CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2016
680.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 154

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
Atto n. 317
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Bonomo, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
Atto n. 318.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Maria IACONO (PD), relatrice, ricorda che la direttiva n. 2014/89/UE – che lo schema in esame è volta a recepire – istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (cosiddetta economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (articolo 1).
  La direttiva si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/UE, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. La PMI individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero.
  La delega per il recepimento della direttiva n. 2014/89/UE è stata concessa dalla legge di delegazione europea 2014 (legge 114/2015, entrata in vigore il 15 agosto 2015); il termine di scadenza della delega è fissato al 18 ottobre 2016.
  Lo schema in esame, che si compone di 12 articoli, è principalmente finalizzato a promuovere la crescita sostenibile delle attività marittime e l'uso sostenibile delle risorse marine tramite la creazione di un quadro che consenta di attuare efficacemente la pianificazione dello spazio marittimo nelle acque nazionali, risolvendo così i problemi, presenti e futuri, derivanti dall'uso crescente e non coordinato delle zone marittime, che porta ad un'eccessiva concorrenza per lo spazio marittimo e a uno sfruttamento inefficiente e non sostenibile delle risorse marine.
  Tali finalità sono enunciate dall'articolo 1 (che recepisce il corrispondente articolo della direttiva) che prevede l'istituzione di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere: la crescita sostenibile delle Pag. 155economie marittime; lo sviluppo sostenibile delle zone marine; l'uso sostenibile delle risorse marine.
  Ciò, secondo il medesimo articolo 1, dovrà avvenire assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico e tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay nel dicembre 1982.
  L'articolo 2, in linea con le norme dettate dal corrispondente articolo della direttiva, delimita l'ambito di applicazione del decreto alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo, come definiti dal successivo articolo 3.
  L'articolo 4 individua gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo, definito dall'articolo 3, come «un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali». Tale definizione riprende quella dettata dalla direttiva. L'obiettivo della pianificazione dello spazio marittimo è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, tutela e miglioramento dell'ambiente.
  L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure da seguire per l'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, mediante piani di gestione dello spazio marittimo, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi delle acque marine, presenti e futuri.
  I piani di gestione dello spazio marittimo sono: 1. elaborati dal Comitato tecnico (istituito dall'articolo 7 nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); 2. trasmessi, prima della loro approvazione, al Tavolo interministeriale di coordinamento (istituito dall'articolo 6) che ne attesta la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida; 3. approvati, anche in tempi diversi e comunque entro il 31 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 4. aggiornati secondo le modalità e le tempistiche definite dalle linee guida e comunque entro 10 anni dalla loro prima approvazione.
  L'articolo 6 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Tavolo interministeriale a cui è affidata l'attività di coordinamento relativa alla pianificazione dello spazio marittimo. La presidenza del tavolo interministeriale è affidata ad un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al tavolo interministeriale viene affidato il compito di coordinamento: nella definizione delle linee guida relative agli indirizzi per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo; nella individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare.
  Le linee guida, definite nell'ambito del Tavolo interministeriale, dovranno infine essere approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una volta acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Comitato tecnico a cui è affidato il compito di elaborare, per ogni area marittima individuata nelle linee guida, i piani di gestione dello spazio marittimo.
  In base all'articolo 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorità competente ai sensi del decreto in esame. Tra i suoi compiti vi è la cura di una relazione annuale al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi posti dal decreto in esame.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di partecipazione del pubblico, prevedendo che questa sia assicurata dall'Autorità competente sin dalle fasi iniziali dell'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, attraverso l'informazione e la consultazione di tutte le parti coinvolte Pag. 156e dei soggetti interessati, oltreché delle autorità competenti per materia e della popolazione interessata.
  In materia di utilizzo e condivisione dei dati, l'articolo 10 pone poi in capo all'Autorità competente il coordinamento della definizione, gestione e aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo.
  L'articolo 11 disciplina l'attività di cooperazione nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi con gli Stati membri e gli Stati terzi che l'Autorità competente dovrà svolgere d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, sentito il Comitato tecnico.
  L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto legislativo, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) rileva che l'articolo 6 del provvedimento istituisce, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, un apposito Tavolo interministeriale, a cui è affidata l'attività di coordinamento relativa alla pianificazione dello spazio marittimo. All'articolo 7 si dispone inoltre la costituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito Comitato tecnico.
  Evidenzia come presso il Dipartimento per le politiche europee sia già operante il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), e riterrebbe opportuno – a fronte del proliferare di tavoli e comitati tecnici – introdurre disposizioni di semplificazione e di coordinamento, al fine di garantire una gestione unitaria delle questioni.

