CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 125

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
Atto n. 324.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 21 settembre scorso il relatore, onorevole Romanini, ha auspicato il raggiungimento di una soluzione condivisa nella formulazione del parere. A tal fine, nella giornata di venerdì, è stata inviata a tutti i commissari Pag. 126una bozza di lavoro aperta al contributo di tutti. Ricorda inoltre che, nella medesima seduta, l'onorevole Palazzotto ha espresso un orientamento sostanzialmente favorevole allo schema di decreto, purché vengano rispettate talune condizioni.
  Avvisa poi che l'intesa della Conferenza Stato-regioni sull'atto è stata formalmente trasmessa alla Camera. Avvisa infine che la Commissione Bilancio è convocata oggi per esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, e che la Commissione Ambiente – autorizzata dalla Presidenza della Camera a deliberare rilievi sull'atto all'esame – ha trasmesso i rilievi in questione, che sono in distribuzione, nella mattinata di oggi.
  Dà quindi la parola al relatore.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, dopo aver ricordato anch'egli che la bozza di lavoro inviata a tutti i commissari alla fine della scorsa settimana intendeva essere un punto di partenza per un ragionamento che accogliesse, ove possibile, i suggerimenti provenienti da tutti i gruppi, ritiene che gli orientamenti della Commissione debbano tener conto di un duplice ordine di esigenze: contemperare cioè la necessità di rendere efficace la possibilità per il nostro Paese di vietare la coltivazione di OGM all'interno del territorio nazionale con quella di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 117 della Costituzione in materia di riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. In questa direzione, muove lo schema di decreto trasmesso dal Governo che affida al Ministero dell'Agricoltura il ruolo di back office delle istanze regionali e, nella stessa ottica, ritiene che la Commissione debba rifuggire dalla tentazione di pervenire a soluzioni drastiche che abbiano un'eco mediatica ma a rischio di incostituzionalità.
  Venendo infine alla questione posta dal gruppo SI-SEL, sulla opportunità di individuare misure di sostegno a tutela dei coltivatori che, pur avendo impiantato piantagioni OGM pluriennali entro il termine di comunicazione previsto dallo schema di decreto provvedano all'immediato espianto delle stesse, sottolinea che tale coltivazione è stata effettuata, sino ad ora, a rischio e pericolo dei coltivatori e che pertanto tale questione potrebbe essere al più inserita nelle premesse del parere.

  Adriano ZACCAGNINI (Misto), premesso che il tema in oggetto è estremamente complesso, ritiene che ci si debba soffermare in primo luogo sul tema delle norme di coesistenza, atte ad impedire la contaminazione delle colture tradizionali e di quelle biologiche in particolare con quelle geneticamente modificate. Il tema è stato posto all'attenzione degli organismi europei proprio dal nostro Paese e la direttiva UE 2025/412 cui lo schema di decreto intende dare attuazione ha lasciato gli Stati membri liberi di gestire le coltivazioni o imporre divieti di coltivazione di OGM e, in quest'ottica, le norme di coesistenza sono configurate nell'atto all'esame come strumento cautelativo. A ben vedere, però, questo strumento potrebbe di fatto trasformarsi in un boomerang ed indurre ad avallare la tesi per cui la coesistenza senza contaminazione sarebbe concettualmente configurabile, nonostante siano noti a tutti i fenomeni della contaminazione aerea e del trasferimento genico orizzontale.
  Dopo aver rilevato l'opportunità che nelle premesse dello schema si faccia menzione anche del decreto legislativo n. 224 del 2003, ritiene infine opportuno che nel capoverso dello schema di decreto che disciplina le sanzioni (articolo 35-bis) si faccia riferimento all'obbligo per i trasgressori del divieto di coltivazione di risarcire il danno ambientale così prodotto.

  Silvia BENEDETTI (M5S), nell'associarsi alle perplessità espresse dal relatore sull'opportunità di prevedere indennizzi in favore di coloro che siano stati danneggiati dall'impianto di coltivazioni OGM pluriennali, ritiene debba essere data la dovuta Pag. 127importanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006 laddove ha affermato che in materia di colture OGM debba essere trovato, ad opera dello Stato, un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte e, pertanto, fermo il rispetto del riparto di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione, reputa innegabile che il punto di equilibrio raggiunto in sede statale non possa essere vanificato da una singola regione.
