CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 111

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni.
C. 2962.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Ciprini, per la sua relazione introduttiva e per la sua proposta di parere.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, segnala preliminarmente che la proposta di legge è frutto di un'iniziativa condivisa da Pag. 112parlamentari di diversi gruppi politici e intende modificare le circoscrizioni di tribunale nell'ambito della Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri, Città della Pieve, Paciano e Piegaro, dalla circoscrizione del tribunale di Terni a quella del tribunale di Perugia.
  La relazione illustrativa allegata alla proposta evidenzia che la modifica è stata richiesta dai consigli comunali dei tre comuni interessati, che hanno da tempo approvato identici ordini del giorno al riguardo, e dal consiglio giudiziario dell'Umbria. In tali ordini del giorno si segnalava, infatti, l'esigenza di una correzione in sede legislativa al fine di individuare il tribunale di Perugia come riferimento per i cittadini dei comuni interessati, «indirizzandoli al circondario più limitrofo al loro territorio, collegato anche da servizio pubblico di trasporto» tenendo conto anche dell'esistenza di «una rete di legami interistituzionali, professionali, della distribuzione e della competenza territoriale delle Forze dell'ordine, che sono al servizio di un razionale e buon funzionamento della giustizia, e che subiscono tutte le difficoltà conseguenti all'accorpamento con Terni, con conseguenti ricadute negative sui cittadini». La richiesta di spostamento è originata dal fatto che la riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha determinato, in Umbria, la soppressione del tribunale di Orvieto, sotto la cui giurisdizione erano collocati i tre comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, accorpandolo al tribunale di Terni.
  Osserva che l'articolo 1, comma 1, della proposta interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941 per modificare la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia, eliminando dal circondario di tribunale di Terni i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Emerge dunque la necessità di migliorare la geografia giudiziaria ridisegnando la circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Perugia con l'accorpamento dei tre comuni, il cui perdurante inserimento nella circoscrizione di Terni (per effetto di un automatismo derivante dalla soppressione del Tribunale di Orvieto) ha generato rilevanti disarmonie e disagi per i cittadini delle aree interessate non più giustificabili sul piano giudiziario, sociale ed economico. Le nuove sopravvenienze (cause civili e penali provenienti dai tre comuni) saranno gestite dagli uffici giudiziari perugini seppur interessati da un problema di carenza di personale amministrativo, come ha evidenziato il Presidente Reggente della Corte di Appello di Perugia, dottor Giancarlo Massei, nella recente relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016.
  Segnala che il successivo comma 2 interviene invece sulla tabella allegata alla legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, anch'essa oggetto di modifiche a seguito della riforma della geografia giudiziaria. La proposta di legge, in particolare, sposta il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia, modifica la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro e sposta i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.
  Osserva che, in origine, l'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve avrebbe dovuto essere soppresso. Tuttavia lo stesso comune, avvalendosi della procedura prevista dal decreto legislativo n. 156 del 2012, consorziandosi con i comuni limitrofi, è riuscito a mantenere l'ufficio del giudice di pace facendosi carico delle spese di funzionamento del servizio giustizia nonché del fabbisogno del personale amministrativo. Rimane ferma la norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012 che prevede che, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione Pag. 113dagli enti medesimi, per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso. Ribadisce che la modifica è stata richiesta dai consigli comunali dei tre comuni interessati e dal consiglio giudiziario dell'Umbria.
  Rileva che il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non producano effetti rispetto ai procedimenti civili pendenti ed ai procedimenti penali nei quali sia stata esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della legge. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno, dunque, all'entrata in vigore della legge, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale.
  Ricorda in proposito che la consolidata giurisprudenza costituzionale ha sempre escluso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, «quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo giudice «naturale» – che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente». Segnala che in questo senso si esprime la sentenza n. 56 del 1967 e che nello stesso si indirizzano le sentenze n. 72 del 1976, n. 207 del 1987, n. 269 del 1992, n. 149 del 1994, n. 201 del 1997, n. 152 del 2001, n. 63 del 2002 e n. 112 del 2002.