  Luisa BOSSA (PD) rileva che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo alla Camera privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, e chiede informazioni circa la disponibilità di tale documentazione.

  Michele BORDO, presidente, rileva che il prescritto parere non è stato ancora trasmesso dalla Conferenza Stato-Regioni e che la Commissione deve attenderne la trasmissione prima di esprimersi sullo Schema di decreto in titolo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.
C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che al termine dell'esame preliminare dei provvedimenti, l'iter proseguirà distintamente. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti provvedimenti, cui saranno allegati gli emendamenti al disegno di legge di assestamento eventualmente approvati dalla Commissione.
  Invita quindi il relatore, onorevole Giulietti, a illustrare i contenuti degli atti.

Pag. 157

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, con riferimento al Rendiconto generale per l'anno 2015 (C. 3973), segnala che i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, nell'ambito del Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.
  Le previsioni iniziali 2015 relative alla Missione 3, nella legge di bilancio per il 2015, risultavano essere pari a 24.291,2 milioni di euro; con la legge di assestamento 2015 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni definitive di competenza risultano essere pari a 23.390,6 milioni di euro mentre gli importi effettivamente pagati sono stati pari a 22.262,8 milioni. Per il Programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE) le previsioni definitive sono pari a 22.999,6 di euro, a fronte di una previsione iniziale di 23.953,1 milioni, mentre le somme effettivamente pagate ammontano a 21.873,9 milioni.
  In particolare le variazioni connesse alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE interessano direttamente i seguenti capitoli: capitolo 2751 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull'IVA, pari a 15.500 milioni di euro, con una riduzione di 1.200 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2015 (16.700 milioni di euro); capitolo 2752 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi Zucchero, pari a 2.400 milioni di euro, con un aumento di 200 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2015 (2.200 milioni di euro); Capitolo 7493 – somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali», pari a 4.950 milioni di euro (l'importo è rimasto invariato rispetto alle previsioni iniziali 2015).
  Ricorda che il sistema di finanziamento dell'Unione europea, previsto dall'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex 269 del Trattato CE), stabilisce che il bilancio generale dell'UE sia integralmente finanziato dalle cosiddette «Risorse Proprie», ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell'amministrazione comunitaria e che consentono la realizzazione degli obiettivi fondamentali e delle relative politiche comunitarie.
  Il sistema è disciplinato dalla Decisione 2007/436/CE, che ha recepito le Conclusioni del Consiglio Europeo del dicembre 2005 e ne regola la procedura per il periodo di programmazione finanziaria 2007-2013.
  Al riguardo segnala che per il periodo 2014-2020 è stata adottata la Decisione 2014/335/UE, Euratom sul sistema delle risorse proprie, del 26 maggio 2014, che sostituisce la decisione 2007/436/CE, Euratom. La nuova decisione entrerà in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, e si applicherà con effetto retroattivo, a partire dal 1o gennaio 2014. A tutt'oggi la decisione non è ancora entrata in vigore.
  Ricorda inoltre che le risorse finanziarie sono costituite da Risorse Proprie Tradizionali (R.P.T.), costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché da contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; Risorsa IVA, costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro commisurato ad un'aliquota uniforme di prelievo dello 0,30 per cento a metà dell'imponibile nazionale dell'IVA; Risorsa R.N.L. (Reddito Nazionale Lordo), che consiste in un contributo degli Stati membri fissato anno per anno dal bilancio UE entro il massimale in termini di pagamenti dell'1,24 per cento Pag. 158dell'RNL dell'Unione europea e ripartito tra gli Stati membri in proporzione agli RNL nazionali, tenendo conto però della correzione di bilancio a favore del Regno Unito e delle diminuzioni previste per Paesi Bassi e Svezia. Segnalo che la Risorsa IVA e la Risorsa RNL rappresentano attualmente la maggior parte delle risorse del bilancio UE.
  Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 viene evidenziata l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'UE, nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.
