CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 ottobre 2016
704.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 149

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

  La seduta comincia alle 9.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 4 ottobre, il relatore, on. Cova, ha svolto la relazione Pag. 150introduttiva e si è riservato di presentare una proposta di parere in una successiva seduta.

  Paolo COVA (PD), relatore, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole che è stata trasmessa ai membri della Commissione già nella giornata di ieri (vedi allegato 1). Ringrazia i colleghi per gli spunti e i suggerimenti che gli sono pervenuti, che in parte ha potuto recepire nella sua proposta di parere.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) dopo aver annunciato che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, sulla Nota di aggiornamento al DEF 2016 (vedi allegato 2), sottolinea che, considerato che la Commissione Bilancio ha incaricato l'Ufficio parlamentare di bilancio di verificare alcuni dati contenuti nella Nota, sarebbe opportuno rinviare l'espressione del parere ad una seduta successiva, onde evitare il rischio che la Commissione si pronunci su un testo che potrebbe non essere quello definitivo. Preannuncia dunque il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore.

  Massimo FIORIO, presidente, fa presente che l'orientamento della maggioranza della Commissione è nel senso di esprimersi sulla Nota di aggiornamento al DEF nella seduta odierna.

  Monica FAENZI (Misto-ALA-MAIE) fa presente che sarebbe stata sua intenzione presentare, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere rispetto a quella del relatore e che a tale intenzione non ha più dato corso. Si riconosce infatti nel parere presentato dal relatore che ha indicato tra le questioni di massima rilevanza per il settore agricolo e delle quali si auspica una pronta risoluzione anche quella del pagamento dei premi alle imprese ippiche. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), rileva preliminarmente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza del 2016 che, come è noto, è un atto di estrema rilevanza politica ed economica. Il provvedimento delinea, infatti, le linee strategiche che il Governo seguirà per il prossimo anno per raggiungere, in linea con le previsioni economiche ivi prefigurate, gli obiettivi di stabilizzazione dei saldi di finanza pubblica e di crescita reale del Paese.
  Nel 2015, l'agricoltura italiana (con silvicoltura e pesca) ha registrato una crescita più robusta di quella dell'economia nazionale considerata nel suo complesso: il suo valore aggiunto nel 2015 si è attestato sui 33 miliardi di euro (valori nominali) e la crescita rispetto al 2014 è stata del 5,6 per cento in valore.
  Gli ultimi dati Istat indicano che per il settore, nel 2015 la crescita in volume (valori reali) è stata del 3,7 per cento, sintesi di un andamento tendenziale positivo nei primi tre trimestri dell'anno (con variazioni attorno al 2,0 per cento rispetto ai corrispondenti trimestri del 2014) e di un'ottima evoluzione nel quarto trimestre (+9,3 per cento rispetto agli ultimi tre mesi del 2014). Tali tassi di crescita in volume, ben più dinamici di quelli registrati dall'economia nel suo complesso (dello 0,7 per cento in media d'anno), hanno determinato un valore aggiunto del settore a valori reali per il 2015 di 29 miliardi di euro.
  La crescita in volume dell'agricoltura è proseguita nei primi mesi del 2016, per quanto a ritmi meno sostenuti (le variazioni annue sono del +0,6 per cento nel primo trimestre e del +1,8 per cento nel secondo).
  Il rilancio del settore in corso nell'ultimo anno e mezzo è anche testimoniato dai dati sull'occupazione: il miglioramento dell'occupazione nazionale nel 2016 (+1,1 per cento e +2,0 per cento le variazioni su base annua dei primi due trimestri) si riflette qui in maniera amplificata, con un aumento del numero degli occupati del +5,8 per cento nel primo trimestre e, ancor più, del +6,5 per cento nel secondo (periodo Pag. 151in cui si segnala soprattutto cresce la componente under 35 +9,1 per cento).
