CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2016
695.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 129

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
Atto n. 325.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame intende – in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) – adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia prudenziale degli enti creditizi (cosiddetto regolamento SSM).
  Come è noto, i regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili e non devono essere recepiti nell'ordinamento interno; lo schema di decreto in esame reca in effetti una delega che si limita ad adeguare – anche sotto il profilo formale – le norme nazionali al regolamento in questione.
  Come si vedrà in seguito, le Autorità di vigilanza hanno in realtà già applicato le disposizioni del regolamento 1024/2013, anche tramite provvedimenti di rango secondario.
  Per quanto concerne il contenuto dello schema, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici. Qui intende limitarsi, in estrema sintesi, a ricordare che l'articolo 1 apporta numerose modifiche al Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) allo scopo di adeguare la normativa Pag. 130primaria al nuovo riparto di competenze tra la BCE e le Autorità nazionali di vigilanza. Il nuovo quadro normativo UE si riflette su aspetti essenziali della disciplina dell'attività bancaria, tra cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia, l'esercizio della vigilanza, gli assetti proprietari e l'erogazione di sanzioni.
  L'articolo 2 modifica le disposizioni di vigilanza esterne al Testo Unico Bancario, con particolare riferimento alle competenze degli enti territoriali.
  L'articolo 3 reca disposizioni di chiusura, mentre l'articolo 4, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Quanto al regolamento oggetto di recepimento, ricorda che ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l'euro (o che comunque decidono di aderire al sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) o, in inglese, Single Supervisory Mechanism – SSM.
  Esso è il primo pilastro della c.d. Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti.
  In sintesi, il regolamento SSM attribuisce alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo, ivi inclusi i poteri (informativi, ispettivi, macroprudenziali, di intervento e sanzionatori) in materia di:
   rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
   autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche;
   vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali (es., fondi propri, cartolarizzazioni, liquidità, leva finanziaria, segnalazioni e informativa al pubblico);
   vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario (es., requisiti degli esponenti aziendali, processi di gestione del rischio, controlli interni, politiche e prassi di remunerazione, valutazione dell'adeguatezza del capitale);
   vigilanza su base consolidata o supplementare;
   risanamento e intervento precoce.

  In base al regolamento SSM, la BCE esercita i poteri ad essa attribuiti secondo modalità differenti a seconda della rilevanza della banca vigilata.
  Nei confronti degli intermediari più rilevanti in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere (i cd. soggetti significativi) i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE.
  Nei confronti degli altri intermediari (i cosiddetti soggetti meno significativi), invece, i poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti.
  In particolare, a partire dalla seconda metà del 2014, la BCE ha assunto i poteri di vigilanza sulle banche che hanno attivi per almeno 30 miliardi di euro o un patrimonio almeno pari al 20 per cento del PIL del Paese (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona). Dalle informazioni pubblicate sul sito web del MVU, la BCE esercita la vigilanza diretta su 129 banche significative dei Paesi partecipanti, che detengono quasi l'82 per cento degli attivi bancari nell'area dell'euro.
  Sono sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate (articolo 4, par. 1, lettere a) e c), del regolamento SSM).
  Le norme UE assicurano che le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza prudenziale siano rigorosamente separate, prevedendo a tal fine (articolo 26 del regolamento SSM) l'istituzione di un consiglio di vigilanza (supervisory board), incaricato dell'istruttoria delle decisioni in Pag. 131materia di sorveglianza e nel quale i Paesi dell'area euro e quelli non-euro avranno pieni ed eguali diritti di voto.
  Il regolamento SSM contempla anche un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali prevedendo, da un lato, l'obbligo per la BCE di inviare le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE; dall'altro, la possibilità per i Parlamenti nazionali di indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito all'assolvimento dei compiti di vigilanza, nonché invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente. Inoltre è prevista una rigorosa separazione dei compiti di politica monetaria da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse.
  Le competenze in materia sanzionatoria sono, invece, ripartite in base ad un criterio ad hoc. L'articolo 18 del regolamento SSM attribuisce alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. Resta fermo il potere delle autorità nazionali di continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dal diritto nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione.
  Il regolamento SSM stabilisce poi meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza.
  Il regolamento SSM lascia impregiudicata la competenza esclusiva delle autorità nazionali ad esercitare i poteri di vigilanza non attribuiti alla BCE (ad esempio quelli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti o di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo).
  Sul piano del recepimento nazionale si rammenta che il provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 (Delibera 568/2014) ha disciplinato gli effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d'Italia derivanti dall'entrata in funzione del già citato Single Supervisory Mechanism.
  A partire dal 4 novembre 2014, in base al Regolamento UE n. 1024/2013, la BCE, con l'assistenza della Banca d'Italia, è dunque responsabile per la vigilanza prudenziale sulle banche significative, come individuate nella lista pubblicata dalla BCE in data 4 settembre 2014. Inoltre, vi sono nel regolamento previsioni specifiche che riguardano tutte le banche, in relazione ad alcune specifiche tipologie di procedimenti di vigilanza (cosiddetti «procedimenti comuni»).
  Ritiene, in conclusione, che il Regolamento oggetto di recepimento – approvato nel 2013 e che ha già trovato applicazione – possa essere esaminato rapidamente, anche tenuto conto del termine per l'espressione del parere fissato per il prossimo 21 settembre 2016.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Atto n. 326.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, evidenzia che il provvedimento in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere al Governo – è volto ad adeguare il quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti informativi di Pag. 132accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurancebased investment products – PRIIPs).
  La delega ad adottare un decreto legislativo al riguardo è recata dall'articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2015).
  Il regolamento oggetto di recepimento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto KID – key information document) che deve essere redatto dagli ideatori PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.
  Il regolamento, perseguendo gli obiettivi strumentali del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri UE – che, di fatto, determinano asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione – è volto a migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari. Nei considerata del regolamento è possibile leggere che agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIPs, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che questi non le utilizzino. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.
  Quanto ai principi e criteri direttivi della delega (che scadrà il prossimo 15 novembre), l'articolo 13 della Legge di delegazione europea 2015 prevede che:
   il Governo, nell'esercizio della delega per i settori interessati dalla normativa da attuare, modifichi e integri la normativa vigente, anche di derivazione UE, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio (lettera a));
   si designino, in relazione alle rispettive competenze, la CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quali Autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il predetto regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti (lettera b));
   alle Autorità designate ai sensi della predetta lettera b) siano attributi poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati (lettera c));
   il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati nel territorio italiano (lettera d));
   nell'ordinamento nazionale siano introdotte le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento in esame per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento stesso.

