CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 88

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.
C. 4079 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara BRAGA, relatrice, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre scorso.
  Ricorda preliminarmente che si tratta di un trattato internazionale, giunto al culmine di un percorso avviato nel 1992, con l'adozione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, denominata convenzione UNFCCC, che si è posta come obiettivo la stabilizzazione delle concentrazioni atmosferiche dei gas serra, al fine di prevenire pericolose interferenze delle attività umane con il sistema climatico terrestre. Cinque anni dopo, con l'adozione del Protocollo di Kyoto da parte di oltre 160 Paesi, è stato fissato l'obiettivo specifico di riduzione del 5 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012, rispetto ai valori del 1990. Successivamente, l'annuale Conferenza sui cambiamenti climatici – che riunisce le Parti della Convenzione UNFCCC – del 2012 (COP18), ha adottato il cosiddetto emendamento di Doha che ha fissato impegni vincolanti nella riduzione delle emissioni di gas serra Pag. 89per il periodo 2013-2020. Con l'Accordo di Parigi, che giunge come terza importante tappa nel processo di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra, 195 Stati hanno assunto l'impegno vincolante di stabilizzare in questo secolo l'aumento della temperatura alla superficie della Terra al di sotto di 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, compiendo gli sforzi possibili per raggiungere gli 1,5 gradi centigradi.
  Segnala altresì che, attraverso contributi determinati a livello nazionale (NCD), tutte le parti sono tenute a intraprendere e comunicare sforzi ambiziosi per il raggiungimento dell'obiettivo. Ogni cinque anni tali contributi andranno aggiornati, aumentando il livello di ambizione. Si è convenuto inoltre di rendere disponibili ogni anno a partire dal 2020 100 miliardi di dollari in prestiti e donazioni per sostenere i paesi in via di sviluppo nelle azioni per il clima.
  Ricorda che anche nel caso dell'Accordo di Parigi – come già per il Protocollo di Kyoto – l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno optato per adempiere congiuntamente all'impegno assunto, vale a dire quello di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nella misura del 40 per cento entro il 2030 e dell'80-95 per cento entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, definendo a livello europeo gli impegni dei singoli Stati membri.
  Segnala inoltre che il 4 ottobre 2016 – con l'approvazione dell'Accordo da parte del Parlamento europeo, che segue l'approvazione da parte del Consiglio avvenuta il 30 settembre, e il conseguente completamento del processo di ratifica da parte dell'UE – è stata raggiunta la soglia fissata (ratifica da parte del 55 per cento delle parti contraenti, rappresentanti il 55 per cento delle emissioni totali), pertanto l'accordo di Parigi entrerà in vigore il 5 novembre prossimo.
  Per quanto riguarda i singoli Stati membri, ricorda che allo stato l'Accordo è stato ratificato da Austria, Francia, Germania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia ed Ungheria; a livello internazionale, segnala che l'accordo è già stato ratificato da Cina e Stati Uniti.
  Per quanto concerne invece l'impatto dell'attuazione per l'Italia, l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che accompagna il disegno di legge in esame, ricorda preliminarmente che, proprio a partire da questo Accordo, gli impegni alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra cominciano a concernere anche Paesi finora esclusi, in quanto al di fuori del novero dei Paesi sviluppati, e ciò dovrebbe nel tempo ridurre i differenziali di convenienza per gli investimenti che nei decenni passati hanno accelerato il fenomeno della delocalizzazione produttiva delle aziende italiane. Forse ancor più importante è l'impatto potenziale per le aziende italiane che dovrebbe comportare l'insieme degli sforzi per accrescere le capacità dei Paesi meno avanzati nel settore del contenimento delle emissioni e dei relativi controlli – ciò dovrebbe infatti favorire l'esportazione del know how italiano nel settore delle tecnologie verdi.
  Passando al contenuto specifico dell'Accordo in esame, segnala che questo è composto da 29 articoli, preceduti da un Preambolo, che colloca l'accordo di Parigi nel contesto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei suoi seguiti e ne segnala gli aspetti relativi alle specifiche esigenze dei Paesi meno sviluppati in termini di finanziamenti e trasferimenti di tecnologia, nonché alla necessità di tutela della sicurezza alimentare, proprio in rapporto alla vulnerabilità dei sistemi produttivi agricoli di tali paesi.
  Dopo l'articolo 1, che mutua le definizioni già contenute nell'articolo 1 della UNFCCC, introducendone ulteriori, gli articoli 2 e 3 contengono gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, già parzialmente anticipati. In particolare, sulla base dell'articolo 2 – che fissa il già citato impegno di riduzione dell'aumento della temperatura alla superficie della terra al di sotto di 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, compiendo gli sforzi possibili per raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi Pag. 90centigradi – sarà rafforzata la capacità adattativa agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e i flussi finanziari saranno resi coerenti con gli obiettivi fissati. L'articolo 3 prevede l'impegno delle Parti dell'Accordo a intraprendere e comunicare tutte le azioni assunte sulla base dei contributi determinati a livello nazionale nell'ambito della risposta globale ai cambiamenti climatici.