  Per i primi mesi del 2016, il dato è favorevole anche per quanto riguarda la domanda estera: dopo l'evoluzione particolarmente positiva registrata nel 2015, in cui le spedizioni dei prodotti dell'agroalimentare italiano verso l'estero sono cresciute del 7,4 per cento, si registra anche nel 2016 una dinamica crescente, con variazioni su base annua dell'1,8 per cento nel primo trimestre e del 3,9 per cento nel secondo. I dati del 2016 sono ancor più positivi se confrontati con la sostanziale stabilità totale export nazionale.
  Per la prima volta dopo sette anni è tornato a crescere il prodotto interno lordo nel Sud Italia, con l'aumento più significativo nel settore dell'agricoltura (+ 7 per cento).
  Questi sono gli ultimi dati forniti dall'Istat e rielaborati dall'ISMEA relativi al comparto primario.
  L'agricoltura ha dunque iniziato a correre e ciò non è un'operazione mediatica. Questo grazie ad interventi mirati che hanno puntato sulla crescita della competitività del settore, attraverso la predisposizione di misure volte ad ammodernare le strutture aziendali e a favorire il ricambio generazionale.
  Si è agito, e molto dovrà ancora essere fatto, per aumentare il margine di reddittività nel settore; al riguardo, i contratti di filiera, le organizzazioni di prodotto e quelle interprofessionali dovranno creare l'ossatura di una struttura produttiva ancora particolarmente parcellizzata.
  Sul versante amministrativo sono state configurate specifiche misure per fornire alle aziende la consulenza di cui necessitano; è stato avviato il processo di digitalizzazione informatica per permettere un dialogo veloce e senza barriere tra azienda agricola e pubblica amministrazione; sono state semplificate le norme che rendevano difficoltosa la gestione del processo produttivo.
  Tutto ciò è stato messo in campo senza mai arretrare sulla qualità del prodotto fornito al consumatore. I prodotti agroalimentari italiani di qualità hanno ormai registrato quotazioni considerevoli sui mercati internazionali. Il patrimonio enogastronomico del Paese sta ormai divenendo bene immateriale dell'Umanità, da proteggere e da valorizzare. Le scuole e le Università italiane del settore vivono un nuovo interessamento da parte dei giovani. La ricerca e l'innovazione si sposano con la tradizione e la conservazione dei cultivar italiani.
  Sul versante fiscale, il Governo non ha mai dimenticato la peculiarità del settore; in agricoltura la terra è fattore produttivo e bene con valenza ambientale specifica. Il suo mantenimento in stato produttivo non può essere tassato al pari di un bene che non ha alcuna valenza strumentale rispetto alla produzione o allo stato del territorio. Dopo l'abolizione dell'IMU sui terreni, il Governo ha annunciato che con la prossima manovra verrà tolta l'Irpef agricola. Nella Nota si trova, poi, conferma che saranno sterilizzati gli aumenti IVA, che da soli valgono 0,9 punti di PIL.
  Ancora molto resta da fare, ma molto è stato fatto.
  La ripresa stenta a decollare, sia per motivi di carattere internazionale sia perché si è deciso per la prima volta di seguire la strada di una riforma strutturale del Paese. Questa scelta, necessaria ed indispensabile per prefigurare un futuro florido alle nuove generazioni, comporta che gli effetti delle riforme potranno essere meglio percepiti una volta che le stesse saranno entrate a regime.
  Per questi motivi, fa presente che il gruppo del Partito democratico in Commissione Agricoltura esprimerà convintamente il proprio voto favorevole sul parere in esame, nella piena consapevolezza – che dovrebbe essere patrimonio di tutti i gruppi, a prescindere dallo schieramento di appartenenza – che l'agricoltura è un settore di primaria importanza per l'economia nazionale. Ringrazia infine il relatore per il lavoro svolto con estrema precisione e nell'ottica del massimo coinvolgimento dei gruppi.

  Massimo FIORIO, presidente, non essendovi altre dichiarazioni di voto, pone Pag. 152in votazione la proposta di parere del relatore, con l'avvertenza che, in caso di approvazione, la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo MoVimento 5 Stelle risulterà preclusa.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

  La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.
C. 1932 L'Abbate.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Invita la relatrice, on. Antezza, a svolgere la relazione introduttiva.

