CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2016
695.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 96

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 13.30

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.
Atto n. 329.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, ricorda che la delega è stata conferita al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono. Con il decreto legislativo n. 213 del 2009 era stata attuata la delega per il Pag. 97riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR prevista dall'articolo 1 della legge n. 165 del 2007. I principi e i criteri direttivi fissati dalla delega del 2015 sono: a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca; b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR; c) definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi; d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»; e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali. I principi generali del decreto sono rivolti a tutti i 20 Enti che fanno capo al Governo, 14 dei quali sono vigilati dal MIUR e 6 da altri Ministeri (MISE, MIPAAF, Salute, Lavoro, Funzione Pubblica, Ambiente). Le misure contenute nel decreto sono rivolte altresì all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca ad esso trasferite ai sensi del decreto legge n. 78 del 2010 che all'articolo 7, commi 1, 4 e 5 ha soppresso l'IPSEMA e l'ISPESL e ha trasferito le relative funzioni all'INAIL. Lo schema di decreto attribuisce totale autonomia statutaria, regolamentare, programmatoria e contabile agli EPR, lasciando gli Enti sotto la vigilanza dei rispettivi Ministeri.
  Entrando nel merito del provvedimento, costituito da 19 articoli suddivisi in 5 titoli, sottolinea la nuova «architettura» degli Enti di ricerca fondata sull'elemento cardine della loro autonomia. Quest'ultima viene infatti richiamata più volte nel testo: l'articolo 3 riconosce agli Enti di ricerca autonomia statutaria e regolamentare; l'articolo 6, al comma 1, prevede che gli EPR, nell'ambito della loro autonomia, adottino un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente e che coerentemente con esso determinino la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. L'articolo 8, infine, stabilisce che gli Enti, sempre nell'ambito della rispettiva autonomia, definiscano la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani triennali di attività. L'autonomia riconosciuta agli Enti in ogni caso non esclude la funzione di vigilanza e di coordinamento posta in capo al Ministero di riferimento, chiamato dall'articolo 5 a svolgere specifiche funzioni di indirizzo strategico attraverso la definizione degli obiettivi dei quali gli Enti devono tener conto nella propria programmazione. Infatti gli statuti e i regolamenti autonomamente adottati – che devono, tra l'altro, incentivare la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione – sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante che, inoltre, è chiamato anche ad approvare il Piano Triennale di Attività.
  L'articolo 7 istituisce un nuovo organismo, la Consulta dei presidenti degli Enti, composta dal Presidenti degli Enti o loro delegati e presieduta dal Presidente di uno degli Enti eletto a maggioranza assoluta. Il Governo si avvale della Consulta per promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca. La consulta può, altresì, formulare proposte Pag. 98per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca.
  Nell'ottica della semplificazione, il provvedimento interviene soprattutto in materia di snellimento delle procedure e di adempimenti concernenti sia le assunzioni di personale (articoli 8 e 11), sia la sua mobilità sulle sedi di lavoro, di congedi, di portabilità dei progetti di ricerca (articolo 10) e di spese di missione all'estero (articolo 12).
