CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 agosto 2016
684.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

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  Paolo COPPOLA (PD), relatore, deposita una nuova proposta di parere (vedi allegato 1) e la illustra. Sottolinea che l'unica modifica rispetto alla proposta di parere presentata nella seduta di ieri riguarda la riformulazione della condizione n. 2.

  Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto) chiede al relatore di recepire nel suo parere la seguente osservazione: «al medesimo articolo 37 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a chiarire che ogni pubblica amministrazione che conserva per legge documenti informatici nell'interesse dei cittadini, soggetti giuridici e utenti, deve predisporre sistemi che consentano al cittadino di accedere e scaricare i suddetti documenti che lo riguardano ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD; coerentemente si valuti l'opportunità di prevedere che laddove un cittadino o un'impresa siano richiesti di produrre entro un determinato termine uno o più documenti conservati per legge da una pubblica amministrazione e quest'ultima non lo fornisca tempestivamente, il cittadino e l'impresa medesimi siano autorizzati a produrre, in luogo del documento in oggetto, un'autocertificazione contenente l'indicazione dell'amministrazione depositaria del documento medesimo e, ove possibile, il contenuto dello stesso documento, unitamente all'istanza o alla prova della richiesta, anche inoltrata per via telematica, del medesimo documento tempestivamente rivolta all'amministrazione depositaria». Ritiene infatti fondamentale, nel momento in cui si solleva il cittadino dall'obbligo di conservare documenti che sono in possesso della pubblica amministrazione, che non lo si possa obbligare a presentare i medesimi documenti ad esempio in sede processuale.

  Andrea CECCONI (M5S) osserva che un'osservazione simile a quella avanzata dal deputato Quintarelli era stata proposta dal suo gruppo, anche se riferita non a un caso specifico ma in generale alla previsione di forme di tutela dei cittadini in caso di inadempienza della pubblica amministrazione. Chiede al relatore, qualora intenda recepire l'osservazione avanzata dal deputato Quintarelli, di integrarla con il riferimento alla previsione di garanzie per i cittadini nel caso di smarrimento o perdita dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni che sono obbligate a detenerli.

  Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il codice dell'amministrazione digitale nasce più di dieci anni fa. Si tratta di norme condivisibili ma non attuate e lo schema in esame avrà, a suo avviso, lo stesso esito. Lo schema prevede infatti un accentramento di competenze in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per l'Italia digitale in un quadro di governance multilivello, dove le Regioni hanno autonomia organizzativa e anche i Comuni e le Province hanno autonomia nel campo della digitalizzazione. Non ci saranno, come adesso, uffici preposti a livello locale e il codice rimarrà inattuato. Sottolinea inoltre il grado di bassa alfabetizzazione digitale del personale della pubblica amministrazione e, in generale, dei cittadini. Chiede al relatore come mai l'osservazione di cui alla lettera f) non sia stata posta come condizione. Ritiene infatti fondamentale prevedere, nell'ambito della disciplina applicabile ai dirigenti pubblici, il principio secondo cui le amministrazioni prevedono nei loro piani delle performance indicatori di risultato per i servizi online.
  Propone, infine, al relatore di recepire la seguente osservazione: «si valuti l'opportunità di prevedere un collegamento esplicito con l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 che stabilisce che: «La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità». Si valuti altresì l'opportunità di precisare, anche in sede di aggiornamento del CAD, la permanenza in vigore del suddetto obbligo di tracciabilità Pag. 55dei processi decisionali soprattutto relativamente alla digitalizzazione dell'operato delle pubbliche amministrazioni».

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, replicando al collega Toninelli, osserva che non si può affermare che non sia stato compiuto alcun passo avanti nel campo della digitalizzazione. Riguardo all'osservazione di cui alla lettera f), ha ritenuto di non porla come condizione in quanto si riferisce a materia propria di altri decreti legislativi.
  Nel condividere le osservazioni formulate dai deputati Quintarelli, Cecconi e Toninelli, chiede una breve sospensione della seduta al fine di recepirle, riformulando la sua proposta di parere.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, riformula la sua proposta di parere, recependo le osservazioni del deputato Quintarelli, come integrata dal deputato Cecconi, e dal deputato Toninelli (vedi allegato 2).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, alla luce della riformulazione della proposta di parere del relatore, è stata ritirata dal presentatore la proposta alternativa a firma del deputato Quintarelli.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, così come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Atto n. 320.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il provvedimento è stato assegnato il 29 luglio scorso e che il termine per l'espressione del parere da parte della I Commissione scade il prossimo 7 settembre. Ricorda altresì che il provvedimento è stato assegnato alla V Commissione per l'espressione, entro il 18 agosto, dei propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento della Camera.
