CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

  La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno definite le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria richiesta dai gruppi sul provvedimento, in esito alla quale sarà possibile avviare la discussione sul merito del testo in esame.

  Andrea GIORGIS (PD) si riserva di svolgere un intervento sul merito del provvedimento alla luce delle audizioni informali che saranno svolte sull'argomento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2016.

  Maurizio BIANCONI (Misto-CR) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo, a sua prima firma, anche a nome del gruppo misto di cui fa parte.

  Andrea GIORGIS (PD), relatore, ritiene quantomeno anomalo che si preannunci una proposta di parere alternativo prima ancora di conoscere la proposta dei relatori, che – d'accordo con il presidente-relatore Mazziotti Di Celso – potrebbe essere formulata nella prossima settimana, così come concordato dai gruppi, d'intesa con il Governo.

  Emanuele FIANO (PD) chiede al deputato Bianconi chiarimenti circa l'iniziativa testé preannunciata.

  Maurizio BIANCONI (Misto-CR) precisa di aver solo preannunciato la presentazione di una proposta di parere alternativo sul provvedimento in esame in qualità di esponente del gruppo misto, facendo peraltro notare che tale gruppo presenta al suo interno componenti con diverse sensibilità politiche.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si dichiara disponibile a valutare Pag. 9con attenzione, d'intesa con il relatore Giorgis, qualsiasi contributo proveniente dai gruppi, in vista della elaborazione di una proposta di parere condivisa.

  La ministra Maria Anna MADIA fa presente che il provvedimento in esame interviene sul tema dell'affidamento della gestione del servizio idrico, in attuazione di una delega recata dalla legge n. 125 del 2014. Fa notare, tuttavia, che, successivamente all'entrata in vigore di quella legge delega, la Camera dei deputati lo scorso aprile ha approvato un provvedimento – l'atto Camera C. 2212, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (S. 2343) – che interviene sulla medesima materia della gestione pubblica delle acque. Dichiara pertanto la disponibilità del Governo a confrontarsi con la Commissione al fine di scegliere la sede più opportuna per affrontare tale delicato tema, valutando eventualmente anche di espungere dallo schema di decreto legislativo in esame la parte che lo riguarda.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.
(COM (2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione).
(COM (2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione).
(COM (2016) 272 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

  Laura RAVETTO (FI-PdL) si riserva di svolgere un intervento sul merito del provvedimento nel prosieguo del dibattito.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