  Prima di concludere, rileva anch'ella l'importanza del tema delle norme di coesistenza su cui la Commissione dovrebbe soffermarsi.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottolinea in via preliminare che la posizione del gruppo del Partito democratico in fatto di OGM – come dimostrato da tutte le iniziative nel tempo adottate – è nota a tutti. Nel condividere dunque lo spirito della proposta del relatore e degli interventi sin qui svolti, ritiene che la Commissione si debba muovere nel senso di individuare una soluzione che consenta di dare un taglio netto alla coltivazione di OGM, che sia agevolmente applicabile e che non presti il fianco a dubbi di legittimità costituzionale. Il suo gruppo ha già elaborato alcune proposte delle quali invita il relatore a tener conto ai fini della predisposizione del parere da sottoporre alla Commissione, ribadendo come l'obiettivo perseguito sia quello di individuare soluzioni che consentano di vietare la coltivazione di OGM in tutto il territorio nazionale.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, nel ringraziare i commissari per i preziosi contributi offerti al dibattito, osserva come appaia evidente che l'intera Commissione tenda al medesimo obiettivo. Nel concordare con le considerazioni della collega Benedetti sull'opportunità di conferire maggiore centralità alla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006, invita tutti a far pervenire proposte che non prestino il fianco a dubbi di legittimità costituzionale e che siano in linea con i contenuti della direttiva UE 2025/412 che, ricorda, si limita a disciplinare l'aspetto della sola coltivazione di OGM negli Stati membri. A tale ultimo proposito, ricorda infatti che le tematiche relative ai rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'immissione in commercio di un OGM sono verificate in sede europea, mentre agli Stati membri sono rimesse le sole valutazioni relative alla coltivazione degli OGM nei rispettivi territori.
  Nel merito delle strade percorribili, pur consapevole che le soluzioni prospettabili al fine di contemperare gli obiettivi perseguiti con la necessità che sia rispettato il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117 della Costituzione potrebbero essere un po’ barocche, dichiara la massima apertura anche rispetto a soluzioni più semplificate purché rispettino le varie esigenze in campo.

  Adriano ZACCAGNINI (Misto) tornando sul tema delle norme di coesistenza, ritiene che la strada di investire il Ministero dell'Agricoltura della relativa definizione debba essere intentata, senza lasciare una discrezionalità in tal senso in capo alle regioni.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, consapevole dell'importanza della questione posta dal collega Zaccagnini si riserva di valutare – sulla base dei parametri prima indicati – se essa possa essere inserita nel parere, eventualmente in via subordinata al mancato accoglimento da parte del Governo di proposte che prevedano comunque il coinvolgimento delle regioni.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Atto n. 331.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Pag. 128

  Massimo FIORIO, presidente, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del CREA è fissato al 13 ottobre prossimo. Avvisa altresì che l'atto è assegnato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. A tal fine, la Commissione Bilancio è già convocata per la giornata di giovedì.
  Invita il relatore, onorevole Oliverio, a svolgere la relazione introduttiva.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di regolamento che contiene lo statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  Ricorda, in proposito, che la legge di stabilità per il 2015 ha disposto l'incorporazione di INEA nel CRA con conseguente creazione del nuovo Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  Veniva, allora, definita la procedura per il completamento dell'incorporazione prevista, prevedendo il subentro del Consiglio nei rapporti attivi e passivi di INEA; l'individuazione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA da trasferire al Consiglio; la deliberazione del bilancio di chiusura dell'INEA; e la nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre un piano triennale per il rilancio dell'attività con l'indicazione di prevedere un numero limitato di centri per la ricerca, con riduzione delle articolazioni territoriali per almeno il 50 per cento e la riduzione delle spese correnti per almeno il 10 per cento.
  Un regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali veniva chiamato ad adottare lo statuto del Consiglio; con una modifica approvata in sede di legge di stabilità per il 2016, il regolamento veniva autorizzato a dettare disposizioni in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 454 del 1999 di riordino del settore della ricerca in agricoltura, pur mantenendo fermo il riferimento al comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che disciplina i regolamenti di attuazione.