  L'articolo 4 è dedicato alle misure per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e prevede (comma 1) che le Parti tendono a raggiungere il picco massimo di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile – riconoscendo la necessità di maggior tempo per i Paesi in via di sviluppo – e successivamente a intraprendere un percorso di rapide riduzioni, sì da assicurare nella seconda metà del XXI secolo un equilibrio fra le emissioni originate dalle attività umane e le possibilità di assorbimento dei gas serra. A tal fine, ogni Paese deve preparare e mantenere successivi contributi nazionali di mitigazione, da comunicare al momento della ratifica e ogni cinque anni; pur definiti in autonomia, tali contributi al momento della notifica assumono carattere vincolante. Ogni contributo nazionale deve costituire un avanzamento rispetto agli sforzi precedenti e coprire progressivamente tutti i settori economici.
  L'articolo 5 esorta le Parti dell'Accordo a compiere sforzi per conservare e migliorare le riserve di carbonio degli ecosistemi, incluse le foreste, quale strumento di mitigazione e di adattamento.
  L'articolo 6 concerne il meccanismo di mercato per la commercializzazione internazionale dei tagli alle emissioni, mentre gli articoli 7 e 8 sono relativi all'obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici, volto a rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità a seguito di essi. Sulla base di tale obiettivo, tutti i Paesi devono impegnarsi per attuare i piani e le azioni di adattamento, anche con il supporto internazionale nel caso dei Paesi in via di sviluppo.
  L'articolo 9 è dedicato alla finanza per il clima e prevede la messa a disposizione da parte dei Paesi sviluppati partecipanti all'Accordo di risorse finanziarie per assistere le parti riconosciute come Paesi in via di sviluppo, sia per gli sforzi di mitigazione che per l'adattamento ai cambiamenti climatici, con un eventuale supporto volontario da parte degli altri Paesi. I Paesi sviluppati dovrebbero inoltre continuare a svolgere un ruolo guida nella mobilitazione di risorse a favore della finanza per il clima da un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali.
  L'articolo 10 riconosce l'importanza di rafforzare lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie, in particolare verso i Paesi in via di sviluppo, allo scopo di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra, mentre l'articolo 11 riguarda i profili dell'accrescimento della capacity building a favore dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno sviluppati, specialmente quelli particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. L'articolo 12 richiede alle parti di adottare misure per migliorare l'istruzione, la formazione, la partecipazione pubblica e l'accesso alle informazioni in tema di cambiamenti climatici, riconoscendo l'importanza di tali azioni ai fini dell'attuazione dell'accordo.
  L'articolo 13 istituisce un quadro rinforzato per la trasparenza, che prevede la comunicazione, il monitoraggio e la verifica delle emissioni e che richiede ai Paesi di riferire sui loro progressi nell'attuazione dei rispettivi piani di mitigazione e di adattamento e nell'utilizzo del supporto finanziario, prevedendo margini di flessibilità per venire incontro alle diverse capacità delle parti.
  L'articolo 14 è relativo all'esercizio di revisione annuale dei progressi collettivi, a partire dal 2023 e successivamente ogni cinque anni.
  Gli articoli dal 15 al 19 sono dedicati ai vari organi di amministrazione dell'Accordo di Parigi, mentre gli articoli dal 20 al 29 contengono le clausole finali dell'Accordo, tra cui quelle relative alla firma – come previsto dall'articolo 20, comma 1, l'accordo è aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni Unite a Pag. 91New York dal 22 aprile 1016 al 21 aprile 2017- ed alla sua entrata in vigore. A quest'ultimo proposito, come anticipato, l'articolo 21, comma 1, aveva stabilito che l'Accordo entrasse in vigore il 30o giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti alla UNFCCC, le cui emissioni stimate rappresentino complessivamente almeno il 55 per cento del totale delle emissioni di gas serra a livello globale, avessero depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
  Passando all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, segnala che esso si compone di sei articoli. I primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 prevede la messa a disposizione dei fondi per il contributo nazionale al Fondo verde per il clima, il meccanismo finanziario istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle parti della UNFCCC di Cancún (COP 16) nel 2010, per convogliare le risorse finanziarie verso i Paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'articolo 4 prevede che gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi nazionali saranno autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo. Si ricorda infatti che l'Unione europea e gli Stati membri – avendo come anticipato assunto un impegno collettivo – decideranno e comunicheranno in un secondo momento i contributi nazionali che saranno definiti a livello europeo, nel quadro di una ripartizione interna tra gli Stati membri. L'articolo 5 disciplina la modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti oltre che dall'attuazione dell'accordo anche dalle spese di missione e dal contributo nazionale al citato fondo verde per il clima. L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame che evidenzi in premessa: l'importanza del disegno di legge che consente all'Italia di poter essere tra gli attori protagonisti della prossima Conferenza sul clima che si terrà a Marrakech a novembre, dove si discuterà dell'attuazione degli impegni di Parigi e soprattutto di quelli finanziari; la necessità che il Governo definisca una nuova e più impegnativa roadmap climatica sia prevedendo, nel prossimo disegno di legge di bilancio, in fase di predisposizione, misure atte a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati a livello internazionale dal richiamato Accordo, sia presentando una nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) che si muova nella prospettiva di tali obiettivi; la necessità che il Governo si faccia promotore, in sede europea, di politiche da parte dei vari Stati membri dirette al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'Europa dall'Accordo (vedi allegato 1).

