CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2016
695.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 settembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Atto n. 320.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2016.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono pervenuti i rilievi espressi dalla V Commissione.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole, recante una condizione (vedi allegato 1).

  Fabiana DADONE (M5S) chiede se sia possibile rinviare alla giornata di domani l'espressione del parere sul presente provvedimento, a fronte dell'esigenza di svolgere taluni approfondimenti su delicati aspetti di merito, che riguardano, in particolare, la corretta attuazione della direttiva in materia di alloggio dei lavoratori stagionali.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che, d'intesa con il Governo e sulla base di accordi intercorsi tra i gruppi, si era già convenuto di prevedere nella odierna seduta l'espressione del parere sul provvedimento in questione. Ricorda, peraltro, che, proprio al fine di favorire una deliberazione ponderata da parte della Commissione, il testo della proposta di parere del relatore era stato inviato informalmente a tutti i gruppi nella scorsa settimana. Ritiene pertanto opportuno procedere alla deliberazione di competenza della Commissione nell'odierna seduta.

  Fabiana DADONE (M5S), soffermandosi sull'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 24, comma 3, del provvedimento in esame, auspica che il relatore possa includere nella sua proposta di parere un riferimento all'esigenza di garantire un effettivo esercizio dei controlli sulla documentazione resa dai datori di lavori riguardo all'effettiva idoneità e disponibilità della sistemazione alloggiativa messa a disposizione dei lavoratori stagionali, al fine di contrastare il fenomeno diffuso delle dichiarazioni non veritiere rese al riguardo dai medesimi datori di lavoro.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, ritenendo che la questione testé posta dalla deputata Dadone sia meritevole di approfondimento, chiede alla presidenza una breve sospensione dei lavori, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere condivisa.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in accoglimento della richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, presenta una nuova proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione volta a recepire quanto emerso nell'odierno dibattito (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI dichiara di condividere il contenuto della nuova proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto. 328.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, in data 26 agosto 2016, è stata assegnata alla I Commissione la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo.
  Segnala che, al momento della trasmissione, tale richiesta non era corredata dai previsti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
  A tal proposito, la Presidente della Camera, con lettera in data 9 settembre scorso, ha precisato che la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sul Pag. 34provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta con l'acquisizione dei suddetti pareri.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente, innanzitutto, che il provvedimento consta di 15 articoli suddivisi in otto Capi e interviene modificando in più parti il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; esso prevede altresì alcune disposizioni transitorie e di raccordo con la disciplina vigente.
  Nello svolgere la relazione introduttiva, richiama preliminarmente i punti essenziali della riforma in esame per passare, quindi, ad illustrare il contenuto della disposizione di delega e le relative norme di procedura. Successivamente, illustrerà più nel dettaglio le modifiche introdotte nell'ordinamento con lo schema di decreto legislativo.
  Ricorda quindi che il provvedimento dispone, in primo luogo, l'articolazione del «sistema della dirigenza pubblica» nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, cui si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti.
  I ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina i dirigenti scolastici e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.
  Viene sancito il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia viene quindi superata, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali.
  È contestualmente disposta, presso il Dipartimento della funzione pubblica, la realizzazione di una banca dati – definita nella relazione illustrativa come «banca dati delle competenze» – contenente l'elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, del relativo curriculum vitae e percorso professionale. Si prevede inoltre che il Dipartimento della funzione pubblica provveda alla gestione dei ruoli della dirigenza.
  Il provvedimento dispone, al contempo, l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza statale (entro 90 giorni), regionale e locale (previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali), cui sono attribuite, in particolare, funzioni di monitoraggio e controllo, nonché consultive, delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali; alle Commissioni compete inoltre la definizione dei criteri generali per l'assegnazione degli incarichi e la relativa valutazione.
  Alla dirigenza pubblica si accede mediante le due modalità del corso-concorso e del concorso, salvo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni nei limiti di quanto stabilito dalla legge. Viene dunque mantenuto il doppio canale di accesso dando una maggiore centralità all'istituto del corso-concorso come forma di reclutamento, bandito annualmente, mentre al concorso si procede solo per i posti autorizzati dal Dipartimento per la funzione pubblica per i quali si pongono esigenze non coperte dalla programmazione triennale.
  Con il consenso delle relative amministrazioni e previa comunicazione del relativo fabbisogno, con tali modalità (corso-concorso e concorso) può essere altresì reclutato personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti.
  Lo schema di decreto legislativo interviene quindi sull'assetto e sulle funzioni Pag. 35della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di cui è disposta la trasformazione in agenzia, operante sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio e soggetta al controllo della corte dei conti. Alla SNA competono, in particolare, funzioni di reclutamento e di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali ed internazionali.
  Specifiche disposizioni sono dettate relativamente alla formazione dei dirigenti, tenuti a frequentare corsi di formazione (organizzati o approvati dalla SNA) per un numero di ore definito dal regolamento di attuazione.
  Gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico, ad eccezione dell'assegnazione del primo incarico e di quanto previsto ai fini della procedura per i dirigenti privi di incarico. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale, l'amministrazione definisce i «criteri di scelta» nell'ambito dei criteri generali fissati dalle istituende Commissioni per la dirigenza pubblica, regionale e locale. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali la scelta dell'amministrazione è comunicata alle Commissioni che, entro 15 giorni, possono rilevare il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri fissati. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali le suddette Commissioni selezionano una short list di candidati ritenuti più idonei in base ai richiamati criteri generali.
  Viene mantenuta la possibilità di attribuzione degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni – mediante «procedure selettive e comparative» – individuando (analogamente a quanto previsto attualmente per gli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia) la percentuale massima del 10 per cento del numero degli incarichi generali conferibili e dell'8 per cento degli incarichi dirigenziali non generali conferibili.
  Quanto alla durata degli incarichi dirigenziali, viene previsto il termine di 4 anni, rinnovabile di ulteriori 2 anni, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e con decisione motivata dell'amministrazione, per una sola volta. Successivamente, viene svolta la procedura comparativa con avviso pubblico, cui può partecipare il dirigente già titolare dell'incarico, salvo il caso di uffici a rischio di corruzione per i quali la legge già richiede il rispetto del principio della rotazione.
  Alla scadenza di ogni incarico il dirigente rimane iscritto al ruolo ed è collocato in disponibilità fino all'attribuzione di un nuovo incarico. Una disciplina specifica viene introdotta per i dirigenti privi di incarico: essi hanno l'obbligo di partecipare, ogni anno, ad almeno 5 procedure comparative per le quali abbiano i requisiti; decorso un anno le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti; qualora sia decorso un anno senza incarico nell'anno successivo, ai fini del trattamento economico, sono ridotti di un terzo le parti fisse. Decorsi 2 anni dal collocamento di disponibilità, il Dipartimento per la funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili, ove ne abbiano i requisiti; viene infine previsto che, in caso di rifiuto, il dirigente decade dal ruolo. Le amministrazioni possono altresì attribuire ai dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, funzioni di supporto senza il conferimento di incarichi dirigenziali e retribuzioni aggiuntive. In ogni caso, i dirigenti privi di incarico possono in ogni momento formulare richiesta di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali.
  Viene altresì stabilito che i dirigenti in disponibilità a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 165 del 2001 (che disciplina le ipotesi di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi) decadono dal relativo ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, Pag. 36ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.
  Nell'ambito delle disposizioni sulla mobilità tra pubblico e privato, è elevato da 5 a 10 anni il termine generale per il collocamento in aspettativa dei dirigenti nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.
  Vengono inoltre elencati una serie di elementi che vengono in rilievo ai fini della valutazione dei dirigenti. Tra questi, in particolare: la capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla struttura e di controllo e valutazione sulle presenze e sull'apporto motivazionale di ciascun dipendente; la tempestiva individuazione di fattori di rischio; la garanzia di trasparenza; l'individuazione di metodologie migliorative e coinvolgenti l'utenza nella valutazione dell'operato della struttura.
  Il provvedimento individua inoltre – nell'ambito della disciplina sulla responsabilità dirigenziale – specifiche ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi dirigenziali, con la finalità di definire presupposti oggettivi di responsabilità, che possono dare luogo, in base alla gravità dei fatti, anche alla revoca dell'incarico dirigenziale.
  Viene affidato al decreto legislativo in materia di pubblico impiego, da adottare entro il 28 febbraio 2017 in attuazione della medesima legge delega n. 124 del 2015 (articolo 17), l'individuazione delle forme di controllo sulle modalità con cui i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali esplicano il proprio potere sindacatorio e di controllo sull'attività dei dirigenti e di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio. In tale quadro, sono altresì definite le modalità di controllo sull'attuazione del programma, da parte del segretario generale dei ministeri (in cui è presente tale figura), dei titolari di direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, dei dirigenti generali. Nuove disposizioni sono, in particolare, dettate riguardo alle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ed alla procedura di definizione dei piani, programmi e direttive generali – oggetto di «negoziazione» prima del conferimento dell'incarico – della cui attuazione rispondono direttamente nei confronti del ministro o dell'organo di vertice politico.
  È inoltre enunciato il principio di non derogabilità delle disposizioni del decreto legislativo da parte di contratti o accordi collettivi.
  In sede di prima attuazione, sono iscritti di diritto ai ruoli della dirigenza tutti i dirigenti a tempo indeterminato facenti parte delle relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Gli incarichi dirigenziali in corso sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale nelle amministrazioni statali, fino ad esaurimento della qualifica di prima fascia, il conferimento dell'incarico avviene, in misura non inferiore al 30 per cento del numero complessivo di posizioni di livello generale previste nella relativa amministrazione, ai dirigenti di prima fascia facenti parte dei ruoli dell'amministrazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In via generale, gli incarichi dirigenziali restano disciplinati dalla normativa vigente fino alla definizione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali da parte delle Commissioni per la dirigenza pubblica.