  Il Consiglio di Stato, sentito sullo schema di decreto in esame, rileva che si tratta di un regolamento ministeriale di attuazione (considerato il richiamo al comma 3) che, tuttavia, partecipa anche della natura dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 L. n. 400/1988, vista la capacità di disporre in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 454/1999.
  Venendo al merito del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 definisce il CREA ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione sottoposto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con competenza scientifica nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria. Il Consiglio svolge la propria attività tramite centri di ricerca, dotati di propria autonomia scientifica e gestionale, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale.
  Il Consiglio di Stato rileva, dove si fa riferimento alla possibilità dei Centri di avvalersi di «proprie aziende», che i termini utilizzati sono eccessivamente laconici: «pur se la materia è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, lo statuto dovrebbe quantomeno definire la natura di dette aziende e il loro rapporto con le sedi scientifiche. Tali precisazioni potranno essere collocate nell'articolo 16, relativo ai centri di ricerca».
  L'articolo 2 definisce le finalità (aumentare il profitto e la competitività delle aziende agricole in chiave ecosostenibile) e le attività istituzionali (favorire lo sviluppo tecnologico e la tracciabilità delle produzioni, fornire elementi sull'andamento economico del comparto, svolgere attività di certificazione delle sementi, definire l'etichettatura nutrizionale e la valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali, Pag. 129svolgere ricerche sulle qualità nutrizionali degli alimenti, promuovere l'educazione nutrizionale ed alimentare, svolgere attività di ricerca socio-economica nel settore). Per lo svolgimento delle proprie attività, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione e può fornire servizi, anche di tipo formativo, a favore di soggetti pubblici e privati, anche utilizzando strumenti privatistici. Qualora la partecipazione in determinate società superi una certa quota è richiesta l'autorizzazione preventiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Con riferimento all'articolo 2, il Consiglio di Stato afferma che la legittimazione attribuita al CREA a stipulare «convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, estere o internazionali» appare eccessivamente generica e potrebbe essere interpretata come attribuzione di un potere negoziale eccentrico rispetto a quello delle pubbliche amministrazioni. Viene quindi suggerito di valutare la possibilità di introdurre una clausola di salvaguardia del tipo «nei limiti dell'ordinamento vigente». Al comma 2 viene rilevata la necessità che il CREA si raccordi con gli altri enti di ricerca del settore e, in particolare, con l'Ispra. I commi 3 e 4, sempre secondo il Consiglio di Stato, non sembrano coordinati tra loro; infatti, mentre il comma 3 prevede l'autorizzazione del Dicastero agricolo per partecipare o costituire società o consorzi, il comma 4 prevede che tale autorizzazione sia solo transitoria, necessaria fino all'entrata in vigore della normativa in materia di società partecipate.
  L'articolo 3 definisce gli organi: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico ed il Collegio dei revisori dei conti.
  Il Consiglio di Stato sottolinea che il potere di scioglimento del Consiglio di amministrazione del CRA con decreto del Presidente del Consiglio ha carattere particolarmente «penetrante», trattandosi di un intervento esercitato da un organo politico su un ente di ricerca; per tali motivi, necessita di essere più specificamene declinato, con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano e delle garanzie che ne accompagnano l'esercizio.
  Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano, rispettivamente le relative funzioni.
  Il Presidente (articolo 4) è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Oltre a presiedere il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico, è chiamato a sottoporre al primo la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, il progetto di bilancio, il conto consuntivo ed il provvedimento di assestamento.
  Laddove si prevede che per motivi di urgenza il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione e che gli stessi saranno ratificati dallo stesso Consiglio entro la prima riunione successiva alla loro adozione e, comunque, nel termine di 60 giorni, il Consiglio di Stato rileva che nulla si dispone «nell'ipotesi in cui il Consiglio di amministrazione non ratifichi l'atto». Ritiene, quindi, che occorrerebbe quantomeno prevedere che l'atto decada e quale sia il regime degli effetti medio tempore prodotti. «Inoltre, considerando che si tratta di un atto urgente e di deroga eccezionale alla governance dell'ente, il termine fissato per la ratifica è decisamente troppo ampio e va ridotto a 15 giorni».
