CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 settembre 2016
690.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 settembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 11.45.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il disegno di legge in esame è diretto a convertire in legge il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Al riguardo, evidenzia che il decreto legge in discussione si compone di dodici articoli suddivisi in tre capi: il Capo I, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari, il Capo II relativo a misure urgenti per la giustizia amministrativa ed il Capo III sulle disposizioni finanziarie e finali. In particolare, il Capo I interviene in ambiti diversi con l'obiettivo unico del recupero dell'efficienza degli uffici giudiziari. In primo luogo, sono previste misure urgenti per l'efficienza della Corte di cassazione (articolo 1), prevedendo che i magistrati addetti all'ufficio del massimario con una più elevata anzianità nell'ufficio medesimo partecipino direttamente allo svolgimento della funzione giurisdizionale. In particolare si prevede che il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, possa applicare temporaneamente i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. Si specifica opportunamente che il collegio giudicante Pag. 13della Corte non può essere composto da più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del comma che precede. Sempre al fine di aumentare le risorse disponibili a favore della Corte di Cassazione, si estende (articolo 2) a questa la possibilità di svolgere stage anche presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima Corte, come attualmente previsto per gli uffici giudiziari di merito. Il decreto-legge, al fine di contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, interviene (articolo 2) anche in materia di accesso alla magistratura ordinaria e di tirocinio dei magistrati ordinari, prevedendo che il Ministro della giustizia, entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali, richieda al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; questi posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. È inoltre ridotta, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2006, da diciotto a dodici mesi la durata del tirocinio dei magistrati dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e successivamente nominati. Conseguentemente sono rimodulati i periodi di durata delle sessioni in cui si articola il tirocinio. Il decreto modifica (articolo 3) la disciplina dei tramutamenti dei magistrati, modificando l'articolo 194. Si è voluto stabilire, senza possibilità di equivoco, che il vincolo di legittimazione previsto dalla norma si applica per tutti gli incarichi conferiti e per ogni tipo di trasferimento, compresi quelli direttivi e semidirettivi, quelli ufficiosi o altrimenti speciali. Nella relazione si legge che «allo scopo non è risultata sufficiente la norma interpretativa di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, avendo la giurisprudenza amministrativa talvolta continuato, per limitarne l'applicazione ai soli casi di trasferimento a domanda, a valorizzare la locuzione «sede da lui chiesta». Si è reputato pertanto opportuno espungere la locuzione, onde chiarire che il vincolo di legittimazione non si applica ai soli trasferimenti richiesti dal magistrato.» Al fine di garantire la continuità e la funzionalità degli uffici, è stato ampliato il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate da tre a quattro anni. Sempre nella relazione viene fatto presente che queste modifiche alla disciplina vigente hanno l'obiettivo prioritario di soddisfare al meglio il prevalente interesse dei cittadini all'efficienza del «servizio giustizia», pur sempre in una ottica di contemperamento con le esigenze dei singoli magistrati. Il decreto-legge affronta (articolo 4) anche la questione relativa alla funzionalità degli uffici di sorveglianza impedendo l'applicazione del personale amministrativo assegnato tali uffici in assenza di nulla-osta del capo dell'ufficio, chiamato a valutare in concreto le esigenze di servizio. Con la medesima finalità di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, viene fatto divieto, fino al 31 dicembre 2019, di disporre l'assegnazione, il comando o il distacco del personale amministrativo non dirigenziale del ruolo dell'amministrazione della giustizia presso altre pubbliche amministrazioni. Nella relazione di accompagnamento si motiva l'eccezione per gli organi costituzionali, in considerazione della rilevanza pubblica delle funzioni da questi assolte. Sono altresì salvaguardate, al fine di non creare soluzione di continuità gestionale nelle pubbliche amministrazioni interessate, le assegnazioni, i comandi e i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Sempre per ragioni organizzative, è prorogato (articolo 5) sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di Cassazione e la Procura generale della Corte di Cassazione, che abbiano maturato i requisiti per il collocamento a riposo. Si tratta di una proroga – circoscritta a coloro