  Il provvedimento detta inoltre disposizioni finalizzate, da una parte, a prevedere, nell'ambito dei contratti collettivi, una graduale convergenza del trattamento economico fondamentale di tutti coloro che sono iscritti nei ruoli della dirigenza utilizzando le economie derivanti dalle nuove previsioni; viene stabilito, in particolare, che il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente e la parte collegata ai risultati almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva (60 e 40 per cento per i titolari di incarichi dirigenziali generali).
  Per quanto riguarda la dirigenza degli enti locali, è disposto il superamento della figura dei segretari comunali e provinciali (a decorrere dall'effettiva costituzione del Pag. 37ruolo della dirigenza locale e fatti salvi, fino alla naturale scadenza, gli incarichi in essere); gli attuali segretari comunali e provinciali confluiscono nel ruolo della dirigenza locale e sono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche. Norme specifiche sono altresì dettate in sede di prima applicazione per coloro che rivestono attualmente tale incarico nonché per coloro che appartengono alla fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge delega.
  È previsto, al contempo, l'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale cui affidare compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale; le città metropolitane e i comuni con più di 100.000 abitanti possono, in alternativa, nominare un direttore generale e affidare il controllo della legalità e la funzione rogante ad un dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza. È stabilito altresì che, in sede di prima applicazione e per un periodo di tre anni, gli enti locali conferiscono l'incarico di dirigente apicale ai segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo e ai vincitori di procedure concorsuali già avviate. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti (o 3.000 se appartenenti a comunità montane) è stabilito l'obbligo di gestire in forma associata la funzione di direzione apicale.
  Come si è detto, il provvedimento dispone altresì l'istituzione del ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti, presso la Presidenza del consiglio, che provvede alla gestione tecnica della banca dati del ruolo. Le relative procedure concorsuali sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti e si svolgono con cadenza annuale (ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti del corso-concorso e del concorso per la dirigenza pubblica). I diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico sono disciplinati dalle autorità con intesa, nel rispetto dei predetti principi stabiliti per la dirigenza pubblica.
  Ricorda infine che ad un regolamento interministeriale – da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo – è attribuita la definizione delle norme di attuazione del provvedimento.
  È utile altresì ricordare che, sulla materia della dirigenza, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera p), della citata legge n. 124 del 2015 è stato già approvato il decreto legislativo relativo alla dirigenza sanitaria, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171).
  Per quanto riguarda le linee portanti della disposizione di delega ricorda che l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entrata in vigore il 28 agosto 2015).
  La disposizione di delega prevede, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua. È altresì prevista la piena mobilità tra i ruoli.
  Viene stabilito che nei tre ruoli unici siano ricompresi, rispettivamente: i dirigenti dello Stato escluso il personale in regime di diritto pubblico; è altresì disposta la soppressione dell'attuale distinzione in prima e seconda fascia; i dirigenti regionali, inclusa la dirigenza delle camere di commercio e la dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ad eccezione della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria; i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono anche gli attuali segretari comunali e provinciali, la cui figura (e il relativo albo) sono contestualmente aboliti. È Pag. 38esclusa dai ruoli unici la dirigenza scolastica, oggetto di una disciplina speciale.
  In base alla disposizione di delega i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici, nonché i posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni amministrazione, sono contenuti in una banca dati, tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica, cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli.
  Inoltre, ai decreti delegati spetta la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze – degli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi di delega stabiliti nel testo, tra cui la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, il necessario superamento di un successivo esame dopo un primo periodo di immissione in servizio, nonché l'esclusione di graduatorie di idonei.
  Altri criteri di delega riguardano in particolare: la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione; la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato; la definizione di una nuova disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di principi; la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarico; la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi e del percorso di carriera; il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti; la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell’àmbito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico.
  È altresì stabilito che in sede di attuazione della delega siano inoltre previste ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, nei confronti di soggetti che abbiano avuto una condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.
  Il comma 2 del predetto articolo 11, che reca la procedura per l'adozione dell'atto legislativo, prevede le seguenti fasi: proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il Governo può comunque procedere); parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
  Viene prevista la consueta formula dello «slittamento» del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (12 mesi) è prorogata di 90 giorni.
  Ricorda altresì che, in base alla disposizione di delega, nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le motivazioni delle proprie decisioni. In tal caso, le Commissioni competenti per materia hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
  È altresì prevista la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei criteri e principi direttivi individuati dalla disposizione di delega.
  Prima di passare all'illustrazione nel dettaglio delle disposizioni in cui si articola il provvedimento fa presente che sarà quanto mai importante per il Parlamento procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, sia prevedendo relazioni periodiche da parte del Governo sia svolgendo specifiche attività Pag. 39conoscitive, che consentano di «accompagnare» i diversi passaggi previsti dal nuovo testo e di rendere realmente cogenti le nuove previsioni, così da poter realizzare concretamente un nuovo «sistema della dirigenza della Repubblica».
  Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni, il provvedimento definisce – all'articolo 1 – il «perimetro» dello schema di decreto legislativo che disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Come previsto dalla disposizione di delega è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in particolare, magistrati, avvocati dello Stato; personale militare e delle Forze di polizia; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia). L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, anche alla luce delle previsioni della legge delega, prevede in proposito che, con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può essere reclutato il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.
  Al comma 2 si specifica che sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina: i dirigenti scolastici; i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Riguardo a quest'ultimo profilo ricorda che, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lett. p) della legge n. 124 del 2014, è stato approvato il decreto legislativo per la disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del SSN.
  L'articolo 2 modifica, in primo luogo, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 inserendo nuove previsioni relative al rapporto di lavoro e alla disciplina della qualifica dirigenziale.
  Ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 attualmente individua le amministrazioni destinatarie stabilendo che le disposizioni del Capo II – che recano la disciplina della dirigenza – si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo ne modifica dunque il contenuto, introducendo (all'articolo 13, comma 1, del Decreto legislativo n. 165 del 2001) il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli del sistema della dirigenza pubblica (statale, regionale e locale), in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale.
  La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia – come previsto dalla disposizione di delega – viene quindi superata, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali.
  Ricorda che, in base alla normativa vigente, il ruolo dei dirigenti di ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si articola nella prima e nella seconda fascia.
  È, in particolare, previsto che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale (articolo 23 decreto legislativo n. 165 del 2001).Pag. 40
  È stabilita l'applicazione delle previsioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che disciplinano, rispettivamente, le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e dei dirigenti – a tutte le amministrazioni pubbliche. Tali articoli sono, a loro volta, oggetto di modifica da parte dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo prevedendo, tra l'altro, che i riferimenti, per le amministrazioni statali, alle attribuzioni dei ministri sono da intendere, per le altre amministrazioni, riguardanti l'organo di vertice politico.
  Di conseguenza, la vigente previsione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che dispone l'applicazione delle disposizioni del Capo II (disciplina della dirigenza) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo viene sostituita, in primo luogo, con la previsione dell'applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche (quindi, non solo statali) delle suddette norme che disciplinano le attribuzioni dei dirigenti preposti ad uffici generali e di tutti gli altri dirigenti. Al contempo, trovano applicazione i principi generali su cui si fonda lo schema di decreto legislativo in base ai quali tutti i dirigenti delle amministrazioni statali, regionali e locali appartengono ad un unico sistema della dirigenza pubblica, accomunato da procedure di reclutamento e requisiti omogenei. A tutti i dirigenti del sistema si applicano inoltre le nuove previsioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali (di cui al nuovo articolo 19-bis), fatta salva, per le regioni, la necessità di adeguamento ai relativi principi mediante leggi regionali.
  Il nuovo testo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 specifica poi che il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume, all'esito delle procedure di accesso alla dirigenza con contestuale iscrizione nei ruoli della dirigenza pubblica.
  Il successivo conferimento di incarico dirigenziale, da parte di altra amministrazione, comporta dunque la cessione a quest'ultima del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione nel ruolo. Tale previsione è ribadita al nuovo articolo 19-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in base alla quale il conferimento dell'incarico presso altra amministrazione comporta altresì la cessione del contratto, ferma restando l'appartenenza al ruolo.
  Il nuovo articolo 13 specifica inoltre che lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dai ruoli dirigenziali.
  Il testo precisa che resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali. Ricorda in proposito che, da ultimo, i commi 216, da 219 a 222, 224 e 225 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 hanno riguardato le assunzioni e le dotazioni organiche dei dirigenti pubblici.
  Il nuovo articolo 13-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera b)) dispone l'istituzione del «Sistema della dirigenza pubblica», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge di delega n. 124 del 2015.
  Il Sistema si articola nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei – in particolare attraverso il corso-concorso ed il concorso, salvo l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni nei limiti previsti dalla legge – nel rispetto dei principi di: eguaglianza, merito, esame comparativo.
  Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina – come previsto dalla disposizione di delega – i dirigenti scolastici e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.
  Ad essi si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti, disciplinato dal nuovo articolo 27-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 9.
  Nella relazione illustrativa si evidenzia che tra le finalità dell'istituzione dei tre macro-ruoli vengono in rilievo, in particolare, una serie di elementi: favorire mobilità ed interscambio, favorendo la Pag. 41legittima aspettativa dei dirigenti migliori di occupare i ruoli più significativi nell'organizzazione amministrativa e l'interesse delle amministrazioni di dotarsi, in modo flessibile e razionale, delle migliori competenze dirigenziali in relazione al programma politico-amministrativo da realizzare; costituire una figura di dirigente pubblico che agisce «fuori dagli steccati» della singola amministrazione e si pone come vero e proprio dirigente della Repubblica, favorendo la piena mobilità verticale – in virtù dell'eliminazione della divisione della dirigenza in due fasce che comporta la ricomposizione della qualifica unica dirigenziale – sia orizzontale, per la possibilità per ogni dirigente di partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi presso ogni amministrazione che reca posti vacanti. L'intento delle nuove norme è anche quello di dotare il sistema della dirigenza pubblica di maggiore trasparenza per evitare i pericoli di prevaricazione politica nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, garantendo nel contempo un'effettiva attuazione amministrativa degli indirizzi.
  Contestualmente alla realizzazione dei tre ruoli unici è prevista l'istituzione di tre Commissioni con funzioni, tra le altre, di monitoraggio e controllo del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, con contestuale superamento del Comitato dei garanti.
  Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti statali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministeri; uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del CNEL; aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali; enti pubblici di ricerca e università statali.
  Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti regionali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni: regioni; agenzie regionali; enti pubblici non economici regionali; amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Istituti autonomi case popolari (IACP); aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici.
  Sono iscritti nel ruolo dei dirigenti locali i dirigenti all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato da parte delle seguenti amministrazioni: enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000; loro consorzi e associazioni; agenzie locali, enti pubblici non economici locali.
  Per le amministrazioni regionali e locali viene specificato che resta ferma, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.
  In ciascuno dei ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali (come previsto dalla disposizione di delega all'articolo 11, comma 1, lettera b) n. 1)) per le categorie dirigenziali professionali e tecniche che saranno individuate dal regolamento di attuazione da adottare, ai sensi dell'articolo 28-sexies, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  I ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. All'intesa da raggiungere in tali sedi è altresì affidata la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza e l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e statale.
  In base al nuovo articolo 13-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto) il Dipartimento della funzione pubblica provvede altresì alla «gestione dei ruoli» della dirigenza (alla gestione del ruolo delle autorità indipendenti provvede la Presidenza del Consiglio).
  È a tale fine disposta, presso il medesimo Dipartimento, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, la realizzazione di una Pag. 42banca dati – definita nella relazione illustrativa come «banca dati delle competenze» – contenente l'elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, i relativi curriculum vitae e percorsi professionali nonché la collocazione nella graduatoria di merito del corso-concorso o del concorso.
  All'inserimento dei dati nella banca dati provvedono le amministrazioni e i singoli dirigenti. Viene stabilito che le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali.
  Inoltre, il nuovo articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame, prevede, al comma 4, che gli avvisi per il conferimento degli incarichi siano pubblicati «nello stesso sito istituzionale» presso il quale è consultabile la banca dati in questione.
  Il Capo II (articolo 3) opera una revisione della disciplina sul reclutamento e la formazione, con particolare riferimento a: le procedure di accesso alla dirigenza pubblica; la formazione dei dirigenti; la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
  L'articolo 3 – modificando in primo luogo gli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 – interviene sui sistemi di accesso alla dirigenza, confermando ed estendendo a tutte le amministrazioni il doppio canale di accesso del corso-concorso e del concorso.
  Alla dirigenza pubblica si accede dunque mediante le due modalità del corso-concorso e del concorso, salvo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni nei limiti di quanto stabilito dalla legge.
  Il nuovo articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 specifica che il corso-concorso è bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste. Al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, per i quali si pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale.
  Nella relazione illustrativa si evidenzia come nella definizione dei sistemi di accesso alla dirigenza vi è un evidente favor del legislatore nei confronti del corso-concorso, aperto a tutti, rispetto al quale il concorso interamente riservato assume carattere residuale.
  In sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto della istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale. A decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale autorizza annualmente procedure concorsuali assicurando una «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti, fermo restando l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica.
  Alle amministrazioni interessate è affidata l'adozione delle conseguenti misure inerenti all'assetto organizzativo.
  Viene quindi specificato che le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, nonché del concorso per l'accesso alla dirigenza, sono limitate ai vincitori, e non comprendono idonei (in tale senso dispone la legge delega n. 124 del 2015 all'articolo 11, comma 1, lettera c)).
  All'articolo 28-bis, che disciplina il corso-concorso, è in ogni modo previsto che i partecipanti al corso-concorso che non sono risultati vincitori ma hanno conseguito una valutazione finale di sufficienza sono comunque assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato tra le qualifiche non dirigenziali.
  La definizione di una serie di criteri è affidata ad un regolamento da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Pag. 43decreto legislativo (ai sensi del nuovo articolo 28-sexies). Essi riguardano, in particolare: i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi (corso-concorso, concorso ed esame di conferma) e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali; i criteri di selezione dei partecipanti ispirati alle migliori pratiche internazionali; i criteri per la valutazione dei titoli, nel concorso unico, prevedendo altresì la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate dai candidati e stabilendo, per ciascun profilo dirigenziale, il numero massimo di titoli che possono essere presentati dai candidati; la durata, non superiore a 12 mesi, e l'articolazione del corso-concorso, le modalità di verifica degli apprendimenti e di formazione della graduatoria finale; la durata, non superiore a 6 mesi, e l'articolazione del ciclo formativo previsto nell'ambito del concorso unico; i contenuti principali del corso concorso e del ciclo formativo, tenendo orientativamente conto, in ragione delle specificità delle singole procedure di reclutamento, di determinate aree; i contenuti del ciclo formativo e del corso concorso per l'accesso alle sezioni speciali; la soglia di partecipanti sopra la quale possono essere previsti criteri di preselezione, inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea.
  In base al comma 4, restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Viene al contempo aggiunto che, con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può essere reclutato il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.
  La legge delega contempla infatti il possibile reclutamento, con il corso-concorso e con il concorso unico, anche di dirigenti di «carriere speciali e delle autorità indipendenti». Per le autorità indipendenti, inoltre, il nuovo articolo 27-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede l'istituzione di un Ruolo unico.
  Alla dirigenza regionale e alla dirigenza locale si accede egualmente per corso-concorso o per concorso secondo le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato; alle intese, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e Conferenza Stato-città è affidata la disciplina della programmazione del reclutamento e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso, e del concorso, per i dirigenti regionali e locali.
  In base alle previsioni degli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, il corso-concorso selettivo per formazione è bandito annualmente ed è richiesta la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE e il conseguimento della laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero.
  Peraltro, il regolamento di attuazione definisce la soglia di partecipanti sopra la quale possono essere previsti criteri di preselezione, inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea.
  Una quota non superiore al 25 per cento dei posti a concorso può essere riservata ai dipendenti di ruolo (come richiesto anche per la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza dal nuovo articolo 28-ter, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 165 del 2001).
  I relativi vincitori sono immessi in servizio come funzionari per un periodo di 3 anni presso le amministrazioni che hanno bandito i posti (periodo che può essere ridotto fino ad un anno in presenza di determinate condizioni). Ai vincitori sono attribuiti incarichi dirigenziali temporanei.
  A conclusione di tale periodo, l'amministrazione presso cui ha presentato servizio, previa trasmissione di una relazione sulla valutazione di merito del servizio prestato alla Commissione per la dirigenza Pag. 44(statale, regionale o locale) e fermo restando il conseguimento di una valutazione positiva, assume il dipendente come dirigente a tempo indeterminato (che consegue automaticamente l'iscrizione al ruolo della dirigenza) conferendogli direttamente un incarico dirigenziale.
  Coloro che hanno conseguito una valutazione negativa o i partecipanti al corso-concorso che non sono risultati vincitori ma hanno conseguito una valutazione finale di sufficienza sono comunque assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato tra le qualifiche non dirigenziali. In tale caso sono assegnati d'ufficio dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le previsioni normative vigenti.
  Per quanto riguarda i dirigenti regionali e locali sono definiti in sede di intesa, rispettivamente, con la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città gli specifici contenuti formativi del corso-concorso (così come del concorso) ed è possibile prevedere che una «parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni».
  Il concorso per l'accesso alla dirigenza, disciplinato dal nuovo articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 3 e bandito dal Dipartimento della funzione pubblica, dà luogo all'assunzione a tempo determinato, di massimo 4 anni, con la possibilità di trasformazione – a seguito di un esame di conferma da parte di un'apposita commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale o, per i dirigenti regionali e locali, dalle relative Commissioni – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  Al concorso possono accedere soggetti aventi specifici requisiti, in aggiunta alla laurea.
  In particolare: per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni sono richiesti almeno 5 anni di servizio in un livello per il cui accesso è richiesta la laurea o 3 anni se in possesso di specializzazioni o dottorati (o 4 anni per coloro che sono stati reclutati con il corso-concorso); per i soggetti con la qualifica di dirigente presso enti o strutture pubbliche diverse dalle amministrazioni elencate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono richiesti almeno 2 anni di esercizio delle funzioni dirigenziali; per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati (quindi pur non essendo dipendenti di ruolo) in pubblica amministrazione sono richiesti almeno 5 anni; per i soggetti che hanno maturato presso enti od organismi internazionali esperienze lavorative in posizioni apicali per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea sono richiesti 4 anni di servizio continuativo.
  Durante il primo anno i vincitori sono assunti dalle amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo determinato, e devono effettuare un ciclo di formazione (le cui modalità sono definite con il regolamento di attuazione, previsto dal nuovo articolo 28-sexies, che non può essere comunque superiore a sei mesi in base all'articolo 28). I relativi contenuti formativi, per i dirigenti regionali e locali, sono definiti d'intesa, rispettivamente, con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città.
  Viene altresì affidato al medesimo regolamento la definizione dell'utilizzo, ai fini dell'assunzione del dirigente a tempo determinato (e, in caso di superamento dell'esame di conferma, a tempo indeterminato) della graduatoria consolidatasi all'esito del medesimo ciclo formativo.
  Si ricorda, in ogni caso, che – in base alla legge delega (articolo 11, comma 1, lettera c) legge n. 124 del 2015) – sono escluse graduatorie di idonei.
  È altresì previsto – dopo i primi 3 anni di servizio come dirigenti (l'amministrazione può ridurre fino ad un anno tale periodo se ricorrono determinate condizioni) – che i vincitori siano chiamati a svolgere un esame di conferma da parte di una commissione nominata, rispettivamente (per i dirigenti statali, regionali e locali) dalle istituende Commissioni per la dirigenza, ex articolo 19 decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dallo schema di decreto legislativo (commi 4 e 7 del nuovo articolo 28-ter).Pag. 45
  Se l'esame viene superato, il vincitore è assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed iscritto automaticamente nel ruolo della dirigenza.
  Nel caso di mancato superamento dell'esame di conferma i vincitori del concorso sono inquadrati come funzionari.