  Con riferimento alle assunzioni di personale, l'articolo 8 stabilisce che gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 6. L'autonomia nella definizione dei fabbisogni e nelle conseguenti facoltà assunzionali, trova in parte un limite nelle disposizioni dello stesso articolo 8, laddove è previsto che l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno. Gli enti non possono superare il limite dell'80 per cento di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7. Ai sensi di tale comma, gli enti per i quali, al 1o gennaio 2016, il finanziamento delle spese di personale a tempo indeterminato trova copertura a carico di un capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il predetto personale, possono, nel rispetto della normativa vigente, procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti, nell'ambito dello stanziamento del predetto capitolo. Rileva che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere giustificate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'organo di vertice che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo e durata dei contratti. Sempre in materia di semplificazione delle procedure assunzionali, l'articolo 11, comma 1, elimina la previsione, per gli enti di ricerca, dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 3 fa però divieto agli enti, nell'ambito delle risorse disponibili, di assumere personale tecnico-amministrativo per un contingente superiore al 30 per cento dell'indicatore di cui all'articolo 8, comma 2. Il comma 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, fissa, a decorrere dal 2017, nella misura del cento per cento la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi da parte degli enti.
  Considera apprezzabile il contenuto dell'articolo 14, laddove si prevede che per la valorizzazione del merito, gli enti possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nel limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.
  Con riferimento all'articolo 15 (Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale), reputa necessaria una riflessione più approfondita. Il comma 1 consente agli enti, previo nulla-osta del Mi- nistro vigilante, di assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal Pag. 99consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni (si tratta delle commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del Fondo per le cattedre universitarie nel merito Giulio Natta»). Sebbene ricalcata sull'analoga previsione per le università, prevista nella legge di stabilità 2016, l'attento esame della Commissione dovrà riguardare l'evidente deroga al principio del concorso pubblico, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, cui la Corte costituzionale ha più volte ricondotto l'essenziale principio della selezione per merito (si veda in proposito la sentenza n. 104 del 2007).
  Una considerazione a parte meritai invece la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 5, in relazione all'istituzione nello stato di previsione del MIUR di un apposito fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, destinato al finanziamento premiale dei Piani di attività o di specifici programmi e progetti proposti dagli Enti vigilati dal MIUR. La relativa copertura viene infatti disposta attraverso una riduzione del fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998. La Commissione Cultura in proposito ha più volte affermato che la quota premiale dovrebbe essere aggiuntiva e non ritagliata nell'ammontare definito del FOE. A questo riguardo rimanda anche ai chiarimenti del Governo espressi lo scorso 3 agosto sull'atto del Governo n. 319, proprio in tema di quota premiale (vedi allegato). Appare problematica la soppressione della previsione del previo parere delle Commissioni parlamentari sull'adozione del decreto di riparto.
  L'articolo 16 attribuisce all'ANVUR il compito di redigere apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, degli enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 7. Ciascun Ministero vigilante recepisce il contenuto delle linee-guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, cui devono essere adeguati gli statuti ed i regolamenti dei singoli enti. L'ANVUR stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le predette linee-guida ed elabora i parametri e gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi. Le disposizioni recate dall'articolo 16 non si applicano agli enti di ricerca vigilati dal MIUR, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.
  Si dichiara favorevole sullo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, auspicando che vengano svolte in congiunta con la Commissione Cultura del Senato.

