CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 ottobre 2016
704.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 6 ottobre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.20.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 5 ottobre 2016 è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame, mentre il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze sono al momento impegnati a fornire all'Ufficio parlamentare di bilancio le informazioni relative alla composizione della manovra che non sono analiticamente esposte nella Nota di aggiornamento del DEF 2016. Si tratta in particolare dei dati relativi all'applicazione dei moltiplicatori alle minori entrate e alle maggiori spese che saranno previste nel prossimo disegno di legge di bilancio.
  Evidenzia poi che, sulla base dei chiarimenti ricevuti, l'Ufficio parlamentare di bilancio effettuerà le valutazioni di propria competenza, procedendo, se del caso, alla validazione del quadro programmatico. Preannuncia inoltre che spetterà al Governo decidere come procedere qualora tale validazione non dovesse essere effettuata.

  Gianni MELILLA (SI-SEL) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti, che giudica ragionevoli ed istituzionalmente corretti.
  Esprime invece il proprio rincrescimento per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Renzi, che ha liquidato le osservazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio parlando di meri «decimali di differenza». Al riguardo sottolinea come non sia stato esclusivamente l'Ufficio parlamentare di bilancio a manifestare perplessità nei confronti delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, ma anche altri soggetti istituzionali auditi, come Banca d'Italia e Corte dei Conti.

  Bruno TABACCI (DeS-CD) esprime il proprio apprezzamento per l'intervento del rappresentante del Governo, sottolineando che l'Ufficio parlamentare di bilancio non abbia contestato la plausibilità delle previsioni del Governo ma si sia limitato a chiedere chiarimenti sui modelli economici utilizzati per la formulazione di dette previsioni.

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  Maino MARCHI (PD) ritiene che quanto evidenziato dal rappresentante del Governo sia funzionale al superamento delle criticità segnalate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che comunque si riferiscono a scostamenti di importo non eccessivamente rilevante. Lamenta peraltro che la Commissione bilancio abbia sinora rinunciato a svolgere un dibattito nel merito sulla Nota di aggiornamento del DEF 2016, cosa che sarebbe stata possibile soprattutto per i contenuti della Nota medesima che non sono stati oggetto di rilievi da parte dei soggetti auditi dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato nella seduta dello scorso 3 ottobre.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, sottolinea innanzitutto il ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che si è dimostrato un organo indipendente e dotato di grande autorevolezza. Al riguardo segnala comunque come la validazione del quadro programmatico non sia stata negata in via definitiva dall'Ufficio, ma solo subordinata alla presentazione di ulteriori elementi informativi e alla valutazione positiva degli stessi. Osserva inoltre che quanto richiesto dall'Ufficio parlamentare di bilancio obbligherà il Governo a definire i dettagli della manovra in anticipo rispetto alle scadenze previste dalla legge di contabilità.
  Per quanto riguarda invece il ruolo della Commissione bilancio ritiene che l'attenzione alle modalità di superamento dei rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio stia notevolmente riducendo il tempo a disposizione della stessa Commissione per la discussione sui contenuti della Nota in esame, che avrebbe potuto essere già stata avviata, soprattutto sugli aspetti non controversi, senza la necessità di dover attendere le ulteriori comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze previste per la prossima settimana.

  Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene invece necessario attendere le comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze prima di procedere alla discussione sul provvedimento in oggetto. Chiede inoltre che i dati informativi che saranno inviati all'Ufficio parlamentare di bilancio siano resi noti anche alla Commissione bilancio con un congruo anticipo rispetto allo svolgimento dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze prevista per martedì prossimo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che i chiarimenti inviati all'Ufficio parlamentare di bilancio verranno resi noti anche alla Commissione bilancio.

  Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alla interlocuzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ufficio parlamentare di bilancio per l'eventuale superamento della mancata validazione, non ritiene sufficiente l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze che verrà svolta la prossima settimana, evidenziando la necessità che l'Ufficio parlamentare di bilancio venga nuovamente audito dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato per consentire al medesimo Ufficio di comunicare le proprie conclusioni sulla base delle informazioni ricevute dal Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolto immediatamente prima dell'inizio della seduta odierna è stato precisato che una nuova audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio verrebbe effettuata sicuramente nel caso in cui quest'ultimo ritenga di poter procedere alla validazione del quadro programmatico contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, mentre nell'eventualità contraria la decisione in merito alla predetta audizione verrebbe rimessa alla valutazione dell'Ufficio di presidenza, che si svolgerebbe subito dopo l'audizione del ministro dell'economia e delle finanze.

  Maino MARCHI (PD) sottolinea, anche per il futuro, come il lasso temporale, stabilito dalla legge di contabilità, tra il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento del DEF e il termine per la presentazione del disegno di legge di bi
Pag. 64 lancio comporti inevitabilmente una carenza di informazioni nella Nota, essendo in pratica molto complicato trasmettere i dettagli delle misure che saranno contenute nella manovra alcune settimane prima del termine per la presentazione di questa.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Atto n. 322.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 («Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio/assenso, nonché per l'individuazione dei procedimenti per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.
  Evidenzia che, nella parte che interessa il provvedimento in esame, l'articolo 5 della citata legge n. 124 del 2015 prevede che la normativa delegata abbia per oggetto «la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio/assenso» e che al richiamato articolo 5 non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Rammenta, inoltre, che la legge n. 124 del 2015 stabilisce, all'articolo 23, che dall'attuazione del provvedimento e dei relativi decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che lo stesso articolo 23 richiama altresì la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale qualora i decreti legislativi rechino oneri non compensati al loro interno, essi possono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle modifiche procedurali introdotte in materia edilizia, in materia di commercio e in materia di pubblica sicurezza, giudica utile una conferma che le semplificazioni non incidano sul gettito, previsto a legislazione vigente, derivante dai contributi richiesti ai soggetti interessati in rapporto ai compiti che continueranno ad essere svolti dalle amministrazioni competenti.
  Per quanto riguarda gli adempimenti a carico di soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato (enti territoriali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della funzione pubblica, Agenzia per la protezione ambientale), non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui reputa utile una conferma – che detti Pag. 65soggetti possano effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro affermato nella relazione tecnica.
  Per quanto attiene all'articolo 4, che pone determinati oneri di bonifica a carico del soggetto interessato, prevedendo che siano sostenute da quest'ultimo anche le spese per le attività dell'Agenzia per la protezione ambientale, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le somme corrisposte dai soggetti interessati siano idonee a compensare le predette spese anche dal punto di vista del relativo allineamento temporale.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che le semplificazioni derivanti dalle modifiche procedurali introdotte in materia edilizia (articolo 3), in materia di commercio (articolo 5) e in materia di pubblica sicurezza (articolo 6) non incideranno sul gettito, previsto a legislazione vigente, derivante dai contributi richiesti ai soggetti interessati in rapporto ai compiti che continueranno ad essere svolti dalle amministrazioni competenti.
  Assicura inoltre che i soggetti interessati inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato (enti territoriali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della funzione pubblica, Agenzia per la protezione ambientale) potranno effettivamente provvedere agli adempimenti previsti dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro affermato nella relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 4, che pone determinati oneri di bonifica a carico del soggetto interessato, prevedendo che siano sostenute da quest'ultimo anche le spese per le attività dell'Agenzia per la protezione ambientale, segnala che le somme corrisposte dai soggetti interessati saranno idonee a compensare le predette spese anche dal punto di vista del relativo allineamento temporale.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
    esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (atto n. 322),
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
     le semplificazioni derivanti dalle modifiche procedurali introdotte in materia edilizia (articolo 3), in materia di commercio (articolo 5) e in materia di pubblica sicurezza (articolo 6) non incideranno sul gettito, previsto a legislazione vigente, derivante dai contributi richiesti ai soggetti interessati in rapporto ai compiti che continueranno ad essere svolti dalle amministrazioni competenti;
     i soggetti interessati inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato (enti territoriali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della funzione pubblica, Agenzia per la protezione ambientale) potranno effettivamente provvedere agli adempimenti previsti dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro affermato nella relazione tecnica;
     per quanto attiene all'articolo 4, che pone determinati oneri di bonifica a carico del soggetto interessato, prevedendo che siano sostenute da quest'ultimo anche le spese per le attività dell'Agenzia per la protezione ambientale, le somme corrisposte dai soggetti interessati saranno idonee a compensare le predette spese anche dal Pag. 66punto di vista del relativo allineamento temporale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.
