CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 ottobre 2016
702.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin).
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Umberto FILOTTO, Segretario generale dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S) e Sebastiano BARBANTI (PD), ai quali risponde Umberto FILOTTO, Segretario generale dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin).

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  Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia il professor Filotto e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, comunica che il deputato Domenico Menorello entra a far parte della Commissione.
  Coglie quindi l'occasione per formulare, anche a nome della Commissione, i più sinceri auguri al deputato Alberti, che si è recentemente sposato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati.
C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3945, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009, approvato dal Senato.
  Segnala preliminarmente come l'area dell'Africa centrale – comprendente il Camerun, la Repubblica centrafricana, il Ciad, la Repubblica democratica del Congo, il Congo Brazzaville, la Guinea equatoriale, il Gabon, Sao Tomé e Principe, riuniti nella CEMAC –, cui si riferisce l'Accordo, è impegnata sin dal 2003 in negoziati con l'Unione europea per la conclusione di un Accordo di partenariato economico (APE), strumento necessario nell'ambito della storica relazione dell'Unione con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), segnatamente per adeguarsi al passaggio dall'approccio basato sui sistemi doganali preferenziali a quello necessario per ottemperare ai nuovi e accresciuti livelli di globalizzazione dell'economia mondiale – in accordo con le previsioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  In particolare, ricorda come l'Unione europea, in base alle previsioni dell'OMC, avrebbe dovuto estendere a tutti i Paesi membri dell'OMC medesima tutte le agevolazioni accordate, ad esempio, a molti Paesi africani: in realtà la UE otteneva al riguardo una deroga – in assenza della quale si sarebbe vista costretta ad abolire ogni preferenza doganale ai paesi ACP –, la cui scadenza era però fissata al 31 dicembre 2007. Ciò spiega quindi la forte accelerazione nella stipula di APE con molte regioni dell'ACP, capaci di sostituire i sistemi preferenziali con relazioni pienamente inserite nelle logiche del sistema commerciale mondiale, e che tuttavia ciascun APE avrebbe potuto modulare secondo le specifiche esigenze di ciascuna delle sei aree del mondo per gli stessi APE designate – e tra queste l'area dell'Africa centrale.
  La relazione introduttiva al provvedimento in esame ricorda come la strategia europea in materia abbia seguito un approccio flessibile, proprio per facilitare la rapida conclusione degli APE: in tal modo Pag. 48si è giunti a stipulare APE interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni – ed esattamente a quest'ultima categoria appartiene l'Accordo UE-Africa centrale in esame, espressamente finalizzato, tra l'altro, alla conclusione di una APE completo con l'intera regione.
  In tale quadro segnala come le economie dell'Africa centrale registrino un certo ritardo nel commercio intraregionale, soprattutto se paragonato a quello con i paesi sviluppati, che per il 70 per cento riguarda l’export di petrolio, e in secondo ordine cacao, legno, rame, banane e diamanti. Le importazioni regionali dalla UE consistono soprattutto in macchinari e apparecchi meccanici, veicoli, derrate alimentari e prodotti farmaceutici. Dal 2013 al 2015 la bilancia commerciale è stata deficitaria per la UE, seppure con un trend in recupero.
  Passando al contenuto specifico dell'Accordo interinale, questo comprende 108 articoli suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo.
  Il Titolo I, che comprende gli articoli da 1 a 3, concerne gli obiettivi dell'Accordo.
  All'articolo 1 viene definita innanzitutto la duplice natura dell'Accordo interinale, che, da una parte, reca impegni effettivi e, dall'altro, indica la prospettiva di negoziati che consentano di giungere a una APE completo, in conformità all'accordo di Cotonou.
  L'articolo 2 enuncia gli obiettivi generali dell'Accordo, mentre l'articolo 3 concerne gli obiettivi specifici, i quali, conformemente agli articoli 34 e 35 dell'Accordo di Cotonou, consistono nel gettare le basi per la negoziazione di una APE che promuova l'integrazione regionale e contribuisca a ridurre la povertà in Africa centrale, potenziando altresì in questa regione le capacità produttive e di esportazione e l'attrattività per gli investimenti esteri. Tutto ciò dovrà avvenire in un quadro compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e con il rafforzamento su basi di solidarietà delle relazioni esistenti tra i paesi della regione. Verrà inoltre elaborata una tabella di marcia per le trattative sui settori per i quali non è stato suo tempo possibile concludere i negoziati nel 2007, ovvero un quadro normativo efficace e trasparente per il commercio, gli investimenti, la concorrenza, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e lo sviluppo sostenibile.
  Il Titolo II, il quale contiene gli articoli da 4 a 12, riguarda il partenariato per lo sviluppo. Il Titolo contiene disposizioni in materia di modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché del rafforzamento delle capacità nel campo della sicurezza alimentare, della diversificazione e competitività dell'economia e dell'integrazione regionale.
  Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze, segnala in particolare quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), la quale inserisce le imposte e i dazi doganali tra i settori in cui, in partenariato con la CE, si persegue un approfondimento dell'integrazione regionale ai fini dell'incremento quantitativo e qualitativo dei beni e dei servizi prodotti ed esportati dai Paesi dell'Africa centrale.
  Per quanto concerne le modalità di finanziamento dello sviluppo, in particolare l'articolo 7 prevede il ricorso alle risorse del bilancio generale dell'Unione europea, mentre l'articolo 9 prevede l'istituzione di un Fondo regionale APE per il coordinamento degli aiuti finanziari.
  Con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 10, il quale contiene disposizioni relative alla cooperazione in materia di adeguamento fiscale, prevedendo al comma 1 che le Parti riconoscono che l'eliminazione o la riduzione sostanziale dei dazi previste dall'Accordo possono creare difficoltà agli Stati firmatari dell'Africa centrale ed intendono instaurare un dialogo e avviare una cooperazione in tale ambito. Il comma 2 del medesimo articolo 10 prevede inoltre che le Parti avviano un dialogo approfondito sulle misure di adeguamento fiscale da adottare per ripristinare, a termine, l'equilibrio di bilancio.Pag. 49
  Il Titolo III, si compone di cinque Capi. Nell'ambito del capo 1, concernente il regime dei dazi doganali e delle misure non tariffarie e comprendente gli articoli da 13 a 28, segnala numerose disposizioni di interesse della Commissione Finanze, in particolare gli articoli da 13 a 23.
  L'articolo 13 rinvia al regime comune reciproco sulle norme di origine per l'individuazione delle merci «originarie», disponendo che, entro tre anni, le Parti rivedano le disposizioni sulle norme di origine, tenendo conto di diversi fattori, tra i quali lo sviluppo tecnologico, dei processi di produzione e delle riforme in materia di norme di origine.
  L'articolo 14, in materia di dazi doganali, dispone che tra di essi non sono inclusi: gli oneri equivalenti a tasse o altri oneri interni imposti nel rispetto dell'articolo 23 dell'Accordo; le misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate nel rispetto delle disposizioni in materia di strumenti di difesa commerciale; i diritti o gli altri oneri istituiti a norma dell'articolo 18 dell'Accordo.
  L'articolo 15, intervenendo anch'esso in materia di dazi doganali, stabilisce, al comma 1 che, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, non viene istituito nessun nuovo dazio sulle esportazioni, né vengono aumentati quelli già in applicazione per gli scambi tra le parti. Al riguardo, il comma 2 contiene tuttavia una clausola di salvaguardia per la Parte Africa centrale, la quale, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci. In base al comma 3, il Comitato APE di cui all'articolo 92 dell'Accordo effettua una periodica valutazione per esaminare l'impatto e la pertinenza di tali dazi doganali sulle esportazioni.
  L'articolo 16, comma 1, in materia di circolazione dei prodotti, prevede che i prodotti originari delle Parti sono soggetti a dazi doganali un'unica volta nel territorio della controparte, mentre il comma 3 stabilisce che i Paesi dell'Africa centrale adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione di tali disposizioni e il comma 4 contiene l'impegno delle Parti a cooperare per agevolare la circolazione dei prodotti.
