CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 ottobre 2016
702.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 12.35.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
Emendamenti C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
Nuovo testo C. 4025 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, fa presente che il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi. Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha inserito due nuovi articoli (articolo 1-bis; articolo 7-bis) ed ha apportato varie ulteriori modifiche al testo. Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, interviene sull'organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza. In particolare, l'articolo 1 consente al Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione, per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità; i magistrati dell'Ufficio faranno parte, a tutti gli effetti, dei collegi giudicanti della Cassazione, tanto civili quanto penali, con poteri deliberativi o di voto che sinora erano stati espressamente esclusi. L'applicazione temporanea è finalizzata ad «assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti» e dovrà essere disposta tenuto conto delle tabelle di organizzazione della Corte e delle esigenze dell'ufficio del massimario. La disposizione circoscrive la possibilità di svolgere funzioni giurisdizionali di legittimità ai magistrati che abbiano presso l'ufficio del massimario una anzianità di servizio di almeno due anni. Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha ulteriormente circoscritto la possibilità di far parte dei collegi giudicanti ai magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità ed ha posto un limite triennale all'applicazione; ciascun magistrato dell'ufficio del massimario, dunque, potrà essere applicato al collegio giudicante della Corte di cassazione per un periodo massimo di 3 anni, non rinnovabile. La Commissione Giustizia ha inserito l'articolo 1-bis, attraverso il quale sono apportate numerose modifiche Pag. 14al procedimento di cassazione. In particolare, il comma 1 della disposizione generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e modifica la procedura del cosiddetto filtro in Cassazione.
  Analiticamente, con la modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile è stabilito che la Corte, quando la controversia è assegnata a una sezione semplice, e non alle sezioni unite, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio; si ricorre all'udienza pubblica solo se la sezione filtro non riesce a definire il giudizio in camera di consiglio o se la questione di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare riveste una particolare rilevanza. Intervenendo sull'articolo 376 del codice di procedura civile è specificato che se il ricorso supera il filtro preliminare di inammissibilità-infondatezza, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omettendo ogni formalità. Con la modifica dell'articolo 377 si rimette ad un decreto del presidente (della Corte di cassazione, della sezione semplice o della sezione filtro) l'ordine di integrazione del contraddittorio o di esecuzione della notificazione dell'impugnazione (attualmente la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375, n. 2). All'articolo 379 del codice di procedura civile è invertito l'ordine di intervento delle parti nella discussione: dopo l'intervento del relatore spetta infatti al Pubblico ministero esprimere, oralmente, le sue conclusioni motivate; solo successivamente saranno i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche ed è soppressa la disposizione che oggi consente alle parti di presentare in udienza brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero. Il procedimento camerale dinanzi alle sezioni semplici è regolato dal nuovo articolo 380-bis.1. Pubblico ministero e parti dovranno ricevere comunicazione della fissazione della camera di consiglio almeno 40 giorni prima; il Pubblico ministero potrà depositare le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima della camera di consiglio mentre le parti non oltre 10 giorni prima dell'adunanza. La corte giudicherà sulla base delle carte depositate, senza intervento di Pubblico ministero e parti. Con la modifica dell'articolo 380-bis del codice di procedura civile si interviene sul procedimento filtro dinanzi alla apposita sezione civile della Corte, per eliminare la relazione del consigliere che, attualmente, contiene una concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso e che viene oggi depositata in cancelleria. La riforma accelera i tempi rimettendo allo stesso presidente, in sede di fissazione dell'adunanza, l'indicazione di eventuali ipotesi filtro. Se la camera di consiglio della sezione filtro non ritiene che ricorrano le ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza-fondatezza, rimette la causa alla pubblica udienza di una sezione semplice. La Commissione ha inserito anche una modifica al procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, intervenendo sull'articolo 380-ter del codice di procedura civile. La riforma prevede che tanto il pubblico ministero quanto le parti possano interagire con la Corte esclusivamente per iscritto, escludendo la possibilità di essere sentiti; la camera di consiglio decide inaudita altera parte. Con l'intervento sugli articoli 390 e 391 si ampliano i termini per rinunciare al ricorso (e si coordina il codice con la soppressione dall'articolo 375, n. 3). Infine, con la modifica dell'articolo 391-bis si distingue il procedimento di correzione degli errori materiali da quello di revocazione delle sentenze della Cassazione. Nel primo caso, infatti, si prevede che l'esigenza di una correzione possa essere rilevata d'ufficio dalla Corte o richiesta dalle parti senza limiti di tempo (oggi, deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o entro un anno dalla sua pubblicazione). Nel secondo caso, invece, la revocazione può essere chiesta entro 60 giorni dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione; se la Corte ritiene la richiesta inammissibile pronuncia in camera di consiglio, diversamente Pag. 15provvede in pubblica udienza. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis, la riforma del procedimento di cassazione si applica ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed ai ricorsi per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.