  Maria ANTEZZA (PD), relatrice, rileva che il provvedimento in esame intende chiarire alcuni aspetti della normativa relativa al consumo di prodotti integrali, incentivando quelli prodotti con farine di grano duro non raffinate o integre.
  Nella relazione illustrativa si legge, infatti, che la finalità della differenziazione dei prodotti alimentari realizzati totalmente con farine di grano duro non raffinate, unitamente alla previsione di un'opportuna informazione del consumatore attraverso la dicitura «farine integre», muove le mosse da una realtà in cui i consumatori italiani si trovano ad accettare alimenti meno costosi, quasi sempre meno salutari e più raffinati, realizzati con farina raffinata industrialmente (la cosiddetta «00») a cui è aggiunta una crusca devitalizzata e finemente macinata, ossia un residuo della lavorazione di raffinazione.
  Per tali ragioni, l'articolo 1 introduce nell'ordinamento la definizione di farina di grano duro non raffinate o integre, intesa come farina ottenuta senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati (comma 2).
  Per la definizione di semola di grano duro, si rinvia, invece, alle caratteristiche ed ai limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 (comma 3).
  Ricorda, in proposito che il decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001 contiene il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.
  L'articolo 1 fornisce talune definizioni utili per l'inquadramento del provvedimento in esame.
  La farina di grano tenero è definita il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburramento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
  La farina integrale di grano tenero è considerata il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
  Entrambe tali farine potranno assumere le seguenti denominazioni a seconda della percentuale di umidità, della percentuale di sostanza secca e della quantità di proteine: farina di grano tenero tipo 00; farina di grano tenero tipo 0; farina di Pag. 153grano tenero tipo 1; farina di grano tenero tipo 2; farina integrale di grano tenero.
  Negli sfarinati di grano duro sono compresi, sempre secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 187/2001: la semola di grano duro, consistente nel prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità; il semolato di grano duro, consistente nel prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburramento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola; e la semola integrale di grano duro, prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato alle sostanze estranee e dalle impurità.
  Con circolare del Ministero delle attività produttive 10 novembre 2003, n. 168 (pubblicata nella GU n. 4 del 7 gennaio 2004), sono stati forniti chiarimenti in merito all'etichettatura di taluni prodotti alimentari. In particolare, la circolare era finalizzata, tra l'altro, a dirimere un problema di interpretazione relativamente all'uso del termine «integrale» nell'etichettatura dei prodotti da forno ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale. La circolare distingue, in proposito, tra denominazione di vendita dell'ingrediente e denominazione dei prodotti da forno. Nel primo caso, si afferma che occorre rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 187/2001; quindi, la farina può essere designata solo come «farina d frumento» o farina di frumento integrale». Tali denominazioni sono vincolanti solo per i produttori di farine e non valgono per gli altri settori industriali, ed in particolare per i prodotti da forno. Nel secondo caso si rileva «l'uso poi del qualificativo integrale nella denominazione di vendita, (ad esempio: biscotti integrali) risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale acquistata come tale da aziende molitorie, sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le medesime caratteristiche, nell'ambito dello stesso opificio, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano tenero». «Il termine integrale-prosegue la circolare-implica la presenza di crusca e/o cruschello in quantità tali da assicurare un significativo apporto di fibre nel prodotto finito.
  Alla luce delle considerazioni sovra esposte, occorrerà considerare nel corso dell'esame istruttorio del provvedimento come coordinare la normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 con la definizione introdotta nell'articolo 1.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, che costituisca titolo preferenziale nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, l'utilizzo prevalente di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati, in particolare pane e pasta (comma 1).
  Ricorda, in proposito, che la materia è regolata già da numerose disposizioni. In particolare il decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011, ha definito i «Criteri Ambientali Minimi» (CAM) che rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti. Specifiche disposizioni riguardano le specifiche tecniche per la produzione di alimenti e bevande. Da ultimo, poi, la materia è stata rivista con la revisione del codice degli appalti pubblici.
  Pertanto, la disposizione ivi introdotta andrebbe coordinata con il quadro normativo esistente al fine di meglio coordinare l'intervento normativo.
  Al comma 2 viene previsto che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di ristorazione scolastica e ospedaliera pubblici provvedono a integrare i rispettivi menù con prodotti derivanti da farine di grano duro non raffinate o integre, in particolare pane e pasta.Pag. 154
  Il comma 3 dispone che nei punti vendita che propongono farine di grano duro non raffinate o integre e prodotti da esse derivati, in particolare pane e pasta, vengano informati i consumatori con specifica locandina sui princìpi nutritivi e sugli effetti sulla salute derivanti dall'utilizzo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati; il contenuto minimo informativo della locandina viene rimesso a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 4).
  Le disposizioni in esame, di particolare interesse in quanto configurano un intervento normativo organico a favore dei prodotti in esame, deve essere attentamente valutato alla luce della normativa relativa alle informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore, materia regolata dalla normativa comunitaria e contenuta, da ultimo, nel reg. n. 1169/2011.
  Le stesse considerazioni valgono per quanto previsto nell'articolo 3 che impone l'obbligo di riportare in etichetta la seguente informazione: che il prodotto integrale è integro, nel senso di essere ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza di germe di grano.
  Ricordo, al riguardo, che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992 (Attuazione della direttiva 89/395/UEE e della direttiva 89/396/UEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) riporta l'elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati destinati al consumatore, da mettere in lingua italiana o anche in più lingue, che deve figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
  In particolare, si prevede l'indicazione obbligatoria: della denominazione di vendita; dell'elenco degli ingredienti; della quantità netta o la quantità nominale; del termine minimo di conservazione o la data di scadenza; del nome, ragione sociale o marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; di una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; delle modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; delle istruzioni per l'uso, ove necessario; del luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; della quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto al successivo articolo 8 (che contempla gli ingredienti caratterizzanti evidenziati nell'etichetta).
  In tema di sanzioni, il comma 2 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
  Le regioni sono chiamate a disporre i controlli sull'attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo in esame (comma 3).
  Gli obblighi previsti dall'articolo in esame inizieranno a produrre effetti trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; i prodotti etichettati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame e privi delle indicazioni previste possono essere venduti entro i successivi 180 giorni (successivi ai novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento).
  Ricorda, per inciso, che, la XIII Commissione della Camera ha ultimamente votato le risoluzioni conclusive 8-00201 (a prima firma Mongiello) e 8-00202 (a prima firma L'Abbate, al termine della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del Pag. 155grano duro, nell'ambito della quale si sono svolte, dal 14 luglio al 27 settembre 2016, una serie di audizioni informali di esperti e soggetti interessati del settore, sono state approvate, il 28 settembre 2016).
  Rammenta, infine, che, presso la medesima Commissione Agricoltura, è in corso d'esame, in sede referente – dal 17 dicembre 2015 – la proposta di legge C. 3265 Romanini e altri che reca «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane», la cui finalità, come recita l'articolo 1 della stessa, è quella « di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco».