  L'articolo 17, rinvia, per la classificazione dei prodotti, alla nomenclatura doganale di ciascuna Parte, mentre l'articolo 18, in relazione ai diritti e agli oneri non inclusi nei dazi doganali ai sensi dell'articolo 14, lettera c), stabilisce che essi non devono superare il costo approssimativo dei servizi prestati e non devono costituire una protezione indiretta dei prodotti nazionali o una tassazione delle esportazioni o importazioni a fini fiscali, bensì devono riguardare tariffe specifiche corrispondenti al costo dei servizi prestati. Relativamente a tale settore, in base al comma 2, la Parte Africa centrale si impegna a istituire disposizioni standardizzate.
  L'articolo 19 riguarda i trattamenti più favorevoli per ciascuna delle Parti in seguito ad accordi di integrazione economica cui ciascuna di esse possa aderire, le cui condizioni potranno essere estese all'altra Parte contraente dell'Accordo interinale.
  L'articolo 20 prevede che i prodotti originari dell'Africa centrale vengono importati nel territorio europeo in esenzione dei dazi doganali, con l'eccezione dei prodotti indicati nell'Allegato II dell'Accordo.
  D'altra parte l'articolo 21 stabilisce i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'Unione europea in entrata nella regione dell'Africa centrale, per i quali il dazio doganale di base è quello indicato nell'Allegato III dell'Accordo. Il comma 2 specifica che non possono essere introdotti nuovi dazi e che quelli indicati nel citato Allegato III non possono essere aumentati. Il medesimo articolo 21 riporta inoltre, al comma 4, un calendario per la progressiva abolizione dei dazi doganali sulle merci provenienti dall'Unione europea, mentre al comma 6 viene altresì stabilito che, in caso di gravi difficoltà connesse all'importazione di un determinato prodotto, il calendario di riduzione e smantellamento delle tariffe può essere rivisto dal Comitato Pag. 50APE di comune accordo, con l'obiettivo di prorogare il periodo di riduzione o eliminazione.
  Per quanto invece concerne le restrizioni quantitative alle importazioni, in base all'articolo 22 queste decadranno per entrambe le Parti all'entrata in vigore dell'Accordo interinale e non potranno essere introdotte altre misure, fatti salvi gli strumenti di difesa commerciali previsti dall'Accordo stesso.
  L'articolo 23 prevede, per le merci importate da una delle due Parti contraenti, il trattamento analogo ai prodotti nazionali sia dal punto di vista dell'imposizione fiscale sia dal punto di vista delle normative concernenti commercializzazione e trasporto. È peraltro consentito il sovvenzionamento dei produttori nazionali in varie forme, in conformità all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994. In tale ambito si fa eccezione alle disposizioni del medesimo articolo 23 per quanto concerne gli appalti pubblici e gli strumenti di difesa commerciale.
  Con riferimento agli altri articoli del Capo I del Titolo III, non strettamente riferibili a profili di interesse della Commissione Finanze, richiama l'articolo 24, che prevede l'impegno delle Parti a non introdurre nuove sovvenzioni all'esportazione o ad aumentare sovvenzioni esistenti per i prodotti agricoli destinati al territorio della controparte. È tuttavia consentito un incremento delle sovvenzioni in relazione alle variazioni dei prezzi mondiali dei prodotti in questione.
  La sicurezza alimentare è oggetto dell'articolo 25, che prevede, in caso di difficoltà nella disponibilità di prodotti alimentari di base in conseguenza dell'attuazione dell'accordo interinale, che la regione dell'Africa centrale potrà adottare misure adeguate di salvaguardia.
  Nell'ambito del Capo 2 del Titolo III dell'Accordo, che comprende gli articoli da 29 a 31 e interviene in materia di strumenti di difesa commerciale, l'articolo 29 fa salva la possibilità per ciascuna delle Parti di adottare misure antidumping o compensative, nel rispetto dei pertinenti accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio.
  In caso di impossibilità di adottare misure di salvaguardia multilaterali quali quelle previste dall'articolo 30, l'articolo 31 consente alle Parti di adottare misure di salvaguardia bilaterali di durata limitata, per impedire l'esportazione nel territorio dell'altra Parte contraente di un prodotto originario della propria economia in quantitativi talmente grandi da poter provocare grave pregiudizio all'industria nazionale della Parte che importa, ovvero perturbazioni di un settore economico o nei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti.
  In tale ambito, con riferimento ad aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, lettere a) e b), in base alle quali, tra le misure di salvaguardia che la Parte importatrice può adottare, vi sono:
   la sospensione di tutte le nuove riduzioni dell'aliquota del dazio doganale all'importazione applicabile al prodotto in questione;
   l'aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto fino a un livello non superiore a quello di dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC.

  Il Capo 3 del Titolo III dell'Accordo, comprendente gli articoli da 32 a 39, reca anch'esso norme attinenti agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, intervenendo in materia di procedure doganali e agevolazioni degli scambi.
  In particolare, l'articolo 32, al comma 1, indica tra gli obiettivi dell'Accordo il rafforzamento della cooperazione nel settore degli scambi commerciali, ai fini di un controllo efficace, della facilitazione degli scambi stessi nonché della promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale. In tale contesto il comma 2 prevede che le Parti riconoscono che non devono essere compromessi gli obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione delle frodi.Pag. 51
  L'articolo 33 indica gli strumenti di cooperazione doganale e amministrativa, tra i quali le procedure di scambio di informazioni e di collaborazione e concertazione, e rinvia, per quanto concerne la reciproca assistenza delle Parti in materia amministrativa in ambito doganale, al Protocollo allegato all'Accordo interinale.
  L'articolo 34 indica, tra le modalità di attuazione della cooperazione, l'applicazione di tecniche doganali moderne e l'introduzione di procedure ispirate agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, mentre l'articolo 35 indica le norme, le Convenzioni, le procedure e i principi sui quali le Parti concordano di basare le proprie legislazioni e procedure nei settori delle dogane e del commercio internazionale.
  L'articolo 36 prevede che le Parti operino affinché i prodotti possano transitare liberamente attraverso i loro territori, senza subire restrizioni o controlli discriminanti o sproporzionati, avendo riservato un trattamento doganale non meno favorevole di quello riservato ai prodotti del mercato nazionale e che le Parti istituiscono regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentono il transito di prodotti senza l'obbligo di versare dazi, a condizione che vengano fornite le opportune garanzie.
  L'articolo 37 interviene in materia di modalità delle relazioni tra le amministrazioni competenti e la comunità degli operatori commerciali, attraverso strumenti che assicurino la cooperazione e la trasparenza delle procedure.
  L'articolo 38 disciplina le norme per la fissazione del valore in dogana applicato al commercio tra le Parti, stabilendo altresì che le Parti collaborano per raggiungere una strategia comune per le questioni connesse a tale valore.
  L'articolo 39 correla espressamente l'integrazione regionale dell'Africa centrale al progresso nelle riforme doganali verso l'agevolazione degli scambi commerciali, soprattutto mediante l'elaborazione di varie disposizioni standardizzate.
  Il Capo 4 del Titolo III, comprendente gli articoli da 40 a 47, riguarda la disciplina relativa agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie, proponendosi di porre le premesse per l'eliminazione degli ostacoli costituiti da norme tecniche e procedure di valutazione di conformità.
  In base all'articolo 41, in particolare, le Parti riaffermano diritti e obblighi rispettivi in base agli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e sugli ostacoli tecnici al commercio, esplicitando altresì il loro impegno per il miglioramento della salute pubblica nella regione dell'Africa centrale.
  Il Capo 5 del Titolo III, comprendente gli articoli da 48 a 53, contiene norme in materia di buon governo forestale e scambi commerciali di legno e prodotti forestali originari dell'Africa centrale, nonché di gestione sostenibile delle foreste da cui provengono questi prodotti. In tale quadro è prevista la duplice valenza di importanza per l'ambiente e rilevanza per le economie locali che impone, rispetto ai prodotti forestali, particolari procedure di sorveglianza sull'origine degli stessi. Inoltre, gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali avverranno compatibilmente con la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, e con eventuali accordi facoltativi con i quali gli stati dell'Africa centrale possono aderire a programmi dell'Unione europea nella materia.
  Il Titolo IV, composto dagli articoli 54 e 55, riguarda gli impegni delle Parti a negoziare un'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo in ordine alla liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi.