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere formulata dalla relatrice, pur stigmatizzando il ritardo con cui il Governo ha presentato il disegno di legge di ratifica, a quasi un anno dalla firma dell'Accordo. Rileva che tale ritardo è a suo parere emblematico dell'interesse del Governo verso le tematiche climatiche ed ambientali, come peraltro già ben evidenziato in occasione del decreto-legge «Sblocca Italia» e di numerosi altri provvedimenti incidenti su tali tematiche.

  Ermete REALACCI, presidente, nel premettere che, grazie ad un proficuo confronto tra i relatori delle Commissioni VIII e X, le suddette Commissioni potrebbero pervenire all'espressione di pareri sostanzialmente analoghi, evidenzia l'importanza della richiesta, che con tali pareri si intende rivolgere al Governo, di riconsiderare la Strategia Energetica Nazionale alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese durante il vertice di Parigi e di inserire nel prossimo disegno di legge di bilancio, in corso di predisposizione, misure atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nello stesso vertice di Parigi. Ricorda inoltre che tale richiesta è stata già avanzata in sede di parere della Commissione sulla nota di aggiornamento al DEF 2016.

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  Giuseppina CASTIELLO (LNA), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere testé illustrata dalla collega Braga, esprime l'auspicio che i rilievi formulati dalla Commissione in questa come in altre occasioni, nonché i vari propositi emersi nei numerosi vertici internazionali in materia possano finalmente tradursi in azioni concrete da parte di un Governo finora poco incisivo in materia di cambiamenti climatici.