che svolgono specifiche funzioni in Cassazione (ed estesa ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa dall'articolo 10) – Pag. 14del trattenimento in servizio già previsto sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari, da ultimo dal decreto-legge n. 83 del 2015. In particolare, la disposizione si applica solo (salvo il successivo articolo 10, cui si rinvia) ai magistrati della Corte di cassazione che svolgono: funzioni apicali (primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale presso la Corte di cassazione); funzioni direttive superiori (presidente aggiunto della Corte di cassazione; presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione); funzioni direttive (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione). In relazione a queste categorie di magistrati il decreto-legge prevede che: se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno, senza possibilità di proroga; se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, non avranno compiuto 72 anni, ma ne sia previsto comunque il collocamento a riposo nel periodo 31 dicembre 2016 - 30 dicembre 2017, potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017. La relazione illustrativa motiva questo intervento legislativo con l'esigenza di «assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la procura generale», mentre l'articolo 5 – oltre a riprendere tale motivazione – aggiunge che tale continuità è necessaria «in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente». Il medesimo articolo 5, comma 1, primo periodo, precisa che per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio (31 dicembre 2016) stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014. Il comma 2 dell'articolo 5 interviene sui limiti di età per il conferimento delle funzioni direttive. Stabilisce infatti che le funzioni direttive di legittimità – ovvero di Primo presidente della Corte di cassazione e di Procuratore generale della Corte di cassazione – possono essere conferite solo ai magistrati che, al momento della vacanza del posto, possano assicurare ancora 3 anni di servizio prima del collocamento a riposo (attualmente sono richiesti 4 anni di servizio); contestualmente, peraltro, la disposizione afferma che il calcolo degli anni di servizio va fatto senza applicare l'istituto del trattenimento in servizio e dunque considerando il pensionamento a 70 anni. Sono modificate (articolo 6) le indicazioni numeriche di organico corrispondenti alle funzioni direttive di merito, sottraendo, dal numero complessivo di trecentosessantasei, cinquantadue posti che residuano dalla soppressione di uffici avvenuta con la riforma della «geografia giudiziaria» disposto dal decreto legislativo n. 155 del 2012. I cinquantadue posti portati in detrazione in quella fascia di organico vanno quindi ad aumentare quelli di cui alla lettera L della Tabella, dedicata ai magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, non direttivi, entro cui devono essere individuati conseguentemente i posti per l'incremento della pianta organica in specie della magistratura di sorveglianza che ha visto incrementare i suoi compiti. Il Capo II, reca misure urgenti per la giustizia amministrativa. L'articolo 7 detta nuove disposizioni concernenti il processo amministrativo telematico (c.d. PAT). Si ricorda che il decreto-legge n. 117 del 2016 – per consentire un più ampio periodo di sperimentazione delle nuove regole – ha rimandato di sei mesi, al 1o gennaio 2017, l'avvio del processo amministrativo digitale. Il DL 117 aveva, tuttavia, precisato la possibilità di utilizzare indifferentemente le modalità telematiche e quelle tradizionali fino al 31 marzo 2017 (tale ultima previsione risulta abrogata dall'articolo 7 in esame). L'intervento del decreto legge in esame risponde – riferisce la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – a criteri di coordinamento della normativa del Codice del processo amministrativo con le regole tecniche sul processo amministrativo telematico (DPCM 40 del 2016) per «evitare che anche piccole incongruenze possano creare problemi applicativi Pag. 15al PAT». Il comma 1 dell'articolo 7 interviene sul Codice del processo amministrativo. All'articolo 25 viene inserito un nuovo comma 1-bis che precisa l'estensione al processo amministrativo telematico, ove compatibile, della disciplina sul domicilio digitale (del processo civile telematico) di cui all'articolo 16-sexies del DL 179/2012 e quindi la residualità della possibilità di notificazione al difensore, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario; a tale modalità di notificazione può procedersi, infatti, soltanto quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione digitale presso l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata), risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (articolo 6-bis del Codice dell'amministrazione digitale, DL 82/2006). Il nuovo comma 1-ter precisa – per le comunicazioni di segreteria – l'inapplicabilità ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico, dal 1o gennaio 2018, della disciplina (del comma 1) sulla domiciliazione