Atto n. 334.
(Rilievi alle Commissioni II e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento reca, all'articolo 15, una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni in esso contenute e che il medesimo risulta corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che le disposizioni in esame predispongono un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Osserva che detta disciplina, come si evince anche dalla relazione illustrativa, sostituisce ed integra il sistema sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti europei. Sono pertanto in parte abrogate e in parte modificate disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 relative alla medesima materia. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che tali innovazioni non incidano sostanzialmente sul gettito atteso, in base alla vigente normativa, dalla disciplina sanzionatoria in questione. Per quanto riguarda l'attività di accertamento, irrogazione e riscossione non ha osservazioni da formulare nel presupposto che i soggetti pubblici preposti a tali attività – le autorità regionali, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica – possano adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15. Pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica a tale riguardo, considera opportuna una conferma, anche in considerazione delle modifiche complessivamente apportate all'apparato sanzionatorio e tenuto conto altresì della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria delle attività in questione per gli enti interessati.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame non sono suscettibili di incidere sul gettito atteso in base alla normativa vigente. Assicura, inoltre, che le amministrazioni pubbliche interessate Pag. 67potranno adempiere alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
    esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti (atto n. 334);
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
     le innovazioni introdotte dal provvedimento in oggetto non incidono sul gettito atteso in base alla normativa vigente;
     le amministrazioni pubbliche interessate possono adempiere alle attività di accertamento, irrogazione e riscossione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Atto n. 331.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame, è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, evidenzia quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica rileva, con riferimento ad una serie di attività previste dal provvedimento, che le stesse saranno realizzate con le risorse esistenti. In proposito, pur prendendo atto delle misure di razionalizzazione incluse nei piani oggetto di approvazione con lo schema di decreto ministeriale n. 332, rileva l'opportunità di acquisire conferma circa l'effettiva possibilità di dar luogo alle attività in questione con le risorse disponibili da parte del CREA. Per quanto attiene alle convenzioni e i contratti di collaborazione con altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, e alle misure di premialità di cui all'articolo 11, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che le stesse siano attuate dai soggetti coinvolti nell'ambito delle risorse disponibili. Per quanto attiene infine agli articoli 14 e 16 che disciplinano la dotazione organica e le sedi del CREA, non formula osservazioni, nel presupposto che le misure di riorganizzazione previste nel relativo Pag. 68piano sottoposto all'esame parlamentare (Atto del Governo n. 332), siano idonee a conseguire i risparmi indicati dalla legge n. 190 del 2014, che peraltro non risultano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che le attività previste dal provvedimento potranno essere realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente da parte del CREA. Assicura, altresì, che le convenzioni e i contratti di collaborazione con altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, e le misure di premialità di cui all'articolo 11 saranno attuate dai soggetti coinvolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
    esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (atto n. 331);
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
     le attività previste dal provvedimento saranno realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente da parte del CREA;
     le convenzioni e i contratti di collaborazione con altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, e le misure di premialità di cui all'articolo 11 saranno attuate dai soggetti coinvolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.
Atto n. 332.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto ministeriale e le parti del solo Piano di razionalizzazione della rete di ricerca che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  In relazione all'articolo 1, che prevede norme sull'approvazione dei piani e sul contenuto del Piano di razionalizzazione della rete di ricerca del CREA, rammenta preliminarmente che il Piano in esame è adottato in attuazione delle previsioni della legge di stabilità per il 2015 concernenti la razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare, la cui applicazione avrebbe dovuto comportare una «riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento» e una «riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali». Osserva che alla norma non Pag. 69erano stati tuttavia ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi, in quanto alla quantificazione dei risparmi si sarebbe dovuto procedere a consuntivo. In proposito non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che i risparmi in questione non sono stati preventivamente scontati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Alla luce delle richiamate considerazioni, propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in titolo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la valutazione favorevole dello schema di decreto ministeriale in oggetto proposta dal relatore. In margine, si limita ad osservare che il provvedimento in esame, similmente a quanto è dato spesso registrare in relazione ai provvedimenti che, a vario titolo, recano interventi di razionalizzazione delle strutture in qualche modo riconducibili al perimetro delle pubbliche amministrazioni, non contiene una esplicita quantificazione dei risparmi attesi dagli interventi medesimi, auspicando pertanto che per il futuro il Governo in primis possa giungere ad un graduale superamento di tale prassi ricorrente.

