CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 198

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.

5-08489 Murer: Medici incaricati dell'accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Delia MURER (PD), ringraziando il sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della sua risposta, che non fuga completamente la preoccupazione relativa alla sorte dei medici inclusi nelle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013. Ricorda che il ricorso in via prioritaria a tali liste per l'esercizio degli accertamenti medico-legali è stato disposto dalla delega di cui alla legge n. 124 del 2015, per la cui attuazione si attende l'emanazione del previsto decreto legislativo, anche al fine di verificare il rispetto di tale principio di delega. Richiamati gli approfondimenti svolti nell'ambito di una specifica indagine conoscitiva condotta dalla XII Commissione nel corso del 2014, sottolinea come l'INPS, cui è attribuita la competenza in materia di accertamento medico-legale sulle assenze per malattie dei dipendenti pubblici, mediante il cosiddetto polo unico di medicina fiscale, ha basato l'attività ispettiva sulla distinzione, non prevista dalla legge delega, tra attività istruttoria, da affidare a medici provenienti da una selezione pubblica bandita nel novembre 2015, ed attività di visita a domicilio, di competenza dei medici inclusi nelle ricordate liste ad esaurimento. Auspica, pertanto, che, in sede di emanazione dell'atteso decreto legislativo, sia previsto che l'INPS, superando Pag. 199la separazione tra le due attività, affidi l'intera procedura prioritariamente ai medici inclusi nelle liste ad esaurimento, in modo da dare piena attuazione al criterio di delega contenuto nella richiamata legge n. 124 del 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
C. 3893 Damiano.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come deciso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 21 luglio, nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare della proposta di legge.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, la proposta di legge intende concludere il percorso delle norme di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento dalla manovra finanziaria del dicembre 2011. Si tratterebbe, come è noto, dell'ottavo provvedimento di salvaguardia, volto ad escludere l'applicazione dei nuovi requisiti previsti per l'accesso al pensionamento per specifiche categorie di soggetti che, per situazioni determinatesi fino al 2011, si sono trovati a fronteggiare in condizioni di particolare fragilità il brusco incremento dei requisiti per il pensionamento stabilito dalla cosiddetta manovra «Salva Italia», che ha determinato un ritardo dell'accesso al pensionamento anche di sei o sette anni. È fondamentale sottolineare che si può parlare di salvaguardie solo ed esclusivamente per situazioni che hanno avuto origine prima della manovra «Salva Italia», mentre vanno evitate interpretazioni estensive, in quanto per gli eventi successivi al 1o gennaio 2012 si doveva tener conto della modifiche già introdotte.
  Passando all'esame del testo della proposta di legge, segnala in primo luogo che l'articolo 1 modifica l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, al fine di rivedere la disciplina dell'accesso al pensionamento dei macchinisti delle ferrovie. In proposito, occorre, infatti, ricordare che le richiamate disposizioni della manovra «Salva Italia» hanno demandato a uno specifico regolamento l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, armonizzazione poi effettuata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. A tale riguardo si evidenzia che con tale decreto sono stati armonizzati i requisiti di accesso del personale viaggiante del trasporto pubblico locale (autisti di bus, macchinisti della metropolitana e dei treni del trasporto pubblico locale) per i quali è previsto un anticipo di cinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia rispetto al requisito generale obbligatorio. Al contrario, il medesimo comma ha, tuttavia, disposto l'applicazione del nuovo regime Pag. 200previdenziale previsto in via generale dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 anche ai macchinisti e al personale viaggiante dell'ex Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, in servizio anche sui treni ad alta velocità, esclusi dal processo di armonizzazione, i quali possono andare in pensione solo con il requisito generale obbligatorio (ad oggi 66 anni e 7 mesi). La proposta, riprendendo i contenuti di analoghe disposizioni contenute in precedenti proposte di legge esaminate dalla Commissione, include quindi il richiamato personale tra le categorie di lavoratori interessati dal processo di armonizzazione dei requisiti pensionistici ed estende la portata di tale intervento anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore.
  Fa presente che l'articolo 2 reca il vero e proprio intervento di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento dalla manovra «Salva Italia», ferme restando le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente, che viene puntualmente richiamata. Come specificato dal comma 2, i benefìci previdenziali sono riconosciuti nel limite di 32.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2017, di 470 milioni di euro per l'anno 2018, di 409 milioni di euro per l'anno 2019, di 314 milioni di euro per l'anno 2020, di 208 milioni di euro per l'anno 2021, di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 51 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Si dispone, conseguentemente, la modifica dell'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che riporta gli oneri complessivi derivanti dai provvedimenti di salvaguardia, disponendo che essi siano incrementati degli importi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'articolo in esame.