  Il Consiglio di amministrazione (articolo 5) è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private.
  Il Consiglio delibera: la dotazione organica e il Piano triennale del fabbisogno del personale; la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione; il Piano triennale di attività e di aggiornamenti annuali; il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il provvedimento di assestamento; in merito alla partecipazione a società, enti, consorzi e associazioni; Pag. 130sugli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare; i regolamenti di organizzazione; se necessario, la modifica delle sedi di ricerca esistenti. Approva il regolamento di gestione e individua il datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
  In relazione all'articolo 5, dove si prevede che il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o comprovata esperienza gestionale, il Consiglio di Stato esprime perplessità sulla possibilità che (tramite la dizione «e/o») anche tutti i componenti del Consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di «comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private», piuttosto che di «alto profilo tecnico-scientifico», ragion per cui occorrerebbe eliminare la particella «o», assicurando che il Consiglio abbia una composizione mista.
  Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da sei esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca del CREA, nominati dal Ministro delle politiche agricole in modo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca. Il Consiglio scientifico elabora il Piano triennale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione ed esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica. Dura in carica quattro anni.
  Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti e svolge le funzioni di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
  L'articolo 8 definisce le funzioni del Direttore generale. È nominato dal Presidente ed il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale. Sovraintende ed è responsabile della gestione dell'Ente.
  Il Consiglio di Stato sottolinea come occorra coordinare quanto previsto al comma 3, lett. i) dove si prevede che il Direttore può adottare in caso di urgenza gli atti indifferibili, con quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 4 che dà un analogo potere al Presidente per gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione.
  L'articolo 9 prevede che CREA si doti di strumenti per il controllo interno finalizzati a: valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, esaminati in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; verificare l'efficacia della gestione; valutare le prestazioni del personale dirigente. Su tale articolo, il Consiglio di Stato rileva che la valutazione della performance è prevista per i soli organi dirigenziali mentre nell'ordinamento vigente tale valutazione si estende anche ai dipendenti sprovvisti di tale qualifica.
  L'articolo 10 prevede che il Consiglio scientifico elabori il Piano triennale di attività, predisposto sulla base degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; esso è adottato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dallo stesso Ministro.
  Il Consiglio di Stato rileva, al riguardo, che quanto previsto dai commi 1 (Il Consiglio scientifico elabora il Piano triennale di attività) e 2 (dove si definiscono i contenuti del piano e le modalità di approvazione) deve essere meglio coordinato con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6, dove si ripete che il Consiglio scientifico elabora il Piano, facendo, però, riferimento alle modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento e tenuto conto degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole.
  L'articolo 11 definisce il patrimonio e le entrate dell'Ente. Quanto al patrimonio esso è costituito dagli Istituti e strutture che sono confluite nel corso del tempo nell'organismo a seguito delle altre incorporazioni già disposte e che hanno interessato l'Istituto di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), l'Ente nazionale Pag. 131delle sementi elette (ENSE) e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA).
  Le entrate sono costituite da: il contributo ordinario annuo a carico dello Stato; il contributo per singoli progetti a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca; i corrispettivi riscossi ed i contributi per le attività di ricerca, di formazione e di consulenza; le assegnazioni destinate a progetti speciali disposte dal dicastero agricolo o da altre amministrazioni; le rendite del proprio patrimonio; i finanziamenti per la ricerca; i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso dei titoli di proprietà industriale; i proventi derivanti dall'attività di certificazione delle sementi e registrazione delle varietà vegetali.
  L'articolo 12 dispone in ordine al bilancio preventivo e al conto consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dell'economia e delle finanze (presumibilmente il riferimento corretto è al Ministro piuttosto che al Ministero).
  L'articolo 13 disciplina le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione e di contabilità che saranno approvati dal Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro della semplificazione e il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-regioni.
  Il Consiglio di Stato rileva che al comma 1, primo periodo, sarebbe opportuno inserire dopo le parole «disposizioni di legge» le parole «e statutarie» in modo da chiarire il primato dello statuto rispetto al regolamento di organizzazione e funzionamento e al regolamento di amministrazione e contabilità del CREA.