della parte nei giudizi amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. Il deposito telematico ha, infatti, reso obsoleta la figura del domiciliatario, non rilevando più il comune dove la parte ha il domicilio. Il comma 1-ter prevede che, davanti al TAR, la parte che non elegge domicilio nel comune sede del tribunale (o della sezione distaccata dove pende il ricorso) si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del TAR (o della sezione distaccata); analogamente, davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, è considerata domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato. All'articolo 136 dello stesso Codice è riformulato il comma 2 in cui sono specificate, in particolare, alcune eccezionali motivazioni alla base della deroga alla regola del deposito telematico di tutti gli atti processuali da parte dei difensori (o delle parti che siano in giudizio personalmente); la deroga – disposta dal presidente della sezione del TAR (o del CdS) se il ricorso è già incardinato ovvero dal collegio se la questione sorge in udienza – potrà riferirsi anche a particolari ragioni di riservatezza legati alla posizione delle parti o alla natura della controversia. Per motivi di coordinamento con la nuova versione del comma 2 viene poi modificato il successivo comma 2-bis, relativo alla sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e dei provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Sono infine aggiunti due commi: il comma 2-ter, che prevede – come nel processo civile telematico – che il difensore, assumendo la veste di pubblico ufficiale, attesti – mediante la procedura di asseverazione prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (articolo 22, comma 2, D.Lgs. 82/2006) – la conformità all'originale delle copie informatiche di atti processuali, provvedimenti del giudice o altro documento depositate per via digitale; il comma 2-quater che permette che il privato chiamato in causa dal giudice possa essere autorizzato dallo stesso al deposito di scritti difensivi o altri documenti mediante upload (ovvero caricando gli atti) sul sito istituzionale (pare di intendere: dell'ufficio giudiziario) quando non in possesso di posta elettronica certificata. Il comma 2 dell'articolo 7 in esame modifica alcune disposizioni delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo (All. 2 del D.Lgs. n. 104 del 2010). All'articolo 3 è precisata l'obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze. All'articolo 4, in materia di orario-limite per il deposito degli atti in scadenza, viene previsto il deposito «telematico» (accertato mediante la ricevuta di accettazione originata dal sistema) fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile (l'attuale deposito ordinario chiude alle ore 12.00). Viene precisato che il deposito di tali atti che avvenga tra le 12.00 e le 24.00 dell'ultimo giorno utile si considera, ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali, effettuato il giorno successive. All'articolo 5 è aggiunto un comma 3-bis sulla disciplina del deposito degli atti in forma cartacea, ove previsto; spetta al segretario dell'ufficio giudiziario la gestione Pag. 16del relativo fascicolo che dovrà contenere un indice analitico dei documenti che lo compongono e il cui aggiornamento è curato dallo stesso ufficio di segreteria del giudice amministrativo. All'articolo 13 sono aggiunti due commi: il comma 1-ter che prevede, salvo i casi previsti dalla legge, l'obbligo di esecuzione con modalità telematiche di tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione relativi ai ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato dal 1o gennaio 2017. Un nuovo comma 1-quater stabilisce – fino al 31 dicembre 2017 – l'obbligo di deposito mediante PEC (o nei casi previsti, mediante upload sul sito istituzionale) dei ricorsi, degli scritti difensivi e degli altri atti da parte dei domiciliatari, anche non iscritti all'albo degli avvocati. Un nuovo articolo 13-bis detta infine una disciplina transitoria per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. In particolare, si stabilisce (comma 1) che – per tre anni dall'avvio del processo amministrativo telematico (quindi fino al 31 dicembre 2019) – ove la questione di diritto in esame abbia dato luogo a difformi interpretazioni giurisprudenziali (suscettibili di incidere in misura rilevante sul diritto di difesa di una parte), il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso possa sottoporre per saltum – tramite il presidente del TAR o della sezione – al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione all'Adunanza plenaria. È previsto un doppio filtro sulla richiesta: il primo da parte del presidente del TAR interessato (o della sezione); il secondo da parte del presidente del Consiglio di Stato: il silenzio sull'istanza da parte di entrambi oltre i termini previsti (rispettivamente, 20 e 30 gg. dalla richiesta) equivale a rigetto dell'istanza di rimessione. L'articolo 13-bis precisa, infine, che le decisioni dell'Adunanza plenaria possono riguardare le sole questioni di diritto relative al processo amministrativo