  Le Parti ribadiscono inoltre i rispettivi impegni nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC.
  Analoghi impegni a futuri negoziati, ma con riferimento alle materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, Pag. 52degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile sono contenuti nel Titolo V, recante gli articoli da 56 a 65, dedicato alle regole collegate al commercio.
  Con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala, in particolare l'articolo 56 costitutivo del Capo 1, il quale disciplina i pagamenti correnti e i movimenti di capitali, nonché il proseguimento dei negoziati relativi a tali materie. Al comma 1 è previsto infatti che le Parti riconoscono l'esigenza di garantire che i flussi transfrontalieri di fondi necessari alla liberalizzazione del commercio di prodotti e servizi, nonché gli investimenti di una delle Parti in una regione dell'altra Parte, non vengano ostacolati, mentre, al comma 2, si indicano le tematiche sulle quali le Parti si impegnano a concludere trattative:
   liberalizzazione dei flussi finanziari relativi ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi agli investimenti;
   una clausola di salvaguardia di deroga alla libertà di movimento in caso di gravi difficoltà monetarie o della bilancia dei pagamenti;
   una clausola di evoluzione che prevede la liberalizzazione di altri tipi di movimenti di capitali, diversi da quelli relativi agli investimenti.

  Gli articoli da 57 a 60 recano disposizioni in materia di proseguimento dei negoziati sulle seguenti materie: concorrenza, proprietà intellettuale, appalti pubblici e sviluppo sostenibile.
  Gli articoli da 61 a 65 disciplinano i principi e le norme generali che le Parti si impegnano ad applicare a garanzia della protezione dei dati personali.
  Il Titolo VI comprende gli articoli da 66 a 88 e riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie, prevedendo, in caso di mancato accordo e di fallita mediazione tra le Parti, un complesso iter per il ricorso all'arbitrato, nonché disciplinando l'esecuzione delle relative decisioni.
  Il Titolo VII, il quale contiene gli articoli da 89 a 91, riporta le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti.
  In particolare l'articolo 89 dispone che le Parti abbiano facoltà – a condizione di agire in buona fede – di adottare misure necessarie per la tutela della pubblica sicurezza, della morale e dell'ordine pubblico, nonché della salute umana, animale o vegetale, o ancora necessarie a garantire comunque il rispetto di leggi e regolamenti nazionali, soprattutto nel campo della prevenzione di pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente e della tutela della vita privata in rapporto alla diffusione di dati personali e alla gestione di registri e documenti contabili.
  In tale ambito, con riguardo agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala come l'articolo 89 preveda, tra l'altro, che le Parti abbiano facoltà di adottare le misure necessarie a garantire comunque il rispetto di leggi e regolamenti nazionali per la corretta applicazione di regolamenti e procedure doganali e per i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, le Parti potranno comunque adottare misure connesse all’import ed export di oro e di argento, o necessarie alla tutela del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico, ovvero a salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili.
  In materia di sicurezza, in base all'articolo 90, nessuna disposizione dell'Accordo interinale potrà imporre alle Parti la divulgazione di informazioni contrarie ai loro interessi essenziali, né tantomeno impedire loro azioni ritenute necessarie in rapporto al controllo dei materiali nucleari, o comunque della produzione e del commercio di armi e munizioni, come anche nell'ambito di appalti pubblici per scopi di difesa nazionale o in tempo di guerra. Inoltre, nessuna disposizione dell'Accordo interinale potrà impedire alle Parti una qualunque azione conseguente ai loro impegni ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
  Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze segnala Pag. 53inoltre l'articolo 91, il quale, per quanto concerne le clausole di eccezione in materia fiscale, prevede che nessuna disposizione dell'Accordo interinale possa impedire il legittimo esercizio, anche in via discriminatoria, della potestà fiscale di ciascuna delle Parti, né tantomeno ostacolare l'applicazione di misure contro l'elusione e l'evasione fiscale; è anzi espressamente stabilita la supremazia degli obblighi derivanti da convenzioni fiscali in vigore per ciascuna delle Parti sugli obblighi derivanti dall'Accordo interinale stesso.
  Il Titolo VIII, costituito dagli articoli da 92 a 108, contiene le consuete clausole finali.
  Tra di esse, l'articolo 92, in particolare, istituisce il Comitato APE, responsabile dell'amministrazione per tutti i settori oggetto dell'Accordo interinale, il quale adotta le proprie decisioni per consenso.
  Sulla scorta dell'articolo 94, è inoltre previsto il proseguimento dei negoziati in vista della stipula di una APE completo a livello regionale, conformemente ai calendari stabiliti dall'Accordo interinale.
  La durata dell'Accordo, in base all'articolo 99, è illimitata, salvo denuncia con effetto dopo sei mesi dalla notifica alla controparte.
  L'articolo 101 stabilisce che l'Accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato od Organizzazione regionale dell'Africa centrale, tramite domanda presentata al Comitato APE.
  Per le materie di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre l'articolo 104, il quale stabilisce che le Parti e gli Stati firmatari dell'Africa centrale convengono di promuovere il dialogo e la trasparenza e di condividere le migliori pratiche nel settore della politica e dell'amministrazione tributarie.
  Sempre con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 105, il quale prevede l'impegno delle Parti a prevenire e combattere la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con esplicito riferimento agli standard stabiliti dalle Convenzioni ONU contro la corruzione, contro la criminalità transnazionale organizzata – con relativi Protocolli – e contro il finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 108, stabilisce che gli allegati e il Protocollo all'Accordo ne costituiscono parte integrante.
  Come accennato in precedenza, riguardano gli ambiti di competenza della Commissione Finanze anche l'Allegato II e l'Allegato III.
  L'Allegato II, cui rinvia l'articolo 20 dell'Accordo, stabilisce la tendenziale eliminazione dei dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Parte Africa centrale, secondo le condizioni, la tempistica e con le eccezioni indicate nell'Allegato stesso.
  L'Allegato III, cui rinvia l'articolo 21 dell'Accordo, reca invece l'elenco dei prodotti originari della Comunità europea con indicazione delle rispettive tariffe doganali massime applicabili.
  Per quanto riguarda il Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, esso è richiamato dall'articolo 33, comma 2, dell'Accordo, secondo il quale le amministrazioni doganali delle Parti si assistono reciprocamente in ambito amministrativo, conformemente a quanto disposto dal Protocollo stesso.
  L'articolo 2 del Protocollo stabilisce che l'assistenza amministrativa, è volta, in generale, a garantire la corretta applicazione della normativa doganale, al fine di prevenirne e perseguirne le violazioni. Tale assistenza si applica ad ogni autorità amministrativa, mentre non riguarda la materia della riscossione di diritti, tasse o ammende.
  L'articolo 3 disciplina l'assistenza amministrativa su richiesta, prevedendo che l'autorità interpellata fornisca tutte le informazioni pertinenti per garantire la corretta applicazione della normativa doganale. In particolare è prevista la comunicazione circa la regolare importazione o esportazione di merci, nonché l'adozione, da parte dell'autorità interpellata, di misure per tenere sotto controllo persone, luoghi, merci o mezzi di trasporto che Pag. 54effettuino operazioni contrarie alla legislazione ovvero destinate a tali operazioni.
  L'articolo 4 contempla la possibilità che le Parti si forniscano spontaneamente informazioni riguardanti attività contrarie alla legislazione doganale, nonché circa i metodi utilizzati per tali operazioni ovvero ancora persone, merci o mezzi di trasporto che effettuino o coinvolti nelle predette operazioni.
  Ai sensi dell'articolo 5 l'autorità di una Parte, su domanda dell'autorità dell'altra Parte assume tutte le misure necessarie per consegnare, a destinatari residenti nel proprio territorio, documenti o notificare decisioni dell'autorità richiedente che rientrino nel campo di applicazione del Protocollo.
  Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano, rispettivamente la forma e il contenuto delle domande di assistenza, le modalità di espletamento delle domande di assistenza, nonché la forma in cui devono essere comunicate le informazioni richieste.