  Nello specifico, la lettera a) del comma 1 prevede che continuino ad applicarsi i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel limite di 6.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione di procedure concorsuali, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Si prevede, inoltre, che il versamento volontario possa riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e possa comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Si prevede, inoltre, che per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
  Fa presente che la disposizione ricalca sostanzialmente l'articolo 1, comma 265, lettera a), della legge di stabilità del 2016 estendendo il periodo entro il quale possono essere maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Ricorda, in proposito, che attualmente, si prevede che tali requisiti possano essere maturati entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, purché i lavoratori abbiano cessato l'attività lavorativa Pag. 201entro il 31 dicembre 2012, mentre la norma in esame prevede che i requisiti possano essere maturati da tutti i lavoratori cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo. Si chiarisce, inoltre, per superare incertezze interpretative che le procedure concorsuali che danno titolo al beneficio previdenziale debbano essere state attivate entro il 31 dicembre 2011. Sottolinea che tale proposta era già prevista dal settimo provvedimento di salvaguardia elaborato dalla Commissione, ma nella legge di stabilità 2016, in mancanza di una quantificazione esatta, la misura si applica solo in caso di maturazione dei requisiti entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile e di cessazione dell'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012. Tuttavia, il XV Rapporto annuale dell'INPS, nella tabella riassuntiva delle salvaguardie riportata a pagina 118, evidenzia che sono state accolte solo 124 domande con prosecuzione volontaria in mobilità o dopo la mobilità e, quindi, si presume che consentire l'accesso entro i trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità riguardi un contingente proporzionato a tale dato e non le 10.600 unità indicate a suo tempo dal Governo in risposta a un'interrogazione in Commissione.
  La lettera b) del comma 1 prevede un ampliamento dell'estensione temporale di disposizioni di salvaguardia già previste in precedenti provvedimenti. In particolare, si prevede che i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 si applichino a 25.200 soggetti, rientranti in specifiche categorie già individuate in precedenti provvedimenti di salvaguardia, che perfezionano tali requisiti entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Ricorda che il termine previsto dal settimo provvedimento di salvaguardia per la decorrenza del trattamento pensionistico è il 6 gennaio 2017. In questa sede, tuttavia, trattandosi del provvedimento definitivo è importante specificare in modo certo che le situazioni da tutelare devono aver avuto origine prima del 31 dicembre 2011, ma per garantire equità in caso di situazioni identiche, in presenza di età anagrafica differenti, si prende a riferimento l'origine del decreto-legge «Salva Italia», nel quale si evidenziano i risparmi dal 2012 al 2019, quindi si prevede la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2019.
  Quanto alle platee dei soggetti da salvaguardare, si fa riferimento in primo luogo ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge di stabilità 2014, già beneficiari anche del settimo provvedimento di salvaguardia.
   In particolare, ricorda che la lettera a) si riferisce ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 che, dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per effetto del richiamo alla lettera b) la salvaguardia si estende, poi, ai lavoratori interessati da accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, mentre il richiamo alla lettera c) assicura la salvaguardia dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La lettera d) si riferisce, invece, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data Pag. 202di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La lettera f) salvaguarda, infine, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  Segnala, che è altresì richiamata la platea definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014 al fine di salvaguardare i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato. Anche in questo caso si tratta di una platea già richiamata nel settimo provvedimento di salvaguardia, che tuttavia escludeva espressamente il riconoscimento del beneficio ai lavoratori agricoli e ai lavoratori stagionali. La presente disposizione, invece, precisa che essa si applica anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato.
  Da ultimo, fa presente che si prevede l'applicazione della salvaguardia ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge n. 201 del 2011, limitatamente ai soggetti che, nel corso dell'anno 2011, risultavano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per assistenza disabili gravi. La disposizione estende temporalmente l'applicazione di norme contenute nel settimo provvedimento di salvaguardia, che tuttavia si applicava solo ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave. Nella proposta di legge per la settima salvaguardia elaborata dalla Commissione si ricalcavano i requisiti previsti nel quarto e nel sesto provvedimento di salvaguardia, ma nella legge di stabilità 2016 si è limitato l'accesso alla salvaguardia solo ai lavoratori e alle lavoratrici in congedo nel 2011 per assistere figli, prevedendo una potenziale platea di 2.000 soggetti. Dall'ultimo report pubblicato dall'INPS, nel giugno 2016 si evince che le domande accolte sono solo 103 e le domande giacenti 164, rivelando errori nelle previsioni purtroppo frequenti nella determinazione delle platee dei soggetti da salvaguardare per questa categoria. Deve, in ogni caso, considerarsi che occorre individuare una soluzione di carattere strutturale volta a riconoscere benefici di carattere previdenziale per i lavoratori impegnati in attività di cura di familiari disabili. A tale riguardo, non può che far riferimento alle proposte di legge in corso di esame in Commissione, nell'ambito dei provvedimenti volti a introdurre elementi di flessibilità nell'accesso al pensionamento.