telematico (comma 2). La disciplina transitoria (comma 3) prevede che le modifiche in materia di processo amministrativo telematico introdotte dall'articolo 7 in esame nonché le altre inerenti all'obbligo di sottoscrizione con forma digitale di tutti gli atti del giudice, degli ausiliari e delle parti (articolo 38, comma 1-bis, DL 90/2014) e l'obbligo di deposito di atti e documenti con modalità telematiche e di formazione del fascicolo digitale (articolo 20, comma 1-bis, DL 83/2015) hanno efficacia riguardo ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, sia in primo grado che in appello, dal 1o gennaio 2017. Ai ricorsi depositati prima di tale data continuano, invece, ad applicarsi fino all'esaurimento del grado di giudizio e, in ogni caso, non oltre il 1o gennaio 2018, le disposizioni vigenti al 31 agosto 2016, data di entrata in vigore del DL in esame. Nel primo anno di vigenza a regime del processo amministrativo telematico – cioè dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2018 – viene previsto un doppio binario, in quanto i giudizi introdotti con modalità telematiche dovranno essere accompagnati anche da una copia cartacea del ricorso (comma 4). Viene poi prevista dall'articolo 13-bis: l'inapplicabilità delle disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute nel D.Lgs 104 del 2010 alle controversie di lavoro relative al personale dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato nonché in materia di segreto di Stato (articolo 22, 39 e ss., L. 124 del 2007) (comma 5); l'uso esclusivo della PEC dal 1o gennaio 2017 per i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti per garantire la sicurezza del SIGA, il sistema informativo della giustizia amministrativa (comma 6); l'istituzione di una Commissione di monitoraggio con funzioni di coordinamento costante delle attività relative all'avvio del processo telematico; presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato, è composta dal presidente di Tar più anziano nel ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e, eventualmente, da un massimo di altri tre esperti, anche esterni all'amministrazione, indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (comma 7). Viene infine stabilita l'abrogazione da parte dall'articolo 13-bis della disposizione (articolo 2, comma Pag. 171-bis, DL 117 del 2016) che, per consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, prevedeva fino al 31 marzo 2017 l'applicabilità, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, delle regole vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso DL 117 (comma 8). Tale previsione non appare più compatibile con la disciplina recata dall'articolo 7 del DL in esame «non essendo possibile – riferisce la relazione illustrativa – la contemporanea vigenza con effetti legali delle disposizioni sui depositi cartacei e di quelle sui depositi informatici proprie del PAT». L'articolo 8, aggiungendo l'articolo 53-bis alla legge 186 del 1982, prevede l'istituzione dell'ufficio del processo presso gli uffici della giustizia amministrativa al fine di garantire la ragionevole durata del processo e l'attuazione del processo amministrativo telematico. Presso Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e TAR sono costituite strutture organizzative interne denominate «ufficio del processo», che, in linea con le previsioni relative alla giustizia ordinaria, supportano l'attività dei magistrati amministrativi. Tale supporto è principalmente fornito da personale della III area funzionale (funzionari e funzionari informatici), di cui alla tabella A allegata al decreto-legge ma, come negli uffici del processo nella magistratura ordinaria, possono fare parte della struttura i laureati in giurisprudenza che svolgono gli stage formativi o il tirocinio per l'accesso alla professione forense. Al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa è demandato il compito di individuare i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo (l'attuale regolamento è stato emanato con D.P.C.S 15 febbraio 2005). Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo amministrativo sono adottate entro sei mesi dalla vigente. Per garantire la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e la digitalizzazione degli uffici giudiziari amministrativi in vista dell'avvio (il 1o gennaio 2017) e della piena operatività del processo amministrativo digitale, l'articolo 9 provvede ad un aumento delle dotazioni organiche di diverse categorie di personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR. Le nuove dotazioni sono esposte nella tabella A, allegata al decreto. L'aumento interessa un totale di 53 unità di personale, da assumere con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, in deroga ai divieti previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nella PA nonché dei limiti in materia di turn over. Ad eccezione delle spese di personale conseguenti alle indicate nuove assunzioni (finanziate in base all'articolo 11), all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 10 persegue la finalità di salvaguardare la funzionalità