  L'articolo 9 stabilisce che l'assistenza può essere rifiutata o condizionata nei casi in cui:
   possa pregiudicare la sovranità dello Stato richiesto;
   possa compromettere l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato richiesto;
   violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

  Inoltre si prevede che l'autorità interpellata possa rinviare l'assistenza quando essa possa intervenire con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso.
  L'articolo 10 definisce il regime di riservatezza dello scambio di informazioni, prevedendo che esse sono coperte da segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata dalla disciplina in materia applicabile nella Parte che le ha ricevute. Inoltre viene specificato che i dati personali possono essere scambiati solo se la Parte a cui sono destinati li tutela in misura equivalente alla Parte che li fornisce. Viene altresì precisato che le informazioni ottenute sono utilizzabili solo ai fini del Protocollo, salvo accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite.
  L'articolo 11 prevede la possibilità che funzionari dell'autorità interpellata compaiano, in qualità di esperti o testimoni, in procedimenti giudiziari o amministrativi presso l'altra Parte riguardanti le materie del Protocollo e possano produrre oggetti, documenti o loro copie.
  In forza dell'articolo 12 le Parti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'applicazione del Protocollo.
  L'articolo 13 affida l'attuazione del Protocollo alle autorità doganali degli Stati africani firmatari, da una parte, e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione europea, ovvero alle autorità doganali degli Stati membri.
  L'articolo 14 precisa che le disposizioni del Protocollo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi, né le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra i servizi della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri. Inoltre le disposizioni del Protocollo prevalgono sugli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca già conclusi o che saranno conclusi tra Stati membri dell'Unione Europea e Stati firmatari dell'Africa centrale.
  Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli: come di consueto, gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale.
  L'articolo 3, al comma 1, prevede che alla copertura dei relativi oneri, quantificati nella misura di 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il medesimo articolo 3, al comma 2, stabilisce che il Ministro dell'economia e Pag. 55delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri previsti dal provvedimento, e, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1, procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte nel Programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dal 2011, le spese per missioni delle pubbliche amministrazioni non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
  In base al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2.
  Infine, il comma 5 rinvia ad un provvedimento legislativo ad hoc la copertura di eventuali oneri aggiuntivi collegati all'applicazione dell'Accordo interinale.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato quantifica tali oneri, che sono collegati esclusivamente al Protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale: in particolare, il comma 3 dell'articolo 7 del Protocollo prevede la possibilità della presenza di funzionari doganali nel territorio dell'altra Parte contraente, al fine di raccogliere informazioni su infrazioni doganali commesse o imminenti; il comma 4 del medesimo articolo 7 prevede inoltre la possibilità per gli stessi funzionari anche di presenziare a indagini condotte nel territorio dell'altra Parte contraente. L'articolo 11 del Protocollo prevede altresì la possibilità, per i funzionari doganali, di comparire in qualità di esperti o testimoni in procedimenti giudiziari o amministrativi nel territorio dell'altra Parte contraente.
  In relazione alle predette fattispecie, la relazione tecnica quantifica in 17.504 euro annui complessivi gli oneri per spese di missione e di viaggio.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte preliminarmente che la Commissione Bilancio concluderà l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis) entro il primo pomeriggio di giovedì 6 ottobre prossimo: pertanto la Commissione Finanze dovrà esprimere il parere su di essa entro tale termine.

  Federico GINATO (PD), relatore, al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, ricorda preliminarmente che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF.Pag. 56
  Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati. Per il 2016, il 12 luglio scorso il Consiglio ECOFIN ha provveduto ad esaminare ed approvare 5 raccomandazioni, concernenti rispettivamente:
   l'obiettivo di bilancio a medio termine, riforma del bilancio pubblico, privatizzazioni e riforma fiscale;
   l'efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione, prescrizione e processo civile;
   i crediti deteriorati e riforma del sistema bancario;
   le politiche attive del lavoro, incentivi per i lavoratori che costituiscono la seconda fonte di reddito, lotta alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale;
   la concorrenza.

  Ad esse è dedicato il capitolo IV della Nota, con l'indicazione delle azioni intraprese per attuarle.
  In tale contesto, la legge n. 163 del 2016 è recentemente intervenuta su numerose disposizioni della legge di contabilità: in particolare l'articolo 1, comma 7, della predetta legge ha modificato l'articolo 10-bis della legge di contabilità, in ordine al contenuto della Nota di aggiornamento al DEF, prevedendone la presentazione – anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee – entro il 27 settembre di ogni anno (e non più entro il 20 settembre).
  Per quanto riguarda il contenuto proprio della Nota di aggiornamento, l'articolo 10-bis della citata legge di contabilità stabilisce che essa deve contenere l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici e delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR, nonché l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.
  In questo quadro ricorda inoltre che il nuovo articolo 10-bis.1 della legge di contabilità, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2015, di attuazione della delega fiscale, ha previsto che, contestualmente alla Nota di aggiornamento, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Nel rapporto il Governo deve altresì indicare le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.
  Segnala peraltro che al momento tale rapporto non risulta ancora presentato.
  Nel contenuto proprio della Nota di aggiornamento è altresì previsto che il Governo dia conto degli eventuali disegni di legge che considera collegati alla decisione di bilancio.
  Nello specifico della Nota in esame, a completamento della manovra di bilancio 2017-2019, l'Esecutivo conferma, quali disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, quelli già indicati nei precedenti documenti programmatici:
   il disegno di legge sul lavoro autonomo, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro Pag. 57subordinato, approvato in Consiglio dei ministri il 28 gennaio 2016, all'esame del Senato (A.S. 2233);
   il disegno di legge delega recante norme per il contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, deliberato in Consiglio dei ministri il 28 gennaio 2016, già approvato dalla Camera in prima lettura e ora all'esame del Senato (A.S. 2494);
   il disegno di legge recante disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, all'esame del Senato (A.S. 2287).

  La Nota contiene altresì, all'Allegato I, le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali e, all'Annesso, la Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso il pareggio di bilancio (MTO), già autorizzato con la Relazione al Parlamento contenuta nel DEF 2016, presentata alle Camere il 9 aprile 2016.
  In riferimento a tale ultima Relazione rammenta che, come anche riportato nelle premesse delle Raccomandazioni per l'Italia sul programma di stabilità 2016 approvate dal Consiglio UE lo scorso 12 luglio, l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito a partire dal 2016.
  In tale contesto, nella Relazione contenuta nel predetto Annesso il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro previsto dal DEF 2016 nello scorso mese di aprile, il sostanziale peggioramento del ciclo economico, come espone la revisione dell’output gap, che passa al –1,7 per cento rispetto al –1,1 per cento stimato nel DEF 2016, nonché il ricorrere delle circostanze eccezionali costituite sia dal recente sisma del 24 agosto sia dall'intensità del fenomeno migratorio, costituiscano i presupposti richiesti dall'articolo 6, comma 5, sopracitato, in base ai quali può richiedersi l'autorizzazione a modificare il piano di rientro in corso. In particolare il Governo, che nel quadro programmatico di finanza pubblica ha indicato per il 2017 un obiettivo di indebitamento del 2 per cento di PIL, chiede di poter utilizzare ove necessario ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di PIL. La ripresa del percorso previsto dall'attuale piano di rientro verrà assicurata dal 2018, al fine del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2019, come già previsto nel DEF dello scorso aprile.
  La Nota non contiene invece il rapporto programmatico sulle spese fiscali previsto dal decreto legislativo n. 160 del 2015, emanato in attuazione della delega fiscale. Al riguardo rammenta che l'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 ha introdotto nell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, un nuovo comma 5-bis, in base al quale la Nota di aggiornamento è corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.
  Il comma 2 del citato articolo 1 introduce inoltre un nuovo comma 11-bis nell'articolo 21 della medesima legge n. 196 del 2009, prevedendo, tra l'altro, che allo Stato di previsione dell'entrata sia allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, per la redazione del quale il Governo si avvale di una apposita Commissione (ai sensi del comma 4).Pag. 58
  In merito il Governo ritiene tuttavia che nel 2016, in sede di prima applicazione, non si possa procedere alla predisposizione del rapporto programmatico, non essendo disponibile il rapporto annuale sulle spese fiscali, il quale sarà allegato allo stato di previsione dell'entrata, nel disegno di legge di bilancio. Tale rapporto contiene le informazioni che il Governo può utilizzare per la predisposizione del rapporto programmatico, valutando i possibili interventi.
