CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 119

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 22 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi la parola alla relatrice, on. Casellato, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.30.

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DELIBERAZIONIE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Atto n. 327.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala preliminarmente che, sulla base di quanto richiesto alla Presidenza della Camera, la Commissione dovrà concludere il suo esame entro il 14 ottobre 2016 e, comunque, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori della X Commissione.
  Dà quindi la parola al relatore, on. Giorgio Piccolo, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, segnala in primo luogo che lo schema di decreto, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 10 della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta «legge Madia») è finalizzato, come si legge nella relazione illustrativa, ad una riforma complessiva delle camere di commercio, ridefinendone le funzioni e il sistema di finanziamento, attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei costi del sistema camerale. Il perno di tale riorganizzazione è costituito dalla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, da cui consegue la riduzione del numero delle Camere di commercio, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione di compiti e funzioni svolti anche da altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, la riduzione del numero dei componenti degli organi e l'eliminazione dei relativi compensi, ad eccezione di quelli dei revisori dei conti. L'obiettivo del provvedimento è rendere le funzioni delle camere di commercio più efficaci per le imprese, assicurando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, come esplicitamente richiesto da uno dei criteri di delega recato dal citato articolo 10 della legge n. 124 del 2015.
  Passando, quindi, al merito del provvedimento, che consta di sei articoli, rileva che l'articolo 1 novella la legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, che attualmente reca la disciplina di carattere generale sulle camere di commercio.
  In particolare, la lettera a) del comma 1, novellando l'articolo 1 della citata legge n. 580 del 1993, dispone che le camere di commercio, da ridurre entro il limite numerico di sessanta, operano nelle circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento effettuato in attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, anche attraverso accorpamenti tra le camere attualmente esistenti nonché delle aziende speciali e comunque garantendo l'equilibrio economico. Segnala, infine, che il procedimento di accorpamento e di razionalizzazione è avviato e curato da un commissario ad acta, scelto per ciascuna nuova camera di commercio tra i segretari generali delle camere accorpate o dirigenti pubblici.
  La lettera b) del medesimo comma 1 novella l'articolo 2 della legge n. 580 del 1993, ridefinendo i compiti e le funzioni delle camere di commercio.
  In particolare, come si legge anche nella relazione di accompagnamento, la norma conferma i compiti già esercitati in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi previsti dall'ordinamento, nonché tutte le funzioni in materia di tutela del consumatore e Pag. 121della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, nonché le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e dei documenti per l'esportazione. La disposizione prevede, oltre alla competenza nella valorizzazione del patrimonio culturale e nello sviluppo e promozione del turismo, il rafforzamento della competenza relativa alla formazione e alla gestione del fascicolo informatico di impresa, all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa nonché delle funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti le imprese. Sulla base di quanto disposto dalla norma, inoltre, le camere di commercio non possono richiedere alle imprese oneri ulteriori rispetto ai diritti di segreteria già previsti, le attività svolte in regime di concorrenza sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, infine, devono essere progressivamente eliminate le partecipazioni societarie non essenziali.
  Segnala che tra le competenze attribuite alle camere di commercio, è stata rafforzata e meglio precisata quella in tema di orientamento al lavoro e alle professioni, mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, le regioni e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), recentemente istituita in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act). Si conferma in primo luogo che alle Camere di commercio spetta la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 107 del 2015. Ad esse sono anche affidati i seguenti compiti: la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro; il supporto all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso servizi informativi volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle università.
  Sulla base della norma, inoltre, le camere di commercio possono svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali ed è confermata la possibilità sia di svolgere funzioni di assistenza e supporto alle imprese ma in regime di libero mercato sia di svolgere attività oggetto di convenzioni con le regioni e altri soggetti pubblici o privati, nell'ambito della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie.
  Le restanti lettere del comma 1 dell'articolo 1 intervengono prevalentemente sulla disciplina dell'organizzazione delle Camere di commercio e del sistema camerale nel suo complesso.
  In particolare, la lettera c) del comma 1, prevede la competenza del consiglio camerale ad adottare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delle camere di commercio e che la lettera d) interviene in materia di vigilanza amministrativa e contabile. Tale ultima norma rinvia ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, dei criteri di rimborso delle spese sostenute dai componenti di tutti gli organi delle camere medesime nonché dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. La norma prevede, inoltre, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, Pag. 122di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, composto da cinque membri con elevata professionalità e comprovate esperienze sia nel settore pubblico sia nel settore privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e di misurazione della performance.
  Segnala che la lettera e) del comma 1 dispone che, in caso di scioglimento del consiglio della camera di commercio, il commissario straordinario non possa essere scelto tra i dirigenti pubblici in quiescenza. La successiva lettera f) interviene nella disciplina delle unioni regionali delle camere di commercio eliminando, in particolare, la previsione della obbligatorietà della loro costituzione. La lettera g) modifica la disciplina vigente relativa all'Unione delle camere di commercio (Unioncamere), mentre la lettera h) introduce disposizioni relative al Registro delle imprese. In particolare, la norma dispone che la responsabilità del Registro sia di un conservatore unico, nominato dal Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso di determinati requisiti e che il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camera di commercio di appartenenza. La lettera i) introduce modifiche alla normativa relativa al consiglio delle camere di commercio, necessarie a seguito del processo di accorpamento disciplinato dallo schema di decreto in esame, che comporterà la riduzione delle camere di commercio dalle attuali centocinque a sessanta massimo. In particolare, è disposta la riduzione del numero dei componenti, stimata dalla relazione illustrativa da circa 3.000 a circa 1.600, e la limitazione ad una sola volta del rinnovo del mandato. La lettera l) ridisegna le funzioni del consiglio, cui, tra l'altro, è stata sottratta la competenza alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio e delle aziende speciali, divenuti incarichi a titolo gratuito, e dei componenti del collegio dei revisori, la cui determinazione è attribuita ad un apposito decreto ministeriale. La successiva lettera m) disciplina le modalità di costituzione del consiglio, mentre la lettera n) riguarda la giunta delle camere di commercio, i cui componenti, al pari di quelli del consiglio, risultano sensibilmente ridotti, da circa mille a circa trecento, come si legge nella relazione illustrativa, per il processo di accorpamento disposto dal provvedimento in esame. Segnala che la lettera o) introduce limitate modifiche in materia di riunioni del consiglio per l'approvazione del bilancio d'esercizio e che la lettera p) limita a una sola volta la possibilità di rinnovo del mandato del presidente della camera di commercio. La successiva lettera q) introduce modalità per garantire la costituzione e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti anche in caso di ritardo nella nomina di qualche componente e la lettera r) dispone significative modifiche alle modalità di finanziamento delle camere di commercio. La lettera s) reca una modifica di carattere formale aggiornando il riferimento normativo attualmente previsto e confermando, sul piano sostanziale, l'applicazione al personale delle camere di commercio delle disposizione del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  La lettera t) riguarda la figura del segretario generale delle camere di commercio e introduce un procedimento di attribuzione dell'incarico omogeneo a quello vigente per gli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, salve le specifiche peculiarità della figura.
