CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2016
696.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.50.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Emendamenti C. 2236-2618-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e gli emendamenti 9.100 e 63.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto. 328.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 15.55.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.
(COM(2016) 271 final).

Pag. 10

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione).
(COM(2016) 270 final).
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione).
(COM(2016) 272 final).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, osserva che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame di un nuovo pacchetto presentato dalla Commissione europea costituito da tre proposte di regolamento dirette a riformare il sistema europeo comune di asilo. Rileva come questo conferma la costante attenzione della Commissione alle iniziative adottate dalle istituzioni europee per far fronte alla emergenza migranti e ai problemi che ne conseguono per quanto concerne le attività di salvataggio, identificazione, prima accoglienza e valutazione delle domande di asilo.
  Entrando nel merito del pacchetto all'ordine del giorno, osserva preliminarmente che l'obiettivo prioritario è quello di correggere la disciplina vigente in materia di asilo proprio al fine di distribuire più equamente l'onere della gestione delle domande di asilo che, analogamente ai flussi migratori, di fatto investono in primo luogo i Paesi di frontiera. Merita ricordare che in base alla vigente disciplina, i criteri per l'individuazione della competenza del Paese tenuto a valutare le domande di asilo sono definiti sulla base di un ordine gerarchico che privilegia l'esistenza di legami familiari presso un Paese europeo; il possesso di un visto o di un permesso di residenza e, in ultimo, la regolarità o l'irregolarità dell'ingresso nel territorio dell'Unione europea. Sottolinea come, di fatto, poiché la stragrande maggioranza degli attraversamenti sono illegali, il criterio che finisce per prevalere è quello previsto dall'articolo 13 del regolamento di Dublino, vale a dire quello che attribuisce la competenza allo Stato di primo ingresso. Ciò è avvenuto negli scorsi anni per cui, come afferma la stessa Commissione europea, alcuni Paesi, tra cui in primis l'Italia, sono stati letteralmente «sopraffatti» dalle richieste di asilo.
  In sostanza, gli obiettivi principali del pacchetto all'ordine del giorno possono essere individuati nei seguenti: una redistribuzione più equa del carico delle domande di asilo tra tutti gli Stati membri, o comunque il sostegno agli Stati membri più esposti da parte di quelli meno coinvolti nei flussi; la riduzione dei fenomeni dell’asylum shopping e dei movimenti secondari; il rafforzamento delle garanzie per i richiedenti asilo, in particolare per i minori non accompagnati.
  Più in dettaglio, la proposta di regolamento COM (2016) 270 introduce l'obbligo, a carico del richiedente, di presentare la domanda nello Stato membro in cui sia entrato per la prima volta in modo irregolare ovvero, nello Stato in cui già si trovi a soggiornare legalmente. La proposta prevede, poi, che, prima ancora di individuare lo Stato competente a trattare la domanda, lo Stato membro in cui la domanda sia stata presentata è tenuto preliminarmente a valutarne l'ammissibilità considerando se il richiedente proviene da un Paese di asilo o da uno dei Paesi cosiddetti sicuri. I Paesi sicuri individuati dalla Commissione europea sarebbero: Albania, Bosnia Erzegovina, l'ex Repubblica Pag. 11jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia. La qualità di Paese sicuro comporterebbe che le eventuali domande presentate da soggetti provenienti da tali Paesi molto probabilmente dovrebbero essere respinte in base ad una presunzione relativa di rispetto dei diritti fondamentali da parte dei medesimi Paesi. Peraltro, la proposta sta registrando un iter assai faticoso per le forti riserve espresse da alcuni Stati membri su alcuni dei Paesi individuati come sicuri; ciò vale, in particolare, per la Turchia. Il vaglio di ammissibilità, nelle intenzioni della Commissione europea, dovrebbe velocizzare la procedura e scoraggiare richieste che non abbiano fondamento. Tuttavia, su questo punto nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, si afferma che la previsione dell'obbligo di esame