  L'articolo 14 stabilisce che la dotazione organica è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro della semplificazione ed il Ministro dell'economia.
  Agli articoli 14 e 16 il Consiglio di Stato ritiene necessario fissare un limite massimo alla dotazione organica nonché ai centri di ricerca e alle sedi del CREA, considerato che in base alla legge il riordino deve avvenire con il 10 per cento dei risparmi e che la riduzione delle sedi deve essere del 50 per cento.
  L'articolo 15 definisce le fonti che disciplinano il rapporto di impiego dei dipendenti del CREA; il centro può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.
  L'articolo 16 prevede che i centri di ricerca sono definiti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, per garantire il presidio territoriale; all'interno delle sedi possono essere costituiti laboratori scientifici con competenza scientifica diversa dalla sede ospitante. Nelle sedi può operare personale diverso da quello di ruolo. Il Direttore è scelto sulla base di una procedura selettiva comparativa; egli può stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto. Nel caso di impegni superiori a 150 mila euro, deve essere chiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
  L'articolo 17 definisce i compiti dell'Amministrazione centrale, chiamata a fornire servizi di natura amministrativa e tecnologica ai Centri di ricerca, assicurandone il coordinamento.
  L'articolo 18 reca le disposizioni transitorie e finali prevedendo che, per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni normative vigenti; fino all'approvazione dei regolamenti previsti, continuano a trovare applicazione i provvedimenti previgenti, purché non in contrasto con lo Statuto.
  Segnala, infine, che è stato presentato alle Camera e assegnato all'esame della VII Commissione Cultura lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (AG 329) il cui ambito di applicabilità, per espressa disposizione dell'articolo 1, investe il CREA.
  Le disposizioni ivi contenute dettano norme in merito al contenuto degli Statuti Pag. 132e dei regolamenti (articolo 3); alle procedure per l'adozione degli statuti e dei regolamenti e alle modalità per lo svolgimento del controllo di legittimità e di merito (articolo 4); ai Piani triennali di attività (articolo 6); al fabbisogno e alle spese di personale (articolo 8); all'acquisto di beni e servizi (articolo 9); alle procedure di mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca (articolo 10); al personale (articolo 11); alle spese di missione (articolo 12); al controllo della Corte dei Conti (articolo 13); ai premi per meriti scientifici e tecnologici (articolo 14); al riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale (articolo 15); alla valutazione della ricerca (articolo 16); alla disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento (articolo 17).
  Andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di coordinare quanto previsto dal decreto in esame che prevede l'adozione del nuovo Statuto relativo a CREA con le nuove disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo di cui sopra.
  In generale, oltre le considerazioni sopra riportate e relative a specifici articoli dello schema di Statuto, appare utile sottolineare come il testo proposto si muova lungo tre direttrici.
  La prima direttrice è quella di una maggiore aderenza dello Statuto dell'ente alle norme generali di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 165 del 2001. Le modifiche proposte, pur non modificando in modo sostanziale l'attuale assetto di competenze degli organi, sono dettate dall'esigenza di meglio chiarire, anche alla luce della citata disposizione normativa, ambiti, competenze e connesse responsabilità. Ciò al fine di colmare alcuni «vuoti normativi» e superare le difficoltà interpretative più volte riscontrate circa i confini delle rispettive prerogative, con particolare riferimento a quelle degli organi di indirizzo e quelle del responsabile della gestione.
  La seconda direttrice di intervento è rivolta ad «alleggerire» il fondamentale atto organizzativo dell'Ente da norme di dettaglio che troveranno una migliore collocazione nel Regolamento di organizzazione e funzionamento e in quello di Amministrazione e contabilità, lasciando allo Statuto il compito di definire l'intelaiatura generale all'interno della quale i citati Regolamenti dovranno muoversi.
  La terza direttrice di intervento tende ad eliminare tutte le disposizioni ormai superate in quanto riferite alla fase transitoria di organizzazione dell'ente o perché non più in linea con il mutato quadro normativo di riferimento.