  Tenuto conto del fatto che la trasmissione del provvedimento è avvenuta a ridosso della pausa estiva dei lavori parlamentari e considerata l'esigenza di svolgere un adeguato dibattito e i necessari approfondimenti istruttori, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a consentire che la Commissione possa esprimere il prescritto parere entro martedì 20 settembre.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO dichiara la disponibilità del Governo a consentire che la I Commissione possa esprimere il suo parere sullo schema in esame entro martedì 20 settembre.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, osserva preliminarmente che la direttiva 2014/36/UE disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei lavoratori stagionali. La direttiva dispone che, per soggiorni non superiori a 90 giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel territorio degli Stati membri che applichino integralmente l’acquis di Schengen dovranno essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti), dal regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) e dal regolamento (CE) n. 539/2001 (relativo all'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo). Pertanto, considerato il rinvio Pag. 56alle suddette fonti normative, la direttiva disciplina unicamente – riguardo all'ammissione per soggiorni non superiori a 90 giorni – i criteri ed i requisiti per l'accesso all'occupazione, prescrivendo che la domanda di ammissione sia accompagnata da: un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi, fra l'altro, il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili; la prova di aver fatto richiesta di un'assistenza sanitaria; la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato e che disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere ai sistemi di assistenza nazionale (articolo 5). Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, la direttiva definisce sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio, sia i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione negli Stati membri. Con riguardo alla documentazione fornita, le disposizioni relative alle domande di ammissione coincidono con quelle richieste per soggiorni inferiori a 90 giorni, con la previsione ulteriore che lo Stato ospitante deve verificare che il cittadino non presenti un rischio di immigrazione illegale (ossia che rimanga oltre la scadenza dell'autorizzazione). Tale obbligo, per i periodi non superiori a 90 giorni, è applicato solo ai Paesi membri che non hanno recepito integralmente l’acquis di Schengen. Inoltre, lo Stato membro non può ammettere cittadini considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica e deve esigere che questi siano in possesso di un documento di viaggio valido almeno per il periodo di validità dell'autorizzazione per l'esercizio di lavoro stagionale (articolo 6). La direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (il sistema delle quote), e consente pertanto, su tale base, di considerare inammissibile o rigettare la domanda (articolo 7). Specifica, inoltre, che gli Stati membri avranno la facoltà di rigettare le domande di ammissione per i seguenti motivi: qualora i criteri e i requisiti di ammissione non siano rispettati o i documenti presentati siano stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale o se l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza; nel caso in cui i posti vacanti in questione possano essere coperti da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro; se il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, o se nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che sta cercando di coprire mediante il ricorso alla direttiva, oppure se il cittadino del Paese terzo non ha rispettato gli obblighi previsti da una precedente decisione di ammissione (articolo 8). Nel rispetto di tali disposizioni gli Stati membri rilasciano una autorizzazione per motivi di lavoro stagionale (nella forma del permesso di soggiorno o visto) per breve periodo o per lunga durata (articolo 12). Motivazioni analoghe al rigetto della domanda presiedono alla revoca dell'autorizzazione per motivi di soggiorno stagionale (articolo 9). Il periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo, il cittadino del Paese terzo dovrà lasciare il territorio dello Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o dell'Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale (articolo 14). La direttiva prevede inoltre che, a condizione che siano rispettati i criteri di ammissione e non sussistano motivi di rifiuto, Pag. 57gli Stati membri possano accordare ai lavoratori stagionali una proroga, sostituendo il visto per soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda farsi assumere da un altro datore di lavoro (articolo 15). Gli Stati membri agevoleranno il reingresso dei cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, almeno una volta nei cinque anni precedenti, e i quali abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla direttiva in oggetto. Tali agevolazioni possono includere un'esenzione dall'obbligo di presentazione di uno o più documenti, il rilascio di più permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo, una procedura accelerata per l'adozione di una decisione sulla domanda di un permesso di lavoro stagionale o di un visto per soggiorno di lunga durata, la priorità nell'esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale (articolo 16). L'articolo 18 disciplina la procedura per l'esame della domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, procedura che deve dar luogo ad una decisione notificata al richiedente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Fra le garanzie procedurali figurano la possibilità di impugnare la decisione che respinga la domanda e l'obbligo per le autorità di motivare tale decisione. La direttiva prevede, inoltre, che i lavoratori stagionali beneficino di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato (articolo 20), nonché del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, ferma restando la possibilità di limitazioni per alcuni ambiti, espressamente previsti dalla direttiva (articolo 23). Per garantire una corretta attuazione della direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all'alloggio, gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, effettuare ispezioni efficaci e adeguate nel loro territorio (articolo 24). I datori di lavoro che non rispettano le prescrizioni della direttiva possono essere oggetto di sanzioni, compresa – nel caso di grave inadempienza – l'esclusione dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali (articolo 17). Gli Stati membri provvedono altresì a corrispondere un indennizzo al lavoratore stagionale nel caso di revoca dell'autorizzazione per motivi ivi previsti (articolo 17). L'articolo 28 fissa al 30 settembre 2016 il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.