preliminare comporta la conseguenza di trasformare lo stesso Stato in Stato competente. Ciò si traduce anche nell'obbligo di provvedere al rimpatrio del soggetto la cui domanda sia inammissibile. La relazione prosegue rilevando che tale nuova procedura preliminare rischia di aumentare considerevolmente il numero delle domande da esaminare e i casi in cui l'Italia diventerebbe Stato competente, considerato che il nostro Paese è un paese di primo ingresso. Quindi, l'introduzione di questo nuovo passaggio procedurale costituirebbe, a giudizio del Ministero dell'interno, un aggravio piuttosto che una semplificazione. Si ribadisce, poi, che lo Stato membro competente a valutare la domanda mantiene la sua competenza anche nel caso di ulteriori dichiarazioni o domande dello stesso soggetto ovvero nel caso in cui il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o se ne sia allontanato. La persistenza della competenza è valutata negativamente nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno propone, quindi, che i criteri di individuazione dello Stato competente siano radicalmente modificati facendo prevalere, piuttosto che il principio di primo ingresso, una chiave di distribuzione che rifletta le dimensioni, la ricchezza e la capacità di assorbimento degli Stati membri.
  Per quanto concerne i minori non accompagnati, si stabilisce che la competenza sia dello Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda, salvo che ciò non corrisponda all’«interesse superiore del minore». Al riguardo, nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno, viene sottolineato che tali disposizioni risulterebbero in contrasto con le pronunce della Corte di giustizia, in forza delle quali per il minore non accompagnato che ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro la competenza è posta a carico dello Stato in cui il minore si trova. La relazione auspica quindi che tale orientamento venga mantenuto modificando in tal senso la disposizione richiamata.
  Sono poi stabiliti nuovi obblighi a carico del richiedente che si traducono nella necessità di presentare e fornire tempestivamente tutti gli elementi e le informazioni utili ad individuare lo Stato competente a trattare la domanda. È altresì previsto che anche il colloquio personale debba mirare, tra le altre cose, a acquisire le informazioni necessarie per individuare lo Stato membro competente. I richiedenti asilo devono inoltre risultare a disposizione delle competenti autorità e rispettare l'eventuale decisione di trasferimento.
  Una ulteriore modifica attiene alla nozione di familiari, rilevante ai fini dei criteri, che viene ampliata includendo i fratelli e le sorelle del richiedente e i parenti che risultavano esistenti dopo la partenza dal Paese di origine ma comunque prima dell'arrivo nello Stato membro dell'Unione europea. Tale seconda categoria viene ammessa in ragione della frequenza con la quale durante i tragitti, prima di approdare nel territorio dell'Unione europea, i migranti formano nuovi nuclei familiari al di fuori del paese d'origine; ciò avviene in particolare nei campi profughi.
  Sono inoltre apportate una serie di modifiche agli articoli 14, 15 e 16 per razionalizzare il regime relativo alla competenza Pag. 12e stabiliti termini più brevi per le procedure di esame delle domande di asilo, ivi comprese le eventuali decisioni di trasferimento. Anche i termini per i ricorsi avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle stesse sono ridotti e stabiliti in sette giorni a decorrere dalla notifica, mentre è fissato a 15 giorni il termine entro il quale l'organo giurisdizionale è tenuto a decidere sul merito dei ricorsi o delle revisioni.
  Sono poi introdotte alcune disposizioni mirate a prevedere la registrazione delle domande e il loro monitoraggio in apposito sistema automatizzato. In particolare, gli Stati membri sono tenuti ad inserire le domande presentate ed altre informazioni ai fini della loro registrazione attraverso l'attribuzione di un numero unico di domanda e la creazione di un documento elettronico per ciascuna domanda. Il sistema automatizzato costituisce una novità volta a consentire la disponibilità di informazioni aggiornate e puntuali sul numero totale delle domande presentate nell'Unione e in ciascuno Stato membro, sulle persone reinsediate, sul numero di domande che ogni Stato è tenuto ad esaminare in ragione della sua competenza e sulla quota spettante ad ogni Stato secondo la chiave di riferimento.