  Passando quindi al contenuto specifico della Nota 2016, essa si articola in 4 capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e agli obiettivi di politica economica, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico e alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio europeo.
  Sintetizzando in brevi termini il contenuto dei capitoli da I a III, segnala come la Nota presenti una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione dei segnali di indebolimento della congiuntura europea e internazionale emersi a partire dal secondo trimestre del 2016.
  Anche le previsioni di crescita per il 2017 sono ridimensionate, in concomitanza con la revisione al ribasso della crescita attesa del commercio mondiale nel prossimo anno. Pesano inoltre sulle aspettative anche l'incertezza dei risultati delle elezioni negli Stati Uniti e gli effetti di medio termine di difficile quantificazione della Brexit.
  Tra i fattori al rialzo vanno considerati – sottolinea la Nota – i possibili effetti espansivi, sull’import dei paesi emergenti, di una ripresa delle quotazioni delle commodity, la stabilizzazione dei mercati finanziari e l'allentamento delle condizioni del credito.
  Per quanto concerne l'Italia, la Nota rivede il quadro macroeconomico tendenziale e programmatico, evidenziando un peggioramento delle prospettive di crescita dell'economia italiana, in considerazione del nuovo contesto internazionale meno favorevole.
  Nello scenario tendenziale, il PIL per il 2016 scende dall'1,2 per cento del DEF di aprile allo 0,8 per cento, in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno, che denotano una fase di rallentamento della ripresa economica.
  Tale rallentamento è da porre in relazione ad un indebolimento della domanda interna, a una minore dinamica sia dei consumi sia degli investimenti, nonostante il miglioramento della domanda estera netta.
  Con riferimento alle componenti della domanda interna, la Nota afferma che i risultati sui consumi delle famiglie sono stati leggermente al di sotto delle attese e che gli investimenti hanno deluso le aspettative di una accelerazione. Per contro, le esportazioni sono aumentate secondo le previsioni, pur in presenza di un contesto internazionale poco favorevole.
  I segnali di indebolimento del ciclo economico emersi negli ultimi mesi inducono il Governo a ritenere che, anche nella seconda parte del 2016, la crescita sarà modesta, prospettandosi variazioni congiunturali oscillanti tra un decimo e due decimi di punto di PIL.
  La crescita continuerà a essere sostenuta dal contributo positivo della domanda interna, seppure con apporti più modesti rispetto alle aspettative, mentre le esportazioni nette peseranno negativamente sulla crescita del PIL del 2016, prevedendosi, secondo la Nota, un loro contributo negativo di circa 4 decimi di PIL, in ragione del rallentamento della domanda mondiale.
  La Nota sottolinea, altresì, come le condizioni del mercato del credito in Italia abbiano continuato a migliorare. In particolare, l'offerta di credito al settore privato è gradualmente aumentata nel corso del 2016.
  I dati più recenti di fonte Banca d'Italia – riporta la Nota – indicano che la crescita del credito bancario è tornata in terreno positivo dopo quattro anni di contrazione. Tale lieve crescita è più evidente Pag. 59per i crediti alle famiglie che per quelli alle imprese. Le indagini, sia presso le banche, sia presso le piccole e medie imprese (PMI) non finanziarie, indicano comunque che nel periodo 2014-2016 la disponibilità di credito anche per le aziende italiane è gradualmente migliorata.
  In considerazione del nuovo quadro internazionale e delle nuove informazioni sull'andamento dell'economia italiana in atto, la Nota rivede al ribasso anche la previsione di crescita del PIL per il 2017 contenuta nello scenario tendenziale, portandola allo 0,6 per cento rispetto all'1,3 per cento previsto nel DEF di aprile.
  Al riguardo segnala come le nuove proiezioni tendenziali si basino sulla legislazione vigente e tengano conto degli effetti sull'economia degli aumenti di imposte indirette (cosiddette clausole di salvaguardia) per il 2017 e 2018. Nel quadro tendenziale sono presenti, tuttavia – precisa ancora la Nota – anche il taglio dell'imposizione fiscale sulle imprese di capitali, operativo da gennaio 2017, e altre misure di stimolo alla crescita che sono state approvate con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) che la Nota afferma saranno confermate.
  Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2017 e successivi presentato nella Nota, al contrario, include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2017.
  Il profilo della manovra indicata nella Nota avrebbe un impatto positivo sulla crescita del 2017 di 0,4 punti percentuali rispetto alla previsione tendenziale.
  Nel nuovo quadro programmatico viene evidenziata, infatti, una crescita del PIL per il 2017 all'1,0 per cento, superiore all'andamento indicato nel quadro tendenziale della Nota (0,6 per cento). Il nuovo obiettivo di PIL si pone comunque al di sotto del PIL programmatico previsto dal DEF di aprile, dove l'obiettivo di crescita era fissato per il 2017 all'1,5 per cento.
  Il tasso di crescita previsto i due anni successivi è dell'1,3 per cento nel 2018 e dell'1,2 per cento nel 2019, in entrambi i casi 0,2 punti percentuali al di sotto della previsione programmatica del DEF, a causa di un abbassamento della crescita prevista dell'economia mondiale e del commercio internazionale.
  La Nota chiarisce che l'impatto dei fattori internazionali sarebbe solo in parte compensato dall'aspettativa e dall'auspicio che le politiche monetarie e fiscali dell'Area dell'Euro rispondano al mutato quadro internazionale tramite un'intonazione più espansiva.
  La Nota sottolinea inoltre come la crescita programmatica dell'economia italiana nel 2017 e negli anni seguenti riportata nel documento abbia carattere prudenziale, in quanto non considera la possibilità di innalzare l'indebitamento netto per il 2017 fino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL.
  Dal punto di vista macroeconomico, le misure di maggiore impatto della manovra programmata, sono indicate nella disattivazione delle clausole di salvaguardia previste dalla legge di stabilità per il 2016 e dei relativi aumenti di imposte.
  Rispetto allo scenario tendenziale, gli effetti delle misure adottate dal Governo per il rilancio dell'economia, volte ad accrescere la competitività e a sostenere la domanda interna, si tradurrebbero in un aumento del prodotto interno lordo pari allo 0,2 per cento nel 2017 e allo 0,1 per cento nel 2018 e 2019.
  Con riferimento agli ambiti di diretto interesse della Commissione Finanze, la Nota segnala come, in linea con la riduzione della spesa e delle imposte sui redditi di famiglie e imprese, prosegua anche la diminuzione della pressione fiscale: in particolare, nel 2015 la pressione fiscale si mantiene sul livello del 2014 (43,4 per cento), mentre al netto del bonus degli ottanta euro è del 42,8 per cento; nel 2016 arriverebbe al 42,6 per cento, per salire leggermente nel 2017 – a legislazione vigente – di circa un decimo di punto percentuale di PIL, rimanendo poi costante al 42,7 per cento fino al 2019. Al netto del bonus di 80 euro, la pressione fiscale scende al 42,1 per cento nel 2016 e si attesta al 42,2 per cento nel 2019. Pag. 60
  Segnala, inoltre, come già a legislazione vigente nel 2017 sia prevista una riduzione dell'IRES dal 27,5 al 24 per cento. Ulteriori interventi di riduzione della pressione fiscale verranno realizzati con la prossima legge di bilancio, disattivando il previsto incremento dell'IVA per l'anno 2017 e introducendo ulteriori misure di riduzione del carico fiscale sulle imprese.
  Al finanziamento di queste misure contribuirebbe, secondo la Nota, la strategia di contrasto all'evasione, che privilegia attività in grado di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento ex-post.
  Riguardo alla valutazione delle maggiori entrate da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale per l'anno 2017, la stima degli introiti è stata effettuata valutando gli incassi permanenti realizzati nel periodo gennaio-agosto 2016, cui sono stati aggiunti gli introiti che si prevede di incassare nei restanti quattro mesi dell'anno (settembre-dicembre). Il raffronto con le entrate permanenti effettivamente incassate nel 2015 evidenzia maggiori risorse per 380 milioni di euro. Pertanto, in sede di predisposizione del disegno di Legge di Bilancio 2017, limitatamente al 2017, saranno iscritti 380 milioni nello stato di previsione dell'entrata e, contestualmente, nel predetto Fondo.