  L'articolo 2, al comma 1, consente lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, uffici giudiziari che sino ad oggi erano esclusi. I commi da 2 a 5 dell'articolo 2 intervengono sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici, e riducono in via eccezionale, da 18 a 12 mesi, la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie; è fatta eccezione per i magistrati vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, nominati a fine 2015. La disposizione consente inoltre anche ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni monocratiche penali. La Commissione Giustizia è intervenuta sul comma 3 per circoscrivere ad un mese la durata del tirocinio teorico presso la Scuola superiore della magistratura (il decreto-legge richiedeva 2 mesi) e conseguentemente ampliare a 11 mesi (in luogo dei previsti 10) il tirocinio presso gli uffici giudiziari. L'articolo 3 subordina il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale (in luogo del precedente termine di 3 anni) nella sede precedente. La Commissione Giustizia ha precisato che queste disposizioni non si applicano: ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio, che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno 3 anni; in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. L'articolo 4, comma 1, prevede che il personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. L'articolo 4, commi 2 e 3, riguarda tutto il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia e vieta, fino al 31 dicembre 2019, che tale personale possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni. L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2017 il termine di trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale. Possono usufruire della proroga i magistrati che non abbiano compiuto i 72 anni entro il 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo entro i dodici mesi successivi (31 dicembre 2017). Per gli altri magistrati ordinari rimane fermo il termine ultimo di permanenza in servizio fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014: il 31 dicembre 2016 per i magistrati che al 31 dicembre 2015 non avevano ancora compiuto 72 anni e che, in base alla proroga di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015, avrebbero dovuto andare in pensione tra tale ultima data e il 31 dicembre 2016; dal 1o gennaio 2017, con il compimento dei 70 anni di età. In particolare, il decreto-legge si applica solo ai magistrati della Corte di cassazione che svolgono: funzioni apicali (primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale presso la Corte di cassazione); funzioni direttive superiori (presidente aggiunto della Corte di cassazione; procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione); funzioni direttive (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione). In relazione a queste categorie di magistrati il decreto-legge prevede che: se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno, Pag. 16senza possibilità di proroga; se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, non avranno compiuto 72 anni, ma ne sia previsto comunque il collocamento a riposo nel periodo 31 dicembre 2016-30 dicembre 2017, potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017. Si tratta, quindi, di una proroga del trattenimento in servizio – ma circoscritta a coloro che svolgono le indicate funzioni in Cassazione (ed estesa ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa dall'articolo 10) – già prevista sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015. La relazione illustrativa motiva questo intervento con l'esigenza di «assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e a procura generale», mentre l'articolo 5 – oltre a riprendere tale motivazione – aggiunge che tale continuità è necessaria «in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente». Il comma 2 dell'articolo 5 interviene sui limiti di età per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità, ovvero le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione e di avvocato generale presso la Corte di cassazione. Tali funzioni potranno essere conferite solo ai magistrati che, al momento della vacanza del posto, possano assicurare ancora 3 anni di servizio prima del collocamento a riposo (attualmente sono richiesti 4 anni di servizio); contestualmente, peraltro, la disposizione afferma che il calcolo degli anni di servizio va fatto senza applicare l'istituto del trattenimento in servizio e dunque considerando il pensionamento a 70 anni. Infine, l'articolo 6 interviene sul ruolo organico della magistratura ordinaria per ridurre di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado (a seguito della riforma della geografia giudiziaria, che ha ridotto il numero dei tribunali) e aumentare in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi.
