CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 11.20.

Sull'ordine dei lavori.

  Ermete REALACCI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame del decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, per poi passare alla deliberazione di rilievi sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

  La Commissione concorda.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.
Atto n. 330.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

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  Alessandro MAZZOLI (PD) relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (allegato 1), che recepisce, in premessa, i rilievi formulati dal collega Carrescia in merito all'opportunità di prevedere la destinazione di risorse per gli Enti parco insistenti nell'area del cratere del sisma del 24 agosto scorso, da vincolare eventualmente alla realizzazione di interventi di carattere ambientale nei comuni colpiti dal terremoto. Con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Terzoni nella precedente seduta in merito alle risorse stanziate per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (i cosiddetti servizi CITES territoriali), precisa non solo che tali risorse corrispondono al contributo che il nostro Paese è tenuto a versare per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione alle Convenzioni internazionali, ma anche che, a seguito del recente assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, l'eventuale destinazione di ulteriori risorse utili a incrementare la funzionalità e a migliorare l'organizzazione del Corpo forestale dello Stato è di pertinenza del Ministero della difesa.

  Enrico BORGHI (PD) sottolinea l'esigenza di evitare un ampliamento eccessivo del dibattito su provvedimenti a carattere generale, anche a riflessioni su interventi di natura particolaristica e settoriale, che rischiano di snaturare lo spirito e le funzioni delle istituzioni parlamentari. Ringrazia pertanto il relatore per aver lavorato in questa direzione, anche tenuto conto dell'imminente e annunciata adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge sulla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 24 agosto scorso.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
Atto 324.
(Alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL), relatrice, comunica che la Commissione è chiamata a deliberare i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo in titolo, all'esame presso la XIII Commissione (Agricoltura), recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Prima di illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame, sottolinea in termini generali la notevole valenza politica del provvedimento, alla luce della lunga lotta che il Parlamento e il Governo hanno condotto per il riconoscimento della possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio. Si tratta, come è stato osservato nel corso della discussione in sede referente, di una vittoria del sistema Paese, atteso che l'Italia basa la propria eccellenza nella produzione agroalimentare su un intreccio inestricabile di competenze e di «saperi» millenari, di tecniche di coltivazione particolari, di specifiche condizioni climatiche e morfologiche, che hanno permesso di vantare il primato europeo nelle produzioni di qualità e a marchio garantito e di tutelare la produzione agricola da contaminazioni Pag. 77accidentali di organismi geneticamente modificati.
  Segnala che il provvedimento in esame consta di 2 articoli. L'articolo 1, alla lettera a), reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 224 del 2003, aggiungendo all'articolo 3 di tale decreto legislativo le ulteriori definizioni di «domanda di autorizzazione all'immissione in commercio», «rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio», «richiedente» e «principio di coesistenza». Il comma 1, lettera b), stabilisce che nel decreto legislativo n. 224 del 2003, dopo il Titolo III, sia inserito il Titolo III-bis, concernente «La limitazione e il divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale», composto di 5 articoli, dal 26-bis al 26-sexies.
  In particolare, il nuovo articolo 26-bis definisce le finalità e il campo di applicazione del nuovo Titolo, ossia le procedure per limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel territorio nazionale, precisando che le misure di limitazione e divieto adottate ai sensi del provvedimento non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti, né riguardano la coltivazione a fini sperimentali. Il comma 4 dell'articolo 26-bis introduce la definizione di autorizzazione all'immissione in commercio ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis.
  Si sofferma ora sulla procedura delineata dall'articolo 26-ter in merito alla richiesta, avanzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso possa essere escluso dalla coltivazione di tale OGM. La richiesta è presentata nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un dato OGM; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la proposta di adeguamento dell'ambito geografico. L'informativa viene trasmessa, per conoscenza, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto autorità nazionale, e al Ministero della salute. Entro trenta giorni dalla ricezione di detta informativa, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la propria decisione in merito alla richiesta di adeguamento dell'ambito geografico. Decorso tale termine, l'eventuale silenzio da parte delle regioni viene considerato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come richiesta che l'OGM non sia coltivato sull'intero territorio regionale. Sulla base delle decisioni regionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica la richiesta di adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione alla Commissione europea. Della comunicazione sono informati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le regioni e province autonome. Evidenzia che, nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro può raggiungere un accordo con l'operatore economico che richiede l'autorizzazione affinché l'ambito geografico sia adeguato, in modo tale che la coltivazione sia esclusa da tutto o parte il territorio nazionale.
