CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.35.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
C. 3317-3345-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.
  Segnala che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha depositato una relazione tecnica riferita al testo trasmesso dalla Camera, tuttora utilizzabile, nonché una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.100, ora corrispondente a taluni commi dell'articolo 9 del provvedimento in esame. La relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera è stata positivamente verificata ad eccezione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, la cui verifica è stata condizionata all'introduzione di talune puntuali modifiche nel provvedimento in esame. Tali modificazioni, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, sono recate – nel testo in esame – ai commi 5 dell'articolo 1 e al comma 4 dell'articolo 10. Rileva, inoltre, che il Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato la necessità di intervenire anche sulle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, con l'introduzione di una disposizione, relativa all'impegnabilità delle risorse nell'esercizio successivo a quello di competenza: anche questa modifica risulta riportata nel testo in esame, al comma 4 dell'articolo 1.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, in materia di fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, fa presente di non avere osservazioni da formulare in merito al comma 5, alla luce delle indicazioni della relazione tecnica, mentre per quanto attiene alla possibilità, prevista al comma 4, di impegnare le risorse nell'esercizio successivo a quello di competenza, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che l'impegno delle risorse avvenga in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa, senza determinare quindi effetti negativi ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 2, in merito di deleghe al Governo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in merito alle modifiche relative alla delega sui contributi diretti alle imprese editrici, tenuto conto che la stessa dovrà trovare attuazione, ai sensi del comma 7, entro il limite massimo costituito dalle risorse del Fondo. Andrebbe peraltro confermato, a suo avviso, che le modifiche introdotte siano compatibili con tale criterio di complessiva neutralità finanziaria. Analogamente, non formula osservazioni Pag. 43con riferimento alla modifica della composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, considerato che la relativa delega andrà attuata senza maggiori oneri per la finanza pubblica e che il numero massimo di componenti previsti è comunque inferiore a quello attuale, secondo le indicazioni della relazione tecnica.
  In merito alla definizione di «quotidiano on line» introdotta dal comma 4 dell'articolo 3, recante nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici, ritiene che andrebbe chiarito se possano determinarsi effetti finanziari connessi al regime IVA applicabile a tali testate.
  Con riferimento all'articolo 7, recante modifiche alla legge n. 237 del 1954 e alla legge n. 449 del 1997, fa presente che andrebbero acquisiti elementi in merito al coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle attività in questione, concernenti la trasmissione di notizie all'estero, al fine di escludere aggravi sul piano amministrativo ed operativo. In merito alla novella di cui al comma 2, andrebbero esclusi, a suo avviso, effetti finanziari connessi al carattere interpretativo, avente quindi anche effetti retroattivi, della norma novellata.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 9, in materia di affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica e nel presupposto che la procedura di consultazione pubblica possa essere attuata senza oneri per la finanza pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra.
C. 3917 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione di accordi in materia di trasporti.
  In merito ai profili di quantificazione, segnala, per quanto riguarda gli accordi sui servizi aerei sottoscritti dall'Italia con Qatar, Algeria e Vietnam, di non avere osservazioni da formulare atteso che l'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, già ratificata dall'Italia, prevede analoghe esenzioni e che Qatar e Vietnam risultano esserne firmatari. Sul punto ritiene utile acquisire conferma dal Governo.
  Per quanto concerne gli accordi sui trasporti marittimi sottoscritti dall'Italia con Algeria e Azerbaijan, non ha osservazioni da formulare sulla base di quanto precisato dalla relazione tecnica, che specifica che detti Paesi sono già inseriti Pag. 44nell'elenco dei Paesi alle cui navi battenti bandiera nazionale è riconosciuto, ai fini del pagamento della tassa di ancoraggio, trattamento equiparato alle navi battenti bandiera italiana.
  Per quanto riguarda gli accordi sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci, sottoscritti dall'Italia con Kosovo, Moldova, Principato di Monaco, Montenegro, Serbia e Andorra, pur prendendo atto del carattere eventuale delle previsioni e del tenore testuale delle norme recate dagli accordi in esame, che appare riferibile a facilitazioni già consentite a legislazione vigente, comunque si rileva che l'applicazione di regimi fiscali più favorevoli potrebbe comportare una diminuzione del gettito atteso. Sul punto ritiene pertanto utile acquisire chiarimenti dal Governo.
  Per quanto riguarda le esenzioni relative ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo – espressamente previste per gli Accordi con Kosovo, Moldova, Montenegro e Serbia – appare altresì utile, a suo avviso, acquisire conferma che da tale regime non discendano effetti apprezzabili di gettito.
  Con riferimento agli Accordi che prevedono l'istituzione di una Commissione mista (Accordi sui trasporti marittimi e sull'autotrasporto internazionale) considera infine utile acquisire conferma che a eventuali incontri straordinari, ulteriori rispetto all'incontro annuale già contemplato espressamente, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che agli oneri derivanti dall'attuazione degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l) ed m), complessivamente valutati in euro 33.230 per l'anno 2016, in euro 13.600 per l'anno 2017 e in euro 33.230 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, evidenzia peraltro una discrasia tra il tenore letterale della norma di copertura, che qualifica indiscriminatamente come «valutati» gli oneri derivanti dall'attuazione degli Accordi in parola, e quanto riportato nella relazione tecnica. Rileva che quest'ultima, infatti, opera una distinzione tra oneri «valutati», ossia quelli derivanti dalle spese di missione per l'invio all'estero di personale italiano, che si realizzano quando la riunione degli Organismi misti specificatamente previsti da ciascuno degli Accordi medesimi ha luogo, ad anni alterni, presso il Paese controparte, ed oneri «autorizzati», ossia quelli legati alle spese di interpretariato, che si realizzano invece quando la riunione dei citati organismi ha luogo, sempre ad anni alterni, in Italia. Pur tenendo conto della esiguità degli importi considerati, su tale punto specifico ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento ai citati oneri connessi alle spese di interpretariato, osserva altresì – in linea con quanto è dato evincere dalla relazione tecnica – che gli stessi, per quanto si verifichino ad anni alterni, presentano tuttavia carattere permanente e non appaiono limitati al solo anno 2017, come sembrerebbe invece potersi desumere dal tenore letterale del citato articolo 3, comma 1. Anche su tale punto considera opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Inoltre, alla luce del tempo ancora occorrente all'approvazione del provvedimento da parte di entrambi i rami del Parlamento, alla quale è subordinata l'entrata in vigore dei citati Accordi e il conseguente avvio delle procedure per la istituzione dei diversi Organismi misti dagli stessi previste, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di un eventuale aggiornamento del profilo temporale degli oneri indicati all'articolo 3, comma 1, e della relativa copertura finanziaria, prevedendone Pag. 45la decorrenza a fare data dall'anno 2017 anziché dall'anno 2016, come attualmente contemplato dal testo.