  Il relativo trattamento economico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.Pag. 123
  Infine, fa presente che le lettere u), z) e aa) recano disposizioni volte ad aggiornare la disciplina alla luce delle evoluzioni normative intercorse, mentre la lettera v) modifica la normativa relativa all'uso della denominazione «camera di commercio», al fine di meglio contrastare utilizzi abusivi di tale denominazione.
  Dopo avere ricordato che l'articolo 2 fissa il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame per l'adozione del decreto ministeriale per la disciplina della gestione patrimoniali e finanziaria delle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 580 del 1993, come modificato dal provvedimento che stiamo discutendo, passa ad illustrare l'articolo 3, che introduce disposizioni transitorie che disciplinano il processo di accorpamento e che, come precisato dalla relazione illustrativa, dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e la riduzione del loro personale.
  In particolare, la norma prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, l'Unioncamere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, con l'obiettivo di ridurre le camere di commercio a un massimo di sessanta unità. La proposta deve contenere anche un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi, in modo tale che ogni nuova camera di commercio abbia una sola sede, e un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, mediante il loro accorpamento, prevedendo, altresì, il divieto di costituirne nuove, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. Ai sensi del comma 3, tale proposta deve recare anche un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contenga, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni delle camere di commercio, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto in esame e la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Il piano deve assicurare, poi, la razionale distribuzione del personale dipendente, con la possibilità di realizzare processi di mobilità tra le camere di commercio, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta della camera cedente. A tal fine, il piano fissa i criteri per individuare il personale soggetto ai processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.
  Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine previsto per la predisposizione del piano, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di Unioncamere, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove camere di commercio, nonché alle ulteriori rideterminazioni previste dal piano. La norma prevede che il Ministero possa procedere anche in caso di inerzia di Unioncamere.
  Osserva che, sulla base del comma 6, le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Tale personale è ricollocato con il ricorso alla mobilità tra le pubbliche amministrazioni, a valere sul dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti in via generale del decreto ministeriale 14 settembre 2015.
  Il comma 7 prevede che, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco del personale in esubero, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Pag. 124funzione pubblica effettui una ricognizione dei posti disponibili per la ricollocazione presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della scuola, dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e degli enti di ricerca. Tali amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica il numero di posti disponibili, con priorità per le sedi periferiche, nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018, come previsto dal comma 6, e nel rispetto della loro dotazione organica. Per le amministrazioni che non provvedono a tale comunicazione la norma dispone il divieto di assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica, dopo avere pubblicato l'elenco dei posti comunicati, procede all'assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. Resta ferma la possibilità per le altre amministrazioni pubbliche di fare ricorso all'istituto del passaggio diretto di personale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Infine, segnala che la norma dispone l'applicazione al personale trasferito del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.
  Come disposto dal comma 8, il personale non ricollocato entro il 31 dicembre 2019 è collocato in disponibilità, ai sensi dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, come previsto dal successivo comma 9, fino al completamento delle procedure di mobilità alle camere di commercio è fatto divieto di assumere o impiegare nuovo personale o conferire incarichi.
  Quanto al contesto nel quale interviene la misura, segnala che l'analisi di impatto della regolamentazione allegata allo schema in esame evidenzia che attualmente le Camere di commercio sono centocinque, delle quali quarantacinque hanno meno di 70 unità di personale e, tra queste ultime, quindici hanno meno di 30 unità di personale. Nel complesso nel 2014 il personale in servizio presso le camere di commercio, già scontando una riduzione del 4 per cento circa dal 2011, era di 7.329 unità di personale a tempo indeterminato e di 406 unità di personale a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile. Nel medesimo documento si richiama anche la generale preoccupazione espressa dai rappresentanti dei lavoratori circa il fatto che la combinazione fra riduzione delle entrate per diritto annuale e riduzione delle funzioni camerali abbia conseguenze negative in termini occupazionali e di perdita di professionalità specializzate nelle attività di sostegno ed assistenza alle imprese.
  Passa, quindi, all'articolo 4, che reca le disposizioni finali e transitorie, tra le quali segnala, con riferimento agli ambiti di competenza della XI Commissione, il comma 1, che interviene sulle modalità di riduzione del diritto annuale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, richiamando l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali con quella relativa alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, rappresentati dal diritto annuale medesimo e prevedendo che le riduzioni ponderate rispetto a gli importi vigenti nel 2014 siano almeno pari al 40 per il 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017. Il successivo comma 2 prevede il divieto di assumere o impiegare nuovo personale o conferire incarichi fino al 31 dicembre 2020 per le unioni regionali e le aziende speciali, fino al riassorbimento del personale di quelle accorpate o soppresse.Pag. 125
  Infine, segnala che l'articolo 5 dispone l'espressa abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari divenute incompatibili con la nuova disciplina sulle camere di commercio, mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Nomina n. 74.
Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Nomina n. 76.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposta di nomina, rinviato, rispettivamente, nelle sedute del 20 e del 27 settembre 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, come convenuto dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di oggi la Commissione procederà alla votazione delle proposte di parere sulla nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché sulla nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (nomina n. 76).
  Propone, per economia dei lavori della Commissione, di procedere contestualmente alle votazioni relative a ciascuna delle proposte di parere.