  Mirko BUSTO (M5S) osserva preliminarmente che oggi il settore energetico dove gli investimenti risultano più convenienti è proprio quello delle energie rinnovabili e che l'unico ostacolo alla crescita di questo comparto è rappresentato dall'assenza di una chiara volontà politica in tal senso. Ritiene quindi necessario rivedere la Strategia Energetica Nazionale, nonché le politiche ambientali connesse ad alcuni settori produttivi importanti quali quello agricolo, caratterizzato da alte emissioni di gas serra che ne impongono una rapida riconversione. Chiede quindi che di tali osservazioni si tenga conto nella formulazione del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

  Ermete REALACCI, presidente, reputa preferibile approfondire i rilievi testé sollecitati dal collega Busto allorché la Commissione sarà chiamata a lavorare sulla SEN. Sul merito del provvedimento in esame, manifesta disappunto per il fatto che Stati Uniti e Cina abbiano superato in velocità l'Europa sulle tematiche dei cambiamenti climatici. Fa notare come sia importante prestare la massima attenzione a livello europeo allorquando ci sarà il negoziato sulle quote di emissioni di CO2, atteso che al riguardo già si profilano da parte di alcuni Paesi, quali quelli dell'Est, resistenze analoghe a quelle registrate sulla ripartizione delle quote di migranti.

  Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.
Atto n. 342.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili. Tale schema è stato adottato sulla base dell'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge n. 179 del 2012, come successivamente modificato, che ha introdotto, alle lettere a), b), c) e d), talune disposizioni integrative della vigente normativa in materia di elettrosmog.
  La norma ha, infatti, specificato che restano ferme, per quanto non espressamente disciplinato dalla disposizione in parola, le vigenti disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
  In particolare, con la lettera a) dell'articolo 14 è stato delimitato il campo di applicazione dei valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003. Rispetto alle previsioni Pag. 93del suddetto decreto, è stato infatti chiarito che i citati valori di attenzione si assumono a titolo di misura di cautela a lungo termine nei seguenti casi: 1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 2) solo nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili – da definirsi nelle linee guida di cui alla successiva lettera d) – quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini). Il riferimento alle pertinenze esterne «con dimensioni abitabili» è stato introdotto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014. Con le lettere b) e c) sono state invece modificate le modalità di misurazione contemplate dagli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Infine, la lettera d) – che costituisce la disposizione sulla cui base vengono adottate le Linee guida recate dallo schema in esame – contiene, tra l'altro, una serie di disposizioni volte a disciplinare le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione. Dopo aver confermato il contenuto dispositivo della norma dettata dall'articolo 6 comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (che viene testualmente riprodotta e secondo cui le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal Comitato elettrotecnico Italiano – CEI), la lettera d) stabilisce che, per la verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003, saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati «in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore». La norma prevede che questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite linee guida predisposte nell'ambito del sistema delle agenzie ambientali dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità che vengono di seguito indicate. Si prevede che, laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla sopra richiamata lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette linee guida. Gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime linee guida; tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti, con la previsione che eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
  Ricorda quindi che la legge n. 36 del 2001 ha attribuito l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale alle amministrazioni provinciali e comunali mediante le strutture delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (articolo 14, comma 1) e ha poi precisato che nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni (comma 2).
  In sostanza, il comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 179 del 2012 affida quindi alle linee guida i seguenti compiti: Pag. 94definire le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori; definire i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna; determinare i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici; definire la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili, funzionale alla delimitazione del campo di applicazione dei valori di attenzione prevista dalla lettera a) del medesimo comma 8.
  L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono all'elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari. La disposizione prevede, inoltre, che tali linee guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede alla relativa approvazione.
  Evidenzia che con il decreto ministeriale del 2 dicembre 2014 sono state emanate le linee guida riguardanti la definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e la definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.
  Precisa quindi che lo schema di decreto ministeriale in esame, che consta di un unico articolo, reca l'approvazione, al comma 1, delle linee guida allegate, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere. Il comma 2 riprende il tenore dell'articolo 14 citato prevedendo che le linee guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'ambiente, che provvederà alla relativa approvazione. A tale proposito segnala che non appare chiaro se l'aggiornamento delle linee guida debba avvenire con lo stesso strumento del decreto ministeriale e, conseguentemente, se debbano essere eventualmente inviati i relativi aggiornamenti alle Commissioni parlamentari competenti.
  Il paragrafo 1 delle linee guida, nel recarne la premessa, riepiloga le novità introdotte dall'articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012, come successivamente modificato, rispetto al quadro delineato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003. Ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida, l'operatore di telefonia (o il suo delegato) dovrà documentare ed indicare nella cartografia, ai fini della presentazione dell'istanza per l'avvio dei procedimenti autorizzatorii relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici: 1) edifici o porzioni di edifici non classificabili come «pertinenze esterne con dimensioni abitabili con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere»; 2) luoghi non classificabili come pertinenze esterne con dimensioni abitabili. Con riferimento alla nozione di «pertinenza esterna con dimensione abitabile» si dovrà considerare una superficie minima di 2 metri quadri con profondità pari ad almeno 1,4 metri. La profondità minima è così fissata dal punto 8.0.2 del decreto ministeriale n. 236 del 1989 (recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»), con riferimento agli spazi di manovra con sedia a ruote. Si tratterebbe quindi, secondo quanto esplicitato dalle disposizioni in esame, della dimensione minima atta a consentire lo spazio di manovra di persone a ridotta mobilità ovvero l'allestimento di un tavolino con seduta. Gli ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere sono invece individuati dagli strumenti urbanistici. Si tratta di quegli edifici rilevabili da specifico titolo edilizio e destinati alla permanenza di persone per fini residenziali e Pag. 95lavorativi: vi rientrano, oltre alle abitazioni e ai luoghi di lavoro, anche gli edifici ad uso promiscuo quali alberghi, ospedali o scuole, nonché quelle aree attrezzate alla permanenza delle persone, anche prive di strutture di riparo permanente (ad esempio i campeggi). Sono esclusi ambienti quali magazzini, sottoscala, stenditoi, lastrici solari non calpestabili, locali caldaia, cantine, garage, fienili, legnaie ed altri (ove non sussista titolo edilizio-urbanistico contrario).
  In relazione agli obblighi posti in capo agli operatori di telefonia o ai delegati, si ricorda che l'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) reca le norme sui procedimenti di autorizzazione all'installazione o alla modifica delle caratteristiche di emissione di infrastrutture per impianti radioelettrici. L'autorizzazione è rilasciata dall'ente locale interessato. L'articolo 87 richiamato reca le modalità di presentazione dell'istanza da parte dei soggetti abilitati, specificando la necessaria documentazione a corredo e disciplina l’iter autorizzatorio.
  L'allegato LG1 elenca le destinazioni d'uso riconducibili ad ambiente abitativo; si assumono a riferimento le categorie catastali con la distinzione di: immobili a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) e immobili a destinazione speciale o particolare, nonché le entità urbane (gruppi D, E ed F). Per ciascuna categoria, nella colonna a destra è specificato se si tratta o meno di ambiente abitativo. Per talune categorie, l'indicazione dell'asterisco è volta a fornire precisazioni in ordine alla qualificazione come ambiente abitativo a seconda dell'uso cui sono destinate.
  L'allegato LG2 indica gli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'articolo 14, comma 8, lettera a), punto 2, del già richiamato decreto-legge n. 179 del 2012. L'allegato dà infatti conto, attesa l'impossibilità di definire univocamente le «pertinenze esterne con dimensioni abitabili», che il testo reca una «proposta degli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'articolo 14, comma 8, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 citato, come modificato dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 164 del 2014». A tale riguardo, fa presente che potrebbe essere comunque opportuno chiarire la portata definitoria dello stesso allegato LG2, rispetto alla attuale formulazione quale «proposta» di definizione, posto che da tale elenco scaturisce l'applicazione di uno specifico regime di attenzione ai sensi della normativa richiamata di cui all'articolo 14, comma 8, lettere a) e d) del decreto-legge n. 179 del 2012.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto del dibattito in Commissione.

  Claudia MANNINO (M5S), nel riservarsi di approfondire ulteriormente la relazione testé svolta dal collega Morassut, richiama l'attenzione della Commissione sulle possibili sovrapposizioni con le tematiche urbanistiche e la normativa inerente le dichiarazioni di abitabilità di determinate superfici.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, pur riservandosi di compiere ulteriori approfondimenti al riguardo, ritiene di poter rassicurare sin d'ora la collega Mannino sulla non sussistenza delle preoccupazioni da lei evidenziate.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 ottobre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

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