Cita provvedimenti approvati per il momento dalla sola Camera, come il provvedimento sui partiti e quello sul conflitto di interessi. Cita infine la stessa riforma costituzionale con la riduzione del numero dei parlamentari e la riorganizzazione del funzionamento delle istituzioni, a suo avviso misure più incisive della riduzione dell'indennità. A suo avviso, rispetto al provvedimento in esame si pone la necessità di alcuni punti di equilibrio e di alcune condizioni abilitanti. I primi sono l'equilibrio tra i poteri costituzionali, le modalità di svolgimento della funzione legislativa che, a suo avviso, è condizionata dal legame con il territorio, unico luogo dove sono misurabili gli effetti della politica e della legislazione. Altri punti di equilibrio sono il principio di uguaglianza che deve assicurare a tutti l'accesso al mandato parlamentare con una continuità tra l'attività precedente, quella successiva e l'esercizio del mandato, uguaglianza che deve essere però legata alla necessaria competenza. Le condizioni abilitanti sono invece il controllo di legalità, il lavoro Pag. 49culturale basato sul recupero dell'etica delle istituzioni e il miglioramento dei criteri per il superamento del concetto di produttività del parlamentare. È quindi necessario un supplemento di lavoro su un testo che è concettualmente errato, fondato come è sul legame tra funzione parlamentare e un carattere di tecnicità che sottrae identità alla medesima funzione e su modalità che vincolano l'esercizio del mandato a una logica di produttività che ne limitano il libero sviluppo.

  Emanuele FIANO (PD) chiede al presidente di valutare l'opportunità di una sospensione dei lavori anche al fine di permettere al suo gruppo di trovare una sintesi delle posizioni diverse emerse nel corso dell'approfondito dibattito finora svolto, ferma restando la volontà del partito democratico di collaborare per una proficua prosecuzione del confronto in Commissione.

  Federica DIENI (M5S), nel concordare con la richiesta del collega Fiano di valutare l'opportunità di sospendere i lavori, sottolinea che nella discussione svolta da questa Commissione su altri importanti provvedimenti di particolare interesse per i diritti dei cittadini, i colleghi non avevano dimostrato altrettanta attenzione. Auspica che si possa effettivamente proseguire celermente la discussione degli emendamenti per addivenire in tempi rapidi alla definizione del testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 22.

Pag. 50