  L'aspetto più significativo della riforma prospettata concerne, tuttavia, il nuovo sistema che si applicherebbe automaticamente quando un paese stia trattando un numero sproporzionato di richieste di asilo, in quanto vengono stabilite delle quote che fanno riferimento alle dimensioni e alla ricchezza del paese (inteso quale PIL totale). Se un paese sta accogliendo un numero sproporzionato di persone, ben superiore alla quota di riferimento (oltre il 150 per cento della quota di riferimento), tutti i nuovi richiedenti asilo nel paese in questione (indipendentemente dalla nazionalità), dopo una verifica dell'ammissibilità della domanda presentata, vengono ricollocati in tutta l'Unione europea finché il numero di domande non sarà ridisceso al di sotto di quel livello. Al riguardo, si segnala che nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno, si propone di abbassare la misura del 150 per cento in modo da consentire un più ampio ricorso alla ricollocazione a favore dei Paesi di primo ingresso. Tuttavia, uno Stato membro avrà la possibilità di non partecipare temporaneamente al ricollocamento. In tal caso, dovrà versare un contributo di solidarietà di 250 mila euro (per ciascun richiedente non trattato) allo Stato membro in cui è ricollocato il richiedente del quale sarebbe stato responsabile ai sensi del meccanismo di equità. Il meccanismo tiene conto anche degli sforzi compiuti da uno Stato membro per reinsediare persone bisognose di protezione internazionale direttamente da un paese terzo.
  Nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno si esprime una netta contrarietà alla previsione della possibilità di non partecipare al meccanismo correttivo per un'equa distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, previa corresponsione del contributo di 250 mila euro. Si chiede quindi di limitare tale facoltà a una percentuale, ad esempio il 30 per cento, dei richiedenti che dovrebbero essere assegnati.
  Quanto al nuovo quadro giuridico per l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo, di cui alla proposta di regolamento COM (2016) 271, merita segnalare che la proposta amplia il mandato attuale dell'Ufficio in modo da trasformarlo in una vera e propria agenzia dotata dei necessari strumenti per: intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo; promuovere il diritto e le norme operative dell'Unione per garantire un alto grado di uniformità nell'applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo; garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione nell'Unione; monitorare e valutare l'attuazione del CEAS; fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nei casi di pressioni sproporzionate. La proposta ribattezza l’European Asylum Support Office (EASO) «Agenzia dell'Unione europea per l'asilo». Nella proposta Pag. 13della Commissione europea l'Agenzia dovrà sviluppare la propria capacità di raccolta e di analisi di informazioni sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione, e nei paesi terzi nella misura in cui ciò possa avere un impatto sull'Unione. L'Agenzia dovrebbe inoltre lavorare in stretta cooperazione non solo con gli Stati membri ma anche con le altre agenzie dell'Unione competenti, il Servizio europeo per l'azione esterna e con organizzazioni internazionali come l'UNHCR. L'Agenzia dovrebbe anche curare il coordinamento delle iniziative nazionali di predisposizione di informazioni sui paesi d'origine creando reti per le informazioni su tali paesi. Queste reti dovranno servire allo scambio e all'aggiornamento delle relazioni nazionali, nonché come sistema per inviare e porre all'Agenzia specifiche questioni di fatto che possono emergere dalle domande di protezione internazionale. Un altro nuovo compito per l'Agenzia è assistere la Commissione nel rivedere regolarmente la situazione dei paesi terzi inclusi nell'elenco comune dell'Unione europea di paesi di origine sicuri. La proposta rafforza l'attuale potere di adottare documenti tecnici sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea di asilo, in particolare conferendo alla nuova agenzia la competenza ad elaborare norme operative sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione e in materia di asilo e di indicatori per monitorare l'osservanza di tali norme. Si dovrà valutare l'opportunità di demandare tale competenza all'Agenzia piuttosto che operare tramite atti delegati adottati dalla Commissione europea. Analogamente a quanto proposto dalla Commissione per l'agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, il ruolo e le funzioni dell'agenzia per l'asilo in materia di assistenza tecnica e operativa sono ampliati. Si prevede, in particolare, la possibilità di inviare squadre di sostegno per l'asilo da una riserva di esperti composta da un minimo di 500 esperti degli Stati membri e da esperti distaccati dall'agenzia, nonché la capacità di fornire assistenza tecnica e operativa nei casi in cui uno Stato membro sia sottoposto a una pressione sproporzionata che implichi un onere eccezionalmente pesante e urgente a carico dei suoi sistemi di asilo o di accoglienza.