  Passa, quindi, ai commi da 4 a 6 dell'articolo unico della proposta di legge, che dettano disposizioni di attuazione delle modifiche alla geografia giudiziaria precisando che ad esse si provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dell'entrata in vigore del provvedimento, il compito di modificare le piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni. La norma, che non richiama espressamente l'acquisizione del parere del Consiglio superiore della magistratura, sembra riferirsi tanto al personale di magistratura quanto al personale amministrativo. Il comma 5 affida ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, la modifica delle piante organiche degli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, interessati dall'intervento normativo. Da ultimo, il comma 6 attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di apportare le necessarie modifiche alle piante organiche del personale amministrativo in servizio presso i medesimi uffici del giudice di pace.
  Conclusivamente, osserva che il provvedimento, che incide limitatamente su profili di competenza della nostra Commissione, intende apportare limitate modifiche alle circoscrizioni giudiziarie in modo da rispondere a esigenze fortemente sentite nel territorio e da facilitare l'accesso alle sedi giudiziarie da parte dei cittadini, riducendone gli spostamenti.
  Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (vedi allegato 1).

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DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta di domani.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Casellato, per la sua relazione introduttiva.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il testo consta di dodici articoli, suddivisi in suddivisi in tre capi: il Capo I, reca misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari, il Capo II attiene a misure urgenti per la giustizia amministrativa, mentre il Capo III contiene le disposizioni finanziarie e finali.
  Passando al merito del provvedimento, segnala che, nell'ambito del Capo I, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari, l'articolo 1 prevede la possibilità per il Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione, per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità, allo scopo di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti.
  L'articolo 2, comma 1, alla lettera a), introduce la possibilità di effettuare il tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, uffici giudiziari che sino ad oggi erano esclusi da tale possibilità La lettera b), precisa che la collaborazione all'attività di formazione fornita dall'ordine degli avvocati è demandata al Consiglio nazionale forense quando il tirocinio è svolto presso gli uffici di legittimità, Corte di cassazione e Procura generale. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, si tratta di disposizioni volte a implementare ulteriormente le risorse a disposizione della Corte di cassazione. I successivi commi da 2 a 5 intervengono sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici, e riducono in via eccezionale la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi nel 2014 e nel 2015, per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie. Si consente, inoltre, anche ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni monocratiche penali.
  Ricorda altresì che l'articolo 3 aumenta da tre a quattro anni la durata della permanenza nella sede a cui è subordinato il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede o l'assegnazione ad altre funzioni.
  Al fine di garantire un efficace utilizzo del personale, l'articolo 4, al comma 1, subordina al nulla osta del presidente del tribunale di sorveglianza la temporanea assegnazione ad altri uffici del personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza; mentre al comma 2, dispone il divieto, fino al 31 dicembre 2019, di comandare, distaccare o assegnare ad altre amministrazioni il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia. Tale divieto, ai sensi del comma 3, non si applica ai comandi, ai distacchi ed alle assegnazioni che siano già in corso all'entrata in vigore del decreto-legge, né ad eventuali futuri spostamenti di personale verso gli organi costituzionali.
  Fa presente, poi, che l'articolo 5, comma 1, proroga sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di Cassazione e la Procura generale Pag. 115della Corte di Cassazione, che abbiano maturato i requisiti per il collocamento a riposo. Ricorda che tale disposizione costituisce, limitatamente a tali magistrati, un'ulteriore proroga di quanto da ultimo disposto sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Il trattenimento in servizio può applicarsi ai soli magistrati che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. La norma è finalizzata ad assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la procura generale, necessaria in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente.