  Per quanto riguarda i dirigenti regionali e locali, come ho detto, analogamente a quanto previsto per la disciplina del corso-concorso, sono definiti in sede di intesa, rispettivamente, con la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città gli specifici contenuti formativi del ciclo formativo e possono prevede che una «parte del ciclo formativo si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni».
  Il nuovo articolo 28-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, è dedicato specificatamente alla formazione dei dirigenti.
  Viene in particolare disposto che ciascun dirigente è tenuto a frequentare corsi di formazione, organizzati o approvati dalla SNA, per un numero di ore definito dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 28-sexies).
  Inoltre, ciascun dirigente è chiamato a svolgere gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della SNA per un massimo di 40 ore annue, «senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali».
  Per i dirigenti regionali e locali sono rimessi alla determinazione delle intese, rispettivamente, con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città, gli obblighi di formazione e di insegnamento, prevedendo lo svolgimento di attività gratuita di insegnamento dei dirigenti iscritti a ciascuno dei ruoli della dirigenza anche in favore dei dirigenti iscritti agli altri due ruoli.
  Alla SNA (come previsto dal nuovo articolo 28-quinquies) è affidato l'aggiornamento nelle materie già oggetto della formazione iniziale dei dirigenti e l'individuazione di quelle di maggior interesse per il miglioramento delle competenze organizzative e informatiche, anche tenendo conto delle richieste delle amministrazioni interessate.
  Il nuovo articolo 28-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone la trasformazione della SNA in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio.
  Le nuove disposizioni intendono dare attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 che delega il Governo a riformare la SNA, stabilendo una revisione complessiva del suo ordinamento, della sua missione e dell'assetto organizzativo, con eventuale trasformazione della natura giuridica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In particolare, nei principi e criteri direttivi della delega si pone l'accento sulla collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio e sull'avvalimento – per le attività di reclutamento – di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti. Si richiama inoltre la finalità di assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei ruoli unificati e la necessità di procedere ad una ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni vigenti.
  Ricorda che la SNA, istituita nel 1957, è stata soggetta a diversi riordinamenti, il più recente dei quali è stato operato con il decreto legislativo n. 178 del 2009 che ha integralmente sostituito la disciplina precedente contenuta nel decreto legislativo n. 287 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 381 del 2003. Da ultimo il decreto legislativo n. 178 è stato modificato dal decreto legge n. 90 del 2014 (articolo 21), che ha soppresso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore Pag. 46di statistica e di analisi sociali ed economiche e ne ha trasferito le funzioni alla SNA.
  In ordine alla trasformazione della SNA in agenzia, il legislatore delegato si è ispirato al modello di agenzia disciplinato negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, chiamate a svolgere attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attività in precedenza esercitate da amministrazioni ed enti pubblici. Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di indirizzo e vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.
  In primo luogo, la nuova disciplina recata dal provvedimento in esame assegna alla SNA funzioni di reclutamento e formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio.
  La trasformazione è operata, ai sensi del comma 1, «con invarianza di oneri finanziari», quindi senza nuovi o ulteriori finanza pubblica, utilizzando i vigenti stanziamenti (al comma 19 del nuovo articolo 28-quinquies si prevede che alla copertura degli oneri di cui ai commi 5 e 11 si provvede con corrispondente riduzione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999).
  Nel nuovo ordinamento la SNA disporrà di un proprio statuto – che stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento della Scuola e disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della stessa – è definito con regolamento (articolo 17, comma 1, legge n. 400 del 1988), adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il MEF, proposta formulata «previa interlocuzione con istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio» previo parere della Conferenza unificata. Lo statuto deve rispettare principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 8, comma 4, decreto legislativo n. 300 del 1999.
  È demandata ad una convenzione triennale la definizione degli obiettivi della SNA, nell'ambito della missione prevista dalla legge, dei risultati attesi, dei finanziamenti, delle strategie per il miglioramento dei servizi e delle modalità di verifica dei risultati di gestione.
  I commi da 5 a 11 disciplinano gli organi della Scuola, che sono così individuati: Direttore; Comitato direttivo; Collegio dei revisori. A questi si aggiunge il Comitato scientifico. Attualmente, il decreto legislativo n. 178 del 2009 individua tra gli organi della Scuola, il presidente, oggi sostituito dal Commissario straordinario, il comitato di gestione e il dirigente amministrativo.
  Nel rinnovato ordinamento dello SNA, il direttore è il vertice dell'istituzione e presiede Comitato direttivo e Comitato scientifico. Il Comitato direttivo, composto dal direttore e da quattro componenti, approva i programmi di attività della Scuola, formula indirizzi relativa alle attività di formazione, stabilisce i criteri per la selezione dei docenti, approva i bilanci. Accanto a questo nucleo di attribuzioni, lo statuto e i regolamenti della Scuola possono definire ulteriori compiti.
  Le modalità di scelta di tali organi sono definite al comma 7, in base al quale il direttore e i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione pubblica internazionale, affidata ad una commissione, composta da esperti di pubblica amministrazione di chiara fama e di notoria indipendenza, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
  La commissione elabora una rosa di sei candidati, tra i quali il Consiglio dei ministri sceglie due componenti e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Direttore. Gli altri due componenti sono scelti, nell'ambito della stessa rosa, rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pag. 47Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Il Direttore e i componenti durano in carica quattro anni. Se dipendenti pubblici, per l'intera durata dell'incarico sono collocati in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due componenti supplenti. Al Ministro dell'economia e delle finanze è riservata la scelta di un componente effettivo e uno supplente. L'incarico dura quattro anni rinnovabili per una sola volta.
  Per quanto concerne il trattamento economico dei componenti degli organi di governo e di controllo, il comma 10 stabilisce che il compenso è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni sul c.d. tetto retributivo del personale pubblico. Il comma 11 rimette allo statuto della Scuola la costituzione di un Comitato scientifico, composto da non più di dieci professori universitari o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nonché da rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nella selezione e formazione del personale. Il Comitato formula al direttore il parere sui programmi di attività, e svolge attività consultiva e istruttoria, su richiesta del direttore.
  In relazione al personale, il comma 12 stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale dei «docenti a tempo indeterminato» in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
  Ai sensi del comma 12, oltre ai docenti a tempo indeterminato, la Scuola può ricorrere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a: esperti a tempo pieno, selezionati con procedure di valutazione comparativa; docenti incaricati di specifiche attività didattiche, individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione, selezionate con procedura di evidenza pubblica; istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo statuto.
  Allo scopo di assicurare l'omogeneità di formazione per i dirigenti iscritti ai diversi ruoli della dirigenza, si riconosce alla Scuola la possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali, e con le loro associazioni.
  Ricorda, inoltre, che in base al nuovo articolo 28-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, dedicato alla formazione dei dirigenti, è espressamente stabilito che ciascun dirigente è chiamato a svolgere gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della SNA per un massimo di 40 ore annue, senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali.
  Il comma 13 prevede che la dotazione organica della Scuola, stabilita in massimo 136 unità ripartite tra le diverse qualifiche, inclusi i dirigenti, è definita con lo statuto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Nelle more della definizione della disciplina contrattuale relativa al comparto delle funzioni centrali, al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo della Scuola, si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, come peraltro previsto per il personale delle agenzie istituite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (fatta eccezione per le agenzie fiscali).
  Ai sensi del comma 14, la Scuola è soggetta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20. Ai sensi della norma richiamata, nell'esercizio di tale funzione la Corte è chiamata a verificare «la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione». Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla Pag. 48legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
  I commi da 16 a 18 stabiliscono una disciplina transitoria per assicurare la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alla Scuola nelle more dell'attuazione del processo di riordino.
  Si consideri, peraltro, che in base alle citate disposizioni della legge di stabilità hanno stabilito che il commissariamento della Scuola, attualmente in corso, dura fino all'attuazione della delega prevista dalla legge n. 124 del 2015.
  In particolare, gli uffici della Scuola, operanti alla data di entrata in vigore del decreto, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione della Scuola, e comunque non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto. Per quanto concerne il personale in servizio, si stabilisce che: il personale della Presidenza del Consiglio in servizio presso la Scuola, alla data di entrata in vigore del decreto è trasferito nei ruoli della Scuola, fermo restando il diritto di opzione per gli uffici di provenienza della Presidenza; il personale in servizio presso la Scuola, in posizione di comando alla predetta data, può optare per il transito nei ruoli della Scuola stessa. L'inquadramento è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza della Scuola, dell'anzianità di servizio maturata presso la Scuola, e dei titoli di studio; il personale comandato, e non transitato alla Scuola, rientra alle amministrazioni di appartenenza: all'atto del trasferimento presso la Scuola, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di dotazione organica della Scuola interessati dall'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.
  Il comma 18 prevede che fino all'adozione del regolamento di attuazione previsto all'articolo 28-sexies continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  Il Capo III reca disposizioni volte a prevedere l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza pubblica, a disciplinare le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, la relativa durata e le connesse procedure, introducendo altresì la definizione di presupposti connessi alle fattispecie di responsabilità dirigenziale e disposizioni transitorie relativamente agli incarichi dirigenziali in essere.
  È, in primo luogo, disposta l'istituzione della Commissione per la dirigenza statale (entro 90 giorni), della Commissione per la dirigenza regionale e della Commissione per la dirigenza locale (previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali), cui sono attribuite funzioni consultive e di monitoraggio e controllo relative, in particolare, alle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la definizione di criteri generali per l'assegnazione degli incarichi e la relativa valutazione.
  A tal fine, l'articolo 4 sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 introducendo la disciplina delle istituende Commissioni per la dirigenza pubblica.
  La Commissione per la dirigenza statale è chiamata ad operare «in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione», presso il Dipartimento della funzione pubblica. È chiamata a svolgere, in particolare, le seguenti funzioni: provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso; definire, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, i criteri generali, «ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito», per il conferimento degli incarichi dirigenziali e la verifica del loro rispetto; accertare l'effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; procedere alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali; effettuare la valutazione Pag. 49di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi; esprimere parere sui provvedimenti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che individua i casi di responsabilità dirigenziale (oggetto di modifica da parte dello schema di decreto legislativo in esame che integra le fattispecie che costituiscono ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi), funzione svolta attualmente dal Comitato dei garanti, di cui è contestualmente disposta la soppressione; esprimere parere – obbligatorio e non vincolante – sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione (da rendere entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevole).