  La Commissione consente.

  Cesare DAMIANO, presidente, dà, quindi, la parola al relatore per la formulazione della sua proposta di parere sulla nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, richiamandosi a quanto evidenziato nella relazione svolta nella seduta del 20 settembre scorso, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire per esprimere dichiarazioni di voto, dà la parola alla relatrice Incerti per la formulazione della sua proposta di parere sulla nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire per esprimere dichiarazioni di voto, indìce le votazioni sulle proposte di parere formulate dai relatori.

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  La Commissione procede, quindi, alle distinte votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole formulate dai relatori su ciascuna delle proposte di nomina in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

   Presenti  28   
   Votanti  28   
   Maggioranza  15   
    Hanno votato si  19    
    Hanno votato no  9    

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Labriola, Patrizia Maestri, Miccoli, Mottola, Giorgio Piccolo, Placido, Prataviera, Rizzetto, Rostellato, Simonetti, Tinagli, Tripiedi e Zappulla.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

   Presenti  28   
   Votanti  28   
   Maggioranza  15   
    Hanno votato si  17    
    Hanno votato no  11    

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Labriola, Patrizia Maestri, Miccoli, Mottola, Giorgio Piccolo, Placido, Prataviera, Rizzetto, Rostellato, Simonetti, Tinagli, Tripiedi e Zappulla.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della loro trasmissione al Governo.

  La seduta termina alle 15.15.

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