del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato e, a tal fine, con disposizione analoga a quella dell'articolo 5, comma 1, prevede il trattenimento in servizio, oltre l'età pensionabile, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati che svolgono funzioni apicali e direttive nelle due Corti e degli Avvocati dello Stato in posizione equivalente. In particolare, il comma 1 riguarda i vertici del Consiglio di Stato e si applica ai magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5. La disposizione dovrebbe dunque applicarsi al Presidente del Consiglio di Stato ed ai Presidenti di sezione del Consiglio di Stato in quanto magistrati con funzioni direttive (in base agli articoli 14 e 15 della legge n. 186 del 19821). In relazione a queste categorie di magistrati il decreto-legge prevede che: se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, avranno compiuto 70 anni dovranno essere collocati a riposo, senza possibilità di proroga; se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, non avranno compiuto 70 anni, ma ne sia previsto comunque il collocamento a riposo nel periodo 31 dicembre 2016 - 30 dicembre 2017, potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017. Analoga disposizione è contenuta nel comma 2 relativamente agli avvocati dello Stato in posizione equivalente ai magistrati Pag. 18ordinari individuati dall'articolo 5. Il comma 3, infine, in relazione ai vertici della Corte dei conti, differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore per i magistrati contabili delle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 sull'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio. Diversamente dai magistrati onorari, infatti, per questi magistrati non è possibile più parlare di proroga del trattenimento in servizio in quanto l'ultima proroga prevista dal decreto-legge n. 83 del 2015, relativa specificamente ai magistrati contabili, è scaduta lo scorso 30 giugno 2016.Il trattenimento in servizio è destinato ad operare nei confronti dei magistrati contabili in servizio che: svolgono funzioni direttive e semidirettive; non hanno compiuto 70 anni alla data del 31 dicembre 2016; debbono essere collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 dicembre 2017. Tali magistrati contabili potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017. L'articolo 11 ha per oggetto la copertura finanziaria. Per finanziare la copertura delle assunzioni in magistratura sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge, viene anzitutto, modificato l'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2015 (L 190/2014) per prevedere una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della stessa legge (si tratta del Fondo del Ministero della giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, il potenziamento dei relativi servizi e il completamento del processo telematico). Il comma 1 dell'articolo 11 in esame introduce, per assicurare l'indicata copertura finanziaria, le conseguenti riduzioni di spesa sull'acquisizione di personale di area vasta finanziate da detto Fondo che passano, nel biennio 2016-2017, da 1.211 a 1.075 unità e, in particolare – nell'anno in corso (2016) – da 821 a 685. Gli oneri finanziari dal 2017 in poi derivanti dalle assunzioni di magistrati previste dall'articolo 2, comma 5, sono specificamente indicati anno per anno (fino al 2025 e a decorrere dal 2026) dal comma 4 dell'articolo 11. In particolare, per il 2017, le risorse necessarie sono valutate in 5.804.334 mln di euro. Altra riduzione finalizzata alla copertura del provvedimento (sebbene senza individuazione specifica delle voci di spesa interessate) riguarda, ai commi 2 e 3, gli oneri destinati dall'articolo 22 del DL n. 83 del 2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria) al finanziamento di alcuni specifici interventi previsti dallo stesso decreto-legge. Alla copertura degli oneri di personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR di cui all'articolo 9 del DL in esame (quantificata in 2.553.700 euro a partire dal 2017) si provvede, invece, con le risorse aggiuntive derivanti dall'aumento del contributo unificato per i ricorsi a TAR e Consiglio di Stato previste dal DL 98/2011 (articolo 37) e già destinate anche al funzionamento della giustizia amministrativa (comma 6). L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 31 agosto 2016).

  Rocco PALESE (Misto-CR) si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver fatto presente che i tempi d'esame del provvedimento sono comunque condizionati dalla circostanza che si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto legge, comunica che le eventuali richieste di audizioni dovranno essere presentate entro lunedì prossimo, al fine di poterle svolgere già nel corso della prossima settimana. A tale proposito rileva che trattandosi di un provvedimento che contempla norme di carattere meramente ordinamentale, dovrebbero essere auditi unicamente i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate e non anche singoli soggetti appartenenti a tali categorie. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.