  La Commissione per la dirigenza statale è un organo collegiale, composto da 7 membri.
  In base al nuovo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno (che è componente anche della Commissione per la dirigenza locale); il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane; due componenti scelti tra persone di «notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato», nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 4 specifica che i due componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei 3 anni precedenti, e non devono avere «interessi in conflitto» con le funzioni della Commissione.
  Viene dunque prevista dall'ordinamento un'ipotesi di inconferibilità dell'incarico a componente delle Commissioni per la dirigenza pubblica riferita a coloro che svolgono o hanno rivestito incarichi pubblici elettivi per 3 anni o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. Viene inoltre specificato che i due componenti nominati durano in carica, rispettivamente, uno 4 anni e l'altro 6 anni e non possono essere confermati. La partecipazione alla Commissione dà titolo unicamente all'eventuale rimborso delle spese di missione nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego.
  La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Nella prima riunione, convocata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina, la Commissione si insedia e elegge, tra i propri componenti, il Presidente, carica che ha durata di tre anni e può essere rinnovata per una sola volta.
  In sede di prima applicazione, la Commissione definisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi entro 180 giorni dalla data di insediamento. Il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della Commissione è fornito, senza nuovi oneri, dal Dipartimento per la funzione pubblica.
  In base al comma 8, le medesime funzioni – per i dirigenti del ruolo dei dirigenti regionali e dei dirigenti locali – sono svolte, rispettivamente, dalle Commissioni per la dirigenza regionale e statale istituite previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città; con la medesima intesa sono istituiti i ruoli della dirigenza regionale e Pag. 50locale ai sensi del nuovo articolo 13-bis, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001.
  I componenti permanenti della Commissione per la dirigenza regionale, stabiliti dallo schema di decreto legislativo (nuovo articolo 19, comma 8) sono: il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio di Ministri (nella Commissione per la dirigenza statale è invece previsto, quale componente permanente, il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno).
  Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità.
  I componenti permanenti della Commissione per la dirigenza locale, stabiliti dallo schema di decreto (nuovo articolo 19, comma 9) sono: il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno (che è componente anche della Commissione per la dirigenza statale). Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione locale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità.
  Alle Commissioni per la dirigenza regionale e locale si applicano (ai sensi dei commi 8 e 9) le medesime previsioni stabilite per la Commissione per la dirigenza statale che riguardano le funzioni, le modalità di nomina dei due componenti, le cause di inconferibilità dell'incarico, la durata, tempi e modalità di costituzione e il supporto logistico fornito dal Dipartimento per la funzione pubblica.
  L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca la disciplina degli incarichi dirigenziali e delle modalità per il relativo conferimento, introducendo i nuovi articoli 19-bis (incarichi dirigenziali), 19-ter (procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali), 19-quater (competenza per il conferimento di incarichi dirigenziali) e 19-quinquies (durata degli incarichi dirigenziali) al decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali previsioni riprendono e sostituiscono quanto attualmente disciplinato dall'articolo 19, che – nel nuovo testo introdotto dall'articolo 3 – disciplina l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per la dirigenza pubblica.
  Il nuovo articolo 19-bis – che disciplina gli incarichi dirigenziali – prevede, in primo luogo (riprendendo in parte il vigente articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001), che spetta alle amministrazioni il conferimento: degli incarichi dirigenziali corrispondenti agli uffici dirigenziali; degli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeri.
  Le previsioni del nuovo articolo 19-bis si applicano anche alle amministrazioni locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Testo unico degli Enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che disciplina il conferimento di Pag. 51incarichi con contratto a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei princìpi desumibili dal medesimo articolo 19-bis.
  Viene stabilito – con una formulazione che riprende in parte il vigente articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 – che alle amministrazioni compete l'individuazione degli uffici e le funzioni dirigenziali definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali. È altresì richiesta alle amministrazioni l'applicazione del principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  Viene quindi introdotto il principio generale – in corrispondenza con l'introduzione del sistema della dirigenza pubblica, che si articola nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale – in base al quale ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di cui al nuovo articolo 19-ter (quindi mediante procedura comparativa con avviso pubblico), a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza. Resta ferma la possibilità, disciplinata dal nuovo articolo 19-bis, comma 4 (articolo 19, commi 5-bis e 6 nel testo vigente), di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica mediante «procedure selettive e comparative» nei limiti delle percentuali stabilite dalla legge.
  Le amministrazioni cui si applicano le previsioni del nuovo articolo 19-bis sono – come specificato dal medesimo articolo 19-bis, commi 8 e 9 – le amministrazioni statali e locali (fermo restando quanto disposto dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Testo unico sugli Enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che disciplina l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo determinato prevedendo, per i posti di qualifica dirigenziale, il limite del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, previa selezione pubblica). Per le amministrazioni regionali la relativa disciplina è stabilita con leggi regionali nel rispetto dei principi desumibili dal medesimo articolo 19-bis.
  Come già previsto dal vigente quadro normativo (articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001), viene previsto che una determinata percentuale di incarichi dirigenziali (10 per cento del numero degli incarichi generali conferibili e 8 per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili) può essere assegnata a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica prevedendo, in tal caso, lo svolgimento di procedure selettive e comparative.
  Tali percentuali sono derogabili, nel solo caso di incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali e in caso di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni, con provvedimento motivato, per incarichi di durata non superiore a un anno.
  La durata di tali incarichi, conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, non può eccedere, per gli incarichi dirigenziali generali, il termine di 3 anni e, per gli altri incarichi dirigenziali, il termine di 4 anni.
  Il nuovo testo specifica che al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei limiti previsti in via generale per i dirigenti pubblici dall'articolo 24 (cui si applica il tetto di 240.000 euro previsto dall'articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2001). Con il conferimento degli incarichi dirigenziali generali, il contratto indica il programma assegnato allo stesso e i tempi di realizzazione, nonché gli eventuali premi, nei limiti consentiti dai contratti collettivi di lavoro.
  Il conferimento dell'incarico, a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione, comporta altresì – come avviene negli altri casi – la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro Pag. 52a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al ruolo.
  Per gli enti pubblici di ricerca, come disciplinati in attuazione della delega di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 124 del 2015 (atto in corso di esame presso le competenti Commissioni parlamentari), le percentuali previste sono fissate del 20 per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti, e al 30 per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali in questione siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale previsione riprende in gran parte quanto già stabilito dall'articolo 19, comma 6-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  A sua volta, il nuovo articolo 19-ter, che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali, stabilisce in via generale che, salvo quanto previsto dagli articoli 23-ter (procedura da applicare ai dirigenti privi di incarico) e 28-bis, commi 5 e 6 (prima assegnazione), gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico. La procedura è a sua volta diversamente articolata a seconda che si tratti di incarichi dirigenziali o di incarichi relativi a uffici dirigenziali generali.
  Per le amministrazioni statali, sono esclusi gli incarichi di segretario generale dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quelli di livello equivalente (per i quali si applica quanto stabilito dall'articolo 19-quater) e quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione.
  Sono altresì esclusi gli incarichi di direttore di istituti e luoghi di cultura statali per i quali resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente.
  Al contempo, come si è detto, l'articolo 19-bis, comma 4, conferma la possibilità per le amministrazioni di attribuire una percentuale massima di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza con «procedure selettive e comparative».
  Ai fini del conferimento di ciascun incarico, ogni amministrazione interessata procede alla definizione dei criteri di scelta, nell'ambito dei criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica e nel rispetto dei requisiti definiti dall'amministrazione per ricoprire l'incarico in termini di competenze ed esperienze professionali.
  Vengono quindi individuati alcuni elementi che vengono in rilievo per la definizione da parte delle Commissioni della dirigenza pubblica dei criteri generali.
  Tra questi, in particolare, la necessità di tenere conto: della natura, dei compiti e della complessità della struttura interessata; della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, dell'essere risultato vincitore di concorsi pubblici, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato e presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico; delle condizioni di «pari opportunità» di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001; della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo.
  Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall'amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati «delle competenze», di cui il provvedimento dispone, come già detto, l'istituzione. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni. Attualmente, Pag. 53l'articolo 19, comma 1-bis prevede che l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
  Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si applica l'articolo 2103 del codice civile (come già previsto dal vigente articolo 19, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 2001). Tale articolo dispone, in particolare, che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
  Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.
  Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali compete alla Commissione per la dirigenza la selezione, in base ai requisiti e ai criteri individuati dall'amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla medesima Commissione, tenuto conto degli elementi dettati dal comma 3 del nuovo articolo 19-ter, di un numero ristretto di candidati ritenuti più idonei, sempre sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell'ambito dei candidati selezionati dalla Commissione è operata la scelta da parte del soggetto competente.
  A tal fine, successivamente alla scadenza del termine stabilito dall'avviso, l'amministrazione invia l'elenco dei candidati e la documentazione necessaria alla Commissione per la dirigenza, che trasmette l'elenco dei candidati selezionati all'amministrazione, nei successivi 30 giorni.
  Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta operata ai sensi dell'articolo 19-quater – quindi da parte del dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale – è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la dirigenza, e l'incarico è conferito decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri individuati dall'amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla medesima Commissione, tenuto conto degli elementi dettati dal citato comma 3 del nuovo articolo 19-ter. In tal caso, l'incarico non può essere conferito e si procede alla scelta di un diverso candidato.
  L'esito delle procedure di conferimento di incarico dirigenziale è reso pubblico con le modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica.
  Per il conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente.
  Il nuovo articolo 19-quater, riprendendo in parte le previsioni del vigente articolo 19, commi 3, 4, 4-bis, 5 e 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che nelle amministrazioni statali gli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente, sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Nelle medesime amministrazioni, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Dei suddetti incarichi è data comunicazione alle Camere.