  Gianluca VACCA (M5S), concorda che il provvedimento contiene diversi profili critici. Ritiene assolutamente necessario procedere ad un ciclo di audizioni, anche in considerazione delle diverse sollecitazioni pervenute. Dichiara, infine, di voler chiedere, altresì, il parere del Comitato per la legislazione.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) appoggia la richiesta di audizioni e del parere del Comitato per la legislazione reputando essenziale svolgere un lavoro approfondito nel merito di un provvedimento dagli obiettivi tanto ambiziosi.

  Tamara BLAZINA (PD) concorda con la richiesta di audizioni e sull'ipotesi che Pag. 100vengano svolte congiuntamente con la Commissione Cultura del Senato.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, è in contatto con l'omologa Commissione del Senato per verificare la possibilità di svolgere congiuntamente le audizioni. Avverte che, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, un quinto dei deputati della Commissione ha chiesto che sull'atto del Governo 329 sia reso il parere del Comitato della legislazione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016.
Atto n. 333.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, sottolinea, preliminarmente, l'incremento dello stanziamento rispetto al 2015, come richiesto dalla 7a Commissione del Senato nel parere espresso lo scorso anno, e la predisposizione di una nuova circolare relativa alla presentazione delle domande e alla valutazione delle stesse (Circolare n. 101 del 10 febbraio 2016), come richiesto dalla VII Commissione della Camera lo scorso anno. Per l'istituzione di Comitati nazionali – ai quali soli si riferisce il parere parlamentare –, la nuova circolare prevede che la domanda sia presentata, unitamente ad una relazione tecnica, entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello della data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni, e che gli eventi si concludano entro 3 anni dall'istituzione del comitato nazionale, salvo proroghe – per un massimo di 2 anni – nei casi di eccezionale interesse e di complessità organizzativa. Sono ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale. È previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno, i comitati ammessi a contributo inviino al Ministero la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate. Il procedimento di valutazione delle domande pervenute si intende concluso il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
  Ricorda che per il 2014 e il 2015 sono stati istituiti 4 Comitati nazionali, che per gli anni 2012 e 2013 non era pervenuto alle Camere alcuno schema, che lo schema presentato per il 2011 era stato poi ritirato dal Governo e che nel 2010 era stato istituito un solo Comitato nazionale. Al contempo, peraltro, alcuni Comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto (si tratta dei Comitati relativi al secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi nel 2013, al centenario della nascita di Alberto Burri, nel 2015 e al Centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico nel 2014). Sottolinea che le risorse da ripartire per il 2016 sono pari a euro 1.016.764, un importo decisamente maggiore di quello del 2014 (euro 223.491) e del 2015 (euro 301.371).
  Fa presente che alla Consulta sono state sottoposte, per quanto riguarda i Comitati nazionali, 19 domande di nuova istituzione e 4 richieste di rifinanziamento, mentre, per quanto riguarda le Edizioni nazionali, le domande di nuova istituzione sono state 8 e quelle di rifinanziamento sono state 38 (e non 36 o 40, come indicato in alcuni degli atti trasmessi). La Consulta ha accolto la proposta di istituzione di 7 nuovi Comitati nazionali, ai quali ha previsto l'attribuzione di finanziamenti variabili da euro 30.000 a euro 100.000, per complessivi euro 436.764. Si tratta dei Comitati per le celebrazioni relative a: centenario della morte di Leopoldo Franchetti (euro 30.000), bicentenario della nascita di Bertrando Spaventa (euro 36.000), centenario della nascita di Carlo Cassola (euro 50.000), V centenario della Riforma Protestante (euro 60.000), centenario della Scuola di lingua italiana per Stranieri di Siena (euro 70.000), bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis (euro 90.764), centenari Rossiniani Pag. 101(euro 100.000). La Consulta ha, poi, deliberato il rifinanziamento di 3 Comitati nazionali già costituiti negli anni precedenti, per complessivi euro 260.000. Si tratta dei Comitati per le celebrazioni relative a: centenario della nascita di Giorgio Bassani (euro 70.000), V centenario della pubblicazione dell'Orlando Furioso (euro 80.000), 750o anniversario della nascita di Dante Alighieri (euro 110.000). La Consulta ha inoltre deliberato l'istituzione di 4 Edizioni nazionali, a ciascuna delle quali ha previsto l'attribuzione di un finanziamento variabile da euro 15.000 a euro 80.000, per complessivi euro 185.000. Si tratta delle seguenti Edizioni nazionali: opera omnia di Luigi Pirandello (euro 15.000), scritti di Luigi Einaudi (euro 30.000), epistolario di Alcide De Gasperi (euro 60.000), opere di Aldo Moro (euro 80.000). Inoltre, ha deliberato di rifinanziare 21 Edizioni nazionali già operanti, tra le quali sono stati complessivamente ripartiti euro 135.000.
  Conclude sottolineando l'importanza della continuità del finanziamento ed esprime apprezzamento per l'accoglimento delle richieste delle Commissioni Cultura sia del Sento che della Camera in materia di incremento del finanziamento e di revisione dei criteri della sua attribuzione.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) apprezza i contenuti della relazione del collega Rampi e afferma di condividere l'impostazione del provvedimento che reca importanti disposizioni di sussidiarietà culturale e non di mera elargizione di tipo clientelare.

  Irene MANZI (PD) esprime il proprio giudizio positivo sul provvedimento e ricorda che la Commissione si era già espressa in passato contro singoli interventi a sostegno di specifici eventi. Un provvedimento che assicuri la continuità nell'attribuzione dei finanziamenti consente una migliore programmazione degli stessi e rende un buon servizio all'Amministrazione e alle attività culturali.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.
Testo unificato C. 72 Realacci e abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2016.

  Irene MANZI (PD), relatrice, ricorda che la scorsa settimana la Commissione si era espressa su una proposta di legge di analogo contenuto: l'atto Camera n. 2305 recante «disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica». Al riguardo riterrebbe opportuno un coordinamento dei testi di proposte di legge dai contenuti così prossimi. Con riferimento al provvedimento in esame, anche in considerazione della convergenza di proposte da parte di diverse forze politiche, formula una proposta di parere favorevole.