  L'articolo 26-quater prevede una diversa procedura nel caso in cui l'organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato; in tal caso è prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali che limitino o vietino la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale. Le misure di limitazione e divieto devono essere conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, basate su fattori connessi a motivazioni che comprendono: obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatto socio-economico, esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti. Tali motivazioni possono essere utilizzate singolarmente Pag. 78o in combinazione, ad eccezione della motivazione relativa all'ordine pubblico e, comunque, in nessun caso, devono entrare in conflitto o sovrapporsi con la valutazione di rischio ambientale effettuata. Ai fini dell'emissione del provvedimento di limitazione o divieto nazionale, le regioni e province autonome trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le proposte di misure, unitamente ad una relazione in cui sono illustrate le motivazioni che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM o di un gruppo di OGM. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa tempestivamente tutte le altre regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle proposte di misure pervenute. Il medesimo Ministero esegue la valutazione delle proposte di misure presentate dalle regioni e province autonome, con il coinvolgimento del Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, a seconda dell'ambito di competenza cui possono essere ricondotte le motivazioni addotte, anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'interno, il quale, nel caso si manifestassero esigenze connesse a problemi di ordine pubblico, emette un parere vincolante. Il dicastero agricolo comunica l'esito delle valutazioni a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, entro trenta giorni, trasmettono allo stesso Ministero il testo definitivo delle proposte di misure, tenendo conto delle suddette valutazioni e del parere vincolante del Ministero dell'interno. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure di limitazione e di divieto. Per i settantacinque giorni successivi alla trasmissione alla Commissione europea delle proposte di misure, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare il relativo provvedimento. Nel medesimo periodo, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di limitazione o divieto di coltivazione degli stessi nelle aree alle quali tali misure sono riferite e le regioni e province autonome, sul cui territorio devono essere attuate le misure, informano gli operatori circa il predetto divieto di impianto, nonché il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 35-bis. Trascorso il predetto periodo di settantacinque giorni dalla trasmissione della proposta di misure alla Commissione europea, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta il provvedimento relativo alle misure di divieto o limitazione di un dato OGM nella forma originariamente proposta o in forma modificata in considerazione delle eventuali osservazioni, non vincolanti, della Commissione. Il provvedimento in questione consiste in un decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute e, a seconda delle motivazioni addotte per l'emanazione del provvedimento, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto, come precisa la relazione illustrativa, viene adottato in qualsiasi momento dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e per tutta la sua durata. Le misure adottate ai sensi di questo articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima della data della comunicazione. L'adozione delle misure di divieto o limitazione sono comunicate alla Commissione dal dicastero agricolo, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dell'OGM in questione e vengono rese disponibili al pubblico mediante Pag. 79pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute nonché delle regioni e province autonome interessate dal provvedimento.
  L'articolo 26-quinquies disciplina, poi, la procedura per la reintegrazione dell'ambito geografico dell'autorizzazione e la revoca delle misure di limitazione o divieto di cui, rispettivamente, ai suddetti articoli 26-ter e 26-quater. Al riguardo, si prevede che la regione o provincia autonoma che intende reintegrare il proprio territorio nell'ambito geografico dell'autorizzazione dal quale era stato precedentemente escluso, oppure che intende escludere il proprio territorio dall'ambito di applicazione dei provvedimenti nazionali di divieto o limitazione, può presentare richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Quest'ultimo informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione delle modifiche apportate, che vengono, altresì, rese disponibili al pubblico mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome interessate dal provvedimento.
  L'articolo 26-sexies prevede che, a decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, sono obbligate ad adottare, nelle zone di frontiera del loro territorio, le cosiddette misure di coesistenza, per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti che dispongono le misure di coesistenza, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM nelle zone di frontiera delle regioni e province autonome interessate.
  L'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 224 del 2003, introdotto dal provvedimento in esame, disciplina le sanzioni relative al Titolo III-bis, individuando altresì nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni medesime.
  L'articolo 2 del provvedimento in esame reca poi la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore dello stesso.
  Formula, infine, una proposta di rilievi (vedi allegato 2), che illustra sinteticamente.