  Rispetto al testo vigente, viene specificato che il riferimento è alle sole amministrazioni statali e non viene ripresa la parte in cui viene stabilito che gli incarichi possono essere conferiti a dirigenti della prima fascia dei ruoli della dirigenza (in ragione del superamento della distinzione nelle due fasce disposta dallo schema di Pag. 54decreto legislativo) o, con contratto a tempo determinato, a persone non appartenenti a tali ruoli se in possesso di specifiche professionalità e nei limiti percentuali stabiliti dalla legge.
  Non è inoltre ripreso – nell'ambito del nuovo articolo 19-quater – quanto stabilito dal vigente articolo 19, comma 4-bis, che prevede la necessità di tenere conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 nei criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale. Tale previsione è tuttavia presente nei «contenuti vincolati» fissati dalla legge in relazione ai criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali la cui definizione compete alle Commissioni per la dirigenza pubblica. L'articolo 19-ter, comma 3, stabilisce, infatti, che tali criteri tengono conto «delle condizioni di pari opportunità» di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Ricorda che la legge delega richiama espressamente tra i criteri e principi direttivi (articolo 11, comma 1, lettera h)) quello dell’«equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi».
  Infine, viene previsto in via generale che, nelle amministrazioni statali, gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale, superando il riferimento specifico agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale.
  L'articolo 4 aggiunge un nuovo articolo 19-quinquies al decreto legislativo n. 165 del 2001 che stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata di 4 anni, fatto salvo quanto previsto per i soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza. Alla procedura di conferimento dell'incarico può partecipare il dirigente già titolare dell'incarico, fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi per gli uffici individuati a rischio di corruzione. Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell'incarico l'amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l'incarico per ulteriori due anni senza procedere alla procedura comparativa con avviso pubblico prevista, in via generale, dall'articolo 19-ter.
  Come attualmente previsto, la durata dell'incarico può essere inferiore a quattro anni, se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. È infine aggiunta la possibilità per l'amministrazione di prorogare l'incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a 90 giorni.
  Per quanto riguarda la possibilità di revoca dell'incarico dirigenziale, viene richiamata l'ipotesi di licenziamento disciplinare, che viene fatta salva, prevedendo – come già stabilito dalla disciplina vigente – che gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, oggetto di integrazione da parte dello schema di decreto legislativo.
  Viene ribadito quanto già previsto dal vigente articolo 19, comma 8, riguardo alla cessazione degli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente (di cui all'articolo 19-quater, comma 1) decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
  È sempre consentita la risoluzione consensuale del contratto. È infine aggiunta una specifica previsione relativa agli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 83 del 2014, (convertito dalla legge 106 del 2014) stabilendo che questi possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori 4 anni.
  L'articolo 5 integra l'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina i casi di responsabilità dirigenziale. In particolare, il vigente testo dell'articolo 21 richiama il mancato raggiungimento Pag. 55degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione o l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare prima della scadenza l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
  Il testo aggiunge, alle vigenti previsioni, ulteriori fattori che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della performance organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato controllo sulle presenze e sul «contributo qualitativo» dell'attività lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell'utenza sull'operato della pubblica-amministrazione e sull'accessibilità ai relativi servizi; il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile alla dirigenza.
  Il testo pone inoltre la funzione consultiva di cui all'articolo 21, comma 1-bis, relativa alla decurtazione della retribuzione di risultato in relazione alla gravità del fatto, in capo alla Commissione per la dirigenza pubblica (che ha sostituito il Comitato dei garanti).
  Infine, una specifica disposizione riguarda i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali e gli alti dirigenti stabilendo che costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro.
  Viene previsto che la procedura di contestazione, finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale, deve essere recepita in apposito atto dell'amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l'organo di vertice sulla rimodulazione dell'obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi diversi, ovvero l'individuazione di soluzioni alternative.
  È infine stabilito che «per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, il mancato raggiungimento degli obiettivi risponde all'atto di programmazione accessorio al conferimento dell'incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso».
  L'articolo 6 reca una disciplina transitoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
  In sede di prima attuazione sono iscritti di diritto ai ruoli della dirigenza (statale, regionale e locale), i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
  Viene inoltre specificato che gli incarichi dirigenziali in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.
  È stata altresì specificata, nell'ambito delle disposizioni transitorie, la procedura da seguire per gli incarichi che verranno a scadenza naturale dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo ma prima dell'adozione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte delle Commissioni per la dirigenza pubblica, prevedendo che questi sono regolati dalla normativa vigente alla data di entrata di vigore del presente decreto. Pag. 56
  Per quanto riguarda le procedure concorsuali in essere, è specificato che queste sono espletate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  È infine prevista una specifica norma transitoria per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale nelle amministrazioni statali. È in particolare stabilito che, fino a esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, in misura non inferiore al 30 per cento del numero complessivo di posizioni dirigenziali di livello generale previste nell'amministrazione che conferisce l'incarico, ai dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli della amministrazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  Il capo IV (composto dal solo articolo 7) introduce una specifica disciplina per i dirigenti privi di incarico, definita dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Al contempo, dispone (comma 1, lettera a)) alcune modifiche all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 – che reca disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato – aumentando, da una parte, da 5 a 10 anni il termine generale per il collocamento in aspettativa dei dirigenti nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. Dall'altra parte, il testo sopprime il comma 2 dell'articolo 23-bis che reca una specifica previsione che consente ai dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di un incarico dirigenziale, di essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi anche operanti in sede internazionale, salvo motivato diniego da parte dell'amministrazione di appartenenza.
  Resta comunque ferma la norma di carattere generale dell'articolo 23-bis, comma 1, che consente ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni di essere collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
  Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 23-ter ricorda preliminarmente che questo si applica, in base a quanto statuito al comma 6, alle amministrazioni statali, regionali e locali.
  Nel dettaglio, il testo prevede che, alla scadenza di ogni incarico (pari, in via generale, a 4 anni prorogabili di ulteriori 2 anni), ogni dirigente rimane iscritto al ruolo della dirigenza ed è collocato in disponibilità fino all'attribuzione di un nuovo incarico.
  Per i dirigenti che rimangono privi di incarico si introduce «l'obbligo di partecipare», ogni anno, ad almeno 5 procedure comparative per il conferimento degli incarichi con avviso pubblico, per le quali abbiano i requisiti. Decorso un anno le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica (si tratta di uno dei casi in cui l'incarico non è conferito mediante procedura con avviso pubblico).
  Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplinano la procedura per le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale e per la gestione del personale in disponibilità.
  Le richiamate disposizioni, attualmente vigenti (articoli 33 e 34) prevedono, in particolare, che 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Pag. 57lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. Il rapporto di lavoro si intende quindi definitivamente risolto a tale data.
  In base al nuovo articolo 23-bis ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale. Qualora sia decorso un anno senza incarico, nell'anno successivo, ai fini del trattamento economico, sono ridotti di un terzo le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale.
  Decorsi 2 anni dal collocamento di disponibilità, spetta al Dipartimento per la funzione pubblica provvedere a collocare i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili (sempre a condizione che ne abbiano i requisiti). Anche in tal caso l'incarico viene conferito direttamente, secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica.
  Viene infine previsto che, in caso di rifiuto, questo decade dal ruolo.
  Le amministrazioni possono in ogni caso attribuire ai dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, funzioni di supporto presso le stesse o presso enti senza scopo di lucro senza il conferimento di incarichi dirigenziali e retribuzioni aggiuntive.
  Il dirigente privo di incarico deve comunque assicurare la presenza in servizio e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni dirigenziali.
  Viene aggiunto che, in ogni caso, i dirigenti privi di incarico possono in ogni momento formulare richiesta di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali.
  Ricorda, in proposito, che la legge delega (articolo 11, comma 1, lettera i)) prevede – tra i principi e criteri direttivi – «la possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni».
  Infine, una previsione specifica riguarda i dirigenti in disponibilità a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21. Viene stabilito che essi decadono dal relativo ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.
  In proposito, ricorda che tra i criteri direttivi definiti dalla legge delega (articolo 11, comma 1, lettera i), legge n. 124 del 2015) è demandata ai decreti delegati la disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa. Quest'ultimo requisito è connesso alla fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi (accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione), di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e richiamato per la procedura «abbreviata» del comma 5.
  Il capo V – che consta del solo articolo 8 – reca disposizioni relative al trattamento economico dei dirigenti.
  In primo luogo viene confermata la fonte normativa per la determinazione della retribuzione dei dirigenti, costituita dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e la sua composizione, che consiste in un trattamento economico fondamentale e in un trattamento economico accessorio correlato da un lato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, dall'altro ai risultati conseguiti.
  Tali disposizioni generali in materia di retribuzione, indicate dal comma 1, sono integrate con il riferimento al tetto massimo per le retribuzioni pubbliche, come determinato dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e pari a 240 mila euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a Pag. 58carico del dipendente, che costituisce limite inderogabile da parte dei contratti collettivi. Viene, inoltre specificato, che il entro tale limite deve essere compresa qualsiasi forma di premialità aggiuntiva, anche prevista da disposizioni di legge speciale.
  Viene altresì individuato un limite minimo del trattamento economico accessorio complessivo che deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente (il 60 per i titolari di incarichi dirigenziali generali), considerata sia al netto della retribuzione individuale di anzianità, sia degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
  Viene confermato il limite minimo della retribuzione collegata ai risultati (e viene esplicitato che è parte del trattamento accessorio) che deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva, ma viene elevato al 40 per cento per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali.
  Inoltre, si stabilisce una norma di chiusura che non consente ai contratti collettivi di destinare risorse né alla parte fondamentale, né all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime di cui sopra riferite al trattamento collegato ai risultati.
  È confermato il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti come determinato dalle disposizione dell'articolo 24. La norma è completata dal comma 4 che prevede che i compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme speciali, sono assorbiti nel trattamento economico complessivo. Viene, inoltre, specificato che sono assorbiti nella retribuzione complessiva anche i compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
  Il comma 5 introduce il principio della uniformità del trattamento economico di tutti i dirigenti, da realizzare da parte dei contratti collettivi, che dovranno operare una «graduale convergenza» del trattamento economico fondamentale di tutti coloro che sono iscritti nei ruoli della dirigenza (quindi, dirigenti statali, regionali e locali, compresi gli attuali segretari comunali e provinciali), utilizzando le economie derivanti dalle nuove previsioni.