  Il Capo II (articoli da 7 a 10) detta misure urgenti per la giustizia amministrativa volte principalmente a: dettare disposizioni di coordinamento in relazione alla proroga al 1o gennaio 2017 dell'entrata in vigore, a regime, della disciplina sul processo amministrativo telematico. In particolare, l'articolo 7 modifica alcune disposizioni del Codice del processo amministrativo relative al domicilio digitale (articolo 25), alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alla copie informatiche degli atti processuali (articolo 136); sono modificati ed introdotti ex novo anche alcuni articoli delle norme di attuazione del Codice. Il comma 1 dell'articolo 7 interviene sul Codice del processo amministrativo (All. 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010). All'articolo 25, un nuovo comma 1-bis precisa l'estensione al processo amministrativo telematico, ove compatibile, della disciplina sul domicilio digitale (del processo civile telematico) di cui all'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012 e quindi la residualità della possibilità di notificazione al difensore, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario; un nuovo comma 1-ter precisa – per le comunicazioni di segreteria – l'inapplicabilità ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico, dal 1 gennaio 2018, della disciplina (del comma 1) sulla domiciliazione della parte nei giudizi amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. All'articolo 136 dello stesso Codice, la Commissione Giustizia ha integrato il contenuto del comma 1 precisando: l'obbligo dei difensori di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dell'indirizzo PEC; che in caso di collegio difensivo, per l'efficacia delle comunicazioni da parte della segreteria del giudice è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a tutti gli avvocati; è riformulato il comma 2 in cui sono specificate, in particolare, alcune eccezionali motivazioni alla base della deroga alla regola del deposito telematico di tutti gli atti processuali da parte dei difensori, delle parti (ove siano in giudizio personalmente) Pag. 17o degli ausiliari del giudice; la deroga potrà riferirsi anche a particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia. Il comma 2 dell'articolo 7 in esame modifica alcune disposizioni delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo (All. 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010): all'articolo 3 è precisata l'obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze; all'articolo 4, in materia di orario-limite per il deposito degli atti in scadenza, viene previsto il deposito «telematico» (accertato mediante la ricevuta di accettazione originata dal sistema) fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile (l'attuale deposito ordinario chiude alle ore 12.00); all'articolo 5 è aggiunto un comma 3-bis sulla disciplina del deposito degli atti in forma cartacea; all'articolo 13 viene modificato il comma 1 e sono aggiunte due nuove disposizioni: al comma 1, così integrato dalla Commissione Giustizia, è data possibilità al Segretario generale della giustizia amministrativa – per garantire la tenuta del sistema informatico – di stabilire con decreto i limiti dimensionali degli allegati al moduli di deposito effettuato con PEC o upload; in casi eccezionali può, comunque, essere autorizzato il deposito cartaceo; – il nuovo comma 1-ter prevede, salvo i casi previsti dalla legge, l'obbligo di esecuzione con modalità telematiche di tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione relativi ai ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato dal 1o gennaio 2017; il nuovo comma 1-quater stabilisce – fino al 31 dicembre 2017 – la possibilità di deposito mediante PEC dei ricorsi, degli scritti difensivi e degli altri atti da parte dei domiciliatari, anche non iscritti all'albo degli avvocati; analoga possibilità riguarda l'uso della PEC per le comunicazioni di segreteria al domiciliatario; un nuovo articolo 13-bis detta infine misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. Ulteriori disposizioni dell'articolo 7 prevedono: l'inapplicabilità delle disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute nel decreto legislativo n. 104 del 2010 alle controversie di lavoro relative al personale dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato nonché in materia di segreto di Stato di cui agli articoli 22, 39 e seguenti della legge n. 124 del 2007 (comma 5); per garantire la sicurezza del SIGA (il sistema informativo della giustizia amministrativa), dal 1o gennaio 2017, l'uso esclusivo di un indirizzo PEC gestito dal ministero della giustizia per i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti (comma 6); dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto-legge fino al 30 novembre 2016, una fase di sperimentazione del processo amministrativo telematico presso TAR e Consiglio di Stato, le cui concrete modalità attuative sono demandate agli organi della giustizia amministrativa; tale disposizione è stata introdotta dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame (comma 6-bis); l'istituzione di una Commissione di monitoraggio con funzioni di coordinamento costante delle attività relative all'avvio del processo telematico; viene infine stabilita l'abrogazione della disposizione (articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 117 del 2016) che, per consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, prevedeva fino al 31 marzo 2017 l'applicabilità, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, delle regole vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 117 (comma 8). Oltre a disporre ulteriori abrogazioni aventi natura di coordinamento, nel corso dell'esame del decreto la Commissione Giustizia ha aggiunto quattro nuovi commi all'articolo 7: il primo prevede la sottoscrizione con firma digitale dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana nonché degli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva (comma 8-bis); il secondo riformula l'articolo 192 del testo unico sulle spese di giustizia rinviando ad un decreto del MEF per le modalità di pagamento del contributo unificato nel processo amministrativo (fino alla data di vigenza del citato decreto Pag. 18si applicano le attuali disposizioni) (comma 8-ter); il terzo stabilisce che la disciplina sul contenzioso sulle operazioni elettorali degli enti territoriali dettata dal Codice del processo amministrativo si applicano anche all'analogo contenzioso relativo alle città metropolitane (comma 8-quater); l'ultimo comma prevede l'invarianza finanziaria derivante dalle disposizioni dell'articolo 7 (comma 8-quinquies). Il medesimo Capo II detta ulteriori misure urgenti per la giustizia amministrativa volte principalmente a prevedere: criteri di redazione degli atti processuali che valorizzino la sinteticità e la chiarezza. L'articolo 7-bis, infatti, introdotto dalla Commissione di merito, interviene sulle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo per inserirvi l'articolo 13-bis, in forza del quale le parti dovranno redigere il ricorso e gli altri atti processuali nel rispetto di limiti dimensionali che saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio di Stato, all'esito di una procedura di consultazione delle categorie di professionisti interessate, entro la fine di quest'anno; istituire l'ufficio per il processo amministrativo; aumentare gli organici del personale amministrativo e tecnico di Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali. Infine, il Capo III, composto dagli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento investe in via prevalente le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 4 ottobre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.
(COM(2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione).
(COM(2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione).
(COM(2016) 272 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2016.

  Laura RAVETTO (FI-PdL) esprime forti perplessità sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016) 270 final). Fa notare, anzitutto, che tale atto, non prevedendo un superamento della regola della competenza dello Stato di primo approdo, penalizza gravemente l'Italia. Cita, in proposito, l'articolo 3, paragrafo 5, laddove si prevede la competenza del primo Stato nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale, anche nel caso di ulteriore dichiarazione o reiterata richiesta, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato. Fa presente, peraltro, che l'atto in questione non reca alcuna reale mitigazione della regola della competenza dello Stato di primo approdo, considerati gli elevati requisiti richiesti per una riallocazione di quote di domande di protezione internazionale. Cita, al riguardo, l'articolo 34 dell'atto in esame, indicando la percentuale del 150 per cento del numero di domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro è competente rispetto a quella di riferimento, percentuale che, a suo avviso, andrebbe ridotta drasticamente. Nel soffermarsi sull'articolo 37 della presente proposta di regolamento, fa notare, inoltre, che gli altri Stati membri possono opporsi a tale riallocazione prevista nell'ambito del sistema correttivo di assegnazione, andando incontro soltanto al pagamento di un contributo di solidarietà, sottolineando come ciò sia in contrasto con i principi di corresponsabilità dell'Unione europea e metta a repentaglio l'incolumità degli stessi migranti. Quanto alla tutela dei minori non accompagnati, Pag. 20ritiene sbagliato prevedere, in assenza di talune specifiche condizioni, la competenza dello Stato di prima richiesta e non di quello dove si trova il minore, facendo notare che ciò risulta in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente. Nel dichiarare la contrarietà del suo gruppo alla proposta di regolamento in questione, che giudica lesiva dei principi normativi europei, esprime, infine, condivisione rispetto alle altre due proposte di regolamento all'esame.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

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