  Maria Valentina VEZZALI (Misto) concorda su quanto affermato dalla collega Manzi relativamente all'analogia di contenuti dei provvedimenti. Nel caso specifico la differenza per la Commissione si sostanzia nella destinazione del parere: alla IX Commissione il parere espresso sul provvedimento relativo alla mobilità in bicicletta e all'VIII quello sulla proposta oggi all'ordine del giorno. Un coordinamento Pag. 102dei testi forse eviterebbe anche una dispersione di risorse finanziarie, perlomeno laddove ognuno dei due provvedimenti prevede l'istituzione di un Osservatorio.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) sostiene con forza quanto affermato dalla collega Vezzali.

  Gianna MALISANI (PD) concorda con i colleghi in merito all'unificazione dei testi delle proposte e soprattutto degli organismi, soprattutto quando c’è una sovrapposizione di competenze così evidente. Relativamente alla realizzazione di percorsi di mobilità dolce e di mobilità in bicicletta, sottolinea il diverso grado di sviluppo delle strutture e il differente stato di avanzamento delle iniziative tra le regioni. Riterrebbe opportuno prevedere nel parere un invito all'unificazione dei testi delle proposte di legge, anche al fine di non sprecare energie e risorse finanziarie.

  Irene MANZI (PD) afferma che la proposta di inserire nel parere una condizione volta all'unificazione dei testi, nel senso indicato da diversi colleghi, non è attuabile; suggerisce, invece, che sia presentato un emendamento alla proposta di legge calendarizzata per prima all'esame dell'Assemblea che recepisca il contenuto dell'altra.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, mette ai voti la proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3975 Centemero e C. 2324 Roccella).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2016.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rammenta che la relazione si è svolta nella seduta del 27 giugno scorso e che l'esame preliminare si è concluso il 12 luglio 2016. È poi iniziato un ciclo di audizioni informali, terminato giovedì scorso, 15 settembre. Avverte che oggi si tratta di prendere in considerazione due ulteriori proposte di legge al fine di abbinarle a quelle già in esame. Rammenta altresì che tali ultime proposte recano tutte (in via di sintesi) alternativamente l'introduzione dell'educazione di genere e socio-affettiva nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione, con l'annessa disciplina dei contenuti didattici, o comunque misure concrete a cura del Ministro dell'istruzione volte a promuovere l'educazione alle differenze di genere, il superamento degli stereotipi e la lotta alle discriminazioni basate sul genere. In questo quadro, la proposta di legge Centemero C. 3975 appare di identica materia, poiché è volta a far carico al MIUR, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, di emanare provvedimenti e interventi educativi diretti a promuovere l'uguaglianza di genere e a contrastare discorsi di odio e fenomeni di violenza. La proposta di legge Centemero prevede anche la formazione dei docenti e del personale scolastico, nonché attività didattiche universitarie in questo campo. Vertendo su identica materia, tale proposta s'intende pertanto abbinata ai sensi dell'articolo Pag. 10377, comma 1, del Regolamento. Quanto alla proposta di legge Roccella C. 2324, recante «Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori», ritiene viceversa che si tratti di contenuti limitrofi, ma non sovrapponibili a quelli delle proposte in esame. La proposta Roccella, infatti, prevede che – ove le scuole decidano di attivare percorsi curricolari e non nelle materie delle relazioni di genere, educazione alla sessualità e qualsiasi tema eticamente sensibile – devono chiedere il consenso delle famiglie. Non è pertanto un testo il cui abbinamento può avvenire d'ufficio, ai sensi della disposizione appena citata, ma dev'essere un abbinamento deliberato dalla Commissione. Preso atto quindi della richiesta della proponente, prospetta l'ipotesi di deliberare l'abbinamento della proposta di legge C. 2324 a quelle attualmente in esame.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) considera saggio e avveduto sotto ogni punto di vista abbinare anche la proposta di legge Roccella, ritenendo essenziale il coinvolgimento delle famiglie per superare ogni conflittualità tra queste e le scuole.

  Mara CAROCCI (PD) pur condividendo l'opportunità di affrontare la questione del rapporto tra le scuole e le famiglie, esprime marcate perplessità sulle modalità e sulle forme con cui coinvolgere queste ultime. Ritiene pertanto necessario approfondire questo aspetto; non si opporrà all'abbinamento.

(La Commissione approva la proposta di abbinamento).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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