  I commi 6, 7 e 8 disciplinano la retribuzione di posizione, che deve essere interamente correlata alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. Se i contratti collettivi prevedono parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, queste sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale e non di quello accessorio.
  La definizione della retribuzione di posizione è differenziata a seconda della tipologia di incarico dirigenziale: per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali (comma 7), la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti; tali atti sono emanati sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; per gli altri incarichi dirigenziali (comma 8), la retribuzione di posizione è definita all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei medesimi criteri.
  I commi 9 e 10 sono dedicati alla retribuzione di risultato che deve essere correlata ai risultati conseguiti dal dirigente in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile, fissati per l'intera amministrazione.
  Inoltre, una percentuale non inferiore al due per cento delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico, rispettivamente, del personale non dirigenziale, e di quello dirigenziale, stabilita con il contratto collettivo, deve essere destinata a premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun dirigente Pag. 59di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai rendimenti. Si prevede poi la pubblicazione dell'identità dei destinatari dei suddetti premi nel sito istituzionale dell'amministrazione.
  Infine, i commi 11 e 12 adeguano alla nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo le previsioni attualmente disposte dall'articolo 19, comma 2, ultimo periodo (in cui è aggiornato il riferimento alla durata dell'incarico come definita dal nuovo articolo 19-quinquies, comma 2), contenuto ora nel nuovo comma 11, e dall'articolo 24, comma 8 (ora comma 12).
  In particolare, il comma 11 interviene sulle modalità di individuazione dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza (nonché del trattamento di fine servizio) dei titolari di incarichi dirigenziali. Al riguardo, la disposizione innalza (da tre) a quattro anni il limite di durata minima dell'incarico ai fini dello stipendio da prendere in considerazione per la base pensionabile (commisurato alla retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni).
  Infine, il comma 2 dell'articolo 8 in esame reca una disposizione transitoria per i dirigenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i quali hanno diritto al trattamento economico fondamentale maturato.
  Il Capo VI reca disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali e delle autorità indipendenti.
  Il nuovo articolo 27-bis reca alcune disposizioni speciali che si applicano alla dirigenza degli enti locali e che prevedono l'istituzione della figura del dirigente apicale dell'ente locale, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 4), della legge di delega, in sostituzione del segretario comunale e provinciale.
  Tale figura è abolita (confluendo nel ruolo della dirigenza locale) dal successivo articolo 10, che reca nel contempo la relativa disciplina transitoria (articolo 10 e articolo 11, comma 1, lettera b), comma 1-quater).
  Il comma 1 dell'articolo 27-bis prevede dunque l'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale.
  Per quanto riguarda le modalità di nomina la disposizione fa rinvio a quelle indicate all'articolo 19-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal provvedimento in esame, precisando che essi sono scelti tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, quindi nell'ambito di uno dei tre ruoli della dirigenza e non soltanto a quello delle dirigenza locale. In base all'articolo 19-ter, comma 6, la scelta operata dall'amministrazione per il conferimento dell'incarico è comunicata alla Commissione per la dirigenza e l'incarico è conferito decorsi 15 giorni salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei criteri generali previsti e dei requisiti richiesti. In quest'ultimo caso si procede alla scelta di un diverso candidato.
  I compiti del dirigente apicale degli enti locali sono quelli di: attuare l'indirizzo politico; coordinare l'attività amministrativa; controllare la legalità dell'azione amministrativa.
  Oltre a queste, spettano al dirigente apicale ogni altra funzione ad egli attribuita dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale.
  Ai dirigenti apicali degli enti locali si applica il meccanismo previsto dall'articolo 19, comma 8, confluito nell'articolo 19-quinquies, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli incarichi di segretario generale e Capo Dipartimento nelle amministrazioni statali, prevedendo che essi decadono dall'incarico se questo non viene rinnovato entro 90 giorni dalla data di insediamento del nuovo organo esecutivo.
  I commi successivi individuano norme particolari in ordine alla dimensione demografica o alla localizzazione geografica degli enti locali.
  Secondo quanto previsto dal comma 2, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti Pag. 60possono nominare, in alternativa al dirigente apicale di cui al comma 1, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico degli Enti locali. In tal caso, la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e la funzione rogante sono affidate ad un dirigente di ruolo, in possesso dei prescritti requisiti.
  Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (o a 3.000 se appartenenti o appartenuti a comunità montare) esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, è disposto l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata. Lo strumento individuato per l'esercizio associato di tale funzione è in particolare quello della convenzione, che (salvo il caso di unioni di comuni) dovrà stabilire: le modalità di espletamento del servizio; le competenze in ordine alla nomina e alla revoca del dirigente apicale; la ripartizione degli oneri finanziari per la relativa retribuzione; durata della nomina; la possibilità di recesso; i reciproci obblighi e garanzie.
  Viene, infine, specificato che per il Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione (comma 5).
  Il nuovo articolo 27-ter, introdotto dal medesimo comma 1 dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, dispone l'istituzione del ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti, presso la Presidenza del consiglio, che provvede alla gestione tecnica della banca dati del ruolo, salva la possibilità di individuare una diversa competenza per tale gestione con convenzione tra le autorità.
  Al ruolo sono iscritti i dirigenti, assunti a tempo indeterminato, delle autorità indipendenti che, ai fini del decreto, sono così individuate dal comma 1: Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
  In sede di prima applicazione, il comma 7 prevede che tali dirigenti sono iscritti ai «ruoli della dirigenza».
  Viene specificato, analogamente a quanto previsto per il Sistema della dirigenza pubblica, che il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l'iscrizione al ruolo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal suddetto ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità.
  Le relative procedure concorsuali sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti (ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22 del decreto legge n. 90 del 2014) e si svolgono con cadenza annuale.
  Resta ferma la possibilità – prevista dal nuovo testo dell'articolo 28, comma 4, come modificato dallo schema di decreto in esame – di ricorrere agli istituti del corso-concorso e del concorso per la dirigenza pubblica, con il consenso delle relative amministrazioni e purché sia stato preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.
  Ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dalla nuova disciplina stabilita per la dirigenza pubblica e garantendo comunque la possibilità, a tutti gli iscritti al ruolo delle autorità indipendenti, «di partecipare alle relative procedure».
  È fatta salva l'autonomia di ciascuna autorità nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Le autorità disciplinano con intesa i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico, nel rispetto dei princìpi fissati dal nuovo articolo 23-ter.
  La graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti, ai fini della retribuzione di posizione, è definita da ciascuna autorità conformemente al proprio ordinamento, ferma restando comunque Pag. 61l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24.
  L'articolo 10 dispone il superamento della figura del segretario comunale e provinciale, definendo una disciplina transitoria in ordine al collocamento dei segretari nell'ambito della dirigenza degli enti locali.
  Ai sensi del comma 1, i segretari comunali e provinciali confluiscono nel ruolo dei dirigenti locali. Si tratta dei segretari comunali, già iscritti nell'albo nazionale, soppresso dal comma 3, e collocati nelle fasce professionali A e B (ossia quelli che possono essere nominati nei comuni sopra i 3.000 abitanti); mentre quelli collocati nella fascia C (fino a 3.000 abitanti), come si vedrà al comma 5, sono immessi in servizio come funzionari per i primi due anni effettivi, fatta salva la possibilità di fare richiesta per gli uffici dirigenziali che si rendano disponibili.
  I segretari comunali e provinciali con un incarico in essere continuano ad esercitarlo fino alla naturale scadenza e mantengono il relativo trattamento economico. Fino alla scadenza di tutti gli incarichi vi sarà quindi una fase di coesistenza delle diverse figure (segretari comunali e provinciali, dirigenti e funzionari).
  I suddetti soggetti, collocati nelle fasce professionali A e B (comma 2) vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, «nei limiti delle dotazioni organiche».
  Ai sensi del comma 3, come anticipato, a decorrere dall'effettiva costituzione del ruolo dei dirigenti la figura del segretario comunale e provinciale è abolita, e il relativo albo nazionale è soppresso.
  Inoltre, mentre, come si è detto, i segretari di fascia A e B con incarico vengono assunti dalle amministrazioni locali, lo stato giuridico ed economico dei soggetti delle medesime fasce privi di incarico, rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni vigenti e il trattamento economico rimane a carico del Ministero dell'interno.
  Al contempo, il comma 4 dispone, per i segretari comunali e provinciali, collocati nelle fasce professionali A e B e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, ma privi di incarico alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, che, decorsi quattro anni dall'inquadramento nel ruolo senza aver ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dallo stesso e il loro rapporto di lavoro si risolve.
  È disposta l'applicazione di previsto dall'articolo 23-ter di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal presente provvedimento, che disciplina in generale i dirigenti privi di incarico.
  Il comma 5 ha ad oggetto il passaggio nell'ambito del personale degli enti locali dei segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C (ossia di quelli che possono essere nominati nei comuni fino a 3.000 abitanti) e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (ossia al 28 agosto 2015). Tali soggetti sono immessi in servizio come funzionari per 2 anni effettivi, al termine dei quali l'amministrazione presenta una relazione con una valutazione di merito sul servizio prestato alla Commissione per la dirigenza locale, di cui al comma 9 dell'articolo 19.
  In base agli esiti della relazione, elaborata dopo 2 anni di servizio: in caso di valutazione positiva, l'amministrazione presso la quale il vincitore abbia prestato servizio immette in ruolo il dipendente come dirigente, che viene conseguentemente iscritto nel Ruolo della dirigenza locale, e può conferirgli un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa con avviso pubblico. In caso di valutazione negativa, l'interessato rimane in servizio per un altro anno, al termine del quale l'amministrazione trasmette una nuova valutazione alla suddetta Commissione. Successivamente, in caso di ulteriore valutazione negativa, l'interessato Pag. 62non è ammesso a nuova valutazione, e rimane in servizio come funzionario.