  Lo schema di decreto legislativo in esame contiene le disposizioni per il recepimento della citata direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Lo schema di decreto legislativo interviene nella disciplina del lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 22, che reca la delega per il recepimento della direttiva 2014/36/UE. Come già detto, il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 30 settembre 2016, mentre la scadenza della delega è stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 154 del 2014 che rinvia, per quanto riguarda i termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, all'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che al momento dell'approvazione della citata legge n. 154 prevedeva come termine generale di delega quello dei due mesi antecedenti il termine di recepimento. Tale termine è stato portato a 4 mesi dall'articolo 29, comma 1, lettera b), della successiva legge n. 115 del 2015. Per Pag. 58gli schemi di decreto legislativo per i quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, questo è reso, ai sensi del comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, entro 40 giorni dalla trasmissione e qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  Lo schema è costituito da 3 articoli.
  L'articolo 1 apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione). In particolare, sono stati riformulati gli articoli 5 e 24 del testo unico e sono stati portati a norma di rango primario e contestualmente abrogate alcune disposizioni di natura regolamentare recate dagli articoli 11, 38 e 38-bis del regolamento di attuazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Il comma 1, lettera a) reca alcune disposizioni relative al reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia, in attuazione dell'articolo 16 della direttiva. Si ricorda che attualmente si prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per la durata corrispondente all'ultimo soggiorno. Il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso di soggiorno è revocato qualora lo straniero violi le disposizioni del testo unico (articolo 5, comma 3-ter, del testo unico immigrazione). La disposizione in esame, modificando la norma del testo unico, pone come condizione per il rilascio del permesso pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi. Il nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico assorbe in parte il comma 1-bis dell'articolo 11 del citato regolamento di attuazione, che viene contestualmente abrogato. Nel confluire di tale disposizione nella norma di rango primario non viene mantenuto la previsione del citato comma 1-bis in base alla quale il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Andrebbero pertanto chiariti gli effetti dell'abrogazione (disposta dall'articolo 3) di tale previsione.
  Il comma 1, lettera b), riscrive integralmente l'articolo 24 del testo unico interamente dedicato al lavoro stagionale. Il nuovo comma 1 riproduce il contenuto del comma 1 dell'articolo 24, indicando, come previsto dalla direttiva (articolo 2, paragrafo 2), l'elenco dei settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni, ossia i settori agricolo e turistico/alberghiero. Inoltre, viene eliminata la previsione della verifica preventiva da parte dei centri per l'impiego della eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire il lavoro stagionale offerto. Si tratta di una disposizione, che si applica nel caso il datore di lavoro non abbia conoscenza diretta del lavoratore, introdotta a suo tempo dall'articolo 20 della legge n. 189 del 2000. Permane l'obbligo di verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale. Nell'AIR si ricorda che l'articolo 15 della direttiva prevede la possibilità di rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando il posto vacante in questione può essere coperto da cittadini di uno Stato membro o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente. Nell'AIR (sezione 4) si rileva che non si è ritenuto di recepire tale disposizione perché tale tipologia di accertamento viene effettuato solo in fase di primo rilascio di autorizzazione al lavoro stagionale. Inoltre, la novella in esame prevede che ai lavoratori stagionali si applichi pressoché interamente la disciplina generale in materia di lavoro subordinato recata dall'articolo 22 del testo unico ad eccezione dei commi 11 (esclusione della revoca del permesso di Pag. 59soggiorno a causa della perdita del posto di lavoro) e 11-bis (trasformazione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro). Attualmente ai lavoratori stagionali si applicano espressamente solamente alcune disposizioni dell'articolo 22 in materia di procedure per istaurazione di rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero, rifiuto del nulla osta per condanna del datore di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per impiego di lavoratori irregolari e rifiuto del nulla osta in caso di falsificazione della documentazione. L'estensione anche ai lavoratori stagionali di gran parte disposizioni generali valide per i lavoratori subordinati è motivata dalla necessità di recepire diverse disposizioni della direttiva che prevedono dettagliate forme di tutela degli stagionali. Una volta presentata