  Dall'esposizione dei flussi finanziari con l'UE risulta che nel 2015 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 16.500 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 14.899 milioni di euro (con una riduzione di 1.601 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali), pari all'11,49 per cento del bilancio complessivo UE di 129.667 milioni di euro.
  I versamenti effettivi al bilancio UE effettuati dal Ministero dell'economia nel 2015, pari a 16.180 milioni di euro, a raffronto con quelli indicati nelle previsioni definitive, evidenziano un incremento di circa 1.280,7 milioni di euro (+ 8,6 per cento). Segnala che tale incremento è stato determinato in particolare da una sensibile crescita della Risorsa RNL (+1.363,8 milioni di euro) dovuto principalmente ad un versamento aggiuntivo di circa 1.174 milioni di euro per revisione delle basi imponibile degli anni precedenti.
  Per quanto riguarda la contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali e di investimento (SIE).
  A seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2014-2020, il 17 dicembre 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. regolamento generale) concernente le regole comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1083/2006 relativo al periodo 2007-2013. Accanto al regolamento generale sono stati emanati gli specifici regolamenti che regolano il funzionamento di ogni singolo fondo: regolamento (UE) n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione; regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
  Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia relativo alla situazione dei flussi finanziari Italia-UE si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2015 sono stati accreditati all'Italia contributi per 11.479,6 milioni di euro, con un decremento del 16,17 per cento rispetto all'anno 2014.
  Per quanto riguarda la distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento, segnala che la parte più rilevante degli accrediti ha riguardato, come di consueto, il FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), che con circa 4.423,1 milioni di euro rappresenta il 37,64 per cento delle entrate totali. Dal confronto con gli accrediti del 2014 si può notare la crescita sensibile degli introiti del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) (46,75 per cento), del FEASR (Fondo Europeo di Sviluppo Rurale) (11,36 per cento) e dello Pag. 159YEY (Pon Occupazione Giovani) (2.900 per cento), nonché delle altre linee del bilancio comunitario (52,23).
  Infine, nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia per l'anno finanziario 2015 un capitolo è dedicato alle erogazioni effettuate dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie istituito dall'articolo 5 della legge 183 del 1987, che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Al Fondo di rotazione, nel corso del 2015, sono confluiti finanziamenti per 5.598,7 milioni di euro dal bilancio nazionale e per 7.327,4 milioni di euro dal bilancio comunitario. A fronte di queste risorse, il Fondo ha effettuato nel 2015 trasferimenti per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per 5.963,3 milioni di euro dal conto relativo ai finanziamenti nazionali e per 7.432,5 dal conto relativo ai cofinanziamenti comunitari.
  Passando quindi ad illustrare i contenuti del disegno di legge di assestamento 2016 (C. 3974), ricorda che i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.
  Alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti – per competenza – 24.091,4 milioni di euro, di cui 23.753,9 milioni di euro al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.
  Nel disegno di legge di assestamento 2016 viene proposta a carico del Programma 3.1 una variazione negativa di 203,8 milioni di euro, cui si aggiunge una riduzione di 1,3 milioni di euro dipendente da atti amministrativi. Complessivamente lo stanziamento relativo al Programma 3.1 si attesta su 23.548,8 milioni di euro.
  La riduzione di 203,8 milioni di euro dello stanziamento 2016 riguarda, in particolare:
   i finanziamenti al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie; con un decremento di 100 milioni di euro del capitolo 2752 (somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali – dazi doganali e contributi zucchero), che deriva dalle stime di minor gettito sui dazi doganali, come indicato nel DEF 2016;
   gli interventi in materia di formazione professionale cofinanziati dalla UE; con un decremento pari a 103,3 milioni di euro, a seguito della soppressione del capitolo 7552, determinata dall'abrogazione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, recate disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