  Si precisa, infine, che per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. Sottolinea, a tale ultimo riguardo, che la norma intende permettere l'accesso alla salvaguardia ai lavoratori che sono stati esclusi dai precedenti provvedimenti di salvaguardia in quanto titolari di rapporti a tempo indeterminato sia pure di tre o quattro ore al giorno.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che ai relativi oneri si provveda con le risorse del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le economie, da accertare a consuntivo attraverso la procedura della conferenza di servizi, derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge di stabilità 2015, ai sensi del quale l'importo complessivo del trattamento Pag. 203pensionistico derivante dall'applicazione, a decorrere dal 2012, del sistema di calcolo contributivo non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo previgenti, nonché con le economie risultanti dal monitoraggio degli interventi di salvaguardia, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 147 del 2014. Ricorda che, in base a tale disposizione, modificata dalla legge di stabilità 2016, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, avvalendosi dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS.
  Osserva che la disposizione di copertura ricalca sostanzialmente quella prevista dal nuovo testo del settimo provvedimento di salvaguardia elaborato da questa Commissione, prima del suo inserimento nel disegno di legge di stabilità 2016. In quella sede si prevedeva, tuttavia, la riduzione del fondo destinato al finanziamento di interventi in favore dei lavoratori esodati, istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 1, comma 235, della legge di stabilità 2013 e alimentato anche dalle economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione degli interventi di salvaguardia, mentre in questa sede si fa riferimento alla riduzione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.
  Al riguardo, anche alla luce di quanto affermato dalla relazione illustrativa della proposta di legge, risulta evidente che tale riferimento è frutto di un mero errore materiale, in quanto si intendeva fare riferimento alle risorse del già ricordato Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge di stabilità 2013, destinato, appunto, al finanziamento di interventi in favore dei lavoratori esodati.
  Più in generale con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, potrebbe essere di particolare interesse acquisire indicazioni dal rappresentante del Governo in ordine all'andamento dei lavori della conferenza di servizi, cui partecipano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS, che è chiamata a verificare la sussistenza di eventuali economie derivanti dall'applicazione dei vigenti provvedimenti di salvaguardia, in modo da poter valutare le risorse che si renderebbero disponibili per un nuovo intervento in materia.
  In proposito, occorre, infatti, considerare che nel complesso gli interventi di salvaguardia finora adottati dal legislatore hanno individuato una platea massima di beneficiari di 172.466 unità. I dati contenuti nel più recente report pubblicato dall'INPS, aggiornato al mese di giugno del presente anno, indicano che le certificazioni accolte sono 127.632, mentre le domande giacenti sono pari a 10.395. Sembrerebbe, quindi, sussistere lo spazio per un nuovo intervento che impieghi le economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziate per i precedenti provvedimenti, come avvenuto in occasione dei due più recenti interventi di salvaguardia. Segnala, in proposito, che nella relazione illustrativa della proposta di legge si svolge un'analisi molto ampia e dettagliata delle differenze che si riscontrano tra le stime effettuate in sede di previsione e i dati di consuntivo, che, a partire dal secondo provvedimento di salvaguardia, si sono rivelati significativamente inferiori a quelli attesi e hanno consentito di procedere all'estensione delle tutele senza lo stanziamento di ulteriori risorse, ancorché ciò sia avvenuto a seguito di un intenso confronto tra il Parlamento, e in particolare la XI Commissione, e il Governo.
  A suo avviso, vi sono, quindi, le condizioni per ritenere che siano maturi i tempi per l'adozione dell'ottavo, e definitivo, provvedimento di salvaguardia per tutti quei lavoratori che prima del 31 dicembre 2011 abbiano affrontato situazioni che rendono insostenibile l'attesa Pag. 204della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento nel frattempo introdotti e che chiedono il rispetto di un patto stipulato a suo tempo con le Istituzioni. Auspica, quindi, che il Governo collabori nell'individuazione delle soluzioni necessarie a chiudere definitivamente il capitolo delle salvaguardie rispetto all'applicazione dei requisiti di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 anche in vista dell'adozione di interventi di carattere strutturale e sistematico in materia previdenziale.