  La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Atto n. 336.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, osserva preliminarmente che il provvedimento opera una rimodulazione del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione paesaggistica, individuando modalità e termini per l'espletamento delle singole fasi. Alla luce della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20, andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma circa l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di dare applicazione alle norme nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riguardo all'impatto amministrativo delle fasi procedimentali delineate e ai termini indicati, che assumono carattere tassativo. Rispetto alla normativa vigente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, che prevede la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, nella norma in esame viene specificato che il predetto termine è «tassativo». Sempre al fine di verificare la neutralità dell'impatto amministrativo delle disposizioni, ritiene che andrebbe escluso che, per effetto della nuova disciplina, possa determinarsi una eventuale contrazione del gettito di diritti amministrativi, posti a fronte di attività istruttorie che continueranno ad essere espletate dalle amministrazioni competenti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che le amministrazioni interessate potranno comunque dare applicazione alle norme del provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la nuova disciplina non determinerà una contrazione del gettito di diritti amministrativi.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
    esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 702, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (atto n. 336);
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
     le amministrazioni interessate daranno applicazione alle norme del provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
     la nuova disciplina non determinerà una contrazione del gettito di diritti amministrativi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
Atto n. 335.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame – corredato, all'articolo 5, di una clausola di neutralità finanziaria – è provvisto di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame non reca alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa comunque determinare effetti finanziari. Ciò detto, rileva che, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche interessate (Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro, INAIL e Agenzia delle dogane), il provvedimento in esame non appare sostanzialmente innovare rispetto ai compiti già previsti a legislazione vigente, sia dal decreto legislativo n. 93 del 2000 che da altre fonti normative a carattere più generale, quali, ad esempio, il Regolamento CE n. 765/2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Con riferimento alla costituzione delle commissioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione al personale addetto alla manutenzione degli ascensori, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), che introduce l'articolo 15, commi da 1-bis a 1-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, preso atto che le disposizioni prevedono che al presidente e ai componenti non spetti alcun compenso, evidenzia che la norma non esclude espressamente anche la corresponsione di altri emolumenti, quali rimborsi spese. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), capoverso comma 1-bis, ultimo periodo, concernente le commissioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione al personale addetto alla manutenzione degli ascensori, in modo da prevedere – in linea, del resto, con quanto asserito sul punto anche dalla relazione tecnica – che al presidente e ai componenti della suddetta Commissione non spetta «alcun compenso, indennità, gettone Pag. 71di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato». Sul punto, reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conviene circa l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), capoverso comma 1-bis, quarto periodo, nel senso dianzi evidenziato dal relatore, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in connessione alla partecipazione dei rispettivi componenti alle citate commissioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione al personale addetto alla manutenzione degli ascensori.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
    esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (atto n. 335);
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), capoverso comma 1-bis, quarto periodo, concernente le commissioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione al personale addetto alla manutenzione degli ascensori, in modo da prevedere – in linea, del resto, con quanto asserito sul punto anche dalla relazione tecnica – che al presidente e ai componenti della suddetta Commissione non spetta «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 2, comma 1, lettera i), capoverso comma 1-bis, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
Nuovo testo C. 3666.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2016.