  La norma fa salvo il caso in cui sia conferito a tali soggetti l'incarico di direzione apicale in sede di prima applicazione del decreto, ai sensi del comma 6.
  Ulteriori previsioni sono dettate dai periodi secondo, terzo e quarto del comma 5. Viene, in particolare, stabilito che gli enti locali presso i quali nei «successivi due anni» sono disponibili uffici dirigenziali, possono richiedere alla Commissione per la dirigenza degli enti locali l'assegnazione di tali soggetti previa presentazione di un progetto professionale e formativo di inserimento. La Commissione seleziona quindi un numero di progetti corrispondente al numero delle richieste. I segretari, con priorità per coloro che hanno maggiore anzianità nella fascia, scelgono l'amministrazione di destinazione e sono assegnati anche in soprannumero, e comunque nell'ambito delle risorse disponibili. Qualora il numero dei progetti presentati sia inferiore a quello delle richieste quelli ulteriori sono assegnati alle amministrazioni statali, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013.
  Il comma 6, già richiamato, ha per oggetto il passaggio delle funzioni tra segretari e dirigenti apicali prevedendo che gli enti locali, privi di un direttore generale, conferiscono l'incarico di dirigente apicale ad uno dei soggetti di cui al comma 1 e 5. La disposizione ha carattere transitorio in quanto si applica per non più di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e si applica sia agli ex segretari di fascia A e B (ossia quelli richiamati al comma 1), sia quelli di fascia C e i vincitori di concorso (comma 5). Nel secondo caso, l'interessato prima di essere iscritto nel Ruolo dei dirigenti deve aver ricoperto l'incarico di dirigente apicale per almeno 18 mesi.
  Il capo VII (composto dal solo articolo 11) reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina vigente relativa ai compiti ed alle attribuzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e, in generale, dei dirigenti.
  In particolare, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che reca disposizioni generali relative ai dirigenti, viene modificato al fine di: sopprimere la previsione dell'articolazione della dirigenza nelle due fasce dei ruoli, come previsto dalla legge delega (articolo 11 della legge n. 124 del 2015); sopprimere il riferimento alle «strutture organizzative affidate alla direzione del dirigente generale» mantenendo il principio generale in base al quale in ciascuna struttura organizzativa il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore; prevedere, in via generale (quindi non solo con riferimento alle regioni) che il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
  A sua volta è oggetto di una serie di modifiche l'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che attribuisce dirigenti di uffici dirigenziali generali una serie di compiti e poteri.
  A seguito delle modifiche apportate questi sono in particolare così individuati: la formulazione di proposte e pareri al Ministro o – come aggiunto dalla disposizione in commento alla luce dell'applicazione della norma all'intero Sistema della dirigenza pubblica – all'organo di vertice politico nelle materie di sua competenza; la proposta di risorse e di profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; la cura dell'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro o – come aggiunto dallo schema di decreto in commento – dall'organo di vertice politico, rispondendo della relativa attuazione direttamente nei confronti dello stesso e l'attribuzione ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; la definizione degli obiettivi che i dirigenti devono perseguire Pag. 63e l'attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; l'adozione degli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché degli atti e dei provvedimenti amministrativi; l'esercizio dei poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; in relazione a tale attività gestionale sono altresì titolari – come aggiunto dallo schema di decreto in commento – in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile; la decisione sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; il concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; la comunicazione delle informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e il relativo monitoraggio.
  Lo schema di decreto prevede quindi una «procedimentalizzazione» delle fasi della definizione del programma ai fini del conferimento dell'incarico.
  In base alle nuove previsioni, i piani, programmi e direttive generali sono «oggetto di negoziazione» al momento del conferimento dell'incarico, e possono essere rivisti periodicamente e con cadenze almeno semestrali, anche in ragione di sopravvenute difficoltà di budget, ovvero non ascrivibili al dirigente generale, e non preventivabili al momento del conferimento.
  Quanto alla negoziazione del programma, è specificato che questa costituisce atto accessorio al conferimento dell'incarico e ha valenza pluriennale in relazione alla durata dello stesso. Il dirigente generale, al fine di sottoscrivere la stessa, acquisisce preventive informazioni sulle disponibilità strutturali e finanziarie utilizzabili per l'espletamento dell'incarico, e contribuisce alla elaborazione di un cronoprogramma e degli indicatori valutabili per la realizzazione del mandato conferitogli.
  In caso di cambiamento dell'amministrazione di riferimento, prima della scadenza dell'incarico dirigenziale, si procede a nuova negoziazione degli obiettivi per il tempo residuo di espletamento dello stesso, entro 3 mesi dall'insediamento della nuova amministrazione.
  Inoltre, nuovi compiti e funzioni posti in capo ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, aggiunti dallo schema di decreto in esame il monitoraggio e la rendicontazione dell'attività della struttura, segnalando tempestivamente l'avvenuto scostamento o, ove possibile, il pericolo di scostamento dagli obiettivi di cui al programma di mandato negoziato con l'organo di vertice politico al momento del conferimento dell'incarico, onde consentirne la «ricalibrazione» in tempo utile, senza danno per l'attività amministrativa, evitando così di incorrere nelle inadempienze di cui all'articolo 21 (che disciplina i casi di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi).
  Per lo svolgimento di tale attività viene espressamente previsto che i dirigenti di uffici dirigenziali generali si avvalgono delle apposite strutture competenti in materia di valutazioni, per l'individuazione di obiettivi personalizzati nell'ambito degli obiettivi della struttura di appartenenza.
  Infine, spetta loro la valutazione dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla propria struttura, nel rispetto del principio del merito, avuto comunque riguardo ad una serie di elementi e fattori.
  Tra questi il testo richiama: la capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla struttura, evidenziata dal livello di raggiungimento degli obiettivi; la dimostrata capacità valutativa e di controllo sulle presenze e sull'apporto motivazionale di ciascun dipendente; la tempestiva individuazione di fattori di rischio, anche di illeciti, o comunque di condotte lesive per l'efficienza e l'immagine della pubblica amministrazione, con conseguente rimozione degli stessi; le garanzie di trasparenza; Pag. 64l'individuazione di metodologie migliorative e coinvolgenti l'utenza nella valutazione dell'operato della propria struttura.
  In corrispondenza con le nuove funzioni attribuite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali viene posto in capo ai dirigenti il compito di coadiuvare il dirigente generale nel monitoraggio delle presenze del personale, e nella individuazione di fattori di criticità nella realizzazione del programma negoziato dal dirigente generale con il vertice politico, segnalando tempestivamente problematiche e proponendo soluzioni correttive.
  I dirigenti sono inoltre titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico.
  Il nuovo comma 1-quater dell'articolo 16 definisce il ruolo del dirigente apicale degli enti locali, figura che, ai sensi del nuovo articolo 27-bis, ogni ente locale deve nominare in sostituzione del segretario comunale.
  Il dirigente apicale degli enti locali è il dirigente al quale sono attribuiti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa ed esercizio della funzione rogante, già esercitata dai segretari comunali e provinciali.
  Il dirigente apicale, inoltre, non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale.
  Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale; la funzione di direzione apicale è svolta in forma associata (come specificato nel nuovo articolo 27-bis).
  È fatta salva la possibilità, già prevista dalla normativa vigente, per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, con provvedimento motivato del sindaco.
  Infine, si prevede che al dirigente apicale si applicano le disposizioni in materia di programmazione degli obiettivi stabilite in via generale per tutti i dirigenti di cui al precedente comma 1-ter.
  L'articolo 12 demanda al decreto legislativo la cui adozione è prevista dall'articolo 17, della medesima legge n. 124 del 2015, entro il 28 febbraio 2017 (per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa) l'individuazione delle forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il potere «sindacatorio» e di controllo sull'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio.
  Sono altresì individuate, dal medesimo decreto legislativo, le modalità di controllo sull'attuazione del programma, da parte del dirigente generale e degli dirigenti.
  In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi della struttura coordinata dal dirigente generale, o comunque denominato, lo schema di decreto legislativo dispone l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina i casi di revoca dell'incarico.
  L'articolo 13 prevede che le disposizioni del decreto legislativo costituiscono «norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».
  L'articolo 14 dello schema di decreto legislativo specifica che entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto sono adottati: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, in materia di trattamento economico dei dirigenti; il regolamento che reca la disciplina di attuazione delle norme del Capo II del decreto legislativo n. 165 del 2001 sulla dirigenza (come modificate dal provvedimento in esame), ai sensi del nuovo articolo 28-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo.Pag. 65
  L'articolo 15 reca le abrogazioni espresse conseguenti all'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo.
  In particolare, l'articolo 15 dispone – al comma 1, lettera a) – l'abrogazione degli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguardano, rispettivamente, il Comitato dei garanti (le cui funzioni sono attribuite dal provvedimento alla Commissione per la dirigenza statale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b), n.1)), la disciplina del ruolo dei dirigenti istituito presso ciascuna amministrazione e l'articolazione in due fasce della dirigenza statale e le relative forme di mobilità e di accesso.
  L'articolo 15 dispone – al comma 1, lettera b) – l'abrogazione, a seguito della nuova disciplina dettata per la dirigenza degli enti locali e per i segretari comunali e provinciali, degli articoli 32, comma 5-ter, 97, 98, 99, 100, 101 e 106 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli Enti locali) che riguardano, rispettivamente: le modalità di avvalimento di un unico segretario comunale nel caso di unione dei comuni; le previsioni del Testo unico degli Enti locali relative ai segretari comunali e provinciali.
  L'articolo 15 dispone – al comma 1, lettera c) – l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 che reca disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo alla disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della relativa Agenzia, all'amministrazione dell'albo e alla sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, alle modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, al passaggio tra le fasce professionali, al procedimento disciplinare e alle modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 20 settembre 2016 — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Emendamenti C. 2236-2618-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Guidesi 9.51, Mongiello 9.54, Russo 16.50, 23.50 e 48.50 e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Emendamenti C. 3139-A, approvata dal Senato.

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