  La Nota di aggiornamento al DEF 2016 reca inoltre i dati relativi alle entrate registrate nel 2015, aggiornati sulla base dei dati di preconsuntivo diffusi dall'Istat con il comunicato del 23 settembre scorso.
  In particolare, rispetto alle stime delle entrate 2015 contenute nel DEF (antecedenti al rendiconto 2015), le entrate tributarie relative a tale anno sono lievemente riviste al rialzo (da 492,7 miliardi a 493,5 miliardi), mentre le stime delle entrate contributive sono confermate al valore di 218,5 miliardi. Rispetto al PIL, la cui stima è stata rivista lievemente al rialzo, le entrate tributarie confermano il peso percentuale già indicato nel DEF in 30,1 punti, mentre per le entrate contributive viene registrata una riduzione del rapporto da 13,4 a 13,3 per cento.
  Per quanto attiene al periodo di previsione, i dati della Nota risultano coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali e l'informazione di contabilità nazionale. Pertanto, le nuove previsioni di gettito riflettono il rallentamento delle prospettive di crescita nel breve periodo rispetto alle attese formulate nel DEF 2016.
  Confrontando le previsioni della Nota con quelle contenute nel DEF, evidenzia, in riferimento al 2016, una riduzione, in valore assoluto, delle stime riguardanti le entrate tributarie per 2,1 miliardi. Tale differenza è determinata da una rilevante contrazione delle imposte indirette (-4,4 miliardi di euro), parzialmente compensata da una revisione al rialzo delle stime delle imposte dirette (2,6 miliardi) nonché da una riduzione delle previsioni relative alle imposte in conto capitale (-0,3 miliardi).
  In rapporto al PIL, la riduzione delle entrate tributarie (dal 29,6 al 29,5 per cento) è determinata da un incremento dell'incidenza delle imposte dirette (da 14,7 a 14,8 per cento) e da una contrazione delle imposte indirette (da 14,7 al 14,4 per cento).
  La revisione delle stime delle entrate contributive registra una lieve variazione in valore assoluto (+213 milioni di euro), che non modifica peraltro il corrispondente valore in rapporto al PIL (13,1 per cento).
  Anche per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 le stime aggiornate delle entrate tributarie, rispetto alle previsioni di aprile, registrano una revisione al ribasso, con riduzioni, in valore assoluto, di 4,3 miliardi nel 2017, 7,2 miliardi nel 2018 e 6,8 miliardi nel 2019. Analogamente al 2016, tale riduzione è imputabile prevalentemente alla contrazione delle imposte indirette, che evidenziano, in ciascun anno del periodo considerato, una revisione al ribasso per oltre 6 miliardi di euro (quasi 7 miliardi nel 2019). Pag. 61
  Per effetto della riduzione delle stime di crescita del prodotto interno lordo, nella Nota in esame rimane confermata la previsione di aprile 2016 relativa al rapporto entrate tributarie/PIL nell'anno 2017 (29,7 per cento). Tale previsione si riduce invece, rispetto al DEF, per il 2018 ed il 2019, di circa 0,2 punti percentuali annui, attestandosi, rispettivamente, al 29,6 per cento e al 29,4 per cento.
  L'aggiornamento delle stime relative ai contributi sociali evidenzia una sostanziale conferma in valore assoluto per il 2017 ed una riduzione negli anni 2018 e 2019, pari, rispettivamente, a 1,7 miliardi e a 2,1 miliardi. In rapporto al PIL, le entrate contributive nel 2017 aumentano, rispetto ai valori indicati nel DEF, di 0,1 punti percentuali (da 13,0 per cento a 13,1 per cento), mentre vengono confermate le previsioni del DEF per gli anni 2018 e 2019 (rispettivamente 13,1 e 13,3 per cento).
  Quanto al capitolo IV sulle riforme e le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, rammenta in primo luogo – per ciò che attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze – come la Raccomandazione n.1 inviti l'Italia, tra l'altro, ad assicurare l'attuazione puntuale del programma di privatizzazioni al fine di accelerare la riduzione del debito pubblico mediante le conseguenti entrate straordinarie.
  Nel percorso di riduzione del debito esposto nel quadro programmatico, che nel quadriennio 2016-2019 è previsto decrescere di oltre 6 punti percentuali di PIL (dal 132,8 per cento al 126,6 per cento), è previsto un significativo concorso dei proventi da privatizzazioni, pari, per ciascuno degli anni considerati, allo 0,1 per cento di PIL nel 2016 e allo 0,5 per cento annuo nel triennio 2017-2019. Le entrate previste per il 2016 sono state riviste al ribasso rispetto al DEF 2016, dallo 0,5 allo 0,1 per cento del PIL.
  Il programma per i prossimi anni prevede proventi da privatizzazioni pari allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019.
  In particolare, i risultati delle privatizzazioni raggiunti nell'anno 2015 indicano proventi per 6,9 miliardi di euro (pari allo 0,4 per cento del PIL), derivanti da cessioni di partecipazioni dirette e altri proventi finanziari realizzati.
  Gli obiettivi prefissati per il 2016 nei precedenti documenti di programmazione e confermati dalla Nota di aggiornamento prevedono: proventi per 0,9 miliardi di euro (pari allo 0,1 per cento del PIL) da cessioni di partecipazioni dirette e altri proventi finanziari; proventi per 0,9 miliardi di euro (pari allo 0,1 per cento del PIL) da cessioni di partecipazioni indirette, per un totale di circa 1,7 miliardi di euro. Tali cifre non includono i dati relativi ai proventi da dismissioni immobiliari.
  La Nota ricorda inoltre che i proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni dirette dello Stato sono destinati alla riduzione del debito pubblico. I proventi derivanti dal collocamento delle partecipazioni detenute indirettamente dal MEF tramite società controllate, invece, possono essere distribuiti all'azionista pubblico sotto forma di pagamento di un dividendo straordinario e quindi essere destinati alla riduzione del debito pubblico, oppure contribuire al rafforzamento patrimoniale delle capogruppo.
  Più in dettaglio, il Governo ha reso noto che a luglio 2016 è stato effettuato il collocamento sul mercato di ENAV S.p.A. con un introito lordo pari a circa 833 milioni, affluiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  A fine maggio 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze ha conferito una quota del 35 per cento di Poste Italiane alla Cassa Depositi e Prestiti, tramite un aumento di capitale riservato da 2,9 miliardi. Sempre a maggio 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal MEF nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.: tuttavia, la complessità degli aspetti regolatori dell'operazione, afferenti in particolar modo alla definizione della proprietà e della gestione della rete infrastrutturale, ha Pag. 62comportato una dilatazione dei tempi connessi alla sua realizzazione, con plausibile rinvio al 2017.
  A giugno si è conclusa l'operazione relativa a Grandi Stazioni, società partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., attiva nel settore della gestione, valorizzazione e riqualificazione delle stazioni ferroviarie: i proventi realizzati, pari a circa 850 milioni, sono stati interamente destinati al rafforzamento patrimoniale della capogruppo.
  Al riguardo, il Governo ribadisce l'intenzione di proseguire il processo di privatizzazione, compatibilmente con le condizioni di mercato.
  Per quanto riguarda la dismissione di immobili pubblici, le vendite di immobili nel 2015 hanno garantito introiti di 946 milioni, superando l'obiettivo di 500 milioni (rivisto al ribasso dalla Nota di aggiornamento al DEF 2015, rispetto all'originaria previsione di 1 miliardo). Il DEF 2016 ha previsto introiti per 1.150 milioni nel 2016, mentre per i successivi tre anni sono previsti introiti per 900 milioni annui.