l'istanza, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, in luogo della autorizzazione attualmente prevista dalla legge (comma 2). Si rileva che anche il regolamento di attuazione fa attualmente riferimento al nulla osta. Rimane il termine massimo di 20 giorni per il rilascio di tale provvedimento che può essere anche pluriennale e che ha durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Il nuovo comma 3 (che non ha riscontro nell'attuale articolo 24 del testo unico) introduce una disciplina più dettagliata degli obblighi del datore di lavoro riguardo all'alloggio dei lavoratori stagionali, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e articolo 20 della direttiva. Attualmente ad essi si applica la norma generale valida per tutti i lavoratori stranieri secondo la quale il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore. La novella in esame prevede che il datore di lavoro, per i lavoratori stagionali, deve esibire al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno titolo idoneo a provare l'effettiva disponibilità dell'alloggio il cui canone di locazione non può essere eccessivamente oneroso e non deve in ogni caso «essere superiore ad un terzo della retribuzione» (precisazione introdotta dal legislatore nazionale) e non deve essere decurtato da questa automaticamente.
  L'articolo 30-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, prevede, per i lavoratori stranieri, che, qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. Il comma 4 riproduce, semplificandolo, il contenuto dell'articolo 38, comma 1, del regolamento di attuazione che fa rinvio alle norme regolamentari che si applicano al procedimento di esame dell'istanza per il rilascio del nulla osta per gli altri lavoratori e che sono recate dagli articoli 30-bis e 31 del regolamento. Il comma 5 riguarda le richieste di nulla osta al lavoro stagionale di più datori di lavoro per lo stesso lavoratore: viene confermata la previsione di un unico nulla osta cumulativo disposta dal comma 4 dell'articolo 38 del regolamento, che confluisce nel testo della legge. Attraverso il rinvio al comma 8, viene confermato anche l'esonero dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare, come previsto ora da una norma speciale, l'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, che viene contestualmente abrogata. Con l'abrogazione viene meno la condizione per cui l'autorizzazione (ora nulla osta) al lavoro stagionale da parte di più datori di lavoro è rilasciata al lavoratore che, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione Pag. 60del primo rapporto di lavoro stagionale. Il comma 6 corrisponde al comma 2-bis del vigente articolo 24 e riguarda l'ipotesi di silenzio-assenso in caso di mancanza di risposta entro i 20 giorni da parte dello sportello unico: la richiesta si intende accolta, in assenza di specifico diniego qualora il lavoratore sia stato autorizzato e regolarmente assunto dallo stesso datore di lavoro almeno una volta nei 5 anni precedenti (attualmente la legge prevede che per attivare il silenzio – assenso l'assunzione deve essere stata effettuata l'anno precedente). Nel nuovo comma 7 (comma 3 vigente) viene eliminata la previsione di durata minima del nulla osta per lavoro stagionale (attualmente 20 giorni) e viene mantenuta quella massima (9 mesi) in attuazione dell'articolo 14 della direttiva. Fermo restando il limite dei 9 mesi, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale, il nulla osta è automaticamente prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato, come stabilito dal comma 3-bis vigente, il cui contenuto è trasfuso nel nuovo comma 8 (articolo 15 della direttiva). Si fa presente che nella direttiva non è espressamente previsto l'esonero (contenuto nel comma 8) dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di un ulteriore visto in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale. Nel testo del nuovo comma 8, inoltre, non sembra essere espressamente recepita la previsione della direttiva che prescrive che la proroga sia concessa a condizione che il lavoratore si trovi sul territorio nazionale. Il nuovo comma 9 riguarda il diritto di precedenza del lavoratore stagionale che ha già lavorato in Italia per il reimpiego, sempre per motivi di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro. Mentre attualmente (comma 4) il diritto di precedenza si attiva a condizione che il lavoratore abbia svolto lavoro stagionale l'anno precedente, la novella in esame l'ammette anche in caso di ingresso per lavoro stagionale in uno dei 5 anni precedenti. Il comma 10 rende più agevole la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello non stagionale. Attualmente hanno diritto alla conversione solo coloro che hanno svolto nell'anno precedente attività di lavoro stagionale (comma 4, secondo periodo e comma 7, articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999). Con la nuova formulazione, il lavoratore può chiedere la conversione dopo un periodo di lavoro stagionale di almeno 3 mesi. Il comma 11 riproduce pressoché testualmente l'articolo 38-bis del regolamento che disciplina la procedura di rilascio del nullaosta pluriennale per lavoro stagionale. Il comma 12 prevede ulteriori cause di rifiuto e revoca del nulla osta per lavoro