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) precisa che l'obiettivo perseguito dalla proposta di legge a sua prima firma è quello di fornire corrette informazioni al consumatore che è spesso indotto in errore allorché acquista prodotti cosiddetti integrali e che sono invece elaborati con l'uso della così detta farina 00 e della crusca.
  Propone quindi che in sede di Ufficio di Presidenza si valuti la possibilità di procedere da subito allo svolgimento di audizioni per acquisire elementi utili ai fini dell'istruttoria legislativa.

  Giuseppe ROMANINI (PD) ricorda che l’iter di esame della proposta di legge a sua prima firma C. 3265, richiamata dalla relatrice Antezza, era stato sospeso in attesa che fosse adottato un provvedimento governativo sulla materia, che, però, gli risulta non sarà adottato a breve termine.
  Invita pertanto l'on. L'Abbate a valutare la possibilità che la Commissione deliberi di abbinare le due proposte di legge in quanto vertenti su una materia parzialmente analoga. Ciò consentirebbe, anche a fini di economia procedurale, di svolgere audizioni aventi ad oggetto l'intera materia della panificazione e delle farine integre.

  Mino TARICCO (PD) si associa alle considerazioni dell'on. Romanini.

  Massimo FIORIO, presidente, dopo aver precisato che la proposta dell'on. Romanini di deliberare un abbinamento ai fini dell'esame congiunto delle due proposte di legge, in quanto vertenti su una materia parzialmente analoga, sarà valutata in sede di Ufficio di presidenza, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