  In conclusione, dopo aver sottolineato che il lavoro svolto dal Commissario straordinario è conforme, a suo avviso, ai principi e criteri direttivi contenuti nella delega, ritiene opportuno che la Commissione approfondisca alcuni aspetti dello schema in esame che sono stati oggetto di osservazioni da parte del Consiglio di Stato.

  Massimo FIORIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.
Atto n. 332.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

  Massimo FIORIO, presidente, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di decreto ministeriale in titolo è fissato al 3 ottobre prossimo. Pag. 133
  Avvisa infine che anche questo atto è assegnato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. A tal fine, la Commissione Bilancio è già convocata per la giornata di giovedì.
  Invita il relatore, onorevole Oliverio, a svolgere la relazione introduttiva.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, osserva preliminarmente che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo schema dei Piani in questione è predisposto dal Commissario straordinario del CREA. I Piani devono poi essere emanati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere parlamentare.
  Venendo all'illustrazione del provvedimento, evidenzia che l'atto del Governo reca, da un lato, lo schema del «Piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura del consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA (Piano della ricerca)» – che corrisponde, nel contenuto, alla «direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale» – e, dall'altro, lo schema di «Piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione (Razionalizzazione della rete di ricerca)» – che corrisponde al «Piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio» – di cui al menzionato articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014.
  Il riassetto organizzativo previsto nel piano implica sia gli interventi necessari per assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi, rafforzando l'equilibrio economico-finanziario del CREA, sia gli interventi necessari ad aumentare la competitività dell'attività di ricerca.
  Rispetto alla situazione attuale, l'organizzazione proposta si dipana lungo due importanti direttrici.
  In primo luogo, si procede verso un percorso di concentrazione dell'attività di ricerca, per strutturare un sistema di Centri di Ricerca, ciascuno in grado di rispondere a fabbisogni di ricerca di carattere nazionale in un contesto di riferimento europeo ed internazionale concorrendo, anche autonomamente, nell'esecuzione di progetti di ricerca. La concentrazione porta con sé diversi benefici: maggior economicità della gestione e migliore organizzazione, anche di tipo amministrativo; maggior coordinamento delle attività e miglior capacità di controllo e monitoraggio dei risultati, rispetto agli obiettivi strategici e di indirizzo scientifico; innalzamento qualitativo della ricerca, grazie al maggior accesso alle apparecchiature scientifiche e all'accresciuta possibilità di confronto tra ricercatori.
  La seconda direttrice di intervento è rivolta alla razionalizzazione della ricerca, prevedendo un'organizzazione a matrice con Centri di Ricerca di tipo disciplinare, che si intersecano con Centri di Ricerca interdisciplinari di filiera, selezionando in entrambi i casi ambiti su cui si detiene già un avanzato stato di conoscenze, ma anche con l'obiettivo di concentrare le risorse per rispondere a precipui interessi strategici del Paese.
  L'articolazione del CREA in Centri di Ricerca, dislocati sul territorio nazionale, è finalizzata anche a promuovere le necessarie sinergie virtuose tra ambiti di ricerca avanzata, per un migliore e stretto collegamento dell'intera comunità scientifica che vi opera. Accanto a questa forte spinta verso l'integrazione tra le strutture del CREA, l'intera organizzazione dell'Ente è proiettata a favorire le relazioni delle attività di ricerca europee e internazionali con le Università e gli altri Enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese. Per questi aspetti le competenze scientifiche dei Centri sono organizzate per discipline tematiche e per filiere produttive.Pag. 134
  Quanto al piano di razionalizzazione della rete di ricerca, la proposta di riorganizzazione – rispetto alla strutturazione degli enti incorporato (Istituto nazionale di economia agraria-INEA) ed incorporante (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura-CRA) – si fonda su una drastica riduzione delle strutture di ricerca. Si passa da quarantotto tra Centri e Unità di ricerca a soli dodici Centri di ricerca, dislocati sull'intero territorio nazionale, cui si aggiunge l'Amministrazione centrale; le strutture dell'Ente già operative sul territorio, o altre messe a disposizione da soggetti istituzionali con cui l'Ente collabora in modo sistematico, consentiranno comunque di mantenere una presenza in 19 Regioni.