  Mirko BUSTO (M5S), pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto, che a suo avviso costituisce un primo passo, seppur debole, nella direzione di una limitazione o del divieto di coltivazione di OGM, evidenzia l'opportunità di incrementare il ruolo e la partecipazione dei Ministeri dell'ambiente e della salute nelle procedure di limitazione e di divieto dell'uso di OGM sull'intero territorio nazionale, tenuto conto delle conseguenze derivanti dalla coltivazione di organismi geneticamente modificati, che reputa dannose sia per la salute, sia per l'ambiente e l'ecosistema, sia per le specificità locali e la biodiversità. Riterrebbe, altresì, opportuno prevedere che le misure di coesistenza adottate dalla regione in cui è consentita la coltivazione di OGM siano preventivamente comunicate ai Ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, al fine di acquisire una valutazione di conformità e adeguatezza delle misure adottate ed escludere pregiudizi per le attività agricole preesistenti, nel rispetto del principio di coesistenza, nonché della tutela delle risorse ambientali e della salute. Il provvedimento in esame, a suo avviso, non risolve adeguatamente le problematiche relative alla coesistenza tra agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, che solo un diverso approccio culturale e un adeguato e più incisivo coinvolgimento dei Ministeri dell'ambiente e della salute potranno consentire di fronteggiare.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, ricorda che sul provvedimento, in discussione Pag. 80in sede referente presso la Commissione Agricoltura, la Commissione Ambiente è chiamata solo a deliberare i rilievi per la parte di propria competenza. Al riguardo, ritiene che i rilievi testé illustrati dalla collega Pellegrino evidenzino con chiarezza l'opportunità di riformulare la procedura di cui all'articolo 26-quater, assicurando la salvaguardia dell'interesse unitario nella scelta di limitare o vietare la coltivazione di OGM e di evitare conflitti tra singole regioni o province autonome sulla base di regole di coesistenza non uniformi, nonché di riconoscere in capo ad un'autorità nazionale, quale il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, la competenza in materia di adeguamento dell'ambito geografico di OGM. Infine, dichiara di non concordare sull'utilità di un maggior coinvolgimento del Ministero della salute, che a suo avviso potrebbe anche compromettere il raggiungimento della finalità del provvedimento.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL) ritiene possibile e, anzi, auspicabile, nel corso della discussione in sede referente, un dibattito costruttivo in materia di misure di coesistenza. Ricorda, a tale riguardo, che nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, è stato adottato un regolamento di coesistenza tra colture OGM e non OGM, che prevede regole talmente precise e restrittive da rendere impossibile la coltivazione di OGM. Auspica che questa esperienza serva da esempio per il dibattito in corso presso la Commissione Agricoltura, che ritiene debba perseguire il medesimo apprezzabile obiettivo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi presentata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 11.55.

INCONTRI INFORMALI

  Martedì 27 settembre 2016.

Incontro con una delegazione di professori universitari cileni su questioni inerenti alla sismologia e alle costruzioni antisismiche.

  L'incontro si è svolto dalle 12 alle 13.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 696 del 21 settembre 2016, a pagina 97, prima colonna:
  alla trentesima riga, la parola: «potrebbe» è sostituita dalla seguente «possa»;
  alla trentaquattresima riga, la parola: «potrebbero» è sostituita dalla seguente: «possano».

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