  La Nota di aggiornamento al DEF 2016 afferma che, alla data del 30 giugno 2016, i proventi derivanti da operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile da parte degli Enti locali ammontano a circa 243 milioni; per il 2016, si stima che tali introiti raggiungano i 400 milioni. La stima per il 2016 relativa alle dismissioni di immobili di proprietà degli Enti di previdenza è pari a 300 milioni. Con riferimento alle vendite degli immobili di proprietà dello Stato effettuate nel corso del 2016, ad oggi, i proventi ammontano a circa 15,7 milioni. È prevista la realizzazione di circa 50 milioni entro la fine del 2016. Il totale di tali alienazioni, pertanto, dovrebbe raggiungere nel 2016 la cifra di 750 milioni di euro.
  A ciò vanno aggiunti i proventi derivanti dal collocamento sul mercato delle quote dei fondi immobiliari gestiti da INVIMIT. Il valore degli immobili pubblici apportati complessivamente a tali fondi ammonta a circa 400 milioni. Tuttavia tali proventi potranno essere contabilizzati a riduzione dell'indebitamento netto negli anni in cui tali vendite saranno realizzate.
  Ricorda che INVIMIT SGR (Investimenti Immobiliari Italiani, Società di gestione del risparmio) ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico attraverso fondi diretti (i3-Inail, i3-Regione Lazio, i3-Inps, i3-Università, i3-Sviluppo Italia e i-3 Patrimonio Italia) e il fondo dei fondi ‘i-3 Core’.
  Sul fronte delle politiche fiscali, nella medesima Raccomandazione n.1 si invita inoltre l'Italia: a trasferire il carico fiscale dai fattori di produzione al consumo e al patrimonio; a ridurre numero e portata delle agevolazioni fiscali e completare la riforma del catasto entro il primo semestre 2017; ad attuare provvedimenti per migliorare il rispetto dell'obbligo tributario, anche mediante sistemi elettronici di fatturazione e pagamento.
  Con riferimento agli obiettivi di allargamento della base imponibile e trasferimento del carico fiscale dai fattori produttivi al patrimonio e al consumo (di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 2016, 2016/C299/01, punto 13), la Nota di aggiornamento al DEF affida all'abolizione dell'imposta patrimoniale sulla prima casa rilevanti effetti di redistribuzione, nonostante i rilievi della UE su tale misura che appare non coerente con politiche di tax design a favore del settore produttivo.
  Nel medesimo solco di interventi, il Governo afferma che valuterà, con le prossime leggi di bilancio, la possibilità di agire sull'IRPEF in base agli spazi finanziari disponibili.
  In relazione alla necessità di ridurre numero e portata delle agevolazioni fiscali, ricorda che nel DEF 2016 il Governo aveva anticipato che il riordino delle spese fiscali (tax expenditures) sarebbe avvenuto nel quadro delle procedure di bilancio. La Nota in esame, come già segnalato, non contiene il rapporto programmatico sulle spese fiscali previsto dal decreto legislativo n. 160 del 24 settembre 2015. Segnala tuttavia come il Cronoprogramma per le riforme preveda che con il nuovo quadro regolatorio, il Governo rivedrà annualmente Pag. 63le tax expenditures esistenti considerando il loro impatto economico e presenterà un rapporto al Parlamento insieme alla legge di bilancio.
  Con riferimento specifico alle aliquote IVA, con la manovra contenuta nel prossimo disegno di legge di bilancio il Governo conferma l'impegno a disattivare nel 2017 l'innalzamento delle aliquote dell'imposta previsto dalle precedenti leggi di stabilità, stimando che dalla disattivazione derivino ulteriori riduzioni della pressione fiscale.
  Rammenta che la legge di stabilità 2016 ha rinviato al 2017 gli aumenti disposti dalla legge di stabilità 2015. In sintesi è previsto l'incremento progressivo delle aliquote IVA ordinaria e ridotta (dal 22 al 24 per cento nel 2017 e al 25 per cento nel 2018 e dal 10 al 13 per cento nel 2017). La clausola prevede inoltre un innalzamento delle accise su benzina e gasolio dal 2018. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi, con maggiori entrate o risparmi di spesa.
  Gli effetti finanziari stimati delle clausola di salvaguardia, come derivanti dal posticipo operato con la legge di stabilità 2016, sono: nel 2017, 15.133 milioni di euro, derivanti dall'incremento delle aliquote IVA; nel 2018, 19.921 milioni di euro, di cui 19.571 derivanti dall'incremento delle aliquote IVA, e 350 milioni derivanti dall'incremento delle accise.
  Il Governo riferisce l'impegno a disattivare l'innalzamento delle aliquote IVA nel 2017, non esplicitando se l'intervento riguarderà anche gli innalzamenti IVA previsti per il 2018. Non vengono menzionati i previsti aumenti di accise, anch'essi decorrenti dal 2018.
  Sempre in materia di IVA, il cronoprogramma del Governo menziona, tra le misure in avanzamento da completare entro il 2016, l'adozione di misure fiscali sul regime del gruppo IVA, oltre che sull'imposizione sui redditi d'impresa.
  Relativamente alla riforma del catasto, rispetto al termine indicato dalle raccomandazioni (primo semestre 2017) per il completamento dell'intervento, il cronoprogramma del Governo stima che la revisione dei valori catastali sarà oggetto di interventi più generali e organici, previo allineamento delle basi dati necessari per valutare accuratamente gli effetti di gettito e distributivi sui contribuenti, e distribuisce detto intervento tra il 2016 e il 2018.
  In ordine alle criticità evidenziate dall'UE sul basso livello di rispetto dell'obbligo tributario, il Governo afferma che la strategia di contrasto all'evasione privilegia attività in grado di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento ex post.
  Quanto al miglioramento dell'efficienza della giustizia tributaria, segnala come nel periodo aprile-giugno 2016 le controversie tributarie pendenti si siano ridotte del 9,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a conferma di un trend positivo iniziato già dal mese di giugno 2012. Il processo tributario telematico, dopo l'iniziale sperimentazione partita a dicembre 2015 in Toscana e Umbria, si estenderà ad altre 6 Regioni (Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto) entro fine 2016. In questa prima fase attuativa, tuttavia, vige il principio della facoltatività della scelta.
  Nel solco degli interventi volti a ridurre il carico fiscale sui fattori produttivi (di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 2016, 2016/C299/01, punto 13), il Governo anticipa altresì nella Nota di aggiornamento taluni interventi fiscali di finanza per la crescita, di prossima definizione nel disegno di legge di bilancio 2017-2019, che fanno parte del Piano Industria 4.0 e sono finalizzati a far affluire capitali verso il sistema produttivo ed in particolare verso le PMI.
  Il Piano Nazionale Industria 4.0 sostanzialmente sviluppa le conclusioni dell'indagine conoscitiva parlamentare su Industria 4.0, condotta dalla Commissione Attività produttive della Camera. Sulle proposte contenute nel documento conclusivo, approvato all'unanimità il 30 giugno 2016, si è registrata la sostanziale condivisione da parte del Governo.Pag. 64
  Le misure oggetto di valutazione sono:
   a) il rifinanziamento del «superammortamento» (introdotto con la legge di Stabilità 2016) e la sua declinazione in base al tipo di investimento effettuato dalle imprese;
   b) la proroga e il potenziamento del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo (di cui al decreto – legge n. 145 del 2013 e alla Legge di stabilità 2015);
   c) la modifica della detassazione dei premi di produttività;
   d) il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, con l'avvio di una sua riforma;
   e) alcune misure a favore delle startup, quali i piani individuali di risparmio (PIR), ovvero un piano d'incentivo fiscale.

  Segnala come solo alcune delle misure predette compaiano nella Tabella del cronoprogramma delle riforme, che prevede entro il 2016:
   il provvedimento di rilancio degli investimenti con sgravi fiscali per investimenti nel capitale delle PMI (Piano Industria 4.0);
   il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI, con l'avvio di una sua riforma;
   il rafforzamento delle misure agevolative per start-up e PMI innovative.

  Sono allo studio interventi specifici di finanziamento tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il cui nuovo Piano industriale 2016-2020 mobilità di risorse (117 miliardi nel periodo) da destinare al venture capital, all'innovazione, allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese.
  Tra gli strumenti agevolativi per gli investimenti in beni strumentali è richiamata la cosiddetta «Nuova Sabatini» (disciplina poi integrata con l'articolo 8 del decreto – legge n. 3/2015, cosiddetta «Sabatini-ter»).