  Osserva quindi che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 a taluni specifici programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale proposito, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di taluni specifici programmi e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò posto, per quanto la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 3 non appaia incoerente rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è in prima lettura presso la Camera ritiene necessario valutare l'opportunità di adeguare la formulazione del testo all'entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo conseguentemente a sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala, infine, l'opportunità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in modo da specificare che dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) non «devono derivare» nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a rispondere alle richieste di chiarimento del relatore.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa e che oggetto di esame sono i contenuti dell'Accordo e del relativo disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario, nonché le informazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell'Accordo. In merito a tale stima, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che trovino attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo. Pag. 46
  Riguardo al profilo temporale degli oneri e all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, nel segnalare che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell'Accordo, valutati in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017, che reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi sostanzialmente idonea anche se riferita ai fondi speciali per il triennio 2015-2017, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei suddetti fondi speciali sia inteso come riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dal 2016. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, reputa che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi sostanzialmente idonea, anche se riferita ai fondi speciali per il triennio 2015-2017, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei suddetti fondi speciali sia inteso come riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dal 2016.
  Con riferimento alle osservazioni del relatore relative alla clausola di salvaguardia e alla relativa procedura, prevista Pag. 47dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento, segnala che, nonostante la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, abbia di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, la menzionata clausola di salvaguardia possa comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009. In particolare evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro sottolinea che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3299 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi sostanzialmente idonea anche se riferita ai fondi speciali per il triennio 2015-2017, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei suddetti fondi speciali sia inteso come riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dal 2016;
    la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;
    in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009;
    in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa;
    peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;
    tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno Pag. 48mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto al Roma il 29 aprile 2015.
C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa e che oggetto di esame sono i contenuti dell'Accordo e del relativo disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo.
  Rileva, inoltre, che l'onere complessivo dell'accordo è valutato in euro 2.178, ad anni alterni, a decorrere dal 2016. Riguardo ai profili applicativi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, relativa all'onere valutato, rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che all'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo, valutato in euro 2.178 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il primo incontro operativo tra le delegazioni dei due Paesi contraenti abbia luogo in Giordania nell'anno 2016.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro osserva che la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009. Pag. 49In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, reputa che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle richieste di chiarimento relative alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento, richiama quanto precedentemente evidenziato, in relazione alla medesima questione, nell'esame del precedente punto all'ordine del giorno.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3765 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;
    in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009;
    in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa;
    peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;
    tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 50

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
Atto n. 324.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema legislativo in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2015/412/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, che il provvedimento è adottato in attuazione della delega prevista dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 – legge di delegazione europea 2014 – ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le attività previste dallo schema di decreto legislativo, come rilevato dalla relazione tecnica, appaiono rientrare nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Non formula pertanto osservazioni sulla base di quanto indicato dalla relazione stessa circa la possibilità di attuare il provvedimento con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, nonché disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento. Al riguardo, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica «Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore» quella di «Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore».

  Il Viceministro Enrico MORANDO condivide quanto segnalato dal relatore in ordine all'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore».

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (atto n. 324);Pag. 51
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 2 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica «Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore» quella di «Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore».

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  Sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.50 alle 12.55.