  La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.
Atto n. 329.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Invita il relatore, onorevole Oliverio, a svolgere la relazione introduttiva.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi alla VII Commissione (Cultura) sullo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, nell'ambito del processo Pag. 156di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cosiddetta riforma Madia).
  Tale articolo ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, attraverso la previsione di procedure e normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti.
  Entrando nel merito del provvedimento, rileva che lo schema di decreto si compone di 19 articoli ripartiti in 5 titoli.
  Il titolo I (Principi) comprende gli articoli 1 e 2, che definiscono l'ambito di applicazione dello schema di decreto e prevedono l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti di ricerca interessati tenendo conto anche della citata Carta europea dei ricercatori.
  L'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione soggettivo della normativa proposta, elencando gli enti pubblici di ricerca interessati (20), la maggior parte dei quali (14) è sottoposta alla vigilanza del MIUR, mentre gli altri (6) a quella di altri Ministeri. Tra questi ultimi è ricompreso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), in relazione al quale la Commissione sta esaminando uno schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto dell'ente medesimo (Atto 331) e uno schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano della ricerca e del piano per la razionalizzazione della rete di ricerca (atto 332).
  L'articolo 1, comma 2, per quanto non previsto dallo schema di decreto, fa salve le disposizioni speciali relative ai singoli enti sopra elencati.
  L'articolo 2 prevede che gli enti oggetto dello schema di decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire ai ricercatori libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca, nel rispetto della raccomandazione n. 2005/251/UE della Commissione, dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.
  Il titolo II (Ordinamento degli enti pubblici di ricerca) comprende gli articoli da 3 a 8 e contiene disposizioni riguardanti gli statuti e i regolamenti degli enti di ricerca, la programmazione e il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, i Piani triennali di attività, l'istituzione della Consulta dei presidenti e la disciplina del fabbisogno, del budget e delle spese di personale.
  In particolare, l'articolo 3, al comma 1, attribuisce agli Enti di ricerca autonomia normativa di tipo statutario e regolamentare i cui contenuti generali vengono specificati al comma 2. Tra essi rientrano: la definizione della missione e degli obiettivi di ricerca, nonché delle regole fondamentali di organizzazione degli enti; la previsione di forme di collaborazione con le università, le imprese, e la comunità scientifica nazionale di riferimento; l'adozione di modelli organizzativi che incentivino la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, e la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
  L'articolo 4, al comma 1, prevede che gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante, in base alla procedura delineata ai commi 2 e 3.
  A tal proposito, il comma 2 prevede che gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per una sola volta, all'ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all'ente per l'adeguamento. I Pag. 157competenti organi deliberativi dell'ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
  Con riferimento alla procedura di controllo di legittimità e di merito, il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell'economia e finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito mediante l'istituto del silenzio assenso (comma 3).
  Il comma 4 dispone che i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono adottati nel rispetto del principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili).
  Infine, in base al comma 5, gli statuti degli enti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e i regolamenti nel sito istituzionale del Ministero vigilante.
  In proposito, ricorda che lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), all'esame della Commissione, è stato invece adottato a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità per il 2014 e sulla base del procedimento delineato da tale disposizione.
  Al riguardo, allo scopo di coordinare quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame con quanto stabilito dallo schema di decreto ministeriale di cui sopra (atto n. 331), si potrebbe valutare l'opportunità di precisare che con riferimento al CREA, in sede di prima applicazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
  L'articolo 5 contiene disposizioni in tema di programmazione e finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  L'articolo 6 prevede, al comma 1, che gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca adottino un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, e che, coerentemente con esso, determinino la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.
  Si segnala che il Programma nazionale della ricerca 2015-2020 è stato approvato dal CIPE il 1o maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.
  Come evidenzia il comunicato stampa del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il programma prevede investimenti complessivi nel primo triennio 2015-2017 pari a euro 2.428,60 mln, di cui euro 1928,60 mln a carico del bilancio del MIUR e del PON ricerca ed euro 500 mln a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020. È prevista una proiezione complessiva in via programmatica dell'impiego di risorse finanziarie fino al 2020, per un ammontare di euro 4,16 mld. Ad essa concorrono ulteriori risorse: il programma operativo regionale (POR) e «Horizon 2020». Conseguentemente, la portata finanziaria del Programma ammonterà complessivamente a euro 13,56 mld.
  Il PNR è basato su sei programmi di intervento: Internazionalizzazione, Capitale Pag. 158umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno.
  In particolare, il PNR 2015-2020 individua 12 aree di specializzazione suddivise in 4 gruppi, in funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e Trasporti.
  Il PNR evidenzia, altresì, che le aree così definite compongono in un quadro coerente le scelte strategiche compiute a livello europeo – soprattutto con il programma quadro Horizon 2020 – con le politiche di intervento definite a livello nazionale e regionale. Più specificamente, sottolinea che nella «pratica, si sta facendo riferimento alle quindici priorità di H2020, mediate ed interpretate attraverso il criterio delle priorità nazionali e regionali».
  Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato (comma 2).
  Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale (comma 3).
  In proposito, ricorda che lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano della ricerca e del piano per la razionalizzazione della rete di ricerca del (CREA), all'esame della Commissione, è stato invece adottato a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità per il 2014 e sulla base del procedimento delineato da tale disposizione. I relativi schemi sono stati pertanto predisposti dal Commissario straordinario del CREA e dovranno poi essere emanati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere parlamentare.
  Al riguardo, allo scopo di coordinare quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame con quanto stabilito dallo schema di decreto ministeriale di cui sopra (atto n. 332), si potrebbe valutare l'opportunità di precisare che con riferimento al CREA, in sede di prima applicazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
  L'articolo 7 istituisce un nuovo organismo, la Consulta dei presidenti degli Enti, composta dal Presidenti degli Enti o loro delegati e presieduta dal Presidente di uno degli Enti eletto a maggioranza assoluta. Il Governo si avvale della Consulta per promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca. La consulta può, altresì, formulare proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca. Fa presente che anche in relazione a tale aspetto, occorrerà garantire un coordinamento con lo schema di decreto concernente l'adozione dello statuto del CREA (atto n. 331).
  L'articolo 8 reca disposizioni in materia di fabbisogno, budget e spese di personale. In particolare, con riferimento alle assunzioni di personale, al comma 1, stabilisce che gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 6.
  Il titolo III contiene disposizioni volte alla semplificazione di attività finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi (articolo Pag. 1599); norme in materia di gestione del personale con riferimento a: mobilità, prima destinazione, congedi, portabilità dei progetti di ricerca e spese di missione (articoli 10, 11 e 12), nonché la previsione della sottrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti relativi al conferimento di incarichi ad esperti adottati dagli enti di ricerca (articolo 13).
  Nel titolo IV sono collocate le disposizioni concernenti l'istituzione da parte degli enti di premi per il personale ricercatore e tecnologo (articolo 14), l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi, anche stranieri, che si sono distinti per merito eccezionale (articolo 15), la predisposizione da parte dell'agenzia ANVUR di linee guide per le attività di valutazione della ricerca (articolo 16), la disciplina relativa al dissesto e al commissariamento degli enti (articolo 17).
  Infine, il titolo V reca infine disposizioni transitorie e finali (articolo 18) e le abrogazioni previste (articolo 19). In particolare, l'articolo 18, comma 1, prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli enti di ricerca elencati nel comma 1 dell'articolo 1 adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute. In base al comma 2, in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie. Secondo il comma 3, gli organi di governo e di controllo degli enti oggetto dello schema di decreto in esame rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
  In conclusione, comunica ai colleghi di aver già preso contatti con la presidente della VII Commissione al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti sugli aspetti di interconnessione tra i decreti in esame dei quali si dovrà tenere conto in sede di espressione dei pareri.