  Quanto alla proposta di regolamento COM(2016) 272, osserva che si prospettano una serie di modifiche alla disciplina vigente per ampliare il campo di applicazione del regolamento. Il nuovo sistema dovrebbe consentire agli Stati membri di salvare più dati personali in Eurodac, quali nomi, date di nascita, nazionalità, particolari sull'identità o documenti di viaggio, e immagini dei volti delle persone. Secondo la Commissione l'aumento delle informazioni nel sistema permetterà alle autorità di immigrazione e asilo di identificare facilmente un cittadino irregolare di un paese terzo o un richiedente asilo senza dover richiedere le informazioni ad un altro Stato membro separatamente, come avviene ora. Nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, si afferma, sostanzialmente riprendendo la relazione illustrativa della proposta della Commissione europea, che «dalla sua istituzione, Eurodac ha conseguito in modo soddisfacente l'obiettivo di fornire prove dattiloscopiche che consentono di determinare lo Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo». La crescita esponenziale dei migranti «invisibili» ha indotto la Commissione europea e gli Stati membri più esposti ad avviare una valutazione sui correttivi da apportare per facilitare l'identificazione dei cittadini che attraversano le frontiere dell'Unione europea in maniera irregolare e che risultino sprovvisti di documenti di identità, facendo ricorso ai dati biometrici. Tale soluzione, nella valutazione del Ministero dell'interno, semplificherebbe le procedure per il rilascio di nuovi documenti e ridurrebbe la durata delle procedure di rimpatrio e di riammissione oltre a combattere il furto di identità. Il problema è particolarmente acuto per quanto concerne i minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie, il cui numero è cresciuto enormemente. Eurodac ha sempre registrato le Pag. 14impronte digitali dei minori a partire dai 14 anni. La relazione del Ministero dell'interno esprime apprezzamento sulle modifiche prospettate dalla Commissione europea concordando sulla necessità di raccogliere elementi biometrici dei minori a partire da un'età inferiore, per facilitarne l'identificazione, come peraltro già effettuato da alcuni Paesi membri ai fini del rilascio del visto o del passaporto. Si propone, quindi, che le impronte digitali siano rilevate a partire dall'età di 6 anni. La Commissione europea giustifica l'abbassamento dell'età non soltanto con riferimento a esigenze di un controllo più efficace dei movimenti, ma anche per la maggiore vulnerabilità dei minori, sempre più spesso vittime, anche all'interno dell'Unione europea, di traffico di esseri umani e di sfruttamento, se non addirittura di sparizioni. La misura proposta risponderebbe, dunque, anche ad un obiettivo di rafforzare la protezione di minori, più esposti a tali pratiche. Si prospetta, infine, la necessità di prevedere un termine più lungo di quello di 18 mesi attualmente previsto per la conservazione dei dati per le persone fermate alla frontiera esterna, mentre non è conservato nessun dato di quanti sono trovati in situazione di soggiorno irregolare in uno Stato membro. Ciò è dovuto al fatto che l'attuale regolamento Eurodac non mira a conservare le informazioni sui migranti irregolari più a lungo di quanto sia necessario per determinare il primo paese di ingresso, ai sensi del regolamento Dublino, qualora una domanda d'asilo sia stata presentata in un secondo Stato membro. Tenuto conto dell'estensione dell'ambito di applicazione di Eurodac per finalità più vaste in materia di migrazione, si afferma la necessità di conservare più a lungo tali dati, in modo da poter monitorare adeguatamente i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, in particolare nei casi in cui un migrante irregolare cerchi in ogni modo di passare inosservato; a tale fine, si prospetta il periodo di cinque anni. Inoltre, si prospetta la necessità degli Stati membri di rilevare un altro dato biometrico: l'immagine del volto, in modo da consentire il riconoscimento facciale, quando i polpastrelli risultino danneggiati o non venga rispettato, anche per le resistenze del soggetto interessato, il processo di rilevamento delle impronte.
