CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2016
692.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
Nuovo testo C. 3666 Bernardo e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

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  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.
Testo unificato C 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

  Maria IACONO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305 Decaro e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, on. Camani, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Atto n. 320.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che – come anticipato nel corso della relazione illustrata ieri – richiama in premessa alcune criticità.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.
Atto n. 323.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, anche alla luce dell'esame dell'atto svoltosi presso la Commissione Giustizia, che non Pag. 101ha espresso alcun rilievo di merito, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
Atto n. 324.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che lo schema di decreto legislativo – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – dà attuazione alla direttiva 2015/412/UE che ha modificato la direttiva 2001/18/CE limitatamente alla possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, sulla base della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 – Legge di delegazione europea 2014.
  Ricorda innanzitutto che la direttiva (UE) 2015/412, oggetto di recepimento, apporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/UE, in quanto stabilisce che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio. Un singolo Paese potrà quindi chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo che questa sarà stata concessa. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non saranno più connessi solo al verificarsi di casi di emergenza o di «nuove prove» relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l'ambiente.
  In base alla nuova normativa a decorrere dal 3 aprile 2017 gli Stati membri nei quali gli OGM sono coltivati dovranno preoccuparsi anche di evitare contaminazioni dei terreni degli Stati membri limitrofi, dove gli stessi OGM sono vietati, adottando adeguate misure.
  La direttiva attribuisce inoltre alla Commissione europea il compito di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio due distinte relazioni entro il termine del 3 aprile 2019. Si tratta di una prima relazione concernente l'utilizzo della presente direttiva da parte degli Stati membri, che fornisca altresì informazioni circa il corretto funzionamento del mercato interno. La seconda relazione concerne, invece, l'effettivo rimedio ai danni ambientali che possono essere causati dalla coltivazione degli OGM.
  La direttiva non indica un termine di recepimento per gli Stati membri.
  Lo schema di decreto in esame consta di 2 articoli, dei quali il primo reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 224 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), mentre l'articolo 2 riporta la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento e l'entrata in vigore dello stesso, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 224 del 2003 aggiungendo alcune definizioni, necessarie per includere nell'ambito del decreto legislativo n. 224/2003 il riferimento non solo agli OGM coltivati o immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE ma anche quelli autorizzati ai sensi del regolamento n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), stabilisce che nel decreto legislativo n. 224 del 2003 sia inserito il nuovo Titolo III-bis, concernente «La limitazione e il divieto di Pag. 102coltivazione di OGM sul territorio nazionale», composto di 5 articoli, numerati dal 26-bis al 26-sexies.
  In particolare, il nuovo articolo 26-bis definisce le finalità e il campo di applicazione del nuovo Titolo, consistenti nella definizione delle procedure per limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel territorio nazionale, precisando che le misure di limitazione e divieto adottate ai sensi del provvedimento non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti, né riguardano la coltivazione a fini sperimentali. Il comma 4 dell'articolo 26-bis individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis.
  L'articolo 26-ter definisce la procedura in fase di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, per chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico, in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso possa essere escluso dalla coltivazione di tale OGM.
  L'articolo 26-quater prevede una diversa procedura nel caso in cui l'organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato; in tal caso è prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali che limitino o vietino la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale. Le misure di limitazione e divieto devono essere conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, basate su fattori connessi a motivazioni che comprendono: obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale; uso del suolo; impatti socio-economici; esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti. Tali motivazioni possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione, ad eccezione della motivazione relativa all'ordine pubblico e, comunque, in nessun caso, devono entrare in conflitto o sovrapporsi con la valutazione di rischio ambientale effettuata.
  L'articolo 26-quinquies attribuisce alla regione o provincia autonoma il diritto di ottenere, con riferimento al proprio territorio (o ad una parte di esso), la reintegrazione nell’àmbito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM – dal quale sia stato precedentemente escluso ai sensi del capoverso articolo 26-ter – o la revoca delle misure di cui al capoverso articolo 26-quater.
  L'articolo 26-sexies reca norme specifiche per le regioni e le province autonome in cui siano coltivati OGM e che siano limitrofe ad altri Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM sia vietata.
  Il medesimo articolo 1 introduce infine nel decreto legislativo n. 224 del 2003 l'articolo 35-bis, che contempla alcune sanzioni amministrative (pecuniarie ed accessorie) per le violazioni dei divieti conseguenti alla disciplina in oggetto.
  Richiama in conclusione l'attenzione dei colleghi sul rilievo del provvedimento in esame, che da finalmente risposta all'impegno profuso dal Parlamento e dal Governo per vedere riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio, tutelando così la produzione agricola italiana da contaminazioni accidentali di organismi geneticamente modificati.
  Si tratta di un risultato importante per un Paese che, come l'Italia, ha nella produzione agricola di qualità un punto indiscusso di eccellenza.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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