CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 137

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione ex ante e ex post dell'impatto della normativa dell'Unione europea.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Michele BORDO, presidente, ricorda che il 7 ottobre 2015 la Commissione ha Pag. 138deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione ex ante e ex post dell'impatto della normativa dell'Unione europea, fissando il termine per la conclusione al 30 giugno 2016.
  Nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 21 settembre scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine al 31 luglio 2017.
  Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.25.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
C. 3317 e 3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, sottolinea come la XIV Commissione sia oggi chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – la proposta di legge in materia di editoria, emittenza radiofonica e televisiva locale e servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (C.3317-3345-B). Ricorda che il provvedimento è stato già esaminato in prima lettura dalla Camera, che lo ha approvato il 2 marzo 2016. Su di esso la XIV Commissione si era espressa il 17 febbraio 2016, approvando un parere favorevole con una condizione.
  Il provvedimento è stato quindi modificato durante l'esame al Senato, conclusosi il 15 settembre 2016. In particolare, il numero degli articoli è aumentato da 7 a 10. In quella sede sono stati abbinati gli A.S. 282, 453, 454, 1236, che, al termine dell'esame, sono risultati assorbiti.
  Il testo in esame istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali. Infine, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.
  Si limita in questa sede a richiamare sinteticamente il contenuto degli articoli, con specifico riguardo alle modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.
  L'articolo 1 – per il quale il Senato ha modificato il comma 4 e aggiunto l'attuale comma 5 – istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione Pag. 139dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.
  Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici, anche nel settore dell'informazione digitale.
  Si dispone altresì che il Fondo sia ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel corso dell'esame al Senato, nel comma 4 è stata soppressa la previsione che sul DPCM si esprimessero le Commissioni parlamentari competenti. Inoltre, il Senato ha previsto che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate in quello successivo. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono fissati con un ulteriore DPCM, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sul quale – a seguito delle modifiche apportate durante l'esame al Senato – si prevede che si esprimano le Commissioni parlamentari competenti per materia.
  Ricordo al riguardo che nel parere approvato lo scorso 17 febbraio la XIV Commissione aveva invitato la Commissione di merito ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo dovesse avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. A tale indicazione non è stato tuttavia dato seguito.
  Il comma 5 dell'articolo 1, introdotto dal Senato, prevede l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati. Il contributo sostituisce le riduzioni tariffarie previste per le imprese editrici, nonché per le imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale e per le imprese di radiodiffusione televisiva a carattere locale. I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del nuovo contributo sono definiti con un regolamento di delegificazione, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sul quale è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  L'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, in particolare, a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e del sostegno agli investimenti delle imprese editrici, nonché, in base alle modifiche introdotte dal Senato, dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, finalizzati anche all'innovazione dell'offerta informativa.
  Per quanto concerne il calcolo dei contributi (comma 2, lettera e)), il Senato ha soppresso il superamento della distinzione fra testata nazionale e testata locale.
  Nell'ambito della delega, si prevede, inoltre, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché – in base alle modifiche introdotte durante l'esame al Senato – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.
  L'articolo 3 reca disposizioni precettive che si applicano a decorrere dai contributi per le imprese editrici relativi all'anno 2016. Il comma 4, lettera c), introdotto durante l'esame al Senato, aggiunge nell'articolo 1 della L. 62/2001 sull'editoria la definizione di «quotidiano on line», inteso come testata giornalistica che sia regolarmente registrata presso la cancelleria di un tribunale, abbia un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti e pubblichi i propri contenuti giornalistici Pag. 140prevalentemente on line, senza operare esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea.
  L'articolo 2, commi 4-6, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla razionalizzazione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché alla revisione della disciplina del prepensionamento dei medesimi giornalisti. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato è stato modificato il numero dei componenti fino ad un massimo di 60 (a fronte di un massimo di 36 previsti dal testo approvato dalla Camera), di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, purché, per entrambi i profili (e non più, solo, i pubblicisti, come nel testo approvato dalla Camera), gli stessi giornalisti abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Inoltre, al Senato è stato inserito l'obbligo di avere, in ciascuno dei due gruppi, almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute.
  L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano (presumibilmente sostitutivi del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige).
  L'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, estende a regioni, province, città metropolitane e comuni l'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione è concessa nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati.
  L'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e introduce il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione.
  Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto del fatto che la Commissione è chiamata a pronunciarsi al più tardi entro la prima mattina della giornata di domani, riterrebbe opportuno esprimersi sin dalla seduta odierna con una proposta di parere favorevole, che riporti il medesimo rilievo espresso nel precedente parere del 17 febbraio 2016.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) condivide quanto proposto dalla relatrice e ritiene che il rilievo espresso nel precedente parere debba essere riproposto nella medesima forma della condizione.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL) richiama l'attenzione dei colleghi sui contenuti dell'articolo 6 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di una duplicazione di organi – uno per ciascuna provincia – che registra la presa di posizione contraria dell'ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige e sulla quale occorrerebbe riflettere.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, precisa che i Consigli dell'Ordine dei giornalisti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, sarebbero, presumibilmente, sostitutivi del Consiglio dell'Ordine del Trentino Alto Adige.
  Formula quindi, condividendo quanto osservato dal collega Occhiuto, una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.35.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

  Michele BORDO, presidente, acquisita in proposito l'indicazione della relatrice, onorevole Berlinghieri, propone che il parere sullo schema di decreto in titolo sia votato nella seduta già convocata per le ore 9 della giornata di domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Atto n. 326.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (vedi allegato 2).

  Paolo TANCREDI (AP) ritiene che il parere presentato dalla relatrice rappresenti quanto di più avanzato la XIV Commissione poteva esprimere rispetto alle proprie competenze, anche in considerazione del termine di adozione del regolamento (UE) n. 1286/2014, fissato al 31 dicembre 2016. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
Atto n. 335.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, evidenzia come la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvii l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (Atto n. 335).
  Ricorda che la direttiva fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al Pag. 142nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.
  Intende segnalare che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 19 aprile 2016 e che gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. Rammenta altresì che lo scorso 26 maggio la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora, dando avvio ad una procedura di infrazione (2016/0334) per mancato recepimento della direttiva 2014/33/UE.
  La direttiva 2014/33/UE, che consta di 49 articoli ed è corredata da 14 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella precedente direttiva 95/16/CE che nel tempo ha subito modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. L'ambito di applicazione della nuova direttiva riguarda gli ascensori – quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni – e i componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione, oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.
  A tal fine introduce:
   misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;
   il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura;
   norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, inclusi i prodotti importati nell'UE;
   misure volte a garantire la qualità dell'operato degli «organismi di valutazione della conformità» (OVC), con riguardo alla indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della attività;
   il sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di cui al citato Regolamento CE n. 765/2008, che rappresenta un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità.

  Lo schema di decreto in esame si compone di 5 articoli e di un Allegato A, suddiviso a sua volta in 12 Allegati e interviene, tramite la tecnica della novella, ad apportare modifiche e varie integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia.
  Rinviando per la descrizione dettagliata del provvedimento al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici della Camera e del Senato, ricorda che, in estrema sintesi, l'articolato introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.
  Lo schema di decreto procede inoltre alla integrale sostituzione degli allegati del vigente decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 concernenti i requisiti essenziali di sicurezza, le procedure di valutazione della conformità, e lo schema di dichiarazione di conformità.
  Considerato, dal punto di vista della compatibilità comunitaria, che lo schema di decreto recepisce pressoché integralmente le disposizioni della direttiva 2014/33/UE, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

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