  Il successivo comma 2, sostituendo l'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006, dispone che le funzioni direttive di legittimità – ovvero di Primo presidente della Corte di cassazione e di Procuratore generale della Corte di cassazione – possono essere conferite solo ai magistrati che, al momento della vacanza del posto, possano assicurare ancora tre anni di servizio prima del collocamento a riposo, in luogo dei quattro attualmente richiesti; sulla base della medesima disposizione, inoltre, per il calcolo degli anni di servizio non si tiene conto dell'istituto del trattenimento in servizio, considerando dunque il pensionamento a 70 anni.
  Infine, l'articolo 6, modificando la Tabella B allegata alla legge n. 111 del 2007, che reca il ruolo organico della magistratura ordinaria, riduce di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado, contestualmente aumentando in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione è volta a incrementare la pianta organica della magistratura di sorveglianza.
  Con riferimento al Capo II, che reca misure urgenti per la giustizia amministrativa, segnala che l'articolo 7 detta nuove disposizioni concernenti il processo amministrativo telematico (PAT), di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. La relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni hanno lo scopo di coordinare le regole del PAT con la normativa del Codice del processo amministrativo per evitare che si creino problemi applicativi.
  Rileva che il successivo articolo 8 reca disposizioni riguardanti l'ufficio per il processo amministrativo. In particolare, introducendo l'articolo 53-ter nella legge n. 186 del 1992, la norma dispone la costituzione, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e i TAR, di strutture organizzative interne denominate «ufficio per il processo», per il supporto all'attività dei magistrati amministrativi. A tali strutture sono assegnate, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 182 del 1986, unità di personale di segreteria di area funzionale III. La norma, inoltre, rinvia al regolamento di organizzazione, già previsto da tale legge, l'individuazione dei compiti e della struttura dell'ufficio per il processo, eventualmente prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo necessario per l'attivazione dell'ufficio. Segnala che, sulla base del comma 2, all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Passa, quindi, all'articolo 9, che, per garantire la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e la digitalizzazione degli uffici giudiziari amministrativi in vista dell'avvio, dal 1o gennaio 2017, e della piena operatività del processo amministrativo digitale, dispone, al comma 1, Pag. 116l'aumento della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizione economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, il successivo comma 2 autorizza l'assunzione straordinaria di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, in deroga ai divieti previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, nonché dei limiti in materia di turn over, da inquadrare, rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.
  Osserva che l'articolo 10, con disposizione analoga a quella dell'articolo 5, comma 1, prevede il trattenimento in servizio, oltre l'età pensionabile, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati che svolgono funzioni apicali e direttive nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti e degli Avvocati dello Stato in posizione equivalente.
  Anche in questo caso, il trattenimento in servizio, che è finalizzato a salvaguardare la funzionalità di tali organi, si applica a coloro che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che accederanno al pensionamento tra tale data e il 31 dicembre 2017.
  Segnala, infine, che il Capo III reca le disposizioni finanziarie e finali, prevedendo, in particolare, all'articolo 11 la copertura finanziaria del provvedimento e, all'articolo 12, le disposizioni relative alla sua entrata in vigore, avvenuta il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione sul testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 3317-2245-B, approvato in seconda lettura dal Senato, avrà luogo nella seduta odierna.
  In sostituzione della relatrice, onorevole Rotta, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, ricorda preliminarmente che la Commissione lavoro si era già espressa lo scorso 17 febbraio sul testo elaborato dalla VII Commissione nel corso dell'esame in prima lettura. Fa presente, quindi, che il Senato ha introdotto diverse modifiche al testo trasmesso dalla Camera, incidendo solo limitatamente su materie di competenza della XI Commissione.
  In particolare, ricorda che l'articolo 2 reca, al comma 1, una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di Pag. 117riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite, segnala che, tra i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. In questo contesto, fa presente che il Senato ha introdotto tra i criteri per il calcolo dell'ammontare dei contributi dovuti alle singole imprese, al comma 2, lettera e), numero 4, la previsione di una loro riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014.
  Ricorda che, sulla base di tale norma, il limite massimo del trattamento del primo presidente della Corte di Cassazione è fissato in 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e che tale trattamento costituisce il limite massimo delle retribuzioni che possono essere riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. In proposito, osserva che per la prima volta, si assume come riferimento tale parametro retributivo in una norma applicabile a imprese private.
