CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2016
679.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 221

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 luglio 2016. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

  La seduta comincia alle 16.20.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, in sostituzione dell'onorevole Giuseppe Guerini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il testo unificato in esame, è volto ad istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  Rammenta che i compiti della Commissione sono individuati dall'articolo 1 comma 2, che prevede in particolare quello di accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica, insieme alle implicazioni sociali e della sicurezza legate alla presenza di organizzazioni criminali ed anche a una maggiore presenza di stranieri residenti.
  Rileva che, tra le situazioni delle quali la Commissione dovrà tener conto, vi sono la presenza di forme di criminalità spontanee, organizzate e minorili, nonché la presenza di strutture e le modalità delle Forze di polizia per il controllo del territorio e per la garanzia della sicurezza, nonché le condizioni di rischio e le connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la relativa adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista Pag. 222islamica da parte delle cittadine e dei cittadini europei figli degli immigrati di prima generazione.
  Segnala che la competenza della Commissione Giustizia si incentra sui poteri e limiti della istituenda Commissione di inchiesta. Considerato che il testo in esame ricalca la disciplina di Commissioni di inchiesta già costituite, la Commissione Giustizia potrà esprimere parere favorevole.
  In particolare, osserva che l'articolo 3 stabilisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  Precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Inoltre, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  Osserva che, naturalmente, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, sono coperti dal segreto. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  Rileva, che si prevede che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  Fa presente che si prevede, inoltre, l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 luglio 2016. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

  La seduta comincia alle 16.25.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni.
C. 2962 Verini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge recante «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di Pag. 223pace compresi nelle medesime circoscrizioni» (A.C. 2962).
  Osserva che la proposta di legge in esame modifica le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri (Città della Pieve, Paciano e Piegaro) dal tribunale di Terni al tribunale di Perugia. Vengono, inoltre, riviste le circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei due circondari e viene dettata una disciplina transitoria. In sede di attuazione della legge dovranno essere conseguentemente modificate le piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Nel passare ad esaminare il contenuto della proposta di legge, che si compone di un solo articolo, rileva che, l'articolo 1, comma 1, interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) per modificare la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia.
  In particolare, segnala che dal circondario di tribunale di Terni vengono eliminati i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Il comma 2 interviene, invece, sulla tabella allegata alla legge istitutiva del giudice di pace (legge n. 374 del 1991), anch'essa oggetto di modifiche a seguito della riforma della geografia giudiziaria.
  Rileva che, in particolare, la proposta di legge sposta il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia – la modifica può dirsi conseguenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia – ; cambia la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro; sposta i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.
  Segnala che il comma 3 prevede che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non producano effetti rispetto ai procedimenti civili pendenti ed ai procedimenti penali nei quali sia stata esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della legge. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno dunque, all'entrata in vigore della legge, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il PM non abbia ancora esercitato l'azione penale.
  Rammenta che i commi da 4 a 6 dettano, infine, disposizioni di attuazione delle modifiche alla geografia giudiziaria, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni (comma 4); ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio superiore della magistratura (in base all'articolo 3 della legge n. 374 del 1991), le modifiche alle piante organiche degli uffici del giudice di pace interessati dalla riforma (giudici di pace di Città della Pieve e di Orvieto) (comma 5); ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace (comma 6).
  Segnala, infine, che le disposizioni specificano che ogni modifica dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza oneri per il bilancio dello Stato.
  Nel sottolineare l'importanza di una rapida approvazione del provvedimento, fa presente che sullo stesso è stata avanzata richiesta alla presidenza di valutare l'opportunità di verificare la sussistenza delle condizioni procedurali per chiedere il trasferimento della proposta di legge in esame in sede legislativa. A tal proposito, invita i Gruppi parlamentari a comunicare la loro disponibilità a chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, trasferimento su cui, peraltro, il Governo sarà chiamato ad esprimere l'assenso.

  Walter VERINI (PD), come primo firmatario del provvedimento, fa presente Pag. 224che lo stesso è stato sottoscritto dai parlamentari umbri di tutti gli schieramenti politici e che, per le ragioni testé illustrate dal relatore, è particolarmente attesa la sua approvazione.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.