  In conclusione, sottolinea come si è in presenza di un complesso di disposizioni che in larga parte sembrano corrispondere all'intenzione dichiarata di rendere più efficienti e più rapide le procedure di valutazione delle domande di asilo e, soprattutto, di riequilibrare tra i diversi Paesi membri il relativo carico. Le proposte presentano tuttavia alcuni elementi di criticità già segnalate dal documento trasmesso dal Ministero dell'interno. Auspica, quindi, che un approfondito esame in Commissione possa consentire di pervenire ad una valutazione ponderata dei contenuti delle proposte di regolamento in modo da contribuire alla predisposizione di una normativa che possa soddisfare gli obiettivi che la Commissione europea si propone.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.10.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Emendamenti C. 2236-2618-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pag. 15

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che le proposte emendative 1.0100 e relativo subemendamento, 59.0100, 63.100 (nuova formulazione) e 86.0100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esse il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.
C. 2962 Verini.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge in esame consta di un articolo unico ed è volta a modificare le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, come risultante dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. Vengono inoltre riviste le circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei due circondari e viene dettata una disciplina transitoria. Si prevede inoltre che in sede di attuazione della legge dovranno essere conseguentemente modificate le piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Passando al contenuto specifico dell'articolo unico della proposta di legge, rileva che il comma 1 interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, al fine di modificare, come detto, la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia. Dal circondario di tribunale di Terni vengono eliminati i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Il comma 2 interviene sulla tabella allegata alla legge istitutiva del giudice di pace, la legge n. 374 del 1991, come da ultimo sostituita dall'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014. La proposta di legge sposta il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia, modifica consequenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia; cambia la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro; sposta i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto. Il comma 3 prevede che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non producano effetti rispetto ai procedimenti civili pendenti ed ai procedimenti penali nei quali sia stata esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della legge. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno dunque, all'entrata in vigore della legge, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale. I commi da 4 a 6 dettano disposizioni di attuazione delle modifiche alla geografia giudiziaria. In particolare il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni; il comma 5 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio superiore della magistratura, in base all'articolo 3 della legge n. 374 del 1991, le modifiche alle piante organiche degli uffici Pag. 16del giudice di pace interessati dalla riforma; il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace. Le disposizioni dei medesimi commi 4, 5 e 6 specificano che ogni modifica dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza oneri per il bilancio dello Stato.
  Sotto il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge è riconducibile alla materia «giurisdizione», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce all'esclusiva competenza dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che l'Accordo tra Italia e Azerbaijan del 6 novembre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa è finalizzato a delineare la cornice giuridica entro la quale sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la reciproca comprensione in materia di sicurezza. Riguardo al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, che richiama l'adesione di entrambi i Paesi alla Carta delle Nazioni Unite e di 9 articoli.