  Nel disegno di legge di assestamento 2016 è altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493): rispetto alle previsioni iniziali il capitolo non registra alcuna variazione; pertanto lo stanziamento iscritto resta confermato di 4.350 milioni di euro.
  Alla luce dell'illustrazione svolta, si dichiara disponibile – ove i colleghi non intendano presentare proposte emendative al disegno di legge di assestamento – a concludere sin dalla seduta odierna l'esame dei provvedimenti.

  Michele BORDO, presidente, invita i deputati ad intervenire; nessuno chiedendo di prendere la parola, e verificato – anche avendo a tal fine consultato i gruppi non presenti alla seduta odierna – che non vi sono obiezioni a procedere subito alla votazione delle relazioni, rinunciando pertanto alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti ed invita il relatore a formulare le proposte di relazione.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, alla luce delle specifiche competenze della XIV Commissione, propone di riferire favorevolmente su entrambi i provvedimenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, Pag. 160la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 3973 Governo recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015» e sul disegno di legge C. 3974 Governo recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016» e sulla allegata Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza). Delibera altresì di nominare il deputato Giulietti relatore presso la V Commissione.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada.
C. 3917 Governo
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – di un disegno di legge di ratifica ed esecuzione di 11 accordi bilaterali in materia di trasporti.
  Tre di questi accordi – fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, il Governo della Repubblica di Algeria e il Governo della Repubblica del Vietnam – riguardano i servizi aerei.
  L'Italia ha in realtà stipulato da molto tempo diversi accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo: tuttavia, come riportato dalla relazione introduttiva al disegno di legge in esame, il regolamento CE n. 847 del 2004 ha apportato sostanziali innovazioni e una omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore.
  Tali accordi bilaterali sui servizi di trasporto aereo, alla luce della vigente normativa europea, definiscono in primo luogo le modalità di esercitare i diritti e le facoltà delle Parti di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi. Vi sono poi disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti concernenti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Correlate disposizioni riguardano gli equipaggi degli aeromobili, i passeggeri e gli spedizionieri.
  Negli accordi bilaterali, poi, le Parti si riconoscono con reciprocità la certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché le licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse. Vi sono inoltre disposizioni Pag. 161sulle esenzioni doganali che riguardano gli aeromobili utilizzati nell'ambito dei trasporti previsti da ciascun accordo bilaterale. Anche i requisiti che ciascun vettore deve soddisfare per ottenere l'abilitazione a operare sulle rotte concordate in ciascun accordo bilaterale sono oggetto degli accordi medesimi, con particolare riferimento a quanto imposto dalle clausole standard dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori.
  Particolarmente rilevanti sono poi le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti – ad esempio atti terroristici, dirottamenti, eccetera.
  Per quanto riguarda i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo, questi sono oggetto di appositi articoli, nei quali viene anche sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente.
  È altresì previsto che ciascuna Parte contraente designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo.
  Le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni ad operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato.
  Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli accordi medesimi.
  Sono invece due – con il Governo della Repubblica algerina e con il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan – gli accordi bilaterali sui servizi di trasporto marittimo.
  Vengono definite in primo luogo la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti.
  Particolarmente importanti sono le definizioni di «nave di una Parte contraente» e di «nave utilizzata dalle compagnie marittime di una Parte contraente» – alle quali si applica ciascun accordo sul trasporto marittimo, a differenza di tutta una serie di unità navali che ne sono espressamente escluse.
  Parte integrante di questo tipo di accordi è l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione di ciascun accordo. Un'altra componente tipica degli accordi sui trasporti marittimi è la riaffermazione del principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi. Conseguentemente ciascuna delle Parti riserva alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, su base di completa reciprocità.
  Per quanto invece concerne il delicato profilo dell'eventuale di reati a bordo delle navi, se questa eventualità dovesse darsi in un'imbarcazione di una Parte contraente mentre si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, si rimanda all'applicazione dell'articolo 27 della Convenzione sul diritto internazionale del mare di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge 689 del 1994). L'equiparazione alle navi nazionali vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente.
  Ulteriori disposizioni riguardano il tema della formazione nel settore marittimo, gli obblighi fiscali, e clausole di salvaguardia degli obblighi e dei diritti che le Parti contraenti hanno già assunto in forza di altri impegni internazionali, con particolare riguardo alle Convenzioni multilaterali.
  Viene istituito altresì un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle Pag. 162Amministrazioni competenti e da esperti opportunamente designati, per garantire la migliore applicazione di ciascun accordo.
  Il disegno di legge prevede quindi la ratifica di 6 accordi bilaterali – con il Kosovo, la Moldova, il Principato di Monaco, il Montenegro, la Serbia e Andorra – sui servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci, che mirano ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire in particolare alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi.
  Anzitutto, si stabilisce che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte.
  Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale. I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica.
  Per quanto concerne i trasporti di merci, sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto ad effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno. Esiste tuttavia una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito.
  Completano questa tipologia di accordi disposizioni generali e finali, le più importanti delle quali sono:
   a) la determinazione, da parte dei rispettivi Organi nazionali, dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, conformemente alla legislazione in vigore nel proprio paese;
   b) l'esenzione, su base di reciprocità, dal pagamento dei diritti doganali connessi all'ingresso di veicoli nel quadro di ciascun Accordo, così come alla temporanea importazione di viveri ed effetti personali degli equipaggi, nonché di combustibili e pezzi di ricambio;
   c) l'impegno reciproco delle Parti a consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate da ciascun Accordo, in valute convertibili e senza ingiustificati ritardi;
   d) la previsione di negoziati e consultazioni bilaterali quali mezzi per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione di ciascun Accordo, come anche l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione dello stesso;
   e) l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecuzione di ciascun Accordo, composta da rappresentanti delle rispettive Autorità competenti;
   f) la previsione della durata di ciascun Accordo, nonché della possibilità di denuncia dello stesso, e dell'emendabilità di esso per via diplomatica su base consensuale.