stagionale, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 22 imputabili al datore di lavoro, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva: irrogazione di sanzioni a causa di lavoro irregolare; stato di liquidazione dell'impresa per insolvenza o per assenza di svolgimento di attività economica; mancato rispetto degli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro; licenziamenti effettuati al fine di creare posti da coprire mediante richiesta di assunzione. Le medesime cause previste dal comma 12 costituiscono motivo di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno (comma 13). Inoltre, esso è rifiutato o revocato in presenza di cause ascrivibili a profili di sicurezza e ordine pubblico: fraudolenza, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno. Qualora il rifiuto o la revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno sia avvenuto per cause attribuibili al datore di lavoro, questi è tenuto a versare al lavoratore una indennità calcolata in base alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (comma 14). La disposizione attua l'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva che specifica altresì che la responsabilità si estende ad ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata. Tale ultima disposizione della direttiva non sembra essere stata espressamente recepita dal provvedimento in esame. Così come non Pag. 61sembra essere stata recepita la previsione della responsabilità in solido del subappaltatore (articolo 17, paragrafo 3 della direttiva). Il comma 15 prevede che in caso di occupazione alle proprie dipendenze per lavoro stagionale di lavoratori privi del permesso di soggiorno in corso di validità al datore di lavoro si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 12 e seguenti. Ai sensi delle disposizioni richiamate al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Tali pene sono aumentate da un terzo alla metà: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Inoltre, con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno per motivi umanitari (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, testo unico). Il comma 16 (in attuazione dell'articolo 2 della direttiva) reca l'indicazione dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto che sono: gli stranieri che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro; lavoratori impiegati da imprese stabilite in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione); compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 72 del 2000); i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE, recepita con decreto legislativo n. 30 del 2007, che raccoglie le disposizioni che regolano l'ingresso, il soggiorno e la condizione giuridica dei cittadini comunitari, cui è garantita la piena libertà di circolazione; i cittadini che godono del diritto di libera circolazione in virtù di accordi stipulati dall'unione. Infine, il comma 17 prescrive che il permesso di soggiorno rechi un riferimento che ne indichi il rilascio per motivi di lavoro stagionale (articolo 12, paragrafo 4 della direttiva).
  Sarebbe opportuno valutare rispetto alle previsioni della direttiva le modalità con cui è stata data attuazione agli articoli 11 (accesso alle informazioni) e 18 (garanzie procedurali) della direttiva medesima (con riguardo a quest'ultimo articolo nella parte in cui si prevede che nella notifica di rifiuto o di revoca di domanda di nulla osta per lavoro stagionale sia indicato il tribunale o l'autorità amministrativa nonché i termini per la presentazione del ricorso). Per quanto riguarda l'articolo 11, la direttiva richiede che gli Stati membri provvedano affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull'ingresso e il soggiorno. Nell'AIR, allegata al provvedimento, si rileva che le informazioni sono contenute nell'articolo 22 del testo unico che disciplina il rilascio del nulla osta e le funzioni dello sportello unico per l'immigrazione.Pag. 62
  L'articolo 2 dispone che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; allo stesso tempo si dispone l'obbligo, per le amministrazioni competenti, di provvedere all'attuazione delle medesime disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3 reca una serie di abrogazioni: articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, relativo al lavoratore stagionale impiegato, in periodi diversi da più datori di lavoro, disposizione in parte confluita nel comma 5 dell'articolo 24 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame; articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 in parte confluito nel nuovo comma 3-ter dell'articolo 5 del testo unico; articoli 38 e 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recanti rispettivamente la disciplina generale dell'accesso al lavoro stagionale e di quella relativa al lavoro stagionale pluriennale, il cui contenuto è stato trasfuso nel nuovo articolo 24 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1658, da lei presentato nella seduta di ieri.

  La Commissione adotta come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 (vedi allegato 3).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 agosto 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

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