  L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, che consistono nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due Paesi. L'articolo 2 stabilisce che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che ne indicheranno le linee guida ed i dettagli delle singole attività da svolgere; dispone che il piano di cooperazione annuale venga sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti; prevede che le attività di cooperazione siano organizzate e condotte dai rispettivi Ministeri della difesa; contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Baku e a Roma, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi dell'Accordo esame, nonché eventuali programmi di cooperazione. Le aree della cooperazione sono le seguenti: politica di sicurezza e difesa; cooperazione politico-militare; ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di peace-keeping; strutture ed equipaggiamenti di unità militari, gestione del personale; organizzazione ed impiego delle Forze Armate; ammodernamento delle Forze Armate; questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari; formazione ed addestramento militare; sanità, storia e sport militare ed altri settori militari di interesse comune. Le modalità della cooperazione bilaterale consistono nelle seguenti attività: scambi di visite di delegazioni di enti civili e militari; scambi di esperienze tra esperti; incontri tra le Istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Pag. 17Parti; partecipazione ad esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni di peace keeping e umanitarie; scambi nell'ambito di eventi culturali e sportivi; supporto alle iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa ed associate a questioni ad essa attinenti; altre forme reciprocamente concordate. L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo e stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del medesimo, con riferimento alle spese di diaria, assicurazione per malattie e infortuni, agli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie norme nonché alle spese mediche ed a quelle per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto. Puntuali disposizioni sono previste per le cure d'urgenza e viene altresì stabilito espressamente che tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L'articolo 4 riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. L'articolo 5 concerne il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo esse rimborseranno, previa intesa, l'eventuale perdita o danno. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. In particolare, viene pattuita dalle Parti la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti tale settore; sono individuate le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la difesa, che sono le seguenti: ricerca scientifica, test e progettazione; scambi di esperienze in campo tecnico; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalla Parti; approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi comuni e produzione, ordinati da una delle Parti, conformemente alla rispettive legislazioni nazionali in materia di import/export di prodotti ad uso militare; supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi per l'avvio della cooperazione nel campo della produzione di materiali per la difesa. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni. Si prevede che le Parti porranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame. Ai sensi dell'articolo 7 eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, saranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici. L'articolo 8 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione ed indica le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo. Infine, l'articolo 9 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche scritte con cui le Parti si daranno notizia dell'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti; dispone che l'Accordo Pag. 18ha durata indeterminata e rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti non lo denunci; per tale denuncia è prevista la forma scritta da inoltrare all'altra Parte attraverso i canali diplomatici e con effetto a 90 giorni dal ricevimento della notifica e senza pregiudizio, se non diversamente concordato, per i programmi e le attività in corso.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, al comma 1, valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dal 2015. In base al comma 2, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli citati, derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4). L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
C. 3765 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il disegno di legge in esame, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-giordano di cooperazione nel settore della difesa fatto a Roma il 29 aprile 2015, è stato approvato dal Senato il 20 aprile 2016. Nella relazione introduttiva al disegno di legge S. 2099 si afferma che l'Accordo in questione è stato stipulato dopo la decadenza della precedente intesa bilaterale sulla materia, ovvero l'Accordo autorizzato alla ratifica dal Parlamento italiano con la legge 10 gennaio 2004, n. 19, cessato il 20 giugno 2014. Anche il nuovo Accordo riveste notevole rilevanza, attesa la localizzazione della Giordania nella cruciale area mediorientale, rispetto alla quale si spera di contribuire in direzione di una maggiore stabilità, ma anche per i possibili effetti su alcuni settori produttivi dei due Paesi, segnatamente quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica.