Pag. 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 27 settembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Emendamenti C. 65-2284-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere parere contrario sugli identici emendamenti Librandi 2.4, Schullian 2.5, Segoni 2.13 e Occhiuto 2.52 nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, osserva che il progetto di legge in esame, risultante dall'approvazione in un testo unificato, da parte dell'Assemblea della Camera, il 2 marzo 2016, degli A.C. 3317 e 3345 e dalle modifiche apportate durante l'esame al Senato, conclusosi il 15 settembre 2016, consta di 10 articoli. Il testo unificato istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Reca, inoltre, disposizioni inerenti ai giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali. Infine, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.
  Ricorda che il Comitato si era espresso sul testo in prima lettura nella seduta del 17 febbraio 2016, esprimendo parere favorevole.
  Una prima serie di norme riguardano il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.
  L'articolo 1, di cui il Senato ha modificato il comma 4 e aggiunto il comma 5, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Pag. 11Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale che sostituisce, fra l'altro, il già richiamato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinandolo al sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale. In base ai commi 1-3, il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici, anche nel settore dell'informazione digitale. Nel Fondo confluiscono: le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, la cui dotazione, però, come si è già visto, termina nel 2016, anno per il quale, in base all'articolo 10, comma 3, le risorse destinate al sostegno dell'editoria restano nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, già fatte confluire, come già detto, nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 162, della legge n. 208 del 2015. In base al citato articolo 10, comma 3, in sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le suddette risorse sono mantenute, rispettivamente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate agli interventi già programmati a valere su di esse. Al Fondo affluiscono, altresì: quota parte delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (e a tal fine, l'articolo 10, comma 1, novella l'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge n. 208 del 2015); le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a carico: dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; delle società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgono raccolta pubblicitaria diretta; in tal caso, la percentuale è calcolata sulla parte di reddito complessivo corrispondente ai ricavi derivanti da tale attività; degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese la rete internet. Le suddette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità determinate, in base all'articolo 10, comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per finalità del Fondo. Il comma 4 dispone che il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Come si evince dall'ultimo periodo del comma 5, introdotto dal Senato, con tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede anche alla ripartizione delle risorse fra le diverse finalità. Tuttavia, in base al comma 6, non modificato dal Senato, la destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel corso dell'esame al Senato, nel comma 4 è stata soppressa la previsione che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si esprimessero le Commissioni parlamentari Pag. 12competenti. Inoltre, il Senato ha previsto che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate in quello successivo. Si stabilisce sin d'ora, peraltro, che le risorse derivanti dal canone RAI e dal contributo di solidarietà sono ripartite al 50 per cento fra Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dello sviluppo economico, mentre i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse tengono conto delle proporzioni esistenti fra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Inoltre, si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono fissati con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sul quale – a seguito delle modifiche apportate durante l'esame al Senato – si prevede che si esprimano le Commissioni parlamentari competenti per materia; il termine per l'espressione del parere è fissato in 60 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi «sulle osservazioni» del Presidente del Consiglio dei ministri entro 10 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato. Il comma 5, come già detto introdotto dal Senato, prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nel limite delle risorse a ciò destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa anche i criteri di ripartizione delle risorse fra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati. Il contributo sostituisce le riduzioni tariffarie previste – a determinate condizioni – per le imprese editrici, nonché per le imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale e per le imprese di radiodiffusione televisiva a carattere locale. I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del nuovo contributo sono definiti con un regolamento di delegificazione, emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 60 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche legislative, con esso incompatibili, alla cui ricognizione si procede con lo stesso regolamento. Infine, il medesimo regolamento stabilisce procedure amministrative semplificate al fine di ridurre i tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle riduzioni tariffarie previste dall'articolo 28, commi primo-terzo, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Al contempo, il comma 4 dell'articolo 10, sempre introdotto dal Senato, dispone che le risorse per le riduzioni tariffarie per le imprese editrici confluiscono nel Fondo nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. In base a tali modifiche, dunque, si passerà da un rimborso alle concessionarie dei servizi di telecomunicazione a un contributo corrisposto direttamente all'impresa editoriale.
  Ulteriori disposizioni riguardano la ridefinizione della disciplina dei contributi Pag. 13diretti alle imprese editrici e sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.
  In particolare l'articolo 2, commi 1-2, ad eccezione delle lettere l) ed m) del comma 2, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, in particolare, a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e del sostegno agli investimenti delle imprese editrici, nonché, in base alle modifiche introdotte dal Senato, dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, finalizzati anche all'innovazione dell'offerta informativa. Il Senato ha modificato i citati commi 1, 2, lettera a), capoverso e punti 2 e 3, lettera e), punti 1, 2 e il nuovo punto 4, e lettera n). In particolare, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, si prevede la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi diretti alle imprese editrici, stabilendo innanzitutto quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale – specifica, quest'ultima, introdotta dal Senato –, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale. Con riferimento alla veste giuridica, si prevede l'ammissione al finanziamento di: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; enti senza fini di lucro, ovvero – a seguito delle modifiche apportate dal Senato – imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; limitatamente a un periodo di cinque anni – invece dei tre previsti nel testo approvato dalla Camera – dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici, il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro. Inoltre, si prevede il mantenimento del finanziamento, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi, per: imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici (in tal caso, si definisce già il criterio della misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate); associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005. Con riferimento alle ultime due fattispecie, si tratta di enti senza fine di lucro ed imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Sono, invece, esclusi esplicitamente dal finanziamento: organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. Con riferimento agli ulteriori requisiti, i criteri direttivi attengono a: riduzione a 2 anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro stipulati tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative; edizione della testata in formato digitale dinamico e multimediale, eventualmente anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo; obbligo di dare evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti, a qualsiasi titolo; obbligo di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna. Per quanto concerne il calcolo dei contributi, occorre anzitutto evidenziare che il Senato ha soppresso il superamento della distinzione fra testata nazionale e testata locale. Nello specifico, i principi e criteri direttivi riguardano: previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, Pag. 14legato all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi e fino alla misura massima del 50 per cento; graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, che deve essere comunque non inferiore – in base alle modifiche introdotte dal Senato – al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento per le testate nazionali, prevedendo, in particolare, più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione e per copia venduta; previsione – introdotta durante l'esame al Senato – di riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione fa dunque riferimento, per la prima volta, ad un tetto retributivo per le imprese private. A tal proposito andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento alla qualifica di «collaboratore» di un'impresa. Ulteriori principi e criteri direttivi sono: valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti; previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale. Relativamente all'erogazione dei contributi, i criteri direttivi attengono alla previsione di regole quanto più possibile omogenee e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie, e alla semplificazione del connesso procedimento amministrativo, al fine di addivenire a tempi di liquidazione minori. Ulteriori criteri direttivi attengono all'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, nonché all'assegnazione di finanziamenti, mediante bandi annuali, per progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione. Nell'ambito della delega, si prevede, inoltre, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché – in base alle modifiche introdotte durante l'esame al Senato – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative. Quanto alla procedura di adozione, i commi 1 e 3 dispongono che i decreti legislativi sono emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico. In base al comma 7, primo periodo, all'attuazione della delega si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. In base al comma 8, gli schemi dei decreti legislativi, preliminarmente deliberati dal Consiglio dei ministri, devono essere corredati dalla relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria e sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere emanati. Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni e le eventuali modifiche, nonché con i necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri delle Commissioni parlamentari sono Pag. 15espressi, in tal caso, entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.
  L'articolo 3, commi 1-3, reca disposizioni precettive che si applicano a decorrere dai contributi per le imprese editrici relativi all'anno 2016. Il Senato ha modificato la sola lettera c) del comma 1. In particolare, relativamente al calcolo dei contributi: si dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa è pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo. Si elimina la attuale riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro. In virtù di tale soppressione, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti. Relativamente all'erogazione dei contributi, il comma 1, lettera c), stabilisce che le somme da corrispondere annualmente a ciascuna impresa sono erogate in due rate. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, la prima, versata entro il 30 maggio, è pari al 50 per cento del contributo calcolato per l'impresa (e non più al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente, come previsto nel testo approvato dalla Camera); la seconda è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento. Specifica, inoltre, che, all'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di riscossione delle imposte sui redditi. In materia di modalità e tempistica relative alle domande per l'ammissione ai contributi, il comma 3 dispone che le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, sono presentate esclusivamente per via telematica dal 1o al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità indicate nel sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, già corredate di parte della documentazione. Si tratta dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario; il numero dei giornalisti dipendenti associati; la mutualità prevalente; il divieto di distribuzione degli utili; l'anzianità di costituzione e di edizione della testata; la periodicità e il numero delle uscite; l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo; l'iscrizione nel registro delle imprese; gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali; la proprietà o la gestione della testata. Si prevede, inoltre, che, nel medesimo termine, le imprese devono far pervenire un campione di numeri della testata edita. Per l'ulteriore documentazione, rimane fissato il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Più nello specifico, si tratta di: bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali; prospetti dei costi e delle vendite. Tale documentazione integrativa deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali. Il comma 4 reca previsioni che si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge. In particolare: in materia di requisiti per l'accesso ai contributi, si dispone che sono abrogate le disposizioni volte a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti, recate dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 63 del 2012. La lettera b), non modificata dal Senato, introduce nell'ordinamento, con una novella dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2001, la definizione di testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. La lettera c), introdotta durante l'esame al Senato, aggiunge nell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2001 il comma 3-bis, contenente la definizione di «quotidiano on line». Quest'ultimo è inteso come testata giornalistica che: sia Pag. 16regolarmente registrata presso la cancelleria di un tribunale; abbia un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti come pubblicista o come professionista; pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; produca principalmente informazione; abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano; non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie. Si segnala l'opportunità di coordinare le nuove previsioni con quelle recate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012, che già reca la definizione di testata in formato digitale.