  Per quanto invece attiene al settore bancario e finanziario, la Raccomandazione n. 3 sollecita l'Italia ad accelerare il ridimensionamento dello stock dei crediti deteriorati, anche migliorando ulteriormente la disciplina dell'insolvenza e del recupero crediti, nonché a completare rapidamente l'attuazione delle riforme in corso in materia di governo societario nel settore bancario.
  Al riguardo, la Nota, nel ribadire che le banche si presentano al momento solide e che i rischi di instabilità appaiono circoscritti, ricorda come il Governo si sia mostrato consapevole dei limiti del sistema del credito italiano, ed in particolare dell'eccessiva frammentazione dell'offerta, ma anche della limitatezza delle fonti finanziarie alternative al credito bancario, e dei ritardi nel recupero dei crediti deteriorati. Pertanto, nel 2015 e nel 2016 sono state introdotte importanti riforme nel settore bancario, quale quella delle banche popolari, delle fondazioni bancarie e delle banche di credito cooperativo (BCC).
  Al fine di consentire l'effettuazione di operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza è stato inoltre introdotto il meccanismo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), specificamente in favore degli operatori bancari.
  Tuttavia, la Nota rileva come l'elevata incidenza delle sofferenze sui prestiti all'economia delle banche italiane (17,8 per cento) rappresenti ancora un forte freno all'attività di erogazione di nuovo credito, in particolare per le banche di minori dimensioni, che negli anni della crisi hanno erogato credito principalmente alle piccole e medie imprese.
  La Nota rileva poi come, a fronte del dato riportato PNR di aprile 2016 sul tempo di recupero dei crediti – che rimane più alto rispetto ad altri Paesi – il differenziale con le migliori pratiche si vada riducendo, anche grazie al processo telematico, che ha consentito di ridurre a 367 giorni il tempo medio per la conclusione del primo grado nelle cause civili, e al tribunale delle imprese, che copre l'80 per cento del contenzioso annuale.
  Nei due anni passati, dette innovazioni sono state rafforzate da ulteriori misure, a partire da quelle tese alla semplificazione degli adempimenti e delle procedure per il Pag. 65recupero dei crediti grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché degli istituti del pegno non possessorio, che consente all'imprenditore di continuare ad utilizzare nel processo produttivo il bene concesso in garanzia, e del patto marciano, che permette l'assegnazione stragiudiziale degli immobili posti a garanzia di un finanziamento erogato ad un imprenditore. È stato istituito il fondo di investimento alternativo (FIA) denominato Fondo Atlante, sdoppiato in Atlante 1 e 2, costituito da una società di gestione del risparmio indipendente che raccoglie capitali di istituzioni finanziarie private (banche, assicurazioni e fondazioni che partecipano su base volontaria) con lo scopo di sostenere gli aumenti di capitale richiesti dall'Autorità di Vigilanza a banche che oggi si trovano a fronteggiare oggettive difficoltà di mercato e, al contempo, a far decollare il mercato delle sofferenze bancarie.
  La Nota ricorda poi la legge n. 150 del 2016, recante delega per la riforma dei Confidi, approvata a luglio 2016, che prevede la regolamentazione dell'operatività e la valorizzazione di uno strumento che è in prima linea nel sostenere le micro imprese e le PMI nell'accesso al credito. In merito i principi e i criteri direttivi della delega prevedono l'adeguamento del livello di patrimonializzazione e all'ampliamento di modalità e fonti di raccolta delle risorse pubbliche, di capitale e di provvista, nonché la semplificazione amministrativa in materia.

  Daniele PESCO (M5S), con riferimento agli interventi di riduzione della pressione fiscale indicati dal Governo, ritiene sia necessario approfondire taluni aspetti. In particolare rileva come sarebbe utile chiarire quali settori produttivi abbiano beneficiato principalmente delle predette misure e, in particolare, se non si sia verificato che tali interventi abbiano favorito soltanto alcune categorie, a discapito del settore delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti, i quali risultano penalizzati dal punto di vista del regime fiscale.

  Federico GINATO (PD), relatore, sottolinea come le previsioni, già vigenti, di una riduzione dell'IRES dal 27,5 al 24 per cento a partire dal 2017, richiamate nella Nota di aggiornamento in esame, vadano nella direzione, auspicata dal deputato Pesco, della riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.15.

7-01107 Moretto: Iniziative per consentire la riammissione alla rateazione dei debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio anche in relazione alle somme già rateizzate ad esito di conciliazione giudiziale e mediazione.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Sara MORETTO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la questione relativa alle iniziative da adottare per consentire la riammissione alla rateazione dei debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio anche in relazione alle somme già rateizzate ad esito di conciliazione giudiziale e mediazione.
  In particolare l'atto di indirizzo intende evitare che i predetti istituti della conciliazione giudiziale e della mediazione siano esclusi dalla possibilità di accedere alla riammissione alla rateazione dei carichi Pag. 66tributari prevista in favore dei contribuenti decaduti dal predetto beneficio. In tal modo si completerebbe in modo chiaro il quadro delle misure, assolutamente positive, previste in tema di riammissione alla rateazione dalla legge di stabilità 2016 e dal decreto-legge n. 113 del 2016.
  Ricorda infatti che l'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale.
  Successivamente l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/E del 22 aprile 2016, nel precisare l'ambito operativo delle predette norme, ha chiarito che esse riguardano i contribuenti riammessi in rateazione a seguito di atto di adesione all'accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, oppure per acquiescenza. L'Agenzia, peraltro, ha espressamente escluso dal novero dell'agevolazione i contribuenti decaduti che avessero avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione. Su tale materia è in seguito intervenuto l'articolo 13-bis del citato decreto-legge n. 113 del 2016, il quale consente la riammissione alla rateizzazione dei contribuenti decaduti dal beneficio alla data del 1o luglio 2016, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta, anche se le rate scadute non sono state integralmente saldate; il comma 2 dell'articolo 13-bis concede altresì di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015: i primi due commi della norma sembrano dunque riferirsi alle somme di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero alle rateazioni ottenute dall'agente della riscossione (Equitalia).
  Segnala quindi come lo stesso articolo 13-bis rechi, al comma 3, una specifica disciplina per i debitori decaduti dal 15 ottobre 2015 al 1o luglio 2016 dai piani di rateizzazione concessi nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, o di omessa impugnazione degli stessi: tali contribuenti possono ottenere, a semplice richiesta, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.
  In tale contesto rileva come il menzionato comma 3 dell'articolo 13-bis si riferisca alle rateazioni concesse dall'Agenzia delle entrate, con riferimento agli accertamenti con adesione e per acquiescenza (omessa impugnazione) indicati dal decreto legislativo n. 218 del 1997; la norma non menziona espressamente gli altri due istituti deflativi del contenzioso, ovvero la mediazione e la conciliazione, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 17-bis e 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario.
  Segnala tuttavia come, sia l'accertamento con adesione sia la mediazione e la conciliazione siano tre istituti deflativi del contenzioso che perseguono la medesima finalità, ossia definire bonariamente e velocemente la pretesa contenuta nell'atto di accertamento, e come tutti e tre gli istituti presentino le medesime modalità di versamento, con possibilità di rateazione.
  Ritiene, pertanto, che escludere dall'ambito operativo della riammissione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 gli istituti della mediazione e della conciliazione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie analoghe, contraddicendo in tal modo lo spirito della disposizione introdotta.
  In tale contesto la risoluzione impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile, di carattere interpretativo o normativo, affinché sia rispettato il dettato del Pag. 67menzionato articolo 13-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, che rinvia globalmente alla definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, includendovi anche i predetti istituti della mediazione e della conciliazione.
  La risoluzione impegna inoltre il Governo a riammettere, anche con un'iniziativa interpretativa aderente alla nuova normativa in vigore dal 2016, alla dilazione del pagamento anche le somme già rateizzate ad esito di conciliazione giudiziale e mediazione nel processo tributario.
  Auspica quindi che sia possibile discutere e approvare in tempi rapidi la risoluzione, al fine di risolvere in tempi brevi la questione affrontata dall'atto di indirizzo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 6 ottobre prossimo.

  La seduta termina alle 14.20.