  Ciò premesso, rileva che l'Accordo italo-giordano si compone di un breve preambolo e di 12 articoli. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare, su base di reciprocità e nel rispetto degli impegni internazionali – nonché per l'Italia degli obblighi verso l'Unione europea –, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, mentre in base all'articolo 2, comma 1, le eventuali consultazioni tra i Pag. 19rappresentanti delle due Parti – e più specificamente dei rispettivi Ministeri della Difesa – si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, per definire le misure attuative dell'accordo in esame, come anche elaborare eventuali accordi integrativi dell'intesa in oggetto ovvero programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate. L'articolo 2, comma 2, contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: nell'elenco si individuano, in particolare: le politiche industriali e di approvvigionamento nel settore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport, la medicina e la storia militari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 2, comma 3: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione – inclusi corsi e conferenze. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari, come anche lo scambio di attività culturali e sportive. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa. Gli articoli 3 e 5 riguardano rispettivamente gli aspetti finanziari e risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabiliscono quindi le modalità per la ripartizione dei costi di vitto, alloggio e sanitari in caso di singoli militari o gruppi impegnati sul territorio dell'altra Parte contraente, come anche le debite eccezioni. Se l'attività di cooperazione militare sfocia in danneggiamenti, il relativo risarcimento sarà a carico dello/degli Stato/i di appartenenza del personale che ha provocato i danni medesimi. L'articolo 4 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante. Molto rilevante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali quelli elencati al comma 1, che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Giordania è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettro-ottici. Il comma 2 specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-giordana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo, supporto finalizzato alla produzione di materiali militari. Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4 e 11, comma 5, della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da «apposite intese governative». Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, Pag. 20n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990. Mentre la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame è oggetto dell'articolo 7, il successivo articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali e internazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo generale di sicurezza da stipulare successivamente. Infine, l'articolo 9 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali o tramite i canali diplomatici ufficiali. D'altra parte, l'articolo 12 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per periodi annuali, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con novanta giorni di preavviso. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti – non pregiudica il completamento delle attività in essere. L'Accordo, ai sensi dell'articolo 11, sarà altresì emendabile in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali tra le due Parti. È prevista la possibilità di stipulare d'intesa tra le Parti protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione nella materia della difesa, sempre tuttavia all'interno dell'ambito dell'Accordo in esame. Il personale della difesa dei due Stati contraenti, impegnato nello sviluppo e nell'esecuzione dei programmi e dei protocolli aggiuntivi, agirà in stretto coordinamento con le rispettive amministrazioni degli affari esteri e con le autorità nazionali competenti per la sicurezza, soprattutto con riguardo alla protezione delle informazioni classificate.
  Passando ad esaminare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del nuovo Accordo di cooperazione tra Italia e Giordania nel settore della difesa, già approvato dal Senato il 20 aprile 2016, osserva che esso si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2016, la spesa di 2.178 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 – un apposito emendamento del Senato ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il Ministro della Difesa è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, in base all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti reali o possibili, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili, di parte corrente, destinate alle spese di missione, in ogni caso nell'ambito della Missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della Difesa. Il comma 3 del medesimo articolo 3 vincola il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire senza ritardo alle Camere con Pag. 21apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure. La relazione tecnica che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica imputa gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo esclusivamente all'articolo 2, comma 1, e precisamente per le consultazioni annuali da svolgere alternativamente ad Amman e a Roma per le misure di attuazione dell'Accordo stesso. A tale fine si prevede l'invio di due rappresentanti nazionali, presuntivamente ogni due anni, nella capitale della Giordania, per una permanenza di tre giorni: la somma delle relative spese di missione e di viaggio ammonta a 2.178,10 euro. La restante parte della relazione tecnica è dedicata ad illustrare la mancanza di oneri per l'applicazione degli altri articoli dell'Accordo.
  Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo: osservato che l'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo è del tutto corrispondente alla prassi sinora invalsa per gli accordi di collaborazione nel settore della difesa, va detto che l'ATN correla la necessità dell'intervento legislativo alle limitazioni giudiziarie che la giurisdizione, in alcuni casi, del Paese inviante sul proprio personale comporta nei riguardi dell'ordinamento nazionale; come anche al carattere squisitamente politico dell'Accordo nell'ambito delle relazioni italo-giordane. L'ATN rileva infine come l'Accordo non presenti alcuna incompatibilità con gli obblighi internazionali del nostro Paese, e, con riferimento alle normative dell'Unione europea, ne salvaguardi addirittura espressamente il rispetto.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.15.

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