  Con riferimento ai criteri direttivi della delega al Governo, conferita dal comma 4 del medesimo articolo 2, per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, segnala che, al comma 5, lettera b), n. 3, il Senato ha aumentato il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale dai trentasei previsti dalla Camera dei deputati a sessanta, prevedendo che tanto nell'ambito della rappresentanza dei giornalisti professionisti quanto in di quella dei pubblicisti sia garantita la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche.
  Segnala, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 6, che modifica la legge n. 61 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, al fine di consentire la presenza di un Consiglio dell'Ordine anche alle province autonome, oltre che nelle regioni o in gruppi di regioni.
  Infine, con l'introduzione dell'articolo 9, in materia di procedure per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, il Senato ha previsto, al capoverso 1-ter, l'applicazione del limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui al già citato decreto-legge n. 66 del 2014, agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto di tale limite, il Senato ha inoltre disposto, al capoverso 1-quater, la disapplicazione delle esclusioni previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Tale norma, infatti, escludeva l'applicazione del limite retributivo alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle loro controllate.
  Conclusivamente, preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento all'esame (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 13.35.

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Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Nomina n. 76.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 22 settembre, il parere potrà essere espresso, ove ve ne siano le condizioni, nella seduta di domani, mercoledì 28 settembre. Dà quindi la parola alla relatrice on. Incerti per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, ricorda che l'Istituto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è un ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile. L'ISFOL è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, in una fase nella quale si intendeva accompagnare la prima fase di decentramento alle Regioni delle competenze in materia di formazione professionale, realizzata dalla legge n. 845 del 1978. Le funzioni dell'Istituto attengono essenzialmente alla realizzazione di attività per lo sviluppo integrato dei sistemi della formazione, dell'orientamento e delle politiche del lavoro e sociali nell'ottica del miglioramento dell'occupabilità delle persone. A tal fine, l'ISFOL svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza e assistenza scientifica e metodologica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle istituzioni competenti in materia di lavoro, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, l'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è intervenuto per modificare sia la struttura dell'Istituto che le sue funzioni. In particolare, tale disposizione prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.
  Lo stesso decreto dispone che, entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL, si provveda alla modifica dello statuto e del regolamento dell'Istituto, del quale sono modificate le funzioni. In particolare, all'ISFOL è attribuita la competenza in materia di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro. Parimenti, l'Istituto è competente in materia di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro. All'Istituto spetta altresì lo svolgimento di attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore, nonché di gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, Pag. 119università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
  Ricorda, peraltro, che sulla disciplina dell'ISFOL interviene anche lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311), sul quale la XI Commissione ha espresso il parere di propria competenza il 21 luglio 2016. Nel ricordare che il decreto legislativo non è stato ancora adottato in via definitiva, segnala che lo schema, oltre a prevedere un rafforzamento dell'accesso dell'Istituto a dati e informazioni detenuti dalle amministrazioni pubbliche, modifica la sua denominazione, prevedendo che esso sia denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).
  Con riferimento all'organizzazione dell'ente, ricorda che lo statuto è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2011, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che, nel disporre la soppressione dell'Istituto affari sociali e il trasferimento delle relative funzioni all'ISFOL, prevede che siano organi dell'ISFOL il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato di consulenza scientifica e il collegio dei revisori dei conti.
  Con riferimento alla figura del presidente, l'articolo 6 dello statuto prevede che questi sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e resti in carica per quattro anni, con un incarico rinnovabile per una sola volta. Al presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, spetta, in particolare, il compito di sovrintendere all'andamento dell'Istituto, assicurandone l'unità d'indirizzo, e ai rapporti istituzionali, nonché quello di sottoporre al Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e i programmi da realizzare, le dotazioni organiche e il documento di programmazione triennale dei fabbisogni. Il presidente, che convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il Comitato di partenariato sociale e istituzionale, ha il potere di provvedere nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione, nonché esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo ed attività di gestione.