  Le competenze scientifiche dei Centri di Ricerca sono organizzate per discipline tematiche e per filiere produttive.
  Ai Centri di Ricerca disciplinari, (genomica e bioinformatica, agricoltura e ambiente, difesa e certificazione, ingegneria e trasformazioni agroalimentari, alimenti e nutrizione, politiche e bioeconomia) sono assegnate le mission degli ambiti di ricerca trasversali all'agricoltura, all'alimentazione e nutrizione, alle politiche agricole europee e nazionali, integrate con i nuovi scenari della bioeconomia delle aree rurali.
  Ai Centri di Ricerca di filiera, (zootecnia e acquacoltura, foreste e legno, cerealicoltura e colture industriali, viticoltura ed enologia, orticoltura e florovivaismo, colture arboree (compresi agrumi e olivo), sono attribuite le mission specifiche per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità riconducibili al «made in Italy», ma anche studi e ricerche per la gestione sostenibile delle foreste e dell'arboricoltura da legno.
  A tal fine un'apposita mission (cerealicoltura e colture industriali) è individuata per occuparsi, con un approccio multidisciplinare, delle filiere dei cereali e delle colture industriali per alimentazione umana, animale e per impieghi no-food, garantendo, attraverso anche il miglioramento genetico e le scienze omiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni.
  Ogni Centro di Ricerca avrà una o più Sedi in cui sarà svolta l'attività di ricerca, ferma restando l'unicità della direzione, cui è affidato il coordinamento di eventuali altre sedi afferenti al Centro. Per sede si intende un'articolazione territoriale del centro di Ricerca, con competenze ampie e diversificate su una componente rilevante della mission complessiva del Centro di Ricerca.
  Il direttore verrà selezionato sulla base di una procedura concorsuale, tra personalità professionalmente qualificate e di spicco della comunità scientifica di riferimento, che abbiano comunque maturato esperienze di coordinamento e/o guida di gruppi di ricerca complessi, analoghi a quelli del nuovo Ente.
  Nel caso di Centro di Ricerca con più Sedi, il direttore individua, sentita la comunità scientifica, un Responsabile di Sede.
  Ciascun Centro di Ricerca rappresenta un singolo centro di spesa, dotato di un coordinamento al suo interno nel caso di più Sedi, in stretto raccordo con gli uffici dell'Amministrazione centrale.
  All'interno di alcune Sedi, come precedentemente definite, vengono individuati dei Laboratori di ricerca che, pur essendo dipendenti dal punto di vista amministrativo dalla Sede presso cui operano, afferiscono dal punto di vista scientifico ad altre Sedi, con cui si coordinano per l'organizzazione della propria attività di ricerca, sperimentazione o erogazione di servizi.
  Il Piano si sviluppa in aderenza alle 6 Aree tematiche del Piano Strategico per l'Innovazione e la Ricerca (PSIR). Per quanto concerne gli obiettivi strategici del CREA in aderenza alle aree tematiche del PSIR, fa presente che, a fronte di una spesa corrente del 2014 pari a 104.000.000 di euro, l'obiettivo di riduzione nella misura del 10 per cento è pari a 10.400.000 euro; i risparmi totali ammontano a 10.411.240 (ottenuti da: riduzione dei centri di costo di 2.309.661 euro, centralizzazione degli acquisti di 701.086 euro, Pag. 135economie di scala di 1.500.000 euro; oneri per il personale di 2.900.493; riduzione affitti di 3.000.000).
  Accanto ad una forte spinta verso l'integrazione tra le strutture del CREA, l'intera riorganizzazione scientifica dell'Ente è inoltre proiettata a favorire le relazioni delle attività di ricerca europee e internazionali con le Università e gli altri Enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese, con l'obiettivo di accrescere le sinergie già previste dalla normativa vigente, ad esempio nel perseguire pratiche commerciali sleali nella filiera del latte.
  Ogni Centro di ricerca avrà una o più sedi in cui sarà svolta l'attività di ricerca, ferma restando l'unicità della direzione, cui viene affidato il coordinamento di eventuali altre sedi afferenti al Centro. Per sede si intende un'articolazione territoriale del Centro di ricerca, con competenze ampie e diversificate su una componente rilevante della mission complessiva del Centro di ricerca.