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  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda come nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva evidenziato talune criticità dal punto di vista finanziario correlate, in modo particolare, all'eventuale considerazione della educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui agli articoli 1, 1-bis e 3-bis del provvedimento in esame, quale nuova disciplina didattica aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche. Alla luce di ciò, ritiene pertanto necessaria la predisposizione di una specifica relazione tecnica sul testo del provvedimento da parte del Dicastero competente.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, sulla base delle valutazioni già espresse nella precedente seduta, alle quali complessivamente rinvia, conviene con l'esigenza testé rappresentata dal relatore di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame. Rileva infatti che l'attuale formulazione del testo, nella parte in cui reca disposizioni inerenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, sembrerebbe configurare la predetta disciplina quale attività didattica aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche. Qualora così effettivamente fosse, l'attuale formulazione del testo non potrebbe dunque in alcun modo essere assentita dal Governo, in assenza di una relazione tecnica che ne quantifichi analiticamente gli oneri e ne indichi conseguentemente le necessarie coperture finanziarie.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.
Testo unificato C. 106 e abb.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2016.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, all'esito dei necessari approfondimenti istruttori svolti, segnala che il comma 3 dell'articolo 7 prevede che i proventi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 siano versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di funzionamento del Comitato di certificazione, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), nonché alle attività di controllo. Al riguardo, evidenzia che tale disposizione configura un meccanismo di riassegnazione delle entrate di scopo, che non solo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese, ma che inoltre consente, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 7, di destinare le risorse introitate prioritariamente al finanziamento di campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ovvero ad attività di sorveglianza e controllo, ossia a finalità che, in ogni caso, esulano da quelle connesse al riconoscimento del «nuovo» marchio ecologico di diritto interno introdotto dal provvedimento. Rileva, peraltro, che i versamenti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, non sembrano sostanzialmente rivestire natura di tariffa per l'attività svolta dal Comitato, Pag. 73circostanza questa che in astratto potrebbe giustificare la riassegnazione, considerando non solo la previsione della destinazione delle risorse alle indicate nuove finalità di spesa, ma anche l'assicurazione fornita dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a supporto delle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, che le attività di istruttoria e di assegnazione del marchio possono essere svolte dal Comitato di certificazione, con il supporto tecnico dell'ISPRA, con le risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali. Sulla base delle predette valutazioni, ritiene quindi necessario sopprimere sia la disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, che prevede la riassegnazione degli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di attività – del Comitato e dell'ISPRA – che esulano da quelle connesse al riconoscimento del «nuovo» marchio, sia conseguentemente la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), che attribuisce all'ISPRA funzioni non riconducibili alle sue competenze istituzionali.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 106 e abb., recante Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il comma 3 dell'articolo 7 prevede che i proventi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 siano versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di funzionamento del Comitato di certificazione, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), nonché alle attività di controllo;
    tale disposizione configura un meccanismo di riassegnazione delle entrate di scopo, che non solo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese, ma che inoltre consente, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 7, di destinare le risorse introitate prioritariamente al finanziamento di campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ovvero ad attività di sorveglianza e controllo, ossia a finalità che, in ogni caso, esulano da quelle connesse al riconoscimento del «nuovo» marchio ecologico di diritto interno introdotto dal provvedimento;
    peraltro i versamenti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, non sembrano sostanzialmente rivestire natura di tariffa per l'attività svolta dal Comitato (circostanza che in astratto potrebbe giustificare la riassegnazione), considerando non solo la previsione della destinazione delle risorse alle indicate nuove finalità di spesa, ma anche l'assicurazione fornita dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a supporto delle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, che le attività di istruttoria e di assegnazione del marchio possono essere svolte dal Comitato di certificazione, con il supporto tecnico dell'ISPRA, con le risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;
    appare quindi necessario sopprimere sia la disposizione, di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, che prevede la riassegnazione degli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti, Pag. 74nella misura del 50 per cento, al finanziamento di attività – del Comitato e dell'ISPRA – che esulano da quelle connesse al riconoscimento del «nuovo» marchio, sia conseguentemente la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), che attribuisce all'ISPRA funzioni non riconducibili alle sue competenze istituzionali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

  Conseguentemente all'articolo 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.