  Quanto allo Schema di decreto, si limita in questa sede a richiamarne sinteticamente i contenuti, rinviando per una più dettagliata analisi alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1 è composto da 5 commi.
  Il comma 1, aggiungendo sei lettere dopo la lettera w-bis) all'articolo 1, comma Pag. 1331, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998), integra l'apparato definitorio recato dalla disposizione in questione, richiamando le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1286/2014.
  Il comma 2 introduce, dopo l'articolo 4-quinquies del TUF, l'articolo 4-sexies, che individua, specificandone le rispettive competenze, nella Consob, nell'IVASS e nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono i PRIIPs. Si stabilisce inoltre che la Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo.
  Il medesimo comma 2 dell'articolo 1 dello schema introduce inoltre, dopo l'articolo 4-quinquies del TUF, l'articolo 4-septies, recante poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014.
  In tali casi, la Consob o l'IVASS, sentita la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, possono sospendere la commercializzazione di un PRIIP, vietare l'offerta o vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti definiti dal regolamento, imponendo la pubblicazione di una nuova versione del documento. Consob e IVASS possono inoltre imporre agli ideatori, consulenti o venditori di PRIIPs, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento.
  Il comma 2 dell'articolo 1 aggiunge poi gli articoli 4-octies e 4-novies al fine di disciplinare le procedure di segnalazione previste dal Regolamento e i meccanismi per la segnalazione alle Autorità competenti delle violazioni attuali o potenziali del Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento stesso. Si prevedono, tra l'altro, procedure ad hoc per il ricevimento e la verifica delle segnalazioni; la protezione adeguata dei cosiddetti whistleblowers (dipendenti che riferiscono delle violazioni) almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; la protezione dell'identità sia del whistleblower sia del sospettato.
  Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema in esame aggiunge un comma 3-bis dopo il comma 3 dell'articolo 100 del TUF che disciplina i casi di inapplicabilità del capo I «Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita», all'interno della parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al risparmio pubblico). Il nuovo comma 3-bis stabilisce che, nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio, sono fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.
  Il comma 4 introduce, nel testo unico sull'intermediazione finanziaria, l'articolo 193-quinquies dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della disciplina di cui al Regolamento UE.
  Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema aggiunge il comma 1-bis all'articolo 194-septies del testo unico sull'intermediazione finanziaria. Tale articolo prevede che per talune violazioni – quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata – la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 3 prevede che le disposizioni recate dal presente schema di decreto legislativo si applichino a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, attualmente fissata al 31 dicembre 2016.

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  Paolo TANCREDI (AP) rileva come il regolamento oggetto di recepimento – sulla base di una delega contenuta nella legge di delegazione europea 2015 – determinerà i suoi effetti a partire dal 31 dicembre 2016 ed affronta un tema di particolare delicatezza ed attualità, quale è l'informazione agli investitori al dettaglio sulle caratteristiche e i rischi chiave dei prodotti d'investimento e assicurativi. Si tratta di aspetti che un tempo sarebbero stati trascurati, ma che rivestono oggi molta importanza.
  Come il precedente schema di decreto all'ordine del giorno, anche in questo caso il provvedimento non è volto a rendere cogente il regolamento; ciò che qui rileva sono invece, dal punto di vista della normativa interna, i compiti assegnati alle diverse autorità nazionali. Si tratta di aspetti di particolare delicatezza, che meritano un attenta valutazione.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.