  Il Piano della ricerca ricorda che le competenze scientifiche dei Centri del CREA saranno organizzate per discipline tematiche e per filiere produttive.
  Il Piano di razionalizzazione della rete di ricerca intende così ovviare alla sovrapposizione delle attività e relative inefficienze di costo e di gestione; la dispersione delle iniziative di ricerca fu causa – e, in parte, conseguenza – della mancanza di un processo di indirizzo e monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ad obiettivi strategici del Paese. Anche l'eccessivo ricorso a forme di lavoro non stabile, in passato, influiva negativamente sull'efficacia delle strutture, oltre all'assetto frammentato che favoriva l'autoreferenzialità. Il riassetto organizzativo si pone il conseguimento degli obiettivi finanziari imposti dalla legge di stabilità, ovvero una riduzione della spesa corrente non obbligatoria del 19 per cento nel 2015 e di un ulteriore 10 per cento entro la fine del 2017.
  Oltre alla riduzione dei centri di costo (in misura più che proporzionale rispetto alla riduzione delle sedi) si opera una riorganizzazione della gestione delle aziende, al fine di migliorarne l'efficienza e massimizzarne i ricavi; si dispone la centralizzazione delle procedure di acquisto e la razionalizzazione delle strutture di supporto amministrativo; è prevista anche la revisione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per adeguarli alle effettive necessità dell'ente. La concentrazione dei Centri di ricerca dovrà rendere, ciascuno di essi, in grado di rispondere a fabbisogni di ricerca di carattere nazionale in un contesto di riferimento europeo ed internazionale concorrendo, anche autonomamente, nell'esecuzione di progetti di ricerca. L'organizzazione a matrice – con Centri di ricerca di tipo disciplinare – si intersecherà poi con Centri di ricerca interdisciplinari di filiera, selezionando in entrambi i casi ambiti su cui si detiene già un avanzato stato di conoscenze, ma anche con l'obiettivo di concentrare le risorse per rispondere a precipui interessi strategici del Paese.
  La scelta di una struttura a matrice scaturisce dall'esigenza di mantenere un presidio della ricerca nelle più importanti filiere del sistema agroalimentare italiano e, al contempo, innalzare e fortificare il livello di ricerca in settori disciplinari trasversali non solo alle filiere agroalimentari e agroindustriali ma a tutto il sistema degli agroecosistemi nazionali. Al nuovo assetto delle strutture di ricerca sopra prefigurato viene ascritta anche una maggiore potenzialità nel garantire, con particolare riguardo al trasferimento tecnologico, l'interazione che si genera tra domanda dai territori, gestita dai presidi regionali, con offerta di ricerca, prodotta da Centri su scala nazionale, con virtuosi collegamenti a scala internazionale.
  Dopo aver rimarcato l'ottimo lavoro svolto dal CREA in termini di risparmio di spesa, sottolinea che l'incorporazione di INEA nel CRA ha consentito anche di garantire il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'ente incorporato. Osserva che nel Piano della ricerca, che è molto corposo, la bioeconomia non ha ancora trovato una giusta collocazione e che occorre assicurare un ulteriore impegno a Pag. 136sostegno delle filiere in crisi (tra le quali quella cerealicola, vitivinicola e olivicola) delle quali il Parlamento, e la Commissione agricoltura in particolare, si sono occupate diffusamente.
  Complessivamente ritiene che lo schema di decreto all'esame rifletta in più parti le indicazioni che sono emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione in materia; si riserva tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti su alcuni aspetti dell'atto.

  Massimo FIORIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

  La seduta termina alle 13,30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 27 settembre 2016.

Audizione dei professori Giuseppe De Mastro, professore associato in Coltivazioni erbacee presso la Facoltà di Agraria di Bari e Laura Ercoli, docente di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Atto n. 327.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Federbio, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 696 del 21 settembre 2016, a pagina 110, prima colonna, ultima riga, le parole: «La Commissione approva la proposta» sono soppresse.
  A pagina 110, seconda colonna, quarta riga, la parola: «comincia» è sostituita dalla seguente: «termina».