  Tiziana CIPRINI (M5S), ringraziando la collega Gnecchi per l'esaustiva relazione, chiede chiarimenti sulle ragioni per le quali non sono stati compresi tra i beneficiari del provvedimento in esame anche i lavoratori della scuola che, pur avendo maturato la cosiddetta «quota 96» entro l'anno scolastico 2011-2012, non hanno potuto accedere al pensionamento sulla base della disciplina vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

  Roberto SIMONETTI (LNA), ringraziando sia la relatrice sia il presidente Damiano, primo firmatario della proposta di legge, fa presente che è in corso di assegnazione una proposta di legge, di cui è primo firmatario, vertente sul medesimo argomento, che auspica sia esaminata congiuntamente al provvedimento in esame.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, rispondendo alla collega Ciprini, osserva che l'esclusione del personale docente e ausiliario della scuola rientrante nella cosiddetta «quota 96» discende dalla constatazione che dal 2011 a oggi la platea dei soggetti potenzialmente interessati si è considerevolmente ridotta. Infatti, quasi la metà dei circa 4.000 soggetti inizialmente interessati ha già avuto accesso al pensionamento per effetto delle salvaguardie previste per coloro che assistono familiari disabili, altri, soprattutto donne, hanno nel frattempo maturato i requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata, mentre un ulteriore contingente ha potuto accedere al pensionamento grazie alla possibilità di cumulare il riscatto del periodo di laurea con quello dei periodi di congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro. Si è, pertanto, preferito non includere tale categoria di soggetti nella proposta di legge al fine di accelerare il più possibile l’iter del provvedimento, che subirebbe inevitabili rallentamenti qualora si dovessero acquisire elementi informativi anche da altri ministeri. Comprende, tuttavia, che gli altri gruppi parlamentari possano ritenere opportuno presentare proposte emendative in tal senso.
  Analogo ragionamento vale per i lavoratori rientranti nella categoria di quanti assistono familiari disabili: nei quattro anni intercorsi dall'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011 si è aperto un ampio dibattito sull'effettiva opportunità di prevedere nuove salvaguardie anche nei casi in cui i familiari assistiti fossero nel frattempo morti, anche considerando il fatto che le stime inizialmente formulate dall'INPS con riferimento alla platea dei potenziali beneficiari della salvaguardia si erano rivelate errate per difetto. In questo contesto, il Governo, nell'ambito della legge di stabilità 2016, ha inteso limitare la platea dei beneficiari della salvaguardia ai genitori che assistono figli disabili, incorrendo tuttavia in una evidente sovrastima del numero dei potenziali fruitori del provvedimento. Per tale motivo, la proposta di legge amplia nuovamente la platea a coloro che assistono disabili, attenendosi nell'individuazione dei requisiti a quanto previsto nel provvedimento elaborato dalla Commissione in vista dell'adozione della settima salvaguardia.

  Cesare DAMIANO, presidente, richiama quelli che, a suo avviso, sono i punti di forza del provvedimento, di cui è primo firmatario, evidenziando innanzitutto, che esso limita l'accesso al pensionamento con i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 unicamente alle situazioni che si sono determinate anteriormente al 31 dicembre 2011. In secondo luogo, sottolinea che l'adozione della nuova salvaguardia proposta Pag. 205non determinerebbe un incremento della platea di 172.000 lavoratori attualmente salvaguardati, dal momento che, come più volte sottolineato dalla relatrice, in sede di adozione dei diversi provvedimenti di salvaguardia le platee dei beneficiari sono state sistematicamente sovrastimate rispetto alle domande effettivamente presentate e accolte. Ciò permetterà, quindi, di finanziare l'intervento in esame con le risorse già autorizzate e non utilizzate, rendendo il provvedimento privo di costi aggiuntivi rispetto ai profili di spesa già programmati. A tale ultimo proposito, sarebbe a suo avviso utile prevedere, prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, un incontro, anche di carattere informale, con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento della conferenza di servizi, cui spetta il compito di certificare la consistenza dei risparmi relativi ai precedenti provvedimenti di salvaguardia e la loro utilizzabilità per un ulteriore provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.

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