  Quanto alla procedura in esame, ricorda che il precedente presidente dell'ISFOL è stato il professor Pietro Antonio Varesi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, e che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2013 era stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto. In data 21 dicembre 2015 hanno, quindi, rassegnato le dimissioni il professor Varesi dalla carica di presidente e la professoressa Paola Antonia Profeta e il professor Renato Piroia da componenti del consiglio di amministrazione. Nelle more della nomina dei nuovi organi dell'Istituto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 dicembre 2015 il professor Stefano Sacchi è stato nominato commissario straordinario dell'ISFOL, a decorrere dal 1o gennaio 2016, con l'attribuzione dei poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'Istituto. Ricorda che in tale qualità la XI Commissione ha audito il professor Sacchi lo scorso 14 luglio nell'ambito dell'esame del richiamato schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, svolgendo anche un rapido confronto sulle prospettive future dell'ISFOL.
  La procedura per la nomina del professor Sacchi a presidente dell'ISFOL è stata avviata con deliberazione del Consiglio Pag. 120dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del 10 agosto 2016.
  Nel fare rinvio all'ampio curriculum allegato alla proposta trasmessa dal Governo per un migliore approfondimento del profilo scientifico e accademico del professor Sacchi, in questa sede ricorda che l'attuale Commissario straordinario dell'ISFOL, dopo la laurea in economia politica e un dottorato di ricerca in scienza politica, ha svolto attività di studio e di docenza, in Italia e all'estero, nel campo delle politiche sociali e del lavoro e delle scienze sociali. Attualmente, è professore associato di scienza politica presso il Dipartimento di scienze sociali e politiche dell'Università degli studi di Milano ed è non resident fellow presso il Collegio Carlo Alberto di Torino.
  Nel curriculum si evidenzia, inoltre, che il professor Sacchi ha contribuito all'elaborazione e alla stesura dei decreti legislativi n. 22 e n. 148 del 2015, i quali, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, hanno provveduto al riordino, rispettivamente, della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di quella relativa agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 13.45.

7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.
7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00934 Patrizia Maestri, rinviata nella seduta del 14 settembre 2016 ed avvia la discussione della risoluzione 7-01092 Ciprini.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è stata presentata la risoluzione n. 7-01092, a prima firma della deputata Ciprini, vertente sui medesimi argomenti della risoluzione 7-00934 Patrizia Maestri. Per tale ragione, avverte che – secondo quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 22 settembre – le due risoluzioni saranno discusse congiuntamente.
  Chiede, quindi, alla presentatrice della risoluzione 7-01092 Ciprini se intenda illustrarlo.

  Tiziana CIPRINI (M5S), prima firmataria della risoluzione 7-01092, illustrandone sommariamente il contenuto, si sofferma, in particolare, sugli impegni richiesti al Governo. In primo luogo, fa presente che si richiede all'Esecutivo la modifica della normativa vigente in materia di innalzamento dell'età pensionabile, sulla base della variazione della speranza di vita, per tenere conto piuttosto del rapporto tra età media, attesa di vita concreta e quella dei singoli settori di attività.Pag. 121
  In secondo luogo, nella risoluzione si richiede l'assunzione di iniziative per estendere le tutele e le garanzie previste dall'ordinamento per i lavoratori impegnati in attività usuranti anche alle categorie di conducente di mezzi pesanti, di infermiere, di operatore socio-sanitario e di vigile del fuoco. Infine, fa presente che la risoluzione impegna il Governo alla costituzione di un Osservatorio permanente per l'individuazione e il monitoraggio delle attività classificabili come pesanti e usuranti nonché dei lavoratori impiegati in tali tipologie di lavoro, al fine dell'estensione delle tutele e delle garanzie già previste dall'ordinamento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, ricordando che l'on. Patrizia Maestri ha prospettato l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali al fine di approfondire le tematiche affrontate negli atti di indirizzo.

  La seduta termina alle 13.55.

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