  Massimo FIORIO, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.40.

  Massimo FIORIO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09678 Gallinella: Assegnazione dei contributi a valere sulla misura «promozione sui mercati dei Paesi terzi» dell'OCM vino.

  Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

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  Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto essa non ha evidenziato il fatto che il Comitato nazionale di valutazione ha effettuato un grave errore nella valutazione delle domande di contributo e che l'organo preposto ai controlli non ha provveduto per tempo ad accertare tale errore. Auspica quindi che, quanto meno, allo scopo di non perdere i contributi ai quali i soggetti in graduatoria avrebbero diritto, il Ministero completi le verifiche di competenza e rettifichi la graduatoria nel rispetto dei termini entro i quali essa deve essere comunicata alla Commissione europea.

5-09679 Terrosi: Riequilibrio delle quote di produzione del pecorino romano DOP.

  Alessandra TERROSI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Alessandra TERROSI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando l'importanza delle questioni poste e la necessità che esse siano monitorate e mantenute all'attenzione: stante la difficoltà nella quale versa il settore ovo-caprino è infatti importante che la produzione del pecorino romano laziale sia tutelata. Valuta pertanto con favore l'apertura del Governo in questo senso, che, pur non potendo intervenire direttamente nella ripartizione delle indicazioni produttive tra aziende né nella distinzione tra produzione di pecorino romano DOP laziale e sardo, ha comunque manifestato la disponibilità a porre in essere iniziative volte a valorizzare il pecorino laziale.

5-09680 Zaccagnini: Riattivazione del progetto BEENET e sulla crisi del settore dell'apicoltura.

  Adriano ZACCAGNINI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Adriano ZACCAGNINI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta dal rappresentante del Governo che, di fatto, ha ammesso l'attuale inattività del progetto BEENET nonostante la previsione di un rifinanziamento per il periodo 2015-2020 e la richiesta rivolta al Crea di redigere una nuova proposta progettuale. Stante la crisi nella quale versa attualmente il settore dell'apicoltura, una continuità nell'azione è infatti a suo avviso necessaria per fornire il necessario sostegno al settore.

  Massimo FIORIO, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.

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