  Quanto, infine al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli undici accordi bilaterali, si compone di cinque articoli: i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli undici accordi bilaterali.
  L'articolo 3 reca le norma di copertura finanziaria degli oneri correlati all'attuazione di otto degli undici accordi – infatti i tre accordi sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Qatar, tra Italia e Algeria e tra Italia e Vietnam non recano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come esplicitato dall'articolo 4 (clausola di invarianza finanziaria), in base al quale le Amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dai tre Pag. 163accordi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Sui lavori della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, informa i colleghi dell'intenzione emersa nel corso dei lavori della Commissione Affari Esteri della Camera di avviare in sede parlamentare una riflessione sistematica sul futuro dell'Europa, anche alla luce degli esiti del referendum britannico, svolgendo a tal fine un comune lavoro istruttorio che coinvolga le Commissioni Esteri e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, nella forma di una indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle quattro Commissioni.
  Si tratta di una iniziativa che reputa utile e opportuna, e che permetterebbe al Parlamento italiano, conformemente al ruolo che gli stessi Trattati europei gli riconoscono, di essere attivo e presente su un tema oggi cruciale.
  Verificate le necessarie intese tra i due rami del Parlamento, si riserva quindi di formalizzare tale proposta in sede di ufficio di presidenza. Ha ritenuto in ogni caso opportuno, visto il rilievo dell'iniziativa, anticiparne i contenuti alla Commissione sin dalla seduta odierna.

  La seduta termina alle 15.10.