  Un'altra serie di disposizioni del testo concerne l'innovazione del sistema distributivo e altre disposizioni per la vendita dei giornali.
  In particolare le lettere l) ed m) del comma 2 dell'articolo 2, non modificate dal Senato, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a innovare il sistema distributivo, dettando principi e criteri direttivi.
  L'articolo 8, anch'esso non modificato dal Senato, limita, a decorrere dal 1o gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi alle «pubblicazioni regolari» e in occasione della loro prima immissione nel mercato.
  Con riguardo alla ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e della disciplina in materia di prepensionamenti dei giornalisti, l'articolo 2, commi 4-6, delega il Governo ad adottare sulla materia uno o più decreti legislativi. Il Senato ha modificato il comma 5, lettera b), punto 3. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti attengono al riordino delle competenze in materia di formazione e al riordino del procedimento disciplinare. In particolare, si prevede l'alternatività dei ricorsi avverso la decisione del Consiglio territoriale dell'Ordine dei giornalisti, escludendo l'attuale possibilità di cumulo delle impugnative, prima davanti all'organo di disciplina nazionale, poi davanti al giudice ordinario. È peraltro fatta salva la possibilità di presentare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quando si sia optato per la via «amministrativa», con il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine. Si prevede, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame al Senato, la riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 60, a fronte di un massimo di 36 previsti dal testo approvato dalla Camera, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, purché, per entrambi i profili – e non più, solo, i pubblicisti, come nel testo approvato dalla Camera –, gli stessi giornalisti abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Inoltre, al Senato è stato inserito l'obbligo di avere, in ciascuno dei due gruppi, almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. È previsto poi l'adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di revisione della disciplina del prepensionamento dei giornalisti attengono a: innalzamento, nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale vigente in materia di pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti dei giornalisti. Quanto alla procedura di adozione, i commi 4 e 6 dispongono che i decreti legislativi sono emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, sempre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Pag. 17politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e, per l'intervento sul Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Ministro della giustizia, sentito lo stesso Consiglio nazionale. L'articolo 2, comma 7, secondo periodo, dispone che dall'attuazione della delega recata dal comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Altre disposizioni riguardano l'esercizio della professione di giornalista e i Consigli territoriali dell'Ordine dei giornalisti.
  In particolare l'articolo 5 – non modificato dal Senato – dispone, novellando l'articolo 45 della legge n. 69 del 1963, che nessuno può assumere il titolo di giornalista, né esercitare la relativa professione, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme, altresì, le sanzioni già previste.
  L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, con la novella dell'articolo 1, quinto comma, della citata legge n. 69 del 1963, la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presumibilmente sostitutivi del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige.
  Ulteriori disposizioni concernono il differimento della durata della Commissione per l'equo compenso dei giornalisti free-lance.
  In particolare l'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede che la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, peraltro decaduta, a legislazione vigente, il 17 giugno 2016, dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia.
  Un'altra serie di norme del testo in esame riguarda il ricorso alle agenzie di stampa da parte di regioni, province, città metropolitane e comuni.
  In particolare l'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, estende a regioni, province, città metropolitane e comuni l'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione è concessa nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati. A tal fine, vengono novellati sia l'articolo 2, primo comma, della legge n. 237 del 1954, sia l'articolo 55, comma 24, della legge n. 449 del 1997, che ha interpretato autenticamente l'articolo 2 citato.
  Con riguardo alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e al limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione, l'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina tale procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e introduce il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione. In particolare, novellando, con l'inserimento dei commi da 1-bis a 1-septies, l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, si dispone, anzitutto, che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni e si ribadisce, – richiamando l'articolo 5, comma 5, della legge n. 220 del 2015 – che lo stesso è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio. Si segnala al proposito l'opportunità di valutare l'abrogazione del citato comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 220 del 2015, inserendone il contenuto direttamente nell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005. La concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa Pag. 18deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto è approvato lo schema di convenzione. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali gli stessi atti possono essere adottati. Essi sono sottoposti ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dal 31 ottobre 2016, data di scadenza della concessione in atto – dunque, sostanzialmente, fino al 31 gennaio 2017 – continuano a trovare applicazione la concessione «e la relativa convenzione già in atto». Si ricorda che l'ultima convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI è stata adottata, per un periodo di 20 anni, con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e che, pertanto, formalmente la convenzione è scaduta nel 2014. Andrebbe valutato, dunque, il riferimento alla «convenzione già in atto». Ulteriormente novellando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, il testo prevede che agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applica il «tetto» retributivo, pari a 240.000 euro, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. Ai fini del rispetto di tale limite, non si applicano le esclusioni previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva la materia «ordinamento della comunicazione» che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è inclusa fra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, che spetta allo Stato. Rileva, peraltro, la materia «tutela della concorrenza», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.25.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Emendamenti C. 65-2284-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

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  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti 3.100, 3.101, 9.100 e 9.101 della Commissione e i subemendamenti 0.3.100.1 Marcon, 0.3.100.2 Terzoni e 0.3.101.1 Terzoni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 16.30.

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